← Torna a Intelligenza artificiale — AI Act (Regolamento UE 2024/1689)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il distributore è il soggetto che mette a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio già immesso da un fornitore o importatore, senza modificarlo.
  • Prima di distribuire il prodotto, deve verificare la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE e il rispetto degli obblighi documentali da parte di fornitore e importatore.
  • Se il sistema non è conforme o presenta un rischio, il distributore non lo immette sul mercato e informa il fornitore o l'importatore.
  • Il distributore garantisce che le condizioni di stoccaggio e trasporto non pregiudichino la conformità del sistema.
  • In caso di non conformità rilevata post-distribuzione, il distributore adotta misure correttive, incluso il ritiro o il richiamo, e informa le autorità competenti se il sistema presenta un rischio.
  • Su richiesta motivata delle autorità competenti, il distributore deve fornire tutta la documentazione relativa alle proprie azioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio, i distributori verificano che esso rechi la necessaria marcatura CE, che sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 e dalle istruzioni per l'uso e che il fornitore e l'importatore di tale sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato i loro rispettivi obblighi di cui all'articolo 16, lettere b) e c), e all'articolo 23, paragrafo 3.

2. Qualora ritenga o abbia motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio non sia conforme ai requisiti di cui alla sezione 2, un distributore non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando tale sistema di IA ad alto rischio non sia stato reso conforme a tali requisiti. Inoltre, qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, il distributore ne informa il fornitore o l'importatore del sistema, a seconda dei casi.

3. I distributori garantiscono che, fintantoché un sistema di IA ad alto rischio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto, ove applicabili, non pregiudichino la conformità del sistema ai requisiti di cui alla sezione 2.

4. Un distributore che ritiene o ha motivo di ritenere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un sistema di IA ad alto rischio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui alla sezione 2, adotta le misure correttive necessarie per rendere tale sistema conforme a tali requisiti, ritirarlo o richiamarlo o garantisce che il fornitore, l'importatore o qualsiasi operatore pertinente, a seconda dei casi, adotti tali misure correttive. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, il distributore ne informa immediatamente il fornitore o l'importatore del sistema e le autorità competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessate fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali misure correttive adottate.

5. Su richiesta motivata di una pertinente autorità competente, i distributori di un sistema di IA ad alto rischio forniscono a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione concernenti le sue azioni a norma dei paragrafi da 1 a 4 necessarie per dimostrare la conformità di tale sistema ai requisiti di cui alla sezione 2.

6. I distributori cooperano con le pertinenti autorità competenti in qualsiasi azione intrapresa da tali autorità in relazione a un sistema di IA ad alto rischio messo a disposizione sul mercato dai distributori, in particolare per ridurre e attenuare il rischio che esso comporta.

Commento

Il ruolo del distributore nella catena di fornitura AI

L'art. 24 disciplina gli obblighi del distributore, soggetto che, a valle del fornitore e dell'eventuale importatore, rende disponibile sul mercato un sistema di IA ad alto rischio senza modificarlo. Si tratta tipicamente di grossisti, rivenditori specializzati o integratori che commercializzano soluzioni IA sviluppate da terzi. Il distributore non ha responsabilità sulla progettazione del sistema, ma ha l'obbligo di verificare che il prodotto che commercializza sia già conforme prima di metterlo in circolazione. Va distinto dal fornitore (art. 16), che ha sviluppato il sistema e ne porta la responsabilità tecnica, e dal deployer (art. 26), che usa il sistema nel contesto della propria attività professionale.

I controlli pre-distribuzione

Il par. 1 elenca le verifiche che il distributore deve effettuare prima di mettere il sistema a disposizione sul mercato. Si tratta di un controllo di tipo formale-documentale, non di una verifica tecnica sul funzionamento interno del sistema:

In primo luogo, il sistema deve recare la marcatura CE, apposta dal fornitore dopo il completamento della procedura di valutazione della conformità. La marcatura CE segnala che il sistema soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento. In secondo luogo, il sistema deve essere accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 47, documento formale con cui il fornitore attesta la conformità del prodotto. In terzo luogo, devono essere presenti le istruzioni per l'uso previste dall'art. 13. Infine, il distributore verifica che fornitore e importatore abbiano rispettato i propri obblighi di registrazione nel database dell'UE (art. 16, lett. b e c) e di identificazione del prodotto (art. 23, par. 3).

Se uno di questi elementi manca o è irregolare, il distributore non può procedere alla distribuzione. Questo meccanismo introduce un livello aggiuntivo di controllo nella catena di approvvigionamento, riducendo il rischio che sistemi non conformi raggiungano il mercato.

Obbligo di sospensione e segnalazione in caso di rischio

Il par. 2 disciplina la situazione in cui il distributore abbia motivo di ritenere che il sistema non sia conforme. In tal caso, la regola è netta: non mettere il sistema a disposizione sul mercato fino a quando non sia stata ripristinata la conformità. Il distributore non è tenuto a condurre un'indagine tecnica approfondita — l'obbligo si attiva quando ha «motivo di ritenere» la non conformità sulla base delle informazioni in suo possesso.

Se il sistema presenta un rischio ai sensi dell'art. 79, par. 1 — vale a dire un rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone — il distributore è tenuto a informare il fornitore o l'importatore. Questa catena di comunicazione è essenziale per consentire al fornitore di attivare le misure correttive e, se necessario, notificare le autorità di vigilanza del mercato.

Conservazione delle condizioni di conformità

Il par. 3 introduce un obbligo specifico per la fase logistica: il distributore deve garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non pregiudichino la conformità del sistema durante il periodo in cui il prodotto è sotto la sua responsabilità. Questo obbligo è particolarmente rilevante per sistemi che includono componenti hardware (sensori, dispositivi embedded) o che richiedono condizioni ambientali specifiche per mantenere la calibrazione.

Misure correttive post-distribuzione

Il par. 4 regola lo scenario più delicato: il distributore rileva — dopo aver già messo il sistema sul mercato — che esso non è conforme. In questo caso, il distributore deve adottare le misure correttive necessarie: mettere in conformità il sistema, ritirarlo dal mercato o richiamarlo dai clienti finali. Se non ha le capacità tecniche per farlo direttamente — come spesso accade per un distributore che non ha progettato il sistema — deve garantire che il fornitore, l'importatore o altro operatore pertinente adotti tali misure.

Quando la non conformità integra un rischio ai sensi dell'art. 79, par. 1, gli obblighi si intensificano: il distributore deve informare immediatamente sia il fornitore o l'importatore, sia le autorità competenti per il sistema di IA in questione, fornendo informazioni precise sulla non conformità e sulle misure correttive adottate. Questo meccanismo di segnalazione rapida è centrale nel sistema di vigilanza del mercato previsto dall'AI Act.

Cooperazione con le autorità e profili sanzionatori

I parr. 5 e 6 completano il quadro: il distributore deve fornire alle autorità tutta la documentazione sulle azioni intraprese e cooperare in qualsiasi attività di riduzione del rischio. La violazione degli obblighi del distributore è sanzionata dall'art. 99, par. 4, lett. d), con sanzioni fino a 15.000.000 di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra distributore e deployer nell'AI Act?

Il distributore (art. 24) è il soggetto che mette a disposizione sul mercato un sistema di IA ad alto rischio senza modificarlo, tipicamente un rivenditore o grossista. Il deployer (art. 26) è invece chi utilizza il sistema sotto la propria responsabilità nel contesto di un'attività professionale. Un'azienda che acquista un sistema di IA e lo usa internamente è deployer, non distributore.

Il distributore deve verificare il funzionamento tecnico del sistema di IA prima di distribuirlo?

No: l'art. 24 impone un controllo formale-documentale (marcatura CE, dichiarazione di conformità, istruzioni d'uso), non una verifica tecnica del funzionamento interno del sistema. La responsabilità della conformità tecnica resta in capo al fornitore.

Cosa deve fare il distributore se scopre una non conformità dopo aver già distribuito il sistema?

Deve adottare misure correttive (conformità, ritiro o richiamo) o garantire che le adotti il fornitore, l'importatore o altro operatore pertinente. Se il sistema presenta un rischio ai sensi dell'art. 79, deve informare immediatamente il fornitore o importatore e le autorità competenti.

Il distributore rischia sanzioni se distribuisce un sistema non conforme?

Sì: la violazione degli obblighi del distributore è sanzionata dall'art. 99, par. 4, che prevede sanzioni fino a 15.000.000 di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Le sanzioni sono determinate dagli Stati membri nel rispetto dei principi di proporzionalità e dissuasività.

Gli obblighi dell'art. 24 si applicano anche ai sistemi di IA distribuiti tramite canali digitali o marketplace?

Sì: la nozione di «mettere a disposizione sul mercato» include anche la distribuzione attraverso piattaforme digitali e marketplace. I distributori che operano online hanno gli stessi obblighi di verifica documentale e di segnalazione previsti dall'art. 24.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.