Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Regola generale: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
- Modesta entità: la prova non serve se il credito non supera 2.500 euro (o 5.000 euro per le imprese di maggiore dimensione) ed è scaduto da almeno 6 mesi.
- Procedure concorsuali: la deduzione è automatica quando il debitore è soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale o accordi di ristrutturazione.
- Prescrizione: quando il diritto alla riscossione del credito si è prescritto, la perdita è automaticamente deducibile.
- Distinzione dalla svalutazione: la svalutazione generica è disciplinata dall’art. 106 TUIR; la perdita definitiva da art. 101, comma 5.
Quando una perdita su credito è deducibile
L’impresa che non riesce a recuperare un credito può dedurre la perdita dal proprio reddito imponibile, ma solo rispettando condizioni ben precise. La regola è fissata dall’art. 101, comma 5, del TUIR: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi.
Questa formula — apparentemente vaga — significa che non basta pensare che il cliente non pagherà: occorre documentarlo con prove concrete. Il fisco non accetta le perdite ‘per sentito dire’ o basate su valutazioni soggettive dell’imprenditore.
La legge, però, prevede tre situazioni in cui la prova è automatica e non occorre raccogliere ulteriori elementi: quando il debitore è in una procedura concorsuale (come il fallimento), quando il credito è di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi, e quando il diritto di credito si è prescritto.
Capire in quale situazione ci si trova è fondamentale perché sbagliare la categoria — ad esempio dedurre come perdita quello che è ancora una svalutazione — può portare a contestazioni in sede di accertamento.
| Situazione | Condizioni richieste |
|---|---|
| Procedure concorsuali o accordi | Debitore soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione o piani attestati |
| Modesta entità — imprese ordinarie | Credito fino a 2.500 euro, scaduto da almeno 6 mesi |
| Modesta entità — imprese maggiori | Credito fino a 5.000 euro, scaduto da almeno 6 mesi |
| Prescrizione | Il diritto alla riscossione si e' prescritto |
| Caso generale | Elementi certi e precisi documentati dall'impresa |
Esempio pratico
-
Alfa SRL vanta un credito di 1.800 euro verso un piccolo fornitore, scaduto a gennaio 2025. A luglio 2025 il credito è ancora insoluto: sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza e l’importo è inferiore a 2.500 euro. Alfa SRL può dedurre la perdita di 1.800 euro nella dichiarazione 2025 senza dover raccogliere ulteriore documentazione, perché rientra nel caso di modesta entità con anzianità minima di 6 mesi. Se invece il credito fosse di 4.000 euro, la stessa impresa non potrebbe avvalersi della soglia automatica (che è 2.500 euro per le imprese ordinarie) e dovrebbe documentare elementi certi e precisi dell’insolvenza.
Documenti necessari
- Estratto del libro mastro con evidenza della scadenza del credito
- Fatture e contratti da cui risulta il credito
- Documentazione della procedura concorsuale (sentenza di fallimento, decreto di omologazione del concordato, ecc.) se applicabile
- Diffide, solleciti, atti di messa in mora o relazioni di legali/agenzie di recupero
- Eventuale autocertificazione dell’impresa con calcolo della soglia di modesta entità
- Documentazione attestante la prescrizione del diritto, se applicabile
Caso 1 — Debitore in procedura concorsuale
Scenario. Tizio è amministratore di Beta SNC, che vanta un credito commerciale di 80.000 euro verso un cliente. Nel corso del 2025 il cliente viene ammesso al concordato preventivo dal tribunale competente.
Come si applica. L’apertura della procedura concorsuale rende automaticamente deducibile la perdita su crediti, senza bisogno di raccogliere altri elementi. Beta SNC può dedurre la perdita nell’esercizio 2025, l’anno in cui la procedura ha avuto inizio. La documentazione da conservare è il provvedimento del tribunale che ammette il debitore alla procedura.
In pratica
- Procedura concorsuale aperta nel 2025: perdita deducibile nel 2025.
- Documentazione chiave: provvedimento del tribunale (ammissione al concordato o sentenza di fallimento).
- Non serve attendere la chiusura della procedura per dedurre.
Caso 2 — Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi
Scenario. Caio gestisce i conti di una piccola SRL di servizi informatici. Nel corso del 2025 si accumula un credito di 2.200 euro verso un cliente che non ha mai risposto ai solleciti. Il credito era scaduto a febbraio 2025.
Come si applica. A settembre 2025 sono trascorsi più di 6 mesi dalla scadenza (febbraio-settembre). Il credito è di 2.200 euro, sotto la soglia di 2.500 euro prevista per le imprese ordinarie. Ricorrono entrambe le condizioni dell’art. 101, comma 5: modesta entità e anzianità di almeno 6 mesi. La perdita di 2.200 euro è deducibile nella dichiarazione 2025 senza ulteriori prove. Caio conserva la fattura e l’estratto del libro mastro che documenta la scadenza.
In pratica
- Credito di 2.200 euro (sotto i 2.500 euro per imprese ordinarie) — soglia rispettata.
- Scaduto a febbraio 2025, dedotto a settembre 2025: oltre 6 mesi — condizione rispettata.
- Documenti minimi: fattura e estratto contabile con data di scadenza.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Cosa si intende per 'elementi certi e precisi' richiesti in via generale?
Sono prove concrete e documentate dell’insolvenza del debitore: ad esempio, azioni legali infruttuose, relazioni di agenzie di recupero crediti, dichiarazioni del debitore sull’impossibilita’ di pagare, chiusura dell’attivita’. Non basta un semplice ritardo nel pagamento.
La soglia di 2.500 euro si applica per singola fattura o per cliente?
Per singolo credito (di norma la singola partita contabile). Se lo stesso cliente ha piu’ crediti distinti, ciascuno va valutato separatamente per la verifica della soglia.
Chi sono le 'imprese di piu' rilevante dimensione' con soglia a 5.000 euro?
L’art. 101, comma 5, del TUIR fa riferimento alle imprese di maggiori dimensioni secondo la definizione normativa vigente. In pratica si tratta delle imprese che superano i parametri dimensionali stabiliti per legge; il commercialista puo’ verificare se la propria societa’ rientra in questa categoria.
Posso dedurre una perdita su crediti se non ho ancora intrapreso azioni legali?
Non in via automatica, a meno che non ricorrano i casi di modesta entita’ (con anzianita’ 6 mesi) o di procedure concorsuali. Negli altri casi, l’assenza di azioni legali o solleciti puo’ rendere difficile dimostrare gli ‘elementi certi e precisi’.
Come si differenzia la perdita su crediti dalla svalutazione?
La svalutazione (art. 106 TUIR) e’ un accantonamento preventivo e generico, deducibile entro lo 0,5% del portafoglio crediti. La perdita su crediti (art. 101, c.5) e’ una perdita definitiva, rilevata quando il credito diventa irrecuperabile o ricorrono le condizioni di legge.
Posso dedurre la perdita anche se ho gia' svalutato il credito negli anni precedenti?
Si’. Se negli anni precedenti hai svalutato il credito (nei limiti dell’art. 106), e ora il credito si trasforma in perdita definitiva, puoi dedurre la perdita. Attenzione a non dedurre due volte: la quota gia’ dedotta come svalutazione non va dedotta di nuovo come perdita.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'elementi certi e precisi' richiesti in via generale?
Sono prove concrete e documentate dell'insolvenza del debitore: ad esempio, azioni legali infruttuose, relazioni di agenzie di recupero crediti, dichiarazioni del debitore sull'impossibilita' di pagare, chiusura dell'attivita'. Non basta un semplice ritardo nel pagamento.
La soglia di 2.500 euro si applica per singola fattura o per cliente?
Per singolo credito (di norma la singola partita contabile). Se lo stesso cliente ha piu' crediti distinti, ciascuno va valutato separatamente per la verifica della soglia.
Chi sono le 'imprese di piu' rilevante dimensione' con soglia a 5.000 euro?
L'art. 101, comma 5, del TUIR fa riferimento alle imprese di maggiori dimensioni secondo la definizione normativa vigente. In pratica si tratta delle imprese che superano i parametri dimensionali stabiliti per legge; il commercialista puo' verificare se la propria societa' rientra in questa categoria.
Posso dedurre una perdita su crediti se non ho ancora intrapreso azioni legali?
Non in via automatica, a meno che non ricorrano i casi di modesta entita' (con anzianita' 6 mesi) o di procedure concorsuali. Negli altri casi, l'assenza di azioni legali o solleciti puo' rendere difficile dimostrare gli 'elementi certi e precisi'.
Come si differenzia la perdita su crediti dalla svalutazione?
La svalutazione (art. 106 TUIR) e' un accantonamento preventivo e generico, deducibile entro lo 0,5% del portafoglio crediti. La perdita su crediti (art. 101, c.5) e' una perdita definitiva, rilevata quando il credito diventa irrecuperabile o ricorrono le condizioni di legge.
Posso dedurre la perdita anche se ho gia' svalutato il credito negli anni precedenti?
Si'. Se negli anni precedenti hai svalutato il credito (nei limiti dell'art. 106), e ora il credito si trasforma in perdita definitiva, puoi dedurre la perdita. Attenzione a non dedurre due volte: la quota gia' dedotta come svalutazione non va dedotta di nuovo come perdita.
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