Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Detrazione diretta: la via principale ancora accessibile nel 730/2026 per i lavori edilizi, ripartita in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025.
- Cessione del credito e sconto in fattura vietati: dal 17 febbraio 2023 non era più possibile optare per questi meccanismi; dal 31 marzo 2024 il divieto è definitivo con alcune deroghe specifiche.
- Ristrutturazione edilizia (bonus casa 50%): la detrazione del 50% per spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare rimane fruibile in dichiarazione; dal 2025 il 50% spetta solo per interventi sull’abitazione principale, negli altri casi scende al 36%.
- Ecobonus: dal 2025, la detrazione del 50% per gli interventi di risparmio energetico sull’abitazione principale; negli altri casi la percentuale è del 36%.
- Superbonus 65%: per le spese sostenute nel 2025 il Superbonus scende al 65%, riservato ai condomini e alle persone fisiche con interventi avviati entro il 15 ottobre 2024.
- Bonus mobili: la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi spetta su un massimo di 5.000 euro di spesa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Tre modi di usare il bonus casa: quale è ancora percorribile
Quando si eseguono lavori in casa – da una ristrutturazione ordinaria a un intervento di risparmio energetico – lo Stato riconosce uno sconto fiscale, il cosiddetto bonus casa. Questo sconto può essere sfruttato in tre modi diversi: portandolo direttamente in dichiarazione dei redditi come detrazione, cedendolo a una banca o a un altro soggetto (cessione del credito) oppure facendosi applicare uno sconto immediato sulla fattura dall’impresa che ha eseguito i lavori (sconto in fattura).
A partire dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati progressivamente bloccati per la quasi totalità dei bonus edilizi. Dal 31 marzo 2024, a seguito del decreto-legge n. 39/2024, il divieto è diventato definitivo fatte salve alcune deroghe molto specifiche. Le istruzioni del 730/2026 sono esplicite: le spese sostenute nel 2025 con le opzioni di cessione o sconto non possono essere indicate nelle sezioni del quadro E destinate all’ecobonus.
Chi ha già ceduto il credito in anni precedenti non deve preoccuparsi: quella scelta è definitiva e non va inserita nel 730 dell’anno corrente. Il 730/2026 riguarda le spese sostenute nel 2025 e le rate di detrazioni pluriennali maturate negli anni precedenti che si continuano a scalare anno dopo anno.
La strada maestra rimasta è quindi la detrazione diretta in dichiarazione, che riduce l’imposta lorda dovuta e viene ripartita in un certo numero di rate annuali a seconda del tipo di intervento. Se la detrazione supera l’imposta, la parte eccedente si perde: il bonus casa non genera rimborsi in contanti, ma si può solo ‘consumare’ anno dopo anno fino ad esaurimento dell’aliquota spettante.
| Tipo di intervento | Aliquota 2025 | Limite di spesa |
|---|---|---|
| Ristrutturazione edilizia – abitazione principale | 50% | 96.000 euro per unità immobiliare |
| Ristrutturazione edilizia – altri immobili | 36% | 96.000 euro per unità immobiliare |
| Ecobonus (es. caldaie, infissi, isolamento) – abitazione principale | 50% | Varia per tipo di intervento |
| Ecobonus – altri immobili | 36% | Varia per tipo di intervento |
| Superbonus (spese 2025, con CILA entro 15/10/2024) | 65% | Varia per tipo di intervento |
| Bonus mobili (spese 2024-2025) | 50% | 5.000 euro per unità immobiliare |
| Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter) | 75% | 50.000 euro per edificio unifamiliare |
Esempio pratico
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Tizio ha ristrutturato la propria abitazione principale nel 2025, sostenendo spese per 40.000 euro. Poiché si tratta dell’abitazione principale, la detrazione spettante è del 50%, quindi 20.000 euro totali da spalmare su 10 rate da 2.000 euro ciascuna. Nel 730/2026 Tizio indica la prima rata: 2.000 euro di detrazione scontati dall’imposta dovuta per l’anno. Se avesse fatto gli stessi lavori su un immobile tenuto a disposizione (non abitazione principale), la percentuale sarebbe stata del 36% e la detrazione totale 14.400 euro, con rate annuali da 1.440 euro. In entrambi i casi il limite massimo di spesa detraibile per quell’unità immobiliare è 96.000 euro: se Tizio avesse già speso 60.000 euro in anni precedenti per lo stesso intervento, nel 2025 potrebbe detrarre solo le spese fino a un massimo di 36.000 euro aggiuntivi.
Documenti necessari
- Fatture delle imprese che hanno eseguito i lavori
- Ricevuta del bonifico bancario o postale parlante (con causale, codice fiscale e P.IVA del beneficiario)
- Dati catastali identificativi dell’immobile (da indicare nella sezione III-B del quadro E per spese sostenute nel 2025)
- Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi di risparmio energetico e Superbonus)
- Ricevuta di invio della documentazione all’ENEA (per interventi di risparmio energetico)
- Delibera condominiale e tabella millesimale (per interventi su parti comuni)
Contribuente con ristrutturazione pluriennale: come gestire le rate
Scenario. Caio ha avviato nel 2023 una ristrutturazione della propria abitazione principale, spendendo 30.000 euro. Nel 2024 ha proseguito gli stessi lavori con altri 10.000 euro e nel 2025 ha completato l’intervento con ulteriori 56.000 euro (per un totale di 96.000 euro, pari al limite massimo).
Come si applica. Nel quadro E del 730/2026, Caio compila la sezione III-A con tre righi: uno per le spese 2023 (rata 3 su 10), uno per le spese 2024 (rata 2 su 10) e uno per le spese 2025 (rata 1 su 10). Per le spese 2025, poiché l’intervento prosegue in più anni, indica il codice 1 in colonna 4 ‘Interventi particolari’ e nell’importo della colonna 9 indica solo 56.000 euro (cioè 96.000 meno quanto già speso negli anni precedenti). Per ogni rigo deve indicare un numero d’ordine progressivo che identifica l’immobile e compilare la sezione III-B con i dati catastali solo per le spese sostenute nel 2025.
In pratica
- Per lavori che proseguono in più anni si usa il codice 1 in colonna 4 e si indica solo la spesa dell’anno corrente (non il totale storico).
- L’importo 2025 non può superare la differenza tra 96.000 euro e le spese già sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento.
- I dati catastali dell’immobile (sezione III-B) vanno compilati obbligatoriamente per le spese sostenute nel 2025.
Superbonus 2025: chi può ancora usarlo e con quale aliquota
Scenario. Sempronio vive in un condominio di sei unità. Il condominio ha approvato lavori di isolamento termico e ha presentato la CILA entro il 15 ottobre 2024. I lavori sono terminati nel 2025 e Sempronio ha sostenuto spese per la propria quota condominiale pari a 20.000 euro.
Come si applica. Poiché il condominio ha rispettato il requisito della CILA entro il 15 ottobre 2024, Sempronio può fruire del Superbonus. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota applicabile è del 65 per cento. La detrazione spettante è quindi 13.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.300 euro ciascuna. Sempronio indica nel quadro E la sezione IV con il codice dell’intervento trainante (isolamento termico in condominio, codice 31), l’anno 2025, la spesa di 20.000 euro e il numero di rata 1. Il codice fiscale del condominio va indicato nella colonna 3 della sezione III-A.
In pratica
- Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus scende al 65% per le spese sostenute nel 2025.
- La condizione indispensabile per i condomini è che la CILA fosse presentata entro il 15 ottobre 2024.
- Le 10 rate annuali si applicano a tutte le spese Superbonus sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
La cessione del credito è ancora possibile per i lavori del 2025?
No. Dal 31 marzo 2024, a seguito del D.L. n. 39/2024, è stata definitivamente abolita la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per la quasi totalità dei bonus edilizi. Rimangono solo deroghe molto specifiche descritte nella voce d’appendice del modello 730. Per i lavori del 2025, la regola generale è che si può fruire solo della detrazione in dichiarazione.
Quante rate ho per il bonus casa ordinario al 50%?
Le spese sostenute dal 2016 al 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) si detraggono in 10 rate annuali uguali. Se hai sostenuto la spesa nel 2025, nel 730/2026 indichi la rata numero 1; l’anno prossimo indicherai la rata 2, e così via fino alla decima.
Il bonus mobili spetta anche se ho ristrutturato l'anno scorso?
Sì, il bonus mobili segue i lavori di ristrutturazione anche se avviati nell’anno precedente a quello in cui si acquistano i mobili. La data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il limite massimo di spesa su cui calcolare il 50% è di 5.000 euro per unità immobiliare.
Il Superbonus è ancora al 110% per le spese del 2025?
No. Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota del Superbonus è del 65 per cento, non più del 110%. L’aliquota del 110% si applicava solo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al ricorrere di condizioni molto specifiche. Per il 2024 era al 70%, per il 2025 è al 65%.
Posso detrarre la ristrutturazione di un garage o una cantina?
Sì, se si tratta di pertinenze di un’abitazione. Le pertinenze come box, cantine e soffitte seguono le stesse regole dell’unità principale. Il limite di 96.000 euro è riferito a ciascuna unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, quindi è un limite unico per l’insieme.
Il pagamento con bonifico è obbligatorio per il bonus casa?
Sì. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è obbligatorio il cosiddetto bonifico ‘parlante’ dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che riceve il pagamento. Per il bonus mobili invece basta il bonifico bancario o postale ordinario oppure carte di credito o di debito: non è richiesto il bonifico speciale soggetto a ritenuta.
Domande frequenti