Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • Ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo: sugli utili distribuiti da SRL a soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate e, per gli utili formati dal 2018, anche qualificate) la società applica una ritenuta del 26 per cento che chiude il conto: il socio non deve dichiarare nulla.
  • Partecipazioni qualificate formate da utili post 2017: dal 1° gennaio 2018 anche queste sono soggette alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, quindi non si dichiarano nella dichiarazione personale.
  • Quando si dichiara: devi inserire gli utili nella dichiarazione (quadro RL o RM) solo se la ritenuta non è stata applicata, o se si tratta di utili da paesi a fiscalità privilegiata, o se si rientra nel regime transitorio degli utili qualificati formati fino al 2017, che vale solo per le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022. In questi casi si usa il rigo D1 del 730 o il rigo RL1 del modello Redditi.
  • Certificazione degli utili: la SRL deve rilasciarti una certificazione con tutti i dati necessari. È il documento base da conservare.
  • Utili in natura: anche i beni o servizi ricevuti al posto del denaro contano come utili e seguono le stesse regole fiscali.

Come funziona la tassazione degli utili distribuiti da una SRL

Quando sei socio di una SRL e l’assemblea delibera di distribuire gli utili, ricevi un dividendo. La domanda più comune è: devo dichiararlo nella mia dichiarazione personale? La risposta, nel caso più frequente, è no. La SRL funge da sostituto d’imposta e trattiene direttamente una ritenuta del 26 per cento prima di pagarti. Questo 26 per cento è definitivo: non devi fare altro.

Dal 1° gennaio 2018 questa regola si applica sia alle partecipazioni non qualificate sia a quelle qualificate, purché gli utili si siano formati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Per i dividendi più vecchi, cioè da utili prodotti fino al 2017, la disciplina transitoria vale solo se la distribuzione è stata deliberata entro il 31 dicembre 2022: per le delibere successive si applica in ogni caso la ritenuta del 26 per cento (vedi la sezione sul regime transitorio).

Esistono però casi in cui devi intervenire nella tua dichiarazione. Il più comune riguarda le partecipazioni in società a fiscalità privilegiata (paesi con bassa tassazione). In quel caso gli utili entrano nel reddito complessivo per l’intero importo. Un altro caso è quello in cui l’intermediario o la società non ha applicato la ritenuta: devi allora dichiarare tu stesso il reddito nel quadro RL.

Tassazione degli utili SRL a seconda del tipo di partecipazione
Tipo di partecipazione / utili Trattamento fiscale Obbligo dichiarativo
Non qualificata, utili formati dopo il 2017 (società in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo applicata dalla SRL No, se la ritenuta è già stata trattenuta
Qualificata, utili formati dopo il 2017 (società in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo No, se la ritenuta è già stata trattenuta
Partecipazione in società a fiscalità privilegiata (non quotata) Concorrono al reddito complessivo per l'intero importo, ritenuta a titolo di acconto Sì, nel quadro RL
Utili da paesi non privilegiati percepiti senza ritenuta (es. tramite intermediario estero) Imposta sostitutiva nel quadro RM, stessa aliquota della ritenuta italiana Sì, nel quadro RM

Esempio pratico

  • Caio possiede il 10 per cento di una SRL italiana (partecipazione non qualificata). Nel 2025 la società distribuisce utili formati nel 2024: a Caio spettano 10.000 euro. La SRL trattiene il 26 per cento (2.600 euro) e versa a Caio 7.400 euro netti. Caio non deve fare nulla nella dichiarazione: la ritenuta è definitiva. Lo può verificare dalla ricevuta del pagamento o dalla certificazione rilasciata dalla SRL.

Documenti necessari

  • Ricevuta del pagamento del dividendo e, quando dovuta, certificazione degli utili e dei proventi equiparati (mod. CUPE)
  • Delibera assembleare di distribuzione degli utili
  • Documentazione eventuale su utili da paesi a fiscalità privilegiata
  • Estratto conto bancario con il versamento del dividendo netto

Socio con partecipazione ordinaria: ritenuta definitiva, nulla da dichiarare

Scenario. Tizio è socio al 15 per cento di una SRL italiana. Nel 2025 riceve 8.000 euro di dividendi. La SRL ha trattenuto il 26 per cento (2.080 euro) e gli ha versato 5.920 euro netti. La SRL gli consegna la ricevuta del pagamento: la certificazione CUPE non è dovuta per questi utili, già tassati con la ritenuta a titolo d’imposta (istruzioni CUPE dell’Agenzia delle Entrate).

Come si applica. Tizio non deve inserire nulla nella propria dichiarazione dei redditi. La ritenuta del 26 per cento applicata dalla SRL è a titolo definitivo: chiude il conto fiscale sul dividendo. Deve però conservare la delibera di distribuzione e la ricevuta del pagamento (e la certificazione CUPE, se la società la rilascia comunque) per almeno cinque anni in caso di controlli.

In pratica

  • Chiedi alla SRL la ricevuta del pagamento: per gli utili già tassati con la ritenuta a titolo d’imposta la certificazione CUPE non è obbligatoria; quando è dovuta (utili senza ritenuta d’imposta) va consegnata entro il 16 marzo dell’anno successivo.
  • Non inserire questi dividendi nel 730 o nel quadro RL: sono già tassati definitivamente.
  • Conserva delibera e ricevuta.

Utili da società in paese a fiscalità privilegiata: obbligo dichiarativo

Scenario. Sempronio possiede quote di una SRL con sede in un paese a fiscalità privilegiata, non quotata sui mercati regolamentati. Nel 2025 riceve utili di 5.000 euro su cui non è stata applicata la ritenuta definitiva.

Come si applica. In questo caso le istruzioni AdE prevedono che gli utili concorrano alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare. La ritenuta eventualmente applicata è a titolo di acconto, non definitiva. Sempronio deve indicare i 5.000 euro nel rigo D1 del 730/2026 oppure nel rigo RL1 del modello Redditi PF 2026, specificando il codice corrispondente al tipo di partecipazione. Dovrà pagare l’IRPEF su questi utili.

In pratica

  • Utili da paesi a fiscalità privilegiata vanno nel rigo D1 del 730 o nel rigo RL1 del modello Redditi.
  • Concorrono al reddito per l’intero importo: si applica l’IRPEF ordinaria.
  • Verifica se il paese è incluso nella lista degli Stati a regime fiscale privilegiato.

Utili qualificati formati fino al 2017: il regime transitorio e il rigo D1 del 730

Dal 1° gennaio 2018 anche gli utili da partecipazioni qualificate, se formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, subiscono la ritenuta del 26% a titolo d’imposta (art. 1, commi 1003-1006, L. 205/2017). Per gli utili qualificati prodotti fino al 2017 resta il vecchio sistema, ma solo per le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022, anche se pagate dopo. In quel caso gli utili si dichiarano e concorrono al reddito complessivo per una percentuale che dipende dall’anno di formazione.

Utili da dichiarare: codice e quota imponibile (rigo D1 del 730, rigo RL1 del Redditi PF)
Utili formati Codice Quota che concorre al reddito
Fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 1 40%
Dal 2008 all’esercizio in corso al 31/12/2016 5 49,72%
Esercizio in corso al 31/12/2017 9 58,14%
Società in Stati a fiscalità privilegiata (qualificate, o non qualificate non quotate) 2 o 3 100%

Gli utili da dichiarare vanno nel rigo D1 del 730/2026 o nel rigo RL1 del modello Redditi PF 2026, con la ritenuta d’acconto indicata nella certificazione degli utili. Se una delibera di distribuzione è successiva al 2022, anche gli utili qualificati formati fino al 2017 subiscono la ritenuta del 26% e non si dichiarano.

Chi paga il 26%: la ritenuta non è un costo della SRL

La ritenuta del 26% è un’imposta del socio. La SRL la applica «con obbligo di rivalsa», cioè la trattiene dal dividendo, e la versa come sostituto d’imposta (art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973). La stessa ritenuta si applica agli utili «in qualunque forma corrisposti». Per gli utili in natura il socio deve versare alla società l’importo corrispondente alla ritenuta.

Quando rivolgersi a un professionista

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Domande frequenti

Se la SRL ha già trattenuto il 26 per cento, devo comunque inserire i dividendi nel 730?

No. Se la ritenuta del 26 per cento è stata applicata dalla SRL a titolo definitivo, il reddito è già tassato e non va indicato nel 730 o nel modello Redditi. Puoi verificarlo dalla ricevuta del pagamento o dalla certificazione rilasciata dalla società.

Cosa è la certificazione CUPE e quando devo riceverla?

È la certificazione degli utili e dei proventi equiparati che le società devono rilasciare ai soci. Serve a documentare quanto hai percepito e la ritenuta applicata. Quando è dovuta, va consegnata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello del pagamento. Per gli utili già tassati con la ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta la società non è tenuta a rilasciarla: in quel caso conserva la delibera e la ricevuta del pagamento.

Cosa cambia se ho una partecipazione qualificata in una SRL?

Dal 1° gennaio 2018, anche sugli utili da partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 si applica la ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo. Per gli utili prodotti fino al 2017 la disciplina transitoria (in dichiarazione concorre il 40%, il 49,72% o il 58,14% dell’utile, secondo l’anno di formazione) vale solo se la distribuzione è stata deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Gli utili in natura (beni invece di denaro) come si tassano?

Seguono le stesse regole degli utili in denaro. Il valore normale dei beni ricevuti dai soci conta come utile e viene assoggettato alle stesse ritenute.

Devo dichiarare i dividendi esteri percepiti direttamente senza intermediario italiano?

Sì. Se hai percepito utili di fonte estera senza il tramite di un intermediario residente in Italia, devi dichiararli nel quadro RM (imposta sostitutiva) o nel quadro RL, a seconda della fattispecie.

Gli utili di una SRL si possono dichiarare nel 730?

Sì, quando vanno dichiarati: nel rigo D1 del 730/2026, con gli stessi codici del rigo RL1 del modello Redditi. Succede per gli utili qualificati formati fino al 2017 con distribuzione deliberata entro il 31 dicembre 2022 e per gli utili da società di Stati a fiscalità privilegiata. Gli utili su cui la SRL ha applicato la ritenuta del 26% a titolo d’imposta non si dichiarano.

La ritenuta del 26% sugli utili è un costo della società?

No. È un’imposta del socio: la SRL la trattiene sul dividendo con obbligo di rivalsa, cioè la sottrae dall’importo pagato al socio, e la versa come sostituto d’imposta (art. 27 del D.P.R. 600/1973). Per la società l’utile distribuito resta una destinazione dell’utile, non un costo.

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