Art. 56 TUPI: articolo abrogato
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
Fonte: Normattiva.it.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
Fonte: Normattiva.it.
Una newsletter a pagamento e’ un prodotto editoriale che vendi direttamente ai lettori tramite abbonamento mensile o annuale. Che tu usi Substack, Ghost, Beehiiv o qualsiasi altra piattaforma, il fisco italiano considera i proventi che ricevi come compensi per un servizio: vanno dichiarati come reddito.
Il punto di partenza e’ la distinzione tra occasionale e abituale. Se hai lanciato la newsletter da poco e hai una manciata di abbonati paganti, e’ plausibile che l’attivita’ sia ancora occasionale: non c’e’ bisogno di partita IVA e dichiari i proventi nel quadro D del modello 730 come redditi diversi. Se invece pubblichi con regolarita’, hai una lista crescente di abbonati e stai costruendo un flusso di reddito stabile, l’attivita’ e’ abituale e scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.
Un aspetto pratico: Substack e le principali piattaforme di newsletter sono societa’ straniere. Non applicano la ritenuta fiscale italiana del 20 per cento che invece deve essere applicata dai committenti italiani sulle prestazioni occasionali. Questo significa che ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover dichiarare l’intero importo. Conserva i report di pagamento scaricabili dalla piattaforma come prova.
Nelle sezioni che seguono trovi la tabella riepilogativa, i casi pratici di Tizio e Caio e le domande piu’ frequenti.
| Caso | Dichiarazione | Base imponibile | Aliquota |
|---|---|---|---|
| Occasionale (no partita IVA) | Quadro D5 / RL15 | Lordo incassato meno spese documentate | IRPEF progressiva (min. 23%) |
| Forfettario, attivita' profess./scientifica (cod. ATECO 78%) | Quadro LM | Compensi x 78% | 15% (5% primi 5 anni nuova attivita') |
| Forfettario, altre attivita' (cod. ATECO 67%) | Quadro LM | Compensi x 67% | 15% (5% primi 5 anni nuova attivita') |
| Ordinario (partita IVA) | Quadro RE / RF | Ricavi meno costi inerenti | IRPEF progressiva su reddito netto |
Caio ha una newsletter di economia lanciata a marzo 2025. A fine anno ha 180 abbonati paganti e ha incassato 6.480 euro tramite Substack (piattaforma estera, nessuna ritenuta italiana). Non ha partita IVA. Indica 6.480 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 codice ‘2’, colonna 2 importo 6.480 euro. Ha acquistato un’applicazione di grafica per le email (120 euro): la indica in colonna 3. Il reddito tassabile e’ 6.480 – 120 = 6.360 euro, che concorre all’IRPEF insieme agli altri suoi redditi. Se Caio avesse avuto partita IVA forfettaria con coefficiente 78%, il reddito imponibile sarebbe stato 6.480 x 78% = 5.054 euro e l’imposta sostitutiva 5.054 x 15% = 758 euro.
Scenario. Tizio ha avviato a luglio 2025 una newsletter settimanale di fotografia su Substack. A dicembre conta 80 abbonati paganti e ha incassato 2.400 euro nell’anno. Non ha ancora strutturato l’attivita’ in modo professionale.
Come si applica. L’attivita’ e’ ancora occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: codice ‘2’ in colonna 1, 2.400 euro in colonna 2 (lordo incassato da Substack), eventuali spese documentate in colonna 3 (es. abbonamento Canva 120 euro), nessuna ritenuta in colonna 4 perche’ Substack e’ una piattaforma estera. Il reddito netto (2.400 – 120 = 2.280 euro) si somma agli altri redditi IRPEF. Tizio non deve aprire partita IVA, ma se nel 2026 la newsletter diventa la sua principale fonte di reddito strutturata, dovra’ rivalutare la situazione.
Scenario. Caio gestisce da tre anni una newsletter professionale di marketing digitale. Nel 2024 ha incassato 38.000 euro da abbonati su Substack. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali, scientifiche e tecniche (coefficiente di redditivita’ 78 per cento). Nel 2025 continua la stessa attivita’.
Come si applica. Caio dichiara i compensi 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III. Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Da questo deduce i contributi previdenziali obbligatori versati (rigo LM35) e applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Essendo forfettario, non applica l’IVA e non subisce ritenute d’acconto: lo indica nelle fatture emesse ai committenti italiani.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Solo se si tratta di compensi effettivi. I rimborsi forfettari di spese non documentate sono normalmente trattati come compensi e vanno inclusi nel reddito. I rimborsi di spese analiticamente documentate e rimborsate a pie’ di lista possono avere trattamento diverso: in caso di dubbio consulta un commercialista.
L’Agenzia delle Entrate puo’ ricevere informazioni sulle piattaforme estere che pagano soggetti italiani (scambio automatico di informazioni tra Paesi). Omettere redditi esteri e’ una violazione sanzionabile. E’ sempre preferibile dichiararli regolarmente.
No. Se l’attivita’ diventa abituale (pubblicazione regolare, abbonati paganti stabili, investimento in strumenti) il fisco puo’ contestare l’assenza di partita IVA. L’occasionalita’ ha un limite pratico legato alla ripetitivita’ e all’organizzazione dell’attivita’.
Non esiste una soglia numerica. Conta la sistematicita’: anche 50 abbonati generano un obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ svolta in modo continuativo e organizzato.
In regime ordinario si, come spesa inerente la produzione del reddito. In regime forfettario no: il coefficiente di redditivita’ tiene gia’ conto dei costi in modo forfettario. In regime occasionale puoi dedurlo in colonna 3 del rigo D5 fino a concorrenza dei compensi.
Si’, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 35.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 questo limite e’ fissato a 35.000 euro dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Il mining di criptovalute consiste nell’usare potenza di calcolo per validare transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove unità di criptovaluta. Per il fisco italiano, le criptovalute rientrano nella categoria delle ‘cripto-attività’, un termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che raggruppa qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritti su una rete distribuita.
Se fai mining come privato, senza struttura d’impresa, i proventi che ricevi – cioè le cripto accreditate come ricompensa – sono considerati redditi tassabili nel momento in cui li percepisci. Il valore da prendere come riferimento è il valore normale della criptovaluta in quel preciso momento, non il prezzo a cui la venderai in futuro.
Se invece il mining è organizzato con strumenti professionali, dipendenti o struttura stabile, l’Agenzia delle Entrate può qualificarlo come attività d’impresa. In quel caso si applicano le regole del reddito d’impresa: quadro RF o RG nel Modello Redditi PF, oppure il regime forfetario se ne hai i requisiti. La distinzione tra le due situazioni dipende dal concreto modo in cui svolgi l’attività.
| Situazione | Categoria fiscale | Aliquota / regime |
|---|---|---|
| Mining occasionale privato | Redditi diversi (art. 67 TUIR) | IRPEF ordinaria sul valore percepito |
| Successiva vendita delle cripto minate | Plusvalenze cripto (art. 67 c. 1 lett. c-sexies) | Imposta sostitutiva 26% fino al 2025; 33% dal 2026 |
| Mining organizzato come impresa | Reddito d'impresa | IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva forfetaria (15% o 5%) |
| Imposta sul valore cripto-attività detenute | Monitoraggio (quadro RW) | 2 per mille annuo sul valore a fine anno |
Tizio, privato, riceve 0,05 Bitcoin come ricompensa di mining il 10 marzo 2025. Il valore di mercato di Bitcoin in quella data è di 80.000 euro per unità, quindi Tizio percepisce un provento di 4.000 euro da dichiarare come reddito. Il 30 novembre 2025 vende quei 0,05 Bitcoin a 90.000 euro l’uno, incassando 4.500 euro. La plusvalenza è 4.500 – 4.000 = 500 euro: poiché le cessioni dal 1° gennaio 2025 non hanno soglia di esenzione, Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 500 euro, pari a 130 euro, da liquidare nel quadro RT del Modello Redditi PF.
Scenario. Tizio ha un computer potente e partecipa a un mining pool nel tempo libero. Nel 2025 ha ricevuto cripto per un valore complessivo di circa 3.000 euro al momento degli accrediti. Non ha aperto partita IVA.
Come si applica. I proventi da mining sono redditi che Tizio deve dichiarare. Poiché usa il Modello 730 solo per redditi di lavoro dipendente, in questo caso deve presentare il Modello Redditi PF e indicare i proventi nel quadro RL (altri redditi). Se in seguito vende le cripto ricevute, l’eventuale plusvalenza va nel quadro RT Sezione V-A con imposta sostitutiva del 26%.
Scenario. Caio ha acquistato 10 ASIC miner professionali, ha affittato uno spazio apposito e nel 2025 ha ricavato dall’attività circa 80.000 euro in criptovalute. Si interroga se aprire partita IVA.
Come si applica. Con un’attività di questa dimensione e struttura, l’Agenzia delle Entrate può qualificarla come reddito d’impresa. Caio dovrebbe aprire partita IVA. Se i ricavi non superano 85.000 euro, può accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO ai compensi percepiti, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni di attività, se ne ricorrono i requisiti).
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell’accredito.
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.
La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c’è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.
Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.
Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva dell’18% su quel valore. Questo può convenire per ‘congelare’ plusvalenze latenti a un’aliquota fissa.
Il mining genera un reddito al momento dell’accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell’accredito.
Ogni genitore ha diritto al congedo parentale per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita (fino ai 12 anni, nei limiti complessivi di legge). Va richiesto al datore con preavviso e domandato all’INPS per l’indennità.
Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a ciascun genitore, lavoratore dipendente, per la cura del bambino. Il D.Lgs. 151/2001 lo riconosce fino ai 12 anni del figlio, entro un limite complessivo tra i due genitori, con una parte indennizzata dall’INPS.
Il congedo va richiesto al datore con un preavviso (di norma cinque giorni, ridotto a due per i congedi su base giornaliera/oraria), salvo casi di oggettiva impossibilità. Per ottenere l’indennità occorre presentare anche la domanda telematica all’INPS. La lettera qui sotto serve per la comunicazione all’azienda.
[LUOGO], [DATA] Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO] Alla c.a. dell'Ufficio del Personale Oggetto: richiesta di congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001 Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], genitore di [NOME DEL BAMBINO], nato/a il [DATA DI NASCITA], CHIEDO di fruire del congedo parentale per il periodo dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE] [oppure: in modalità oraria/giornaliera secondo il prospetto allegato], ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001. Provvedo contestualmente a presentare la relativa domanda telematica all'INPS per l'indennità. Allego, se richiesta, la documentazione comprovante. Rispetto il termine di preavviso previsto e resto a disposizione per concordare le modalità organizzative. Distinti saluti. [FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Presenta la domanda telematica all’INPS (con SPID o tramite patronato) prima dell’inizio del congedo: l’indennità non spetta per i periodi anteriori alla domanda. Consegna poi la richiesta al datore rispettando il preavviso e fatti rilasciare ricevuta.
Verifica la misura dell’indennità: alcuni mesi sono indennizzati in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta, secondo le regole vigenti e l’età del bambino. Programma i periodi con l’azienda per ridurre i disagi organizzativi.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Fonte: Normattiva.it.
Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.
Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.
Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.
Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.
| Sanzione | In che cosa consiste | Limite di legge |
|---|---|---|
| Rimprovero verbale | Richiamo orale per mancanze lievi | Unica sanzione senza obbligo di forma scritta |
| Ammonizione (rimprovero scritto) | Richiamo formale messo agli atti | Richiede contestazione scritta e difesa |
| Multa | Trattenuta una tantum sulla retribuzione | Fino a 4 ore di retribuzione base |
| Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione | Allontanamento temporaneo non retribuito | Fino a 10 giorni |
| Licenziamento disciplinare | Sanzione espulsiva per mancanze gravi | Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo |
L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.
Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.
Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.
Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.
La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.
Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
La contabilità non è solo un obbligo burocratico: il regime che adotti – semplificato o ordinario – determina come calcoli il tuo reddito imponibile, quali libri devi tenere e quanto ti costa la gestione amministrativa. Capire le differenze ti aiuta a fare scelte consapevoli e, dove hai davvero la libertà di scegliere, a ottimizzare la situazione.
La regola di base è semplice: le società di capitali (SRL, SpA, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria. Non c’è soglia di ricavi che permetta loro di passare alla semplificata. Per tutte le altre – ditte individuali e società di persone (SNC, SAS) – la scelta dipende dai ricavi dell’anno precedente.
La contabilità semplificata applica il cosiddetto ‘regime di cassa’: i ricavi si contano quando sono effettivamente incassati e i costi quando sono effettivamente pagati. La contabilità ordinaria applica invece il ‘principio di competenza’: un ricavo va imputato all’anno in cui hai consegnato il bene o ultimato la prestazione, anche se il cliente pagherà il prossimo anno.
| Aspetto | Contabilità semplificata | Contabilità ordinaria |
|---|---|---|
| Chi può adottarla | Ditte individuali e società di persone con ricavi entro le soglie | Tutte le società di capitali (SRL, SpA); chi supera le soglie; chi sceglie volontariamente |
| Criterio di imputazione reddito | Cassa (incasso/pagamento effettivo) | Competenza (maturazione del diritto/obbligo) |
| Libri contabili obbligatori | Registro IVA acquisti/vendite (anche per cassa) | Libro giornale, libro inventari, mastri, registro IVA |
| Bilancio d'esercizio formale | Non obbligatorio | Obbligatorio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa) |
| Costo di gestione stimato | Più basso (meno scritture) | Più alto (maggiore complessità) |
| Possibilità di scelta libera | Sì, entro le soglie (ma vincolante 3 anni se si opta per ordinaria) | Sempre per le società di capitali; per scelta volontaria |
Esempio numerico. Tizio gestisce una ditta individuale nel settore servizi con ricavi annui di 300.000 euro. La soglia per la contabilità semplificata (servizi) è 400.000 euro, quindi Tizio potrebbe restare in semplificata.
A dicembre Tizio emette una fattura da 50.000 euro che il cliente paga il 15 gennaio dell’anno successivo.
In contabilità semplificata (cassa): i 50.000 euro non sono reddito del 2025 – lo diventano nel 2026, quando incassa. Tizio paga meno IRPEF nel 2025 e di più nel 2026.
In contabilità ordinaria (competenza): i 50.000 euro sono già ricavi del 2025, perché la prestazione è stata ultimata e la fattura emessa. Tizio paga IRPEF su questa somma nel 2025 anche se non ha ancora incassato. Di contro, ha un credito verso il cliente iscritto in bilancio.
In anni di crescita rapida, la cassa è vantaggiosa: tassa i ricavi quando arrivano i soldi. In anni di contrazione, la competenza può essere preferibile perché riconosce prima i costi. La scelta va fatta con il proprio commercialista valutando le prospettive pluriennali.
Scenario. Tizio gestisce uno studio di consulenza informatica come ditta individuale con ricavi di 180.000 euro l’anno (servizi). Potrebbe restare in contabilità semplificata, ma un collega gli ha detto che ‘l’ordinaria è più professionale’.
Come si applica. Per le imprese di servizi la soglia per la contabilità semplificata è 400.000 euro: Tizio è ben al di sotto. Passare volontariamente alla contabilità ordinaria significa sobbarcarsi libro giornale, libro inventari, bilancio formale e costi di consulenza contabile significativamente più alti. Il guadagno in termini di immagine professionale è marginale per una ditta individuale senza obbligo di pubblicazione del bilancio. Se i ricavi di Tizio sono abbastanza costanti nel tempo, la semplificata (con il regime di cassa) è la scelta economicamente razionale.
Scenario. Caio fonda Alfa SRL per svolgere la stessa attività di consulenza di Tizio. I ricavi previsti nel primo anno sono 80.000 euro, ben sotto qualsiasi soglia.
Come si applica. Alfa SRL è una società di capitali: la contabilità ordinaria è obbligatoria per legge, indipendentemente dal volume di ricavi. Non esiste una soglia che permetta a una SRL di adottare la contabilità semplificata. Caio dovrà tenere il libro giornale, il libro degli inventari, redigere il bilancio d’esercizio (anche se in forma abbreviata per le piccole imprese) e applicare il principio di competenza. Il costo di gestione contabile sarà strutturalmente più alto rispetto alla ditta individuale semplificata di Tizio. Questo è uno dei costi ‘nascosti’ dell’aprire una SRL che va messo in conto nella valutazione di convenienza.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Le soglie sono fissate per legge: per le imprese che svolgono prestazioni di servizi il limite è 400.000 euro di ricavi annui; per le altre imprese (commercio, produzione) il limite è 700.000 euro. Se superi queste soglie nell’anno, sei obbligato all’ordinaria dall’anno successivo.
No. Le società di capitali (SRL, SpA, società in accomandita per azioni, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria, senza eccezioni legate ai ricavi.
Con il criterio di cassa il ricavo o il costo è del periodo in cui il denaro si muove (incasso o pagamento). Con la competenza è del periodo in cui si verifica il fatto economico (consegna del bene, ultimazione del servizio), anche se il pagamento avviene in un altro anno.
Sì, se sei una ditta individuale o una società di persone puoi optare volontariamente per la contabilità ordinaria. L’opzione è vincolante per tre anni e si esercita nel comportamento concludente (tenuta delle scritture ordinarie) o con apposita dichiarazione.
Non sull’elenco dei costi deducibili, ma sul momento in cui si deducono: in semplificata i costi sono deducibili quando pagati (cassa); in ordinaria quando di competenza dell’esercizio. Questo può creare differenze temporali significative, per esempio sui canoni d’affitto o sulle utenze.
Può cambiare il momento in cui la paghi. Se un incasso arriva a dicembre ma viene registrato a gennaio (in cassa), sposta l’imponibile all’anno successivo. In competenza, invece, quell’incasso è dell’esercizio in cui la prestazione è ultimata. In termini assoluti e su periodi pluriennali la differenza tende ad azzerarsi, ma anno per anno può essere rilevante.
Le terme non sono tutte uguali dal punto di vista fiscale. Una vacanza in un hotel termale, anche di lusso, non è una spesa sanitaria. Ma se il tuo medico ti prescrive un ciclo di cure termali per trattare una patologia specifica – come artrosi, disturbi respiratori cronici o malattie della pelle – allora le spese sanitarie legate a quel ciclo di cure possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi.
La regola di base è la stessa di tutte le spese sanitarie: detrazione IRPEF del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia è unica per tutte le spese sanitarie dell’anno e si applica sul totale di quelle indicate nei righi E1 ed E2 del Quadro E.
Il punto fondamentale per distinguere ciò che è detraibile da ciò che non lo è è la natura della spesa. Sono detraibili le tariffe per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura termale: fanghi, bagni medicati, idroterapia e simili. Non sono invece detraibili le spese di carattere ricreativo o di soggiorno: pensione, pernottamento, trattamenti estetici o di benessere non prescritti.
Dal 2020 vige l’obbligo di pagamento tracciabile per la quasi totalità delle spese sanitarie detraibili al 19%. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate al SSN. Se la struttura termale è privata e non convenzionata, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili – bonifico, carta di debito, carta di credito – altrimenti la detrazione non spetta.
| Voce di spesa | Detraibile? | Nota |
|---|---|---|
| Tariffe per fanghi, bagni termali, idroterapia su prescrizione | Sì | Spesa sanitaria, rigo E1 |
| Prestazioni medico-specialistiche presso la struttura termale | Sì | Spesa sanitaria, rigo E1 |
| Vitto e alloggio durante il soggiorno termale | No | Non è spesa sanitaria |
| Trattamenti estetici o di benessere non prescritti | No | Non qualificabili come sanitari |
| Viaggio per raggiungere la struttura termale | No | Non è spesa sanitaria |
Tizio ha l’artrosi alle ginocchia. Il medico specialista gli ha prescritto un ciclo di 12 sedute di fangoterapia presso una struttura termale privata non accreditata SSN. Costo delle sedute: 420 euro. Tizio ha anche sostenuto 150 euro di alloggio e 80 euro di viaggio. Solo i 420 euro delle sedute sono detraibili. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno: se non ha altre spese, la base di calcolo è 420 – 129,11 = 290,89 euro. Detrazione del 19%: circa 55 euro. L’alloggio e il viaggio non danno diritto ad alcuna detrazione.
Scenario. Caio ha un disturbo respiratorio cronico. Il medico di base gli ha prescritto un ciclo di inalazioni e bagni termali. Ha frequentato una struttura termale privata non accreditata SSN, pagando 550 euro per le prestazioni sanitarie con carta di credito. Ha soggiornato in hotel per 3 notti spendendo 360 euro.
Come si applica. Solo i 550 euro delle prestazioni sanitarie sono detraibili. I 360 euro dell’hotel non rientrano. Se non ci sono altre spese sanitarie, la base per la detrazione è 550 – 129,11 = 420,89 euro. Detrazione del 19%: circa 80 euro. Pagamento con carta di credito soddisfa il requisito di tracciabilità.
Scenario. Sempronia ha un’artrite reumatoide e le viene prescritta una cura termale in una struttura convenzionata con il SSN. Paga solo il ticket sanitario (quota di partecipazione alla spesa pubblica).
Come si applica. Il ticket sanitario pagato alle strutture pubbliche o accreditate SSN è una spesa sanitaria detraibile. Non è richiesto il pagamento tracciabile perché si tratta di una struttura pubblica o accreditata. La spesa va inserita nel rigo E1, colonna 2, e confluisce nel conteggio con le altre spese sanitarie dell’anno.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Le spese di vitto, alloggio e trasporto non sono spese sanitarie e non danno diritto alla detrazione, anche se il soggiorno è motivato da ragioni mediche.
Sì. La prescrizione medica è il documento che qualifica la cura come sanitaria. Senza di essa, le terme sono equiparabili a una spesa turistica o di benessere, non detraibile.
La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 nell’anno.
Dipende dalla struttura. Per strutture private non accreditate al SSN il pagamento deve essere tracciabile. Per strutture pubbliche o accreditate SSN l’obbligo non vale.
Sì. Le spese sanitarie sostenute per familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione. Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare a carico.
È fortemente consigliato che la fattura distingua le prestazioni sanitarie (fanghi, bagni terapeutici, prestazioni mediche) dalle voci non sanitarie (alloggio, trattamenti estetici). In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere questa distinzione.
Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.
Una società può trovarsi nella situazione di voler ‘uscire’ da un bene – un immobile, un veicolo, un’attrezzatura – senza venderlo sul mercato ma assegnandolo direttamente a uno o più soci. Questo può avvenire in sede di scioglimento della società, di riduzione del capitale, o come modalità di distribuzione di valore ai soci anziché tramite dividendi in denaro.
Dal punto di vista fiscale, l’assegnazione di beni ai soci non è mai neutrale. La legge equipara questo trasferimento a una vendita: la società viene trattata come se avesse ceduto il bene al suo valore normale di mercato, e su quella base viene calcolata l’eventuale plusvalenza tassabile. Non conta che il bene sia stato ‘regalato’ al socio senza corrispettivo: il fisco considera realizzato il valore di mercato.
In aggiunta alla tassazione sulla società, il socio che riceve il bene può dover pagare a propria volta delle imposte, a seconda di come l’assegnazione viene qualificata (prelievo di riserve di utili, rimborso di capitale, ecc.). Questo meccanismo di doppia tassazione è la principale ragione per cui l’assegnazione va confrontata attentamente con la vendita a terzi prima di decidere.
| Aspetto | Vendita a terzi | Assegnazione ai soci |
|---|---|---|
| Corrispettivo per la società | Prezzo di mercato incassato da terzi | Nessun corrispettivo reale (bene trasferito gratuitamente) |
| Base imponibile per la società | Plusvalenza = corrispettivo − valore fiscale del bene | Plusvalenza = valore normale del bene − valore fiscale del bene |
| Tassazione in capo alla società | IRES 24% sulla plusvalenza (eventuale rateizzazione se posseduto > 3 anni) | IRES 24% sulla plusvalenza calcolata al valore normale |
| Tassazione in capo al socio | Nessuna (la società ha venduto a terzi) | Sì: tassazione sulla differenza tra valore normale e costo partecipazione (o come dividendo) |
| Rischio doppia tassazione | No | Sì: società + socio |
| Liquidità per la società | Sì: incassa il corrispettivo | No: esce un bene senza entrare denaro |
| Regime agevolato speciale | Non applicabile | Eventuale imposta sostitutiva agevolata (verificare leggi speciali vigenti) |
Alfa SRL possiede un immobile con valore fiscale (costo storico netto) di 80.000 euro. Il valore normale di mercato oggi è 200.000 euro. Plusvalenza latente: 120.000 euro. Socio unico Tizio.
Scenario vendita a terzi: Alfa vende l’immobile per 200.000 euro a un acquirente esterno. Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Alfa incassa 200.000 euro; Tizio non paga nulla in questa fase (eventuale dividendo futuro sarà tassato al 26%).
Scenario assegnazione a Tizio: Alfa assegna l’immobile a Tizio. Il fisco considera che Alfa abbia ‘venduto’ a 200.000 euro (valore normale). Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 28.800 euro (stessa dell’ipotesi vendita). In aggiunta, Tizio riceve un bene di valore 200.000 euro: la differenza tra questo valore e il costo della sua partecipazione in Alfa è potenzialmente tassata come reddito (dividendo al 26% o plusvalenza). Carico totale sull’assegnazione: superiore alla sola vendita a terzi.
Scenario. Beta Srl viene messa in liquidazione. L’unico bene rilevante è un capannone con valore fiscale 60.000 euro e valore di mercato 180.000 euro. Il socio unico Caio vorrebbe riceverlo direttamente, senza venderlo a terzi.
Come si applica. Beta deve calcolare la plusvalenza come se avesse venduto il capannone a 180.000 euro: 180.000 − 60.000 = 120.000 euro di plusvalenza. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Poi Caio, ricevendo il capannone del valore di 180.000 euro in sede di liquidazione, è tassato sulla parte che eccede il costo fiscale della propria partecipazione in Beta (come reddito diverso o assimilato a dividendo, secondo le modalità). Se invece Beta vendesse il capannone a terzi per 180.000 euro, la tassazione IRES sarebbe identica (28.800 euro), ma il corrispettivo incassato potrebbe poi essere distribuito a Caio come dividendo in denaro (26%), e Caio almeno avrebbe liquidità con cui pagare la tassazione. Con l’assegnazione diretta del bene, Caio si ritrova a dover pagare imposte senza avere incassato denaro.
Scenario. Alfa SRL possiede un’auto aziendale con valore fiscale residuo di 10.000 euro e valore di mercato 25.000 euro. Il socio Tizio vorrebbe ‘tenersela’. L’alternativa è venderla a un concessionario.
Come si applica. Assegnazione a Tizio: plusvalenza per Alfa = 15.000 euro, IRES = 3.600 euro. Tizio riceve un bene da 25.000 euro e potrebbe dover dichiarare un reddito aggiuntivo. Vendita a terzi: Alfa incassa 25.000 euro, paga IRES su 15.000 = 3.600 euro, e il netto (circa 21.400 euro) può essere distribuito a Tizio come dividendo in denaro (imposta sostitutiva 26% = 5.564 euro). Carico complessivo sulla vendita + dividendo: circa 9.164 euro. Il confronto con la tassazione sull’assegnazione (IRES + tassazione Tizio sul bene ricevuto) dipende dalla qualificazione dell’assegnazione, ma raramente l’assegnazione risulta più conveniente in scenari senza agevolazioni.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì: la legge considera l’assegnazione come una cessione al valore normale del bene. La società realizza una plusvalenza calcolata sulla differenza tra il valore normale di mercato e il valore fiscale del bene, e paga l’IRES su questa plusvalenza.
Sì, in linea generale. La differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il costo fiscale della propria partecipazione nella società può essere tassata come dividendo (26% di imposta sostitutiva) o come reddito diverso, secondo le modalità dell’assegnazione.
In assenza di agevolazioni speciali, la vendita a terzi è spesso preferibile: la tassazione sulla plusvalenza è simile, ma il socio almeno riceve liquidità (il corrispettivo meno le imposte) invece di un bene su cui potrebbe dover pagare ulteriori imposte senza avere denaro disponibile.
Il valore normale è il prezzo che il bene avrebbe in una libera compravendita di mercato tra parti indipendenti. Per gli immobili si fa normalmente riferimento a perizie di stima; per i veicoli ai listini di mercato. È la base su cui la società calcola la plusvalenza anche senza incassare nulla.
Nel corso degli anni il legislatore ha previsto regimi temporanei di assegnazione con imposta sostitutiva agevolata (più bassa dell’IRES ordinaria). La disponibilità di questi regimi varia: è necessario verificare se sono in vigore per il periodo d’imposta di interesse.
Per le società di persone, lo scioglimento e l’assegnazione dei beni ai soci possono far emergere plusvalenze, poiché l’assegnazione è equiparata a realizzo al valore normale. Va presentata la dichiarazione relativa al periodo che si chiude.
Quando un’impresa italiana importa merci da un Paese fuori dall’Unione Europea, la prima cosa che la dogana vuole sapere è: di che cosa si tratta esattamente? La risposta non si dà a parole, ma con un numero: il codice doganale, nella sua versione più completa chiamato codice TARIC. Questo codice non è una semplice etichetta burocratica. È la chiave che apre – o chiude – le porte del mercato europeo per un determinato prodotto.
Il sistema di classificazione si chiama Nomenclatura Combinata (NC) ed è organizzato in una struttura gerarchica che parte da grandi categorie merceologiche – animali vivi, prodotti chimici, macchinari – e scende fino al dettaglio del singolo prodotto. Ogni voce ha un codice numerico. La NC usa 8 cifre; il TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) aggiunge altre 2 cifre per incorporare tutte le misure di politica commerciale dell’Unione Europea: dazi antidumping, contingenti, misure di salvaguardia, licenze di importazione.
La classificazione non è neutrale. Spostare un prodotto da una voce doganale a un’altra può significare pagare un dazio più alto o più basso, dover richiedere una licenza, essere soggetti a un dazio antidumping, o addirittura non poter importare affatto quel prodotto. Per questo la classificazione è uno degli aspetti più delicati e contestati del diritto doganale, e le controversie tra operatori e dogana sono frequenti.
| Livello | Numero di cifre | Cosa identifica |
|---|---|---|
| Capitolo | 2 cifre | Grande famiglia merceologica (es. prodotti chimici) |
| Voce | 4 cifre | Gruppo di prodotti (es. acidi organici) |
| Sottovoce SA | 6 cifre | Livello internazionale armonizzato (sistema SA) |
| Sottovoce NC | 8 cifre | Livello europeo – Nomenclatura Combinata |
| Codice TARIC | 10 cifre | Livello UE con misure commerciali specifiche |
Alfa Srl importa dalla Cina un lotto di biciclette elettriche. Il responsabile acquisti trova la voce doganale a 8 cifre nella Nomenclatura Combinata e la estende alle 10 cifre TARIC. Scopre così che su quel prodotto è in vigore un dazio antidumping provvisorio, visibile solo al livello TARIC. Senza consultare il TARIC aggiornato, Alfa Srl avrebbe presentato una dichiarazione doganale incompleta, esponendosi a un recupero del dazio e a interessi di mora.
Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa che assembla apparecchi elettronici. Decide di importare circuiti stampati dalla Corea del Sud e deve capire come classificarli.
Come si applica. I circuiti stampati ricadono in una specifica voce della Nomenclatura Combinata. Tizio individua il codice a 8 cifre, poi consulta il TARIC e scopre che su quella voce, per merci di origine sudcoreana, è applicabile un dazio ridotto grazie all’accordo commerciale UE-Corea del Sud. Per accedere al dazio preferenziale deve però dimostrare l’origine coreana del prodotto. Se Tizio avesse classificato i circuiti in una voce errata – per esempio quella dei ‘pannelli’ piuttosto che dei ‘circuiti’ – avrebbe applicato un’aliquota sbagliata e avrebbe rischiato una rettifica in sede di verifica doganale.
Scenario. Caio gestisce un’impresa che importa regolarmente integratori alimentari. I suoi prodotti si trovano in una zona di confine tra la voce ‘preparazioni alimentari’ e quella ‘medicinali’: la differenza di dazio è rilevante.
Come si applica. Invece di procedere con una classificazione autonoma e rischiare una contestazione, Caio presenta una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ITV è una decisione scritta e vincolante: una volta rilasciata, la dogana non può applicare un codice diverso per le merci descritte nella domanda, per tutta la durata di validità del provvedimento. L’ITV vale in tutta l’Unione Europea e può essere citata in caso di controlli. Il costo è principalmente in termini di tempo (l’istruttoria può richiedere alcune settimane), ma la certezza ottenuta vale l’attesa per chi importa volumi significativi.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La Commissione Europea mette a disposizione gratuitamente il portale TARIC online, consultabile per descrizione merceologica o per codice. È aggiornato quotidianamente e mostra le misure commerciali in vigore per ogni combinazione prodotto-Paese di origine.
La dogana può rettificare la dichiarazione e recuperare il dazio non versato, più interessi di mora. Nei casi più gravi – classificazione intenzionalmente errata per pagare meno – scattano sanzioni amministrative proporzionate all’importo del dazio evaso.
La domanda di ITV non prevede di norma un costo diretto, ma richiede una descrizione dettagliata del prodotto e documentazione tecnica. Il tempo di istruttoria può variare da alcune settimane a qualche mese. Il beneficio è la certezza giuridica sulla classificazione per tutta la durata della decisione.
Sì. La Nomenclatura Combinata viene aggiornata ogni anno, di solito dal 1° gennaio. Le misure commerciali (dazi antidumping, contingenti) possono cambiare anche più frequentemente. Occorre verificare il codice in vigore alla data di accettazione della dichiarazione doganale.
Sì. Lo spedizioniere può presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza diretta (in nome e per conto dell’importatore, che rimane il solo responsabile) o indiretta (in nome proprio per conto dell’importatore, con responsabilità solidale per i dazi). In entrambi i casi l’importatore deve fornire informazioni accurate sul prodotto.
Sì. I dati delle dichiarazioni doganali alimentano le statistiche del commercio estero dell’UE (Eurostat). Una classificazione errata altera i dati statistici oltre a comportare un’applicazione sbagliata del dazio.
Vedi anche: Valore doganale delle merci, Sdoganamento, Dichiarazione doganale, IVA all’importazione e Codice tributo sbagliato nell’F24.
Dopo aver presentato il modello 730/2026, il contribuente potrebbe accorgersi di un errore o di una omissione. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate distinguono due situazioni di partenza: l’errore commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto d’imposta) e l’errore o l’omissione imputabile al contribuente che non ha fornito tutti gli elementi necessari.
Nel primo caso si parla di 730 rettificativo: il contribuente segnala l’errore al soggetto che ha elaborato la dichiarazione, il quale provvede a trasmettere un modello corretto. Nel secondo caso – ovvero quando il contribuente si accorge di non aver comunicato al CAF alcune spese detraibili oppure di aver indicato dati incompleti – la strada dipende dall’effetto che la correzione produce sull’imposta: se genera un maggiore credito o un minor debito (situazione ‘a favore’), è possibile presentare un 730 integrativo; se invece produce un maggiore debito o un minor credito, il solo strumento disponibile è il modello REDDITI Persone fisiche 2026.
È importante tenere presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con il 730 originario: il datore di lavoro o l’ente pensionistico continua a effettuare i rimborsi o le trattenute già disposte in base al prospetto di liquidazione originario (modello 730-3). Qualsiasi aggiustamento derivante dall’integrazione viene regolato separatamente secondo le modalità previste per il modello scelto.
| Tipo di correzione | Strumento | Scadenza |
|---|---|---|
| Errore del CAF/professionista | 730 rettificativo (elaborato dal CAF) | Prima possibile, senza scadenza fissa |
| Omissione a favore del contribuente (codice 1) | 730 integrativo completo | 26 ottobre 2026 |
| Correzione dati sostituto d'imposta (codice 2) | 730 integrativo per dati sostituto | 26 ottobre 2026 |
| Omissione a favore – alternativa al 730 integrativo | Modello REDDITI PF 2026 correttiva | 2 novembre 2026 |
| Omissione a favore – dichiarazione integrativa tardiva | Modello REDDITI PF 2026 integrativa | Termine REDDITI anno successivo o 31/12 del 5° anno successivo |
| Omissione a sfavore del contribuente (maggior debito) | Modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento | Entro il 2 novembre 2026 o termini integrativa |
Tizio ha presentato il 730/2026 tramite CAF a maggio, dimenticando di indicare 800 euro di spese odontoiatriche pagate nel 2025. Si tratta di un’omissione che comporta un maggiore credito (situazione a favore). Tizio ha due opzioni: presentare entro il 26 ottobre un 730 integrativo (codice 1) portando al CAF le fatture del dentista, oppure presentare entro il 2 novembre il modello REDDITI PF 2026 in forma correttiva, recuperando la differenza di credito tramite rimborso dell’Agenzia delle Entrate.
Scenario. Caio ha presentato il 730/2026 a giugno tramite il proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta). A settembre si accorge di non aver fornito al sostituto le fatture per 1.200 euro di spese sanitarie sostenute nel 2025.
Come si applica. Caio non può presentare il 730 integrativo (codice 1) al sostituto d’imposta: le istruzioni prevedono che il 730 integrativo debba essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche quando l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto. Caio si rivolge dunque a un CAF entro il 26 ottobre, esibisce tutta la documentazione (inclusa la Certificazione Unica originaria) e il CAF trasmette il 730 integrativo con codice 1 nel frontespizio. Il rimborso aggiuntivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente.
Scenario. Sempronio si accorge a ottobre che nel 730/2026 ha indicato per errore un reddito di lavoro autonomo occasionale in misura inferiore al reale: la differenza produce una maggiore imposta di 350 euro.
Come si applica. Poiché la correzione comporta un maggiore debito, Sempronio non può usare né il 730 rettificativo né il 730 integrativo. Deve presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2026 in forma correttiva entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato, quindi il termine slitta al 2 novembre). Al momento della presentazione deve versare contemporaneamente la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali calcolati giornalmente e la sanzione in misura ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Le operazioni di conguaglio già disposte dal datore di lavoro in base al 730 originario non vengono sospese.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il 730 rettificativo viene elaborato dal CAF o dal professionista quando l’errore è loro imputabile: il contribuente lo segnala e il soggetto che ha prestato assistenza trasmette la versione corretta. Il 730 integrativo è invece presentato dal contribuente stesso (tramite CAF o professionista) quando si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari.
Il termine è il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre cade di domenica). Oltre tale data, per le integrazioni a favore è possibile ricorrere al modello REDDITI PF 2026: in forma correttiva entro il 2 novembre 2026, oppure come dichiarazione integrativa entro il termine del modello Redditi dell’anno successivo, o ancora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
No. Il 730 integrativo (codice 1, 2 o 3) deve essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria era stata elaborata dal sostituto d’imposta.
La presentazione di un 730 integrativo o di un modello REDDITI non sospende le operazioni di rimborso o trattenuta già disposte dal sostituto d’imposta in base al 730 originario. Le due procedure corrono in parallelo.
Presentare un 730 integrativo con codice 2 entro il 26 ottobre 2026. Il modello deve contenere le stesse informazioni del 730 originario, con la sola correzione dei dati del sostituto d’imposta nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’.
Si tratta di un’integrazione che comporta una maggiore imposta o un minor credito rispetto al 730 originario. In questo caso si utilizza il modello REDDITI PF 2026 e occorre versare contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).