Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il vecchio regime dei minimi è chiuso: dal 1° gennaio 2016 non è più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011), ma chi vi era già entrato può completare il quinquennio agevolato.
- Imposta sostitutiva al 5%: chi applica ancora il regime di vantaggio paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP pari al 5% del reddito netto, da indicare nel rigo LM11 del quadro LM.
- Differenza chiave col forfettario: il regime forfettario standard prevede un’aliquota del 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività); il vecchio regime di vantaggio ha sempre e solo l’aliquota del 5%, ma è riservato a chi vi era già nel regime alla data di transizione.
- Limite di ricavi e requisiti: nel regime di vantaggio il reddito si calcola con il metodo analitico (ricavi meno costi effettivi), non con il coefficiente forfettario. Non si applica il limite di 85.000 euro del forfettario.
- Perdite riportabili: le perdite maturate nel regime di vantaggio si riportano agli anni successivi ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza, secondo le colonne del rigo LM50.
Il regime di vantaggio (ex minimi): cos'è e chi può ancora applicarlo
Il cosiddetto regime dei minimi, poi rinominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, era previsto dall’art. 27 del D.L. 98/2011. Chi vi aderiva poteva applicare un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto, per un periodo massimo di cinque anni (o fino al compimento del 35° anno di età se più favorevole).
Dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario ha sostituito quello di vantaggio come unico regime agevolato disponibile. Tuttavia, le istruzioni al Modello Redditi PF 2026 confermano che i contribuenti già nel regime di vantaggio prima del 2016 possono continuarlo fino al termine naturale dei cinque anni, compilando la sezione I del quadro LM.
La differenza pratica rispetto al regime forfettario è sostanziale. Nel regime di vantaggio il reddito non si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (come nel forfettario): si determina analiticamente, sottraendo i costi effettivi dai ricavi. L’aliquota è sempre il 5%, senza possibilità di passare al 15%.
Se sei ancora nel regime di vantaggio nel 2025 (periodo d’imposta del Modello Redditi 2026), compila la sezione I del quadro LM. Se invece ti sei nel frattempo spostato al forfettario, compili la sezione III dello stesso quadro LM.
| Caratteristica | Regime di vantaggio (ex minimi) | Regime forfettario |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 27 D.L. 98/2011 | Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 |
| Accesso per nuovi soggetti | Chiuso dal 2016 | Aperto (ricavi ≤ 85.000 euro anno precedente) |
| Calcolo del reddito | Analitico (ricavi – costi effettivi) | Forfettario (ricavi × coefficiente ATECO) |
| Aliquota imposta sostitutiva | 5% sempre | 15% ordinaria, 5% per primi 5 anni nuova attività |
| Rigo dichiarativo | LM11 (sezione I quadro LM) | LM39 (sezione III quadro LM) |
| Perdite riportabili | Fino al 5° anno (rigo LM50) | Secondo le regole del regime |
Esempio pratico
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Tizio ha avviato un’attività di consulenza nel 2021 in regime di vantaggio. Nel 2025 è al quinto e ultimo anno agevolato. Ha incassato compensi per 40.000 euro e sostenuto spese deducibili per 8.000 euro. Il reddito lordo (rigo LM6) è 40.000 euro. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali versati (supponiamo 4.000 euro), il reddito netto soggetto a imposta sostitutiva (rigo LM10) è 28.000 euro. L’imposta sostitutiva al 5% (rigo LM11) è 1.400 euro. Dal 2026 Tizio dovrà uscire dal regime di vantaggio e valutare se accedere al forfettario.
Documenti necessari
- Registro degli incassi e dei pagamenti (regime di cassa)
- Fatture emesse e incassate nel 2025
- Ricevute dei contributi previdenziali versati nel 2025
- Documentazione delle spese deducibili sostenute nel 2025
- Eventuale documentazione delle perdite pregresse da riportare (colonne del rigo LM50)
- F24 degli acconti d’imposta sostitutiva versati con codici tributo 1793 e 1794
Caso 1 – Ultimo anno nel regime di vantaggio
Scenario. Caio, consulente informatico, ha avviato l’attività nel 2021 in regime di vantaggio. Il 2025 è il suo quinto anno. Ha ricavi per 35.000 euro, costi per 5.000 euro e contributi versati per 3.500 euro.
Come si applica. Caio compila la sezione I del quadro LM. Nel rigo LM6 indica il reddito lordo: 35.000 – 5.000 = 30.000 euro. Nel rigo LM7 indica i contributi versati (3.500 euro). Il rigo LM10, reddito al netto dei contributi soggetto a imposta sostitutiva, è 30.000 – 3.500 = 26.500 euro. Il rigo LM11 contiene l’imposta sostitutiva: 5% di 26.500 = 1.325 euro. Dal 2026 dovrà valutare l’ingresso nel regime forfettario o il rientro nell’ordinario.
In pratica
- Compila la sezione I del quadro LM (non la sezione III che è per il forfettario).
- L’imposta al 5% va nel rigo LM11 e va versata con il codice tributo 1795.
- Verifica se hai perdite degli anni precedenti da riportare nel rigo LM9.
Caso 2 – Fuoriuscita anticipata e passaggio al forfettario
Scenario. Sempronia era nel regime di vantaggio dal 2022. Nel 2025 decide di uscire anticipatamente e di passare al regime forfettario perché i suoi ricavi sono rimasti sotto 85.000 euro e le conviene la semplificazione.
Come si applica. Le istruzioni del quadro LM prevedono che, qualora il reddito determinato forfetariamente nel corso del periodo d’imposta debba essere assoggettato a due distinte aliquote, nel primo modulo vanno i dati dell’attività ‘nuova’ in regime di vantaggio (con la casella barrata) e nel secondo modulo i dati relativi al regime forfettario al 15%. Sempronia compila due moduli del quadro LM: il primo per la frazione dell’anno in vantaggio, il secondo per la frazione in forfettario. Le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dei periodi successivi.
In pratica
- Se cambi regime a metà anno, compila due moduli del quadro LM: sezione I per il vantaggio, sezione III per il forfettario.
- Le perdite del regime di vantaggio possono essere riportate nei periodi successivi, ma non oltre il quinto anno dalla loro formazione.
- Per il passaggio definitivo al forfettario verifica di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Posso ancora aderire al vecchio regime dei minimi nel 2025?
No. Il regime di vantaggio è chiuso a nuovi ingressi dal 1° gennaio 2016. Solo chi vi era già aderente può continuarlo fino al termine dei cinque anni agevolati. Chi vuole un regime semplificato oggi può accedere solo al regime forfettario.
Qual è la differenza pratica tra il 5% del vantaggio e il 5% dei nuovi forfettari?
Il 5% del regime di vantaggio si applica al reddito calcolato analiticamente (ricavi meno costi effettivi). Il 5% del forfettario per i nuovi si applica al reddito determinato forfettariamente (ricavi per il coefficiente ATECO). Il risultato può essere molto diverso.
Come si calcola la base imponibile nel regime di vantaggio?
Si calcolano i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel 2025, si sottraggono le spese deducibili effettivamente pagate nel 2025 e i contributi previdenziali versati. Il risultato è il reddito netto soggetto all’imposta sostitutiva del 5%.
Posso dedurre i contributi previdenziali nel regime di vantaggio?
Sì. Le istruzioni al rigo LM7 del quadro LM precisano che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito lordo per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva al 5%.
Cosa succede alle perdite del regime di vantaggio?
Le perdite maturate nel regime di vantaggio (indicate nel rigo LM50 per anno di formazione) si riportano agli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza. Non si compensano con redditi di altre categorie.
Se esco dal regime di vantaggio, posso portare le perdite nel forfettario?
Le istruzioni confermano che le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dell’attività esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi.
Domande frequenti