Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione [1], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
se è tutore, curatore, amministratore di sostegno [2], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi: quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.
[1] L’istituto dell’affiliazione è stato soppresso dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
[2] Le parole «amministratore di sostegno» sono state aggiunte dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.