Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
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In sintesi
L'art. 8 della L. 219/2017 introduce un meccanismo di monitoraggio parlamentare sull'attuazione della legge sul consenso informato e sulle DAT.
Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'applicazione della legge.
Le Regioni forniscono le informazioni necessarie entro febbraio, sulla base di questionari predisposti dal Ministero.
La relazione assicura un controllo periodico sull'effettività dei diritti riconosciuti (consenso informato, DAT, cure palliative).
È uno strumento di trasparenza e accountability: consente al Parlamento di valutare lo stato di applicazione e di intervenire con eventuali correttivi.
Indice dei contenuti
L'art. 8 della legge 219/2017 obbliga il Ministro della salute a riferire ogni anno al Parlamento sullo stato di applicazione della legge, raccogliendo i dati che le Regioni devono trasmettere: è il meccanismo che consente di verificare se i diritti riconosciuti dalla legge si traducono in realtà.
La funzione di monitoraggio
L'articolo 8 chiude la legge con una clausola di monitoraggio. Le clausole di questo tipo rispondono a un'esigenza tipica delle riforme che incidono su diritti fondamentali: non basta affermare un diritto, occorre verificare che esso sia effettivamente garantito sul territorio. Affidando al Ministro della salute una relazione annuale alle Camere, il legislatore ha voluto mantenere il Parlamento informato sull'andamento concreto dell'applicazione, in particolare in materia di consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e cure palliative.
I tempi e il flusso delle informazioni
La norma fissa una scadenza precisa: la relazione va trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Per consentire al Ministero di elaborare i dati, le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio, sulla base di questionari appositamente predisposti. Si delinea così un flusso informativo strutturato che parte dal livello regionale - dove si svolgono materialmente le attività sanitarie e la raccolta delle DAT - e converge verso il livello nazionale per la sintesi e la valutazione politica.
Il valore di trasparenza e accountability
La relazione annuale è uno strumento di accountability: consente al Parlamento, e indirettamente all'opinione pubblica, di conoscere quante DAT sono state depositate, come funziona la banca dati nazionale, quale sia lo stato delle cure palliative e quali criticità emergano nell'applicazione della legge. Sulla base di questi dati il legislatore può decidere se e come intervenire con correttivi. Si tratta dunque di una disposizione di natura organizzativa e di indirizzo, che non attribuisce nuovi diritti ai singoli ma rafforza la garanzia complessiva del sistema, mettendo l'attuazione della legge sotto osservazione costante.
Casi pratici
Caso 1: il flusso dei dati dalla Regione al Ministero
Una Regione, entro febbraio, compila i questionari predisposti dal Ministero della salute con i dati sull'applicazione della legge nel proprio territorio: numero di DAT raccolte, organizzazione delle cure palliative, criticità riscontrate. Questi dati confluiscono nella relazione che il Ministro trasmette alle Camere entro il 30 aprile.
Caso 2: l'uso parlamentare della relazione
Dalla relazione annuale emerge che in alcune aree del Paese la raccolta delle DAT è ancora limitata. Il Parlamento, sulla base di questo dato, può sollecitare interventi o valutare modifiche organizzative: è proprio questa la funzione di monitoraggio voluta dall'art. 8.
Domande frequenti
Chi vigila sull'applicazione della legge sul biotestamento?
Il Ministro della salute, che trasmette alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della legge 219/2017, sulla base dei dati forniti dalle Regioni.
Entro quando deve essere presentata la relazione?
Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Che ruolo hanno le Regioni?
Devono fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
A cosa serve la relazione annuale?
È uno strumento di trasparenza e monitoraggio: consente al Parlamento di verificare l'effettiva applicazione dei diritti riconosciuti dalla legge e di valutare eventuali correttivi.
La relazione attribuisce nuovi diritti ai cittadini?
No. Ha natura organizzativa e di indirizzo: rafforza la garanzia complessiva del sistema mettendo sotto osservazione l'attuazione della legge, ma non crea nuovi diritti individuali.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'art. 8 della legge 219/2017 obbliga il Ministro della salute a riferire ogni anno al Parlamento sullo stato di applicazione della legge, raccogliendo i dati che le Regioni devono trasmettere: è il meccanismo che consente di verificare se i diritti riconosciuti dalla legge si traducono in realtà.
La funzione di monitoraggio
L'articolo 8 chiude la legge con una clausola di monitoraggio. Le clausole di questo tipo rispondono a un'esigenza tipica delle riforme che incidono su diritti fondamentali: non basta affermare un diritto, occorre verificare che esso sia effettivamente garantito sul territorio. Affidando al Ministro della salute una relazione annuale alle Camere, il legislatore ha voluto mantenere il Parlamento informato sull'andamento concreto dell'applicazione, in particolare in materia di consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e cure palliative.
I tempi e il flusso delle informazioni
La norma fissa una scadenza precisa: la relazione va trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Per consentire al Ministero di elaborare i dati, le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio, sulla base di questionari appositamente predisposti. Si delinea così un flusso informativo strutturato che parte dal livello regionale - dove si svolgono materialmente le attività sanitarie e la raccolta delle DAT - e converge verso il livello nazionale per la sintesi e la valutazione politica.
Il valore di trasparenza e accountability
La relazione annuale è uno strumento di accountability: consente al Parlamento, e indirettamente all'opinione pubblica, di conoscere quante DAT sono state depositate, come funziona la banca dati nazionale, quale sia lo stato delle cure palliative e quali criticità emergano nell'applicazione della legge. Sulla base di questi dati il legislatore può decidere se e come intervenire con correttivi. Si tratta dunque di una disposizione di natura organizzativa e di indirizzo, che non attribuisce nuovi diritti ai singoli ma rafforza la garanzia complessiva del sistema, mettendo l'attuazione della legge sotto osservazione costante.
Casi pratici
Caso 1: il flusso dei dati dalla Regione al Ministero
Una Regione, entro febbraio, compila i questionari predisposti dal Ministero della salute con i dati sull'applicazione della legge nel proprio territorio: numero di DAT raccolte, organizzazione delle cure palliative, criticità riscontrate. Questi dati confluiscono nella relazione che il Ministro trasmette alle Camere entro il 30 aprile.
Caso 2: l'uso parlamentare della relazione
Dalla relazione annuale emerge che in alcune aree del Paese la raccolta delle DAT è ancora limitata. Il Parlamento, sulla base di questo dato, può sollecitare interventi o valutare modifiche organizzative: è proprio questa la funzione di monitoraggio voluta dall'art. 8.
Domande frequenti
Chi vigila sull'applicazione della legge sul biotestamento?
Il Ministro della salute, che trasmette alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della legge 219/2017, sulla base dei dati forniti dalle Regioni.
Entro quando deve essere presentata la relazione?
Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Che ruolo hanno le Regioni?
Devono fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
A cosa serve la relazione annuale?
È uno strumento di trasparenza e monitoraggio: consente al Parlamento di verificare l'effettiva applicazione dei diritti riconosciuti dalla legge e di valutare eventuali correttivi.
La relazione attribuisce nuovi diritti ai cittadini?
No. Ha natura organizzativa e di indirizzo: rafforza la garanzia complessiva del sistema mettendo sotto osservazione l'attuazione della legge, ma non crea nuovi diritti individuali.
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