Autore: Andrea Marton

  • Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese

    Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese

    Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma

    dell’articolo 92 [1].

    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

    Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda [2].

    La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

    [1] Periodo così sostituito dall’art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Comma aggiunto dal’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.

  • Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 90 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 89 Codice di Procedura Civile: Espressioni sconvenienti od offensive

    Articolo 89 Codice di Procedura Civile: Espressioni sconvenienti od offensive

    Art. 89 c.p.c. – Espressioni sconvenienti od offensive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

    Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

  • Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

  • Articolo 87 Codice di Procedura Civile: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Articolo 87 Codice di Procedura Civile: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

  • Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

  • Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Art. 84 c.p.c. – Poteri del difensore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

    In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

  • Articolo 83 Codice di Procedura Civile: Procura alle liti

    Articolo 83 Codice di Procedura Civile: Procura alle liti

    Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

    La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica [1].

    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

    La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.

    Articolo così modificato dall’art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 82 Codice di Procedura Civile: Patrocinio

    Articolo 82 Codice di Procedura Civile: Patrocinio

    Art. 82 c.p.c. – Patrocinio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100 [1].

    Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

    Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [2] al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

    Articolo così sostituito dall’art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [1] Le parole «€ 516,46» sono state così sostituite dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.

    [2] Le parole «al pretore, » sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.