Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 24 D.Lgs. 175/2024 – Composizione

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed ha sede in Roma.

2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici e dai magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

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In sintesi

  • Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed ha sede in Roma.
  • È composto da undici componenti eletti dai giudici e magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento (due dalla Camera e due dal Senato) tra professori universitari in materie giuridiche o soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti tributarie con almeno dodici anni di iscrizione all'albo.
  • Il presidente del Consiglio è eletto nel suo seno tra i componenti di nomina parlamentare; i componenti parlamentari non possono esercitare attività professionale in ambito tributario mentre sono in carica.
  • I componenti sono eletti con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.

Il Consiglio di presidenza: l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. L'articolo 24 del D.Lgs. 175/2024 disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che è l'organo di autogoverno della magistratura tributaria, analogo - per funzione - al Consiglio Superiore della Magistratura per la magistratura ordinaria. È un organo misto: la maggioranza (undici componenti su quindici) è eletta direttamente dai giudici e magistrati tributari in servizio; la minoranza (quattro) è di nomina parlamentare, garantendo un legame con la rappresentanza democratica.

Il presidente del Consiglio è scelto tra i componenti di nomina parlamentare: una scelta che affida la guida dell'organo a un soggetto esterno alla magistratura tributaria, con una funzione di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità della presidenza stessa. I componenti parlamentari sono soggetti a una limitazione specifica durante il mandato: non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né attività suscettibili di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. Questo divieto di cumulo professionale rafforza la terzietà dell'organo.

I requisiti per i componenti di nomina parlamentare sono rigorosi: professori universitari in materie giuridiche o soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti tributarie con almeno dodici anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Il voto per l'elezione dei componenti di provenienza giudiziaria è personale, diretto e segreto; la non rieleggibilità garantisce il ricambio e previene l'istituzionalizzazione di posizioni di rendita. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Casi pratici

Caso 1: L'avvocato tributarista eletto dal Parlamento al Consiglio di presidenza

Un avvocato iscritto all'albo speciale per le magistrature superiori da quindici anni, specializzato in contenzioso tributario, è eletto componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dalla Camera dei deputati. Dal momento dell'assunzione dell'incarico, non potrà più esercitare l'attività di avvocato tributarista né svolgere consulenze in materia tributaria: il divieto di cui all'articolo 24, comma 4, è assoluto per tutta la durata del mandato quadriennale.

Domande frequenti

Quanti componenti ha il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria?

Quindici: undici eletti dai giudici e magistrati tributari e quattro eletti dal Parlamento (due dalla Camera, due dal Senato).

Chi può essere nominato componente parlamentare del Consiglio?

Professori universitari in materie giuridiche o soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti tributarie con almeno dodici anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali.

I componenti del Consiglio di presidenza possono essere rieletti?

No: il comma 5 prevede espressamente che i componenti non sono rieleggibili.

I componenti di nomina parlamentare possono continuare a fare i professionisti durante il mandato?

No: il comma 4 vieta loro di esercitare attività professionale in ambito tributario e qualsiasi altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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