Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di distribuzione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Contratto di convivenza: cos’è, come si fa e cosa regola

    Il contratto di convivenza è lo strumento con cui due conviventi di fatto possono dare una cornice giuridica certa al loro rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinà), ai commi da 50 a 64, accanto alla disciplina delle convivenze di fatto. Non è un “matrimonio di serie B”: regola soprattutto i soldi e i beni, non i diritti personali o ereditari. Vediamo chi può stipularlo, che forma deve avere, cosa può (e non può) contenere e come si chiude.

    Chi può stipularlo

    Possono concludere un contratto di convivenza i conviventi di fatto ai sensi del comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione. Vale sia per coppie eterosessuali sia dello stesso sesso (per queste ultime, in alternativa all’unione civile). La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (famiglia anagrafica), che diventa anche il presupposto per molti diritti riconosciuti dalla legge.

    La forma: notaio o avvocato

    Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro i giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica: è questo passaggio che rende il contratto opponibile ai terzi (per esempio ai creditori). Non è dunque sufficiente un accordo “fatto in casa”.

    Cosa può contenere

    Il contratto può indicare:

    • la residenza comune dei conviventi;
    • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
    • il regime patrimoniale della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), che può essere scelto e successivamente modificato nel corso della convivenza.

    È quindi uno strumento utile per chiarire chi paga cosa, come si dividono gli acquisti e cosa succede ai beni comprati insieme.

    Cosa NON può contenere

    La legge pone limiti precisi. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: se inseriti, si hanno per non apposti. Non può incidere sui diritti successori, che restano regolati dalle norme generali (e che, come vedremo, non favoriscono il convivente). Non può prevedere obblighi di mantenimento dopo la fine della convivenza diversi dagli alimenti di legge. È nullo, infine, il contratto stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile, o in mancanza dei requisiti di convivenza.

    Come si scioglie

    Il contratto di convivenza si risolve per:

    • accordo delle parti;
    • recesso unilaterale;
    • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un’altra persona;
    • morte di uno dei contraenti.

    Anche la risoluzione richiede la forma autenticata. In caso di recesso unilaterale, se il convivente recedente ha la disponibilità della casa familiare, l’atto deve contenere un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro di trovare una nuova sistemazione. Se era stato scelto il regime di comunione, esso si scioglie.

    Un esempio concreto

    Tizio e Caia convivono da tre anni e comprano insieme l’arredamento e l’auto. Per evitare incertezze stipulano davanti al notaio un contratto di convivenza in cui stabiliscono che Tizio contribuisce per il 60% alle spese di casa e Caia per il 40%, e scelgono la comunione dei beni per gli acquisti futuri. Se in seguito si lasceranno, sapranno già come dividere ciò che hanno comprato; ma nessuno dei due erediterà automaticamente dall’altro, perché questo il contratto non può deciderlo.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il contratto di convivenza?

    Non c’è una tariffa fissa: il costo dipende dall’onorario del notaio o dell’avvocato che redige e autentica l’atto e dalla complessità delle clausole. Trattandosi di scrittura privata autenticata può essere più contenuto rispetto a un atto pubblico complesso. Conviene chiedere un preventivo, considerando anche l’iscrizione anagrafica.

    È obbligatorio per convivere?

    No. La convivenza di fatto produce comunque i suoi effetti di legge una volta registrata in anagrafe. Il contratto serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali in modo chiaro e opponibile ai terzi; è facoltativo.

    Posso decidere chi erediterà i miei beni nel contratto?

    No. Il contratto di convivenza non può disporre della successione. Per lasciare beni al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile se vi sono altri legittimari (figli, ascendenti, coniuge).

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Aspettativa per mandato parlamentare ( Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

    Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

    Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

    Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

    Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 117 TU Giustizia Tributaria – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenz

    Art. 117 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

    6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

  • Fabbricati sfitti e a disposizione nel 730: IMU e IRPEF

    In sintesi

    • IMU al posto dell’IRPEF: in generale, sui fabbricati non locati l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali; il reddito va comunque dichiarato nel quadro B.
    • Eccezione: stesso comune dell’abitazione principale: se il fabbricato non locato e nello stesso Comune dove hai la tua abitazione principale, il reddito concorre all’IRPEF nella misura del 50 per cento (codice 3 nella colonna 12).
    • Esenzione IMU totale: se l’immobile e totalmente esente da IMU, il reddito e soggetto a IRPEF anche se non e locato (codice 1 nella colonna 12).
    • Obbligo di compilazione: anche se non si paga IRPEF perche l’IMU la sostituisce, il quadro B va sempre compilato con la rendita catastale e il codice di utilizzo.
    • Comodato gratuito: l’immobile dato gratuitamente a persone diverse dai propri familiari (codice 2) o a un familiare che vi dimora (codice 10) segue le stesse regole dei fabbricati a disposizione.

    Seconda casa vuota o a disposizione: cosa succede nella dichiarazione

    Avere una casa vuota o tenuta a disposizione non significa non dover fare nulla con il fisco. Anche se non incassi un solo euro di affitto, quell’immobile va indicato nel quadro B del modello 730. La rendita catastale, cioe il valore attribuito dal catasto, rappresenta comunque un reddito teorico che lo Stato considera ai fini fiscali.

    La buona notizia e che, in via generale, su questi immobili non paghi l’IRPEF: l’IMU che versi al Comune la sostituisce. Tuttavia ci sono due situazioni in cui l’IRPEF si aggiunge o sostituisce l’IMU, e conviene conoscerle bene.

    La prima eccezione riguarda gli immobili situati nello stesso Comune della tua abitazione principale: qui il reddito concorre alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento. La seconda riguarda gli immobili totalmente esenti da IMU (per esempio alcuni immobili in zone montane o di collina): in questo caso paghi l’IRPEF anche se l’immobile e vuoto.

    Fabbricati non locati: quando si paga cosa
    Situazione Colonna 12 quadro B Cosa si paga
    Immobile a disposizione, Comune diverso dall'abitazione principale Nessun codice speciale IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF aggiuntiva
    Immobile a disposizione, stesso Comune dell'abitazione principale Codice 3 IMU dovuta + IRPEF sul 50% della rendita rivalutata
    Immobile totalmente esente da IMU Codice 1 IRPEF sull'intera rendita rivalutata (nessuna IMU)
    Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) soggetta a IMU Codice 2 IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF ne deduzione

    Esempio pratico

    • Tizio abita a Milano (sua abitazione principale) e possiede anche un appartamento sempre a Milano che tiene vuoto. Nel quadro B inserisce la rendita catastale di questo secondo immobile, il codice ‘2’ nella colonna 2 (utilizzo: a disposizione) e il codice ‘3’ nella colonna 12 (casi particolari IMU). Risultato: Tizio paga l’IMU al Comune di Milano e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%. Se invece quell’appartamento fosse in un Comune diverso da Milano, il codice 12 non si userebbe e l’IMU sostituirebbe del tutto l’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata con rendita e categoria dell’immobile
    • Ricevuta di pagamento IMU (per verificare l’assoggettamento)
    • Contratto di comodato d’uso (se l’immobile e dato gratuitamente a terzi)
    • Documentazione di esenzione IMU (se applicabile, per es. zona montana)

    Seconda casa nello stesso Comune dell'abitazione principale

    Scenario. Caio abita a Roma come abitazione principale e possiede un secondo appartamento sempre a Roma che non affitta.

    Come si applica. Caio compila nel quadro B un rigo per l’abitazione principale (codice 1, colonna 2) e un rigo per il secondo appartamento (codice 2, colonna 2; codice 3, colonna 12). Sul secondo appartamento paga l’IMU al Comune di Roma e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • Rendita catastale del secondo appartamento: 900 euro. Rivalutata del 5%: 945 euro.
    • Base imponibile IRPEF: 50% di 945 = 472,50 euro, che si somma agli altri redditi.
    • Pagare l’IMU non azzera l’IRPEF quando l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale.

    Immobile in zona montana esente da IMU

    Scenario. Sempronio possiede una casa in montagna classificata come esente da IMU. La tiene vuota tutto l’anno.

    Come si applica. Sempronio compila il quadro B con la rendita catastale dell’immobile, il codice ‘2’ (a disposizione) nella colonna 2 e il codice ‘1’ nella colonna 12 (fabbricato esente da IMU ma soggetto a imposte sui redditi). In questo caso, pur non pagando l’IMU, deve versare l’IRPEF sull’intera rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • L’esenzione IMU non significa esenzione IRPEF: le due imposte hanno regole proprie.
    • Il codice 1 in colonna 12 segnala al CAF che su quell’immobile si calcola l’IRPEF.
    • Verifica la condizione di esenzione IMU con il Comune o con le circolari del Ministero delle Finanze.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se tengo la casa vuota devo comunque compilare il quadro B?

    Si, sempre. Anche se non percepisce alcun reddito, il fabbricato va dichiarato nel quadro B con la rendita catastale e il codice di utilizzo corretto. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera poi se e dovuta IRPEF o se l’IMU la sostituisce.

    Cosa cambia se do casa in comodato gratuito a un figlio?

    Se il figlio vi dimora abitualmente e risulta iscritto anagrafe, usi il codice ’10’ nella colonna 2. Se invece la dai a persone diverse dai tuoi familiari, il codice e ‘2’. In entrambi i casi si applicano le stesse regole dei fabbricati non locati: IMU al posto di IRPEF, salvo le eccezioni gia descritte.

    Ho due case nello stesso Comune: quale e l'abitazione principale?

    Una sola puo essere l’abitazione principale: quella in cui il contribuente (o i suoi familiari) dimora abitualmente. Le istruzioni precisano che la deduzione per abitazione principale spetta per una sola unita immobiliare. La seconda, anche se nello stesso Comune, segue il regime dell’immobile a disposizione con concorso al 50% all’IRPEF.

    L'immobile distrutto o inagibile va dichiarato?

    Se e stato escluso da imposizione con certificazione del Comune a seguito di eventi sismici o calamitosi, si indica il codice ‘1’ nella colonna 7 (casi particolari) e il codice ‘9’ nella colonna 2. Se e inagibile per altre cause ed e stata chiesta la revisione della rendita, il codice in colonna 7 e ‘3’.

    Cosa succede se l'immobile e a disposizione per una parte dell'anno e poi lo affitto?

    Si compilano due righi nel quadro B, uno per il periodo a disposizione e uno per il periodo di locazione, barrando la casella ‘Continuazione’. I giorni indicati nelle due colonne 3 non possono superare 365 in totale.

  • Spese assistenza disabili: deduzione dal reddito nel 730 (L.104)

    In sintesi

    • Tipo di agevolazione: deduzione integrale dal reddito complessivo, senza massimale (si deduce tutto l’importo sostenuto).
    • Chi e disabile ai fini fiscali: chi ha un riconoscimento dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 o da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra).
    • Spese ammesse: assistenza infermieristica e riabilitativa, operatori assistenziali, educatori professionali, animatori terapeutici.
    • Familiari non a carico: la deduzione spetta anche se la persona con disabilita non e fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, suoceri, generi e nuore).
    • Dove indicarla: rigo E25 della Sezione II del Quadro E.

    Quali spese per la disabilita danno diritto alla deduzione

    Se tu o un tuo familiare avete una disabilita riconosciuta, alcune spese sostenute per l’assistenza possono essere dedotte integralmente dal reddito complessivo. Significa che riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, senza alcun tetto massimo: tutto cio che hai effettivamente pagato si sottra dal reddito imponibile.

    Questa agevolazione va nel rigo E25 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E. Non si confonde con le detrazioni del 19% sulle spese sanitarie generali (rigo E1): qui stiamo parlando di una categoria specifica, le spese di assistenza specifica, che hanno un trattamento fiscale piu favorevole.

    Per accedere alla deduzione, la persona assistita deve essere riconosciuta con disabilita dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 oppure da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra). I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi alla commissione L.104: basta la documentazione ministeriale che certifica i benefici pensionistici.

    La persona con disabilita puo anche autocertificare la propria condizione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da accompagnare a una copia del documento di identita.

    Spese deducibili al rigo E25 e spese NON deducibili (ma detraibili altrove)
    Tipo di spesa Dove va nel 730
    Assistenza infermieristica e riabilitativa E25 – deducibile per intero
    Operatore tecnico assistenziale (addetto all'assistenza di base) E25 – deducibile per intero
    Personale di coordinamento attivita assistenziali di nucleo E25 – deducibile per intero
    Educatore professionale E25 – deducibile per intero
    Addetti ad animazione e terapia occupazionale qualificati E25 – deducibile per intero
    Farmaci (con scontrino parlante) E25 – deducibile per intero
    Spese chirurgiche e specialistiche per disabili E3 Sez. I – detrazione 19% sull'intero importo
    Protesi dentarie e sanitarie E3 Sez. I – detrazione 19%
    Mezzi per deambulazione, locomozione, sollevamento E3 Sez. I – detrazione 19%
    Sussidi tecnici e informatici per autonomia E3 Sez. I – detrazione 19%

    Esempio pratico

    • Tizio, riconosciuto disabile ai sensi della L.104, ha sostenuto nel 2025 spese per assistenza infermieristica domiciliare pari a 8.400 euro e acquisto di farmaci documentati da scontrino parlante per 620 euro. Indica al rigo E25 il totale di 9.020 euro. Il suo reddito complessivo si riduce di 9.020 euro. Se la sua aliquota marginale e del 35%, il risparmio IRPEF e di circa 3.157 euro. Non c’e alcun massimale da rispettare.

    Documenti necessari

    • Certificato o verbale della commissione medica L.104/1992 (o di altra commissione pubblica di invalidita) a comprova della condizione di disabilita
    • Fatture o ricevute intestate al disabile (o al familiare che ha pagato) con indicazione della figura professionale e della prestazione resa
    • Scontrini parlanti per farmaci (con codice fiscale destinatario, codice alfanumerico farmaco, natura e quantita)
    • Per ricoveri in strutture: documentazione che indichi separatamente la quota relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica (la retta intera non e deducibile)
    • Autocertificazione del disabile (se si usa questa forma), accompagnata da copia del documento di identita

    Caso 1: genitore anziano con disabilita non a carico

    Scenario. Caio paga 12.000 euro l’anno per tenere il padre in una struttura di assistenza. Il padre ha redditi propri e non e fiscalmente a carico di Caio. La struttura rilascia una fattura che distingue 7.000 euro di assistenza specifica (infermieristica, operatori) dalla retta generale.

    Come si applica. Caio puo dedurre i 7.000 euro di assistenza specifica al rigo E25, anche se il padre non e suo fiscalmente a carico. La normativa prevede espressamente questa possibilita per genitori, coniuge, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore. La parte residua della retta (5.000 euro) non e deducibile al rigo E25.

    In pratica

    • Farsi rilasciare dalla struttura una fattura che separi la quota di assistenza specifica dalla retta alberghiera.
    • Conservare il verbale di disabilita del familiare anche se non e a carico fiscalmente.

    Caso 2: persona con disabilita che deduce in proprio

    Scenario. Sempronia, riconosciuta invalida civile al 100%, paga di tasca propria un operatore tecnico assistenziale per 4 ore al giorno. Nel 2025 ha speso 9.600 euro, documentati da fatture con indicazione della figura professionale e della prestazione.

    Come si applica. Sempronia deduce l’intero importo di 9.600 euro al rigo E25. Le istruzioni AdE precisano che le prestazioni rese da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dalla fattura risultino la figura professionale e la prestazione resa.

    In pratica

    • Non e necessaria la ricetta medica per dedurre le spese di assistenza specifica, ma la fattura deve indicare la qualifica professionale e la prestazione.
    • Il riconoscimento di invalidita civile al 100% equivale al riconoscimento L.104 ai fini della deduzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre la badante anche al rigo E25?

    Dipende dalla qualifica. Se la badante ha la qualifica di addetta all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta, si. Se e una semplice colf senza qualifica specifica, no.

    Se il disabile vive con me ma ha un suo reddito, posso dedurre le spese?

    Si. Le spese al rigo E25 sono deducibili anche se il familiare disabile non e fiscalmente a carico di chi sostiene la spesa. Coniuge, figli, genitori, nonni, fratelli, suoceri, generi e nuore rientrano tutti.

    C'e un limite di importo deducibile?

    No. Le spese al rigo E25 si deducono per intero, senza massimali. E uno dei vantaggi piu rilevanti di questa agevolazione rispetto a molte altre.

    Le spese per una sedia a rotelle o un deambulatore vanno qui?

    No. I mezzi necessari per la locomozione, deambulazione e sollevamento vanno nel rigo E3 della Sezione I del Quadro E (detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia).

    Come dimostro la disabilita in dichiarazione?

    Conserva il verbale della commissione medica (L.104, invalidita civile, ecc.). Non serve allegarlo al 730, ma deve essere disponibile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Spese mediche e assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.

  • Spese agenzia immobiliare: quando sono detraibili nel 730

    In sintesi

    • Le spese di intermediazione immobiliare per l’affitto NON danno diritto ad alcuna detrazione nel 730 o nel Modello Redditi PF.
    • La detrazione per spese di mediazione spetta solo per l’acquisto dell’abitazione principale, non per la locazione.
    • Il quadro B del 730 riguarda i redditi dei fabbricati: non prevede detrazioni per provvigioni pagate all’agenzia dal conduttore.
    • Chi affitta casa tramite portali online (Airbnb, ecc.) deve sapere che la disciplina delle locazioni brevi non cambia questa regola: la provvigione resta indetraibile.
    • Le uniche agevolazioni per chi e inquilino riguardano le detrazioni per canoni di locazione (rigo E71), non le spese di agenzia.
    • Se sei il proprietario che affitta, la provvigione all’agenzia e un costo non deducibile dal reddito fondiario in regime ordinario.

    Agenzia immobiliare e affitto: un chiarimento necessario

    Quando si cerca casa in affitto e ci si affida a un’agenzia immobiliare, si paga una provvigione (o commissione di intermediazione). E comprensibile chiedersi se questa spesa possa essere detratta nel 730. La risposta e no: le spese di intermediazione per la locazione di un immobile non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale.

    Le istruzioni AdE per il Modello 730/2026 e per il Modello Redditi PF 2026 non prevedono alcun rigo o codice in cui indicare provvigioni pagate a un’agenzia per la stipula di un contratto di affitto. Il quadro B riguarda la dichiarazione dei redditi dei fabbricati da parte del proprietario o usufruttuario, non le spese sostenute dall’inquilino per trovare l’immobile.

    C’e pero una distinzione importante da fare: le spese di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale sono invece detraibili, ma questo e un istituto completamente diverso, legato all’acquisto e non alla locazione. Chi ha pagato un’agenzia per trovare casa in affitto non puo portare in detrazione la provvigione, indipendentemente dall’importo.

    Intermediazione immobiliare: detraibile o no?
    Tipo di operazione Spesa detraibile? Dove si indica
    Provvigione agenzia per affitto di casa (inquilino) No Non va indicata in dichiarazione
    Provvigione agenzia per acquisto abitazione principale Si (vedi condizioni) Rigo E8-E10 del 730, codice specifico
    Ritenuta 21% su locazione breve (tramite portale online) Non e una detrazione; e una ritenuta d'acconto del locatore Quadro F del 730 (rigo F cedolare secca)

    Esempio pratico

    • Tizio ha trovato il suo appartamento in affitto tramite un’agenzia e ha pagato una provvigione di 1.200 euro. Vorrebbe inserirla nel 730 come spesa detraibile, ma non puo: le istruzioni AdE non prevedono questa detrazione per i canoni di locazione. Nel 730 Tizio potra eventualmente indicare le detrazioni per inquilini (rigo E71) legate al canone che paga, ma non la provvigione versata all’agenzia.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (necessario per le detrazioni per inquilini al rigo E71, ma non per la provvigione)
    • Fattura o ricevuta della provvigione (da conservare, ma non da indicare in dichiarazione per gli affitti)
    • Certificazione Unica 2026 (se il conduttore ha ricevuto rimborsi dal datore di lavoro per l’alloggio)

    Inquilino che ha pagato la provvigione all'agenzia

    Scenario. Caio ha affittato un bilocale tramite agenzia e ha pagato 900 euro di provvigione. Ha anche stipulato un contratto di locazione a canone libero per l’abitazione principale. Vorrebbe sapere se puo portare la provvigione in detrazione.

    Come si applica. La provvigione per l’affitto non e detraibile: nessun rigo del 730/2026 lo consente. Caio puo pero beneficiare della detrazione per inquilini al rigo E71 (codice 1), calcolata in base al reddito complessivo e ai giorni di locazione dell’abitazione principale. Si tratta di due cose distinte: la detrazione spetta per il fatto di essere inquilino, non per il costo dell’agenzia.

    In pratica

    • La provvigione all’agenzia per l’affitto non va indicata in dichiarazione.
    • La detrazione per inquilini (rigo E71) esiste, ma riguarda il canone di locazione, non la provvigione.
    • Conserva la fattura dell’agenzia: potrebbe servire come prova della data di stipula del contratto.

    Proprietario che affitta tramite agenzia

    Scenario. Sempronio possiede un appartamento che ha dato in locazione tramite agenzia. Ha pagato una provvigione all’agente. Vuole sapere se puo dedurla dal reddito da locazione che dichiara nel quadro B.

    Come si applica. No. Il reddito fondiario si calcola sulla base della rendita catastale o del canone di locazione (al 95% o al 75% a Venezia centro), secondo le istruzioni del quadro B. Non e prevista la deduzione delle provvigioni pagate all’agenzia dal reddito fondiario in regime ordinario. Se Sempronio sceglie la cedolare secca, il canone e tassato direttamente con aliquota sostitutiva (21% o 10%) senza possibilita di dedurre costi.

    In pratica

    • La provvigione pagata dall’inquilino all’agenzia non e detraibile.
    • La provvigione pagata dal proprietario non e deducibile dal reddito fondiario.
    • Con cedolare secca non si deducono costi: si paga un’aliquota flat sul canone.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La provvigione per l'affitto e detraibile nel 730?

    No. Le istruzioni AdE per il Modello 730/2026 non prevedono alcuna detrazione per le spese di intermediazione immobiliare sostenute per la stipula di un contratto di locazione, ne per l’inquilino ne per il proprietario.

    Quando e detraibile la provvigione all'agenzia immobiliare?

    Solo per l’acquisto dell’abitazione principale. In quel caso esiste una detrazione specifica (da indicare nei righi E8-E10 del 730 con il codice corrispondente), ma si tratta di una regola che riguarda l’acquisto, non la locazione.

    Cosa posso detrarre come inquilino?

    Le detrazioni per inquilini riguardano il canone di locazione pagato per l’abitazione principale (rigo E71): la misura varia in base al reddito e al tipo di contratto (canone libero, concordato, giovani under 31). Non includono le spese di agenzia.

    Ho pagato un portale online per trovare casa: posso detrarre la commissione?

    No. Le istruzioni AdE non prevedono la detraibilita delle commissioni pagate a portali di intermediazione immobiliare per la locazione. Queste spese restano a carico del contribuente senza agevolazione fiscale.

    Il proprietario puo dedurre la provvigione dal reddito da affitto?

    No. Il reddito fondiario si determina secondo le regole del quadro B (rendita catastale rivalutata o canone ridotto al 95%), senza possibilita di dedurre le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare.

    Vedi anche: Risoluzione e proroga dell’affitto, Registrare un contratto di affitto, IVA sulle locazioni, Locazione immobili commerciali e strumentali, Detrazione affitto lavoratori trasferiti e Affitto studenti fuori sede.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: welfare e sanità integrativa

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Welfare e sanità integrativa: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il sistema di welfare del settore ferroviario si articola su più livelli: il fondo pensione complementare Eurofer per la previdenza integrativa, la copertura sanitaria integrativa definita dalla contrattazione aziendale, il credito welfare per beni e servizi, e le tutele specifiche per la sicurezza sul lavoro (Stop Work Authority). Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha potenziato tutti questi pilastri.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede il fondo pensione complementare Eurofer (COVIP n. 129). Il Contratto Aziendale FS 2025 ha portato il contributo datoriale al 3% (da gennaio 2026), il credito welfare a 300 euro annui e +100 euro alla sanità integrativa. I premi di risultato sono convertibili in welfare con top-up del 10%. La Stop Work Authority tutela il personale che ferma il servizio per ragioni di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Data rinnovo CCNL
    22 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione
    Eurofer (COVIP n. 129) – fondoeurofer.it

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di welfare — CCNL e Contratto Aziendale FS (2025)
    Strumento Riferimento Valore / Condizioni
    Fondo pensione Eurofer CCNL + C.A. FS Contributo datoriale 3% (C.A. FS, dal gen. 2026); volontario per il lavoratore; TFR maturando trasferibile
    Sanità integrativa C.A. FS 2025 +100 €/anno (tempor. in welfare); aderisce a fondo/assicurazione definito da C.A.
    Credito welfare annuo C.A. FS 2025 300 €/anno (era 100 €); non monetizzabile; spendibile su piattaforma aziendale
    Conversione premio di risultato C.A. FS 2025 Premio → welfare con top-up 10% azienda; tassazione agevolata
    Stop Work Authority CCNL + C.A. FS 2025 Diritto a fermare il servizio per sicurezza; nessuna sanzione; tutela della salute
    Buoni pasto (appalti) CCNL 2025 7 €/buono per lavoratori degli appalti ferroviari (dal 1° gen. 2026)
    RLS di sito CCNL 2025 Nuova figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli impianti complessi

    Nota: le previsioni del Contratto Aziendale del Gruppo FS (C.A. FS) si applicano alle aziende del Gruppo (Trenitalia, RFI, FS Italiane e controllate). Le aziende che applicano solo il CCNL nazionale possono avere una dotazione di welfare diversa. Per conoscere i propri diritti verificare quale contratto (CCNL + eventuale accordo aziendale) è applicato dalla propria azienda.

    Eurofer: il fondo pensione complementare

    Eurofer (“Fondo pensione per i lavoratori della Mobilità/Attività Ferroviarie”) è il fondo pensione negoziale di settore, istituito da Agens e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 (fondoeurofer.it) ed è attivo dal 2002.

    Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha un proprio conto pensionistico, e la rendita futura dipende dalle somme accumulate e dai rendimenti ottenuti dalle gestioni finanziarie del fondo. Non si tratta di una prestazione garantita come la pensione pubblica, ma di un investimento previdenziale.

    Come funziona l’adesione

    • L’adesione è volontaria (il silenzio-assenso si applica solo per la destinazione del TFR alla previdenza complementare in genere, non specificamente a Eurofer);
    • Il lavoratore può destinare il TFR maturando a Eurofer anziché mantenerlo in azienda;
    • Può versare un contributo personale volontario in percentuale della retribuzione;
    • L’azienda versa il contributo datoriale previsto dal contratto (3% per il Gruppo FS dal 2026).

    Vantaggi fiscali

    • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui;
    • I rendimenti del fondo sono tassati al 20% (vs 26% per i rendimenti finanziari ordinari);
    • Le prestazioni finali (rendita o capitale) sono tassate con aliquota al 15% (scende al 9% dopo 35 anni di partecipazione);
    • Il TFR in azienda viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni: per redditi medio-alti il fondo pensione è generalmente più vantaggioso fiscalmente.

    Sanità integrativa

    La sanità integrativa nel settore ferroviario è definita principalmente dalla contrattazione aziendale. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 ha previsto un incremento di 100 euro annui alla sanità integrativa, temporaneamente destinati al welfare aziendale (con l’intenzione di consolidarli nella copertura sanitaria in occasione dei futuri rinnovi).

    La copertura sanitaria integrativa per il personale del Gruppo FS è gestita attraverso convenzioni specifiche che integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per:

    • visite specialistiche ambulatoriali;
    • esami diagnostici e di laboratorio;
    • prestazioni odontoiatriche;
    • ricoveri e interventi chirurgici (in forma diretta o a rimborso).

    Per i lavoratori delle imprese che applicano solo il CCNL nazionale senza contratto aziendale integrativo, la copertura sanitaria dipende dalle scelte aziendali; è opportuno verificare l’esistenza di polizze o convenzioni sanitarie nell’azienda di appartenenza.

    Welfare aziendale e credito

    Il welfare aziendale è il pacchetto di benefit non monetari messi a disposizione del lavoratore. Per i dipendenti del Gruppo FS il Contratto Aziendale 2025 ha portato il credito annuo a 300 euro (erano 100 euro nel precedente contratto, elevati di 200 euro). Il credito viene erogato su piattaforme di welfare digitale e può essere speso per:

    • rimborsi medici e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN;
    • istruzione e formazione dei figli;
    • mobilità (abbonamenti mezzi pubblici, car sharing, bici);
    • attività ricreative, culturali e sportive;
    • previdenza complementare (destinazione del credito a Eurofer).

    Il credito welfare non è monetizzabile: non può essere convertito in denaro in busta paga. È esente da imposte e contributi previdenziali, il che lo rende più conveniente della retribuzione in denaro a parità di costo aziendale.

    Stop Work Authority: il welfare per la sicurezza

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto esplicitamente la Stop Work Authority nel testo contrattuale. Questo istituto, già diffuso nel settore oil&gas e nell’industria ad alto rischio, consente al lavoratore di:

    • interrompere il servizio in presenza di un rischio concreto e imminente per la propria incolumità o quella di terzi;
    • abbandonare la postazione di lavoro senza attendere l’autorizzazione di un superiore;
    • segnalare il pericolo ai responsabili della sicurezza senza timore di conseguenze disciplinari.

    Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non generi provvedimenti disciplinari, licenziamento o pregiudizi alla carriera. È anche prevista l’istituzione del RLS di sito (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello di impianto complesso), che affianca le figure già previste dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio — Adesione a Eurofer e scelta della gestione

    Tizio, macchinista da 5 anni al Gruppo FS, decide di aderire a Eurofer. Destina il TFR maturando al fondo e versa un contributo personale dell’1,5% della retribuzione mensile. L’azienda versa il 3% (dal 2026). Ogni mese confluiscono nel suo conto Eurofer circa 470-500 euro (TFR + contributi). Sceglie la linea bilanciata del fondo, con un mix di obbligazioni e azioni. Sul sito di Eurofer monitora trimestralmente il suo montante previdenziale.

    Caia — Credito welfare per rimborsi medici

    Caia, capotreno, riceve 300 euro di credito welfare sul portale aziendale all’inizio dell’anno. Utilizza 180 euro per rimborsare una visita specialistica oculistica non coperta dal SSN (il macchinista e il capotreno necessitano di controlli visivi regolari) e 120 euro per abbonare il figlio a un corso sportivo. Entrambe le spese sono esenti da IRPEF e contributi: 300 euro di welfare valgono più di 300 euro in busta paga lordi.

    Sempronio — Stop Work Authority in azione

    Sempronio, operatore di circolazione, rileva un’anomalia sui segnali luminosi dell’impianto che potrebbe causare un conflitto di percorso tra due treni. Applica la Stop Work Authority: ferma la circolazione nell’impianto e contatta il dirigente di movimento. L’anomalia viene accertata e corretta. L’azienda, nella sua comunicazione interna, riconosce l’azione di Sempronio come corretta e conforme alle procedure. Nessun procedimento disciplinare viene avviato.

Domande frequenti

Cos’è il fondo Eurofer e chi può aderire?
Eurofer (COVIP n. 129, fondoeurofer.it) è il fondo pensione negoziale per i lavoratori del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. L’adesione è volontaria. Il lavoratore può destinare il TFR e versare contributi personali; il datore versa la quota contrattualmente prevista (3% per il Gruppo FS dal 2026).
Quanto contribuisce l’azienda a Eurofer?
Per le aziende del Gruppo FS, il contributo datoriale è stato elevato al 3% dal 1° gennaio 2026 (era il 2%). Le imprese che applicano il solo CCNL nazionale possono avere percentuali diverse.
Esiste un fondo sanitario integrativo per i ferrovieri?
Sì. Il Contratto Aziendale FS 2025 ha aumentato di 100 euro annui il contributo alla sanità integrativa. La copertura sanitaria integrativa del Gruppo FS è definita dalla contrattazione aziendale per visite specialistiche, esami, odontoiatria e ricoveri.
Il credito welfare può essere convertito in denaro?
No, il credito welfare (300 euro annui per il Gruppo FS) non è monetizzabile. Può essere speso su piattaforme per beni e servizi (medici, istruzione, mobilità, sport, cultura) ed è esente da imposte e contributi.
La Stop Work Authority tutela da sanzioni disciplinari?
Sì. Il CCNL rinnovato nel 2025 garantisce che l’esercizio della Stop Work Authority non comporti provvedimenti disciplinari, licenziamento o pregiudizi alla carriera. Il lavoratore può fermare il servizio in presenza di un rischio concreto di sicurezza senza conseguenze negative.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e al Contratto Aziendale del Gruppo FS dello stesso giorno. Le previsioni del Contratto Aziendale si applicano alle società del Gruppo FS; le imprese che applicano il solo CCNL nazionale possono avere dotazioni di welfare diverse. Per informazioni su Eurofer: fondoeurofer.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Spese mediche oltre 15.493 euro: rateizzazione in 4 anni

    In sintesi

    • Quando le spese sanitarie nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro, puoi scegliere di rateizzare la detrazione.
    • La detrazione del 19% viene divisa in quattro quote annuali uguali anziché essere fruita tutta in un anno.
    • Per scegliere la rateizzazione basta barrare l’apposita casella nel 730: il calcolo viene fatto dal Caf o dal sostituto d’imposta.
    • Chi ha gia rateizzato in anni precedenti deve compilare il rigo E6 per ogni anno in cui ha scelto quella opzione.
    • La rateizzazione e vantaggiosa se la detrazione supera l’imposta dovuta in un anno: evita di perdere la parte eccedente.
    • La scelta tra detrazione intera o rateizzazione va fatta entro la presentazione del 730: non si puo cambiare in seguito.

    Cos'e la rateizzazione delle spese sanitarie e quando si usa

    Di solito le spese sanitarie si detraggono tutte nell’anno in cui sono state sostenute. Ma se hai affrontato spese mediche molto elevate, la legge ti offre una seconda strada: puoi spalmare la detrazione su quattro anni anziché recuperarla tutta in una volta. Questa possibilita si chiama rateizzazione.

    La rateizzazione scatta solo se le spese sanitarie indicate nei righi E1 (spese ordinarie), E2 (familiari non a carico con patologie esenti) ed E3 (persone con disabilita) superano complessivamente 15.493,71 euro. Al di sotto di questa soglia la scelta non e disponibile: si detrae tutto nell’anno corrente.

    Perche qualcuno dovrebbe preferire spalmare la detrazione in quattro anni invece di recuperarla subito? La risposta e nell’incapienza: se la detrazione calcolata e piu alta dell’imposta che devi pagare, la parte eccedente non ti viene rimborsata e va perduta. Scegliere la rateizzazione permette di usare la detrazione in piu anni, aumentando le probabilita di recuperare l’intero importo.

    Rateizzazione spese sanitarie: parametri chiave
    Elemento Valore
    Soglia minima per la rateizzazione 15.493,71 euro (somma E1+E2+E3)
    Numero di rate 4 quote annuali costanti e uguali
    Come si attiva Barrando la casella nel 730 (il calcolo lo fa il Caf/sostituto)
    Rigo per rate di anni precedenti E6
    Numero della prima rata 1 (da indicare nel rigo E6 degli anni successivi: 2, 3, 4)
    Spese coinvolte Righi E1, E2 ed E3

    Esempio pratico

    • Tizio ha subito nel 2025 un intervento chirurgico importante e ha sostenuto spese sanitarie per 20.000 euro, tutte documentate e nei righi E1-E3. La detrazione lorda e il 19% di (20.000 – 129,11) = 3.774,95 euro. Se Tizio sceglie la rateizzazione, ogni anno per quattro anni detrae 943,74 euro invece di tutto in una volta. Se la sua imposta annua e di circa 1.000 euro, recupera quasi tutta la detrazione in ogni annualita: scegliendo la detrazione intera, avrebbe rischiato di ‘perdere’ la parte eccedente l’imposta.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute delle spese sanitarie (per il totale superiore a 15.493,71 euro)
    • Mod. 730-3 dell’anno precedente (rigo 136) per recuperare l’importo della prima rata gia indicata
    • Rigo E6 del 730 dell’anno precedente (se si e usato il 730 invece di REDDITI PF)
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025 (se stai usando la rata 2 di spese sostenute nel 2024)

    Anno di sostenimento: scelta della rateizzazione

    Scenario. Caio ha pagato nel 2025 cure oncologiche per 22.000 euro, tutte con pagamento tracciabile. La sua imposta lorda annua e di circa 2.000 euro. Vuole capire se gli conviene rateizzare.

    Come si applica. La detrazione lorda e il 19% di (22.000 – 129,11) = 4.145,48 euro. Se Caio la detraesse tutta nel 2025, recupererebbe solo 2.000 euro (il limite della sua imposta dovuta) e perderebbe i restanti 2.145 euro. Scegliendo la rateizzazione, la detrazione si divide in 4 rate da 1.036,37 euro ciascuna. Con un’imposta annua di circa 2.000 euro, Caio riesce a recuperare ogni rata per intero: alla fine dei quattro anni avra recuperato l’intera detrazione di 4.145 euro anziche solo 2.000.

    In pratica

    • Con imposta annua bassa rispetto alla detrazione calcolata, la rateizzazione evita di perdere la parte eccedente.
    • Per attivare la rateizzazione basta barrare la casella nel 730: nessun calcolo manuale.
    • Il Caf o il sostituto d’imposta calcolano automaticamente la quota annua.

    Anni successivi: compilazione del rigo E6

    Scenario. Sempronia aveva scelto nel 730/2025 (spese 2024) di rateizzare 18.000 euro di spese sanitarie. Ora presenta il 730/2026 (spese 2025) e deve indicare la seconda rata.

    Come si applica. Nel 730/2026 Sempronia compila il rigo E6. Nella colonna 1 indica il numero ‘2’ (e la seconda rata). Nella colonna 2 indica l’importo delle spese di cui ha chiesto la rateizzazione (18.000 euro, lo stesso importo della prima dichiarazione). L’importo della rata da detrarre sara calcolato automaticamente. Se avesse rateizzato spese di piu anni diversi, dovrebbe compilare piu righi E6 (uno per ogni annualita di rateizzazione), usando moduli aggiuntivi.

    In pratica

    • Rigo E6, colonna 1: numero della rata (da 2 a 4 negli anni successivi).
    • Rigo E6, colonna 2: stesso importo indicato nella prima dichiarazione.
    • Se hai rateizzato in piu anni diversi, compila un rigo E6 per ogni anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso scegliere la rateizzazione se le spese sono appena sopra 15.493,71 euro?

    Si. La soglia e il limite minimo per avere accesso alla scelta. Non c’e un importo massimo: puoi rateizzare qualsiasi spesa sanitaria superiore a quella soglia.

    Come si attiva la rateizzazione nel 730?

    Basta barrare l’apposita casella presente nel modulo, nella sezione relativa al rigo E1. Il Caf, il professionista o il sostituto d’imposta calcolano automaticamente la quota annua da detrarre.

    Posso cambiare idea dopo aver scelto la rateizzazione?

    No. Una volta presentato il 730 con la scelta della rateizzazione, non si puo tornare indietro per le stesse spese. Negli anni successivi compilerai il rigo E6 per le rate rimanenti.

    Cosa indico nel rigo E6?

    Nella colonna 1 il numero della rata (2, 3 o 4 negli anni successivi al primo), nella colonna 2 l’importo totale delle spese per cui hai chiesto la rateizzazione. L’importo in colonna 2 e sempre lo stesso delle spese originarie, non la quota annua: e il Caf a calcolare quest’ultima.

    La rateizzazione conviene sempre?

    Conviene se la tua imposta annua e inferiore all’intera detrazione: in quel caso spalmando la detrazione su quattro anni recuperi di piu. Se invece la tua imposta copre sempre l’intera detrazione, e indifferente e potresti preferire detrarre tutto subito.

    Le spese per patologie esenti (rigo E2) e per disabilita (rigo E3) contano per la soglia?

    Si. La soglia di 15.493,71 euro si calcola sommando le spese dei righi E1, E2 ed E3. Se il totale di quei tre righi supera quella cifra, hai diritto alla scelta della rateizzazione.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Interessi conto deposito e conto corrente: come sono tassati

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26%: gli interessi maturati sui conti deposito e sui conti correnti bancari sono tassati con un’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Ritenuta alla fonte: nella quasi totalità dei casi la banca trattiene direttamente l’imposta sugli interessi che ti accredita, senza che tu debba fare nulla in dichiarazione.
    • Quando si dichiara: se gli interessi non sono stati assoggettati a ritenuta dalla banca (ad esempio per conti presso intermediari non residenti), devi dichiararli nel quadro M del modello 730 o nel quadro RM del modello Redditi PF.
    • Interessi presunti: se non hai concordato per iscritto la misura degli interessi, si presume che tu abbia percepito interessi calcolati al tasso legale.
    • Conti esteri: gli interessi su conti correnti all’estero seguono regole specifiche di monitoraggio fiscale (quadro W) e possono richiedere la dichiarazione nel quadro M del 730.

    Come funziona la tassazione degli interessi bancari

    Ogni anno la banca accredita gli interessi maturati sul tuo conto corrente o conto deposito. Prima di versarteli, però, applica una tassa. Questa tassa si chiama imposta sostitutiva e, secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026, ammonta al 26 per cento degli interessi lordi.

    Il meccanismo è pensato per semplificarti la vita: la banca fa tutto da sola. Trattiene il 26% sugli interessi che matura e versa quella somma direttamente al Fisco al posto tuo. Così, nella maggior parte dei casi, non devi indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

    Ci sono però situazioni in cui gli interessi non vengono tassati dalla banca in automatico. Accade, per esempio, se detieni il conto presso una banca straniera che non ha applicato la ritenuta italiana, oppure in situazioni particolari di pignoramento. In questi casi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che tu debba dichiarare quegli interessi e versare tu stesso l’imposta sostitutiva.

    Tassazione interessi su conti bancari e depositi
    Tipo di conto Aliquota imposta sostitutiva Chi paga l'imposta
    Conto corrente bancario (banca italiana) 26% La banca trattiene alla fonte
    Conto deposito (banca italiana) 26% La banca trattiene alla fonte
    Conto corrente presso banca estera 26% Il contribuente dichiara nel quadro M / RM

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto deposito vincolato a un anno. A scadenza la banca gli accredita 400 euro di interessi lordi. L’imposta sostitutiva del 26% corrisponde a 104 euro (400 × 0,26). Tizio riceve quindi 296 euro netti. Non deve compilare alcun rigo della dichiarazione dei redditi perché la banca ha già versato l’imposta al Fisco.

    Documenti necessari

    • Estratto conto bancario o libretto di risparmio con evidenza degli interessi accreditati
    • Certificazione rilasciata dalla banca con l’ammontare degli interessi e della ritenuta applicata
    • Per conti esteri: documentazione dell’intermediario straniero attestante l’ammontare degli interessi percepiti

    Caso 1: interessi su conto deposito italiano

    Scenario. Caio apre un conto deposito vincolato presso una banca italiana e a fine anno incassa 600 euro di interessi lordi.

    Come si applica. La banca applica automaticamente l’imposta sostitutiva del 26% (156 euro) e accredita a Caio 444 euro netti. Caio non deve compilare nessun rigo del modello 730 relativo a questi interessi. La tassazione è definitiva e liberatoria.

    In pratica

    • Non compilare nessun rigo del 730 per questi interessi.
    • Conserva l’estratto conto o la certificazione della banca come prova dell’avvenuta ritenuta.
    • Gli interessi netti percepiti non entrano nel calcolo del reddito complessivo IRPEF.

    Caso 2: interessi su conto corrente all'estero

    Scenario. Sempronio ha un conto corrente in Germania che ha maturato 500 euro di interessi nel 2025. La banca tedesca non ha applicato alcuna ritenuta italiana.

    Come si applica. Sempronio deve dichiarare quei 500 euro nel quadro M del modello 730 (rigo M31), indicando il paese estero e l’aliquota applicabile. L’imposta sostitutiva del 26% viene calcolata e versata tramite la dichiarazione. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale dei rapporti esteri.

    In pratica

    • Compila il quadro M (rigo M31) con l’ammontare degli interessi esteri.
    • Compila il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.
    • Chiedi alla banca estera una certificazione degli interessi percepiti nel 2025.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare gli interessi del conto corrente nel 730?

    Di norma no. Se la tua banca è italiana, applica automaticamente la ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi. Non devi compilare nessun rigo aggiuntivo nella dichiarazione.

    Quanto si paga di tasse sugli interessi del conto deposito?

    L’imposta sostitutiva è del 26% sugli interessi lordi. La banca la trattiene prima di accreditarti gli interessi, quindi quello che ricevi è già al netto del fisco.

    Cosa succede se la banca non trattiene la ritenuta?

    Se gli interessi non sono stati assoggettati a ritenuta dalla banca (caso raro per gli istituti italiani), devi dichiararli nel quadro M del modello 730 o nel modello Redditi PF e versare tu l’imposta sostitutiva del 26%.

    Gli interessi del conto corrente si sommano al mio reddito IRPEF?

    No. L’imposta sostitutiva del 26% è definitiva: quegli interessi non entrano nel reddito complessivo e non aumentano l’IRPEF ordinaria.

    Ho un conto all'estero: devo dichiarare qualcosa?

    Sì, su due fronti. Devi compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale (anche se il saldo non supera determinati limiti), e se la banca estera non ha applicato la ritenuta italiana, devi dichiarare gli interessi nel quadro M del 730.

  • Aumenti da rinnovo del contratto 2026: la nuova imposta sostitutiva, esempio

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva al 5% su IRPEF e addizionali regionali e comunali
    • Valida per rinnovi CCNL firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
    • Limite di reddito da lavoro dipendente 2025: 33.000 euro
    • Applicabile solo ai lavoratori del settore privato
    • Il lavoratore può rinunciare con dichiarazione scritta espressa

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 7-10 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La misura si applica ai soli lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15.

    Come si applica l'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali nel 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, ai commi 7 e 8, un regime fiscale agevolato per gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti privati in forza di rinnovi contrattuali collettivi. La finalità dichiarata dal legislatore è duplice: sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il nesso tra retribuzione e produttività.

    In concreto, le somme corrisposte nel 2026 a titolo di aumento da rinnovo CCNL sono sottoposte a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%, a condizione che il contratto collettivo che genera l’aumento sia stato sottoscritto in un arco temporale preciso: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il beneficio non si applica automaticamente ai contratti siglati prima di tale finestra.

    La misura è riservata ai lavoratori del settore privato il cui reddito da lavoro dipendente nell’anno d’imposta 2025 non abbia superato la soglia di 33.000 euro. Sono esclusi i dipendenti pubblici. Il meccanismo è opt-out: si applica d’ufficio salvo rinuncia espressa e scritta del lavoratore, modalità che consente a chi prevede un vantaggio dalla tassazione ordinaria di non aderire al regime agevolato.

    Cosa verificare prima di applicare l'agevolazione

    • Verificare che il CCNL applicato sia stato rinnovato tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026
    • Controllare che il reddito da lavoro dipendente del lavoratore nel 2025 non superi 33.000 euro
    • Accertarsi che il lavoratore non abbia presentato rinuncia scritta all’agevolazione
    • Distinguere in busta paga la quota di aumento contrattuale da altri emolumenti non agevolabili
    • Verificare l’assenza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

    Caso 1: Tizio, operaio metalmeccanico con aumento CCNL

    Scenario. Tizio lavora come operaio in una fonderia privata a Brescia. Il CCNL Metalmeccanici Industria è stato rinnovato nel 2024. Nel 2026 Tizio percepisce un incremento retributivo di 1.800 euro riconducibile al rinnovo contrattuale. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era di 28.500 euro, quindi sotto la soglia di 33.000 euro. Non ha presentato alcuna rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Poiché tutti i requisiti sono soddisfatti – settore privato, reddito 2025 entro 33.000 euro, CCNL rinnovato nel periodo agevolato, assenza di rinuncia – sull’aumento di 1.800 euro si applica l’imposta sostitutiva del 5% anziché l’IRPEF ordinaria. L’imposta sostitutiva ammonta a 90 euro. Se lo stesso importo fosse tassato con l’aliquota marginale IRPEF del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro), l’imposta sarebbe circa 486 euro. Il risparmio fiscale risultante è di circa 396 euro. Le addizionali regionali e comunali, che variano per comune di residenza, non vengono applicate sull’importo agevolato: anche questo genera un risparmio aggiuntivo rispetto alla tassazione ordinaria. Tizio mantiene comunque la facoltà di rinunciare in forma scritta, ad esempio qualora preveda deduzioni che rendano conveniente l’imponibile ordinario.

    Riepilogo Caso 1

    • Aumento da rinnovo CCNL percepito nel 2026: 1.800 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 28.500 euro (sotto soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva applicata: 5% = 90 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 27%): circa 396 euro
    • Addizionali regionali e comunali: non dovute sulla quota agevolata

    Caso 2: Caia, impiegata nel commercio con reddito 2025 di 31.000 euro

    Scenario. Caia è impiegata in una media distribuzione commerciale di Roma. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era 31.000 euro. Nel 2026, a seguito del rinnovo del CCNL Commercio (sottoscritto nel 2025, quindi nel periodo agevolato), le viene riconosciuto un aumento di 1.200 euro erogato in tre tranche mensili. Non ha presentato rinuncia.

    Come si legge in pratica. Caia soddisfa il requisito reddituale: 31.000 euro è sotto la soglia di 33.000 euro. L’aumento di 1.200 euro è integralmente agevolabile perché deriva da rinnovo contrattuale sottoscritto nel periodo previsto dalla norma. L’imposta sostitutiva al 5% ammonta a 60 euro. Con l’aliquota ordinaria del 23% (primo scaglione IRPEF), avrebbe pagato circa 276 euro. Il risparmio netto risulta di circa 216 euro. Le tranche mensili vengono tassate con la sostitutiva nel momento in cui sono corrisposte in busta paga: il datore di lavoro applica la ritenuta sostitutiva del 5% su ciascuna erogazione, senza attendere il conguaglio annuale di fine anno.

    Riepilogo Caso 2

    • Aumento da rinnovo CCNL Commercio: 1.200 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 31.000 euro (sotto soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva applicata: 5% = 60 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 23%): circa 216 euro
    • Modalità applicazione: ritenuta per competenza su ogni singola tranche

    Caso 3: Sempronio, tecnico IT con reddito 2025 di 35.000 euro

    Scenario. Sempronio lavora come tecnico informatico in una società privata di consulenza. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era 35.000 euro. Nel 2026, il suo CCNL di riferimento viene rinnovato e prevede un aumento di 1.500 euro. Sempronio non ha presentato rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Sempronio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5%. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 supera la soglia di 33.000 euro fissata dalla norma: il limite è tassativo e non ammette equiparazioni o arrotondamenti favorevoli. L’aumento di 1.500 euro sarà quindi integralmente assoggettato a IRPEF ordinaria secondo l’aliquota marginale applicabile, con le addizionali regionali e comunali. Il datore di lavoro applicherà la trattenuta ordinaria in busta paga. Sempronio verifica con il proprio consulente del lavoro se esistano altri strumenti di welfare o premi di produttività che possano ridurre il carico fiscale, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 anche sui premi di produttività (comma 9).

    Riepilogo Caso 3

    • Aumento da rinnovo CCNL 2026: 1.500 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 35.000 euro (supera soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva 5%: non applicabile per superamento soglia di reddito
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria con aliquota marginale + addizionali
    • Consiglio: verificare eventuale applicazione agevolata su premi di produttività (comma 9, aliquota 1%)

    Quando conviene una verifica

    Per verificare la corretta applicazione dell’agevolazione nella tua busta paga: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'imposta sostitutiva al 5% si applica automaticamente o bisogna richiederla?

    Si applica automaticamente in busta paga: il datore di lavoro opera la ritenuta sostitutiva del 5% sugli importi agevolabili senza che il lavoratore debba presentare alcuna domanda. Il meccanismo è opt-out: il lavoratore può scegliere di non aderire soltanto presentando una rinuncia espressa e scritta al datore di lavoro. In assenza di tale rinuncia, la sostitutiva si applica d’ufficio.

    Il reddito da 33.000 euro si calcola sul 2025 o sul 2026?

    Il limite di reddito si calcola sul reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2025, così come risulta dalla certificazione unica (CU 2026) o dalla dichiarazione dei redditi 2025. Non rileva il reddito del 2026, nemmeno se questo risultasse inferiore alla soglia. Il riferimento all’anno precedente è espresso nel comma 8 della legge di bilancio 2026 in modo inequivoco.

    I dipendenti pubblici possono accedere all'imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti contrattuali?

    No. La norma, al comma 8, circoscrive esplicitamente il beneficio ai lavoratori del settore privato. I dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, enti locali e di ogni altro soggetto appartenente al perimetro pubblico sono esclusi dal regime agevolato, indipendentemente dall’importo del loro reddito e dall’avvenuto rinnovo del contratto collettivo.

    Cosa succede se il CCNL è stato rinnovato prima del 1° gennaio 2024?

    Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti prima del 1° gennaio 2024 non rientrano nell’agevolazione, anche se l’aumento viene materialmente erogato nel 2026. La finestra temporale stabilita dalla norma (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) riguarda la data di sottoscrizione del contratto collettivo, non la data di erogazione delle somme. Occorre quindi verificare la data di stipula del CCNL, non quella di decorrenza degli aumenti.

    L'imposta sostitutiva sugli aumenti CCNL è compatibile con quella sui premi di produttività?

    Le due misure operano su basi imponibili distinte e con aliquote diverse. L’imposta sostitutiva al 5% riguarda gli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (commi 7-8), mentre quella sui premi di produttività – ridotta all’1% per gli anni 2026 e 2027 dal comma 9 della stessa legge, entro il limite complessivo di 5.000 euro – si applica alle somme erogate ai sensi dell’art. 1, comma 182, L. 208/2015. Le due agevolazioni non si sovrappongono purché le somme siano correttamente imputate a ciascuna categoria.

  • Scaglioni IRPEF 2026: aliquote e calcolo dell’imposta

    In sintesi

    • Dal 2025 gli scaglioni IRPEF sono tre, in calo rispetto ai quattro precedenti: la riforma è confermata anche per il 2026 (anno d’imposta 2025).
    • Dal 2025 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.
    • Dal 1° gennaio 2026 la seconda aliquota scende dal 35% al 33% (legge di bilancio 2026, L. 199/2025): la vedrai in busta paga nel 2026 e nel 730/2027, mentre il 730/2026 applica ancora il 35% perché riguarda i redditi 2025. Vedi quanto si risparmia con la nuova aliquota al 33%.
    • L’IRPEF è progressiva: l’aliquota più alta si applica solo alla parte di reddito che supera la soglia, non all’intero reddito.
    • L’imposta lorda è il risultato del calcolo sugli scaglioni; da essa si sottraggono poi le detrazioni per ottenere l’imposta netta.
    • Il 730/2026 calcola automaticamente l’imposta: il contribuente non esegue calcoli, li fa chi presta assistenza fiscale.
    • Le detrazioni riducono l’imposta lorda: quelle per lavoro dipendente, carichi di famiglia e oneri abbassano quanto si paga davvero.

    Come funziona la progressività dell'IRPEF

    L’IRPEF, cioè l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non si applica in modo piatto su tutto il reddito. Funziona a scaglioni: il reddito viene diviso in fasce e su ciascuna fascia si applica un’aliquota diversa, crescente all’aumentare del reddito. Questo meccanismo si chiama progressività.

    Immagina una scala: sui primi euro guadagnati paghi una percentuale bassa, su quelli successivi una percentuale più alta. Ma attenzione: l’aliquota più elevata si applica solo alla parte di reddito che rientra in quello scaglione, non all’intero guadagno. Se il tuo reddito supera di poco una soglia, paghi di più solo sull’eccedenza.

    Dal 2025 gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre. Il modello 730/2026 (che riguarda i redditi percepiti nel 2025) applica già questa struttura semplificata. Nelle istruzioni ufficiali l’Agenzia delle Entrate conferma che ‘dall’anno 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote’. Le aliquote precise per ciascuno scaglione non sono indicate in questo documento: le trovi nelle istruzioni complete del modello 730/2026 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Il risultato del calcolo sugli scaglioni si chiama imposta lorda. Da questa imposta si sottraggono le detrazioni (per lavoro dipendente, per i familiari a carico, per spese sostenute) per ottenere l’imposta netta, cioè quella che devi effettivamente pagare o che ti verrà rimborsata con il conguaglio.

    Scaglioni e aliquote IRPEF 2026 (redditi 2025)
    Scaglione di reddito Aliquota Imposta dovuta
    fino a 28.000 euro 23% 23% sull’intero importo
    oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 6.440 euro + 35% sulla parte oltre 28.000
    oltre 50.000 euro 43% 14.140 euro + 43% sulla parte oltre 50.000

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio ha un reddito imponibile di 35.000 euro. L’IRPEF non si calcola applicando il 35% a tutto: sui primi 28.000 euro paga il 23% (6.440 euro), e solo sui restanti 7.000 euro paga il 35% (2.450 euro). L’imposta lorda è quindi 6.440 + 2.450 = 8.890 euro, prima delle detrazioni che la riducono ulteriormente.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico)
    • Modello 730/2026 o 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (con il calcolo dell’imposta effettuato dal Caf o sostituto)
    • Istruzioni ufficiali Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026

    Tizio: lavoratore dipendente con reddito medio

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Il suo reddito complessivo per il 2025 è di 22.000 euro.

    Come si applica. Il reddito di 22.000 euro viene suddiviso negli scaglioni previsti. Sull’importo che rientra nel primo scaglione si applica l’aliquota più bassa; sulla parte che supera quella soglia si applica l’aliquota dello scaglione successivo. Dal totale (imposta lorda) vengono poi sottratte le detrazioni per lavoro dipendente, che per Tizio sono calcolate tenendo conto del reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

    In pratica

    • L’aliquota alta si applica solo sulla parte di reddito che supera la soglia, non su tutto il reddito.
    • Le detrazioni per lavoro dipendente riducono l’imposta lorda calcolata sugli scaglioni.
    • Il calcolo finale viene eseguito da chi presta assistenza fiscale: Tizio non deve fare nulla a mano.

    Caia: due lavori nello stesso anno

    Scenario. Caia ha cambiato lavoro nel 2025 e ha ricevuto due Certificazioni Uniche da due datori di lavoro diversi. Nessuno dei due ha effettuato il conguaglio.

    Come si applica. Con due Certificazioni Uniche non conguagliate, i redditi si sommano e vengono inseriti insieme nella dichiarazione. Chi presta assistenza fiscale somma i redditi, applica gli scaglioni all’importo totale e calcola le detrazioni spettanti. È possibile che il secondo datore abbia trattenuto ritenute calcolate su un reddito parziale, senza tener conto dell’ammontare complessivo annuo: il conguaglio potrebbe quindi generare un debito.

    In pratica

    • Con due datori di lavoro non conguagliati, i redditi si sommano prima di applicare gli scaglioni.
    • Le ritenute già effettuate dal primo e dal secondo datore vengono considerate come acconto IRPEF.
    • Se le ritenute trattenute durante l’anno sono inferiori all’imposta calcolata sul totale, emerge un debito da saldare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanti scaglioni IRPEF ci sono nel 730/2026?

    Dal 2025 gli scaglioni sono tre. Le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 confermano la riduzione rispetto ai quattro scaglioni precedenti. Dal 2026, inoltre, la seconda aliquota scende dal 35% al 33% (L. 199/2025): la novità riguarda i redditi 2026 e la vedrai nel 730/2027.

    L'aliquota più alta si applica a tutto il reddito?

    No. La progressività IRPEF prevede che l’aliquota di ogni scaglione si applichi solo alla parte di reddito che rientra in quella fascia, non all’intero reddito dichiarato.

    Che cosa è l'imposta lorda?

    È il risultato del calcolo sugli scaglioni, prima di sottrarre le detrazioni. L’imposta lorda è indicata nel prospetto di liquidazione 730-3 che ti consegna il Caf o il sostituto.

    Come si riduce l'IRPEF lorda?

    Sottraendo le detrazioni: quelle per lavoro dipendente o pensione, per i familiari a carico, per spese sanitarie, interessi sul mutuo e altri oneri detraibili.

    Chi calcola l'IRPEF nel 730?

    Il calcolo è effettuato da chi presta assistenza fiscale: il datore di lavoro (sostituto d’imposta), il Caf o il professionista abilitato. Il contribuente non deve eseguire calcoli.