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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda l'azione a difesa dei diritti relativi all'integrità dell'opera.
  • Può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o modificato.
  • Ma solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 170 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda l'azione a difesa dei diritti relativi all'integrità dell'opera.
  • Può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o modificato.
  • Ma solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva, a spese della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione.

La difesa dell'integrità dell'opera porta alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato o modificato solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma originaria a spese della parte interessata a evitarne la distruzione.

La tutela dell'integrità dell'opera

L'art. 170 chiude la disciplina dei rimedi del diritto morale occupandosi del diritto all'integrità dell'opera: il diritto dell'autore a opporsi a ogni deformazione, mutilazione o modificazione che pregiudichi la propria creazione. La violazione tipica è l'alterazione dell'esemplare, che ne tradisce la forma voluta dall'autore. La norma stabilisce i rimedi, anche qui con un criterio di proporzionalità, parallelo a quello dell'art. 169 sulla paternità.

La distruzione del solo esemplare alterato

L'azione può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato. Si colpisce, cioè, l'esemplare alterato - quello che incarna la lesione dell'integrità - per impedire che continui a circolare un'opera che non corrisponde alla volontà dell'autore. È un rimedio incisivo, giustificato dalla natura della violazione, che intacca la forma stessa dell'opera.

Il ripristino come alternativa preferita

Anche qui, però, la distruzione è residuale. Essa è ammessa solo quando non sia possibile ripristinare l'esemplare nella forma primitiva. Se l'alterazione è reversibile - se l'opera può essere riportata alla sua forma originaria - si preferisce il ripristino alla distruzione. La legge privilegia la soluzione che salvaguarda l'esistenza dell'esemplare, riparando la lesione anziché eliminando il bene.

Le spese a carico dell'interessato a evitare la distruzione

Un dettaglio significativo riguarda i costi del ripristino: sono a carico della parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione. Chi ha interesse a salvare l'esemplare - tipicamente chi lo detiene o lo ha alterato - deve sopportare le spese per riportarlo nella forma originaria. È un equilibrio ragionevole: si offre un'alternativa alla distruzione, ma il suo costo grava su chi vuole evitarla, non sull'autore leso. Così l'art. 170 tutela l'integrità dell'opera conservando, ove possibile, l'esemplare, ma senza addossare all'autore l'onere economico del ripristino.

Domande frequenti

Quando si può distruggere un esemplare alterato?

Solo quando non sia possibile ripristinarlo nella forma primitiva: la distruzione è l'ultima risorsa.

Cosa si preferisce alla distruzione?

Il ripristino dell'esemplare nella forma originaria, quando l'alterazione è reversibile.

Chi paga il ripristino?

La parte interessata a evitare la rimozione o la distruzione, tipicamente chi detiene o ha alterato l'esemplare.

Cosa tutela il diritto all'integrità dell'opera?

Il diritto dell'autore a opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni lesive della propria opera.

Si distrugge l'intera opera o solo l'esemplare alterato?

La misura colpisce l'esemplare deformato, mutilato o modificato, non l'opera in quanto tale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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