Autore: Andrea Marton

  • Perdite d’impresa: come si riportano nei quadri RF e RG

    In sintesi

    • Perdite ordinarie: si riportano negli esercizi successivi senza limite di tempo, ma possono abbattere il reddito imponibile solo fino all’80 per cento del reddito dello stesso anno.
    • Perdite in misura piena: alcune perdite speciali, indicate nell’art. 84 comma 2 del TUIR, sono riportabili al 100% e senza limite temporale – va barrata l’apposita casella nel quadro.
    • Quadro RF: usato da chi tiene la contabilità ordinaria; le perdite vengono compensate con gli altri redditi d’impresa dello stesso periodo e l’eccedenza va nel prospetto RS.
    • Quadro RG: usato da chi adotta la contabilità semplificata; stessa logica di compensazione ma con regole proprie della tassazione per cassa.
    • Prospetto RS: le perdite non compensate nell’anno devono essere evidenziate nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS del Fascicolo 3 per consentirne il riporto.

    Cosa succede se la tua attività chiude l'anno in perdita

    Quando un’impresa individuale o un’attività in contabilità ordinaria o semplificata produce più costi che ricavi, il risultato fiscale dell’anno e’ negativo: si parla di perdita d’impresa. Questa perdita non va ‘buttata’: puoi usarla per ridurre le tasse degli anni successivi. Si chiama riporto delle perdite.

    La regola generale e’ che la perdita si porta avanti senza scadenza (nessun limite di anni), ma ogni anno puoi usarla solo per abbattere fino all’80 per cento del reddito d’impresa di quell’anno. Il restante 20 per cento rimane comunque tassabile. Questo meccanismo serve a evitare che una singola perdita elimini completamente il reddito imponibile per molti anni consecutivi.

    Esiste poi una categoria speciale, le perdite in misura piena, che non ha questo tetto del 80 per cento. Riguarda situazioni particolari previste dall’art. 84 comma 2 del TUIR – ad esempio le perdite dei primi tre periodi d’imposta di un’impresa appena avviata che svolge una nuova attivita’. In quel caso la perdita va al 100 per cento contro il reddito futuro. La casella corrispondente va barrata nel quadro di dichiarazione.

    Regole di riporto delle perdite d'impresa
    Tipo di perdita Limite di utilizzo annuo Limite temporale
    Perdita ordinaria (RF o RG) 80 per cento del reddito d'impresa Nessun limite (riportabile indefinitamente)
    Perdita in misura piena (art. 84 c. 2 TUIR) 100 per cento del reddito d'impresa Nessun limite
    Perdita da partecipazione in societa' trasparente (quadro RH) 80 per cento (o piena se casella barrata) Nessun limite, ma non compensabile con redditi ante-opzione trasparenza

    Esempio pratico

    • Tizio ha un’impresa in contabilita’ semplificata. Nel 2024 ha realizzato una perdita fiscale di 30.000 euro. Nel 2025 produce un reddito d’impresa di 25.000 euro. Puo’ usare la perdita del 2024 al massimo per il 80 per cento di 25.000, cioe’ 20.000 euro. Il reddito imponibile 2025 sara’ quindi 25.000 – 20.000 = 5.000 euro. I restanti 10.000 euro di perdita (30.000 – 20.000) rimangono disponibili per gli anni futuri senza scadenza.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi PF 2026 – quadro RF (contabilita’ ordinaria) o quadro RG (contabilita’ semplificata)
    • Quadro RS del Fascicolo 3 – prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’
    • Registro degli incassi e dei pagamenti (per contabilita’ semplificata)
    • Libro giornale e libro degli inventari (per contabilita’ ordinaria)
    • Eventuali perizie o documentazione a supporto della perdita

    Contabilita' ordinaria: perdita non compensata nell'anno

    Scenario. Caio gestisce un’impresa individuale in contabilita’ ordinaria e nel 2025 dichiara una perdita di 50.000 euro nel quadro RF. Non ha altri redditi d’impresa con cui compensarla nello stesso anno.

    Come si applica. Caio riporta la perdita nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS del Fascicolo 3. Nei prossimi anni potra’ usarla per abbattere fino all’80 per cento del reddito d’impresa di ciascun periodo, senza alcuna scadenza temporale. Se la perdita non fosse indicata nel prospetto RS nella dichiarazione dell’anno in cui e’ maturata, non potrebbe essere riportata.

    In pratica

    • La perdita va indicata nel quadro RF nell’anno in cui si e’ verificata.
    • Va poi trascritta nel prospetto RS – ‘Perdite d’impresa non compensate’ per tenerla disponibile.
    • Negli anni successivi si usa fino all’80 per cento del reddito d’impresa di quell’anno, senza limiti di tempo.

    Perdita in misura piena: primo periodo d'imposta di nuova attivita'

    Scenario. Sempronio apre nel 2023 una nuova impresa in un settore in cui non ha mai operato. Nei primi anni accumula perdite significative. Si chiede se queste perdite abbiano lo stesso trattamento di quelle ordinarie.

    Come si applica. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta di un’attivita’ appena avviata, quando si tratta di una nuova iniziativa, rientrano nella categoria delle perdite riportabili in misura piena ai sensi dell’art. 84 comma 2 del TUIR. Sempronio deve barrare l’apposita casella nel quadro RG o RF e nel prospetto RS. Queste perdite abbattono il reddito futuro al 100 per cento, senza il tetto dell’80 per cento.

    In pratica

    • Verificare se la propria perdita rientra nei casi di ‘misura piena’ dell’art. 84 comma 2 TUIR.
    • Barrare l’apposita casella nel quadro RF o RG e nel prospetto RS.
    • In caso di dubbio conviene consultare un commercialista per non perdere il beneficio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le perdite d'impresa scadono dopo un certo numero di anni?

    No. Le perdite d’impresa non hanno una scadenza temporale: si riportano avanti indefinitamente finche’ non vengono consumate. Ogni anno puoi usarne fino all’80 per cento del reddito d’impresa prodotto.

    Posso usare la perdita d'impresa per abbattere anche altri tipi di reddito, come lo stipendio?

    Di regola no. Le perdite d’impresa in regime ordinario si compensano con i redditi d’impresa dello stesso anno e degli anni successivi, non con redditi di lavoro dipendente o altri redditi. Fanno eccezione alcune fattispecie particolari.

    Cosa succede se non indico la perdita nel quadro RS?

    Se la perdita non viene evidenziata nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS nella dichiarazione dell’anno in cui si e’ verificata, non puoi riportarla negli anni successivi. E’ un adempimento formale indispensabile.

    Qual e' la differenza tra perdita in contabilita' ordinaria e semplificata?

    La logica del riporto e’ la stessa (limite 80 per cento, nessuna scadenza), ma il quadro da compilare e’ diverso: RF per la contabilita’ ordinaria, RG per quella semplificata. Le regole di determinazione della perdita cambiano perche’ la contabilita’ semplificata e’ per cassa.

    Come funziona il riporto delle perdite se sono socio di una societa' di persone?

    Se partecipi a una societa’ di persone o ad un soggetto trasparente, la perdita ti viene imputata in proporzione alla tua quota. La gestisci nel quadro RH. Le perdite maturate prima dell’opzione per la trasparenza non possono pero’ essere usate per compensare i redditi attribuiti dalla societa’ trasparente.

  • Reddito d’impresa SNC: quadro RF e RG nel modello Redditi SP

    In sintesi

    • Contabilità ordinaria o semplificata? Le SNC con ricavi fino a 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività) possono adottare il regime semplificato; sopra quelle soglie l’ordinaria è obbligatoria.
    • Quadro RF (contabilità ordinaria): si parte dall’utile o dalla perdita del conto economico e si apportano variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dal TUIR.
    • Quadro RG (contabilità semplificata): il reddito si determina per cassa – rilevano i ricavi percepiti e i costi pagati nel periodo, con alcune eccezioni (ammortamenti, plusvalenze) che seguono ancora il criterio di competenza.
    • Chi compila il quadro RF: le SNC obbligate alla contabilità ordinaria e quelle che vi hanno optato pur avendo i requisiti per la semplificata.
    • Chi compila il quadro RG: le SNC in regime semplificato ai sensi dell’art. 66 del TUIR e le SNC che avviano l’attività nel periodo d’imposta adottando la semplificata.
    • Il risultato fluisce ai soci: il reddito (o la perdita) determinato nel quadro RF o RG viene poi imputato ai soci in proporzione alle quote e dichiarato individualmente da ciascuno.

    Due regimi, un unico risultato da attribuire ai soci

    La SNC (società in nome collettivo) non paga l’IRPEF direttamente: calcola il suo reddito d’impresa, poi lo ‘trasferisce’ ai soci che lo dichiarano nella propria dichiarazione personale. Questo meccanismo si chiama tassazione per trasparenza.

    Il punto di partenza è capire quale regime contabile si applica. Le istruzioni Redditi SP 2026 dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che il quadro RF si usa per la contabilità ordinaria, il quadro RG per quella semplificata. La scelta non è sempre libera: dipende dal volume di ricavi dell’anno precedente.

    In contabilità ordinaria (RF) il calcolo parte dal risultato civilistico – l’utile o la perdita che emerge dal conto economico – e lo si corregge con le variazioni fiscali: alcune voci ammesse dal bilancio non sono deducibili fiscalmente (si aggiungono), altre spese fiscalmente deducibili non passano per il conto economico (si tolgono). In contabilità semplificata (RG), invece, si lavora direttamente con i flussi di cassa: si sommano i ricavi incassati, si sottraggono i costi pagati, e il risultato è già il reddito fiscale, senza partire dal bilancio.

    La differenza pratica è significativa: in regime semplificato una fattura emessa ma non ancora incassata non concorre al reddito dell’anno; in regime ordinario invece conta il principio di competenza, cioè la competenza economica dell’operazione indipendentemente dal pagamento.

    Soglie di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73 e art. 66 TUIR)
    Tipo di attività Soglia massima di ricavi
    Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 500.000 euro
    Imprese aventi per oggetto altre attività (es. commercio, produzione) 800.000 euro
    Attività miste: si guarda all'attività prevalente per ricavi; se non distinti, prevale l'attività diversa dai servizi Soglia dell'attività prevalente

    Esempio pratico

    • Alfa SNC produce componenti meccanici e ha incassato nel 2024 ricavi per 620.000 euro. Superando la soglia di 500.000 euro (servizi) ma non quella di 800.000 euro (altre attività), nel 2025 compila il quadro RG in regime semplificato. Il socio Tizio (quota 60%) e il socio Caio (quota 40%) ricevono dalla SNC un prospetto con le rispettive quote di reddito da inserire nelle proprie dichiarazioni IRPEF. Se invece i ricavi 2024 avessero superato 800.000 euro, la SNC sarebbe passata obbligatoriamente alla contabilità ordinaria e avrebbe compilato il quadro RF partendo dal conto economico.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RF o RG a seconda del regime)
    • Libro giornale e registri IVA (contabilità ordinaria) oppure registri incassi e pagamenti (contabilità semplificata)
    • Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive (quadro RS, se si opta per la rateazione)
    • Modello ISA (se l’attività rientra negli indici sintetici di affidabilità fiscale)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con le quote di reddito imputate

    Alfa SNC in contabilità semplificata: un anno di incassi e pagamenti

    Scenario. Alfa SNC (due soci, Tizio al 60% e Caio al 40%) vende abbigliamento al dettaglio con ricavi 2024 di 400.000 euro. Nel 2025 adotta la contabilità semplificata e compila il quadro RG.

    Come si applica. Nel quadro RG la SNC indica i ricavi effettivamente incassati nel 2025 (rigo RG2), le spese per lavoratori dipendenti pagate (rigo RG16), le quote di ammortamento deducibili (rigo RG18) e gli altri componenti negativi. Il reddito risultante (rigo RG34) viene poi comunicato ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione: Tizio riceverà il 60% e Caio il 40% di quel reddito da sommare ai propri altri redditi IRPEF.

    In pratica

    • Una fattura di vendita emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata a gennaio 2026 non entra nel quadro RG 2025: conta il momento dell’incasso.
    • Un costo per materie prime pagato a gennaio 2026 ma relativo a forniture del 2025 non è deducibile nel 2025: conta il pagamento, non la competenza economica.

    Beta SAS in contabilità ordinaria: dal bilancio al reddito fiscale

    Scenario. Beta SAS fornisce servizi informatici con ricavi 2024 di 900.000 euro. Supera la soglia dei 500.000 euro per i servizi: nel 2025 è obbligata alla contabilità ordinaria e compila il quadro RF.

    Come si applica. La SAS parte dall’utile civilistico del conto economico (rigo RF4). Applica poi le variazioni in aumento, per esempio i compensi agli amministratori deliberati ma non ancora pagati (rigo RF14, indeducibili finché non erogati) e le quote di ammortamento eccedenti i coefficienti fiscali (rigo RF21). Sottrae le variazioni in diminuzione, come la quota IRAP deducibile (rigo RF55 codici 12 e 33). Il reddito finale (rigo RF66) viene trasferito ai soci.

    In pratica

    • In contabilità ordinaria rileva il principio di competenza: una fattura emessa nel 2025 concorre al reddito 2025 anche se incassata nel 2026.
    • Le variazioni fiscali possono aumentare o diminuire l’utile civilistico: il reddito fiscale può quindi essere molto diverso dal risultato di bilancio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che cos'è il regime di cassa della contabilità semplificata?

    Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito con un criterio di cassa parziale: i ricavi e i costi principali rilevano nel momento in cui vengono rispettivamente incassati e pagati, non quando l’operazione è economicamente di competenza. Alcune voci specifiche (ammortamenti, plusvalenze, sopravvenienze) seguono ancora la competenza.

    Una SNC può scegliere liberamente tra ordinaria e semplificata?

    Solo entro i limiti di ricavi previsti dalla legge. Se i ricavi superano 500.000 euro per le imprese di servizi o 800.000 euro per le altre, la contabilità ordinaria è obbligatoria. Al di sotto di quelle soglie, la SNC può optare per l’ordinaria anche se non è obbligata.

    Cosa succede se si passa dall'ordinaria alla semplificata o viceversa?

    Le istruzioni prevedono regole anti-duplicazione: le voci di ricavo o di costo che hanno già concorso alla formazione del reddito in base al regime precedente non rilevano una seconda volta in quello nuovo. Anche le rimanenze di merci seguono regole specifiche di transizione.

    Il reddito della SNC viene tassato due volte, prima in capo alla società e poi ai soci?

    No. La SNC non paga nessuna imposta sul reddito: il reddito viene imputato direttamente ai soci, che lo tassano nella propria IRPEF. Non c’è doppia imposizione.

    Se la SNC chiude l'anno in perdita, la perdita si trasferisce ai soci?

    Sì. Le perdite delle società di persone sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. I soci le utilizzano nella propria dichiarazione per abbattere altri redditi, con le regole previste per le perdite d’impresa.

    Cosa sono gli ISA e come riguardano la SNC?

    Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) sono strumenti dell’Agenzia delle Entrate che misurano la correttezza fiscale dell’impresa su una scala da 1 a 10. Le SNC che esercitano attività per le quali gli ISA sono approvati devono compilare il modello ISA e allegarlo alla dichiarazione. Punteggi alti danno accesso a benefici premiali come l’esonero dal visto di conformità per crediti IVA fino a 70.000 euro.

  • Valute estere nel 730: quando la plusvalenza si tassa

    In sintesi

    • Non sempre e’ tassabile: la plusvalenza su valuta estera e’ imponibile solo se proviene da prelievi da depositi e conti correnti o da cessioni a termine; semplici operazioni di cambio senza giacenza rilevante di solito non generano reddito diverso.
    • Metodo LIFO per il costo: quando prelevi valuta da un conto, il costo si calcola con il criterio ‘ultimo entrato, primo uscito’ (LIFO) applicato al cambio storico.
    • Se manca la documentazione del costo: si usa il minore dei cambi mensili determinati con apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza e’ stata conseguita.
    • Cessioni a termine: il costo e’ il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto.
    • Aliquota del 26%: per le cessioni dal 1 luglio 2014 si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Quadro T, sezione II: e’ la sezione del 730 dove vanno indicate queste plusvalenze; codice tributo 1100 per il versamento.

    Quando la valuta estera diventa reddito da dichiarare

    Cambiare euro in dollari per un viaggio e poi riconvertire il resto al ritorno non genera, in pratica, alcuna plusvalenza rilevante. La situazione cambia quando si ha un conto corrente in valuta estera, si fa trading valutario, oppure si stipulano contratti di cessione a termine: in questi casi la normativa fiscale prevede che eventuali guadagni vadano dichiarati come redditi diversi di natura finanziaria.

    Il principio e’ identico a quello dei titoli finanziari: la plusvalenza e’ la differenza positiva tra il corrispettivo incassato dalla vendita (o dal prelievo) e il costo sostenuto per acquistare la valuta. Il problema pratico e’ che raramente si conosce con precisione il cambio storico a cui si e’ accumulata la valuta nel conto: per questo le istruzioni AdE prevedono il metodo LIFO e, in mancanza di documentazione, una regola di salvaguardia basata sui cambi medi ministeriali.

    Le cessioni a termine funzionano in modo diverso: qui il costo non e’ il cambio storico ma il cambio a pronti vigente alla data in cui si firma il contratto di cessione, cioe’ il prezzo di mercato del momento in cui si blocca l’operazione.

    Tutto va indicato nel quadro T del 730 (sezione II per le cessioni dal 1 luglio 2014), oppure nel quadro RT del Modello Redditi PF se presenti la dichiarazione in quella forma.

    Come si determina il costo della valuta estera
    Tipo di operazione Criterio per il costo Aliquota
    Prelievo da c/c o deposito in valuta Cambio storico con criterio LIFO, documentato dal contribuente 26%
    Manca documentazione del costo Minore dei cambi mensili ministeriali del periodo d'imposta 26%
    Cessione a termine di valuta Cambio a pronti alla data di stipula del contratto 26%
    Cessioni effettuate dal 1/1/2012 al 30/6/2014 Stesso criterio base 20%

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto corrente in dollari USA. Nel 2025 preleva 10.000 dollari e li converte in euro. Il cambio a pronti al momento del prelievo e’ 1,10 (cioe’ 1 euro = 1,10 dollari), quindi incassa 9.091 euro circa. Tramite l’estratto conto verifica con il criterio LIFO che i dollari prelevati erano stati acquistati a un cambio medio di 1,08, quindi erano costati circa 9.259 euro. In questo caso si realizza una minusvalenza (9.091 meno 9.259), non una plusvalenza: non c’e’ imposta da pagare e la perdita puo’ compensare future plusvalenze della stessa categoria. Se invece il cambio al momento del prelievo fosse stato 1,05 (9.524 euro incassati contro 9.259 euro di costo) si sarebbe avuta una plusvalenza di 265 euro, con imposta del 26 per cento pari a circa 69 euro.

    Documenti necessari

    • Estratto conto del conto corrente in valuta con indicazione dei cambi storici di carico (criterio LIFO)
    • Contratto di cessione a termine con indicazione del cambio a pronti alla data di stipula
    • Tabelle dei cambi medi mensili pubblicati con decreto ministeriale (reperibili sul sito del MEF) se manca la documentazione del costo
    • Certificazione dell’intermediario finanziario se la valuta era detenuta tramite banca

    Caio preleva sterline dal conto valuta con estratto conto

    Scenario. Caio ha accumulato 5.000 sterline su un conto corrente in GBP presso una banca italiana nel corso del 2023 e 2024. Nel 2025 preleva tutte le sterline e le converte in euro, incassando 5.900 euro al cambio del giorno.

    Come si applica. Caio recupera dall’estratto conto i cambi storici a cui ha acquistato le sterline. Con il criterio LIFO calcola che le ultime sterline entrate (quelle del 2024) sono anche le prime a uscire. Supponiamo che il costo LIFO documentato dia un controvalore di 5.600 euro: la plusvalenza e’ 5.900 meno 5.600, cioe’ 300 euro. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 300 euro, pari a 78 euro. Caio indica il corrispettivo (5.900) nella colonna 1 del rigo T11 e il costo LIFO (5.600) nella colonna 2.

    In pratica

    • Chiedi alla banca il dettaglio dei cambi di carico per applicare il LIFO correttamente.
    • Indica corrispettivo e costo nel rigo T11, sezione II del quadro T del 730.
    • Se la banca ha gia’ applicato l’imposta in regime amministrato, non devi compilare il quadro T.

    Sempronia non ha documenti e usa i cambi ministeriali

    Scenario. Sempronia ha ricevuto in eredita’ un conto valuta in franchi svizzeri. Non ha accesso ai cambi storici di carico. Nel 2025 chiude il conto e incassa 3.000 euro.

    Come si applica. In mancanza di documentazione del costo, le istruzioni AdE prevedono che si assuma come costo il minore dei cambi mensili determinati con apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza e’ stata conseguita. Sempronia deve quindi consultare la tabella dei cambi medi mensili del 2025 pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, individuare il valore minimo tra i cambi mensili del periodo rilevante e usarlo per calcolare il costo. Se dal calcolo risulta un costo di 2.700 euro, la plusvalenza e’ 300 euro e l’imposta e’ 78 euro.

    In pratica

    • Cerca le tabelle dei cambi medi mensili sul sito del Ministero dell’Economia.
    • Usa il valore di cambio piu’ basso tra quelli mensili del 2025 per determinare il costo.
    • Conserva il prospetto di calcolo nel caso l’Agenzia delle Entrate lo richieda.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze su valuta anche se sono piccole?

    Si’, non esiste una soglia di esenzione per le plusvalenze su valute estere derivanti da depositi e conti correnti. Qualsiasi differenza positiva documentata e’ in linea di principio imponibile.

    Se faccio cambio valuta dal cambiavalute in aeroporto devo dichiarare qualcosa?

    In genere no: le cessioni a pronti di banconote per uso personale o turistico, senza una giacenza rilevante in depositi o conti, non rientrano nella fattispecie dei redditi diversi di natura finanziaria prevista dal TUIR.

    Come funziona il LIFO per la valuta?

    Il LIFO (‘Last In, First Out’) significa che le valute entrate per ultime nel conto sono considerate le prime a uscire quando prelevi. In questo modo il costo di carico si calcola partendo dalle acquisizioni piu’ recenti.

    Ho perso soldi con il cambio valuta: posso dedurre la minusvalenza?

    Si’, le minusvalenze da cessione di valute estere possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui si sono verificate.

    Se la valuta e' in un conto estero, devo anche compilare il quadro W?

    Si’: il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato per i conti correnti esteri. L’obbligo di monitoraggio non sussiste se il valore massimo del conto nel 2025 non ha superato 15.000 euro, ma il quadro va compilato lo stesso se e’ dovuta l’IVAFE.

    Chi compila il quadro T per le valute al posto mio?

    Se la valuta era detenuta tramite un intermediario residente in Italia che ha applicato l’imposta sostitutiva (regime del risparmio amministrato), non devi compilare nulla: l’intermediario ha gia’ pensato a tutto.

  • Art. 28 D.Lgs. 175/2016 – Abrogazioni

    Art. 28 D.Lgs. 175/2016 – Abrogazioni

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l’ articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; c) l’ articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239; d) l’ articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l’ articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l’articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g) l’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; h) l’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l’ articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l’ articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; n) l’ articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; o) l’ articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo periodo; q) l’articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l’ articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; s) l’articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; t) l’ articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l’ articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

  • Art. 53 L. 633/1941

    Art. 53 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

    Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IVAFE 2025: come si calcola e dove si dichiara nel 730

    In sintesi

    • IVAFE è l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
    • Si dichiara nel quadro W del Modello 730 (o quadro RW del Modello Redditi PF), che serve sia per il monitoraggio fiscale sia per il calcolo dell’imposta.
    • L’obbligo di compilare il quadro W vale anche se l’investimento è stato venduto nel corso del 2025, purché fosse detenuto in qualsiasi momento dell’anno.
    • Se il Paese estero ha già prelevato un’imposta patrimoniale sullo stesso prodotto, il credito d’imposta evita la doppia tassazione: l’importo già versato all’estero si detrae dall’IVAFE dovuta.
    • Il monitoraggio fiscale non è obbligatorio per depositi e conti correnti esteri il cui valore massimo nell’anno non supera 15.000 euro, salvo che sia comunque dovuta l’IVAFE.
    • Per i prodotti finanziari in comunione o cointestati, ciascun intestatario compila il quadro W per l’intero valore del bene, indicando la propria percentuale di possesso.

    Che cos'è l'IVAFE e chi deve pagarla

    Se possiedi un conto bancario all’estero, azioni di una società estera, obbligazioni straniere o qualsiasi altro prodotto finanziario detenuto fuori dall’Italia, devi sapere che esiste un’imposta apposita: l’IVAFE, acronimo di Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero. In parole semplici, è una patrimoniale sugli strumenti finanziari custoditi fuori dai confini italiani.

    L’imposta si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengono, anche solo per un giorno dell’anno, prodotti finanziari esteri a titolo di proprietà o altro diritto reale. Non conta solo il titolare formale: anche chi ha la delega al prelievo su un conto corrente estero, o chi risulta ‘titolare effettivo’ ai sensi della normativa antiriciclaggio, è tenuto agli obblighi dichiarativi.

    L’IVAFE si calcola sul valore del prodotto finanziario, proporzionalmente ai giorni di detenzione nell’anno, e si dichiara nel quadro W del Modello 730 2026 (periodo d’imposta 2025). Il quadro W assolve due funzioni insieme: il monitoraggio fiscale, cioè la segnalazione all’Agenzia delle Entrate delle attività estere detenute, e il calcolo delle imposte dovute (IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività).

    Quadro W: principali informazioni da indicare
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 7 (Valore iniziale) Valore al 1° gennaio 2025 o al primo giorno di detenzione
    Colonna 8 (Valore finale) Valore al 31 dicembre 2025 o al termine della detenzione. Per conti correnti: valore medio di giacenza
    Colonna 9 (Valore massimo c/c Paesi non collaborativi) Ammontare massimo raggiunto nell'anno, solo per conti in Paesi non collaborativi
    Colonna 10 (Giorni IVAFE) Numero di giorni di detenzione del prodotto finanziario
    Colonna 12 (Credito d'imposta) Imposta patrimoniale versata all'estero sullo stesso bene, fino a concorrenza dell'IVAFE dovuta
    Colonna 16 (Solo monitoraggio) Barrare se si assolve solo l'obbligo di comunicazione, senza liquidare l'IVAFE

    Esempio pratico

    • Tizio possiede, per tutto il 2025, un conto corrente presso una banca tedesca con un saldo medio di giacenza di 20.000 euro. Poiché il valore supera 15.000 euro, deve compilare il quadro W e versare l’IVAFE. Indica in colonna 8 il valore medio di giacenza (20.000 euro) e in colonna 10 i 365 giorni di detenzione. La banca tedesca non ha prelevato alcuna imposta patrimoniale, quindi la colonna 12 rimane a zero. Se invece avesse detenuto il conto per soli 180 giorni, l’imposta sarebbe calcolata proporzionalmente su 180/365 dell’anno.

    Documenti necessari

    • Estratti conto o attestazione del saldo medio di giacenza del conto corrente estero
    • Documentazione che attesta il valore iniziale e finale degli altri prodotti finanziari esteri
    • Certificazione dell’intermediario estero relativa a eventuali imposte patrimoniali già pagate all’estero
    • Documentazione comprovante la percentuale di possesso in caso di cointestazione
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sui cambi medi mensili, per convertire in euro valute estere

    Conto corrente estero con valore inferiore a 15.000 euro

    Scenario. Caio ha aperto nel 2022 un conto corrente in Spagna. Nel corso del 2025 il saldo massimo raggiunto è stato di 8.000 euro e non sono maturati interessi soggetti a ritenuta.

    Come si applica. Poiché il valore massimo del conto non ha superato 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, Caio non è obbligato a compilare il quadro W per questo conto. Se però avesse anche solo un euro di IVAFE da liquidare, il quadro W andrebbe compilato lo stesso.

    In pratica

    • Soglia di esonero dal monitoraggio: valore massimo del conto nell’anno non superiore a 15.000 euro.
    • Se è dovuta l’IVAFE (anche per importi minimi), il quadro W va comunque compilato.
    • Verificare sempre se il conto ha prodotto redditi: in tal caso i redditi vanno indicati negli appositi quadri della dichiarazione.

    Prodotti finanziari esteri con imposta patrimoniale già pagata all'estero

    Scenario. Sempronio detiene obbligazioni emesse da una società francese. La Francia ha prelevato un’imposta patrimoniale sul valore di queste obbligazioni. Sempronio vuole sapere se deve pagare anche l’IVAFE in Italia.

    Come si applica. Sempronio deve compilare il quadro W e calcolare l’IVAFE dovuta in Italia. Tuttavia, può indicare nella colonna 12 l’importo dell’imposta patrimoniale già versata in Francia: questo viene sottratto dall’IVAFE italiana. Se l’imposta estera è uguale o superiore all’IVAFE, non resta nulla da versare in Italia. L’importo in colonna 12 non può mai superare l’IVAFE dovuta.

    In pratica

    • Il credito d’imposta in colonna 12 evita la doppia tassazione sugli stessi prodotti finanziari.
    • Conservare sempre la documentazione dell’imposta patrimoniale pagata all’estero.
    • Il credito non si cumula con l’IVAFE: l’importo detraibile non può superare l’imposta italiana dovuta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro W anche se ho già chiuso il conto estero nel 2025?

    Sì. Il quadro W va compilato per tutti i prodotti finanziari detenuti in qualsiasi momento dell’anno 2025, anche se l’investimento è stato completamente liquidato prima del 31 dicembre 2025.

    Le attività finanziarie estere gestite da una banca italiana vanno dichiarate nel quadro W?

    No. Se i prodotti finanziari esteri sono affidati in gestione o amministrazione a un intermediario residente in Italia e i flussi finanziari e i redditi sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall’intermediario italiano, il quadro W non va compilato.

    Cosa succede se il conto è cointestato con un'altra persona?

    Ciascun cointestatario deve compilare il proprio quadro W indicando l’intero valore del bene e la propria percentuale di possesso. L’IVAFE viene poi calcolata sulla quota di ciascuno.

    Se ho la delega al prelievo su un conto corrente estero di un familiare, devo dichiararlo?

    Sì. Anche il soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto è tenuto agli obblighi di monitoraggio e deve compilare il quadro W, indicando il codice 1 nella colonna 2 (Tipo contribuente).

    Come si convertono in euro i valori in valuta estera?

    Si utilizza il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. Il provvedimento viene pubblicato annualmente.

  • Rateizzazione plusvalenze d’impresa 2026: regole e requisiti

    In sintesi

    • Plusvalenza in un’unica soluzione o in piu rate: la societa puo scegliere di far concorrere la plusvalenza al reddito tutta nell’anno in cui e realizzata oppure di suddividerla in quote costanti.
    • Requisito del possesso triennale: la rateizzazione e ammessa solo se il bene ceduto e stato posseduto per almeno tre anni (o, per le immobilizzazioni finanziarie, iscritto come tale negli ultimi tre bilanci).
    • Massimo quattro rate annuali: la plusvalenza puo essere suddivisa al massimo in quattro quote costanti, a partire dall’anno di realizzo.
    • Novita dal 2026 per le cessioni di azienda: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali ordinarie decade; resta pero possibile per le cessioni di azienda o rami di azienda posseduti da almeno tre anni.
    • Prospetto RS126-RS127: la scelta per la rateizzazione si esercita compilando il prospetto ‘Plusvalenze e sopravvenienze attive’ nel quadro RS del modello Redditi SC 2026.
    • Variazioni al quadro RF: si opera una variazione in diminuzione (rigo RF34) per l’intera plusvalenza e una variazione in aumento (rigo RF7) per la sola quota di competenza dell’esercizio.

    Quando la plusvalenza si puo spalmare su piu anni

    Quando una societa vende un bene aziendale a un prezzo superiore al suo valore fiscalmente riconosciuto, si realizza una plusvalenza. Questo guadagno, in linea di principio, va tassato interamente nell’anno in cui si verifica. Ma il legislatore ha previsto una possibilita di alleggerire l’impatto fiscale: la rateizzazione, cioe la facolta di spalmarlo su piu esercizi.

    La regola base, contenuta nell’art. 86, comma 4, del TUIR, consente di suddividere la plusvalenza in quote costanti nell’anno di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Significa che si possono avere al massimo quattro rate di pari importo. La scelta spetta alla societa e va esercitata nella dichiarazione relativa all’anno in cui la plusvalenza e stata realizzata.

    A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia dal 2026 per le societa con esercizio solare), l’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato la disciplina: le plusvalenze diverse da quelle da partecipazione esente (art. 87 TUIR) concorrono in linea generale al reddito per intero nell’anno di realizzo. La rateizzazione rimane pero possibile per le plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda posseduto da almeno tre anni.

    Rateizzazione plusvalenze: schema sintetico
    Tipo di bene/operazione Requisito Rateizzazione ammessa
    Beni strumentali generici (fino al 31/12/2025) Possesso >= 3 anni Si, max 4 quote costanti
    Cessione di azienda o ramo di azienda Possesso >= 3 anni Si, max 4 quote costanti
    Beni strumentali generici (dal 01/01/2026) Non applicabile No (novita legge n. 199/2025)
    Partecipazioni esenti (art. 87 TUIR) Non applicabile No (regola speciale PEX 95%)
    Societa sportive: diritti atleta Possesso >= 2 anni Si, quota in denaro, max 4 rate

    Esempio pratico

    • Beta SpA cede nel 2025 un capannone strumentale acquistato nel 2020 (possesso superiore a tre anni). Il corrispettivo di vendita e di 500.000 euro; il costo fiscalmente riconosciuto residuo e di 200.000 euro. La plusvalenza e quindi di 300.000 euro. Beta SpA sceglie di rateizzare in quattro quote costanti da 75.000 euro ciascuna. Nel modello Redditi SC 2026 (redditi 2025) compila il prospetto RS126 indicando 300.000 euro, e RS127 indicando 75.000 euro come quota costante. Nel quadro RF opera una variazione in diminuzione (rigo RF34) di 300.000 euro e una variazione in aumento (rigo RF7) di 75.000 euro. Nei tre anni successivi indichera ogni anno la quota di 75.000 euro come componente positivo di reddito.

    Documenti necessari

    • Atto di cessione del bene (per verificare il corrispettivo e la data di acquisto)
    • Registro dei cespiti ammortizzabili (per il valore fiscalmente riconosciuto residuo)
    • Modello Redditi SC 2026 (prospetto RS126-RS127 e quadro RF)
    • Dichiarazioni degli anni successivi (per indicare le quote residue di rateizzazione)
    • Eventuale perizia di stima (se rilevante per la determinazione del corrispettivo)

    Alfa SRL cede un impianto con possesso triennale nel 2025

    Scenario. Alfa SRL ha acquistato un impianto di produzione nel 2021. Nel 2025 lo vende realizzando una plusvalenza di 120.000 euro. Il bene e stato posseduto per oltre tre anni, quindi la rateizzazione e ammessa.

    Come si applica. Alfa SRL sceglie di rateizzare la plusvalenza in quattro quote costanti da 30.000 euro. Nel modello Redditi SC 2026 compila il prospetto RS126 (120.000 euro di plusvalenza) e RS127 (30.000 euro di quota costante). Nel quadro RF esegue la variazione in diminuzione per 120.000 euro e la variazione in aumento per 30.000 euro. Nei tre anni successivi indichera 30.000 euro come componente positivo di reddito. L’operazione consente ad Alfa SRL di distribuire il carico fiscale su quattro esercizi anziche concentrarlo in uno solo.

    In pratica

    • Il possesso triennale si calcola dalla data di acquisto o prima iscrizione a quella di cessione.
    • La scelta per la rateizzazione va esercitata nella dichiarazione dell’anno di realizzo: non si puo decidere dopo.
    • Le quote costanti devono essere uguali: non e possibile modulare diversamente la ripartizione.

    Beta SpA cede un'azienda nel 2026: le nuove regole

    Scenario. Beta SpA cede nel 2026 un ramo di azienda posseduto dal 2022 (oltre tre anni), realizzando una plusvalenza di 600.000 euro. Si applica la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 199 del 2025.

    Come si applica. Dal periodo d’imposta 2026, la rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali ordinari non e piu ammessa. Tuttavia, per la cessione di aziende e rami di azienda posseduti da almeno tre anni, la legge n. 199/2025 mantiene la possibilita di rateizzare in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Beta SpA puo quindi scegliere di spalmare i 600.000 euro in quattro rate da 150.000 euro ciascuna, compilando il relativo prospetto nel quadro RS della dichiarazione 2026.

    In pratica

    • Dal 2026 la rateizzazione rimane possibile solo per le cessioni di azienda o rami di azienda con possesso >= 3 anni.
    • Per le plusvalenze su beni strumentali generici realizzate dal 2026, la tassazione e integrale nell’anno di realizzo.
    • Le vecchie rate gia avviate prima del 2026 continuano secondo il piano originario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante rate si possono scegliere per la rateizzazione della plusvalenza?

    Al massimo quattro quote costanti: quella dell’anno di realizzo e le tre successive. Non e possibile scegliere un numero di rate superiore o modulare importi diversi tra le rate.

    Il bene deve essere stato posseduto per almeno tre anni: come si conta?

    Il periodo di possesso si calcola dalla data di acquisto (o di iscrizione come immobilizzazione finanziaria negli ultimi tre bilanci) fino alla data di cessione. Per i beni materiali fa fede la data dell’atto di acquisto.

    Come si indica la scelta per la rateizzazione in dichiarazione?

    Si compila il prospetto ‘Plusvalenze e sopravvenienze attive’ nel quadro RS (righi RS126 e RS127) del modello Redditi SC 2026. Nel quadro RF si opera poi una variazione in diminuzione (rigo RF34) per l’intera plusvalenza e una variazione in aumento (rigo RF7) per la sola quota dell’esercizio.

    La rateizzazione si applica anche alle plusvalenze da partecipazioni esenti?

    No. Le plusvalenze da partecipazioni che soddisfano i requisiti della participation exemption (art. 87 TUIR) seguono una regola speciale: il 95 per cento del loro ammontare e esente da imposizione. La rateizzazione non e prevista per questa tipologia.

    Cosa cambia dal 2026 per la rateizzazione delle plusvalenze?

    A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (in pratica dal 2026 per le societa con esercizio solare), la legge n. 199/2025 ha abrogato la rateizzazione per le plusvalenze su beni strumentali generici. Rimane ammessa solo per le cessioni di azienda o ramo di azienda posseduto da almeno tre anni.

    Le rate gia avviate prima del 2026 continuano?

    Si. Le rate di rateizzazione avviate in anni precedenti continuano secondo il piano originariamente scelto. La modifica normativa riguarda le plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026.

    Vedi anche: Plusvalenze d’impresa, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Registro delle Imprese, Chiudere l’impresa, Acquisto da impresa con IVA e PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti.

  • Concordato preventivo biennale 2026: guida per le imprese

    In sintesi

    • Accordo biennale con il Fisco: il concordato preventivo biennale (CPB) e un regime opzionale con cui la societa si impegna a dichiarare un reddito concordato per due periodi d’imposta, indipendentemente da quello effettivamente conseguito.
    • Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato: la parte di reddito concordato che supera quello dell’anno precedente puo essere assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA.
    • Soglia di 85.000 euro: dal d.lgs. n. 81/2025, l’imposta sostitutiva si applica sull’eccedenza fino a 85.000 euro; oltre questa soglia si applica l’IRES ordinaria al 24% (o 20% con IRES premiale).
    • Chi puo aderire: soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita fiscale (ISA) e che non si trovano in una delle cause di esclusione previste dalla legge.
    • Cause di cessazione e decadenza: il concordato cessa se la societa modifica attivita, cessa, viene coinvolta in operazioni straordinarie, o supera certi limiti di ricavi. Decade in caso di violazioni gravi, dichiarazioni difformi o omessi versamenti.
    • Compilazione nel quadro CP: chi aderisce al CPB compila le sezioni I e II del quadro CP del modello Redditi SC 2026, indicando il reddito concordato e l’eventuale imposta sostitutiva.

    Che cos'e il concordato preventivo biennale

    Il concordato preventivo biennale, comunemente chiamato CPB, e uno strumento che il Fisco propone alle imprese soggette agli indici sintetici di affidabilita fiscale (ISA). In pratica si tratta di un accordo: il contribuente accetta di dichiarare un certo livello di reddito per due anni di fila, stabilito sulla base di una proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate. In cambio ottiene vantaggi in termini di certezza fiscale e, eventualmente, un’aliquota ridotta sul reddito in eccesso.

    Il CPB e stato introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successivamente modificato dal d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Il modello Redditi SC 2026 gestisce il CPB per il biennio 2025-2026: chi ha aderito compila il quadro CP e indica il reddito concordato al posto di quello effettivo ai fini della tassazione ordinaria.

    L’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 puo essere comunicata tramite il modello CPB allegato alla dichiarazione dei redditi oppure in via autonoma trasmettendo il solo frontespizio del modello Redditi SC 2026. La comunicazione va inviata entro il termine previsto per l’adesione al CPB per i periodi 2026 e 2027.

    Imposta sostitutiva CPB: aliquote per punteggio ISA
    Punteggio ISA dell'anno precedente il biennio Aliquota imposta sostitutiva
    Pari o superiore a 8 10%
    Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 12%
    Inferiore a 6 15%
    Eccedenza oltre 85.000 euro (biennio 2025-2026, adesione dal 13/06/2025) Aliquota IRES ordinaria 24% (o 20% con IRES premiale)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un punteggio ISA pari a 8,5 per il 2024. La proposta CPB le attribuisce un reddito concordato per il 2025 di 200.000 euro. Il reddito dichiarato nel 2024 (rettificato ai sensi dell’art. 16 del decreto CPB) era di 160.000 euro. L’eccedenza concordata e quindi di 40.000 euro (sotto la soglia di 85.000 euro). Alfa SRL puo assoggettare questa eccedenza all’imposta sostitutiva del 10 per cento (punteggio ISA >= 8), pagando 4.000 euro invece dell’IRES ordinaria al 24% che ammonterebbe a 9.600 euro. Il risparmio fiscale sull’eccedenza e di 5.600 euro. Il reddito concordato di 200.000 euro al netto dell’imponibile sostitutivo (40.000 euro) viene assoggettato a IRES ordinaria.

    Documenti necessari

    • Modello CPB (comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale)
    • Modello Redditi SC 2026 con quadro CP compilato
    • Modelli ISA dell’anno precedente il biennio (obbligatori anche per chi aderisce al CPB)
    • Modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva
    • Documentazione del reddito effettivo (per sezione IV del quadro CP)

    Alfa SRL aderisce al CPB biennio 2025-2026

    Scenario. Alfa SRL, con punteggio ISA di 7,5 per il 2024, riceve la proposta CPB che le attribuisce un reddito concordato di 150.000 euro per il 2025 e di 160.000 euro per il 2026. Il suo reddito rettificato 2024 era di 120.000 euro. Decide di aderire.

    Come si applica. L’eccedenza del reddito concordato sul reddito dell’anno precedente e di 30.000 euro (150.000 – 120.000), sotto la soglia di 85.000 euro. Con punteggio ISA 7,5 (compreso tra 6 e 8), Alfa SRL applica l’aliquota sostitutiva del 12 per cento sull’eccedenza: imposta sostitutiva pari a 3.600 euro. Il restante reddito concordato (120.000 euro) e tassato con IRES ordinaria al 24%. Nella dichiarazione Redditi SC 2026, Alfa SRL compila la sezione I del quadro CP indicando reddito concordato, reddito precedente e imposta sostitutiva dovuta, e la sezione II per il reddito rettificato da assoggettare a IRES.

    In pratica

    • L’imposta sostitutiva si calcola solo sull’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dell’anno precedente.
    • Il vantaggio e doppio: certezza del carico fiscale per due anni e aliquota ridotta sull’eccedenza.
    • Anche chi aderisce al CPB deve presentare i modelli ISA.

    Beta SpA decade dal CPB per operazione straordinaria

    Scenario. Beta SpA aveva aderito al CPB per il biennio 2025-2026. Durante il 2025 incorpora un’altra societa tramite fusione.

    Come si applica. La fusione e una delle cause di cessazione previste dall’art. 21 del decreto CPB (codice 3 nel rigo CP11, colonna 1 del quadro CP). Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la fusione. Beta SpA compila la sezione V del quadro CP indicando il codice della causa di cessazione, e non compila la sezione II (reddito concordato). Per il periodo d’imposta in cui avviene la fusione, il reddito e determinato in modo ordinario. Restano pero dovute le imposte calcolate sul reddito concordato se maggiori di quelle sull’effettivo, come previsto in caso di decadenza.

    In pratica

    • Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda sono cause di cessazione del CPB (art. 21 decreto CPB).
    • In caso di cessazione, il concordato cessa dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
    • In caso di decadenza per violazioni gravi, restano dovute le imposte sul reddito concordato se maggiori di quelle effettive.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi puo aderire al concordato preventivo biennale?

    Possono aderire i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita fiscale (ISA), ossia le societa che svolgono determinate attivita d’impresa o di lavoro autonomo e che non rientrano nelle cause di esclusione. Anche chi ha aderito al CPB deve presentare i modelli ISA.

    Come viene determinato il reddito concordato?

    Il reddito concordato e proposto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ISA e di altri elementi. Il contribuente lo accetta e si impegna a dichiararlo per il biennio. Il reddito concordato non puo essere inferiore a 2.000 euro al netto dell’eventuale imponibile soggetto a imposta sostitutiva.

    Cosa succede se il reddito effettivo e superiore a quello concordato?

    Il contribuente tassa il reddito concordato (non quello effettivo piu alto). Se ha optato per l’imposta sostitutiva, paga quella sul maggior reddito concordato rispetto all’anno precedente. Questa e la principale convenienza del CPB: si conosce in anticipo il carico fiscale massimo.

    Cosa succede se il reddito effettivo e inferiore a quello concordato?

    Il contribuente deve comunque dichiarare e tassare il reddito concordato. Le deduzioni e le agevolazioni si calcolano pero sempre sul reddito effettivo, non su quello concordato (art. 35, comma 2, decreto CPB). Questo e il principale rischio del CPB.

    Quali sono le cause di decadenza dal CPB?

    Le cause di decadenza comprendono: violazioni gravi di cui all’art. 22 del decreto CPB, modifica della dichiarazione che cambia la quantificazione dei redditi, dati difformi da quelli comunicati, venir meno dei requisiti e omesso versamento delle somme dovute entro i termini previsti.

    Il reddito concordato deve essere indicato anche nel quadro RF?

    Si. Chi compila la sezione II del quadro CP deve compilare anche il quadro RF seguendo le relative istruzioni. Nel rigo RF63 va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP (reddito rettificato da assoggettare a IRES).

    Come si comunica l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027?

    L’adesione puo essere comunicata insieme alla dichiarazione dei redditi (allegando il modello CPB) oppure in via autonoma trasmettendo il frontespizio del modello Redditi SC con la casella ‘Comunicazione CPB’ compilata con codice 1 – Adesione. La comunicazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adesione al CPB.

  • Interessi prestiti agrari nel 730: detrazione e limiti

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori pagati per prestiti e mutui agrari di qualsiasi specie.
    • Limite collegato ai terreni: la base su cui calcolare la detrazione non puo’ mai superare i redditi dei terreni dichiarati nel Quadro A.
    • Tre codici distinti a seconda della data di stipula del mutuo: codice 11 (fino al 31/12/2021), codice 47 (1/1/2022-31/12/2024), codice 56 (dal 1/1/2025).
    • Tutti i tipi di prestito agrario sono ammessi: mutui ipotecari, prestiti ordinari di conduzione, qualsiasi forma di finanziamento legata all’attivita’ agricola.
    • Include le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, oltre agli interessi passivi propriamente detti.
    • Nessun importo massimo fisso: il tetto e’ variabile perche’ dipende dal reddito dei terreni di ciascun contribuente.

    Come funziona la detrazione per i mutui agrari

    Se sei un agricoltore, un imprenditore agricolo o un proprietario terriero che ha acceso un prestito o un mutuo per la conduzione del fondo, puoi detrarre dall’imposta una parte degli interessi passivi che hai pagato nel 2025. Questa agevolazione e’ pensata per chi gestisce direttamente terreni agricoli e deve finanziarsi per sostenere le spese di produzione.

    La detrazione spetta nella misura del 19% sugli interessi passivi, sugli oneri accessori e sulle quote di rivalutazione legate a clausole di indicizzazione, per prestiti e mutui agrari di ogni specie. Il termine ‘ogni specie’ e’ importante: non si limitano ai mutui ipotecari, ma comprendono qualsiasi forma di finanziamento agricolo, dal semplice prestito di conduzione al mutuo fondiario agrario.

    Il punto chiave da capire e’ il limite di importo: la base su cui calcolare la detrazione non puo’ essere superiore ai redditi dei terreni che dichiari nel Quadro A del tuo 730. Questo significa che se i tuoi redditi dominicali e agrari (rivalutati come previsto) ammontano, per esempio, a 3.000 euro, potrai calcolare la detrazione del 19% al massimo su 3.000 euro di interessi, anche se ne hai pagati di piu’. Il reddito dei terreni funziona da tetto variabile e personale.

    Nel modulo 730 gli interessi agrari si indicano nei righi da E8 a E10 usando tre codici diversi in base alla data in cui hai firmato il contratto: codice 11 per i mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021, codice 47 per quelli stipulati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, codice 56 per quelli firmati dal 1 gennaio 2025 in poi. Se il tuo contratto ha subito un accollo, un subentro o una rinegoziazione, fa fede la data del nuovo contratto, non quella originale.

    Codici e date dei mutui agrari nel Quadro E
    Codice Periodo di stipula del mutuo Dove si indica
    11 Fino al 31 dicembre 2021 Righi da E8 a E10
    47 Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 Righi da E8 a E10
    56 Dal 1 gennaio 2025 in poi Righi da E8 a E10
    Tetto detrazione Redditi dei terreni dichiarati nel Quadro A Calcolato dal Caf / professionista

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un coltivatore diretto proprietario di un fondo. Nel Quadro A dichiara un reddito dominicale di 1.200 euro e un reddito agrario di 900 euro (dopo le rivalutazioni previste dalla legge). Il totale dei redditi dei terreni e’ 2.100 euro. Nel 2025 ha pagato 2.800 euro di interessi su un mutuo agrario stipulato nel 2023 (codice 47). Il limite della detrazione e’ pero’ pari ai redditi dei terreni dichiarati: puo’ calcolare la detrazione del 19% solo su 2.100 euro, non sui 2.800 euro effettivamente pagati. La detrazione spettante e’ quindi 2.100 x 19% = 399 euro di risparmio sull’Irpef. I restanti 700 euro di interessi non danno diritto ad ulteriore agevolazione.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo o prestito agrario (con data di stipula chiaramente indicata)
    • Dichiarazione della banca o dell’ente finanziatore con l’ammontare degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati nel 2025
    • Visura catastale dei terreni per documentare i redditi dominicali e agrari dichiarati nel Quadro A
    • Certificazione Unica (punti da 341 a 352) se gli interessi sono stati certificati dal sostituto d’imposta
    • Documentazione di eventuali rinegoziazioni o accolli del contratto (con data del nuovo atto)

    Agricoltore con mutuo agrario stipulato nel 2023

    Scenario. Caio conduce un’azienda agricola di sua proprieta’. Ha contratto un mutuo agrario nel giugno 2023 per acquistare macchinari e finanziare la semina. Nel 2025 ha pagato 1.500 euro di interessi. I redditi dei terreni dichiarati nel Quadro A (dopo rivalutazione) ammontano a 1.800 euro.

    Come si applica. Il mutuo e’ stato stipulato tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, quindi va indicato con il codice 47 nei righi da E8 a E10 del Quadro E. Gli interessi pagati (1.500 euro) sono inferiori ai redditi dei terreni (1.800 euro), quindi si puo’ calcolare la detrazione del 19% sull’intero importo di 1.500 euro. La detrazione spettante e’ 285 euro.

    In pratica

    • Usa il codice 47 perche’ il contratto e’ del 2023 (tra 2022 e 2024).
    • Verifica che i redditi dei terreni del Quadro A siano almeno pari agli interessi da detrarre.
    • La banca deve fornirti ogni anno un’attestazione degli interessi passivi pagati.

    Proprietario che non conduce direttamente il fondo

    Scenario. Sempronio e’ proprietario di un terreno agricolo che affitta a un terzo. Ha un mutuo agrario su quel fondo e nel 2025 ha pagato 900 euro di interessi.

    Come si applica. La detrazione per gli interessi sui prestiti e mutui agrari spetta sui mutui ‘di conduzione’, cioe’ legati all’attivita’ agricola svolta sul fondo. Se Sempronio e’ soltanto proprietario e non conduce direttamente il terreno, deve verificare con attenzione se il suo finanziamento rientra tra i prestiti agrari di conduzione ammessi. Il reddito dei terreni dichiarato nel Quadro A fa da tetto: se dichiara solo il reddito dominicale (perche’ l’affittuario dichiara il reddito agrario), il tetto disponibile e’ il solo reddito dominicale.

    In pratica

    • Il tetto e’ dato dai redditi dei terreni che dichiari tu nel Quadro A, non quelli del conduttore.
    • Se sei solo proprietario e non coltivatore, verifica con il Caf se il tuo finanziamento rientra nei mutui agrari ammessi.
    • Conserva il contratto di mutuo che indica esplicitamente la destinazione agricola del finanziamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si puo' detrarre sugli interessi di un mutuo agrario?

    La detrazione e’ del 19% sugli interessi passivi (piu’ oneri accessori e quote di rivalutazione). L’importo su cui calcolarla non puo’ pero’ superare i redditi dei terreni dichiarati nel Quadro A: se hai pagato 3.000 euro di interessi ma i redditi dei terreni sono 2.000 euro, la detrazione si calcola solo su 2.000 euro.

    Quale codice uso nel 730 per gli interessi del mio mutuo agrario?

    Dipende dalla data di stipula: codice 11 per contratti fino al 31/12/2021, codice 47 per contratti dal 1/1/2022 al 31/12/2024, codice 56 per contratti dal 1/1/2025 in poi. In caso di rinegoziazione o accollo, vale la data del nuovo atto.

    Spetta la detrazione anche per un prestito agrario non ipotecario?

    Si’. Le istruzioni AdE specificano che la detrazione riguarda ‘prestiti e mutui agrari di ogni specie’, senza richiedere la garanzia ipotecaria. E’ sufficiente che il finanziamento sia di natura agraria.

    Come si determina il limite dei redditi dei terreni?

    Il limite e’ pari ai redditi dominicali e agrari dei terreni che dichiari nel Quadro A del 730, dopo le rivalutazioni previste dalla legge (80% per il dominicale e 70% per l’agrario, piu’ ulteriore 30%). Il calcolo viene fatto automaticamente da chi presta l’assistenza fiscale.

    Posso detrarre anche le spese accessorie del mutuo agrario oltre agli interessi?

    Si’. Oltre agli interessi passivi, rientrano nella detrazione anche gli oneri accessori necessari alla stipula del contratto e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Non rientrano invece i costi di esercizio correnti (ad esempio le spese di rinnovo periodico della linea di credito), se non sono oneri accessori del contratto principale.

    Il mutuo agrario rientra nel riordino delle detrazioni per redditi sopra 75.000 euro?

    Si’, i mutui agrari stipulati dal 1 gennaio 2025 (codice 56) rientrano nell’elenco delle spese soggette al riordino delle detrazioni per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo. I mutui con codice 11 o 47 (stipulati fino al 31/12/2024) sono invece esclusi dal riordino.

  • Art. 69 D.Lgs. 79/2011 – Gestione dei reclami

    Art. 69 D.Lgs. 79/2011 – Gestione dei reclami

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68, avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.

    2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.

    3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l’esito dell’attività istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all’acquisizione di dati.

    4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

  • Art. 52 L. 633/1941

    Art. 52 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

    I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

    È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

    Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Definizioni) 1.

    Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137) 6-bis.i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all' articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (106) 218 g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

    Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

    L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

    Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

    Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici.

    I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

    L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

    La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

    All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

    Fonte: Normattiva.it.