Autore: Andrea Marton

  • Articolo 49 TU Giustizia Tributaria: Competenza del giudice monocratico

    Art. 49 D.Lgs. 175/2024 – Competenza del giudice monocratico

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

    2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

    3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente testo unico, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

  • Credito d’imposta beni strumentali 4.0 2026: come funziona il nuovo fondo, esempio

    In sintesi

    • Il Fondo ha una dotazione di 1.300 milioni di euro stanziati per l’anno 2026.
    • Le risorse sono destinate esclusivamente a investimenti in beni 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025.
    • Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026.
    • La ripartizione del Fondo avviene con decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT: il decreto non è ancora stato pubblicato.
    • Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né al valore della produzione netta ai fini IRAP.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 770 della L. 199/2025 istituisce nel bilancio MEF un Fondo da 1.300 milioni di euro per il 2026, destinato a incrementare le misure a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa del credito d’imposta beni 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024), utilizzabile in compensazione tramite F24 nel corso del 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b.

    Il fondo da 1,3 miliardi e il credito d'imposta beni 4.0: inquadramento normativo

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene sul credito d’imposta per i beni strumentali tecnologici (cosiddetti beni 4.0) istituendo, con il comma 770, un Fondo da 1.300 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’obiettivo dichiarato è incrementare le dotazioni delle misure a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti qualificati.

    Il meccanismo opera come segue: il Fondo non riconosce direttamente il credito alle singole imprese, ma alimenta l’innalzamento dei limiti di spesa già previsti dall’articolo 1, comma 446, della L. 207/2024. Le imprese che hanno completato gli investimenti entro il 31 dicembre 2025 potranno quindi beneficiare di un credito più capiente, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. Senza tale decreto, la ripartizione concreta delle risorse del Fondo non è ancora determinata.

    Sul piano fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa (art. 83 TUIR) e non entra nel valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97). Il momento di effettuazione dell’investimento agevolato segue il principio di competenza fiscale ex art. 109 TUIR, con rilevanza determinante della data di consegna o collaudo del bene.

    Checklist: l'impresa è nelle condizioni per accedere al credito?

    • L’investimento in beni strumentali tecnologici (allegati A e B L. 232/2016) è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025.
    • Il bene rientra tra quelli agevolabili dal credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 446, L. 207/2024.
    • L’impresa monitora la pubblicazione del decreto MEF/MIMIT che definirà la ripartizione del Fondo e l’incremento dei limiti di spesa.
    • Il credito verrà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel 2026 (codice tributo da determinare con decreto o risoluzione AdE).
    • Si verifica che il credito non sia cumulato con altre agevolazioni incompatibili sugli stessi costi ammissibili.

    Tizio S.r.l.: macchinario industria 4.0 consegnato a novembre 2025

    Scenario. Tizio S.r.l., una PMI manifatturiera, ha acquistato e ricevuto in consegna a novembre 2025 un macchinario a controllo numerico incluso nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 500.000 euro. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

    Come si legge in pratica. L’investimento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025, quindi rientra nel perimetro temporale del comma 770. Tizio S.r.l. potrà beneficiare del credito d’imposta sui beni 4.0 calcolato secondo le aliquote previste dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024, nei limiti incrementati dal Fondo. Tuttavia, l’ammontare effettivo del credito spettante dipende dal decreto MEF che ripartirà le risorse del Fondo: fino alla pubblicazione di tale decreto non è possibile quantificare con certezza la misura del beneficio. Il credito sarà compensabile tramite F24 nel 2026.

    Punti chiave per Tizio S.r.l.

    • Investimento effettuato entro il 31/12/2025: requisito temporale soddisfatto.
    • Bene incluso nell’allegato A alla L. 232/2016: requisito oggettivo soddisfatto.
    • Aliquota e limite definitivi dipendono dal decreto MEF/MIMIT: monitorare la Gazzetta Ufficiale.
    • Compensazione tramite F24 nel 2026 con il codice tributo che sarà istituito dall’AdE.
    • Il credito non aumenta né il reddito imponibile IRES né la base IRAP.

    Caia S.p.A.: investimento completato a dicembre 2025, collaudo a gennaio 2026

    Scenario. Caia S.p.A. ha ordinato un impianto automatizzato per un corrispettivo ipotetico di 800.000 euro. Il bene è stato consegnato il 20 dicembre 2025 ma il collaudo definitivo si è tenuto il 10 gennaio 2026.

    Come si legge in pratica. Il momento di effettuazione dell’investimento, ai fini del credito d’imposta, segue il principio di competenza ex art. 109 TUIR. Per i beni mobili, il momento rilevante è generalmente la consegna o la spedizione. Se il contratto di acquisto collega il trasferimento del rischio alla consegna avvenuta a dicembre 2025, l’investimento è da considerarsi effettuato entro il 31 dicembre 2025. Si raccomanda una verifica documentale puntuale (contratto, DDT, fattura) per stabilire con certezza la data rilevante, in considerazione del fatto che il decreto attuativo MEF potrebbe introdurre ulteriori precisazioni sul perimetro temporale.

    Punti chiave per Caia S.p.A.

    • La data di consegna (20/12/2025) è il momento rilevante ai fini del principio di competenza ex art. 109 TUIR.
    • Il collaudo a gennaio 2026 non sposta necessariamente la data di effettuazione dell’investimento.
    • Conservare DDT, contratto e fattura per documentare la data di consegna in caso di verifica.
    • Attendere il decreto MEF per conferma definitiva dei limiti di spesa incrementati.
    • Il credito d’imposta sarà non concorrente al reddito IRES e alla base IRAP.

    Sempronio & Associati S.r.l.: investimento in bene software (allegato B)

    Scenario. Sempronio & Associati S.r.l., società che opera nel settore della logistica, ha acquisito nel 2025 un software gestionale avanzato rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 120.000 euro.

    Come si legge in pratica. I beni immateriali dell’allegato B sono agevolabili nell’ambito del credito d’imposta beni 4.0. Il comma 770 consente l’assegnazione delle risorse del Fondo anche a incremento dei limiti per questa tipologia di beni, purché l’investimento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2025. Le aliquote specifiche per i beni dell’allegato B e i relativi massimali restano subordinati al decreto di riparto del Fondo. Sempronio & Associati dovrà monitorare la pubblicazione del decreto MEF e predisporre la documentazione tecnica che attesti la qualificazione del software.

    Punti chiave per Sempronio & Associati S.r.l.

    • Il software gestionale rientra nell’allegato B alla L. 232/2016: verificare la qualificazione tecnica.
    • L’investimento deve essere completato entro il 31/12/2025 per rientrare nel perimetro del Fondo.
    • Il decreto MEF definirà aliquota e limite massimo spettanti per i beni immateriali.
    • Il credito è compensabile in F24 nel corso del 2026.
    • L’eventuale recupero del credito d’imposta inesistente segue il termine ottennale ex art. 38-bis DPR 600/73.

    Quando conviene una verifica

    La norma è complessa e in attesa di decreto attuativo. Un consulente fiscale può aiutarti a verificare i requisiti, pianificare la compensazione e monitorare gli aggiornamenti normativi. Consulta un esperto fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Fondo da 1,3 miliardi eroga direttamente il credito alle imprese?

    No. Il Fondo non eroga direttamente risorse alle singole imprese. La sua funzione è incrementare i limiti di spesa previsti dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024 per il credito d’imposta beni 4.0. Le imprese accederanno al beneficio attraverso i meccanismi ordinari del credito d’imposta, con compensazione tramite F24, una volta che il decreto MEF avrà definito la ripartizione delle risorse.

    Quali investimenti sono ammissibili al credito del Fondo ex comma 770?

    Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali tecnologici inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni 4.0 materiali e immateriali), effettuati entro il 31 dicembre 2025. Il limite temporale è tassativo: investimenti completati dal 1° gennaio 2026 in poi non rientrano nel perimetro del comma 770. La qualificazione del bene deve essere documentata con perizia tecnica o dichiarazione del fornitore.

    Quando sarà disponibile il decreto MEF che definisce la ripartizione del Fondo?

    La norma non fissa un termine per la pubblicazione del decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. La pagina normativa di riferimento sarà aggiornata alla pubblicazione. Si raccomanda di monitorare la Gazzetta Ufficiale e il sito del MEF. Nel frattempo, le imprese possono predisporre la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025.

    Il credito d'imposta del Fondo è tassato ai fini IRES e IRAP?

    No. Ai sensi dell’art. 83 TUIR, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES. Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97, il credito non rientra nel valore della produzione netta ai fini IRAP. Si tratta di un beneficio fiscale netto, che non genera materia imponibile aggiuntiva per l’impresa beneficiaria.

    Cosa succede se il credito d'imposta viene utilizzato in misura superiore a quella spettante?

    L’utilizzo di un credito d’imposta inesistente o in misura superiore a quella spettante è soggetto a recupero con atto di accertamento ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/73. Il termine per l’accertamento è di otto anni. Oltre al recupero del credito, si applicano le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione, che possono essere particolarmente severe. È fondamentale non procedere alla compensazione prima che il decreto attuativo abbia confermato l’ammontare spettante.

  • Articolo 123 TU Giustizia Tributaria: Decisione

    Art. 123 D.Lgs. 175/2024 – Decisione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

    2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Trattore e macchinari nuovi in azienda agricola: come si calcola il credito d’imposta 40% 2026 (esempio)

    In sintesi

    • Credito d’imposta del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese di agricoltura, pesca e acquacoltura (produzione primaria), comparti esclusi dal nuovo iperammortamento.
    • Spesa agevolabile fino a 1 milione di euro; investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 in beni 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025.
    • Si usa solo in compensazione F24, dall’anno successivo a quello della spesa; non concorre al reddito imponibile né al valore della produzione.
    • Divieto di cumulo (comma 456) con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
    • Attenzione al plafond: le risorse sono solo 2,1 milioni di euro l’anno per il 2026-2028; il decreto attuativo definisce le procedure di concessione per rispettare il limite.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, delle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura, su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il residuo credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

    Approfondimento normativo completo: Commi 454-459 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltura.

    Un credito pensato per i comparti agricolo e ittico

    I commi da 454 a 459 introducono un credito d’imposta settoriale a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è sostenere la transizione tecnologica di comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436, riservato agli altri titolari di reddito d’impresa. I beni agevolabili sono quelli degli allegati IV e V della legge: macchinari, attrezzature e software con caratteristiche 4.0, funzionali alla trasformazione digitale ed ecologica del settore, acquistati anche in leasing.

    A differenza dell’iperammortamento, qui il beneficio è un credito d’imposta e non una maggiorazione del costo deducibile: vale il 40% della spesa, entro il tetto di 1 milione di euro di investimento, e si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.

    C’è però un limite di sistema da conoscere subito: lo stanziamento è di soli 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Un plafond così contenuto significa che non tutte le richieste potranno essere soddisfatte: il decreto attuativo (MASAF, di concerto con MIMIT e MEF) definisce le procedure di concessione proprio per assicurare il rispetto del limite di spesa. L’aliquota e i massimali, invece, sono già fissati dalla legge e non dipendono dal decreto.

    Cosa verificare prima di programmare l'investimento

    • L’appartenenza dell’impresa al perimetro soggettivo: produzione primaria agricola, pesca, acquacoltura.
    • Che il bene rientri negli allegati IV o V della L. 199/2025 e sia nuovo.
    • Che lo stesso investimento non benefici già dell’iperammortamento, della ZES unica o del credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024 (divieto di cumulo, comma 456).
    • Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare il riferimento espresso ai commi 454-459 della L. 199/2025.
    • Serve la certificazione delle spese da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Caso 1 – Tizio, azienda agricola che compra un trattore

    Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola in produzione primaria e nell’aprile 2026 acquista un trattore nuovo a guida assistita, interconnesso ai sistemi aziendali e rientrante nell’allegato IV, per 120.000 euro. Vuole sapere quanto vale il credito dei commi 454-459 e quando può usarlo.

    Come si legge in pratica. La spesa di 120.000 euro è ampiamente sotto il tetto di 1 milione: il credito è pari al 40%, cioè 48.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 dal 2027 (anno successivo a quello della spesa). Tizio deve farsi indicare in fattura e nel documento di trasporto il riferimento ai commi 454-459 della L. 199/2025 e far certificare l’effettivo sostenimento della spesa dal revisore legale. Resta l’incognita del plafond nazionale di 2,1 milioni l’anno: conviene seguire le procedure del decreto attuativo appena operative, perché a risorse esaurite il credito non spetta più.

    In pratica

    • Spesa: 120.000 euro (trattore allegato IV, nuovo).
    • Credito: 40% = 48.000 euro, in F24 dal 2027.
    • Fattura e DDT con dicitura commi 454-459 L. 199/2025 + certificazione del revisore.

    Caso 2 – Caio e il divieto di cumulo

    Scenario. Caio, titolare di un’impresa agricola con sede in area ZES, aveva pensato di sommare sullo stesso macchinario il credito agricoltura e il credito ZES unica.

    Come si legge in pratica. Non è possibile: il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Caio deve scegliere un solo binario per quell’investimento. Il confronto ora si può fare con i numeri: il credito agricoltura vale il 40% su spesa fino a 1 milione, ma sconta un plafond nazionale molto piccolo; il credito ZES ha aliquote teoriche fino al 60% ma richiede un investimento minimo di 200.000 euro e le proprie finestre di comunicazione. La scelta dipende da importo, tempi e settore dell’investimento. Il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi resta possibile solo se non si supera il costo sostenuto.

    Attenzione

    • Vietato cumulare con iperammortamento, ZES unica e credito L. 207/2024 c. 446.
    • Per ogni investimento si sceglie un solo binario.
    • Il confronto va fatto su aliquota, soglie di accesso e plafond disponibile.

    Caso 3 – Sempronio, impresa di acquacoltura

    Scenario. Sempronio gestisce un impianto di acquacoltura e nel 2026 investe 200.000 euro in impianti di ossigenazione e monitoraggio 4.0 riconducibili all’allegato IV. Si chiede se il suo settore sia incluso e quanto gli spetta.

    Come si legge in pratica. Sì: il perimetro dei commi 454-459 comprende la produzione primaria di prodotti agricoli e i settori della pesca e dell’acquacoltura, proprio per coprire i comparti esclusi dall’iperammortamento. Su 200.000 euro di spesa ammissibile il credito è pari al 40%, cioè 80.000 euro, compensabile in F24 dall’anno successivo. Anche per Sempronio valgono la dicitura in fattura, la certificazione del revisore e la corsa al plafond: con 2,1 milioni l’anno a livello nazionale, la tempestività nella procedura di concessione è parte della pianificazione.

    Perimetro

    • Inclusi: produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura.
    • Spesa 200.000 euro → credito 80.000 euro (40%), F24 dall’anno successivo.
    • Plafond nazionale 2,1 mln/anno: risorse limitate, procedura nel decreto attuativo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?

    Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, secondo il perimetro dei commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026. Sono i comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436.

    Quanto vale il credito d'imposta?

    Il 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili (allegati IV e V della L. 199/2025), su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Aliquota e massimali sono fissati direttamente dalla legge; il decreto attuativo disciplina solo le procedure di concessione, necessarie perché il plafond nazionale è di 2,1 milioni di euro l’anno.

    Quando e come si utilizza il credito?

    Esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa agevolabile è stata sostenuta. Servono la dicitura dei commi 454-459 in fattura e nei documenti di trasporto e la certificazione delle spese da parte del revisore legale.

    Posso cumularlo con l'iperammortamento o con il credito ZES?

    No. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Sullo stesso investimento si sceglie un solo binario agevolativo; con altre agevolazioni il cumulo è ammesso solo entro il costo sostenuto.

    Il credito fa reddito imponibile?

    No: non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP. È un beneficio netto, il cui unico vincolo di fruizione è la capienza dei versamenti da compensare in F24.

  • Spese sanitarie e ausili per disabili: detrazione 19% senza franchigia

    In sintesi

    • Aliquota: 19% sull’intero importo speso – nessuna franchigia da scalare (diversamente dalle spese sanitarie ordinarie che scontano 129,11 euro)
    • Cosa rientra: mezzi per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione
    • Chi ne beneficia: persone riconosciute con disabilità dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altre commissioni pubbliche (invalidi civili, di lavoro, di guerra)
    • Autocertificazione ammessa: le persone con disabilità possono attestare le proprie condizioni con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
    • Rigo del 730: E3, codice onere 3 nella Certificazione Unica
    • Rigo E4 per veicoli: detrazione separata sull’acquisto di auto e moto adattate, nel limite di 18.075,99 euro, una sola volta ogni quattro anni

    Spese sanitarie per disabili: come funziona la detrazione

    Se tu o un tuo familiare a carico avete una disabilità riconosciuta, le spese sanitarie sostenute per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici danno diritto a una detrazione del 19% senza alcuna franchigia. In altre parole, la detrazione si calcola sull’intero importo speso, non sulla parte eccedente i 129,11 euro come avviene per le spese sanitarie comuni.

    Le spese ammesse sono di due tipi. Il primo riguarda i mezzi per la mobilità: carrozzine, deambulatori, sollevatori, ausili per la locomozione e qualunque strumento necessario all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento della persona con disabilità. Il secondo riguarda i sussidi tecnici e informatici: dispositivi e strumenti che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione nella vita quotidiana e lavorativa.

    Per essere considerata persona con disabilità ai fini fiscali è necessario il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche che certificano l’invalidità civile, di lavoro o di guerra. I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi a ulteriori accertamenti. Chi ha già la documentazione rilasciata dai ministeri competenti può usarla direttamente.

    Riepilogo detrazioni spese sanitarie e ausili per disabilità
    Tipo di spesa Rigo 730 Detrazione Franchigia
    Mezzi deambulazione, locomozione, sollevamento E3 19% Nessuna – sull'intero importo
    Sussidi tecnici e informatici per autosufficienza E3 19% Nessuna – sull'intero importo
    Veicoli adattati (auto/moto) per disabilità E4 19% Tetto 18.075,99 euro, 1 veicolo ogni 4 anni
    Cane guida per non vedenti E5 19% Sull'intero importo, 1 cane ogni 4 anni

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio, riconosciuto invalido civile al 75%, acquista nel 2025 una carrozzina elettrica da 3.200 euro e un software di sintesi vocale da 800 euro (sussidio informatico per l’autosufficienza). Totale spesa: 4.000 euro. Detrazione del 19% sull’intero importo: 4.000 × 19% = 760 euro di imposta risparmiata. Se avesse sostenuto queste spese per un familiare fiscalmente a carico, la detrazione spetterebbe comunque a lui.

    Documenti necessari

    • Certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altra commissione pubblica
    • Fattura o ricevuta fiscale per ciascun mezzo di ausilio o sussidio tecnico acquistato
    • Per i sussidi tecnici e informatici: documentazione che attesti la finalità (accompagnamento, autosufficienza, integrazione)
    • In alternativa alla certificazione medica: dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con copia del documento di identità
    • Per i veicoli (rigo E4): libretto di circolazione e fattura d’acquisto o di riparazione straordinaria

    Persona con disabilità fisica che acquista ausili per la mobilità

    Scenario. Caio ha una disabilità motoria riconosciuta dalla Commissione medica (L. 104). Nel 2025 acquista un deambulatore da 600 euro e fa riparare il sollevatore già in suo possesso con una spesa straordinaria di 400 euro. Paga tutto con bonifico.

    Come si applica. Entrambe le spese rientrano tra i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento (rigo E3). La detrazione del 19% si applica sull’intero importo di 1.000 euro senza nessuna franchigia: risparmio fiscale di 1.000 × 19% = 190 euro. Per i sussidi tecnici come il sollevatore, la spesa di riparazione straordinaria è ammessa in detrazione.

    In pratica

    • Indica la spesa totale nel rigo E3 del modello 730 (codice onere 3)
    • Conserva le fatture e il certificato di disabilità
    • La detrazione spetta anche se il pagamento è in contanti per i dispositivi medici, ma è consigliabile usare mezzi tracciabili per documentare la spesa

    Figlio a carico con disabilità che usa sussidi informatici

    Scenario. Sempronia ha un figlio di 20 anni con disabilità sensoriale riconosciuta. Per sostenerlo nell’autosufficienza acquista: un software di comunicazione aumentativa (1.200 euro) e un dispositivo di ingrandimento per ipovedenti (500 euro). La spesa è pagata da Sempronia.

    Come si applica. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione rientrano nel rigo E3. Il figlio è fiscalmente a carico: Sempronia può detrarre l’intera spesa di 1.700 euro. Detrazione: 1.700 × 19% = 323 euro. Il documento di spesa può essere intestato al figlio oppure a Sempronia.

    In pratica

    • La spesa per familiari a carico con disabilità dà diritto alla detrazione al genitore che l’ha sostenuta
    • Conserva sia le fatture dei dispositivi sia la certificazione di disabilità del figlio
    • Se il documento è intestato al figlio, annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quale certificazione serve per accedere a questa detrazione?

    Il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992, oppure la certificazione di invalidità civile, di lavoro o di guerra rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche. In alternativa è ammessa un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio) accompagnata da copia del documento d’identità.

    Quali sussidi tecnici e informatici rientrano?

    Quelli che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione della persona con disabilità. Esempi tipici: software di sintesi vocale, dispositivi di ingrandimento per ipovedenti, comunicatori aumentativi, tastiere e mouse adattati. La chiave è che lo strumento serva concretamente a ridurre lo svantaggio derivante dalla disabilità.

    C'è una soglia massima di spesa detraibile?

    No. A differenza delle spese sanitarie ordinarie, per le spese sanitarie per disabili (rigo E3) non esiste un tetto di spesa né la franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si applica all’intero importo speso.

    Posso detrarre le spese sostenute per un genitore non a carico ma con patologia esente?

    Le spese sanitarie per familiari non a carico con patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket vanno indicate nel rigo E2 (non E3), nel limite di 6.197,48 euro. Il rigo E3 è specifico per la disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104.

    La detrazione per i veicoli è diversa?

    Sì. I veicoli adattati (o non adattati ma destinati a ciechi, sordi, persone con grave disabilità) vanno nel rigo E4. La detrazione del 19% si applica su un limite di 18.075,99 euro per un solo veicolo, ed è fruibile una sola volta ogni quattro anni.

    Posso rateizzare la spesa se è molto elevata?

    Per le spese al rigo E3 non è prevista la rateizzazione volontaria in quattro anni (quella è riservata alle spese ordinarie superiori a 15.493,71 euro nei righi E1/E2). Invece, per i veicoli (rigo E4), la rateizzazione in quattro quote annuali è espressamente ammessa.

    Vedi anche: Detrazione veicoli e ausili per disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Spese sanitarie per familiari a carico, Spese sanitarie oltre 15.493,71 euro e Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104).

  • Assegno unico 2026: va rifatta la domanda? cosa controllare, con esempio

    In sintesi

    • La domanda di assegno unico già accolta non va rifatta: resta attiva finché non interviene una revoca, una rinuncia o una decadenza
    • Va invece presentata la DSU 2026: entro il 30 giugno l’INPS ricalcola gli importi con gli arretrati da marzo; senza ISEE aggiornato, da marzo si riceve l’importo minimo di 58,30 euro per figlio minorenne
    • Nel 2026 conviene rifare l’ISEE anche a chi lo aveva alto: la franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassarlo e far salire l’assegno
    • La domanda va aggiornata (non rifatta) per i nuovi nati, i cambi di IBAN e le variazioni del nucleo
    • Una domanda nuova serve solo a chi non l’ha mai presentata o l’ha vista decadere: l’assegno spetta a tutti, senza tetto ISEE

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non introduce una soglia ISEE di accesso all’assegno unico: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli. Per gennaio e febbraio 2026 l’INPS ha usato l’ISEE valido al 31 dicembre 2025; il nuovo indicatore produce effetti da marzo.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Domanda e DSU: cosa va davvero rinnovato nel 2026

    La confusione più frequente riguarda la differenza tra domanda e DSU. La domanda di assegno unico, una volta accolta, non scade: l’INPS continua a pagare senza bisogno di ripresentarla ogni anno. La DSU (la dichiarazione da cui nasce l’ISEE), invece, scade il 31 dicembre di ogni anno: senza una DSU 2026, da marzo l’assegno scende automaticamente all’importo minimo, pari nel 2026 a 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne (circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026).

    La regola d’oro è quindi una sola: presentare la nuova DSU entro il 30 giugno 2026. In quel caso l’INPS ricalcola gli importi sulla base del nuovo ISEE e riconosce gli arretrati da marzo; presentandola dopo, il ricalcolo vale solo dalle mensilità successive. Per il 2026 gli importi sono stati rivalutati dell’1,4%: la quota base per figlio minorenne va da 203,80 euro al mese (ISEE fino a circa 17.444 euro) a 58,30 euro (ISEE da 46.582,71 euro in su, o assente).

    Il 2026 aggiunge un motivo in più per rifare l’ISEE, anche per chi negli anni scorsi lo aveva alto e si accontentava del minimo: con la franchigia sull’abitazione principale portata a 91.500 euro e la scala di equivalenza rafforzata per i nuclei con più figli, l’ISEE ricalcolato può risultare sensibilmente più basso, facendo salire l’assegno di fascia. Attenzione all’equivoco circolato su questa norma: 91.500 euro non è un tetto ISEE oltre il quale l’assegno si perde — l’assegno unico è universale e spetta a prescindere dall’ISEE.

    La domanda va invece aggiornata quando cambia qualcosa: nascita di un figlio (si aggiunge alla domanda esistente, non se ne fa una nuova), variazione dell’IBAN, figlio che compie 18 anni (servono i requisiti di studio, tirocinio o lavoro con reddito limitato per la fascia 18-21), variazioni di affido o del nucleo. Una domanda davvero nuova serve solo a chi non l’ha mai presentata o a chi è decaduto (per esempio per rinuncia o per revoca).

    Checklist assegno unico 2026

    • Domanda già accolta: non rifarla, verificare solo che risulti attiva sul portale INPS;
    • Presentare la DSU 2026 entro il 30 giugno: ricalcolo con arretrati da marzo;
    • Aggiornare la domanda per nuovi nati, IBAN, figli che compiono 18 anni;
    • Chi non ha mai fatto domanda: presentarla comunque, l’assegno spetta anche con ISEE alto o assente (importo minimo);
    • Famiglie proprietarie della casa: il nuovo ISEE con franchigia a 91.500 euro può far salire l’importo.

    Caso 1: domanda attiva dal 2023, nessuna novità nel nucleo

    Scenario. Tizio e Caia percepiscono l’assegno unico per due figli di 5 e 9 anni dal 2023. Nessuna variazione nel nucleo. Si chiedono se a inizio 2026 debbano rifare la domanda.

    Come si legge in pratica. Nessuna nuova domanda: quella accolta resta valida. L’unico adempimento è la DSU 2026, da presentare entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati da marzo. Essendo proprietari dell’abitazione, il nuovo calcolo con franchigia a 91.500 euro può abbassare l’ISEE rispetto al 2025: se scende di fascia, l’importo mensile sale per entrambi i figli.

    Riepilogo Caso 1

    • Domanda: già attiva, non va ripresentata
    • DSU 2026: entro il 30 giugno per gli arretrati da marzo
    • Gennaio-febbraio 2026: pagati sull’ISEE valido al 31/12/2025
    • Franchigia casa: possibile ISEE più basso e assegno più alto
    • Nessun altro adempimento richiesto

    Caso 2: nuovo nato a gennaio 2026

    Scenario. Sempronia percepisce l’assegno per la figlia di 4 anni. A gennaio 2026 nasce il secondo figlio. Cosa deve fare?

    Come si legge in pratica. Non serve una nuova domanda: il nuovo nato si aggiunge alla domanda esistente e, se la variazione avviene entro 120 giorni dalla nascita, l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza (art. 4 D.Lgs. 230/2021). Con due figli scatta anche la maggiorazione della scala di equivalenza (0,1) nel nuovo ISEE e la franchigia casa aumenta di 2.500 euro. Da verificare inoltre il bonus nuovi nati da 1.000 euro (ISEE fino a 40.000, art. 1, co. 206, L. 207/2024) e, quando il bambino andrà al nido, il bonus potenziato da 3.600 euro per i nati dal 2024.

    Riepilogo Caso 2

    • Nuovo nato: si aggiunge alla domanda esistente (entro 120 giorni dalla nascita)
    • DSU 2026: da aggiornare con il nuovo componente
    • Scala di equivalenza e franchigia casa: entrambe migliorano con il secondo figlio
    • Bonus nuovi nati 1.000 euro: da richiedere se ISEE fino a 40.000
    • Prospettiva nido: bonus 3.600 euro per i nati dal 2024 con ISEE fino a 40.000

    Caso 3: ISEE 96.000 euro, mai presentata domanda

    Scenario. Caio e il coniuge, professionisti con due figli minorenni, hanno un ISEE 2026 di 96.000 euro. Non hanno mai chiesto l’assegno unico convinti di esserne esclusi.

    Come si legge in pratica. L’esclusione non esiste: l’assegno unico non ha un tetto ISEE di accesso. Oltre la soglia tabellare di 46.582,71 euro (o senza ISEE) spetta l’importo minimo: 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne nel 2026, cioè circa 1.400 euro l’anno per due figli. Conviene presentare la domanda subito: la prestazione non è retroattiva oltre le regole ordinarie di decorrenza. Il valore di 91.500 euro del comma 208 non c’entra con l’accesso: è la franchigia sull’abitazione nel calcolo ISEE, che semmai può avvicinare la famiglia alla soglia tabellare.

    Riepilogo Caso 3

    • ISEE 96.000 euro: oltre la soglia tabellare (46.582,71), ma nessuna esclusione
    • Assegno: importo minimo, 58,30 euro/mese per figlio minorenne
    • Due figli: circa 116,60 euro al mese, circa 1.400 euro l’anno
    • Domanda: da presentare subito, la decorrenza segue la domanda
    • 91.500 euro: franchigia casa nel calcolo ISEE, non soglia di accesso

    Quando conviene una verifica

    Un CAF o un patronato può verificare lo stato della domanda sul portale INPS, elaborare la DSU 2026 con le nuove regole e stimare l’importo spettante con le tabelle della circolare INPS 7/2026.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La domanda di assegno unico va rifatta ogni anno?

    No. La domanda accolta resta attiva senza bisogno di ripresentarla. Va rifatta solo se è decaduta, revocata o mai presentata. Ogni anno va invece rinnovata la DSU per l’ISEE.

    Cosa succede se non presento l’ISEE 2026?

    L’assegno continua ad arrivare, ma da marzo scende all’importo minimo: 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne. Presentando la DSU entro il 30 giugno 2026, l’INPS ricalcola e paga gli arretrati da marzo.

    Con un ISEE sopra 91.500 euro perdo l’assegno unico?

    No, per due ragioni: l’assegno unico non ha alcun tetto ISEE (oltre 46.582,71 euro spetta il minimo), e i 91.500 euro del comma 208 LB 2026 non sono una soglia di accesso ma la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE.

    È nato un figlio: devo fare una nuova domanda?

    No: il nuovo nato si aggiunge alla domanda già attiva, preferibilmente entro 120 giorni dalla nascita per non perdere le mensilità spettanti. Va poi aggiornata anche la DSU.

    Mio figlio compie 18 anni nel 2026: l’assegno continua?

    Può continuare fino ai 21 anni se il figlio studia, svolge un tirocinio o un lavoro con reddito limitato, è disoccupato registrato o svolge il servizio civile. La condizione va dichiarata aggiornando la domanda; per i figli con disabilità non c’è limite di età.

    Da leggere insieme

  • Articolo 16 TU Giustizia Tributaria: Giuramento

    Art. 16 D.Lgs. 175/2024 – Giuramento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».

    2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza.

    3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria cui sono destinati.

    4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria cui sono destinati.

    5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

  • Detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026

    In sintesi

    • Aliquota e massimale: detrazione del 19% su un importo massimo di 4.000,00 euro di interessi passivi e oneri accessori per i mutui sull’abitazione principale.
    • Abitazione principale: quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; l’immobile deve essere adibito a tale uso entro un anno dall’acquisto.
    • Oneri accessori detraibili: oltre agli interessi, rientrano spese di istruttoria, perizia tecnica, onorario notarile per il contratto di mutuo (non per la compravendita) e imposta sostitutiva.
    • Contitolarità del mutuo: il massimale di 4.000,00 euro è complessivo; in caso di cointestazione al 50%, ciascun cointestatario può indicare al massimo 2.000,00 euro.
    • Costruzione prima casa: detrazione ammessa per mutui ipotecari contratti per costruire o ristrutturare l’abitazione principale, con massimale di 2.582,28 euro.
    • Riordino detrazioni: i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel computo del massimale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Come si detrae il 19% degli interessi sul mutuo per la prima casa

    Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel 2025 per mutui ipotecari sull’abitazione principale vanno indicati nel rigo E7 del quadro E del modello 730/2026. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento su un importo massimo di 4.000,00 euro. Il massimale è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri, a prescindere dal numero di contratti di mutuo.

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari – coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado – dimorano abitualmente. Non è quindi necessario che il contribuente vi abiti di persona: è sufficiente che vi dimori un familiare. La condizione è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

    Nella colonna 1 del rigo E7 va indicato il codice corrispondente alla data di stipula del mutuo: codice 7 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021, codice 48 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, codice 57 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2025. I mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 beneficiano della detrazione a condizione che l’unità immobiliare fosse già adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (o entro l’8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993).

    Massimali e codici per gli interessi su mutui ipotecari (730/2026)
    Tipo di mutuo / Rigo Massimale Codice rigo E7 / E8-E10
    Acquisto abitazione principale (stipula fino al 31/12/2021) 4.000,00 euro codice 7, rigo E7
    Acquisto abitazione principale (stipula 01/01/2022 – 31/12/2024) 4.000,00 euro codice 48, rigo E7
    Acquisto abitazione principale (stipula dal 01/01/2025) 4.000,00 euro codice 57, rigo E7
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula fino al 31/12/2021) 2.582,28 euro codice 10, righi E8-E10
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula 01/01/2022 – 31/12/2024) 2.582,28 euro codice 46, righi E8-E10
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula dal 01/01/2025) 2.582,28 euro codice 55, righi E8-E10

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato la sua prima casa nel 2023 con un mutuo ipotecario cointestato al 50% con la moglie Caia (anch’essa contribuente non a carico). Nel 2025 hanno pagato complessivamente 5.600 euro di interessi passivi e 400 euro di oneri accessori (istruttoria, perizia, imposta sostitutiva), per un totale di 6.000 euro. Il massimale complessivo è 4.000,00 euro: ciascun coniuge può indicare al massimo 2.000,00 euro nel rigo E7 (codice 48). La detrazione per ciascuno sarà: 2.000 x 19% = 380 euro, per un risparmio familiare complessivo di 760 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo ipotecario (atto notarile)
    • Certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2025 (rilasciata dalla banca mutuante)
    • Fattura del notaio per la stipula del contratto di mutuo (esclusa quella per la compravendita)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se gli interessi sono indicati ai punti da 341 a 352 (codice onere 7, 48 o 57)
    • Documentazione attestante la destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (es. variazione anagrafica)

    Caso 1 – Mutuo eccedente il prezzo di acquisto

    Scenario. Caio ha acquistato un appartamento per 180.000 euro e ha stipulato un mutuo ipotecario da 210.000 euro. Nel 2025 ha pagato 3.800 euro di interessi passivi.

    Come si applica. Quando il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto, la detrazione spetta solo sugli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo di acquisizione (comprensivo di spese notarili e oneri accessori per l’acquisto). Se il prezzo dell’immobile più gli oneri accessori dell’acquisto ammontano a 190.000 euro, la quota detraibile degli interessi si calcola con la formula: (190.000 x 3.800) / 210.000 = circa 3.438 euro. Su questo importo si applica il 19%, nel rispetto del massimale di 4.000,00 euro.

    In pratica

    • Conservare il rogito notarile con il prezzo di acquisto e la documentazione delle spese accessorie (onorario notarile per la compravendita, imposte di registro): servirà per calcolare la quota proporzionale degli interessi detraibili.
    • Il CAF o il professionista abilitato applica la formula di proporzionamento; il contribuente deve fornire sia il capitale mutuato sia il costo totale di acquisizione dell’immobile.

    Caso 2 – Mutuo per la costruzione dell'abitazione principale

    Scenario. Sempronio è proprietario di un terreno e nel 2024 ha stipulato un mutuo ipotecario da 150.000 euro per costruire la propria abitazione principale. I lavori sono iniziati nel 2024 e nel 2025 ha pagato 4.100 euro di interessi passivi.

    Come si applica. Per i mutui stipulati per costruire l’abitazione principale la detrazione è ammessa a condizione che la stipula del mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori. Il massimale applicabile è 2.582,28 euro (e non 4.000,00 euro, che riguarda l’acquisto). Poiché il mutuo è stato stipulato nel 2024 (codice 46), Sempronio indica 2.582,28 euro nei righi da E8 a E10 con codice 46. La detrazione è: 2.582,28 x 19% = 490,63 euro.

    In pratica

    • Il massimale per la costruzione (2.582,28 euro) è distinto e inferiore a quello per l’acquisto (4.000,00 euro): i due benefici non si sommano, vanno indicati in righi separati con codici diversi.
    • Verificare che la stipula del mutuo sia avvenuta nei sei mesi prima o nei diciotto mesi dopo l’inizio lavori: questa condizione è controllabile dall’Agenzia delle Entrate anche dopo la presentazione della dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale detraibile sugli interessi del mutuo per la prima casa?

    Il massimale è 4.000,00 euro complessivi di interessi passivi e oneri accessori. In caso di mutuo cointestato in parti uguali tra coniugi non a carico l’uno dell’altro, ciascuno può indicare al massimo 2.000,00 euro.

    Quali oneri accessori rientrano nella detrazione oltre agli interessi?

    Sono detraibili le spese di istruttoria, l’onorario notarile per il contratto di mutuo (non per la compravendita), le spese di perizia tecnica, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, l’imposta per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca e la penale per anticipata estinzione.

    La detrazione spetta se nell'immobile non abito io ma mio figlio?

    Sì. Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado). La detrazione spetta anche se è il figlio a dimorarvi, purché l’immobile sia adibito a tale uso entro un anno dall’acquisto.

    Ho rinegoziato il mutuo con una banca diversa: perdo la detrazione?

    No. In caso di surrogazione o rinegoziazione il diritto alla detrazione non viene meno. Tuttavia, l’importo detraibile non può essere superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati all’estinzione e all’accensione del nuovo contratto.

    La detrazione si azzera se trasferisco la residenza per motivi di lavoro?

    No. Se il contribuente trasferisce la propria dimora abituale dall’immobile per motivi di lavoro, il diritto alla detrazione si conserva. La detrazione decade invece, a partire dall’anno successivo, se l’immobile cessa di essere abitazione principale per altri motivi; tuttavia, se il contribuente vi ritorna, può fruire nuovamente della detrazione sulle rate pagate da quel momento.

    I mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel 'riordino delle detrazioni'?

    Sì. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel computo del massimale complessivo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR. I mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 restano invece esclusi da tale riordino.

    Vedi anche: Piu’ mutui contemporanei, Detrazione contributi società di mutuo soccorso, Mutuo cointestato e detrazione interessi, Detrazione 19% oneri e Mutuo fondiario e ipoteca.

  • CCNL Pompe Funebri: TFR

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    TFR CCNL Pompe Funebri: standard, fondo pensione Cooperlavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    TFR
    Voce Dettaglio
    Calcolo Vedi sezione
    Rivalutazione Vedi sezione
    Anticipazioni Vedi sezione
    Cooperlavoro Vedi sezione
    Cessazione Vedi sezione

    Calcolo

    TFR annuo = Retribuzione / 13,5.

    Rivalutazione

    75% ISTAT + 1,5%.

    Anticipazioni

    70% dopo 8 anni.

    Cooperlavoro

    Fondo pensione 1,55% + 1,55% + TFR.

    Cessazione

    30 gg pagamento.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo TFR
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su tfr.
    Caia – addetta onoranze TFR
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce tfr a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico TFR
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina tfr con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 TFR?
    Risposta su tfr CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 TFR?
    Approfondimento tfr per addetti settore.
    Domanda 3 TFR?
    Caso H24 7/7 e tfr.
    Domanda 4 TFR?
    Tutele specifiche tfr settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Detrazione 19% spese conservatorio e scuole AFAM: come funziona

    In sintesi

    • Aliquota: 19% sulla spesa sostenuta per l’iscrizione annuale o l’abbonamento
    • Chi ne beneficia: ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se il compleanno cade nel corso del 2025)
    • Massimale: fino a 1.000 euro per ciascun ragazzo; se hai più figli iscritti, il limite si applica a ognuno separatamente
    • Limite di reddito: la detrazione spetta solo se il tuo reddito complessivo non supera 36.000 euro (incluso eventuale reddito da cedolare secca)
    • Strutture ammesse: conservatori di musica, istituzioni AFAM legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di debito/credito o assegno – il contante non dà diritto alla detrazione

    Come funziona la detrazione per conservatori e scuole di musica

    Se hai iscritto tuo figlio a un conservatorio, a una scuola AFAM o a una banda musicale, puoi recuperare il 19% della spesa in dichiarazione dei redditi. La detrazione è stata pensata per sostenere le famiglie che investono nella formazione musicale dei ragazzi, al di là della scuola dell’obbligo.

    L’agevolazione riguarda le iscrizioni annuali e gli abbonamenti, non i singoli corsi spot. Le strutture devono essere formalmente riconosciute: conservatori statali, istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999, scuole di musica iscritte nei registri regionali, oppure cori e bande riconosciuti da una pubblica amministrazione.

    C’è una condizione fondamentale: il tuo reddito complessivo – sommando anche eventuali redditi da affitti in cedolare secca – non deve superare 36.000 euro. Sopra quella soglia la detrazione non spetta, senza possibilità di fruirne parzialmente.

    Riepilogo detrazione spese conservatorio/AFAM
    Voce Importo / Condizione
    Aliquota detrazione 19%
    Massimale di spesa per ragazzo 1.000 euro
    Età ammessa del ragazzo da 5 a 18 anni
    Limite reddito complessivo dichiarante non superiore a 36.000 euro
    Pagamento ammesso tracciabile (bonifico, carta, assegno)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio ha un figlio di 12 anni iscritto a un conservatorio. Ha pagato 900 euro di quota annuale con bonifico. Reddito complessivo di Tizio: 28.000 euro (sotto la soglia). Detrazione spettante: 900 × 19% = 171 euro di imposta in meno. Se la figlia di Tizio fosse iscritta anche a una scuola di musica riconosciuta dalla regione, Tizio potrebbe detrarre fino ad altri 1.000 euro per la seconda figlia, compilando un rigo separato nel modello 730.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o fattura di pagamento dell’iscrizione annuale o abbonamento, intestata al genitore o al figlio a carico
    • Estratto conto bancario o ricevuta carta di pagamento che attesti il pagamento tracciabile
    • Documentazione dell’istituzione che attesti il riconoscimento legale (conservatorio statale, registro regionale, ecc.)
    • Codice fiscale del ragazzo da indicare nel modello 730

    Figlio unico iscritto a un conservatorio statale

    Scenario. Caio ha una figlia di 15 anni iscritta al Conservatorio di Musica della propria città. Ha pagato 800 euro annui di retta con bonifico bancario. Il suo reddito complessivo è 31.000 euro.

    Come si applica. La struttura (conservatorio statale) rientra tra quelle ammesse. Il reddito è sotto i 36.000 euro. La spesa di 800 euro è sotto il massimale di 1.000 euro per ragazzo. Caio può portare in detrazione l’intera spesa di 800 euro, ricavando una riduzione di imposta pari a 800 × 19% = 152 euro.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta di pagamento con il bonifico effettuato
    • Indica la spesa nei righi da E8 a E10 del modello 730 con il codice onere 45
    • Se la spesa è divisa tra i genitori, annotate la percentuale di ciascuno sul documento

    Due figli iscritti a strutture diverse

    Scenario. Sempronia ha due figli: uno di 10 anni iscritto a una scuola di musica regionale (spesa 700 euro) e uno di 17 anni che suona nella banda municipale (quota associativa 400 euro). Reddito complessivo: 34.000 euro.

    Come si applica. Entrambe le strutture rientrano nei tipi ammessi. Il reddito è sotto la soglia. Sempronia può detrarre 700 euro per il primo figlio e 400 euro per il secondo, compilando due righi separati nel 730. Detrazione totale: (700 + 400) × 19% = 209 euro.

    In pratica

    • Compila un rigo da E8 a E10 per ciascun ragazzo, con codice 45 e la spesa riferita a quel ragazzo
    • Anche una banda o un coro riconosciuto da Comune o Regione è un’istituzione ammessa
    • Il limite di 1.000 euro si applica singolarmente a ogni ragazzo, non al totale familiare

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quant'è la detrazione massima per figlio?

    Il 19% di 1.000 euro, cioè al massimo 190 euro di imposta risparmiata per ciascun ragazzo.

    Vale anche per i corsi privati di un insegnante singolo?

    No. L’agevolazione riguarda solo le iscrizioni a istituzioni riconosciute: conservatori, scuole AFAM, scuole di musica nei registri regionali, cori e bande riconosciuti da una pubblica amministrazione. I corsi tenuti da privati non rientrano.

    Cosa succede se il figlio compie 18 anni durante il 2025?

    Nessun problema: secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34/E del 2008), se il ragazzo raggiunge il limite di età nel corso dell’anno d’imposta la detrazione spetta per l’intero anno.

    Posso detrarre la spesa se il documento è intestato a mio figlio?

    Sì. La spesa sostenuta per i familiari fiscalmente a carico dà diritto alla detrazione anche se la ricevuta è intestata al figlio. In quel caso, i genitori devono ripartire la spesa in base a quanto hanno effettivamente pagato ciascuno.

    Cosa succede se il mio reddito supera i 36.000 euro?

    La detrazione non spetta. Diversamente da altre agevolazioni, qui non esiste una riduzione proporzionale: il superamento del limite fa perdere il beneficio per intero.

    È necessario il pagamento tracciabile?

    Sì. Dal 2020, per ottenere la detrazione del 19%, la spesa deve essere pagata con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, carte prepagate o assegni. Il pagamento in contanti non dà diritto alla detrazione.

    Vedi anche: Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola e Figli a carico.

  • Articolo 93 TU Giustizia Tributaria: Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Art. 93 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

    2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza non impugnabile.

    3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

    4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della corte di giustizia tributaria.

    5. Il presidente della sezione o la corte di giustizia tributaria, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 94.

  • Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: guida pratica al 730

    In sintesi

    • Aliquota 50% sulle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
    • Tetto di spesa 5.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (comprensivo anche delle spese di arredo sostenute nell’anno precedente per lo stesso immobile).
    • Collegamento obbligatorio a un intervento di recupero del patrimonio edilizio già avviato: la data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere anteriore alla data di acquisto dei mobili.
    • Classi energetiche minime per gli elettrodomestici acquistati dal 2022: forni ≥ A, lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ≥ E, frigoriferi/congelatori ≥ F.
    • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo; il limite di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.
    • Pagamento tracciabile: bonifico bancario/postale o carta di credito/debito; non sono ammessi assegni, contanti o altri mezzi di pagamento non tracciabili.

    Come funziona il bonus mobili nel 730/2026 (rigo E57)

    Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai contribuenti che acquistano mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di un immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione va indicata nel rigo E57 della Sezione III-C del quadro E del modello 730/2026.

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il tetto massimo di spesa agevolabile è di 5.000 euro per unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze). Il limite è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile. La detrazione – pari al massimo a 2.500 euro (50% di 5.000) – è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo da 250 euro ciascuna.

    Il collegamento a un intervento edilizio è condizione necessaria: la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma non è richiesto che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. Gli interventi edilizi che danno accesso al bonus sono: manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria e ristrutturazione su parti comuni e su singole unità immobiliari residenziali, ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, ristrutturazione di interi fabbricati da imprese costruttrici.

    A partire dalle spese sostenute nel 2022 si applicano le nuove etichette energetiche europee per gli elettrodomestici: forni, classe energetica non inferiore ad A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, classe non inferiore a E; frigoriferi e congelatori, classe non inferiore a F. Per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica è sempre richiesta la classe minima. Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale (non è necessario il bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese edilizie) oppure con carta di credito o di debito; non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    Bonus mobili 2025 – riepilogo delle condizioni
    Parametro Valore
    Aliquota di detrazione 50%
    Limite di spesa (spese 2024-2025) 5.000 euro per unità immobiliare
    Detrazione massima fruibile 2.500 euro (50% di 5.000 euro)
    Ripartizione 10 rate annuali di pari importo
    Classe energetica minima – forni A
    Classe energetica minima – lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie E
    Classe energetica minima – frigoriferi e congelatori F
    Pagamento ammesso Bonifico bancario/postale o carta di credito/debito

    Esempio pratico

    • Tizio ristruttura il proprio appartamento avviando i lavori a febbraio 2025. A giugno 2025 acquista un frigorifero di classe F (700 euro), una lavastoviglie di classe E (500 euro) e mobili per la cucina (2.800 euro), per un totale di 4.000 euro. Il limite di 5.000 euro non è superato. Detrazione: 4.000 × 50% = 2.000 euro, fruibile in 10 rate da 200 euro l’anno. Se Tizio avesse speso 6.000 euro, avrebbe potuto detrarre solo il 50% di 5.000 euro = 2.500 euro.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto dei beni con specificazione di natura, qualità e quantità (mobili e grandi elettrodomestici)
    • Ricevute dei bonifici bancari o postali oppure ricevute telematiche di avvenuta transazione con carta di credito o debito
    • Documentazione attestante la data di inizio dei lavori di ristrutturazione (SCIA, DIA, comunicazione al comune) anteriore alla data di acquisto dei mobili
    • Schede tecniche degli elettrodomestici acquistati, con indicazione della classe energetica

    Acquisto di mobili e cucina durante la ristrutturazione dell'abitazione principale

    Scenario. Sempronio avvia nel marzo 2025 la ristrutturazione del bagno della propria abitazione principale (intervento di manutenzione straordinaria su singola unità immobiliare residenziale). A settembre 2025 acquista mobili e arredi per il bagno ristrutturato per un importo di 3.200 euro e una lavasciugatrice di classe E per 800 euro, in tutto 4.000 euro.

    Come si applica. L’intervento di manutenzione straordinaria avviato a marzo 2025 è valido come intervento edilizio collegato. La data di inizio lavori (marzo) è anteriore all’acquisto degli arredi (settembre). Il totale di spesa è 4.000 euro, entro il limite di 5.000 euro. Detrazione: 4.000 × 50% = 2.000 euro in 10 rate da 200 euro. La lavasciugatrice di classe E rispetta la soglia minima.

    In pratica

    • Conservare la ricevuta del pagamento tramite bonifico o carta (non è necessario il bonifico parlante con ritenuta usato per i lavori edilizi)
    • Le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati sono incluse nel bonus
    • Il limite di 5.000 euro vale per l’unità immobiliare: se Sempronio e il coniuge partecipano entrambi alla spesa, il totale agevolabile resta comunque 5.000 euro diviso in base alle quote di spesa effettiva di ciascuno

    Acquisto elettrodomestici per appartamento ristrutturato ereditato

    Scenario. Caio ha ereditato nel 2024 un appartamento in cui il de cuius aveva già avviato lavori di ristrutturazione edilizia. Caio ha proseguito i lavori e nel 2025 acquista un frigorifero di classe G (600 euro) e mobili per 2.000 euro.

    Come si applica. Il frigorifero di classe G non rispetta la classe minima F richiesta per i frigoriferi acquistati dal 2022: la spesa relativa al frigorifero non è agevolabile. I mobili (2.000 euro) sono invece ammissibili. Detrazione sui soli mobili: 2.000 × 50% = 1.000 euro in 10 rate da 100 euro.

    In pratica

    • Prima di acquistare un elettrodomestico verificare la classe energetica sull’etichetta energetica europea: per i frigoriferi è richiesta almeno la classe F
    • Gli elettrodomestici con classe inferiore al minimo richiesto sono esclusi dall’agevolazione, anche se acquistati per un immobile ristrutturato
    • Per l’immobile ereditato va indicata in colonna 5 della Sezione III-A il codice ‘4’ (acquisto, eredità o donazione nell’anno 2025)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto massimo di spesa per il bonus mobili nel 2025?

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il limite è di 5.000 euro per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze. Il limite è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile.

    Il bonus mobili vale senza una ristrutturazione in corso?

    No. Il bonus mobili richiede che sia stato avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili, ma le spese di ristrutturazione non devono necessariamente essere sostenute prima di quelle per l’arredo.

    Quali elettrodomestici sono ammessi?

    Sono ammessi i grandi elettrodomestici nuovi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, radiatori e ventilatori elettrici. Dal 2022 devono rispettare le classi minime: forni ≥ A, lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ≥ E, frigoriferi/congelatori ≥ F.

    Con quale mezzo si deve pagare?

    Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale (non è necessario il bonifico soggetto a ritenuta usato per i lavori edilizi) oppure con carta di credito o di debito. Non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi non tracciabili.

    In quante rate va suddivisa la detrazione del bonus mobili?

    La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno in cui le spese sono sostenute. La rata annua massima è di 250 euro (50% di 5.000 euro diviso 10).

    Il bonus mobili si può sommare ad altri bonus casa?

    Il bonus mobili (rigo E57) è compatibile con la detrazione per ristrutturazione edilizia (Sezione III-A) dello stesso immobile. Non è invece cumulabile con il bonus arredo giovani coppie (rigo E58) per l’arredo della medesima unità abitativa.