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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 6 della L. 219/2017 estende la disciplina delle DAT ai documenti di volontà depositati presso il comune o un notaio prima dell’entrata in vigore della legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. 219/2017 – Norma transitoria

Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Commento

Norma transitoria. L’art. 6 risolve il problema dei documenti di volontà anticipata redatti prima dell’entrata in vigore della legge, riconducendoli alla nuova disciplina delle DAT.

Prima del 2018 molte persone avevano depositato presso il comune di residenza o presso un notaio dichiarazioni di volontà sui trattamenti sanitari («testamento biologico»), prive però di una cornice legislativa. La norma stabilisce che a tali documenti si applichino le disposizioni della legge 219/2017, assicurandone così piena rilevanza giuridica senza necessità di rifarli.

Casi pratici

Caso 1: Testamento biologico anteriore alla legge

Una persona aveva depositato presso un notaio, nel 2015, una dichiarazione sulle proprie volontà di cura. Con l’entrata in vigore della legge 219/2017 quel documento è ricondotto alla disciplina delle DAT e conserva piena efficacia.

Domande frequenti

Le dichiarazioni di volontà fatte prima del 2018 sono valide?

Sì. L’art. 6 stabilisce che ai documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima dell’entrata in vigore della legge si applicano le disposizioni della legge 219/2017.

Devo rifare il mio «testamento biologico» redatto prima della legge?

No, non è necessario: la norma transitoria riconduce quei documenti alla disciplina delle DAT, garantendone l’efficacia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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