Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Staking e lending: cosa sono e come li tratta il fisco

Lo staking consiste nel ‘bloccare’ le proprie cripto-attività per partecipare alla validazione delle transazioni su una blockchain: in cambio ricevi nuove cripto come ricompensa. Il lending crypto e’ simile: presti le tue cripto a una piattaforma e ottieni interessi periodici in cripto. In entrambi i casi generi dei proventi.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 stabiliscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo significa che le ricompense di staking e gli interessi di lending sono tassati sull’intero importo ricevuto, senza poter sottrarre costi.

Il regime delle cripto-attività si applica in modo unitario: sia i proventi da detenzione (staking, lending) sia le plusvalenze da vendita delle cripto ricevute vengono dichiarate nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT per il Modello Redditi PF). L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e’ del 26 per cento. Per i proventi da detenzione il meccanismo applicabile segue le stesse regole della sezione.

Risorsa gratuita
Checklist detrazioni e deduzioni 730/2026 (PDF)
  • Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
  • Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
  • Documenti da preparare e date del 730/2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Tassazione cripto-attività: proventi da detenzione e plusvalenze
Tipo di provento Soglia / Regime Aliquota
Proventi da detenzione (staking, lending) Nessuna deduzione ammessa 26% imposta sostitutiva
Plusvalenze da cessione (cripto realizzate fino al 31/12/2024) Tassate solo se eccedono 2.000 euro nel periodo 26% imposta sostitutiva
Plusvalenze da cessione (cripto realizzate dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% imposta sostitutiva
Monitoraggio fiscale (quadro W) Obbligo per chi detiene cripto Solo dichiarativo (nessuna imposta aggiuntiva se non dovuta IVCA)

Esempio pratico

  • Tizio partecipa allo staking su una blockchain e nel 2025 riceve 0,05 ETH come ricompensa, per un valore di mercato al momento della ricezione pari a 200 euro. Questi 200 euro sono un provento da detenzione tassato senza alcuna deduzione. Se successivamente Tizio vende quegli ETH a 350 euro, la plusvalenza e’ 350 – 200 = 150 euro (usando come costo il valore al momento della ricezione, se documentato; altrimenti costo zero). La plusvalenza rientra nella Sezione V del quadro T: poiche’ realizzata nel 2025, non esiste piu’ la soglia dei 2.000 euro, quindi anche 150 euro vanno dichiarati e tassati al 26% = 39 euro.

Documenti necessari

  • Report annuale della piattaforma di staking o lending con riepilogo dei premi ricevuti e delle date
  • Valore in euro di ciascuna cripto ricevuta alla data di ricezione (serve per calcolare il costo di acquisto futuro)
  • Estratto del wallet o del conto digitale per il monitoraggio fiscale (quadro W)
  • Documentazione del costo di acquisto originario delle cripto utilizzate per lo staking
  • Eventuale rendiconto delle cessioni di cripto ricevute dallo staking (per calcolare le plusvalenze)

Tizio fa staking e tiene le cripto senza venderle

Scenario. Tizio riceve nel 2025 ricompense di staking per un valore complessivo di 300 euro. Non vende nessuna cripto durante l’anno.

Come si applica. I 300 euro di proventi da detenzione (staking) sono tassati senza deduzioni. Tizio deve dichiararli nella Sezione V del quadro T. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio del suo portafoglio crypto. Il costo delle cripto ricevute va documentato (valore al momento della ricezione) perche’ servira’ come base di calcolo se le vendera’ in futuro.

In pratica

  • Conserva sempre il report della piattaforma con i valori in euro delle cripto ricevute giorno per giorno.
  • Anche se non vendi nulla, l’obbligo di monitoraggio (quadro W) rimane.

Caio fa lending e poi vende le cripto ricevute

Scenario. Caio presta crypto su una piattaforma e riceve interessi per 500 euro nel 2025. Successivamente vende le cripto ricevute incassando 600 euro (costo documentato: 500 euro).

Come si applica. I 500 euro di interessi (proventi da detenzione) sono tassati al 26% senza deduzioni. La vendita genera una plusvalenza di 100 euro (600 – 500), anch’essa tassata al 26%. Entrambe le voci entrano nella Sezione V del quadro T. Il totale imponibile e’ 600 euro (500 + 100), con imposta di 156 euro. Se Caio non avesse documentazione del costo dei 500 euro, il costo sarebbe zero e la plusvalenza sarebbe 600 euro.

In pratica

  • Il valore in euro al momento della ricezione degli interessi diventa il ‘costo di acquisto’ per il calcolo della futura plusvalenza.
  • Senza documentazione del costo, l’Agenzia delle Entrate considera il costo pari a zero: meglio conservare tutto.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

Le ricompense di staking si tassano anche se non le vendo?

Si’, i proventi da detenzione di cripto-attività (staking, lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati nel momento in cui li ricevi, senza deduzione alcuna. La vendita successiva genera eventualmente un’ulteriore plusvalenza.

Esiste una soglia minima sotto cui non pago le tasse sullo staking?

Per i proventi da detenzione (staking, lending) non e’ prevista alcuna soglia di esenzione nelle istruzioni AdE. Per le plusvalenze da cessione di cripto, la soglia di 2.000 euro valeva solo per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 e’ stata eliminata.

Dove dichiaro i proventi da staking nel 730?

Nella Sezione V del quadro T del 730 2026 (o nella Sezione V-A del quadro RT se usi il Modello Redditi PF), che e’ dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi da cripto-attività.

Devo compilare il quadro W anche se non ho venduto niente?

Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato da tutti i residenti italiani che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, indipendentemente dal fatto di aver realizzato guadagni.

Cosa succede se non ho la documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute con lo staking?

Le istruzioni AdE stabiliscono che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo e’ considerato pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita futura sarebbe plusvalenza tassabile.

Le minusvalenze da cripto posso usarle per ridurre i guadagni da staking?

Le minusvalenze da cripto (Sezione V) si compensano solo con le plusvalenze della stessa sezione, non con quelle delle altre sezioni del quadro T (azioni, ETF, ecc.). L’eccedenza di minusvalenze si puo’ riportare nei quattro periodi d’imposta successivi.

Domande frequenti

Le ricompense di staking si tassano anche se non le vendo?

Si', i proventi da detenzione di cripto-attività (staking, lending) percepiti nel periodo d'imposta sono tassati nel momento in cui li ricevi, senza deduzione alcuna. La vendita successiva genera eventualmente un'ulteriore plusvalenza.

Esiste una soglia minima sotto cui non pago le tasse sullo staking?

Per i proventi da detenzione (staking, lending) non e' prevista alcuna soglia di esenzione nelle istruzioni AdE. Per le plusvalenze da cessione di cripto, la soglia di 2.000 euro valeva solo per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 e' stata eliminata.

Dove dichiaro i proventi da staking nel 730?

Nella Sezione V del quadro T del 730 2026 (o nella Sezione V-A del quadro RT se usi il Modello Redditi PF), che e' dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi da cripto-attività.

Devo compilare il quadro W anche se non ho venduto niente?

Si', il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato da tutti i residenti italiani che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, indipendentemente dal fatto di aver realizzato guadagni.

Cosa succede se non ho la documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute con lo staking?

Le istruzioni AdE stabiliscono che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo e' considerato pari a zero. Questo significa che l'intera somma ricavata dalla vendita futura sarebbe plusvalenza tassabile.

Le minusvalenze da cripto posso usarle per ridurre i guadagni da staking?

Le minusvalenze da cripto (Sezione V) si compensano solo con le plusvalenze della stessa sezione, non con quelle delle altre sezioni del quadro T (azioni, ETF, ecc.). L'eccedenza di minusvalenze si puo' riportare nei quattro periodi d'imposta successivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.