Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • SRL trasparente o IRES ordinaria: l’opzione dell’art. 116

    In sintesi

    • IRES ordinaria: la SRL paga il 24% sul reddito; i soci pagano il 26% sul dividendo distribuito.
    • Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR): il reddito della SRL è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, tassato con IRPEF progressiva, senza pagare prima l’IRES.
    • La trasparenza evita la doppia imposizione economica (IRES + 26% dividendo) ma espone i soci all’aliquota IRPEF personale, anche se l’utile non viene distribuito.
    • L’opzione è triennale e richiede specifici requisiti dimensionali e di compagine societaria (art. 116 TUIR).
    • Conviene se l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato IRES + imposta sostitutiva sui dividendi.

    Come funziona la trasparenza fiscale per le SRL

    Una SRL paga normalmente l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, al 24% sui propri utili. Quando poi distribuisce dividendi ai soci persone fisiche, questi pagano un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. In pratica lo stesso utile viene tassato due volte: prima in capo alla società, poi in capo al socio. È la cosiddetta ‘doppia imposizione economica’.

    L’art. 116 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) offre una via alternativa: la ‘piccola trasparenza’. Con questa opzione la SRL non paga l’IRES in proprio; il suo reddito viene invece imputato direttamente ai soci, ciascuno per la propria quota, e tassato con l’IRPEF progressiva come se fossero una società di persone. Il dividendo poi non sconta più il 26%, perché il reddito è già stato tassato al momento della produzione.

    Attenzione: la trasparenza significa che il socio paga le imposte sull’utile della SRL anche se quell’utile non gli viene mai distribuito fisicamente. Se la società lascia l’utile in cassa per reinvestirlo, il socio deve comunque versare l’IRPEF sulla propria quota di reddito imputato. Questo è il principale punto di attenzione prima di scegliere l’opzione.

    IRES ordinaria vs trasparenza fiscale SRL – confronto testa a testa
    Aspetto IRES ordinaria (regime base) Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR)
    Chi paga le imposte sul reddito La società (IRES 24%) I soci (IRPEF progressiva)
    Aliquota sul reddito societario 24% fisso (eventuale mini-IRES 20%) 23% / 33% / 43% secondo scaglioni IRPEF del socio
    Tassazione del dividendo distribuito Imposta sostitutiva 26% in capo al socio Nessuna: il reddito è già stato imputato
    Carico se utile reinvestito (non distribuito) Solo IRES 24%; il socio non paga nulla Il socio paga IRPEF sull'utile imputato anche senza incassare
    Opzione vincolante No (regime ordinario) Sì, triennale; requisiti art. 116 TUIR
    Doppia imposizione economica Sì (IRES + 26% dividendo) No

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro. Socio unico Tizio.

      Regime IRES ordinario: Alfa paga IRES 24% = 24.000 euro. Utile netto 76.000 euro. Se Tizio incassa tutto come dividendo: 76.000 × 26% = 19.760 euro di imposta sostitutiva. Carico totale: 24.000 + 19.760 = 43.760 euro (43,76% del reddito lordo).

      Trasparenza fiscale: Alfa non paga IRES. Tizio dichiara 100.000 euro come proprio reddito. Se il suo reddito complessivo è già oltre 50.000 euro, l’aliquota marginale è 43%: imposta = 43.000 euro. Carico totale: 43.000 euro. In questo caso la trasparenza è marginalmente più conveniente e il dividendo futuro non costerà nulla. Se invece Tizio avesse un reddito complessivo basso (sotto 28.000 euro), l’aliquota marginale sarebbe 23%: imposta = 23.000 euro, un risparmio netto di oltre 20.000 euro rispetto all’IRES ordinaria.

    Documenti necessari

    • Statuto della SRL (per verifica compagine e requisiti)
    • Ultime dichiarazioni dei redditi dei soci (per stimare l’aliquota IRPEF marginale)
    • Delibera assembleare di opzione per la trasparenza (da depositare nei termini)
    • Bilancio della SRL degli ultimi due esercizi (requisiti dimensionali art. 116)
    • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione triennale

    Caso 1: SRL con soci a basso reddito – trasparenza conveniente

    Scenario. Beta Srl ha due soci al 50%: Tizio e Caio, entrambi con redditi personali contenuti. La società produce 80.000 euro di utile l’anno e i soci intendono distribuirlo integralmente.

    Come si applica. Con IRES ordinaria: Beta paga 19.200 euro (24% di 80.000). Utile netto 60.800 euro diviso a metà: 30.400 euro ciascuno. Ciascun socio paga 30.400 × 26% = 7.904 euro di imposta sostitutiva. Carico totale sui due soci: 19.200 + 15.808 = 35.008 euro. Con trasparenza: i 80.000 euro sono imputati 40.000 a testa. Se l’aliquota IRPEF marginale di ciascuno si ferma al 23% (reddito totale sotto 28.000 euro), imposta totale = 40.000 × 23% × 2 = 18.400 euro. Risparmio: oltre 16.000 euro l’anno.

    In pratica

    • Quando i soci hanno redditi personali bassi, la trasparenza può abbattere il carico fiscale complessivo anche del 30-40%.
    • La convenienza si riduce man mano che sale l’aliquota marginale dei soci: il combinato IRES 24% + sostitutiva 26% sui dividendi equivale a circa il 43,8%, quindi per soci già nello scaglione del 43% (oltre 50.000 euro, più addizionali) il vantaggio della trasparenza in gran parte svanisce.
    • Ricordare: con la trasparenza si paga IRPEF anche sugli utili non distribuiti.

    Caso 2: SRL che vuole reinvestire gli utili – IRES ordinaria preferibile

    Scenario. Alfa SRL produce 120.000 euro di utile e decide di non distribuire nulla ai soci: vuole reinvestire tutto nello sviluppo dell’attività. Socio unico Tizio, reddito personale già elevato.

    Come si applica. Con IRES ordinaria: Alfa paga 28.800 euro (24%); Tizio non paga nulla perché non incassa dividendi. Carico immediato: 28.800 euro. Con trasparenza: Tizio deve dichiarare 120.000 euro in aggiunta ai propri redditi. Con aliquota marginale al 43% sull’eccedenza oltre 50.000 euro, l’imposta aggiuntiva potrebbe superare i 50.000 euro, nonostante non abbia incassato un euro dalla SRL. In questo scenario la trasparenza è penalizzante.

    In pratica

    • Se la società ha una strategia di reinvestimento degli utili, l’IRES ordinaria protegge il socio dal pagare IRPEF su redditi mai percepiti.
    • La trasparenza fiscale è ideale solo quando si prevede la distribuzione sistematica degli utili e l’aliquota IRPEF dei soci è bassa.
    • Valutare l’opzione con un commercialista prima del triennio: il vincolo è pluriennale e non si può cambiare in corsa.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è la trasparenza fiscale per le SRL?

    È un’opzione (art. 116 TUIR) che consente alle SRL con determinate caratteristiche di non pagare l’IRES in proprio: il reddito societario viene invece imputato direttamente ai soci e tassato con la loro IRPEF personale, come accade nelle società di persone.

    Quando conviene scegliere la trasparenza?

    Conviene quando l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato di IRES (24%) più imposta sostitutiva sui dividendi (26%), e quando la società distribuisce regolarmente gli utili anziché tenerli in cassa.

    Il socio paga anche se non riceve dividendi?

    Sì: con la trasparenza il socio è tassato sull’utile imputato anche se la SRL non distribuisce nulla. Questo è il rischio principale da valutare prima di optare per il regime.

    Quali requisiti servono per l'art. 116 TUIR?

    La SRL deve avere soci persone fisiche e rispettare i requisiti dimensionali e di compagine societaria previsti dall’art. 116. L’opzione è triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate nei termini.

    La doppia imposizione sparisce davvero con la trasparenza?

    Sì: poiché il reddito è già tassato in capo al socio con l’IRPEF, il successivo prelievo del dividendo non sconta più l’imposta sostitutiva del 26%. Si elimina così la doppia imposizione economica tipica della SRL ordinaria.

    Cosa succede se la SRL entra in perdita con la trasparenza?

    Le perdite fiscali della società vengono imputate ai soci proporzionalmente alle quote e possono essere usate per abbattere altri redditi del socio, entro i limiti di legge. È un ulteriore vantaggio della trasparenza in anni di perdita.

  • Donazioni e crowdfunding ricevuti: quando si dichiarano

    In sintesi

    • Donazione pura (liberalita’): una somma ricevuta senza alcuna controprestazione non e’ reddito ai fini IRPEF. Tuttavia, le donazioni di importo significativo possono essere soggette all’imposta sulle donazioni (imposta di donazione/successione), che e’ un tributo separato.
    • Reward crowdfunding: se chi dona riceve in cambio un bene o un servizio (es. copia di un libro, prodotto anticipato, accesso a contenuti), il corrispettivo e’ ricavo e va dichiarato. Se l’attivita’ e’ abituale, serve la partita IVA.
    • Raccolta fondi per un progetto imprenditoriale: i proventi del crowdfunding che finanziano un’attivita’ d’impresa o professionale rientrano nei ricavi dell’attivita’ stessa.
    • Donazioni su Twitch, YouTube, Patreon: le donazioni dei fan possono avere natura di liberalita’, ma se sono la forma di remunerazione del lavoro del creator (legata alla produzione di contenuti), il fisco le considera compensi imponibili.
    • Imposta sulle donazioni: le liberalita’ tra estranei sopra determinate franchigie possono essere soggette all’imposta sulle successioni e donazioni, che e’ distinta dall’IRPEF e non si dichiara nel 730.

    Donazione o corrispettivo? La distinzione che cambia tutto

    Ricevere fondi da una raccolta online o da donatori puo’ sembrare un regalo, ma dal punto di vista fiscale la natura di ogni somma ricevuta e’ determinante per capire se e come dichiararla.

    La donazione pura, cioe’ la liberalita’ ricevuta senza alcuna controprestazione, non e’ reddito ai fini IRPEF. Non va dichiarata nel 730 o nel Modello Redditi PF come reddito imponibile. Il donante trasferisce una ricchezza gia’ tassata (o esente) e il beneficiario non ha guadagnato nulla in senso reddituale: non ha lavorato, non ha ceduto nulla, non ha assunto obblighi. Tuttavia, per le donazioni di importo rilevante tra soggetti non legati da parentela stretta, puo’ scattare l’imposta sulle successioni e donazioni, che e’ un tributo patrimoniale separato e non riguarda la dichiarazione dei redditi.

    Il crowdfunding di tipo ‘reward’, invece, funziona diversamente: chi versa una somma riceve in cambio qualcosa (un prodotto, un servizio, un accesso esclusivo). In questo caso la raccolta e’ sostanzialmente un anticipo di vendita. Se l’attivita’ e’ occasionale, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 del quadro D). Se e’ strutturata e continua, si tratta di attivita’ d’impresa e serve la partita IVA.

    Le donazioni ricevute dai fan su piattaforme come Twitch, YouTube o Patreon meritano un’analisi caso per caso. Se il creator produce contenuti in modo professionale e le donazioni sono la sua principale fonte di reddito, il fisco tende a qualificarle come compensi per la produzione di contenuti, non come liberalita’. In questo caso sono reddito imponibile e, se l’attivita’ e’ abituale, richiedono la partita IVA.

    Tipi di raccolta fondi e trattamento fiscale
    Tipo di raccolta Controprestazione? Trattamento fiscale Modello e quadro
    Donazione pura tra privati (liberalita') No Non e' reddito IRPEF; eventuale imposta di donazione separata Non va nel 730
    Reward crowdfunding occasionale Si' (bene o servizio) Reddito diverso – attivita' commerciale occasionale 730, quadro D, rigo D5 cod. 1
    Reward crowdfunding abituale/strutturato Si' Reddito d'impresa o lavoro autonomo, P.IVA Modello Redditi PF
    Donazioni fan a creator professionista Indirettamente (contenuti) Compenso imponibile se legato all'attivita' Modello Redditi PF (LM/RE/RF)
    Equity crowdfunding (quote societarie) Si' (partecipazione) Reddito da partecipazione societaria, regole proprie Quadro RH o D1

    Esempio pratico

    • Caio e’ un musicista indipendente che lancia una campagna su una piattaforma di crowdfunding per finanziare il suo primo album. Raccoglie 8.000 euro da 200 sostenitori, ognuno dei quali riceve in cambio una copia digitale dell’album e il nome nei ringraziamenti. Poiche’ c’e’ una controprestazione (la copia digitale), si tratta di ricavi da attivita’ commerciale. Se l’attivita’ e’ occasionale, Caio riporta 8.000 euro nel rigo D5 del quadro D (codice 1). Se invece Caio pubblica album regolarmente e il crowdfunding e’ parte del suo modello di business abituale, deve avere la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Estratto conto della piattaforma di crowdfunding con il totale dei fondi raccolti e le singole transazioni
    • Contratto o pagina della campagna che specifichi se e quale controprestazione e’ prevista per i donatori
    • Eventuale Certificazione Unica rilasciata dalla piattaforma italiana (per compensi soggetti a ritenuta)
    • Documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto (se deducibili come spese inerenti)
    • Atto di donazione o documentazione scritta per liberalita’ di importo significativo (utile per escludere la natura reddituale)

    Caso 1 – Tizio: raccolta fondi per emergenza personale (liberalita' pura)

    Scenario. Tizio ha subito un furto e alcuni amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi online per aiutarlo, raccogliendo 2.500 euro. Non c’e’ alcuna controprestazione: i donatori non ricevono nulla in cambio.

    Come si applica. Le somme ricevute sono donazioni pure, cioe’ liberalita’. Non sono reddito ai fini IRPEF e non vanno dichiarate nel 730. Tizio non deve compilare nessun quadro aggiuntivo. Le donazioni non sono corrispettivi per prestazioni, non derivano da un’attivita’ lavorativa e non rientrano in nessuna categoria di reddito imponibile prevista dal TUIR. L’imposta sulle donazioni, in questo caso tra non parenti e per importi sotto le franchigie rilevanti, non e’ dovuta.

    In pratica

    • La liberalita’ pura ricevuta senza controprestazione non va dichiarata come reddito nel 730.
    • Conservare documentazione (messaggi, estratti conto della piattaforma) che attesti la natura di donazione e l’assenza di controprestazione.
    • Per donazioni molto elevate tra estranei, verificare se e’ dovuta l’imposta sulle donazioni (tributo separato, non nel 730).

    Caso 2 – Caio: creator con donazioni Twitch come principale entrata

    Scenario. Caio produce contenuti su Twitch ogni giorno per ore. Nel 2025 ha ricevuto 15.000 euro tra abbonamenti, donazioni dirette dai fan durante le live e quote della piattaforma. Non ha partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ professionale e continuativa: la produzione di contenuti e’ il suo lavoro. Le somme ricevute, anche se formalmente etichettate come ‘donazioni’ dalla piattaforma, sono compensi per la sua attivita’ creativa. Non possono essere considerate liberalita’ pure perche’ sono strettamente legate alla produzione di contenuti. Caio deve aprire la partita IVA, dichiarare con il Modello Redditi PF e, se rientra nei limiti, optare per il regime forfetario (limite di accesso 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente; imposta sostitutiva 15%, o 5% per i primi cinque anni di attivita’ nuova).

    In pratica

    • Le ‘donazioni’ dei fan a un creator professionale non sono liberalita’: sono compensi per la produzione di contenuti.
    • Attivita’ continuativa = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ adatto per questi redditi.
    • Il regime forfetario e’ la soluzione piu’ comune per i creator all’inizio: aliquota 15% (o 5% per i primi cinque anni) sull’imponibile determinato forfetariamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni ricevute dagli amici su GoFundMe sono tassabili?

    Se sono liberalita’ pure, cioe’ senza controprestazione, non sono reddito IRPEF e non vanno dichiarate nel 730. Potrebbero in astratto rilevare ai fini dell’imposta sulle donazioni per importi molto elevati, ma si tratta di un tributo separato dal 730.

    Il reward crowdfunding e' sempre reddito da dichiarare?

    Si’, se c’e’ una controprestazione (un bene o un servizio per chi versa). I fondi raccolti sono ricavi da attivita’ commerciale o professionale. Se l’attivita’ e’ occasionale, vanno nel rigo D5 del quadro D; se e’ abituale, serve la partita IVA.

    Le donazioni Twitch o YouTube sono reddito?

    Se l’attivita’ di produzione di contenuti e’ professionale e continuativa, si’: le donazioni dei fan sono compensi imponibili, anche se chiamate ‘donazioni’ dalla piattaforma. Si’ a P.IVA e Modello Redditi PF per chi fa questa attivita’ abitualmente.

    Devo dichiarare i fondi raccolti per un progetto artistico su Kickstarter?

    Dipende dalla struttura della campagna. Se c’e’ una controprestazione (copia dell’opera, accesso esclusivo, merchandising), si tratta di ricavi da dichiarare. Se i sostenitori non ricevono nulla in cambio, e’ una liberalita’.

    L'imposta sulle donazioni si paga nel 730?

    No. L’imposta sulle successioni e donazioni e’ un tributo separato dall’IRPEF e non si dichiara nel Modello 730. E’ disciplinata da normativa specifica e riguarda i trasferimenti di patrimonio, non i redditi prodotti.

    Se ricevo fondi da un mecenate senza controprestazione, devo dichiarare?

    Se si tratta di una liberalita’ pura, non e’ reddito IRPEF. Se invece la somma e’ condizionata alla realizzazione di un’opera o di una prestazione artistica, la natura e’ quella di un compenso professionale imponibile, da dichiarare con la partita IVA se l’attivita’ e’ abituale.

  • Recesso del socio da una SRL: come viene tassata la liquidazione

    In sintesi

    • La quota liquidata al socio recedente spetta sulla base del valore effettivo del patrimonio, non del valore nominale della partecipazione.
    • L’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione costituisce reddito tassabile per il socio.
    • Dividendo o plusvalenza: se la società rimborsa usando riserve di utili si applica la tassazione come dividendo; se l’operazione è strutturata come annullamento/cessione della quota si applica la disciplina della plusvalenza.
    • Per la società i rimborsi ai soci non sono costi deducibili: non riducono il reddito imponibile IRES.
    • Imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza per il socio persona fisica (dal 2019 senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate).

    Come funziona il recesso da una SRL e la tassazione della liquidazione

    Quando un socio decide di uscire da una SRL – o quando ne ha diritto per legge in presenza di cause previste dallo statuto o dal codice civile – la società deve liquidargli il valore della quota. Questa somma non è mai «neutra» dal punto di vista fiscale: la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è reddito per il socio e andrà tassata. La domanda chiave è: come viene tassata? La risposta dipende da come la società esegue il rimborso.

    Il codice civile prevede che al socio recedente spetti una somma pari al valore effettivo della sua partecipazione, determinato tenendo conto del patrimonio reale della società (non del semplice valore nominale delle quote iscritto nello statuto). Se la società vale molto di più di quanto versato originariamente dal socio, la differenza – l’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione – è reddito imponibile.

    La natura di questo reddito – dividendo oppure plusvalenza – dipende dalle modalità tecniche con cui la società esegue il rimborso. Se utilizza riserve di utili distribuendole al socio uscente, si ha tassazione come dividendo. Se invece l’operazione è strutturata come annullamento della quota (o come cessione ad altri soci), si applica la disciplina delle plusvalenze da partecipazioni.

    Dal lato della società, i rimborsi ai soci in sede di recesso non sono costi deducibili. Non riducono il reddito imponibile ai fini IRES: sono trattati come restituzioni di capitale o distribuzioni di utili, non come spese.

    Tassazione della quota liquidata al socio recedente (persona fisica)
    Modalità di rimborso Natura del reddito Regime fiscale
    Rimborso con utilizzo di riserve di utili Dividendo Ritenuta a titolo d'imposta (regime ordinario dividendi)
    Annullamento della quota / cessione della partecipazione Plusvalenza (reddito diverso di natura finanziaria) Imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza netta
    Parte corrispondente al costo fiscale della partecipazione Restituzione di capitale Non tassabile
    Rimborsi ai soci – lato società Non deducibile Non riducono il reddito IRES

    Esempio pratico

    • Il socio Tizio detiene una quota del 30% in Alfa SRL. Il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione è 15.000 euro (quanto versò all’atto della costituzione). Al momento del recesso, il valore effettivo del patrimonio netto di Alfa SRL è 200.000 euro: la quota di Tizio vale quindi 60.000 euro (30% di 200.000). L’eccedenza tassabile è 60.000 – 15.000 = 45.000 euro. Se il rimborso avviene con annullamento della quota, Tizio paga un’imposta sostitutiva del 26% su 45.000 euro, pari a 11.700 euro. Se invece la società rimborsa attingendo a riserve di utili, si applica la tassazione come dividendo.

    Documenti necessari

    • Atto di recesso del socio con indicazione della data e della causa di recesso
    • Delibera assembleare o perizia di stima che determina il valore effettivo della partecipazione
    • Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (atto di acquisto, versamenti di aumento, ecc.)
    • Estratto conto o bonifico del rimborso della quota
    • Eventuale perizia di un esperto nominato dal tribunale (se i soci non si accordano sul valore)
    • Modello Redditi PF per la dichiarazione della plusvalenza (quadro RT) o del dividendo (quadro RL)

    Caso 1 – Recesso con rimborso strutturato come plusvalenza

    Scenario. Caio detiene il 25% di Alfa SRL e decide di recedere dopo un disaccordo strategico con gli altri soci. Il costo fiscale della sua partecipazione è 10.000 euro. Il valore effettivo della quota, determinato in base al patrimonio netto reale, è 50.000 euro. La società rimborsa Caio attraverso l’annullamento della quota, senza attingere a riserve di utili specificamente identificate.

    Come si applica. L’operazione è trattata come realizzo di plusvalenza. La plusvalenza è pari a 50.000 – 10.000 = 40.000 euro. Caio, socio persona fisica, paga un’imposta sostitutiva del 26% su 40.000 euro, pari a 10.400 euro. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF. Per Alfa SRL il rimborso di 50.000 euro a Caio non è un costo deducibile: non riduce il reddito imponibile IRES dell’esercizio.

    In pratica

    • La plusvalenza = somma ricevuta (50.000 euro) meno costo fiscale della partecipazione (10.000 euro) = 40.000 euro.
    • Imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza: 10.400 euro, da versare con F24 nei termini della dichiarazione.
    • Alfa SRL non deduce nulla: il rimborso a Caio non è un costo fiscale.

    Caso 2 – Recesso con rimborso da riserve di utili (tassazione come dividendo)

    Scenario. Il socio Tizio detiene il 40% di Alfa SRL e recede. Il valore della quota è 80.000 euro, di cui 20.000 corrispondono al costo fiscale della partecipazione e 60.000 all’eccedenza. La società ha a disposizione riserve di utili e rimborsa i 60.000 euro di eccedenza attingendo espressamente a tali riserve.

    Come si applica. I 20.000 euro corrispondenti al costo fiscale della partecipazione sono una restituzione di capitale: non tassabili. I 60.000 euro provenienti dalle riserve di utili sono assimilati a un dividendo. La tassazione segue il regime ordinario dei dividendi per i soci persone fisiche. Per Alfa SRL, anche in questo caso, il rimborso non è un costo deducibile ai fini IRES.

    In pratica

    • Solo la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione è tassabile: i 20.000 euro di ‘restituzione di capitale’ non generano alcun reddito.
    • La parte proveniente da riserve di utili (60.000 euro) è tassata come dividendo, non come plusvalenza: regimi fiscali diversi.
    • La distinzione tra le due modalità di rimborso deve essere documentata chiaramente nella delibera assembleare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il valore della quota al momento del recesso?

    Il valore è determinato sulla base del patrimonio netto effettivo della società, non del valore nominale delle quote. Se i soci non raggiungono un accordo, il tribunale nomina un esperto che stima il valore. La perizia è vincolante salvo errori manifesti.

    Il recesso da una SRL è sempre tassabile?

    No. Solo la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è tassabile. Se il socio ha sempre perso valore (la quota vale meno di quanto ha versato), non emerge alcun reddito e, a seconda della struttura dell’operazione, potrebbe emergere una minusvalenza deducibile.

    Cosa succede se la società non ha liquidità per pagare il recedente?

    Il codice civile prevede che, se la liquidazione della quota mette a rischio l’integrità del capitale, la società può ridurre il capitale, trasformarsi o sciogliersi. Non è obbligata a indebitarsi per pagare il socio uscente, ma deve trovare una soluzione tra le opzioni previste dalla legge.

    La minusvalenza da recesso è deducibile?

    Per il socio persona fisica, la minusvalenza (quota che vale meno del costo fiscale) è un reddito diverso negativo compensabile con altre plusvalenze di natura finanziaria entro i quattro esercizi successivi, non con redditi di altra natura.

    I costi legali del recesso sono deducibili per la società?

    I costi amministrativi e notarili dell’operazione (delibere, perizie, atti) possono essere deducibili come spese ordinarie di gestione. Il rimborso della quota al socio, invece, non è mai deducibile come costo ai fini IRES.

    Come si dichiara la plusvalenza da recesso nel modello Redditi PF?

    La plusvalenza da recesso (quando trattata come reddito diverso di natura finanziaria) va dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, che accoglie i redditi soggetti all’imposta sostitutiva del 26%. Se invece il rimborso è qualificato come dividendo, va dichiarato nel quadro RL.

  • Corsi online e infoprodotti: come si dichiarano i guadagni

    In sintesi

    • Attivita’ di lavoro autonomo occasionale: se tieni un corso una tantum senza organizzazione, i compensi vanno nel rigo D5 codice 2 del modello 730.
    • Diritto d’autore su ebook e opere digitali: se sei l’autore, i compensi rientrano nel rigo D3 codice 1, con riduzione forfetaria del 25% (o 40% se under 35).
    • Attivita’ professionale abituale: se insegni e vendi infoprodotti con regolarita’, serve la partita IVA in regime forfetario o ordinario.
    • Coefficiente forfetario per attivita’ professionali: istruzione e formazione rientrano nel gruppo ‘Attivita’ Professionali, Scientifiche, Tecniche’ con coefficiente di redditabilita’ del 78%.
    • Imposta sostitutiva: nel regime forfetario e’ il 15% sul reddito netto, oppure il 5% per i primi cinque anni di attivita’.
    • Limite di accesso forfetario: compensi anno precedente non superiori a 85.000 euro; fuoriuscita automatica se si superano 100.000 euro in corso d’anno.

    Corsi online e infoprodotti: come inquadrarli fiscalmente

    Hai registrato un corso video, scritto un ebook o organizzato una masterclass online e hai guadagnato qualcosa? Prima di sapere come dichiararlo, devi capire in quale categoria fiscale rientra la tua attivita’.

    Il diritto italiano distingue tra chi crea e distribuisce un’opera dell’ingegno (ebook, corso registrato) e chi eroga una prestazione di servizi (lezione dal vivo, consulenza, webinar). Nel primo caso i tuoi guadagni sono trattati come proventi da diritto d’autore, con vantaggi fiscali (riduzione forfetaria del 25% o 40% per under 35). Nel secondo caso sono compensi da lavoro autonomo, occasionale o abituale.

    Se vendi infoprodotti con regolarita’ e con una struttura organizzata (sito, piattaforma di e-learning, newsletter, promozione costante), quasi certamente svolgi un’attivita’ professionale abituale che richiede la partita IVA. Vediamo come funziona in ogni caso.

    Tassazione corsi online e infoprodotti
    Tipologia Dove si dichiara Agevolazione
    Ebook/corso registrato (diritto d'autore, autore) D3 codice 1 nel 730 Riduzione 25% (40% under 35)
    Corso dal vivo / webinar occasionale D5 codice 2 nel 730 Deduzione spese documentate
    Attivita' professionale abituale forfetaria Quadro LM, coefficiente 78% Imposta sostitutiva 15% (o 5% nuovi)
    Attivita' professionale ordinaria Quadro RE, modello Redditi PF IRPEF ordinaria a scaglioni

    Esempio pratico

    • Tizio, 40 anni, e’ un formatore che nel 2025 ha venduto un corso video preregistrato su una piattaforma di e-learning per 8.000 euro totali. Il corso e’ un’opera dell’ingegno di cui e’ autore. Tizio dichiara 8.000 euro nel rigo D3 codice 1 del modello 730. La riduzione forfetaria del 25% porta il reddito tassabile a 6.000 euro, che si somma agli altri redditi e viene tassato con l’aliquota IRPEF del suo scaglione. Se Tizio avesse invece la partita IVA in regime forfetario (attivita’ professionali, coefficiente 78%), con 8.000 euro di compensi il reddito imponibile sarebbe 8.000 x 78% = 6.240 euro e l’imposta sostitutiva sarebbe 6.240 x 15% = 936 euro, senza dover fare la dichiarazione IRPEF ordinaria su questi redditi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (se la piattaforma e’ italiana e applica ritenute, causale B o M)
    • Estratto conto della piattaforma di e-learning con dettaglio vendite e pagamenti 2025
    • Contratti o termini di servizio della piattaforma che qualificano il tipo di compenso
    • Fatture emesse (se hai partita IVA) o ricevute per prestazioni occasionali
    • Documentazione spese inerenti: software, hosting, abbonamenti, attrezzatura
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 a seconda del regime fiscale applicabile

    Caso 1: Tizio vende un ebook come autore

    Scenario. Tizio e’ un nutrizionista che nel 2025 ha scritto e venduto un ebook su un sito estero (Amazon KDP). Ha guadagnato 3.600 euro di royalty. Non ha partita IVA e considera la vendita dell’ebook come un’attivita’ occasionale.

    Come si applica. L’ebook e’ un’opera dell’ingegno di cui Tizio e’ autore. I 3.600 euro di royalty sono proventi da utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno da parte dell’autore: vanno nel rigo D3 del modello 730 con codice 1. L’importo lordo da indicare e’ 3.600 euro; chi presta l’assistenza fiscale applica la riduzione forfetaria del 25%, portando il reddito tassabile a 2.700 euro. Non ci sono ritenute da scomputare perche’ la piattaforma e’ straniera: le ritenute eventualmente applicate all’estero vanno gestite separatamente. Tizio deve conservare l’estratto conto KDP.

    In pratica

    • L’ebook scritto da te e’ un’opera dell’ingegno: i guadagni vanno nel rigo D3 codice 1.
    • Indica il compenso lordo; la riduzione del 25% (o 40% under 35) la calcola il CAF.
    • Se non c’e’ una CU italiana, usa l’estratto conto della piattaforma come documentazione.
    • Per royalty da piattaforme estere, verifica se ci sono imposte pagate all’estero da recuperare.

    Caso 2: Caio tiene webinar e vende corsi con regolarita'

    Scenario. Caio e’ un coach di produttivita’ personale. Ogni mese organizza webinar a pagamento e vende corsi preregistrati attraverso il suo sito. Nel 2025 ha guadagnato 28.000 euro. Non ha ancora la partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ chiaramente abituale: continuita’, organizzazione, clienti ricorrenti, sito professionale. Avrebbe dovuto aprire la partita IVA. Con 28.000 euro di compensi potrebbe accedere al regime forfetario (anno precedente sotto 85.000 euro). Per attivita’ professionali, scientifiche e di istruzione il coefficiente di redditabilita’ e’ 78%: reddito imponibile = 28.000 x 78% = 21.840 euro, imposta sostitutiva = 21.840 x 15% = 3.276 euro. Caio deve regolarizzare la posizione con un commercialista.

    In pratica

    • Webinar e corsi venduti con continuita’ richiedono la partita IVA: aprirla prima di iniziare.
    • Il regime forfetario e’ accessibile con compensi anno precedente sotto 85.000 euro.
    • Per formazione e consulenza professionale, il coefficiente forfetario e’ 78%.
    • L’imposta sostitutiva e’ il 15% sul reddito netto (5% per i nuovi nei primi 5 anni).
    • I contributi previdenziali (gestione separata INPS) si deducono dal reddito forfetario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I guadagni da un corso online si dichiarano come lavoro autonomo?

    Dipende. Se tieni un corso dal vivo o un webinar senza organizzazione stabile, sono compensi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente (rigo D5 codice 2 del 730). Se hai prodotto un corso preregistrato come opera dell’ingegno di cui sei autore, i proventi rientrano nel rigo D3 codice 1, con riduzione forfetaria del 25%.

    C'e' differenza fiscale tra un ebook e un corso video?

    In linea di principio no: entrambi possono essere qualificati come opere dell’ingegno se ne sei l’autore e se hai ceduto o concesso diritti di utilizzo. In entrambi i casi si applica la disciplina del rigo D3 codice 1 con riduzione del 25%. Conta la sostanza del rapporto economico, non il formato del prodotto.

    Devo aprire la partita IVA per vendere corsi online?

    Se le vendite sono sporadiche e non organizzate, puoi restare nell’area dell’occasionalita’. Ma se hai un sito, una piattaforma, promuovi regolarmente e guadagni con continuita’, si tratta di attivita’ professionale abituale e serve la partita IVA. In questo caso il regime forfetario e’ spesso la scelta piu’ conveniente per chi inizia.

    Qual e' il coefficiente forfetario per un formatore online?

    Per le attivita’ professionali, scientifiche, tecniche e di istruzione (codici ATECO 64-66, 69-75, 85-88) il coefficiente di redditabilita’ e’ 78%. Questo significa che, con compensi di 20.000 euro, il reddito imponibile e’ 20.000 x 78% = 15.600 euro, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

    Posso dedurre le spese del mio laptop e software dai guadagni del corso?

    Se operi in regime forfetario, no: le spese non si deducono analiticamente perche’ la forfetizzazione dei costi e’ gia’ inclusa nel coefficiente (il 22% residuo dal coefficiente 78% copre forfetariamente le spese). Se sei in regime ordinario o gestisci un’attivita’ occasionale (rigo D5), puoi dedurre le spese inerenti documentate.

    Come mi comporto se la piattaforma e' straniera e non mi manda la CU?

    Dichiari i compensi lo stesso, utilizzando l’estratto conto della piattaforma come documentazione. Non avendo CU italiana, non ci sono ritenute da scomputare direttamente. Se hai pagato imposte all’estero, puoi avere diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero: in questo caso compila anche il quadro CR del modello 730 o il quadro CE del modello Redditi PF.

  • Art. 112 L. 633/1941

    Art. 112 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Acconti IRES 2026: come si calcolano e quando si pagano

    In sintesi

    • Aliquota IRES ordinaria al 24%: le societa di capitali applicano questa aliquota sul reddito imponibile; chi ottiene l’IRES premiale scende al 20%.
    • Due metodi di calcolo: il metodo storico prende come base l’imposta dell’anno precedente; quello previsionale usa una stima del reddito dell’anno in corso.
    • Prima rata (acconto minore): di norma versata entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio; per le societa con esercizio solare, tipicamente entro fine giugno.
    • Seconda rata (acconto maggiore): versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura, di norma entro fine novembre per le societa con esercizio solare.
    • Codici tributo F24: codice 2001 per il primo acconto IRES, codice 2002 per il secondo acconto (o acconto in unica soluzione), codice 2003 per il saldo; codice 2048 per il secondo acconto IRES premiale e 2049 per il relativo saldo.
    • Dichiarazione nel quadro RN22: gli acconti versati si indicano in colonna 2 del rigo RN22 del modello Redditi SC 2026.

    Come funzionano gli acconti IRES per le societa

    L’IRES, l’imposta sul reddito delle societa, non si versa tutta in un colpo a fine anno. Le societa di capitali sono tenute ad anticipare parte dell’imposta durante l’anno sotto forma di acconti. In questo modo il Fisco incassa progressivamente le imposte anziche aspettare il saldo finale.

    Ogni acconto rappresenta una stima dell’imposta che la societa dovra pagare per il periodo d’imposta in corso. Se alla fine dell’anno l’imposta effettiva e piu alta degli acconti versati, la societa paga la differenza a saldo; se e piu bassa, ottiene un credito da portare in compensazione o chiedere a rimborso.

    Il modello Redditi SC 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. L’aliquota IRES ordinaria e del 24 per cento sul reddito imponibile (rigo RN8). Chi soddisfa i requisiti dell’IRES premiale introdotta dalla legge di Bilancio 2025 applica invece un’aliquota ridotta del 20 per cento (rigo RN8A), utilizzando i codici tributo 2048 per il secondo acconto e 2049 per il saldo.

    Acconti IRES: riepilogo misure e codici tributo
    Voce Dettaglio
    Aliquota IRES ordinaria 24%
    Aliquota IRES premiale (legge n. 207/2024) 20%
    Codice tributo primo acconto IRES 2001
    Codice tributo secondo acconto IRES (o unica soluzione) 2002
    Codice tributo secondo acconto IRES premiale 2048
    Codice tributo saldo IRES 2003
    Dove si indicano in dichiarazione Rigo RN22, colonna 2 (Redditi SC 2026)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude l’esercizio 2024 con un’IRES dovuta di 24.000 euro (reddito imponibile 100.000 euro x 24%). Usando il metodo storico, il totale degli acconti per il 2025 e calcolato sull’imposta 2024. La prima rata copre la parte minore e viene versata entro giugno 2025 con il codice tributo 2001; la seconda rata, la piu consistente, viene versata entro novembre 2025 con il codice tributo 2002. Nella dichiarazione Redditi SC 2026, Alfa SRL riporta il totale degli acconti versati al rigo RN22, colonna 2. Se l’imposta effettiva per il 2025 risulta superiore, la differenza e versata come saldo; se risulta inferiore, il credito puo essere compensato con altri tributi.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 (quadro RN e quadro RX)
    • Modelli F24 con codici tributo 2001 e 2002 (o 2048 per IRES premiale)
    • Dichiarazione Redditi SC dell’anno precedente (per calcolo metodo storico)
    • Delibera degli organi sociali o piano di budgeting (per metodo previsionale)
    • Eventuale certificazione IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)

    Alfa SRL usa il metodo storico

    Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con IRES dovuta di 48.000 euro. Il consiglio di amministrazione non prevede variazioni rilevanti nel 2025 e sceglie il metodo storico per semplicita.

    Come si applica. Con il metodo storico, Alfa SRL calcola gli acconti sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. La prima rata (la minore delle due) viene versata nel primo semestre dell’anno, la seconda nel secondo semestre. I versamenti avvengono tramite modello F24 con i codici tributo previsti. A fine anno, se il reddito 2025 supera quello del 2024, Alfa SRL dovra versare un saldo; se e inferiore, avra un credito.

    In pratica

    • Il metodo storico e il piu semplice: si usa l’imposta dell’anno precedente come base di calcolo.
    • Conveniente quando il reddito 2025 si stima stabile o in crescita rispetto al 2024.
    • I codici tributo per il versamento sono 2001 (prima rata) e 2002 (seconda rata o unica soluzione).

    Beta SpA sceglie il metodo previsionale

    Scenario. Beta SpA prevede un calo significativo del fatturato nel 2025 rispetto al 2024 a causa della perdita di un cliente importante. L’IRES 2024 era stata di 60.000 euro, ma per il 2025 stima un’imposta molto piu bassa.

    Come si applica. Scegliendo il metodo previsionale, Beta SpA calcola gli acconti sulla base del reddito che stima di conseguire nel 2025. Questo consente di versare acconti piu bassi rispetto al metodo storico. Occorre pero fare attenzione: se alla fine l’imposta effettiva risultasse superiore alla stima, Beta SpA dovra versare la differenza con gli interessi e le eventuali sanzioni previste per insufficiente versamento degli acconti.

    In pratica

    • Il metodo previsionale conviene quando si stima un reddito inferiore rispetto all’anno precedente.
    • Richiede una stima prudente: se si versa troppo poco si paga la differenza con interessi.
    • La scelta del metodo va effettuata per ogni periodo d’imposta e non e vincolante per gli anni successivi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola l'acconto IRES con il metodo storico?

    Si utilizza come base l’imposta IRES risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. Su questa base si calcola la misura dell’acconto complessivo, suddiviso poi in prima e seconda rata.

    Quando si versa il primo acconto IRES per le societa con esercizio solare?

    Per le societa con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo acconto viene versato tipicamente entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Le scadenze esatte possono essere prorogate con provvedimento del Ministero.

    Qual e la differenza tra primo e secondo acconto IRES?

    La prima rata e la minore delle due; la seconda (o acconto in unica soluzione se non si versa la prima) e quella piu consistente. In dichiarazione si indicano entrambe nel rigo RN22 del modello Redditi SC 2026.

    Cosa succede se si versano acconti insufficienti?

    Se alla fine dell’anno l’imposta dovuta supera gli acconti versati, la societa deve versare la differenza come saldo. Versamenti insufficienti possono comportare sanzioni e interessi. Con il metodo previsionale e fondamentale fare stime prudenti.

    Cos'e l'IRES premiale e come influisce sugli acconti?

    L’IRES premiale, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, legge n. 207/2024), riduce l’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al ricorrere di determinate condizioni. Il secondo acconto IRES premiale si versa con il codice tributo 2048, il saldo con il codice 2049.

    Come si indicano gli acconti IRES nel modello Redditi SC 2026?

    Gli acconti versati nel corso del 2025 si riportano nel rigo RN22 del modello Redditi SC 2026: in colonna 2 va il totale degli acconti versati; in colonna 1A la quota relativa all’IRES premiale; in colonna 1B l’eventuale maggior acconto di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 207 del 2024.

    Da leggere insieme

  • Articolo 58 L. 184/1983: Modifica dell’intitolazione del titolo VIII del codice civile

    Art. 58 L. 184/1983 – Modifica dell’intitolazione del titolo VIII del codice civile

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età".

  • Art. 55 L. 633/1941

    Art. 55 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

    È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

    Fonte: Normattiva.it.

  • NFT e cripto-arte: tassazione e dichiarazione nel 730 2026

    In sintesi

    • Gli NFT sono cripto-attività ai fini fiscali: le plusvalenze da cessione rientrano nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT).
    • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da NFT e’ del 26 per cento; per le cessioni dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ la soglia di esenzione di 2.000 euro.
    • La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto; se non hai documentazione del costo, il costo e’ zero.
    • Chi detiene NFT e cripto-arte attraverso portafogli o conti digitali deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.
    • I proventi da detenzione di cripto-attività (royalty automatiche pagate in cripto, ecc.) sono tassati senza alcuna deduzione di costi.
    • In caso di permuta tra NFT, si usa come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta.

    NFT e cripto-arte: cosa dice il fisco

    Un NFT (Non-Fungible Token) e’ un token digitale unico registrato su blockchain che puo’ rappresentare un’opera d’arte digitale, un file musicale, un elemento di un videogioco o qualsiasi altro contenuto. Dal punto di vista fiscale italiano, gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le stesse regole.

    Quando vendi un NFT a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza tassata con un’imposta sostitutiva. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi PF 2026) stabiliscono che le plusvalenze da cripto-attività si calcolano come differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale in caso di permuta, e il costo o il valore di acquisto. In mancanza di documentazione, il costo e’ pari a zero.

    Il trattamento e’ lo stesso per chi crea NFT e li vende (artisti digitali) e per chi li acquista come investimento. Entrambi devono dichiarare i guadagni nella Sezione V del quadro T del 730 o nella Sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi PF. Chi tiene gli NFT in un wallet digitale deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.

    NFT e cripto-arte: regole principali per il 2025
    Situazione Regola Aliquota / Obbligo
    Vendita NFT con guadagno (cessioni dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% sull'intera plusvalenza
    Vendita NFT con guadagno (cessioni fino al 31/12/2024) Tassata solo se eccede 2.000 euro nel periodo 26% sulla parte eccedente la soglia
    Permuta tra NFT Il corrispettivo e' il valore normale dell'NFT ceduto 26% sulla differenza valore normale – costo
    Costo di acquisto non documentato Il costo si considera pari a zero 26% sull'intero corrispettivo
    Monitoraggio fiscale (wallet, conto digitale) Obbligo indipendentemente dai guadagni Quadro W del 730 o Modello Redditi

    Esempio pratico

    • Tizio compra nel 2025 un NFT di cripto-arte per 0,5 ETH (valore in euro al momento dell’acquisto: 1.200 euro, documentato). Sei mesi dopo lo vende per 0,8 ETH (valore in euro al momento della vendita: 2.000 euro). Plusvalenza = 2.000 – 1.200 = 800 euro. Poiche’ la cessione e’ avvenuta nel 2025, non si applica piu’ la soglia dei 2.000 euro. Tizio deve dichiarare 800 euro nella Sezione V del quadro T del 730 e pagare 800 x 26% = 208 euro di imposta sostitutiva con F24 (codice tributo 1100). Deve anche indicare il wallet nel quadro W.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o conferma di acquisto dell’NFT con data e valore in euro al momento dell’acquisto
    • Ricevuta di vendita o trasferimento dell’NFT con data e valore in euro al momento della cessione
    • Estratto del wallet digitale o dell’account sulla piattaforma NFT per il monitoraggio (quadro W)
    • Screenshot o export della piattaforma che mostri le transazioni dell’anno
    • In caso di permuta, documentazione del valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta

    Tizio artista digitale vende un NFT della propria opera

    Scenario. Tizio crea un’opera digitale e la mette in vendita come NFT su una piattaforma nel 2025. Vende l’NFT per l’equivalente di 3.000 euro. Il costo di creazione (software, hardware) non e’ deducibile ai fini della plusvalenza su cripto-attività.

    Come si applica. Dal punto di vista delle cripto-attività, il ‘costo’ da considerare e’ il costo o valore di acquisto dell’NFT come cripto-attività. Se Tizio ha creato l’NFT senza sostenere un costo documentato come acquisto di cripto, il costo potrebbe essere zero. La plusvalenza sarebbe quindi pari all’intero corrispettivo di 3.000 euro, tassata al 26% = 780 euro. Tizio compila la Sezione V del quadro T del 730 e il quadro W per il wallet.

    In pratica

    • Conserva tutto: date di creazione, valore delle cripto spese per il minting (se ci sono), e valore in euro al momento di ogni transazione.
    • I costi di produzione dell’opera artistica (hardware, software) non si deducono dalla plusvalenza cripto: quella e’ una regola diversa.

    Caio compra e rivende NFT come investimento

    Scenario. Caio acquista nel 2024 tre NFT per un costo totale documentato di 1.500 euro. Nel 2025 li rivende tutti per 4.000 euro.

    Come si applica. La plusvalenza e’ 4.000 – 1.500 = 2.500 euro. Le cessioni sono avvenute nel 2025, quindi non vale la soglia dei 2.000 euro: tutti i 2.500 euro sono imponibili. Imposta sostitutiva: 2.500 x 26% = 650 euro. Caio compila la Sezione V del quadro T indicando i corrispettivi (colonna 3 del rigo T41) e i costi (colonna 4). Deve conservare la documentazione degli acquisti del 2024 per dimostrare il costo di 1.500 euro.

    In pratica

    • Documenta sempre il costo di acquisto degli NFT, inclusa la data e il valore in euro al momento dell’acquisto: e’ la tua prova per ridurre la plusvalenza.
    • Se le cessioni fossero state nel 2024, la tassazione sarebbe scattata solo sulla parte eccedente i 2.000 euro; dal 2025 non c’e’ piu’ questa agevolazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli NFT si tassano come le altre cripto?

    Si’, gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e seguono le stesse regole: plusvalenze da cessione nella Sezione V del quadro T del 730, imposta sostitutiva del 26%, monitoraggio nel quadro W.

    C'e' una soglia sotto cui non pago le tasse sugli NFT?

    Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ alcuna soglia minima: anche una plusvalenza di pochi euro va dichiarata. Per le cessioni avvenute fino al 31 dicembre 2024 la soglia era di 2.000 euro nel periodo d’imposta.

    Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT senza usare soldi?

    La permuta (scambio) e’ fiscalmente rilevante: si considera come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta. Se quel valore supera il costo di acquisto, c’e’ una plusvalenza da dichiarare.

    Non ho lo scontrino di acquisto del mio NFT: cosa succede?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che in mancanza di documentazione il costo si considera pari a zero. Cio’ significa che l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile come plusvalenza. Conviene conservare ogni prova di acquisto.

    Devo compilare il quadro W anche se il mio NFT non vale quasi niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) e’ obbligatorio per chi detiene cripto-attività attraverso portafogli o conti digitali, indipendentemente dal valore. L’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno hai venduto tutto.

    Le perdite su NFT si possono usare per ridurre altri guadagni in borsa?

    No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V del quadro T) non si possono compensare con le plusvalenze delle altre sezioni (azioni, ETF, ecc.). Possono pero’ essere portate in deduzione dalle plusvalenze su cripto degli anni successivi, per un massimo di quattro anni.

  • Podcast: come si dichiarano sponsor e donazioni

    In sintesi

    • Sponsorizzazioni occasionali: se hai poche collaborazioni sporadiche, sono redditi diversi da indicare nel quadro D5 (730) o RL15 (Redditi PF), codice ‘2’.
    • Sponsorizzazioni abituali: se hai contratti regolari con gli sponsor, e’ attivita’ d’impresa o lavoro autonomo abituale che richiede partita IVA.
    • Donazioni tramite piattaforme: i contributi liberi dei listener (es. Patreon, BuyMeACoffee, Ko-fi) sono trattati come compensi per contenuti, non come donazioni esenti.
    • Ritenuta 20%: gli sponsor italiani che pagano un privato senza partita IVA devono applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
    • Regime forfettario: con partita IVA e ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente, imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento nei primi 5 anni di attivita’).
    • Niente partita IVA per le prime esperienze: due o tre sponsorizzazioni isolate nell’anno restano nell’occasionale senza obbligo di aprire posizione fiscale.

    Podcast e fisco: come funziona la tassazione dei tuoi guadagni

    Hai iniziato a monetizzare il tuo podcast con sponsorizzazioni, messaggi di supporto dei listener o abbonamenti premium? Prima di tutto e’ importante capire come il fisco italiano classifica questi guadagni. Non esiste una categoria fiscale dedicata al ‘podcaster’: a seconda di come svolgi l’attivita’, i tuoi proventi possono rientrare tra i redditi diversi (se sei occasionale), tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa (se hai aperto partita IVA).

    La differenza pratica e’ enorme. Se sei occasionale, non hai obblighi IVA, non tieni una contabilita’ formale e dichiari i compensi in una sezione semplice del modello 730. Se invece hai contratti fissi con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e stai costruendo un business, l’attivita’ e’ abituale: devi aprire partita IVA e scegliere il regime fiscale piu’ adatto.

    Un elemento spesso trascurato e’ la natura delle ‘donazioni’ dei listener. Quando un ascoltatore ti manda soldi su Ko-fi o Patreon in cambio di un episodio extra o di un accesso anticipato, non si tratta di una liberalita’ esente: e’ un corrispettivo per un servizio. Il fisco lo tratta come un compenso normale. Solo i contributi del tutto liberi, senza alcun corrispettivo, potrebbero in teoria avere una qualificazione diversa, ma nella pratica e’ difficile sostenere questa distinzione.

    Vediamo i due scenari principali, con esempi concreti e le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

    Come si tassano i guadagni da podcast
    Tipo di provento Regime Quadro Aliquota
    Sponsorizzazione occasionale (pochi contratti, no continuita') Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Donazioni/abbonamenti piattaforme esterne (occasionale) Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Attivita' abituale, forfettario (ricavi <= 85.000 euro) Lavoro autonomo/impresa LM – Redditi PF Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Attivita' abituale, regime ordinario Lavoro autonomo/impresa RE o RF – Redditi PF IRPEF su reddito netto

    Esempio pratico

    • Caio ha un podcast di storia e nel 2025 ha stretto tre accordi di sponsorizzazione con altrettante aziende italiane, incassando complessivamente 4.800 euro lordi. Le aziende hanno applicato la ritenuta del 20 per cento (960 euro), quindi Caio ha effettivamente ricevuto 3.840 euro. Nel modello 730 Caio indica 4.800 euro nel rigo D5, colonna 2 (importo lordo), e 960 euro nella colonna 4 (ritenute). Caio puo’ dedurre le spese documentate in colonna 3 (es. acquisto microfono, abbonamento software di montaggio), ma soltanto fino a concorrenza dei 4.800 euro. L’importo netto concorre all’IRPEF insieme ai suoi altri redditi.

    Documenti necessari

    • Contratti o accordi scritti con gli sponsor (se presenti)
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dagli sponsor italiani che hanno applicato la ritenuta del 20 per cento
    • Report di pagamento dalle piattaforme (Ko-fi, Patreon, BuyMeACoffee, Anchor/Spotify per Creators)
    • Fatture o ricevute di prestazione occasionale emesse agli sponsor italiani
    • Scontrini e fatture delle spese inerenti (attrezzatura, hosting audio, software) da dedurre in regime ordinario

    Caso 1 – Tizio: tre sponsorizzazioni isolate, nessuna partita IVA

    Scenario. Tizio gestisce un podcast sportivo amatoriale. Nel 2025 ha ricevuto tre pagamenti da altrettanti sponsor locali: 800, 1.200 e 1.000 euro, per un totale di 3.000 euro lordi. Ogni sponsor ha applicato la ritenuta del 20 per cento. Non ha partita IVA e non ha un’attivita’ strutturata.

    Come si applica. I 3.000 euro sono redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: in colonna 1 indica il codice ‘2’, in colonna 2 indica 3.000 euro (lordo), in colonna 3 indica le eventuali spese documentate inerenti la produzione del podcast, in colonna 4 indica 600 euro di ritenute (20% di 3.000). Il reddito netto si somma agli altri redditi e viene tassato IRPEF. Le ritenute si scomputano dall’imposta dovuta.

    In pratica

    • Rigo D5, codice ‘2’, importo lordo 3.000 euro, ritenute 600 euro.
    • Le spese di produzione documentate si deducono in colonna 3 fino a concorrenza dei corrispettivi.
    • Nessun obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata.

    Caso 2 – Caio: podcast con sponsor fisso, apertura partita IVA forfettaria

    Scenario. Caio ha un podcast di tecnologia con oltre 5.000 ascoltatori. Nel 2024 ha avuto un contratto annuale con uno sponsor principale e incassato 28.000 euro. Nel 2025 rinnova il contratto e aggiunge altri sponsor. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali (coefficiente 78 per cento).

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: ha partita IVA e regime forfettario. Nel 2025 dichiarera’ i compensi nel quadro LM del modello Redditi PF. Il reddito imponibile e’ pari ai compensi lordi moltiplicati per il coefficiente 78 per cento. Da questo importo deduce i contributi previdenziali versati e applica l’aliquota del 15 per cento. Caio emette fattura agli sponsor e non subisce la ritenuta d’acconto in quanto contribuente forfettario (indica in fattura che non e’ soggetto a ritenuta).

    In pratica

    • Quadro LM, sezione III: imponibile = compensi x 78 per cento, imposta sostitutiva 15 per cento.
    • I forfettari non subiscono ritenute: lo comunicano allo sponsor inserendolo in fattura.
    • Se i ricavi 2025 superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni dei listener su Ko-fi sono davvero tassabili?

    In linea generale si’. Anche se vengono chiamate ‘donazioni’, i contributi dei listener in cambio di contenuti (episodi extra, accesso anticipato, ringraziamenti pubblici) sono corrispettivi per un servizio e rientrano tra i redditi da dichiarare.

    Uno sponsor straniero deve applicare la ritenuta italiana?

    No. La ritenuta del 20 per cento la applicano i sostituti d’imposta italiani. Un’azienda estera non ha questo obbligo: ti paga il lordo e sei tu a dover dichiarare il reddito integralmente nella dichiarazione italiana.

    Posso dedurre il costo del microfono e delle cuffie?

    Se sei in regime ordinario (partita IVA con regime non forfettario o occasionale con spese documentate), puoi dedurre le spese strettamente inerenti la produzione del podcast, fino a concorrenza dei compensi. In regime forfettario non si deducono le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ gia’ tiene conto dei costi in modo forfettario.

    Quando devo aprire partita IVA per il podcast?

    Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale e organizzato, indipendentemente dall’importo guadagnato. Se hai contratti ripetuti con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e costruisci un’audience strutturata, dovresti valutare l’apertura con un commercialista.

    Con il regime forfettario posso avere anche un lavoro dipendente?

    Si’, ma se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario per quell’anno. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.

    Dove trovo i dati dei pagamenti ricevuti dagli sponsor?

    Le societa’ sponsor italiane ti rilasciano la Certificazione Unica 2026 (causale M nel punto 1) entro il 31 marzo 2026. Le piattaforme estere forniscono un report di pagamento scaricabile dalla dashboard; conservalo come prova documentale.

  • Liquidazione di una società: come funziona la dichiarazione fiscale

    In sintesi

    • La messa in liquidazione spezza il periodo d’imposta: si chiude subito il periodo ante-liquidazione con una dichiarazione autonoma.
    • I periodi di liquidazione successivi hanno un reddito determinato in via provvisoria, che diventa definitivo solo con il bilancio finale.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione.
    • Per le società di persone, se la liquidazione si protrae oltre certi esercizi, i redditi provvisori si considerano definitivi.
    • La disciplina è contenuta nell’art. 182 TUIR.
    • I soci di società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza anche durante la liquidazione.

    Come funziona la dichiarazione fiscale quando una società si mette in liquidazione

    Quando una società decide di chiudere i battenti – attraverso la procedura di liquidazione – le regole fiscali cambiano in modo significativo. Non si tratta solo di chiudere i libri contabili: la liquidazione genera obblighi dichiarativi specifici, disciplinati dall’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

    Il principio fondamentale è che la messa in liquidazione spezza il normale periodo d’imposta. Dal momento in cui la società si mette formalmente in liquidazione – cioè dalla data in cui l’assemblea delibera lo scioglimento o si verifica la causa di scioglimento – si chiude il cosiddetto periodo ‘ante-liquidazione’. Questo periodo deve avere la propria dichiarazione dei redditi autonoma, da presentare entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto.

    Dopo questo primo stacco, iniziano i periodi di liquidazione veri e propri. Qui le cose si complicano un po’: il reddito di ciascun anno di liquidazione è determinato in via provvisoria, cioè non è ancora definitivo. Diventa definitivo solo quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione, che chiude l’intera procedura. A quel punto si effettua il conguaglio tra quanto era stato dichiarato provvisoriamente e ciò che risulta dal bilancio definitivo.

    Per le società di persone (come una SNC o una SAS) valgono regole analoghe, con una particolarità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi dichiarati in via provvisoria si considerano definitivi, senza attendere il bilancio finale. In ogni caso, durante la liquidazione i soci di una società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza, cioè ciascuno nella propria dichiarazione personale.

    Le fasi dichiarative nella liquidazione societaria (art. 182 TUIR)
    Fase Periodo Tipo di dichiarazione
    Ante-liquidazione Inizio anno → data di effetto liquidazione Dichiarazione autonoma ordinaria
    Liquidazione – periodi intermedi Ciascun anno durante la liquidazione Dichiarazione con reddito provvisorio
    Chiusura liquidazione Deposito bilancio finale Conguaglio: reddito diventa definitivo
    Società di persone (liquidazione lunga) Oltre certi esercizi Redditi provvisori diventano definitivi per legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera la messa in liquidazione il 30 giugno 2025. Il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 è il periodo ante-liquidazione: la società deve presentare una dichiarazione autonoma per questi sei mesi. Dal 1° luglio 2025 inizia il primo periodo di liquidazione. Se il liquidatore deposita il bilancio finale nel 2027, i redditi dichiarati provvisoriamente per il 2025 (seconda metà) e per il 2026 saranno ricalcolati in via definitiva con il conguaglio. La società presenterà una dichiarazione di conguaglio entro i termini ordinari decorrenti dalla data di approvazione del bilancio finale.

    Documenti necessari

    • Verbale assembleare di delibera di scioglimento e messa in liquidazione
    • Bilanci di esercizio relativi a ciascun periodo di liquidazione
    • Bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea
    • Dichiarazioni dei redditi provvisorie di ciascun periodo intermedio
    • Dichiarazione di conguaglio finale (da presentare dopo il bilancio finale)
    • Visura camerale aggiornata con nomina del liquidatore

    Caso 1 – Alfa SRL: liquidazione breve (un solo esercizio)

    Scenario. Alfa SRL, che opera nel settore commerciale, delibera la messa in liquidazione il 1° aprile 2025. Il liquidatore riesce a chiudere tutte le pendenze e deposita il bilancio finale di liquidazione il 20 dicembre 2025.

    Come si applica. Si hanno due periodi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 (ante-liquidazione) e dal 1° aprile al 20 dicembre 2025 (periodo di liquidazione). Poiché il bilancio finale viene approvato nello stesso anno, non c’è una fase di redditi ‘provvisori’ che si protrae nel tempo: il reddito del periodo di liquidazione diventa subito definitivo con il bilancio finale. Il liquidatore presenta due dichiarazioni distinte per i due sottoperiodi del 2025, entrambe entro i termini ordinari che decorrono dalla chiusura della liquidazione.

    In pratica

    • Due dichiarazioni autonome: una per il periodo ante-liquidazione, una per il periodo di liquidazione.
    • Se la liquidazione si chiude nello stesso anno, il reddito è subito definitivo.
    • I termini di presentazione decorrono dalla data di approvazione del bilancio finale.
    • Conserva il verbale assembleare di scioglimento con la data precisa di effetto.

    Caso 2 – Beta SNC: liquidazione pluriennale e redditi provvisori

    Scenario. Beta SNC, con due soci (Tizio e Caio), delibera la messa in liquidazione il 15 settembre 2025. La procedura si prolunga per tutto il 2026 e il bilancio finale viene depositato nel marzo 2027.

    Come si applica. Il periodo ante-liquidazione va dal 1° gennaio al 14 settembre 2025 e va dichiarato autonomamente. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 è il primo periodo di liquidazione: il reddito è provvisorio. Tutto il 2026 è un secondo periodo di liquidazione con reddito ancora provvisorio. Solo nel 2027, con il bilancio finale, i redditi diventano definitivi e si effettua il conguaglio. Durante tutti i periodi di liquidazione Tizio e Caio continuano a dichiarare i redditi pro-quota nella propria dichiarazione personale (tassazione per trasparenza delle società di persone).

    In pratica

    • In una liquidazione pluriennale i redditi intermedi sono provvisori: non è ancora il conto definitivo.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale.
    • I soci di SNC/SAS continuano a dichiarare per trasparenza anche durante la liquidazione.
    • Tieni traccia di tutti i periodi: ogni anno di liquidazione ha la sua dichiarazione provvisoria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede fiscalmente quando una società si mette in liquidazione?

    La messa in liquidazione chiude il periodo d’imposta ordinario. Dal momento della delibera di scioglimento si apre il periodo ante-liquidazione, che deve avere una propria dichiarazione autonoma. Iniziano poi i periodi di liquidazione con redditi determinati provvisoriamente.

    Quando il reddito della liquidazione diventa definitivo?

    Il reddito diventa definitivo con il bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea. Prima di quel momento le dichiarazioni presentate durante la liquidazione hanno carattere provvisorio. Al termine si effettua un conguaglio.

    Quante dichiarazioni dei redditi deve presentare una società in liquidazione?

    Almeno due: una per il periodo ante-liquidazione e una per il periodo di liquidazione. Se la procedura dura più anni, ci sono dichiarazioni provvisorie per ogni anno, più la dichiarazione finale di conguaglio.

    Cosa cambia per una società di persone in liquidazione?

    Le regole di base sono analoghe, ma con una specificità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi che erano stati dichiarati provvisoriamente si considerano definitivi per legge, senza attendere il bilancio finale. I soci continuano a dichiarare per trasparenza.

    Entro quando va presentata la dichiarazione del periodo ante-liquidazione?

    Entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto della messa in liquidazione (non dall’anno solare). È una dichiarazione autonoma rispetto a quella dell’esercizio precedente.

    Qual è la norma che regola la liquidazione fiscale?

    L’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina la determinazione del reddito nei periodi di liquidazione, sia per le società di capitali che per le società di persone.

  • Articolo 83 TU Giustizia Tributaria: Udienza a distanza

    Art. 83 D.Lgs. 175/2024 – Udienza a distanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.