Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Autori e produttori (o aventi causa) devono depositare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme del regolamento.
Per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).
Sono previste disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.
Nota storica: il deposito "presso il Ministero della cultura popolare" va inteso presso l'amministrazione oggi competente.
Indice dei contenuti
Gli autori e i produttori devono depositare un esemplare dell'opera o del prodotto presso l'amministrazione competente, nei termini e nelle forme del regolamento; per le opere drammatico-musicali basta la riduzione per canto e pianoforte. Regole specifiche per il software.
L'obbligo di deposito
L'art. 105 disciplina l'obbligo di deposito di un esemplare dell'opera o del prodotto protetto. Autori, produttori o i loro aventi causa devono depositare una copia dell'opera, nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. Il deposito alimenta il registro pubblico (art. 103) e contribuisce alla conservazione e alla conoscibilità del patrimonio delle opere protette.
Una nota sull'ufficio competente
Il testo indica il deposito "presso il Ministero della cultura popolare": come per gli articoli vicini, si tratta di un riferimento storico, a un organo soppresso nel 1944. L'adempimento va inteso presso l'amministrazione oggi competente. La disciplina del deposito si coordina inoltre con la normativa generale sul deposito legale delle pubblicazioni, evolutasi nel tempo.
La semplificazione per le opere musicali
La norma prevede una semplificazione pratica per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra: in tal caso è sufficiente depositare una copia della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. È una previsione ragionevole: depositare l'intera partitura orchestrale, quando non stampata, sarebbe oneroso, mentre la riduzione assolve adeguatamente la funzione identificativa.
Il software e l'evoluzione della norma
L'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore, frutto dell'estensione della tutela del diritto d'autore al software. È un segno dell'aggiornamento di una norma del 1941 alle nuove categorie di opere protette. Resta fermo il principio già visto (art. 106): l'eventuale omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore. Il deposito assolve funzioni di pubblicità, conservazione e prova, ma non è condizione di esistenza della tutela, che sorge con la creazione dell'opera.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La riduzione per pianoforte
Per un'opera sinfonica di Tizio non è stata stampata la partitura d'orchestra. Ai fini del deposito è sufficiente depositare la riduzione per canto e pianoforte, secondo la semplificazione dell'art. 105.
Esempio 2 - Il deposito omesso
Caio non effettua il deposito della propria opera. Conserva comunque pienamente il diritto d'autore: l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto (art. 106).
Domande frequenti
Chi deve depositare l'opera?
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti, o i loro aventi causa, nei termini e nelle forme del regolamento.
Cosa si deposita per un'opera sinfonica non stampata?
Basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).
Il deposito presso il Ministero della cultura popolare è attuale?
No: va inteso presso l'amministrazione oggi competente; il riferimento è storico.
L'omissione del deposito fa perdere il diritto d'autore?
No: non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto, che sorge con la creazione (art. 106).
Sono previste regole per il software?
Sì: l'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Gli autori e i produttori devono depositare un esemplare dell'opera o del prodotto presso l'amministrazione competente, nei termini e nelle forme del regolamento; per le opere drammatico-musicali basta la riduzione per canto e pianoforte. Regole specifiche per il software.
L'obbligo di deposito
L'art. 105 disciplina l'obbligo di deposito di un esemplare dell'opera o del prodotto protetto. Autori, produttori o i loro aventi causa devono depositare una copia dell'opera, nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. Il deposito alimenta il registro pubblico (art. 103) e contribuisce alla conservazione e alla conoscibilità del patrimonio delle opere protette.
Una nota sull'ufficio competente
Il testo indica il deposito "presso il Ministero della cultura popolare": come per gli articoli vicini, si tratta di un riferimento storico, a un organo soppresso nel 1944. L'adempimento va inteso presso l'amministrazione oggi competente. La disciplina del deposito si coordina inoltre con la normativa generale sul deposito legale delle pubblicazioni, evolutasi nel tempo.
La semplificazione per le opere musicali
La norma prevede una semplificazione pratica per le opere drammatico-musicali o sinfoniche di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra: in tal caso è sufficiente depositare una copia della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. È una previsione ragionevole: depositare l'intera partitura orchestrale, quando non stampata, sarebbe oneroso, mentre la riduzione assolve adeguatamente la funzione identificativa.
Il software e l'evoluzione della norma
L'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore, frutto dell'estensione della tutela del diritto d'autore al software. È un segno dell'aggiornamento di una norma del 1941 alle nuove categorie di opere protette. Resta fermo il principio già visto (art. 106): l'eventuale omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore. Il deposito assolve funzioni di pubblicità, conservazione e prova, ma non è condizione di esistenza della tutela, che sorge con la creazione dell'opera.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La riduzione per pianoforte
Per un'opera sinfonica di Tizio non è stata stampata la partitura d'orchestra. Ai fini del deposito è sufficiente depositare la riduzione per canto e pianoforte, secondo la semplificazione dell'art. 105.
Esempio 2 - Il deposito omesso
Caio non effettua il deposito della propria opera. Conserva comunque pienamente il diritto d'autore: l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto (art. 106).
Domande frequenti
Chi deve depositare l'opera?
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti, o i loro aventi causa, nei termini e nelle forme del regolamento.
Cosa si deposita per un'opera sinfonica non stampata?
Basta una copia della riduzione per canto e pianoforte (o per pianoforte solo).
Il deposito presso il Ministero della cultura popolare è attuale?
No: va inteso presso l'amministrazione oggi competente; il riferimento è storico.
L'omissione del deposito fa perdere il diritto d'autore?
No: non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto, che sorge con la creazione (art. 106).
Sono previste regole per il software?
Sì: l'articolo contiene disposizioni specifiche per i programmi per elaboratore.