Autore: Andrea Marton

  • Corsi online e infoprodotti: come si dichiarano i guadagni

    In sintesi

    • Attivita’ di lavoro autonomo occasionale: se tieni un corso una tantum senza organizzazione, i compensi vanno nel rigo D5 codice 2 del modello 730.
    • Diritto d’autore su ebook e opere digitali: se sei l’autore, i compensi rientrano nel rigo D3 codice 1, con riduzione forfetaria del 25% (o 40% se under 35).
    • Attivita’ professionale abituale: se insegni e vendi infoprodotti con regolarita’, serve la partita IVA in regime forfetario o ordinario.
    • Coefficiente forfetario per attivita’ professionali: istruzione e formazione rientrano nel gruppo ‘Attivita’ Professionali, Scientifiche, Tecniche’ con coefficiente di redditabilita’ del 78%.
    • Imposta sostitutiva: nel regime forfetario e’ il 15% sul reddito netto, oppure il 5% per i primi cinque anni di attivita’.
    • Limite di accesso forfetario: compensi anno precedente non superiori a 85.000 euro; fuoriuscita automatica se si superano 100.000 euro in corso d’anno.

    Corsi online e infoprodotti: come inquadrarli fiscalmente

    Hai registrato un corso video, scritto un ebook o organizzato una masterclass online e hai guadagnato qualcosa? Prima di sapere come dichiararlo, devi capire in quale categoria fiscale rientra la tua attivita’.

    Il diritto italiano distingue tra chi crea e distribuisce un’opera dell’ingegno (ebook, corso registrato) e chi eroga una prestazione di servizi (lezione dal vivo, consulenza, webinar). Nel primo caso i tuoi guadagni sono trattati come proventi da diritto d’autore, con vantaggi fiscali (riduzione forfetaria del 25% o 40% per under 35). Nel secondo caso sono compensi da lavoro autonomo, occasionale o abituale.

    Se vendi infoprodotti con regolarita’ e con una struttura organizzata (sito, piattaforma di e-learning, newsletter, promozione costante), quasi certamente svolgi un’attivita’ professionale abituale che richiede la partita IVA. Vediamo come funziona in ogni caso.

    Tassazione corsi online e infoprodotti
    Tipologia Dove si dichiara Agevolazione
    Ebook/corso registrato (diritto d'autore, autore) D3 codice 1 nel 730 Riduzione 25% (40% under 35)
    Corso dal vivo / webinar occasionale D5 codice 2 nel 730 Deduzione spese documentate
    Attivita' professionale abituale forfetaria Quadro LM, coefficiente 78% Imposta sostitutiva 15% (o 5% nuovi)
    Attivita' professionale ordinaria Quadro RE, modello Redditi PF IRPEF ordinaria a scaglioni

    Esempio pratico

    • Tizio, 40 anni, e’ un formatore che nel 2025 ha venduto un corso video preregistrato su una piattaforma di e-learning per 8.000 euro totali. Il corso e’ un’opera dell’ingegno di cui e’ autore. Tizio dichiara 8.000 euro nel rigo D3 codice 1 del modello 730. La riduzione forfetaria del 25% porta il reddito tassabile a 6.000 euro, che si somma agli altri redditi e viene tassato con l’aliquota IRPEF del suo scaglione. Se Tizio avesse invece la partita IVA in regime forfetario (attivita’ professionali, coefficiente 78%), con 8.000 euro di compensi il reddito imponibile sarebbe 8.000 x 78% = 6.240 euro e l’imposta sostitutiva sarebbe 6.240 x 15% = 936 euro, senza dover fare la dichiarazione IRPEF ordinaria su questi redditi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (se la piattaforma e’ italiana e applica ritenute, causale B o M)
    • Estratto conto della piattaforma di e-learning con dettaglio vendite e pagamenti 2025
    • Contratti o termini di servizio della piattaforma che qualificano il tipo di compenso
    • Fatture emesse (se hai partita IVA) o ricevute per prestazioni occasionali
    • Documentazione spese inerenti: software, hosting, abbonamenti, attrezzatura
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 a seconda del regime fiscale applicabile

    Caso 1: Tizio vende un ebook come autore

    Scenario. Tizio e’ un nutrizionista che nel 2025 ha scritto e venduto un ebook su un sito estero (Amazon KDP). Ha guadagnato 3.600 euro di royalty. Non ha partita IVA e considera la vendita dell’ebook come un’attivita’ occasionale.

    Come si applica. L’ebook e’ un’opera dell’ingegno di cui Tizio e’ autore. I 3.600 euro di royalty sono proventi da utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno da parte dell’autore: vanno nel rigo D3 del modello 730 con codice 1. L’importo lordo da indicare e’ 3.600 euro; chi presta l’assistenza fiscale applica la riduzione forfetaria del 25%, portando il reddito tassabile a 2.700 euro. Non ci sono ritenute da scomputare perche’ la piattaforma e’ straniera: le ritenute eventualmente applicate all’estero vanno gestite separatamente. Tizio deve conservare l’estratto conto KDP.

    In pratica

    • L’ebook scritto da te e’ un’opera dell’ingegno: i guadagni vanno nel rigo D3 codice 1.
    • Indica il compenso lordo; la riduzione del 25% (o 40% under 35) la calcola il CAF.
    • Se non c’e’ una CU italiana, usa l’estratto conto della piattaforma come documentazione.
    • Per royalty da piattaforme estere, verifica se ci sono imposte pagate all’estero da recuperare.

    Caso 2: Caio tiene webinar e vende corsi con regolarita'

    Scenario. Caio e’ un coach di produttivita’ personale. Ogni mese organizza webinar a pagamento e vende corsi preregistrati attraverso il suo sito. Nel 2025 ha guadagnato 28.000 euro. Non ha ancora la partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ chiaramente abituale: continuita’, organizzazione, clienti ricorrenti, sito professionale. Avrebbe dovuto aprire la partita IVA. Con 28.000 euro di compensi potrebbe accedere al regime forfetario (anno precedente sotto 85.000 euro). Per attivita’ professionali, scientifiche e di istruzione il coefficiente di redditabilita’ e’ 78%: reddito imponibile = 28.000 x 78% = 21.840 euro, imposta sostitutiva = 21.840 x 15% = 3.276 euro. Caio deve regolarizzare la posizione con un commercialista.

    In pratica

    • Webinar e corsi venduti con continuita’ richiedono la partita IVA: aprirla prima di iniziare.
    • Il regime forfetario e’ accessibile con compensi anno precedente sotto 85.000 euro.
    • Per formazione e consulenza professionale, il coefficiente forfetario e’ 78%.
    • L’imposta sostitutiva e’ il 15% sul reddito netto (5% per i nuovi nei primi 5 anni).
    • I contributi previdenziali (gestione separata INPS) si deducono dal reddito forfetario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I guadagni da un corso online si dichiarano come lavoro autonomo?

    Dipende. Se tieni un corso dal vivo o un webinar senza organizzazione stabile, sono compensi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente (rigo D5 codice 2 del 730). Se hai prodotto un corso preregistrato come opera dell’ingegno di cui sei autore, i proventi rientrano nel rigo D3 codice 1, con riduzione forfetaria del 25%.

    C'e' differenza fiscale tra un ebook e un corso video?

    In linea di principio no: entrambi possono essere qualificati come opere dell’ingegno se ne sei l’autore e se hai ceduto o concesso diritti di utilizzo. In entrambi i casi si applica la disciplina del rigo D3 codice 1 con riduzione del 25%. Conta la sostanza del rapporto economico, non il formato del prodotto.

    Devo aprire la partita IVA per vendere corsi online?

    Se le vendite sono sporadiche e non organizzate, puoi restare nell’area dell’occasionalita’. Ma se hai un sito, una piattaforma, promuovi regolarmente e guadagni con continuita’, si tratta di attivita’ professionale abituale e serve la partita IVA. In questo caso il regime forfetario e’ spesso la scelta piu’ conveniente per chi inizia.

    Qual e' il coefficiente forfetario per un formatore online?

    Per le attivita’ professionali, scientifiche, tecniche e di istruzione (codici ATECO 64-66, 69-75, 85-88) il coefficiente di redditabilita’ e’ 78%. Questo significa che, con compensi di 20.000 euro, il reddito imponibile e’ 20.000 x 78% = 15.600 euro, su cui si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

    Posso dedurre le spese del mio laptop e software dai guadagni del corso?

    Se operi in regime forfetario, no: le spese non si deducono analiticamente perche’ la forfetizzazione dei costi e’ gia’ inclusa nel coefficiente (il 22% residuo dal coefficiente 78% copre forfetariamente le spese). Se sei in regime ordinario o gestisci un’attivita’ occasionale (rigo D5), puoi dedurre le spese inerenti documentate.

    Come mi comporto se la piattaforma e' straniera e non mi manda la CU?

    Dichiari i compensi lo stesso, utilizzando l’estratto conto della piattaforma come documentazione. Non avendo CU italiana, non ci sono ritenute da scomputare direttamente. Se hai pagato imposte all’estero, puoi avere diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero: in questo caso compila anche il quadro CR del modello 730 o il quadro CE del modello Redditi PF.

  • Art. 112 L. 633/1941

    Art. 112 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Acconti IRES 2026: come si calcolano e quando si pagano

    In sintesi

    • Aliquota IRES ordinaria al 24%: le societa di capitali applicano questa aliquota sul reddito imponibile; chi ottiene l’IRES premiale scende al 20%.
    • Due metodi di calcolo: il metodo storico prende come base l’imposta dell’anno precedente; quello previsionale usa una stima del reddito dell’anno in corso.
    • Prima rata (acconto minore): di norma versata entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio; per le societa con esercizio solare, tipicamente entro fine giugno.
    • Seconda rata (acconto maggiore): versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura, di norma entro fine novembre per le societa con esercizio solare.
    • Codici tributo F24: codice 2001 per il primo acconto IRES, codice 2002 per il secondo acconto (o acconto in unica soluzione), codice 2003 per il saldo; codice 2048 per il secondo acconto IRES premiale e 2049 per il relativo saldo.
    • Dichiarazione nel quadro RN22: gli acconti versati si indicano in colonna 2 del rigo RN22 del modello Redditi SC 2026.

    Come funzionano gli acconti IRES per le societa

    L’IRES, l’imposta sul reddito delle societa, non si versa tutta in un colpo a fine anno. Le societa di capitali sono tenute ad anticipare parte dell’imposta durante l’anno sotto forma di acconti. In questo modo il Fisco incassa progressivamente le imposte anziche aspettare il saldo finale.

    Ogni acconto rappresenta una stima dell’imposta che la societa dovra pagare per il periodo d’imposta in corso. Se alla fine dell’anno l’imposta effettiva e piu alta degli acconti versati, la societa paga la differenza a saldo; se e piu bassa, ottiene un credito da portare in compensazione o chiedere a rimborso.

    Il modello Redditi SC 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. L’aliquota IRES ordinaria e del 24 per cento sul reddito imponibile (rigo RN8). Chi soddisfa i requisiti dell’IRES premiale introdotta dalla legge di Bilancio 2025 applica invece un’aliquota ridotta del 20 per cento (rigo RN8A), utilizzando i codici tributo 2048 per il secondo acconto e 2049 per il saldo.

    Acconti IRES: riepilogo misure e codici tributo
    Voce Dettaglio
    Aliquota IRES ordinaria 24%
    Aliquota IRES premiale (legge n. 207/2024) 20%
    Codice tributo primo acconto IRES 2001
    Codice tributo secondo acconto IRES (o unica soluzione) 2002
    Codice tributo secondo acconto IRES premiale 2048
    Codice tributo saldo IRES 2003
    Dove si indicano in dichiarazione Rigo RN22, colonna 2 (Redditi SC 2026)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude l’esercizio 2024 con un’IRES dovuta di 24.000 euro (reddito imponibile 100.000 euro x 24%). Usando il metodo storico, il totale degli acconti per il 2025 e calcolato sull’imposta 2024. La prima rata copre la parte minore e viene versata entro giugno 2025 con il codice tributo 2001; la seconda rata, la piu consistente, viene versata entro novembre 2025 con il codice tributo 2002. Nella dichiarazione Redditi SC 2026, Alfa SRL riporta il totale degli acconti versati al rigo RN22, colonna 2. Se l’imposta effettiva per il 2025 risulta superiore, la differenza e versata come saldo; se risulta inferiore, il credito puo essere compensato con altri tributi.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 (quadro RN e quadro RX)
    • Modelli F24 con codici tributo 2001 e 2002 (o 2048 per IRES premiale)
    • Dichiarazione Redditi SC dell’anno precedente (per calcolo metodo storico)
    • Delibera degli organi sociali o piano di budgeting (per metodo previsionale)
    • Eventuale certificazione IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)

    Alfa SRL usa il metodo storico

    Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con IRES dovuta di 48.000 euro. Il consiglio di amministrazione non prevede variazioni rilevanti nel 2025 e sceglie il metodo storico per semplicita.

    Come si applica. Con il metodo storico, Alfa SRL calcola gli acconti sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. La prima rata (la minore delle due) viene versata nel primo semestre dell’anno, la seconda nel secondo semestre. I versamenti avvengono tramite modello F24 con i codici tributo previsti. A fine anno, se il reddito 2025 supera quello del 2024, Alfa SRL dovra versare un saldo; se e inferiore, avra un credito.

    In pratica

    • Il metodo storico e il piu semplice: si usa l’imposta dell’anno precedente come base di calcolo.
    • Conveniente quando il reddito 2025 si stima stabile o in crescita rispetto al 2024.
    • I codici tributo per il versamento sono 2001 (prima rata) e 2002 (seconda rata o unica soluzione).

    Beta SpA sceglie il metodo previsionale

    Scenario. Beta SpA prevede un calo significativo del fatturato nel 2025 rispetto al 2024 a causa della perdita di un cliente importante. L’IRES 2024 era stata di 60.000 euro, ma per il 2025 stima un’imposta molto piu bassa.

    Come si applica. Scegliendo il metodo previsionale, Beta SpA calcola gli acconti sulla base del reddito che stima di conseguire nel 2025. Questo consente di versare acconti piu bassi rispetto al metodo storico. Occorre pero fare attenzione: se alla fine l’imposta effettiva risultasse superiore alla stima, Beta SpA dovra versare la differenza con gli interessi e le eventuali sanzioni previste per insufficiente versamento degli acconti.

    In pratica

    • Il metodo previsionale conviene quando si stima un reddito inferiore rispetto all’anno precedente.
    • Richiede una stima prudente: se si versa troppo poco si paga la differenza con interessi.
    • La scelta del metodo va effettuata per ogni periodo d’imposta e non e vincolante per gli anni successivi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola l'acconto IRES con il metodo storico?

    Si utilizza come base l’imposta IRES risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. Su questa base si calcola la misura dell’acconto complessivo, suddiviso poi in prima e seconda rata.

    Quando si versa il primo acconto IRES per le societa con esercizio solare?

    Per le societa con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo acconto viene versato tipicamente entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Le scadenze esatte possono essere prorogate con provvedimento del Ministero.

    Qual e la differenza tra primo e secondo acconto IRES?

    La prima rata e la minore delle due; la seconda (o acconto in unica soluzione se non si versa la prima) e quella piu consistente. In dichiarazione si indicano entrambe nel rigo RN22 del modello Redditi SC 2026.

    Cosa succede se si versano acconti insufficienti?

    Se alla fine dell’anno l’imposta dovuta supera gli acconti versati, la societa deve versare la differenza come saldo. Versamenti insufficienti possono comportare sanzioni e interessi. Con il metodo previsionale e fondamentale fare stime prudenti.

    Cos'e l'IRES premiale e come influisce sugli acconti?

    L’IRES premiale, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, legge n. 207/2024), riduce l’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al ricorrere di determinate condizioni. Il secondo acconto IRES premiale si versa con il codice tributo 2048, il saldo con il codice 2049.

    Come si indicano gli acconti IRES nel modello Redditi SC 2026?

    Gli acconti versati nel corso del 2025 si riportano nel rigo RN22 del modello Redditi SC 2026: in colonna 2 va il totale degli acconti versati; in colonna 1A la quota relativa all’IRES premiale; in colonna 1B l’eventuale maggior acconto di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 207 del 2024.

    Da leggere insieme

  • Articolo 58 L. 184/1983: Modifica dell’intitolazione del titolo VIII del codice civile

    Art. 58 L. 184/1983 – Modifica dell’intitolazione del titolo VIII del codice civile

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età".

  • Art. 55 L. 633/1941

    Art. 55 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

    È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

    Fonte: Normattiva.it.

  • NFT e cripto-arte: tassazione e dichiarazione nel 730 2026

    In sintesi

    • Gli NFT sono cripto-attività ai fini fiscali: le plusvalenze da cessione rientrano nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT).
    • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da NFT e’ del 26 per cento; per le cessioni dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ la soglia di esenzione di 2.000 euro.
    • La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto; se non hai documentazione del costo, il costo e’ zero.
    • Chi detiene NFT e cripto-arte attraverso portafogli o conti digitali deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.
    • I proventi da detenzione di cripto-attività (royalty automatiche pagate in cripto, ecc.) sono tassati senza alcuna deduzione di costi.
    • In caso di permuta tra NFT, si usa come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta.

    NFT e cripto-arte: cosa dice il fisco

    Un NFT (Non-Fungible Token) e’ un token digitale unico registrato su blockchain che puo’ rappresentare un’opera d’arte digitale, un file musicale, un elemento di un videogioco o qualsiasi altro contenuto. Dal punto di vista fiscale italiano, gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le stesse regole.

    Quando vendi un NFT a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza tassata con un’imposta sostitutiva. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi PF 2026) stabiliscono che le plusvalenze da cripto-attività si calcolano come differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale in caso di permuta, e il costo o il valore di acquisto. In mancanza di documentazione, il costo e’ pari a zero.

    Il trattamento e’ lo stesso per chi crea NFT e li vende (artisti digitali) e per chi li acquista come investimento. Entrambi devono dichiarare i guadagni nella Sezione V del quadro T del 730 o nella Sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi PF. Chi tiene gli NFT in un wallet digitale deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.

    NFT e cripto-arte: regole principali per il 2025
    Situazione Regola Aliquota / Obbligo
    Vendita NFT con guadagno (cessioni dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% sull'intera plusvalenza
    Vendita NFT con guadagno (cessioni fino al 31/12/2024) Tassata solo se eccede 2.000 euro nel periodo 26% sulla parte eccedente la soglia
    Permuta tra NFT Il corrispettivo e' il valore normale dell'NFT ceduto 26% sulla differenza valore normale – costo
    Costo di acquisto non documentato Il costo si considera pari a zero 26% sull'intero corrispettivo
    Monitoraggio fiscale (wallet, conto digitale) Obbligo indipendentemente dai guadagni Quadro W del 730 o Modello Redditi

    Esempio pratico

    • Tizio compra nel 2025 un NFT di cripto-arte per 0,5 ETH (valore in euro al momento dell’acquisto: 1.200 euro, documentato). Sei mesi dopo lo vende per 0,8 ETH (valore in euro al momento della vendita: 2.000 euro). Plusvalenza = 2.000 – 1.200 = 800 euro. Poiche’ la cessione e’ avvenuta nel 2025, non si applica piu’ la soglia dei 2.000 euro. Tizio deve dichiarare 800 euro nella Sezione V del quadro T del 730 e pagare 800 x 26% = 208 euro di imposta sostitutiva con F24 (codice tributo 1100). Deve anche indicare il wallet nel quadro W.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o conferma di acquisto dell’NFT con data e valore in euro al momento dell’acquisto
    • Ricevuta di vendita o trasferimento dell’NFT con data e valore in euro al momento della cessione
    • Estratto del wallet digitale o dell’account sulla piattaforma NFT per il monitoraggio (quadro W)
    • Screenshot o export della piattaforma che mostri le transazioni dell’anno
    • In caso di permuta, documentazione del valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta

    Tizio artista digitale vende un NFT della propria opera

    Scenario. Tizio crea un’opera digitale e la mette in vendita come NFT su una piattaforma nel 2025. Vende l’NFT per l’equivalente di 3.000 euro. Il costo di creazione (software, hardware) non e’ deducibile ai fini della plusvalenza su cripto-attività.

    Come si applica. Dal punto di vista delle cripto-attività, il ‘costo’ da considerare e’ il costo o valore di acquisto dell’NFT come cripto-attività. Se Tizio ha creato l’NFT senza sostenere un costo documentato come acquisto di cripto, il costo potrebbe essere zero. La plusvalenza sarebbe quindi pari all’intero corrispettivo di 3.000 euro, tassata al 26% = 780 euro. Tizio compila la Sezione V del quadro T del 730 e il quadro W per il wallet.

    In pratica

    • Conserva tutto: date di creazione, valore delle cripto spese per il minting (se ci sono), e valore in euro al momento di ogni transazione.
    • I costi di produzione dell’opera artistica (hardware, software) non si deducono dalla plusvalenza cripto: quella e’ una regola diversa.

    Caio compra e rivende NFT come investimento

    Scenario. Caio acquista nel 2024 tre NFT per un costo totale documentato di 1.500 euro. Nel 2025 li rivende tutti per 4.000 euro.

    Come si applica. La plusvalenza e’ 4.000 – 1.500 = 2.500 euro. Le cessioni sono avvenute nel 2025, quindi non vale la soglia dei 2.000 euro: tutti i 2.500 euro sono imponibili. Imposta sostitutiva: 2.500 x 26% = 650 euro. Caio compila la Sezione V del quadro T indicando i corrispettivi (colonna 3 del rigo T41) e i costi (colonna 4). Deve conservare la documentazione degli acquisti del 2024 per dimostrare il costo di 1.500 euro.

    In pratica

    • Documenta sempre il costo di acquisto degli NFT, inclusa la data e il valore in euro al momento dell’acquisto: e’ la tua prova per ridurre la plusvalenza.
    • Se le cessioni fossero state nel 2024, la tassazione sarebbe scattata solo sulla parte eccedente i 2.000 euro; dal 2025 non c’e’ piu’ questa agevolazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli NFT si tassano come le altre cripto?

    Si’, gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e seguono le stesse regole: plusvalenze da cessione nella Sezione V del quadro T del 730, imposta sostitutiva del 26%, monitoraggio nel quadro W.

    C'e' una soglia sotto cui non pago le tasse sugli NFT?

    Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ alcuna soglia minima: anche una plusvalenza di pochi euro va dichiarata. Per le cessioni avvenute fino al 31 dicembre 2024 la soglia era di 2.000 euro nel periodo d’imposta.

    Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT senza usare soldi?

    La permuta (scambio) e’ fiscalmente rilevante: si considera come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta. Se quel valore supera il costo di acquisto, c’e’ una plusvalenza da dichiarare.

    Non ho lo scontrino di acquisto del mio NFT: cosa succede?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che in mancanza di documentazione il costo si considera pari a zero. Cio’ significa che l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile come plusvalenza. Conviene conservare ogni prova di acquisto.

    Devo compilare il quadro W anche se il mio NFT non vale quasi niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) e’ obbligatorio per chi detiene cripto-attività attraverso portafogli o conti digitali, indipendentemente dal valore. L’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno hai venduto tutto.

    Le perdite su NFT si possono usare per ridurre altri guadagni in borsa?

    No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V del quadro T) non si possono compensare con le plusvalenze delle altre sezioni (azioni, ETF, ecc.). Possono pero’ essere portate in deduzione dalle plusvalenze su cripto degli anni successivi, per un massimo di quattro anni.

  • Podcast: come si dichiarano sponsor e donazioni

    In sintesi

    • Sponsorizzazioni occasionali: se hai poche collaborazioni sporadiche, sono redditi diversi da indicare nel quadro D5 (730) o RL15 (Redditi PF), codice ‘2’.
    • Sponsorizzazioni abituali: se hai contratti regolari con gli sponsor, e’ attivita’ d’impresa o lavoro autonomo abituale che richiede partita IVA.
    • Donazioni tramite piattaforme: i contributi liberi dei listener (es. Patreon, BuyMeACoffee, Ko-fi) sono trattati come compensi per contenuti, non come donazioni esenti.
    • Ritenuta 20%: gli sponsor italiani che pagano un privato senza partita IVA devono applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
    • Regime forfettario: con partita IVA e ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente, imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento nei primi 5 anni di attivita’).
    • Niente partita IVA per le prime esperienze: due o tre sponsorizzazioni isolate nell’anno restano nell’occasionale senza obbligo di aprire posizione fiscale.

    Podcast e fisco: come funziona la tassazione dei tuoi guadagni

    Hai iniziato a monetizzare il tuo podcast con sponsorizzazioni, messaggi di supporto dei listener o abbonamenti premium? Prima di tutto e’ importante capire come il fisco italiano classifica questi guadagni. Non esiste una categoria fiscale dedicata al ‘podcaster’: a seconda di come svolgi l’attivita’, i tuoi proventi possono rientrare tra i redditi diversi (se sei occasionale), tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa (se hai aperto partita IVA).

    La differenza pratica e’ enorme. Se sei occasionale, non hai obblighi IVA, non tieni una contabilita’ formale e dichiari i compensi in una sezione semplice del modello 730. Se invece hai contratti fissi con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e stai costruendo un business, l’attivita’ e’ abituale: devi aprire partita IVA e scegliere il regime fiscale piu’ adatto.

    Un elemento spesso trascurato e’ la natura delle ‘donazioni’ dei listener. Quando un ascoltatore ti manda soldi su Ko-fi o Patreon in cambio di un episodio extra o di un accesso anticipato, non si tratta di una liberalita’ esente: e’ un corrispettivo per un servizio. Il fisco lo tratta come un compenso normale. Solo i contributi del tutto liberi, senza alcun corrispettivo, potrebbero in teoria avere una qualificazione diversa, ma nella pratica e’ difficile sostenere questa distinzione.

    Vediamo i due scenari principali, con esempi concreti e le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

    Come si tassano i guadagni da podcast
    Tipo di provento Regime Quadro Aliquota
    Sponsorizzazione occasionale (pochi contratti, no continuita') Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Donazioni/abbonamenti piattaforme esterne (occasionale) Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Attivita' abituale, forfettario (ricavi <= 85.000 euro) Lavoro autonomo/impresa LM – Redditi PF Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Attivita' abituale, regime ordinario Lavoro autonomo/impresa RE o RF – Redditi PF IRPEF su reddito netto

    Esempio pratico

    • Caio ha un podcast di storia e nel 2025 ha stretto tre accordi di sponsorizzazione con altrettante aziende italiane, incassando complessivamente 4.800 euro lordi. Le aziende hanno applicato la ritenuta del 20 per cento (960 euro), quindi Caio ha effettivamente ricevuto 3.840 euro. Nel modello 730 Caio indica 4.800 euro nel rigo D5, colonna 2 (importo lordo), e 960 euro nella colonna 4 (ritenute). Caio puo’ dedurre le spese documentate in colonna 3 (es. acquisto microfono, abbonamento software di montaggio), ma soltanto fino a concorrenza dei 4.800 euro. L’importo netto concorre all’IRPEF insieme ai suoi altri redditi.

    Documenti necessari

    • Contratti o accordi scritti con gli sponsor (se presenti)
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dagli sponsor italiani che hanno applicato la ritenuta del 20 per cento
    • Report di pagamento dalle piattaforme (Ko-fi, Patreon, BuyMeACoffee, Anchor/Spotify per Creators)
    • Fatture o ricevute di prestazione occasionale emesse agli sponsor italiani
    • Scontrini e fatture delle spese inerenti (attrezzatura, hosting audio, software) da dedurre in regime ordinario

    Caso 1 – Tizio: tre sponsorizzazioni isolate, nessuna partita IVA

    Scenario. Tizio gestisce un podcast sportivo amatoriale. Nel 2025 ha ricevuto tre pagamenti da altrettanti sponsor locali: 800, 1.200 e 1.000 euro, per un totale di 3.000 euro lordi. Ogni sponsor ha applicato la ritenuta del 20 per cento. Non ha partita IVA e non ha un’attivita’ strutturata.

    Come si applica. I 3.000 euro sono redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: in colonna 1 indica il codice ‘2’, in colonna 2 indica 3.000 euro (lordo), in colonna 3 indica le eventuali spese documentate inerenti la produzione del podcast, in colonna 4 indica 600 euro di ritenute (20% di 3.000). Il reddito netto si somma agli altri redditi e viene tassato IRPEF. Le ritenute si scomputano dall’imposta dovuta.

    In pratica

    • Rigo D5, codice ‘2’, importo lordo 3.000 euro, ritenute 600 euro.
    • Le spese di produzione documentate si deducono in colonna 3 fino a concorrenza dei corrispettivi.
    • Nessun obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata.

    Caso 2 – Caio: podcast con sponsor fisso, apertura partita IVA forfettaria

    Scenario. Caio ha un podcast di tecnologia con oltre 5.000 ascoltatori. Nel 2024 ha avuto un contratto annuale con uno sponsor principale e incassato 28.000 euro. Nel 2025 rinnova il contratto e aggiunge altri sponsor. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali (coefficiente 78 per cento).

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: ha partita IVA e regime forfettario. Nel 2025 dichiarera’ i compensi nel quadro LM del modello Redditi PF. Il reddito imponibile e’ pari ai compensi lordi moltiplicati per il coefficiente 78 per cento. Da questo importo deduce i contributi previdenziali versati e applica l’aliquota del 15 per cento. Caio emette fattura agli sponsor e non subisce la ritenuta d’acconto in quanto contribuente forfettario (indica in fattura che non e’ soggetto a ritenuta).

    In pratica

    • Quadro LM, sezione III: imponibile = compensi x 78 per cento, imposta sostitutiva 15 per cento.
    • I forfettari non subiscono ritenute: lo comunicano allo sponsor inserendolo in fattura.
    • Se i ricavi 2025 superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni dei listener su Ko-fi sono davvero tassabili?

    In linea generale si’. Anche se vengono chiamate ‘donazioni’, i contributi dei listener in cambio di contenuti (episodi extra, accesso anticipato, ringraziamenti pubblici) sono corrispettivi per un servizio e rientrano tra i redditi da dichiarare.

    Uno sponsor straniero deve applicare la ritenuta italiana?

    No. La ritenuta del 20 per cento la applicano i sostituti d’imposta italiani. Un’azienda estera non ha questo obbligo: ti paga il lordo e sei tu a dover dichiarare il reddito integralmente nella dichiarazione italiana.

    Posso dedurre il costo del microfono e delle cuffie?

    Se sei in regime ordinario (partita IVA con regime non forfettario o occasionale con spese documentate), puoi dedurre le spese strettamente inerenti la produzione del podcast, fino a concorrenza dei compensi. In regime forfettario non si deducono le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ gia’ tiene conto dei costi in modo forfettario.

    Quando devo aprire partita IVA per il podcast?

    Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale e organizzato, indipendentemente dall’importo guadagnato. Se hai contratti ripetuti con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e costruisci un’audience strutturata, dovresti valutare l’apertura con un commercialista.

    Con il regime forfettario posso avere anche un lavoro dipendente?

    Si’, ma se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario per quell’anno. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.

    Dove trovo i dati dei pagamenti ricevuti dagli sponsor?

    Le societa’ sponsor italiane ti rilasciano la Certificazione Unica 2026 (causale M nel punto 1) entro il 31 marzo 2026. Le piattaforme estere forniscono un report di pagamento scaricabile dalla dashboard; conservalo come prova documentale.

  • Liquidazione di una società: come funziona la dichiarazione fiscale

    In sintesi

    • La messa in liquidazione spezza il periodo d’imposta: si chiude subito il periodo ante-liquidazione con una dichiarazione autonoma.
    • I periodi di liquidazione successivi hanno un reddito determinato in via provvisoria, che diventa definitivo solo con il bilancio finale.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione.
    • Per le società di persone, se la liquidazione si protrae oltre certi esercizi, i redditi provvisori si considerano definitivi.
    • La disciplina è contenuta nell’art. 182 TUIR.
    • I soci di società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza anche durante la liquidazione.

    Come funziona la dichiarazione fiscale quando una società si mette in liquidazione

    Quando una società decide di chiudere i battenti – attraverso la procedura di liquidazione – le regole fiscali cambiano in modo significativo. Non si tratta solo di chiudere i libri contabili: la liquidazione genera obblighi dichiarativi specifici, disciplinati dall’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

    Il principio fondamentale è che la messa in liquidazione spezza il normale periodo d’imposta. Dal momento in cui la società si mette formalmente in liquidazione – cioè dalla data in cui l’assemblea delibera lo scioglimento o si verifica la causa di scioglimento – si chiude il cosiddetto periodo ‘ante-liquidazione’. Questo periodo deve avere la propria dichiarazione dei redditi autonoma, da presentare entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto.

    Dopo questo primo stacco, iniziano i periodi di liquidazione veri e propri. Qui le cose si complicano un po’: il reddito di ciascun anno di liquidazione è determinato in via provvisoria, cioè non è ancora definitivo. Diventa definitivo solo quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione, che chiude l’intera procedura. A quel punto si effettua il conguaglio tra quanto era stato dichiarato provvisoriamente e ciò che risulta dal bilancio definitivo.

    Per le società di persone (come una SNC o una SAS) valgono regole analoghe, con una particolarità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi dichiarati in via provvisoria si considerano definitivi, senza attendere il bilancio finale. In ogni caso, durante la liquidazione i soci di una società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza, cioè ciascuno nella propria dichiarazione personale.

    Le fasi dichiarative nella liquidazione societaria (art. 182 TUIR)
    Fase Periodo Tipo di dichiarazione
    Ante-liquidazione Inizio anno → data di effetto liquidazione Dichiarazione autonoma ordinaria
    Liquidazione – periodi intermedi Ciascun anno durante la liquidazione Dichiarazione con reddito provvisorio
    Chiusura liquidazione Deposito bilancio finale Conguaglio: reddito diventa definitivo
    Società di persone (liquidazione lunga) Oltre certi esercizi Redditi provvisori diventano definitivi per legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera la messa in liquidazione il 30 giugno 2025. Il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 è il periodo ante-liquidazione: la società deve presentare una dichiarazione autonoma per questi sei mesi. Dal 1° luglio 2025 inizia il primo periodo di liquidazione. Se il liquidatore deposita il bilancio finale nel 2027, i redditi dichiarati provvisoriamente per il 2025 (seconda metà) e per il 2026 saranno ricalcolati in via definitiva con il conguaglio. La società presenterà una dichiarazione di conguaglio entro i termini ordinari decorrenti dalla data di approvazione del bilancio finale.

    Documenti necessari

    • Verbale assembleare di delibera di scioglimento e messa in liquidazione
    • Bilanci di esercizio relativi a ciascun periodo di liquidazione
    • Bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea
    • Dichiarazioni dei redditi provvisorie di ciascun periodo intermedio
    • Dichiarazione di conguaglio finale (da presentare dopo il bilancio finale)
    • Visura camerale aggiornata con nomina del liquidatore

    Caso 1 – Alfa SRL: liquidazione breve (un solo esercizio)

    Scenario. Alfa SRL, che opera nel settore commerciale, delibera la messa in liquidazione il 1° aprile 2025. Il liquidatore riesce a chiudere tutte le pendenze e deposita il bilancio finale di liquidazione il 20 dicembre 2025.

    Come si applica. Si hanno due periodi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 (ante-liquidazione) e dal 1° aprile al 20 dicembre 2025 (periodo di liquidazione). Poiché il bilancio finale viene approvato nello stesso anno, non c’è una fase di redditi ‘provvisori’ che si protrae nel tempo: il reddito del periodo di liquidazione diventa subito definitivo con il bilancio finale. Il liquidatore presenta due dichiarazioni distinte per i due sottoperiodi del 2025, entrambe entro i termini ordinari che decorrono dalla chiusura della liquidazione.

    In pratica

    • Due dichiarazioni autonome: una per il periodo ante-liquidazione, una per il periodo di liquidazione.
    • Se la liquidazione si chiude nello stesso anno, il reddito è subito definitivo.
    • I termini di presentazione decorrono dalla data di approvazione del bilancio finale.
    • Conserva il verbale assembleare di scioglimento con la data precisa di effetto.

    Caso 2 – Beta SNC: liquidazione pluriennale e redditi provvisori

    Scenario. Beta SNC, con due soci (Tizio e Caio), delibera la messa in liquidazione il 15 settembre 2025. La procedura si prolunga per tutto il 2026 e il bilancio finale viene depositato nel marzo 2027.

    Come si applica. Il periodo ante-liquidazione va dal 1° gennaio al 14 settembre 2025 e va dichiarato autonomamente. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 è il primo periodo di liquidazione: il reddito è provvisorio. Tutto il 2026 è un secondo periodo di liquidazione con reddito ancora provvisorio. Solo nel 2027, con il bilancio finale, i redditi diventano definitivi e si effettua il conguaglio. Durante tutti i periodi di liquidazione Tizio e Caio continuano a dichiarare i redditi pro-quota nella propria dichiarazione personale (tassazione per trasparenza delle società di persone).

    In pratica

    • In una liquidazione pluriennale i redditi intermedi sono provvisori: non è ancora il conto definitivo.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale.
    • I soci di SNC/SAS continuano a dichiarare per trasparenza anche durante la liquidazione.
    • Tieni traccia di tutti i periodi: ogni anno di liquidazione ha la sua dichiarazione provvisoria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede fiscalmente quando una società si mette in liquidazione?

    La messa in liquidazione chiude il periodo d’imposta ordinario. Dal momento della delibera di scioglimento si apre il periodo ante-liquidazione, che deve avere una propria dichiarazione autonoma. Iniziano poi i periodi di liquidazione con redditi determinati provvisoriamente.

    Quando il reddito della liquidazione diventa definitivo?

    Il reddito diventa definitivo con il bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea. Prima di quel momento le dichiarazioni presentate durante la liquidazione hanno carattere provvisorio. Al termine si effettua un conguaglio.

    Quante dichiarazioni dei redditi deve presentare una società in liquidazione?

    Almeno due: una per il periodo ante-liquidazione e una per il periodo di liquidazione. Se la procedura dura più anni, ci sono dichiarazioni provvisorie per ogni anno, più la dichiarazione finale di conguaglio.

    Cosa cambia per una società di persone in liquidazione?

    Le regole di base sono analoghe, ma con una specificità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi che erano stati dichiarati provvisoriamente si considerano definitivi per legge, senza attendere il bilancio finale. I soci continuano a dichiarare per trasparenza.

    Entro quando va presentata la dichiarazione del periodo ante-liquidazione?

    Entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto della messa in liquidazione (non dall’anno solare). È una dichiarazione autonoma rispetto a quella dell’esercizio precedente.

    Qual è la norma che regola la liquidazione fiscale?

    L’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina la determinazione del reddito nei periodi di liquidazione, sia per le società di capitali che per le società di persone.

  • Articolo 83 TU Giustizia Tributaria: Udienza a distanza

    Art. 83 D.Lgs. 175/2024 – Udienza a distanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

  • Art. 29 L. 633/1941

    Art. 29 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.

    Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Trasferire la sede della società all’estero: la exit tax

    In sintesi

    • Il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta il realizzo al valore di mercato dei beni aziendali non confluiti in una stabile organizzazione italiana.
    • Si tratta della cosiddetta exit tax, disciplinata dall’art. 166 TUIR.
    • Le plusvalenze latenti – quelle che si erano accumulate ma non erano ancora state tassate – vengono tassate al momento del trasferimento.
    • Se il trasferimento avviene verso uno Stato UE o SEE, è possibile optare per la rateizzazione dell’imposta.
    • I beni che restano in una stabile organizzazione in Italia non sono soggetti a exit tax.
    • In entrata (trasferimento in Italia dall’estero) si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni.

    Cos'è la exit tax e quando si applica al trasferimento della sede

    Trasferire la sede legale e fiscale di una società all’estero è un’operazione sempre più comune nel mondo degli affari. Ma dal punto di vista fiscale italiano non è un passo indolore: scatta la cosiddetta exit tax, cioè un’imposta sulle plusvalenze latenti che si erano accumulate sui beni aziendali durante gli anni di residenza in Italia.

    La logica è comprensibile: finché la società rimane in Italia, lo Stato può tassare i guadagni quando si realizzeranno. Se la società parte, i guadagni non ancora tassati potrebbero sfuggire definitivamente all’imposizione italiana. La exit tax serve proprio a evitare questo: al momento del trasferimento, quei guadagni latenti vengono ‘cristallizzati’ e tassati come se fossero stati realizzati.

    La disciplina è contenuta nell’art. 166 del TUIR. Il meccanismo è il seguente: al momento del trasferimento della residenza fiscale all’estero, i componenti dell’azienda (beni materiali, immateriali, crediti, avviamento) vengono valorizzati al loro valore di mercato. Se questo valore supera il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, emerge una plusvalenza latente che viene tassata. Non è necessario che i beni siano stati venduti: basta che la società abbia spostato la propria residenza fiscale.

    C’è però un’importante eccezione: i beni che rimangono in Italia attraverso una stabile organizzazione – cioè una sede operativa permanente che continua a fare affari in Italia – non sono soggetti a exit tax. In quel caso lo Stato italiano mantiene la potestà impositiva su quei beni, perché sono ancora ‘raggiungibili’ fiscalmente.

    Exit tax: schema riassuntivo (art. 166 TUIR)
    Elemento Regola
    Quando si applica Al trasferimento della residenza fiscale all'estero
    Cosa viene tassato Plusvalenze latenti sui beni aziendali (valore di mercato meno costo fiscale)
    Beni esclusi Beni rimasti in una stabile organizzazione in Italia
    Rateizzazione Possibile se il trasferimento è verso uno Stato UE o SEE
    Beni in entrata Regole speciali di valorizzazione ('entry tax') per chi trasferisce in Italia

    Esempio pratico

    • Alfa SRL, con sede a Milano, decide di trasferire la residenza fiscale in Germania. Possiede un brevetto il cui costo fiscalmente riconosciuto è 50.000 euro e il cui valore di mercato al momento del trasferimento è 200.000 euro. Emerge una plusvalenza latente di 150.000 euro, soggetta a exit tax. Poiché la Germania è uno Stato UE, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. I beni che restano in un eventuale ufficio italiano (stabile organizzazione) non sono inclusi nel calcolo.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale all’estero
    • Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni aziendali alla data del trasferimento
    • Inventario dei beni aziendali con distinzione tra quelli trasferiti all’estero e quelli rimasti in stabile organizzazione italiana
    • Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto di ciascun bene (immateriali, materiali, partecipazioni)
    • Dichiarazione dei redditi per il periodo ante-trasferimento
    • Eventuale opzione per la rateizzazione (per trasferimenti in UE/SEE)

    Caso 1 – Alfa SRL trasferisce la sede in Francia (UE): plusvalenza latente con rateizzazione

    Scenario. Alfa SRL, con sede a Roma, opera nel settore tecnologico e possiede un pacchetto di brevetti e marchi con un costo fiscalmente riconosciuto complessivo di 80.000 euro. Al momento del trasferimento in Francia il loro valore di mercato è stimato in 300.000 euro. Alfa SRL non mantiene nessuna sede operativa in Italia.

    Come si applica. La plusvalenza latente è 300.000 – 80.000 = 220.000 euro. Questa somma è soggetta a exit tax al momento del trasferimento. Poiché la Francia è uno Stato membro dell’Unione Europea, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta: invece di pagare tutto subito, può distribuire il pagamento nel tempo. I soci e gli amministratori devono coordinare questa operazione con un consulente fiscale sia italiano che francese, perché la dichiarazione finale in Italia deve essere presentata per il periodo di residenza italiana.

    In pratica

    • Fai valorizzare al valore di mercato tutti i beni aziendali prima del trasferimento.
    • Calcola le plusvalenze latenti: valore di mercato meno costo fiscalmente riconosciuto.
    • Se vai in un Paese UE o SEE, chiedi la rateizzazione: non devi pagare tutto subito.
    • I beni che resti in una sede italiana non rientrano nel calcolo della exit tax.

    Caso 2 – Alfa SRL trasferisce la sede a Dubai (extra-UE): pagamento immediato

    Scenario. Alfa SRL decide di spostare la residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti. La società possiede macchinari (valore di mercato 120.000 euro, costo fiscale 90.000 euro) e un magazzino in affitto. Non ci sono beni intangibili rilevanti. Alfa SRL mantiene un piccolo ufficio a Milano come stabile organizzazione.

    Come si applica. Gli Emirati Arabi non appartengono né all’UE né allo SEE, quindi non è disponibile la rateizzazione: l’exit tax deve essere pagata integralmente nell’anno del trasferimento. La plusvalenza latente sui macchinari è 120.000 – 90.000 = 30.000 euro. Questa viene tassata. Il magazzino in affitto non genera plusvalenza (è un diritto d’uso, non un bene di proprietà). I beni che rimangono nell’ufficio milanese (stabile organizzazione) sono esclusi dall’exit tax: lo Stato italiano continua a tassarli normalmente.

    In pratica

    • Se vai in un Paese extra-UE ed extra-SEE, non hai la rateizzazione: paghi subito.
    • I beni rimasti nella stabile organizzazione italiana sono esclusi dalla exit tax.
    • I diritti d’uso (affitti) non generano plusvalenza: conta solo ciò che possiedi.
    • Pianifica il trasferimento con anticipo: l’imposta può essere significativa.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è la exit tax per le società?

    È l’imposta che scatta quando una società trasferisce la propria residenza fiscale all’estero. Al momento del trasferimento, i beni aziendali vengono valorizzati al valore di mercato e le plusvalenze latenti (guadagni accumulati ma non ancora tassati) vengono tassate come se fossero state realizzate. La disciplina è contenuta nell’art. 166 TUIR.

    Quali beni sono soggetti alla exit tax?

    Tutti i componenti dell’azienda che vengono trasferiti all’estero insieme alla sede: beni materiali (macchinari, immobili), beni immateriali (brevetti, marchi, avviamento), crediti. Sono esclusi i beni che rimangono in una stabile organizzazione in Italia, perché lo Stato italiano mantiene su di essi la potestà impositiva.

    È possibile rateizzare la exit tax?

    Sì, ma solo se il trasferimento avviene verso uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). In quel caso la società può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. Per i trasferimenti in Paesi extra-UE/SEE non è prevista questa opzione.

    Come si calcola la plusvalenza latente soggetta a exit tax?

    La plusvalenza latente è la differenza tra il valore di mercato del bene alla data del trasferimento e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore di mercato è il prezzo al quale il bene potrebbe essere ceduto tra soggetti indipendenti. Spesso è necessaria una perizia professionale per documentare questo valore.

    La exit tax si applica anche ai soci?

    La exit tax dell’art. 166 TUIR riguarda direttamente la società che trasferisce la residenza. Regole diverse si applicano alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza all’estero. Nel caso della società, l’onere fiscale ricade sull’entità giuridica, non direttamente sui soci.

    Cosa sono le regole 'entry tax' per le società che arrivano in Italia?

    Quando una società straniera trasferisce la residenza in Italia, si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni: i beni entrano nel sistema fiscale italiano con un valore inizialmente riconosciuto. Queste regole servono a determinare il punto di partenza per le future plusvalenze o minusvalenze tassabili in Italia.

  • Fabbricati collabenti (F/2) nel 730: ruderi senza rendita e IMU

    In sintesi

    • Categoria F/2: i fabbricati collabenti sono iscritti in catasto nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non hanno rendita catastale attribuita.
    • Nessun reddito IRPEF: senza rendita, l’immobile non produce reddito dei fabbricati e non va dichiarato nel quadro B come generatore di reddito imponibile.
    • IMU non dovuta (di norma): le unita’ F/2, non avendo rendita, generalmente non sono soggette a IMU; e’ pero’ opportuno verificare il trattamento nel proprio Comune.
    • Va comunque indicato nel 730: il fabbricato collabente va comunque indicato nel quadro B se sei proprietario, con la rendita presunta pari a zero, per completezza dichiarativa.
    • Attenzione al recupero: se avvii lavori di ristrutturazione che portano a una nuova rendita, l’immobile tornera’ a produrre reddito fondiario dal momento in cui diventa idoneo all’uso.
    • Non confondere con le licenze di restauro: un fabbricato con regolare provvedimento di restauro o ristrutturazione non va dichiarato solo durante il periodo di validita’ di quel provvedimento, a condizione che non sia utilizzato.

    Cosa sono i fabbricati collabenti e come funzionano fiscalmente

    Un fabbricato collabente e’ un immobile in stato di degrado avanzato, al punto da non essere piu’ idoneo all’uso. In catasto questi immobili vengono iscritti nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non si attribuisce loro nessuna rendita catastale, perche’ non sono in grado di produrre reddito.

    Proprio l’assenza di rendita e’ la chiave per capire il trattamento fiscale: il quadro B del modello 730 riguarda i fabbricati che ‘sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita’. Un rudere F/2, non avendo rendita, in linea di principio non produce reddito dei fabbricati. Questo significa che non ti generera’ IRPEF da dichiarare.

    Tuttavia la situazione e’ piu’ articolata di quanto sembri. Se decidi di ristrutturare il collabente e inizi i lavori con regolare titolo edilizio, la disciplina prevede che durante il periodo di validita’ del provvedimento autorizzativo l’immobile non debba essere dichiarato, a condizione che non venga utilizzato. Non appena i lavori terminano e l’immobile diventa idoneo all’uso, acquisisce una nuova rendita catastale e da quel momento inizia a produrre reddito.

    Trattamento fiscale fabbricati collabenti F/2
    Situazione IRPEF IMU Quadro B
    Collabente F/2 non utilizzato e non locato Non dovuta (nessuna rendita) Di norma non dovuta Va indicato con rendita presunta 0
    Collabente in ristrutturazione (con provvedimento valido) Non dovuta durante i lavori Da verificare localmente Non dichiarato durante i lavori
    Immobile recuperato con nuova rendita assegnata Dovuta dal momento di idoneita' all'uso Dovuta Va dichiarato nel quadro B con nuova rendita

    Esempio pratico

    • Caio eredita un rudere di campagna iscritto in catasto come F/2 senza rendita. Nel 2025 non effettua nessun lavoro e l’immobile resta inabitabile. Caio non ha reddito da fabbricati da dichiarare per questo rudere e non paga IRPEF su di esso. Non versa nemmeno IMU, poiche’ l’immobile F/2 non ha rendita su cui calcolarla. Se nel 2026 Caio ottiene un permesso di costruire per la ristrutturazione, durante i lavori (per la durata del permesso) l’immobile continua a non essere dichiarato; al termine, quando l’immobile sara’ accatastato con una rendita definitiva, Caio lo inserira’ nel quadro B e iniziera’ a pagare IRPEF e IMU.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata dell’immobile (per verificare la categoria F/2 e l’assenza di rendita)
    • Eventuale titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, DIA) se sono in corso lavori di recupero
    • Documentazione di accatastamento con nuova rendita se i lavori sono stati conclusi nel 2025

    Rudere ereditato: nessun reddito da dichiarare

    Scenario. Tizio ha ereditato nel 2024 un vecchio casolare in rovina, iscritto in catasto come F/2. Nel 2025 non ha effettuato alcun lavoro e il fabbricato e’ rimasto inutilizzato e inabitabile.

    Come si applica. Poiche’ l’immobile e’ iscritto come F/2 senza rendita catastale, non produce reddito dei fabbricati. Tizio non dovra’ includere nessun importo imponibile nel quadro B per questo immobile. Non e’ dovuta IRPEF. E’ opportuno comunque conservare la visura catastale che attesta la categoria F/2 e l’assenza di rendita, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate richiedesse chiarimenti.

    In pratica

    • Categoria F/2 senza rendita: nessun reddito IRPEF da dichiarare.
    • Conserva la visura catastale che attesta la categoria e l’assenza di rendita.
    • Verifica con il tuo Comune se e’ dovuta IMU: molti Comuni non applicano IMU agli F/2.

    Collabente recuperato: quando torna a produrre reddito

    Scenario. Sempronia possiede un vecchio opificio F/2. Nel 2025 ha ottenuto un permesso di costruire e ha iniziato i lavori di ristrutturazione, che si sono conclusi a novembre 2025. A dicembre 2025 il Comune ha aggiornato la rendita catastale definitiva.

    Come si applica. Per la parte dell’anno in cui i lavori erano in corso con provvedimento valido e l’immobile non era utilizzato, Sempronia non doveva dichiararlo. Tuttavia, dal momento in cui l’immobile e’ diventato idoneo all’uso (diciamo da dicembre 2025, con rendita assegnata), lo deve indicare nel quadro B per i giorni residui del 2025. Se la rendita e’ stata assegnata solo a dicembre, il reddito da dichiarare sara’ proporzionale ai giorni di dicembre.

    In pratica

    • Durante i lavori con provvedimento valido e immobile non utilizzato: non si dichiara.
    • Dal momento di idoneita’ all’uso (nuova rendita): va inserito nel quadro B.
    • Indica i giorni effettivi in colonna 3 del quadro B.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un fabbricato F/2 va indicato nel quadro B del 730?

    In linea generale non genera reddito imponibile e non produce IRPEF. E’ comunque buona prassi indicarlo con rendita zero se sei proprietario; in ogni caso la rendita da riportare e’ quella risultante dagli atti catastali, che per un F/2 e’ assente.

    Pago l'IMU su un rudere F/2?

    Di norma no, perche’ l’IMU si calcola sulla rendita catastale rivalutata e un F/2 non ha rendita. Tuttavia alcuni Comuni disciplinano autonomamente la materia: verifica il regolamento IMU del tuo Comune o chiedi al tuo CAF.

    Se ristruttura il rudere, da quando pago le imposte?

    Dal momento in cui il fabbricato diventa idoneo all’uso o viene comunque utilizzato dal possessore. Da quella data acquista una rendita (o rendita presunta) e inizia a produrre reddito dei fabbricati soggetto a IRPEF.

    Posso affittare un fabbricato F/2?

    Un immobile collabente non e’ idoneo all’uso, quindi non puo’ essere locato legalmente per uso abitativo o commerciale senza prima recuperarlo. Se fosse locato, il reddito da locazione dovrebbe comunque essere dichiarato.

    Cosa succede se il fabbricato e' inagibile per terremoto o calamita'?

    Se il fabbricato e’ stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi, con certificazione comunale, va indicato il codice ‘1’ nella colonna ‘Casi particolari’ del quadro B e il codice ‘9’ in utilizzo. In quel caso e’ escluso da imposizione.

    Il fabbricato collabente e' considerato pertinenza di un terreno agricolo?

    Se si tratta di costruzioni rurali effettivamente adibite ad usi agricoli, il reddito e’ gia’ compreso nel reddito catastale del terreno e non va dichiarato nel quadro B. Dipende dai requisiti di ruralita’ previsti dalla normativa vigente.