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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Il regime di vantaggio (ex minimi): cos'è e chi può ancora applicarlo

Il cosiddetto regime dei minimi, poi rinominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, era previsto dall’art. 27 del D.L. 98/2011. Chi vi aderiva poteva applicare un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto, per un periodo massimo di cinque anni (o fino al compimento del 35° anno di età se più favorevole).

Dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario ha sostituito quello di vantaggio come unico regime agevolato disponibile. Tuttavia, le istruzioni al Modello Redditi PF 2026 confermano che i contribuenti già nel regime di vantaggio prima del 2016 possono continuarlo fino al termine naturale dei cinque anni, compilando la sezione I del quadro LM.

La differenza pratica rispetto al regime forfettario è sostanziale. Nel regime di vantaggio il reddito non si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (come nel forfettario): si determina analiticamente, sottraendo i costi effettivi dai ricavi. L’aliquota è sempre il 5%, senza possibilità di passare al 15%.

Se sei ancora nel regime di vantaggio nel 2025 (periodo d’imposta del Modello Redditi 2026), compila la sezione I del quadro LM. Se invece ti sei nel frattempo spostato al forfettario, compili la sezione III dello stesso quadro LM.

Regime di vantaggio vs regime forfettario: principali differenze
Caratteristica Regime di vantaggio (ex minimi) Regime forfettario
Norma di riferimento Art. 27 D.L. 98/2011 Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
Accesso per nuovi soggetti Chiuso dal 2016 Aperto (ricavi ≤ 85.000 euro anno precedente)
Calcolo del reddito Analitico (ricavi – costi effettivi) Forfettario (ricavi × coefficiente ATECO)
Aliquota imposta sostitutiva 5% sempre 15% ordinaria, 5% per primi 5 anni nuova attività
Rigo dichiarativo LM11 (sezione I quadro LM) LM39 (sezione III quadro LM)
Perdite riportabili Fino al 5° anno (rigo LM50) Secondo le regole del regime

Esempio pratico

  • Tizio ha avviato un’attività di consulenza nel 2021 in regime di vantaggio. Nel 2025 è al quinto e ultimo anno agevolato. Ha incassato compensi per 40.000 euro e sostenuto spese deducibili per 8.000 euro. Il reddito lordo (rigo LM6) è 40.000 euro. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali versati (supponiamo 4.000 euro), il reddito netto soggetto a imposta sostitutiva (rigo LM10) è 28.000 euro. L’imposta sostitutiva al 5% (rigo LM11) è 1.400 euro. Dal 2026 Tizio dovrà uscire dal regime di vantaggio e valutare se accedere al forfettario.

Documenti necessari

  • Registro degli incassi e dei pagamenti (regime di cassa)
  • Fatture emesse e incassate nel 2025
  • Ricevute dei contributi previdenziali versati nel 2025
  • Documentazione delle spese deducibili sostenute nel 2025
  • Eventuale documentazione delle perdite pregresse da riportare (colonne del rigo LM50)
  • F24 degli acconti d’imposta sostitutiva versati con codici tributo 1793 e 1794

Caso 1 – Ultimo anno nel regime di vantaggio

Scenario. Caio, consulente informatico, ha avviato l’attività nel 2021 in regime di vantaggio. Il 2025 è il suo quinto anno. Ha ricavi per 35.000 euro, costi per 5.000 euro e contributi versati per 3.500 euro.

Come si applica. Caio compila la sezione I del quadro LM. Nel rigo LM6 indica il reddito lordo: 35.000 – 5.000 = 30.000 euro. Nel rigo LM7 indica i contributi versati (3.500 euro). Il rigo LM10, reddito al netto dei contributi soggetto a imposta sostitutiva, è 30.000 – 3.500 = 26.500 euro. Il rigo LM11 contiene l’imposta sostitutiva: 5% di 26.500 = 1.325 euro. Dal 2026 dovrà valutare l’ingresso nel regime forfettario o il rientro nell’ordinario.

In pratica

  • Compila la sezione I del quadro LM (non la sezione III che è per il forfettario).
  • L’imposta al 5% va nel rigo LM11 e va versata con il codice tributo 1795.
  • Verifica se hai perdite degli anni precedenti da riportare nel rigo LM9.

Caso 2 – Fuoriuscita anticipata e passaggio al forfettario

Scenario. Sempronia era nel regime di vantaggio dal 2022. Nel 2025 decide di uscire anticipatamente e di passare al regime forfettario perché i suoi ricavi sono rimasti sotto 85.000 euro e le conviene la semplificazione.

Come si applica. Le istruzioni del quadro LM prevedono che, qualora il reddito determinato forfetariamente nel corso del periodo d’imposta debba essere assoggettato a due distinte aliquote, nel primo modulo vanno i dati dell’attività ‘nuova’ in regime di vantaggio (con la casella barrata) e nel secondo modulo i dati relativi al regime forfettario al 15%. Sempronia compila due moduli del quadro LM: il primo per la frazione dell’anno in vantaggio, il secondo per la frazione in forfettario. Le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dei periodi successivi.

In pratica

  • Se cambi regime a metà anno, compila due moduli del quadro LM: sezione I per il vantaggio, sezione III per il forfettario.
  • Le perdite del regime di vantaggio possono essere riportate nei periodi successivi, ma non oltre il quinto anno dalla loro formazione.
  • Per il passaggio definitivo al forfettario verifica di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Posso ancora aderire al vecchio regime dei minimi nel 2025?

No. Il regime di vantaggio è chiuso a nuovi ingressi dal 1° gennaio 2016. Solo chi vi era già aderente può continuarlo fino al termine dei cinque anni agevolati. Chi vuole un regime semplificato oggi può accedere solo al regime forfettario.

Qual è la differenza pratica tra il 5% del vantaggio e il 5% dei nuovi forfettari?

Il 5% del regime di vantaggio si applica al reddito calcolato analiticamente (ricavi meno costi effettivi). Il 5% del forfettario per i nuovi si applica al reddito determinato forfettariamente (ricavi per il coefficiente ATECO). Il risultato può essere molto diverso.

Come si calcola la base imponibile nel regime di vantaggio?

Si calcolano i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel 2025, si sottraggono le spese deducibili effettivamente pagate nel 2025 e i contributi previdenziali versati. Il risultato è il reddito netto soggetto all’imposta sostitutiva del 5%.

Posso dedurre i contributi previdenziali nel regime di vantaggio?

Sì. Le istruzioni al rigo LM7 del quadro LM precisano che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito lordo per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva al 5%.

Cosa succede alle perdite del regime di vantaggio?

Le perdite maturate nel regime di vantaggio (indicate nel rigo LM50 per anno di formazione) si riportano agli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza. Non si compensano con redditi di altre categorie.

Se esco dal regime di vantaggio, posso portare le perdite nel forfettario?

Le istruzioni confermano che le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dell’attività esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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