← Torna a Diritto d'Autore (L. 633/1941)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Autori e produttori (o aventi causa) devono depositare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme del regolamento.
  • Per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).
  • Sono previste disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.
  • Nota storica: il deposito "presso il Ministero della cultura popolare" va inteso presso l'amministrazione oggi competente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 105 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.

92.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Autori e produttori (o aventi causa) devono depositare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme del regolamento.
  • Per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).
  • Sono previste disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.
  • Nota storica: il deposito "presso il Ministero della cultura popolare" va inteso presso l'amministrazione oggi competente.
Indice dei contenuti

Gli autori e i produttori devono depositare un esemplare dell'opera o del prodotto presso l'amministrazione competente, nei termini e nelle forme del regolamento; per le opere drammatico-musicali basta la riduzione per canto e pianoforte. Regole specifiche per il software.

L'obbligo di deposito

L'art. 105 disciplina l'obbligo di deposito di un esemplare dell'opera o del prodotto protetto. Autori, produttori o i loro aventi causa devono depositare una copia dell'opera, nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. Il deposito alimenta il registro pubblico (art. 103) e contribuisce alla conservazione e alla conoscibilità del patrimonio delle opere protette.

Una nota sull'ufficio competente

Il testo indica il deposito "presso il Ministero della cultura popolare": come per gli articoli vicini, si tratta di un riferimento storico, a un organo soppresso nel 1944. L'adempimento va inteso presso l'amministrazione oggi competente. La disciplina del deposito si coordina inoltre con la normativa generale sul deposito legale delle pubblicazioni, evolutasi nel tempo.

La semplificazione per le opere musicali

La norma prevede una semplificazione pratica per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra: in tal caso è sufficiente depositare una copia della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. È una previsione ragionevole: depositare l'intera partitura orchestrale, quando non stampata, sarebbe oneroso, mentre la riduzione assolve adeguatamente la funzione identificativa.

Il software e l'evoluzione della norma

L'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore, frutto dell'estensione della tutela del diritto d'autore al software. È un segno dell'aggiornamento di una norma del 1941 alle nuove categorie di opere protette. Resta fermo il principio già visto (art. 106): l'eventuale omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore. Il deposito assolve funzioni di pubblicità, conservazione e prova, ma non è condizione di esistenza della tutela, che sorge con la creazione dell'opera.

Domande frequenti

Chi deve depositare l'opera?

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti, o i loro aventi causa, nei termini e nelle forme del regolamento.

Cosa si deposita per un'opera sinfonica non stampata?

Basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).

Il deposito presso il Ministero della cultura popolare è attuale?

No: va inteso presso l'amministrazione oggi competente; il riferimento è storico.

L'omissione del deposito fa perdere il diritto d'autore?

No: non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto, che sorge con la creazione (art. 106).

Sono previste regole per il software?

Sì: l'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.