Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Aliquota ridotta al 20%: per il periodo d’imposta 2025 (successivo al 31/12/2024) l’aliquota IRES scende dal 24% al 20% per le società che soddisfano le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024).
- Quattro condizioni cumulative: patrimonializzazione (accantonamento di utili a riserva), investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancata fruizione di ammortizzatori sociali.
- Decreto attuativo del 8 agosto 2025: le condizioni specifiche e i limiti quantitativi dell’agevolazione sono stati definiti dal D.M. 8 agosto 2025.
- Solo per un anno: l’agevolazione è prevista esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Non è strutturale.
- Decadenza se le condizioni vengono meno: se le condizioni cessano di essere soddisfatte, la società deve versare la differenza di imposta applicando l’aliquota ordinaria del 24%.
Che cos'è la mini-IRES premiale
La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, per il periodo d’imposta 2025, un’agevolazione denominata ‘IRES premiale‘ (o mini-IRES): le società di capitali che soddisfano determinate condizioni possono applicare una aliquota IRES ridotta del 20% invece dell’aliquota ordinaria del 24%. Il risparmio è quindi di 4 punti percentuali sull’imponibile.
L’agevolazione non è un regalo indiscriminato: è collegata a comportamenti ‘virtuosi’ da parte della società. In sintesi, il legislatore premia le imprese che reinvestono gli utili nell’azienda invece di distribuirli, che effettuano nuovi investimenti e che aumentano l’occupazione senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Le condizioni specifiche e le soglie quantitative sono state definite con il decreto ministeriale dell’8 agosto 2025.
Sul piano dichiarativo, l’IRES premiale trova spazio in un apposito rigo del Modello Redditi SC 2026 (rigo RN8A) e nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio. I soggetti che la applicano versano gli acconti con il codice tributo 2048 e il saldo con il codice 2049.
| Voce | Valore/Dettaglio |
|---|---|
| Norma istitutiva | Art. 1, commi 436-444, L. 30/12/2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) |
| Decreto attuativo | D.M. 8 agosto 2025 |
| Periodo d'imposta agevolato | Periodo successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per la maggior parte delle società: esercizio 2025) |
| Aliquota ordinaria IRES | 24% |
| Aliquota agevolata IRES premiale | 20% |
| Risparmio percentuale | 4 punti percentuali |
| Condizione 1 | Patrimonializzazione: accantonamento di una quota dell'utile a riserva (vincolo di destinazione) |
| Condizione 2 | Investimenti rilevanti: realizzazione di investimenti qualificati nel periodo agevolato |
| Condizione 3 | Incremento occupazionale: aumento del numero dei lavoratori dipendenti |
| Condizione 4 | Mancata fruizione di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) nel periodo |
| Codice tributo acconto | 2048 |
| Codice tributo saldo | 2049 |
| Rigo dichiarativo | RN8A del Modello Redditi SC 2026 |
Esempio pratico
-
Alfa SRL ha un reddito imponibile 2025 di 500.000 euro. Soddisfa tutte le condizioni IRES premiale: ha accantonato a riserva l’80% dell’utile 2024, ha effettuato investimenti rilevanti qualificati, ha assunto 3 dipendenti in più rispetto all’anno precedente e non ha usato la cassa integrazione. Applicando il 20%: IRES = 500.000 × 20% = 100.000 euro. Con l’aliquota ordinaria del 24% avrebbe pagato 500.000 × 24% = 120.000 euro. Risparmio: 20.000 euro.
Documenti necessari
- Delibera assembleare di accantonamento degli utili 2024 a riserva vincolata (con data certa)
- Documentazione degli investimenti rilevanti effettuati nel 2025 (fatture, contratti, perizie)
- Documentazione dell’incremento occupazionale (LUL, modelli UNIEMENS, contratti di lavoro)
- Attestazione di mancato utilizzo di ammortizzatori sociali nel periodo
- Modello Redditi SC 2026 — casella IRES premiale nel frontespizio e rigo RN8A
- Prospetto RS del quadro RS (riserve vincolate per IRES premiale)
Caso 1 — Alfa SRL soddisfa tutti i requisiti: aliquota al 20%
Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con un utile netto di 200.000 euro. L’assemblea delibera di accantonare la parte richiesta a riserva vincolata. Nel 2025 la società effettua nuovi investimenti qualificati, assume 5 lavoratori in più rispetto al 2024 e non ricorre ad alcun ammortizzatore sociale.
Come si applica. Alfa SRL soddisfa le quattro condizioni cumulative dell’IRES premiale. Nel Modello Redditi SC 2026, indica il codice 1 nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio (aliquota agevolata applicata sull’intero reddito). Il reddito imponibile 2025 di 400.000 euro è tassato al 20%: IRES = 80.000 euro. Versamento acconto con codice 2048, saldo con codice 2049.
In pratica
- L’accantonamento degli utili 2024 deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione 2025: la delibera tardiva fa perdere il requisito.
- Se l’agevolazione decade (es. la società distribuisce gli utili accantonati prima del termine), deve versare la differenza di imposta — cioè il 4% sul reddito agevolato — entro il saldo IRES dell’anno in cui avviene la decadenza.
- Le perdite dei periodi precedenti possono essere computate in diminuzione del reddito soggetto ad IRES premiale (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025), in deroga alle ordinarie regole di riporto.
Caso 2 — Beta SRL: requisito dell'occupazione non soddisfatto
Scenario. Beta SRL ha accantonato gli utili a riserva e effettuato investimenti rilevanti nel 2025. Tuttavia, a causa di una ristrutturazione, ha ridotto il personale di 2 unità rispetto al 2024. Non ha fruito di ammortizzatori sociali.
Come si applica. La condizione dell’incremento occupazionale non è soddisfatta: Beta SRL non può applicare l’IRES premiale al 20%. Per il 2025 paga l’IRES ordinaria al 24% sull’intero reddito imponibile. Le condizioni sono cumulative: basta che ne manchi una perché l’intera agevolazione cada.
In pratica
- L’incremento occupazionale richiede che il numero di lavoratori dipendenti aumenti rispetto al periodo precedente. Una semplice stabilità numerica potrebbe non essere sufficiente: occorre verificare le condizioni esatte del D.M. 8 agosto 2025.
- Beta SRL non perde nulla di definitivo: se nel 2026 (o in futuri esercizi) il legislatore dovesse prorogare o reintrodurre l’agevolazione, potrà verificare nuovamente i requisiti.
- La mancanza di un solo requisito esclude l’intera agevolazione: non esiste una versione ‘parziale’ della mini-IRES.
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
La mini-IRES al 20% è permanente?
No. L’art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 prevede l’agevolazione solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè in via generale per il 2025. Per applicarla negli anni successivi occorrerebbe una nuova norma.
Quali sono esattamente le condizioni quantitative per l'accantonamento degli utili?
I dettagli specifici (percentuale minima di utile da accantonare, vincoli di destinazione della riserva) sono contenuti nel D.M. 8 agosto 2025 e nelle relative istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La condizione di base riguarda la patrimonializzazione della società tramite accantonamento a riserva vincolata.
Gli investimenti devono essere di un tipo specifico?
Sì. Il D.M. 8 agosto 2025 definisce quali investimenti sono ‘rilevanti’ ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione non spetta sull’importo eccedente il costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti (art. 12 del D.M.).
Se la società ha perso anni precedenti, può comunque applicare la mini-IRES?
Sì. In deroga alle ordinarie regole sul riporto delle perdite, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare all’aliquota ridotta le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025).
Cosa succede se l'agevolazione decade dopo la dichiarazione?
Se le condizioni vengono meno (es. distribuzione degli utili accantonati prima del termine), la società deve versare la differenza di imposta, pari al 4% sull’imponibile agevolato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta del periodo in cui si verifica la decadenza.
La mini-IRES si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale?
Sì, con alcune specifiche modalità. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) gestiscono l’IRES premiale nell’ambito del quadro GN/GC del Modello Redditi SC, seguendo le istruzioni specifiche per il regime del consolidato.
Domande frequenti
La mini-IRES al 20% è permanente?
No. L'art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 prevede l'agevolazione solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè in via generale per il 2025. Per applicarla negli anni successivi occorrerebbe una nuova norma.
Quali sono esattamente le condizioni quantitative per l'accantonamento degli utili?
I dettagli specifici (percentuale minima di utile da accantonare, vincoli di destinazione della riserva) sono contenuti nel D.M. 8 agosto 2025 e nelle relative istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La condizione di base riguarda la patrimonializzazione della società tramite accantonamento a riserva vincolata.
Gli investimenti devono essere di un tipo specifico?
Sì. Il D.M. 8 agosto 2025 definisce quali investimenti sono 'rilevanti' ai fini dell'agevolazione. L'agevolazione non spetta sull'importo eccedente il costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti (art. 12 del D.M.).
Se la società ha perso anni precedenti, può comunque applicare la mini-IRES?
Sì. In deroga alle ordinarie regole sul riporto delle perdite, i soggetti che accedono alla riduzione dell'aliquota IRES hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare all'aliquota ridotta le perdite dei periodi d'imposta precedenti (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025).
Cosa succede se l'agevolazione decade dopo la dichiarazione?
Se le condizioni vengono meno (es. distribuzione degli utili accantonati prima del termine), la società deve versare la differenza di imposta, pari al 4% sull'imponibile agevolato, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta del periodo in cui si verifica la decadenza.
La mini-IRES si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale?
Sì, con alcune specifiche modalità. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) gestiscono l'IRES premiale nell'ambito del quadro GN/GC del Modello Redditi SC, seguendo le istruzioni specifiche per il regime del consolidato.
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