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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • È nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo.
  • I contratti sull'alienazione dei diritti esclusivi per opere da creare non possono durare più di dieci anni (salve le norme sul lavoro o impiego).
  • Se l'opera è determinata ma non è fissato il termine di consegna, l'editore può chiedere al giudice di fissarlo.
  • Se il termine è fissato, il giudice può prorogarlo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.

Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • È nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo.
  • I contratti sull'alienazione dei diritti esclusivi per opere da creare non possono durare più di dieci anni (salve le norme sul lavoro o impiego).
  • Se l'opera è determinata ma non è fissato il termine di consegna, l'editore può chiedere al giudice di fissarlo.
  • Se il termine è fissato, il giudice può prorogarlo.
Indice dei contenuti

Per le opere future: è nullo il contratto su tutte le opere che l'autore potrà creare senza limite di tempo; la cessione di diritti su opere da creare non può durare più di dieci anni.

Il problema delle opere future

L'art. 120 protegge l'autore da impegni che potrebbero vincolarlo eccessivamente per il futuro. Disciplina i contratti che hanno per oggetto opere ancora da creare: una situazione delicata, perché l'autore promette qualcosa che non esiste ancora e rischia di legarsi le mani per la propria intera produzione. La legge interviene con limiti rigorosi.

La nullità del vincolo illimitato

La prima regola è netta: è nullo il contratto che riguardi tutte le opere o intere categorie di opere che l'autore possa creare senza limite di tempo. Un impegno del genere ridurrebbe l'autore in una sorta di servitù creativa, privandolo della libertà di disporre della propria futura produzione. La legge lo vieta in radice, colpendolo con la sanzione più forte, la nullità.

Il tetto dei dieci anni

La seconda regola fissa una durata massima: i contratti sull'alienazione dei diritti esclusivi per opere da creare non possono superare i dieci anni (fatte salve le diverse regole dei contratti di lavoro o impiego). Anche quando il vincolo per il futuro è ammesso, è quindi temporalmente contenuto: l'autore non può legarsi oltre un decennio, riacquistando poi piena libertà.

Il termine di consegna e il ruolo del giudice

Infine, la norma regola il termine di consegna dell'opera determinata. Se l'opera è stata individuata ma non è stato fissato un termine, l'editore può rivolgersi al giudice per farlo fissare, evitando un'attesa indefinita. Se invece il termine è stato pattuito, il giudice ha facoltà di prorogarlo, tenendo conto delle esigenze della creazione. Si bilancia così l'interesse dell'editore alla consegna con la natura non comprimibile del lavoro creativo.

Domande frequenti

Si può cedere i diritti su tutte le opere future?

No senza limiti di tempo: è nullo il contratto su tutte le opere o categorie di opere creabili dall'autore senza limite temporale.

Quanto può durare un contratto su opere da creare?

Non più di dieci anni, salve le norme sui contratti di lavoro o impiego.

Cosa succede se non è fissato il termine di consegna?

L'editore può rivolgersi al giudice per farlo fissare, evitando un'attesa indefinita.

Il termine di consegna può essere prorogato?

Sì: se è stato fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Perché tanti limiti sulle opere future?

Per proteggere la libertà creativa dell'autore ed evitare che si vincoli eccessivamente per la propria produzione futura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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