Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
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In sintesi
Riguarda l'azione a difesa dei diritti relativi all'integrità dell'opera.
Può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o modificato.
Ma solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione.
Indice dei contenuti
La difesa dell'integrità dell'opera porta alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato o modificato solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma originaria a spese della parte interessata a evitarne la distruzione.
La tutela dell'integrità dell'opera
L'art. 170 chiude la disciplina dei rimedi del diritto morale occupandosi del diritto all'integrità dell'opera: il diritto dell'autore a opporsi a ogni deformazione, mutilazione o modificazione che pregiudichi la propria creazione. La violazione tipica è l'alterazione dell'esemplare, che ne tradisce la forma voluta dall'autore. La norma stabilisce i rimedi, anche qui con un criterio di proporzionalità, parallelo a quello dell'art. 169 sulla paternità.
La distruzione del solo esemplare alterato
L'azione può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato. Si colpisce, cioè, l'esemplare alterato - quello che incarna la lesione dell'integrità - per impedire che continui a circolare un'opera che non corrisponde alla volontà dell'autore. È un rimedio incisivo, giustificato dalla natura della violazione, che intacca la forma stessa dell'opera.
Il ripristino come alternativa preferita
Anche qui, però, la distruzione è residuale. Essa è ammessa solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva. Se l'alterazione è reversibile - se l'opera può essere riportata alla sua forma originaria - si preferisce il ripristino alla distruzione. La legge privilegia la soluzione che salvaguarda l'esistenza dell'esemplare, riparando la lesione anziché eliminando il bene.
Le spese a carico dell'interessato a evitare la distruzione
Un dettaglio significativo riguarda i costi del ripristino: sono a carico della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione. Chi ha interesse a salvare l'esemplare - tipicamente chi lo detiene o lo ha alterato - deve sopportare le spese per riportarlo nella forma originaria. È un equilibrio ragionevole: si offre un'alternativa alla distruzione, ma il suo costo grava su chi vuole evitarla, non sull'autore leso. Così l'art. 170 tutela l'integrità dell'opera conservando, ove possibile, l'esemplare, ma senza addossare all'autore l'onere economico del ripristino.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'alterazione reversibile
Un esemplare dell'opera di Tizio è stato modificato in modo lesivo, ma l'alterazione è reversibile. Non si procede alla distruzione: l'esemplare può essere ripristinato nella forma primitiva, a spese della parte interessata a evitarne la distruzione.
Esempio 2 - La deformazione irreversibile
L'esemplare dell'opera di Caio è stato deformato in modo non più ripristinabile nella forma originaria. In questo caso può essere disposta la rimozione o distruzione dell'esemplare alterato, non essendo possibile il ripristino.
Domande frequenti
Quando si può distruggere un esemplare alterato?
Solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma primitiva: la distruzione è l'ultima risorsa.
Cosa si preferisce alla distruzione?
Il ripristino dell'esemplare nella forma originaria, quando l'alterazione è reversibile.
Chi paga il ripristino?
La parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione, tipicamente chi detiene o ha alterato l'esemplare.
Cosa tutela il diritto all'integrità dell'opera?
Il diritto dell'autore a opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni lesive della propria opera.
Si distrugge l'intera opera o solo l'esemplare alterato?
La misura colpisce l'esemplare deformato, mutilato o modificato, non l'opera in quanto tale.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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La difesa dell'integrità dell'opera porta alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato o modificato solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma originaria a spese della parte interessata a evitarne la distruzione.
La tutela dell'integrità dell'opera
L'art. 170 chiude la disciplina dei rimedi del diritto morale occupandosi del diritto all'integrità dell'opera: il diritto dell'autore a opporsi a ogni deformazione, mutilazione o modificazione che pregiudichi la propria creazione. La violazione tipica è l'alterazione dell'esemplare, che ne tradisce la forma voluta dall'autore. La norma stabilisce i rimedi, anche qui con un criterio di proporzionalità, parallelo a quello dell'art. 169 sulla paternità.
La distruzione del solo esemplare alterato
L'azione può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato. Si colpisce, cioè, l'esemplare alterato - quello che incarna la lesione dell'integrità - per impedire che continui a circolare un'opera che non corrisponde alla volontà dell'autore. È un rimedio incisivo, giustificato dalla natura della violazione, che intacca la forma stessa dell'opera.
Il ripristino come alternativa preferita
Anche qui, però, la distruzione è residuale. Essa è ammessa solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva. Se l'alterazione è reversibile - se l'opera può essere riportata alla sua forma originaria - si preferisce il ripristino alla distruzione. La legge privilegia la soluzione che salvaguarda l'esistenza dell'esemplare, riparando la lesione anziché eliminando il bene.
Le spese a carico dell'interessato a evitare la distruzione
Un dettaglio significativo riguarda i costi del ripristino: sono a carico della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione. Chi ha interesse a salvare l'esemplare - tipicamente chi lo detiene o lo ha alterato - deve sopportare le spese per riportarlo nella forma originaria. È un equilibrio ragionevole: si offre un'alternativa alla distruzione, ma il suo costo grava su chi vuole evitarla, non sull'autore leso. Così l'art. 170 tutela l'integrità dell'opera conservando, ove possibile, l'esemplare, ma senza addossare all'autore l'onere economico del ripristino.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'alterazione reversibile
Un esemplare dell'opera di Tizio è stato modificato in modo lesivo, ma l'alterazione è reversibile. Non si procede alla distruzione: l'esemplare può essere ripristinato nella forma primitiva, a spese della parte interessata a evitarne la distruzione.
Esempio 2 - La deformazione irreversibile
L'esemplare dell'opera di Caio è stato deformato in modo non più ripristinabile nella forma originaria. In questo caso può essere disposta la rimozione o distruzione dell'esemplare alterato, non essendo possibile il ripristino.
Domande frequenti
Quando si può distruggere un esemplare alterato?
Solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma primitiva: la distruzione è l'ultima risorsa.
Cosa si preferisce alla distruzione?
Il ripristino dell'esemplare nella forma originaria, quando l'alterazione è reversibile.
Chi paga il ripristino?
La parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione, tipicamente chi detiene o ha alterato l'esemplare.
Cosa tutela il diritto all'integrità dell'opera?
Il diritto dell'autore a opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni lesive della propria opera.
Si distrugge l'intera opera o solo l'esemplare alterato?
La misura colpisce l'esemplare deformato, mutilato o modificato, non l'opera in quanto tale.