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In sintesi
- Due deduzioni cumulabili: il 10% forfettario dell’IRAP versata (se vi sono interessi passivi) e la quota relativa al costo del lavoro per intero.
- Principio di cassa: si deduce l’IRAP effettivamente versata nell’anno, non quella di competenza.
- Acconti compresi: gli acconti IRAP rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo.
- Anche ravvedimento e ruolo: l’IRAP pagata a seguito di ravvedimento operoso o iscrizione a ruolo è ugualmente deducibile.
- Dove si indica: nel quadro RF del modello Redditi SC, rigo RF55 con codici 12 e 33.
Come funziona la deduzione dell'IRAP dall'IRES
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un costo reale per le imprese: si paga ogni anno sul valore della produzione netta, indipendentemente dal risultato economico. La buona notizia è che una parte di questa imposta può essere recuperata abbattendo il reddito imponibile ai fini IRES (o IRPEF per le imprese individuali e le società di persone). La deduzione non è automatica: bisogna conoscere le regole e inserirla correttamente in dichiarazione.
Esistono due tipi di deduzione, entrambe previste dall’art. 6 del DL 185/2008 e dal DL 201/2011, e si possono sommare tra loro. La prima è una quota forfettaria del 10% dell’IRAP versata, spettante quando l’impresa ha sostenuto interessi passivi nel periodo. La seconda, invece, riguarda la parte di IRAP che si è pagata sul costo del lavoro dipendente e assimilato: in quel caso la deduzione è integrale, cioè al 100%.
Entrambe le deduzioni seguono il principio di cassa: contano i versamenti effettivamente eseguiti durante l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi precedenti sia come acconti. Gli acconti, però, rilevano solo fino a concorrenza dell’imposta realmente dovuta per quel periodo.
| Tipo di deduzione | Misura | Condizione |
|---|---|---|
| Quota forfettaria | 10% dell'IRAP versata | Presenza di interessi passivi nel periodo |
| Quota lavoro dipendente | 100% della quota IRAP sul costo del lavoro | Parte non già dedotta a titolo di cuneo fiscale IRAP |
| Cumulabilità | Le due deduzioni si sommano | Non c'è un massimale globale |
| Criterio temporale | Per cassa (versamenti dell'anno) | Acconti nel limite dell'imposta dovuta |
Esempio pratico
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Alfa SRL chiude il 2025 con un’IRAP versata di 30.000 euro (saldo 2024 + acconti 2025). Nel 2025 ha sostenuto interessi passivi su un mutuo bancario. La quota lavoro, calcolata dalla società, è pari a 18.000 euro. Deduzione forfettaria: 10% × 30.000 = 3.000 euro. Deduzione lavoro: 18.000 euro. Totale deducibile dal reddito IRES: 21.000 euro. Risparmio fiscale netto: 21.000 × 24% (aliquota IRES) = 5.040 euro.
Documenti necessari
- Modello F24 con i versamenti IRAP dell’anno (saldo e acconti)
- Dichiarazione IRAP dell’anno precedente (per il saldo)
- Prospetto di calcolo della quota IRAP relativa al costo del lavoro
- Libro unico del lavoro o prospetto paga (per il costo del lavoro di riferimento)
- Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF16 e RF55)
Caso 1 — Società senza interessi passivi
Scenario. Beta SNC è una piccola impresa artigiana che non ha debiti bancari e quindi non sostiene interessi passivi. Nel 2025 versa 8.000 euro di IRAP, di cui 5.000 euro riferibili al costo del lavoro di tre dipendenti.
Come si applica. Non avendo interessi passivi, Beta SNC non può applicare la deduzione forfettaria del 10%. Ha diritto, invece, alla sola deduzione integrale sulla quota IRAP relativa al costo del lavoro: 5.000 euro da portare in diminuzione del reddito nella dichiarazione dei redditi. I restanti 3.000 euro di IRAP (riferibili alla componente del margine) rimangono indeducibili.
In pratica
- Senza interessi passivi: nessuna deduzione forfettaria del 10%.
- La quota IRAP sul lavoro è sempre deducibile al 100%, indipendentemente dalla presenza di interessi.
- Indicare la deduzione nel rigo RF55 del quadro RF, codici 12 e 33.
Caso 2 — Società con mutuo e personale dipendente
Scenario. Tizio è amministratore unico di Alfa SRL, che nel 2025 ha versato 20.000 euro di IRAP. La società ha un mutuo e ha sostenuto 4.000 euro di interessi passivi. La quota IRAP sul costo del lavoro è di 12.000 euro.
Come si applica. Alfa SRL ha diritto a entrambe le deduzioni. La forfettaria vale 2.000 euro (10% di 20.000). La deduzione per il lavoro vale 12.000 euro. Totale: 14.000 euro in meno di reddito imponibile IRES. La società aveva già portato in variazione in aumento l’intera IRAP contabilizzata (rigo RF16): ora recupera la parte deducibile come variazione in diminuzione al rigo RF55.
In pratica
- Prima si porta tutta l’IRAP in aumento (RF16), poi si deduce la quota ammessa in diminuzione (RF55).
- Le due componenti (10% forfettario + quota lavoro) si sommano senza limite globale.
- L’IRAP pagata per ravvedimento operoso vale ugualmente ai fini della deduzione.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Posso dedurre l'IRAP anche se non ho dipendenti?
Sì, ma solo la quota forfettaria del 10%, e solo se hai sostenuto interessi passivi. Senza dipendenti e senza interessi non spetta nessuna deduzione.
Come calcolo la quota IRAP sul costo del lavoro?
È la parte di IRAP che sarebbe stata dovuta calcolando la base imponibile escludendo il costo del lavoro. In pratica la società deve effettuare il calcolo extra-contabile o affidarsi al commercialista per la ripartizione.
L'acconto IRAP versato a novembre è deducibile nello stesso anno?
Sì, ma nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per quell’anno. Se l’acconto supera l’IRAP dovuta, la parte eccedente non è deducibile nell’anno ma lo sarà quando verrà imputata a saldo.
Dove inserisco la deduzione nella dichiarazione dei redditi?
Nel quadro RF del modello Redditi SC (o SP o PF a seconda del soggetto), rigo RF55 con i codici 12 (quota forfettaria) e 33 (quota lavoro).
Le due deduzioni sono alternative o si sommano?
Si sommano: si possono applicare entrambe nello stesso anno, senza dover scegliere l’una o l’altra.
L'IRAP pagata dopo un accertamento è deducibile?
Sì. Anche l’IRAP versata a seguito di iscrizione a ruolo o di attività di accertamento è deducibile, sempre con il criterio di cassa (anno del versamento).
Domande frequenti