Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

Vendere un immobile con o senza IVA: come funziona

Comprare o vendere un immobile è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona o di un’impresa. Quando il venditore è un soggetto che agisce nell’esercizio di un’impresa, la vendita può essere soggetta a IVA. Ma non sempre: la legge prevede una regola generale di esenzione, con alcune eccezioni ben definite che dipendono da chi vende, da quanto tempo è passato dalla costruzione e dal tipo di immobile.

La distinzione fondamentale è tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, e si fa sulla categoria catastale, non sull’uso effettivo: sono abitativi gli immobili del gruppo A, esclusa la categoria A/10; sono strumentali quelli dei gruppi B, C, D ed E e gli uffici A/10, se la destinazione a ufficio risulta dal titolo edilizio (circolare 22/E del 2013). Un albergo (categoria D/2) o un negozio (C/1) sono quindi strumentali. Per entrambe le categorie vale la stessa logica: esenzione come regola, imponibilità come eccezione, obbligatoria in alcuni casi e su opzione in altri.

Le aliquote IVA applicabili variano in modo significativo a seconda del tipo di immobile e dell’acquirente. Capire quale aliquota si applica è essenziale per calcolare correttamente il costo totale dell’acquisto, perché l’IVA sulla cessione di un immobile non è detraibile se l’acquirente è un privato consumatore.

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IVA sulla cessione di fabbricati da parte di imprese: casi e aliquote
Tipo di fabbricato Venditore e tempistica Regime IVA Aliquota
Abitativo (prima casa non di lusso) Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 5 anni Imponibile per legge, IVA addebitata dal venditore 4%
Abitativo (non prima casa, non di lusso) Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 5 anni Imponibile per legge, IVA addebitata dal venditore 10%
Abitativo Impresa costruttrice o ristrutturatrice oltre 5 anni, con opzione nell’atto Imponibile per opzione; reverse charge se l’acquirente è un soggetto IVA 10% (4% prima casa)
Abitativo Altra impresa (per esempio immobiliare di gestione) Esente (art. 10, n. 8-bis), senza possibilità di opzione –
Strumentale (uffici A/10, negozi, capannoni, alberghi) Impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 5 anni Imponibile per legge, IVA addebitata dal venditore 22% di regola
Strumentale Qualsiasi impresa negli altri casi, con opzione nell’atto Imponibile per opzione; reverse charge se l’acquirente è un soggetto IVA 22% di regola
Strumentale Qualsiasi impresa negli altri casi, senza opzione Esente (art. 10, n. 8-ter) –
Abitativo o strumentale Privato che vende un immobile personale Fuori campo IVA: si applica l’imposta di registro –

Esempio pratico

  • Alfa Srl ha ultimato la costruzione di un capannone nel marzo 2022 e lo vende a Beta Snc nel febbraio 2026: sono passati meno di 5 anni, quindi la cessione è imponibile IVA per legge, al 22%. Il prezzo è 500.000 euro: Alfa Srl emette fattura con IVA di 110.000 euro e la versa nella propria liquidazione. Il reverse charge non si applica, perché l’IVA non deriva da un’opzione: l’inversione contabile riguarda solo le cessioni imponibili per scelta del venditore. Beta Snc detrae l’IVA pagata secondo le regole ordinarie. Sull’atto si pagano poi l’imposta di registro fissa di 200 euro, l’ipotecaria del 3% e la catastale dell’1%.

Documenti necessari

  • Atto di compravendita (rogito notarile)
  • Visura catastale con categoria dell’immobile
  • Concessione o permesso di costruire (per verificare la data di ultimazione lavori)
  • Dichiarazione di fine lavori o certificato di agibilità (per calcolare i 5 anni)
  • Dichiarazione dell’acquirente sui requisiti «prima casa», resa nell’atto (per l’aliquota 4%)
  • Fattura di cessione con indicazione dell’aliquota o della norma di esenzione

Tizio vende l'appartamento che la sua impresa ha costruito due anni fa

Scenario. Tizio è socio di una piccola impresa edile che ha ultimato la costruzione di un appartamento nel 2024. Nel 2026 decide di venderlo. L’acquirente è un privato che vuole abitarci come prima casa.

Come si applica. La vendita avviene entro 5 anni dall’ultimazione (2024-2026): la cessione è imponibile IVA in modo obbligatorio, non è possibile scegliere l’esenzione. Poiché l’acquirente vuole usarlo come prima casa non di lusso, si applica l’aliquota ridotta del 4%. L’IVA viene calcolata sul prezzo di vendita concordato. L’acquirente privato non può detrarre l’IVA, perché non è soggetto passivo: il 4% è un costo definitivo per lui.

In pratica

  • Entro 5 anni dall’ultimazione, l’impresa costruttrice non può scegliere: la vendita è sempre imponibile IVA.
  • L’acquirente deve dichiarare i requisiti ‘prima casa’ per beneficiare dell’aliquota 4%.
  • L’aliquota si applica all’intero prezzo di compravendita indicato nel rogito.

Caio vende un ufficio che la sua società possiede da otto anni

Scenario. Caio è amministratore di una società che ha acquistato un ufficio nel 2018 (oltre 5 anni fa). Ora vuole venderlo a un’altra impresa. Si chiede se è obbligato ad applicare l’IVA.

Come si applica. La società di Caio non è l’impresa che ha costruito l’ufficio, e comunque sono passati più di 5 anni dall’ultimazione: la cessione non è imponibile in modo obbligatorio. La società di Caio può scegliere: o applica l’esenzione (nessuna IVA in fattura) oppure opta per l’imponibilità al 22%. Se opta per l’imponibilità e l’acquirente è un soggetto passivo IVA, scatta il reverse charge: la fattura viene emessa senza IVA con dicitura ‘inversione contabile’ e l’acquirente integra il documento registrando l’imposta a debito e a credito. L’opzione può convenire se la società ha crediti IVA da recuperare.

In pratica

  • Oltre i 5 anni, o se chi vende non è l’impresa costruttrice, l’imponibilità è una scelta: senza opzione la cessione strumentale è esente.
  • L’opzione per l’imponibilità si esercita nell’atto di compravendita (rogito).
  • Con il reverse charge, l’acquirente soggetto passivo integra e registra l’IVA: operazione neutra se ha piena detrazione.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale nella vendita di immobili

Accanto all’IVA, l’atto di vendita paga le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli abitativi vale l’alternatività: se c’è IVA, le tre imposte sono fisse; se la vendita è esente, il registro è proporzionale. Per gli strumentali, invece, il registro è sempre fisso e le imposte ipotecaria e catastale sono sempre proporzionali, con o senza IVA.

Vendita di fabbricati: IVA e imposte d’atto
Caso IVA Registro Ipotecaria e catastale
Abitativo venduto con IVA (obbligatoria o per opzione) 4% o 10% 200 euro 200 euro ciascuna
Abitativo venduto in esenzione da un’impresa Esente 9% (2% prima casa) 50 euro ciascuna
Abitativo venduto da un privato Fuori campo 9% (2% prima casa) 50 euro ciascuna
Strumentale con IVA (obbligatoria o per opzione) 22% di regola 200 euro 3% ipotecaria e 1% catastale
Strumentale in esenzione Esente 200 euro 3% ipotecaria e 1% catastale

Le misure del 3% e dell’1% per gli strumentali e il registro fisso anche per quelli esenti sono riepilogati nella circolare 22/E del 2013; dal 2014 le imposte fisse sono di 200 euro (art. 26 del DL 104/2013), mentre per gli atti soggetti al registro proporzionale le ipotecarie e catastali sono di 50 euro. Le aliquote del registro sono nell’art. 1 della Tariffa del DPR 131/1986.

La fattura di vendita dell’immobile: cosa scrivere

Fattura di cessione di un fabbricato
Regime Cosa indica la fattura Natura nella fattura elettronica
Esente Operazione esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8-bis (abitativi) o n. 8-ter (strumentali), del DPR 633/1972 N4
Imponibile per opzione verso un soggetto IVA Nessuna IVA addebitata: inversione contabile ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del DPR 633/1972; l’acquirente integra la fattura (TD16) N6.4
Imponibile per legge o per opzione verso un privato IVA addebitata con l’aliquota del caso (4%, 10% o 22%) –

L’opzione per l’imposizione deve essere manifestata espressamente nell’atto di vendita (art. 10, nn. 8-bis e 8-ter). Con l’opzione verso un’impresa o un professionista, anche un eventuale acconto sul prezzo si fattura in reverse charge (circolare 22/E del 2013).

Quando rivolgersi a un professionista

La scelta tra esenzione e opzione incide sull’IVA detraibile del venditore e sul costo dell’acquisto, e va valutata prima del rogito insieme alla categoria catastale e alla data di ultimazione dei lavori. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Quando una vendita di immobile è sempre imponibile IVA?

Quando il venditore è l'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile e vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. In questo caso l'IVA si applica obbligatoriamente, qualunque sia il tipo di fabbricato.

Quali sono le aliquote IVA sulle cessioni di immobili?

4% per l'abitazione non di lusso acquistata con i requisiti «prima casa», 10% per le altre abitazioni non di lusso cedute con IVA, 22% di regola per i fabbricati strumentali (uffici A/10, negozi, capannoni, alberghi).

Un privato che vende casa deve applicare l'IVA?

No. L'IVA si applica solo se il venditore agisce nell'esercizio di un'impresa. Il privato che vende il proprio appartamento non è soggetto passivo IVA e non addebita alcuna imposta sul valore aggiunto: l'operazione potrà essere soggetta ad altre imposte (registro, ipotecaria, catastale).

Quando si applica il reverse charge nelle cessioni di immobili?

Solo quando la cessione è imponibile per opzione del venditore, espressa nell'atto, e l'acquirente è un soggetto passivo IVA. Vale sia per gli strumentali sia per gli abitativi. Il venditore emette fattura senza IVA citando l'art. 17, sesto comma, lett. a-bis), e l'acquirente la integra. Se l'IVA è obbligatoria (costruttrice entro 5 anni) la addebita il venditore.

Un'impresa che non ha costruito può vendere un appartamento con IVA?

No. Per gli abitativi l'opzione per l'IVA spetta solo all'impresa costruttrice o ristrutturatrice (oltre agli alloggi sociali). Un'immobiliare che vende un appartamento acquistato da altri lo cede in esenzione, e l'atto paga il registro proporzionale (9%, o 2% per la prima casa) più 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale.

Quali imposte si pagano sulla vendita di un immobile strumentale?

Con IVA o in esenzione, l'atto paga il registro fisso di 200 euro, l'imposta ipotecaria del 3% e quella catastale dell'1%. L'IVA, se dovuta, è di regola al 22%, in reverse charge se la vendita avviene per opzione verso un soggetto IVA.

Come si calcolano i 5 anni per l'imponibilità obbligatoria?

I 5 anni decorrono dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, non dalla data di acquisto del terreno o di inizio lavori. Il riferimento è la dichiarazione di fine lavori o il certificato di agibilità.

Se la cessione è esente, il venditore recupera l'IVA pagata sulla costruzione?

Non direttamente. Le cessioni esenti limitano il diritto alla detrazione tramite il pro-rata: l'IVA sostenuta per la costruzione o ristrutturazione dell'immobile poi ceduto in esenzione non è interamente detraibile, a meno che non si opti per l'imponibilità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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