← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Il Codice del Terzo settore e l'IVA: una riforma ancora in divenire

Il Codice del Terzo settore, adottato con D.Lgs. 117/2017, ha ridisegnato in modo profondo il panorama degli enti non profit in Italia: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, enti filantropici e molti altri rientrano oggi nella categoria degli enti del Terzo settore (ETS) se si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Questo cambiamento ha implicazioni anche sul piano IVA, ma con una particolarità importante: la disciplina fiscale specifica per gli ETS è in fase di progressiva applicazione.

Cosa significa ‘progressiva applicazione’? Significa che alcune norme del Codice del Terzo settore in materia fiscale sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (necessaria perché possono costituire aiuti di Stato) o a decreti attuativi ancora non emanati. Chi opera in questo settore deve quindi verificare, anno per anno, quali disposizioni sono effettivamente in vigore e quali no. Questo articolo descrive i principi fondamentali, rimandando alle regole vigenti nell’anno per i dettagli applicativi.

La struttura di base rimane quella comune a tutti gli enti non commerciali: l’attività istituzionale — quella che persegue le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale per cui l’ente è nato — è fuori campo IVA. L’attività commerciale, anche se svolta da un ETS, è rilevante IVA e richiede i consueti obblighi: partita IVA, contabilità separata, dichiarazione annuale.

Attività istituzionale vs commerciale negli ETS: effetti IVA
Tipo di attività Qualificazione IVA Regime applicabile
Attività istituzionale (finalità civiche/solidaristiche) Fuori campo IVA Nessun obbligo IVA
Attività commerciale (anche se svolta da ETS) Rilevante IVA Partita IVA, contabilità separata, dichiarazione
Regime IVA specifico ETS (D.Lgs. 117/2017) In progressiva applicazione Verificare le disposizioni vigenti nell'anno

Esempio pratico

  • L’associazione di promozione sociale ‘Beta’ gestisce un centro culturale aperto al pubblico. Organizza corsi di lingua per i propri soci iscritti (attività istituzionale, fuori campo IVA) e affitta gli spazi a terzi per eventi aziendali (attività commerciale, rilevante IVA). Beta è iscritta al RUNTS come ETS. Deve aprire partita IVA per la sola attività di affitto, tenere contabilità separata tra le due attività e presentare la dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale. Per verificare se il regime IVA specifico previsto dal D.Lgs. 117/2017 sia già applicabile alla propria situazione, Beta consulta le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate o un professionista.

Documenti necessari

  • Atto costitutivo e statuto dell’ETS (con indicazione delle finalità istituzionali)
  • Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
  • Partita IVA dell’ente (per la sola attività commerciale)
  • Registri contabili separati per attività istituzionale e commerciale
  • Dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale
  • Documentazione delle liquidazioni periodiche IVA sull’attività commerciale

Tizio responsabile di una ODV: quale attività è fuori campo IVA

Scenario. Tizio coordina un’organizzazione di volontariato (ODV) iscritta al RUNTS che distribuisce pasti ai senza fissa dimora (attività istituzionale) e gestisce un piccolo spaccio di prodotti artigianali il cui ricavato finanzia l’attività.

Come si applica. L’attività di distribuzione pasti persegue le finalità solidaristiche dell’ODV: è attività istituzionale, fuori campo IVA. Lo spaccio di prodotti, invece, è un’attività commerciale perché genera corrispettivi dalla vendita di beni a terzi. Questa parte è rilevante IVA: l’ODV deve aprire partita IVA per questa attività, registrare i corrispettivi (eventualmente con registratore telematico se vende al dettaglio), tenere i conti separati e includere questa attività nella dichiarazione IVA annuale. Il fatto che il ricavato venga reinvestito nelle finalità istituzionali non cambia la qualificazione fiscale dell’attività commerciale.

In pratica

  • Non confondere la destinazione dei proventi (finalità istituzionali) con la natura dell’attività: lo spaccio è commerciale anche se il ricavato va a scopo solidale.
  • Aprire partita IVA per la sola attività commerciale e mantenerla separata dalla gestione istituzionale.
  • Verificare ogni anno se il regime fiscale specifico per le ODV previsto dal D.Lgs. 117/2017 sia applicabile.
  • In caso di incertezza sulla qualificazione di una specifica attività, richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Caio presidente di una fondazione ETS: gestire la complessità

Scenario. Caio presiede una fondazione iscritta al RUNTS che svolge attività di ricerca sociale (istituzionale), organizza convegni a pagamento aperti al pubblico (potenzialmente commerciale) e riceve erogazioni liberali da privati.

Come si applica. Le erogazioni liberali sono fuori campo IVA per natura: non si scambiano con una prestazione. L’attività di ricerca rientra nell’oggetto istituzionale della fondazione. I convegni a pagamento richiedono invece una valutazione: se sono aperti al pubblico in modo sistematico e il corrispettivo è collegato alla partecipazione, possono qualificarsi come attività commerciale rilevante IVA. La fondazione deve distinguere attentamente queste attività. In attesa che la disciplina IVA specifica del D.Lgs. 117/2017 sia pienamente applicabile, si applicano le regole generali degli enti non commerciali (art. 4 DPR 633/1972).

In pratica

  • Le erogazioni liberali sono fuori campo IVA: non concorrono alla base imponibile.
  • I convegni a pagamento aperti al pubblico possono essere attività commerciale: verificare caso per caso.
  • Finché la disciplina IVA specifica del D.Lgs. 117/2017 non è pienamente in vigore, si applicano le regole generali degli enti non commerciali.
  • Monitorare gli aggiornamenti normativi e le circolari dell’Agenzia delle Entrate sull’attuazione del Codice del Terzo settore.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Un ETS iscritto al RUNTS è automaticamente esente da IVA?

No. L’iscrizione al RUNTS non comporta automaticamente l’esenzione IVA. L’attività istituzionale è fuori campo IVA per tutti gli enti non commerciali, ma l’attività commerciale resta rilevante IVA anche per gli ETS. L’iscrizione al RUNTS può dare accesso ad agevolazioni fiscali specifiche, ma queste vanno verificate rispetto alle disposizioni in vigore nell’anno.

Il D.Lgs. 117/2017 ha già cambiato le regole IVA per gli ETS?

Il Codice del Terzo settore prevede un regime fiscale specifico per gli ETS, ma la sua applicazione è progressiva e subordinata ad autorizzazioni e decreti attuativi. Alcune disposizioni sono operative, altre no. È indispensabile verificare lo stato di attuazione aggiornato consultando l’Agenzia delle Entrate o un professionista del settore.

Come si distingue l'attività istituzionale da quella commerciale in un ETS?

L’attività istituzionale persegue le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale indicate nello statuto e non genera corrispettivi sistematici verso terzi. L’attività commerciale genera proventi dallo scambio di beni o servizi sul mercato, anche se lo scopo finale è solidale. La linea di confine non è sempre netta e può richiedere una valutazione caso per caso.

Un ETS deve tenere contabilità separate per le due attività?

Sì. Come per tutti gli enti non commerciali, la legge impone di tenere conti separati per l’attività istituzionale e quella commerciale. Questo serve a calcolare correttamente l’IVA dovuta e a dimostrare in caso di controllo che le due sfere sono tenute distinte.

Le quote associative versate dai soci di un ETS sono soggette a IVA?

In linea generale le quote associative versate dai soci per partecipare all’attività istituzionale dell’ente non sono soggette a IVA, perché non costituiscono un corrispettivo per una prestazione commerciale ma un contributo all’attività comune. Occorre tuttavia che la quota sia effettivamente collegata all’attività statutaria e non a prestazioni specifiche di carattere commerciale.

Cosa succede se un ETS supera una certa soglia di attività commerciale?

Se l’attività commerciale diventa prevalente rispetto a quella istituzionale, l’ente rischia di perdere la qualificazione di ente non commerciale — con conseguenze fiscali significative su tutti i fronti, non solo IVA. Per questo è importante monitorare il rapporto tra le due attività e, se necessario, riorganizzare le attività o la struttura dell’ente.

Domande frequenti

Un ETS iscritto al RUNTS è automaticamente esente da IVA?

No. L'iscrizione al RUNTS non comporta automaticamente l'esenzione IVA. L'attività istituzionale è fuori campo IVA per tutti gli enti non commerciali, ma l'attività commerciale resta rilevante IVA anche per gli ETS. L'iscrizione al RUNTS può dare accesso ad agevolazioni fiscali specifiche, ma queste vanno verificate rispetto alle disposizioni in vigore nell'anno.

Il D.Lgs. 117/2017 ha già cambiato le regole IVA per gli ETS?

Il Codice del Terzo settore prevede un regime fiscale specifico per gli ETS, ma la sua applicazione è progressiva e subordinata ad autorizzazioni e decreti attuativi. Alcune disposizioni sono operative, altre no. È indispensabile verificare lo stato di attuazione aggiornato consultando l'Agenzia delle Entrate o un professionista del settore.

Come si distingue l'attività istituzionale da quella commerciale in un ETS?

L'attività istituzionale persegue le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale indicate nello statuto e non genera corrispettivi sistematici verso terzi. L'attività commerciale genera proventi dallo scambio di beni o servizi sul mercato, anche se lo scopo finale è solidale. La linea di confine non è sempre netta e può richiedere una valutazione caso per caso.

Un ETS deve tenere contabilità separate per le due attività?

Sì. Come per tutti gli enti non commerciali, la legge impone di tenere conti separati per l'attività istituzionale e quella commerciale. Questo serve a calcolare correttamente l'IVA dovuta e a dimostrare in caso di controllo che le due sfere sono tenute distinte.

Le quote associative versate dai soci di un ETS sono soggette a IVA?

In linea generale le quote associative versate dai soci per partecipare all'attività istituzionale dell'ente non sono soggette a IVA, perché non costituiscono un corrispettivo per una prestazione commerciale ma un contributo all'attività comune. Occorre tuttavia che la quota sia effettivamente collegata all'attività statutaria e non a prestazioni specifiche di carattere commerciale.

Cosa succede se un ETS supera una certa soglia di attività commerciale?

Se l'attività commerciale diventa prevalente rispetto a quella istituzionale, l'ente rischia di perdere la qualificazione di ente non commerciale — con conseguenze fiscali significative su tutti i fronti, non solo IVA. Per questo è importante monitorare il rapporto tra le due attività e, se necessario, riorganizzare le attività o la struttura dell'ente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.