Autore: Andrea Marton

  • Soci di società semplice: trasparenza e dichiarazione 2026

    In sintesi

    • Principio di trasparenza: i redditi (e le perdite) della società semplice vengono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione materiale delle somme.
    • Quadro RH obbligatorio: ogni socio persona fisica deve compilare il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 per dichiarare la propria quota di reddito imputata dalla società.
    • Codice 4 nella colonna 2: le società semplici diverse da quelle che producono reddito di lavoro autonomo INPS si identificano con il codice 4 nella sezione I del quadro RH.
    • Reddito minimo delle società non operative: se la società semplice è considerata non operativa, la quota di reddito minimo imputata al socio non può essere compensata con perdite d’impresa.
    • Dividendi da società semplice: gli utili che la società semplice riceve da società di capitali sono imputati per trasparenza ai soci con il regime fiscale corrispondente alla loro posizione.

    Come funziona la trasparenza fiscale per i soci di società semplice

    La società semplice non paga le imposte sui redditi: è il socio che le paga, sulla propria quota di reddito. Questa regola si chiama trasparenza fiscale ed è il cuore del trattamento tributario delle società di persone.

    In concreto, questo significa che il reddito prodotto dalla società nel 2025 viene attribuito a ciascun socio nella proporzione stabilita dall’atto costitutivo (o, se non indicata, in parti uguali), anche se la società non ha distribuito nulla. Il socio deve dichiararlo nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026 e pagare la propria IRPEF.

    Le istruzioni ufficiali al quadro RH precisano che i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Non conta il momento in cui i soldi arrivano sul conto del socio: conta quando il reddito matura in capo alla società.

    La società semplice è tipicamente usata per la gestione di patrimoni (immobili, titoli, partecipazioni). I redditi che produce — affitti, dividendi, plusvalenze — mantengono la loro natura originaria quando vengono attribuiti ai soci per trasparenza.

    Compilazione quadro RH per socio di società semplice
    Colonna del rigo RH1-RH4 Cosa indicare
    Colonna 1 Codice fiscale della società semplice partecipata
    Colonna 2 Codice 4 (società semplice diversa da quelle con reddito autonomo INPS)
    Colonna 3 Percentuale di partecipazione al reddito (es. 30%)
    Colonna 4 Quota di reddito (o perdita, con segno meno) imputata al dichiarante
    Colonna 9 Quota delle ritenute d’acconto subite dalla società, imputata al socio

    Esempio pratico

    • La società semplice Alfa ha prodotto nel 2025 redditi da affitti di immobili per 60.000 euro. Tizio partecipa al 40% e Caio al 60%. Indipendentemente da quanto la società abbia distribuito, Tizio dichiara 24.000 euro nel rigo RH18 del quadro RH (società semplice, codice 4), e Caio dichiara 36.000 euro. Entrambi compilano il rigo RH1 con il codice fiscale della società, il codice 4 in colonna 2 e la rispettiva percentuale in colonna 3.

    Documenti necessari

    • Prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società semplice
    • Certificazione delle ritenute d’acconto subite dalla società e imputate al socio
    • Atto costitutivo o accordo tra soci che stabilisce le quote di partecipazione
    • Eventuale documentazione sui redditi minimi (se la società è non operativa)
    • Certificazione degli utili ricevuti da partecipazioni in società di capitali (se la società semplice li ha percepiti)

    Caso 1 – Socio di società semplice che gestisce immobili

    Scenario. Tizio possiede il 50% di una società semplice di famiglia che ha incassato nel 2025 canoni di locazione per 40.000 euro netti. La società non ha distribuito nulla ai soci.

    Come si applica. La mancata distribuzione non cambia nulla. In forza del principio di trasparenza, Tizio deve dichiarare 20.000 euro (il 50% di 40.000) nel quadro RH. Nel rigo RH18, colonna 1, va indicato l’importo della quota di reddito della società semplice, che poi confluisce nel rigo RN1 colonna 5 del quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Compila il rigo RH1 con codice fiscale della società, codice 4 in colonna 2, 50% in colonna 3 e 20.000 euro in colonna 4.
    • Riporta la quota in RH18, colonna 1, che poi va nel rigo RN1 del quadro RN.
    • Il reddito è tassato con le aliquote IRPEF ordinarie nella tua dichiarazione personale.

    Caso 2 – Socio con quota di perdita dalla società semplice

    Scenario. Sempronio partecipa per il 30% a una società semplice che nel 2025 ha registrato una perdita complessiva di 15.000 euro. La perdita gli viene imputata per 4.500 euro.

    Come si applica. Anche le perdite vengono imputate per trasparenza. Sempronio indica nella colonna 4 del rigo RH1 l’importo di 4.500 euro preceduto dal segno meno. La perdita di una società semplice può abbattere il reddito complessivo del socio fino a concorrenza del reddito minimo della società, seguendo le istruzioni del rigo RH18. Le perdite in eccesso non possono essere riportate agli anni successivi dai soci di società semplice.

    In pratica

    • Indica la perdita con il segno meno nella colonna 4 del rigo RH1.
    • La quota di perdita può ridurre il tuo reddito complessivo secondo le regole del quadro RH.
    • Se il reddito della società è stato certificato, conserva il prospetto che ti ha rilasciato la società.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la società semplice non ha distribuito nulla, devo comunque pagare le imposte?

    Sì. Il principio di trasparenza prevede che il reddito sia imputato al socio nell’anno in cui matura in capo alla società, indipendentemente dalla distribuzione. Dovrai pagare la tua quota di IRPEF anche se non hai ricevuto nulla.

    Come ottengo i dati per compilare il quadro RH?

    La società semplice deve rilasciare a ciascun socio un prospetto con la quota di reddito (o perdita), le ritenute d’acconto subite e gli altri dati necessari. Senza questo prospetto non è possibile compilare correttamente il quadro RH.

    La quota di reddito della società semplice si somma al mio stipendio?

    Sì. Il reddito imputato per trasparenza confluisce nel reddito complessivo e si somma agli altri redditi (lavoro dipendente, fabbricati, ecc.) per determinare la base imponibile IRPEF.

    Posso compensare la perdita della società semplice con il mio reddito da lavoro?

    La perdita di una società semplice può abbattere il reddito complessivo del socio, seguendo le regole specifiche del quadro RH. Non è possibile un utilizzo illimitato: le istruzioni prevedono limiti legati al reddito minimo della società.

    La società semplice deve presentare una propria dichiarazione?

    Sì. La società semplice presenta il Modello Redditi SP, che calcola e ripartisce il reddito tra i soci. I soci poi riportano la loro quota nel Modello Redditi PF, quadro RH.

    Come funziona se la società semplice possiede azioni di una Spa?

    I dividendi percepiti dalla società semplice dalla Spa vengono attribuiti ai soci per trasparenza con il regime fiscale corrispondente alla loro posizione (art. 32-quater del D.L. 124/2019). Il prospetto societario deve specificare la natura e l’ammontare di questi proventi.

  • Art. 115 L. 633/1941

    Art. 115 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

    Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

    La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Ex regime dei minimi: chi lo applica ancora e come dichiarare

    In sintesi

    • Il vecchio regime dei minimi è chiuso: dal 1° gennaio 2016 non è più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011), ma chi vi era già entrato può completare il quinquennio agevolato.
    • Imposta sostitutiva al 5%: chi applica ancora il regime di vantaggio paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP pari al 5% del reddito netto, da indicare nel rigo LM11 del quadro LM.
    • Differenza chiave col forfettario: il regime forfettario standard prevede un’aliquota del 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività); il vecchio regime di vantaggio ha sempre e solo l’aliquota del 5%, ma è riservato a chi vi era già nel regime alla data di transizione.
    • Limite di ricavi e requisiti: nel regime di vantaggio il reddito si calcola con il metodo analitico (ricavi meno costi effettivi), non con il coefficiente forfettario. Non si applica il limite di 85.000 euro del forfettario.
    • Perdite riportabili: le perdite maturate nel regime di vantaggio si riportano agli anni successivi ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza, secondo le colonne del rigo LM50.

    Il regime di vantaggio (ex minimi): cos'è e chi può ancora applicarlo

    Il cosiddetto regime dei minimi, poi rinominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, era previsto dall’art. 27 del D.L. 98/2011. Chi vi aderiva poteva applicare un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto, per un periodo massimo di cinque anni (o fino al compimento del 35° anno di età se più favorevole).

    Dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario ha sostituito quello di vantaggio come unico regime agevolato disponibile. Tuttavia, le istruzioni al Modello Redditi PF 2026 confermano che i contribuenti già nel regime di vantaggio prima del 2016 possono continuarlo fino al termine naturale dei cinque anni, compilando la sezione I del quadro LM.

    La differenza pratica rispetto al regime forfettario è sostanziale. Nel regime di vantaggio il reddito non si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (come nel forfettario): si determina analiticamente, sottraendo i costi effettivi dai ricavi. L’aliquota è sempre il 5%, senza possibilità di passare al 15%.

    Se sei ancora nel regime di vantaggio nel 2025 (periodo d’imposta del Modello Redditi 2026), compila la sezione I del quadro LM. Se invece ti sei nel frattempo spostato al forfettario, compili la sezione III dello stesso quadro LM.

    Regime di vantaggio vs regime forfettario: principali differenze
    Caratteristica Regime di vantaggio (ex minimi) Regime forfettario
    Norma di riferimento Art. 27 D.L. 98/2011 Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
    Accesso per nuovi soggetti Chiuso dal 2016 Aperto (ricavi ≤ 85.000 euro anno precedente)
    Calcolo del reddito Analitico (ricavi – costi effettivi) Forfettario (ricavi × coefficiente ATECO)
    Aliquota imposta sostitutiva 5% sempre 15% ordinaria, 5% per primi 5 anni nuova attività
    Rigo dichiarativo LM11 (sezione I quadro LM) LM39 (sezione III quadro LM)
    Perdite riportabili Fino al 5° anno (rigo LM50) Secondo le regole del regime

    Esempio pratico

    • Tizio ha avviato un’attività di consulenza nel 2021 in regime di vantaggio. Nel 2025 è al quinto e ultimo anno agevolato. Ha incassato compensi per 40.000 euro e sostenuto spese deducibili per 8.000 euro. Il reddito lordo (rigo LM6) è 40.000 euro. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali versati (supponiamo 4.000 euro), il reddito netto soggetto a imposta sostitutiva (rigo LM10) è 28.000 euro. L’imposta sostitutiva al 5% (rigo LM11) è 1.400 euro. Dal 2026 Tizio dovrà uscire dal regime di vantaggio e valutare se accedere al forfettario.

    Documenti necessari

    • Registro degli incassi e dei pagamenti (regime di cassa)
    • Fatture emesse e incassate nel 2025
    • Ricevute dei contributi previdenziali versati nel 2025
    • Documentazione delle spese deducibili sostenute nel 2025
    • Eventuale documentazione delle perdite pregresse da riportare (colonne del rigo LM50)
    • F24 degli acconti d’imposta sostitutiva versati con codici tributo 1793 e 1794

    Caso 1 – Ultimo anno nel regime di vantaggio

    Scenario. Caio, consulente informatico, ha avviato l’attività nel 2021 in regime di vantaggio. Il 2025 è il suo quinto anno. Ha ricavi per 35.000 euro, costi per 5.000 euro e contributi versati per 3.500 euro.

    Come si applica. Caio compila la sezione I del quadro LM. Nel rigo LM6 indica il reddito lordo: 35.000 – 5.000 = 30.000 euro. Nel rigo LM7 indica i contributi versati (3.500 euro). Il rigo LM10, reddito al netto dei contributi soggetto a imposta sostitutiva, è 30.000 – 3.500 = 26.500 euro. Il rigo LM11 contiene l’imposta sostitutiva: 5% di 26.500 = 1.325 euro. Dal 2026 dovrà valutare l’ingresso nel regime forfettario o il rientro nell’ordinario.

    In pratica

    • Compila la sezione I del quadro LM (non la sezione III che è per il forfettario).
    • L’imposta al 5% va nel rigo LM11 e va versata con il codice tributo 1795.
    • Verifica se hai perdite degli anni precedenti da riportare nel rigo LM9.

    Caso 2 – Fuoriuscita anticipata e passaggio al forfettario

    Scenario. Sempronia era nel regime di vantaggio dal 2022. Nel 2025 decide di uscire anticipatamente e di passare al regime forfettario perché i suoi ricavi sono rimasti sotto 85.000 euro e le conviene la semplificazione.

    Come si applica. Le istruzioni del quadro LM prevedono che, qualora il reddito determinato forfetariamente nel corso del periodo d’imposta debba essere assoggettato a due distinte aliquote, nel primo modulo vanno i dati dell’attività ‘nuova’ in regime di vantaggio (con la casella barrata) e nel secondo modulo i dati relativi al regime forfettario al 15%. Sempronia compila due moduli del quadro LM: il primo per la frazione dell’anno in vantaggio, il secondo per la frazione in forfettario. Le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dei periodi successivi.

    In pratica

    • Se cambi regime a metà anno, compila due moduli del quadro LM: sezione I per il vantaggio, sezione III per il forfettario.
    • Le perdite del regime di vantaggio possono essere riportate nei periodi successivi, ma non oltre il quinto anno dalla loro formazione.
    • Per il passaggio definitivo al forfettario verifica di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora aderire al vecchio regime dei minimi nel 2025?

    No. Il regime di vantaggio è chiuso a nuovi ingressi dal 1° gennaio 2016. Solo chi vi era già aderente può continuarlo fino al termine dei cinque anni agevolati. Chi vuole un regime semplificato oggi può accedere solo al regime forfettario.

    Qual è la differenza pratica tra il 5% del vantaggio e il 5% dei nuovi forfettari?

    Il 5% del regime di vantaggio si applica al reddito calcolato analiticamente (ricavi meno costi effettivi). Il 5% del forfettario per i nuovi si applica al reddito determinato forfettariamente (ricavi per il coefficiente ATECO). Il risultato può essere molto diverso.

    Come si calcola la base imponibile nel regime di vantaggio?

    Si calcolano i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel 2025, si sottraggono le spese deducibili effettivamente pagate nel 2025 e i contributi previdenziali versati. Il risultato è il reddito netto soggetto all’imposta sostitutiva del 5%.

    Posso dedurre i contributi previdenziali nel regime di vantaggio?

    Sì. Le istruzioni al rigo LM7 del quadro LM precisano che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito lordo per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva al 5%.

    Cosa succede alle perdite del regime di vantaggio?

    Le perdite maturate nel regime di vantaggio (indicate nel rigo LM50 per anno di formazione) si riportano agli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza. Non si compensano con redditi di altre categorie.

    Se esco dal regime di vantaggio, posso portare le perdite nel forfettario?

    Le istruzioni confermano che le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dell’attività esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi.

  • Residenza fiscale in Italia: criteri e conseguenze per il 730

    In sintesi

    • Si è fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica almeno uno di questi tre criteri: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, domicilio in Italia, dimora abituale in Italia.
    • La maggior parte del periodo d’imposta significa almeno 183 giorni nell’anno (184 negli anni bisestili): non devono essere necessariamente consecutivi.
    • Chi è residente fiscale in Italia è tassato su tutti i redditi prodotti nel mondo (principio di tassazione mondiale, o ‘worldwide taxation’), ovunque siano stati generati.
    • Chi invece non è residente in Italia paga le imposte italiane solo sui redditi prodotti nel territorio italiano.
    • L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) può far venire meno la residenza fiscale italiana, ma non è sufficiente da sola se domicilio o dimora abituale restano in Italia.
    • I contribuenti non residenti nel 2025 o nel 2026 non possono presentare il Modello 730 e devono usare il Modello Redditi PF.

    Perche' la residenza fiscale cambia tutto nella dichiarazione

    Prima di compilare qualsiasi quadro del Modello 730, la domanda fondamentale e’ questa: sei fiscalmente residente in Italia? La risposta non riguarda solo la tua carta d’identita’ o dove hai la cassetta delle lettere. In campo fiscale, la residenza segue regole precise stabilite dall’articolo 2 del TUIR, e le conseguenze pratiche sono enormi: un residente italiano e’ tassato su tutti i redditi che produce nel mondo, anche quelli esteri; un non residente e’ tassato solo sui redditi che hanno origine in Italia.

    La residenza fiscale si determina guardando cosa e’ successo per la maggior parte del periodo d’imposta, cioe’ per almeno 183 giorni nel corso del 2025. I giorni non devono essere consecutivi: conta la somma totale. E basta che si verifichi uno solo dei tre criteri previsti dalla legge: iscrizione all’anagrafe italiana, domicilio in Italia ai sensi del codice civile (cioe’ sede principale degli affari e interessi), oppure dimora abituale in Italia. Se anche uno solo di questi criteri e’ soddisfatto per 183 giorni o piu’, si e’ residenti fiscali in Italia.

    Capire se si e’ o meno residenti e’ essenziale anche per sapere quale modello usare: chi non e’ residente in Italia ne’ nel 2025 ne’ nel 2026 non puo’ presentare il Modello 730 e deve necessariamente usare il Modello Redditi PF. Viceversa, i residenti che hanno prodotto redditi all’estero devono dichiararli in Italia e, dove previsto, compilare anche il quadro W per il monitoraggio delle attivita’ estere.

    I tre criteri di residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR)
    Criterio Descrizione Soglia temporale
    Iscrizione anagrafe Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente di un comune italiano Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)
    Domicilio Sede principale degli affari e interessi in Italia (nozione civilistica del domicilio) Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)
    Dimora abituale Luogo dove si abita stabilmente e con continuita' di fatto Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)

    Esempio pratico

    • Tizio lavora per una multinazionale e trascorre parte dell’anno a Milano e parte a Londra. Nel 2025 ha soggiornato in Italia 190 giorni e nel Regno Unito 175 giorni. Poiche’ la sua dimora abituale e’ stata in Italia per piu’ di 183 giorni, e’ considerato fiscalmente residente in Italia. Deve quindi dichiarare nel 730/2026 sia il reddito da lavoro italiano sia quello percepito in Gran Bretagna. Per i redditi inglesi puo’ usufruire del credito d’imposta per le imposte gia’ pagate nel Regno Unito, per evitare la doppia tassazione.

    Documenti necessari

    • Certificato di residenza anagrafica italiano (o certificazione AIRE in caso di residenza all’estero)
    • Documentazione attestante il domicilio (contratti di locazione, utenze intestate, estratti conto bancari)
    • Certificazione dei redditi prodotti all’estero (buste paga, dichiarazioni fiscali estere)
    • Documentazione delle imposte pagate all’estero, necessaria per richiedere il credito d’imposta
    • Eventuali certificazioni di residenza estera rilasciate dalle autorita’ del Paese estero

    Lavoratore che si trasferisce all'estero a meta' anno

    Scenario. Caio e’ un ingegnere italiano che il 1° luglio 2025 si trasferisce definitivamente in Germania per un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cancella la residenza anagrafica italiana il 30 giugno 2025 e si iscrive all’AIRE.

    Come si applica. Caio ha trascorso in Italia dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, cioe’ 181 giorni. Poiche’ e’ un numero inferiore a 183, e in assenza di domicilio o dimora abituale in Italia per la maggior parte dell’anno, Caio potrebbe non essere considerato fiscalmente residente in Italia per il 2025. Tuttavia, la valutazione va fatta caso per caso: se il suo centro di interessi economici (conto bancario principale, proprieta’ immobiliari, famiglia) e’ rimasto in Italia per piu’ di 183 giorni, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la non residenza. In caso di dubbi, e’ opportuno consultare un professionista.

    In pratica

    • L’iscrizione all’AIRE non basta da sola: occorre che domicilio e dimora siano effettivamente spostati all’estero.
    • Il conteggio dei 183 giorni si applica a ciascuno dei tre criteri separatamente.
    • In caso di controversia sulla residenza, e’ l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare la residenza italiana.

    Cittadino estero con attivita' in Italia e all'estero

    Scenario. Sempronio e’ un cittadino francese che gestisce un’attivita’ a Roma e mantiene una casa di proprieta’ in Francia dove torna spesso. Nel 2025 trascorre 200 giorni in Italia e 165 in Francia.

    Come si applica. Sempronio e’ fiscalmente residente in Italia per il 2025, poiche’ la sua dimora abituale e’ in Italia per piu’ di 183 giorni. Come residente italiano, deve dichiarare nel Modello 730 (o Redditi PF) tutti i suoi redditi, compresi quelli francesi. Per evitare la doppia imposizione, puo’ beneficiare della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia e richiedere il credito per le imposte eventualmente gia’ pagate in Francia.

    In pratica

    • La residenza fiscale italiana impone di dichiarare anche i redditi prodotti all’estero.
    • Le convenzioni contro le doppie imposizioni evitano che gli stessi redditi siano tassati due volte.
    • Chi e’ residente e ha attivita’ finanziarie all’estero deve compilare anche il quadro W del 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Sono iscritto all'AIRE: devo comunque fare la dichiarazione in Italia?

    L’iscrizione all’AIRE riduce ma non elimina automaticamente la residenza fiscale italiana. Se domicilio o dimora abituale restano in Italia per la maggior parte dell’anno, si e’ comunque considerati residenti ai fini fiscali. In quel caso la dichiarazione va presentata.

    I giorni di transito in Italia contano ai fini dei 183 giorni?

    In linea generale si conta ogni giornata trascorsa in Italia, incluso il giorno di arrivo e quello di partenza. Tuttavia l’applicazione pratica dipende dalla situazione specifica; in caso di soggiorni frequenti ma brevi e’ consigliabile documentare con precisione i periodi di presenza e assenza.

    Posso usare il Modello 730 se sono non residente?

    No. I contribuenti che nel 2025 o nel 2026 non sono residenti in Italia non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello Redditi Persone fisiche 2026.

    Come si tassano i redditi esteri di un residente italiano?

    I redditi prodotti all’estero da un residente italiano concorrono al reddito complessivo e sono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Per evitare la doppia imposizione e’ previsto un credito d’imposta per le imposte gia’ pagate all’estero, nei limiti e con le modalita’ previste dalla legge e dalle convenzioni bilaterali.

    Cosa si intende per 'domicilio' ai fini fiscali?

    Il domicilio fiscale corrisponde al concetto civilistico: e’ il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Non e’ solo il luogo dove si abita fisicamente, ma dove si concentrano i legami economici, familiari e sociali piu’ rilevanti.

  • Redditi da partecipazione in società nel 730: dove vanno

    In sintesi

    • La riforma 2018 ha cambiato quasi tutto: dal periodo d’imposta 2018 gli utili da partecipazioni (qualificate e non qualificate) in società italiane sono in linea di principio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento dalla società emittente e non vanno più nel 730.
    • Il Quadro D serve ancora per utili di fonte estera su cui non è stata applicata la ritenuta italiana, per utili prodotti fino al 2017 che rientrano nel regime transitorio, e per utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
    • Percentuali di imponibilità per gli utili ‘storici’: il 40 per cento per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; il 49,72 per cento per utili prodotti dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2016; il 58,14 per cento per utili prodotti dal 2017 al 31 dicembre 2017.
    • Utili da Paesi a fiscalità privilegiata: concorrono al reddito complessivo per il 100 per cento (rigo D1 con codice 2 o 3), tranne le partecipazioni non qualificate quotate sui mercati regolamentati.
    • Associazione in partecipazione: se il tuo apporto non è solo lavoro, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione vanno nel rigo D1. Se l’apporto è esclusivamente lavoro, vanno invece nel rigo D3.
    • Fondi immobiliari per trasparenza: chi possiede quote superiori al 5 per cento del patrimonio di un fondo immobiliare e riceve redditi imputati per trasparenza li dichiara nel rigo D2 con il codice 8.

    Come funziona la tassazione degli utili societari nella dichiarazione

    Se sei socio di una S.r.l. o di una S.p.A. e hai ricevuto dividendi nel 2025, probabilmente non devi fare nulla nel 730: la società ha già applicato la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento prima di pagarteli. Le somme che hai incassato erano già al netto dell’imposta e la questione fiscale è chiusa lì.

    Ci sono però casi in cui questo meccanismo automatico non funziona: utili di fonte estera incassati direttamente senza che un intermediario italiano abbia applicato la ritenuta, oppure utili che si riferiscono ad anni lontani (fino al 2017 incluso) e che ricadono ancora nel vecchio regime di ‘concorso parziale al reddito’. In questi casi entra in gioco il Quadro D, in particolare i righi D1 e D2.

    Il Quadro D raccoglie anche altri tipi di redditi da capitale (interessi non soggetti a ritenuta, proventi da gestioni collettive) e redditi da lavoro autonomo occasionale. Qui ci concentriamo sulla parte relativa alla partecipazione in società e agli utili, perché è quella che crea più dubbi a chi fa la dichiarazione da solo.

    Percentuali di imponibilità degli utili nel Quadro D (rigo D1)
    Periodo di produzione degli utili Quota imponibile nel reddito complessivo Codice da usare
    Fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 40% 1 (regime non privilegiato)
    Esercizio successivo al 31/12/2007 fino al 31/12/2016 49,72% 5 (regime non privilegiato)
    Esercizio successivo al 31/12/2016 fino al 31/12/2017 58,14% 9 (regime non privilegiato)
    Dal 2018 in poi (non qualificate e qualificate) Ritenuta a titolo d'imposta 26% – NON va nel 730
    Paesi a fiscalità privilegiata (qualificate e non quotate) 100% 2 o 3

    Esempio pratico

    • Tizio possiede una quota del 15 per cento in una S.r.l. italiana. Nel 2025 la società distribuisce utili riferibili all’esercizio 2016: Tizio incassa 10.000 euro. Poiché si tratta di utili formatisi fino al 31 dicembre 2016, la distribuzione rientra nel regime transitorio: Tizio deve indicare nel rigo D1 del quadro D, con il codice 5, l’importo pari al 49,72 per cento di 10.000 euro = 4.972 euro. Quella cifra si somma al suo reddito complessivo e viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie. Qualunque ritenuta d’acconto eventualmente applicata va indicata nella colonna 4 (ritenute) dello stesso rigo.

    Documenti necessari

    • Certificazione degli utili (CUPE) rilasciata dalla società emittente italiana o dallo intermediario
    • Documentazione estera equivalente (estratto conto del broker, comunicazione della società estera) per gli utili di fonte estera
    • Contratto di associazione in partecipazione (per verificare la natura dell’apporto: solo lavoro o misto/capitale)
    • Eventuale parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (per utili da Paesi a fiscalità privilegiata)
    • Comunicazione del fondo immobiliare con i redditi imputati per trasparenza (per chi possiede quote superiori al 5 per cento)

    Dividendi esteri senza ritenuta: Caio con conto titoli all'estero

    Scenario. Caio detiene azioni di una società francese tramite un conto titoli aperto direttamente con un broker estero. Nel 2025 incassa 2.000 euro di dividendi. Il broker estero non ha applicato alcuna ritenuta italiana.

    Come si applica. Poiché nessun intermediario residente ha applicato la ritenuta italiana, Caio deve dichiarare questi dividendi nel rigo D1 del Quadro D. Se si tratta di utili prodotti dalla società estera dall’esercizio 2018 in poi e la Francia non è un Paese a fiscalità privilegiata, l’importo va dichiarato integralmente (100 per cento), con il codice appropriato per gli utili di fonte estera non privilegiata. Attenzione: deve anche compilare il Quadro W (monitoraggio fiscale) per comunicare la detenzione di attività finanziarie estere.

    In pratica

    • Se hai un conto titoli all’estero con dividendi non tassati da un intermediario italiano, devi compilare il Quadro D.
    • Controlla anche se devi compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale delle attività estere.
    • Conserva la documentazione estera che attesta i dividendi percepiti e l’eventuale imposta estera pagata.

    Associazione in partecipazione con apporto misto: Sempronio

    Scenario. Sempronio ha stipulato un contratto di associazione in partecipazione con un’azienda commerciale. Il suo apporto consiste sia nel lavoro sia in un investimento di capitale. Nel 2025 riceve 5.500 euro di utili derivanti da questo contratto.

    Come si applica. Poiché l’apporto di Sempronio non è costituito esclusivamente da lavoro (ma include anche capitale), i proventi vanno nel rigo D1 – redditi di capitale – e non nel rigo D3. Il tipo da indicare dipende da quando è sorto il contratto e dal regime fiscale della controparte. Se si trattasse invece di apporto solo lavorativo (causale ‘C’ nella CU), andrebbero nel rigo D3 con il codice 3.

    In pratica

    • Se il tuo apporto è solo lavoro, i proventi da associazione in partecipazione vanno nel rigo D3 (redditi assimilati al lavoro autonomo).
    • Se l’apporto è capitale o misto lavoro-capitale, vanno nel rigo D1 (redditi di capitale).
    • La causale indicata nella Certificazione Unica (punto 1) ti dice subito dove inserirli.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se ho ricevuto dividendi dalla mia S.r.l. nel 2025, devo dichiararli nel 730?

    Dipende dall’anno di formazione degli utili. Se la S.r.l. ha distribuito utili formatisi dall’esercizio 2018 in poi, la società ha già applicato la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento: quei dividendi non vanno nel 730. Se invece ha distribuito utili di anni precedenti che rientrano nel regime transitorio (fino al 2017), potresti doverli dichiarare nel rigo D1. Controlla la comunicazione CUPE che la società ti ha consegnato.

    Cos'è il 'regime transitorio' per i vecchi dividendi?

    Con la riforma del 2018 le partecipazioni qualificate e non qualificate sono state equiparate: entrambe soggette alla ritenuta del 26 per cento. Ma per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la vecchia disciplina (concorso parziale al reddito al 40%, 49,72% o 58,14%). Dopo il 31 dicembre 2022 la vecchia disciplina non si applica più.

    Come faccio a sapere in che anno sono stati prodotti gli utili distribuiti dalla società?

    La CUPE (certificazione degli utili) che la società è obbligata a rilasciarti riporta questa informazione. Se non l’hai ricevuta, chiedi alla società o al commercialista della società.

    I redditi da partecipazione in una società di persone (S.n.c., S.a.s.) si dichiarano nel Quadro D?

    No. I soci di società di persone sono tassati per ‘trasparenza’: la quota di reddito (o perdita) dell’impresa si imputa direttamente a ciascun socio in proporzione alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. Questi redditi d’impresa vengono dichiarati nel Quadro H del modello 730, non nel Quadro D. Il Quadro D riguarda i redditi di capitale, non quelli d’impresa in trasparenza.

    Le perdite da partecipazione in una S.n.c. posso portarle in deduzione nel 730?

    Le perdite della società di persone imputate al socio riducono il suo reddito complessivo entro certi limiti. Tuttavia il 730 non permette sempre di gestire situazioni complesse legate alle perdite d’impresa: in caso di perdite significative potrebbe essere necessario usare il Modello Redditi PF invece del 730.

    Se partecipo a un fondo immobiliare, cosa dichiaro?

    Chi detiene quote superiori al 5 per cento del patrimonio di un fondo immobiliare non conforme alla direttiva AIFM, e riceve redditi imputati per trasparenza, li dichiara nel rigo D2 del Quadro D con il codice 8. Chi detiene quote inferiori al 5 per cento in genere non ha obblighi dichiarativi specifici, perché il fondo applica la ritenuta direttamente.

  • Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull’affidamento preadottivo all’estero

    Art. 41 L. 184/1983 – Vigilanza consolare sull’affidamento preadottivo all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.

  • Art. 106 L. 633/1941

    Art. 106 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 .

    Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 107 TU Giustizia Tributaria: Forma dell’appello

    Art. 107 D.Lgs. 175/2024 – Forma dell’appello

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 64, comma 3.

    2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 68, commi 1, 2 e 3.

    3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

  • Dimissioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Dimissioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): come maturano e quanto valgono

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Scatti di anzianità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.