In sintesi
- I prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al T.U.A. sono ammessi a esenzione o ad aliquota ridotta nella misura ivi indicata, ferme le disposizioni dell'art. 17 e le norme comunitarie sulle agevolazioni.
- Le agevolazioni possono essere accordate anche mediante restituzione dell'imposta già pagata, con procedura di accredito ai sensi dell'art. 14.
- La norma costituisce il raccordo tra il regime generale delle accise sui prodotti energetici e il sistema delle esenzioni e aliquote agevolate settoriali previste dalla disciplina euro-unitaria e dalla tabella allegata.
- L'elenco degli usi agevolati è tassativo e contenuto nella Tabella A: la verifica delle condizioni di accesso all'agevolazione richiede la consultazione diretta della tabella e delle eventuali norme di attuazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell’imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall’art. 14.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Struttura e funzione dell'art. 24: il raccordo con la Tabella A
L'art. 24 del D.Lgs. 504/1995 — che riprende e innova l'art. 20 del D.L. 331/1993 — assolve una funzione di rinvio normativo all'interno del sistema delle accise sui prodotti energetici. La disposizione non disciplina autonomamente le singole fattispecie agevolate, ma stabilisce il principio generale secondo cui i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al T.U.A. beneficiano di esenzione o di aliquota ridotta.
Questa tecnica legislativa — disciplina di principio nell'articolato, casistica analitica nella tabella allegata — consente una maggiore flessibilità: le aliquote agevolate e l'elenco degli usi ammissibili possono essere aggiornati modificando la tabella, senza dover intervenire sul corpo normativo principale. Per l'operatore che intende verificare se un determinato impiego del prodotto energetico sia agevolato, è pertanto indispensabile consultare la Tabella A nella versione vigente alla data dell'operazione.
Il coordinamento con l'art. 17 e la disciplina euro-unitaria
Il comma 1 dell'art. 24 fa salve le disposizioni dell'art. 17 del T.U.A., che disciplina le agevolazioni per i prodotti energetici impiegati come carburante per la navigazione aerea (aviazione) e per la navigazione marittima in acque comunitarie, e rinvia alle «altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni». Questo doppio richiamo posiziona l'art. 24 all'interno di un sistema normativo a più livelli:
Le agevolazioni non previste dalla direttiva o in contrasto con essa non possono essere applicate dai singoli Stati membri senza previa autorizzazione del Consiglio UE (in forma di deroga o autorizzazione speciale), pena la violazione del diritto dell'Unione.
Le modalità di fruizione: esenzione diretta o restituzione
Il sistema delle agevolazioni per impieghi agevolati può operare secondo due modalità tecniche alternative:
La scelta tra le due modalità dipende dalle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria di uso agevolato nella Tabella A e nelle norme di attuazione. In molti casi la restituzione è la via praticata, soprattutto per gli usi agricoli (gasolio agricolo) e per alcuni usi industriali.
Usi tipici agevolati: orientamento operativo
Senza poter riprodurre i valori della Tabella A (che contiene le aliquote specifiche per ciascun uso), è possibile indicare le categorie di uso agevolato che tipicamente vi figurano e che rilevano maggiormente nella pratica professionale:
Per ogni categoria la Tabella A indica le aliquote agevolate, le condizioni soggettive e oggettive di accesso, gli eventuali quantitativi massimi e le modalità di documentazione richieste.
Rischi e controlli sull'uso agevolato
Il sistema degli impieghi agevolati è strutturalmente esposto al rischio di uso improprio: il prodotto viene acquistato ad aliquota agevolata (o rimborsata) ma destinato a un uso ordinario non agevolato. Questo comportamento — assimilabile a un'evasione dell'accisa — espone l'operatore alle sanzioni per sottrazione di prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta previste dal Capo III del T.U.A., nonché a eventuali conseguenze penali per contrabbando.
L'ADM esercita controlli specifici per prevenire l'abuso degli impieghi agevolati, tra cui:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dove si trovano le aliquote agevolate per gli impieghi agevolati dei prodotti energetici?
Le aliquote agevolate e l'elenco degli usi ammissibili sono contenuti nella Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (T.U.A.), che va consultata nella versione vigente alla data dell'operazione. L'art. 24 si limita a stabilire il principio generale, rimandando alla tabella per la specifica casistica.
Come si fruisce dell'agevolazione: è necessario pagare prima l'accisa e poi chiedere il rimborso?
Non necessariamente. L'agevolazione può operare in due modi: (1) esenzione o aliquota ridotta diretta, con immissione in consumo già in regime agevolato previa autorizzazione dell'ADM; (2) restituzione dell'imposta pagata, con rimborso o accredito ai sensi dell'art. 14 del T.U.A. La modalità applicabile dipende dalla specifica categoria di uso agevolato e dalle disposizioni attuative.
Un'azienda agricola può usare il gasolio agevolato anche per veicoli su strada?
No. L'agevolazione per uso agricolo è riservata all'impiego nei motori delle macchine agricole e nelle attrezzature di coltivazione, allevamento e attività connesse. L'uso su veicoli su strade pubbliche non rientra tra gli impieghi agevolati e comporta l'applicazione dell'accisa ordinaria. L'uso improprio del gasolio agevolato (riconoscibile dal colorante fiscale) è sanzionato con le penalità per sottrazione al pagamento dell'imposta.
Le agevolazioni previste dalla Tabella A devono essere compatibili con il diritto UE?
Sì. Le agevolazioni fiscali sulle accise sono disciplinate a livello euro-unitario dalla direttiva 2003/96/CE, che fissa le esenzioni obbligatorie e quelle facoltative che gli Stati membri possono applicare. Le agevolazioni italiane devono rientrare nel perimetro consentito dalla direttiva; eventuali agevolazioni ulteriori richiedono una specifica deroga o autorizzazione del Consiglio UE.
Quali sono le conseguenze dell'uso improprio di prodotti acquistati ad aliquota agevolata?
L'operatore che utilizza un prodotto energetico agevolato per un uso non coperto dall'agevolazione è soggetto alle sanzioni previste per la sottrazione di prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta, che comprendono sanzioni amministrative commisurate all'imposta evasa. Nei casi più gravi (quantitativi rilevanti, reiterazione) possono configurarsi ipotesi di reato di contrabbando ai sensi del Capo III del T.U.A.
Vedi anche