Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 4 L. 219/2017: Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

    Art. 4 L. 219/2017 – Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

    2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

    3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

    4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

    5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

    6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

    7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

    8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

  • Variazione della rendita catastale: effetti sul 730/2026

    In sintesi

    • Indica sempre la rendita aggiornata: se la rendita catastale è stata modificata nel corso del 2025, nel quadro B va riportata la nuova rendita, non quella precedente.
    • Rendita presunta per immobili non ancora censiti: se il fabbricato non ha ancora una rendita definitiva attribuita dal Catasto, si usa la rendita catastale presunta.
    • Rivalutazione del 5% la calcola il CAF: nella colonna 1 del quadro B scrivi la rendita catastale ‘grezza’, senza applicare la rivalutazione del 5% – ci pensa chi ti presta assistenza fiscale.
    • Immobile storico o artistico: la rendita catastale va indicata ridotta del 50% rispetto a quella ufficiale.
    • Più righi se cambia la situazione: se nel 2025 la rendita è variata e nello stesso anno è cambiato anche l’utilizzo (es. affittato per una parte, poi tenuto a disposizione), occorre compilare più righi separati nel quadro B.
    • Soci di società semplici: non indicano la rendita catastale ma il reddito attribuito dalla società, nelle apposite colonne.

    Rendita catastale variata nel 2025: cosa fare nel 730

    La rendita catastale è il valore attribuito al tuo immobile dall’Agenzia del Territorio (Catasto) ed è la base di partenza per calcolare il reddito dei fabbricati che devi dichiarare nel quadro B del Modello 730. Se nel corso del 2025 questa rendita è cambiata – ad esempio perché hai effettuato un ampliamento, una ristrutturazione rilevante, o perché il Catasto ha aggiornato d’ufficio i valori – devi fare attenzione a quale importo indicare nella dichiarazione.

    La regola è semplice: nella colonna 1 del quadro B va indicata la nuova rendita aggiornata. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 sono esplicite: ‘se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita’. Non si fa la media tra vecchia e nuova rendita, non si proporziona per i mesi: si usa quella vigente al momento della dichiarazione.

    Se invece l’immobile non è ancora censito al Catasto, oppure ha una rendita che sai essere non più adeguata e hai avviato la procedura di revisione, usi la rendita presunta – cioè una stima ragionevole del valore catastale. In entrambi i casi, chi compila il 730 (il CAF, il commercialista o l’intermediario) applicherà la rivalutazione del 5% sulla rendita indicata: tu scrivi il valore base, loro fanno il calcolo.

    Attenzione: la rendita catastale è solo il punto di partenza. Il reddito effettivamente tassabile dipende poi dall’utilizzo dell’immobile – se è la tua casa principale, se è affittato, se è a disposizione – e dall’eventuale applicazione dell’IMU, che in certi casi sostituisce l’IRPEF.

    Quale rendita indicare in colonna 1 del quadro B
    Situazione dell'immobile Rendita da indicare
    Rendita aggiornata nel 2025 (ristrutturazione, variazione catastale) Nuova rendita aggiornata
    Fabbricato non ancora censito o senza rendita definitiva Rendita presunta (stima ragionevole)
    Immobile di interesse storico o artistico Rendita ridotta del 50%
    Socio di società semplice con reddito di fabbricati Reddito attribuito dalla società (non la rendita)
    Rivalutazione del 5% La calcola il CAF/professionista: non aggiungerla tu

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento con rendita catastale di 600 euro fino a giugno 2025. A luglio 2025 il Catasto aggiorna la rendita a 780 euro a seguito di una variazione presentata da Tizio per lavori di ampliamento completati nel 2024. Nel quadro B del 730/2026, Tizio indica 780 euro in colonna 1. Il CAF applicherà la rivalutazione del 5% ottenendo 819 euro come base di calcolo per il reddito fondiario. Non serve compilare due righi distinti solo per la variazione di rendita: basta indicare la rendita aggiornata.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata con la nuova rendita
    • Eventuale comunicazione del Catasto sull’aggiornamento della rendita
    • Per immobili storici: attestazione del Ministero della Cultura o ente competente
    • Modello 730/2026 precompilato (controlla che la rendita precaricata sia aggiornata)
    • Per rendita presunta: eventuale perizia o calcolo su cui si basa la stima

    Appartamento con rendita aggiornata dopo ristrutturazione

    Scenario. Caio ha ristrutturato e ampliato il suo appartamento nel 2024. A marzo 2025 il Catasto ha attribuito una nuova rendita catastale più alta. L’appartamento è tenuto a disposizione (seconda casa).

    Come si applica. Caio indica nella colonna 1 del quadro B la nuova rendita comunicata dal Catasto a marzo 2025. In colonna 2 mette il codice 2 (immobile a disposizione). Non deve calcolare alcuna media tra la vecchia e la nuova rendita: vale quella vigente. Se invece avesse ricevuto la nuova rendita solo a dicembre 2025 e avesse già presentato la dichiarazione con quella vecchia, potrebbe presentare una dichiarazione integrativa.

    In pratica

    • Controlla nella precompilata che la rendita indicata dall’Agenzia delle Entrate corrisponda a quella catastale attuale: a volte i dati non sono ancora aggiornati.
    • Se hai ricevuto l’avviso di attribuzione della nuova rendita, conservalo: è il documento che giustifica l’importo indicato.

    Casa nuova senza rendita definitiva ancora attribuita

    Scenario. Sempronio ha acquistato un appartamento in un edificio di nuova costruzione nel 2025. Al momento della dichiarazione il Catasto non ha ancora attribuito la rendita definitiva.

    Come si applica. Sempronio deve comunque dichiarare l’immobile nel quadro B, indicando una rendita presunta nella colonna 1. La rendita presunta è una stima basata sulle caratteristiche dell’immobile (superficie, zona, categoria catastale probabile). È consigliabile farsi assistere da un CAF o da un professionista per determinare un valore ragionevole. Non si può semplicemente lasciare vuota la colonna o omettere l’immobile.

    In pratica

    • Una volta che il Catasto attribuisce la rendita definitiva, se è diversa da quella presunta usata in dichiarazione, potrebbe essere necessaria una dichiarazione integrativa.
    • Il reddito del fabbricato di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso o è stato comunque utilizzato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 157 Codice della Navigazione: Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

    Art. 157 Codice della Navigazione: Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro).

    Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

    L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

    Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

    L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156.

    Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 132 L. 633/1941

    Art. 132 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda.

    Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Canone unico patrimoniale: cos’è e come funziona

    In sintesi

    • Dal 2021 il canone unico patrimoniale (L. 160/2019) ha sostituito TOSAP/COSAP, imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per mezzi pubblicitari.
    • Chi lo paga: chiunque occupi suolo pubblico (dehors, ponteggi, banchi di mercato) o esponga pubblicità (insegne, cartelli) nel territorio del Comune.
    • Tariffe comunali: l’importo dipende da superficie, durata dell’occupazione o della pubblicità e zona del territorio; ogni Comune delibera le proprie tariffe.
    • Insegne di esercizio: entro una certa superficie possono essere esenti; è il Comune a stabilire il limite nella propria delibera.
    • Versamento: si effettua secondo le modalità e le scadenze fissate dal Comune competente.

    Come funziona il canone unico patrimoniale

    Se hai un negozio con un’insegna o un dehors su marciapiede pubblico, probabilmente hai già sentito parlare del canone unico patrimoniale. Dal 1° gennaio 2021, con la Legge 160/2019, questo tributo ha riunito in un’unica voce diverse imposte e canoni che prima venivano gestiti separatamente: la TOSAP e la COSAP (occupazione di suolo pubblico), l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari.

    L’obiettivo della riforma era semplificare: invece di fare i conti con quattro tributi diversi, il titolare di un’attività commerciale oggi versa un unico canone al Comune. Il punto di contatto con il contribuente è appunto il Comune, che delibera ogni anno le tariffe e le modalità di pagamento.

    Il canone si divide in due grandi componenti: quella per l’occupazione del suolo pubblico (chi mette tavoli, sedie, impalcature o banchi su aree comunali) e quella per la diffusione di messaggi pubblicitari visibili al pubblico (insegne di esercizio, cartelloni, striscioni, totem luminosi e simili). Le due componenti possono riguardare la stessa attività – per esempio un bar che ha sia un dehors sia un’insegna – oppure una sola delle due.

    Componenti del canone unico patrimoniale
    Componente Cosa sostituisce Soggetto passivo
    Occupazione suolo pubblico TOSAP / COSAP Chi occupa area pubblica (dehors, ponteggi, banchi)
    Pubblicità esterna Imposta comunale pubblicità + diritto pubbliche affissioni + CIMP Chi espone messaggi pubblicitari visibili al pubblico
    Insegne di esercizio (piccole) – (possibile esenzione) Esente se la superficie rientra nella soglia comunale
    Occupazione temporanea Ex TOSAP temporanea Chi usa il suolo pubblico per un periodo limitato (cantieri, eventi)

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio gestisce una piccola trattoria nel centro del Comune X: ha un dehors con 6 tavoli su suolo pubblico (10 mq) e un’insegna luminosa di 1,5 mq. Il Comune delibera una tariffa per l’occupazione del suolo pubblico e una tariffa per la pubblicità, differenziate per zona. Tizio deve versare il canone per entrambe le componenti. Se il Comune ha stabilito un’esenzione per le insegne di esercizio fino a una certa superficie, e l’insegna di Tizio rientra in quel limite, la componente pubblicitaria relativa all’insegna potrebbe essere esente; solo la componente per il dehors rimarrebbe da pagare. In ogni caso è la delibera comunale dell’anno in corso a indicare tariffe e soglie esatte.

    Documenti necessari

    • Delibera comunale sulle tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno in corso
    • Planimetria o misura dell’area occupata (mq) o della superficie pubblicitaria (mq)
    • Licenza o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (se richiesta)
    • Modello di dichiarazione o domanda di occupazione presentata al Comune
    • Ricevuta/F24 o ricevuta pagoPA dei versamenti precedenti (per rinnovi)

    Caso 1 – Tizio apre un bar con dehors

    Scenario. Tizio ottiene dal Comune l’autorizzazione per collocare 4 tavoli su un’area pubblica davanti al locale. Non espone cartelloni pubblicitari, solo l’insegna dell’attività.

    Come si applica. Tizio è soggetto alla componente del canone per l’occupazione del suolo pubblico, calcolata in base alla superficie dei tavoli e delle sedie (mq) e alla durata dell’occupazione (annuale o stagionale). Per l’insegna, se la superficie è entro la soglia di esenzione deliberata dal Comune, la componente pubblicitaria non è dovuta. Tizio deve presentare la denuncia/domanda al Comune e versare il canone alle scadenze stabilite.

    In pratica

    • Verificare la delibera comunale per l’anno in corso: tariffa per mq di suolo occupato e zona.
    • Misurare la superficie del dehors (compresi eventuali fioriere o separatori se computabili).
    • Controllare la soglia di esenzione per le insegne di esercizio prima di calcolare la componente pubblicitaria.
    • Rispettare le scadenze di pagamento comunali per evitare sanzioni e interessi.

    Caso 2 – Caio installa un cartellone pubblicitario

    Scenario. Caio è titolare di un’impresa di impianti e vuole esporre un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni su una strada comunale per pubblicizzare i propri servizi.

    Come si applica. Caio è soggetto alla componente del canone per la diffusione pubblicitaria: il cartellone non è un’insegna di esercizio (che identifica l’attività al suo indirizzo) ma un mezzo pubblicitario autonomo. L’importo dipende dalla superficie del cartellone, dalla zona in cui si trova e dalla durata dell’esposizione, secondo la tariffa deliberata dal Comune. Caio deve richiedere l’autorizzazione all’installazione e versare il canone prima di esporre il cartellone.

    In pratica

    • Richiedere l’autorizzazione comunale per l’installazione del mezzo pubblicitario.
    • Calcolare la superficie totale del cartellone (mq) per determinare la base di calcolo del canone.
    • Verificare se la zona (centro storico, periferia, area commerciale) comporta tariffe differenziate.
    • Rinnovare l’autorizzazione e il pagamento alla scadenza: l’esposizione senza canone può comportare sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Minimale e massimale contributi INPS: cosa sono

    In sintesi

    • Minimale: soglia di reddito minima su cui si calcola la quota contributiva fissa, dovuta anche se si guadagna di meno.
    • Massimale: tetto di reddito oltre cui non si versano contributi aggiuntivi nella gestione IVS e nella gestione separata.
    • Quota fissa: calcolata applicando l’aliquota al minimale, si paga in quattro rate fisse annuali.
    • Quota variabile: si applica solo alla fascia di reddito compresa tra minimale e massimale.
    • Aggiornamento annuale: i valori di minimale e massimale cambiano ogni anno con circolare INPS.
    • Pensione: versare meno del minimale non abbassa i contributi dovuti, ma può ridurre l’accredito utile ai fini pensionistici.

    Minimale e massimale: i due limiti che definiscono il calcolo

    Quando si parla di contributi INPS per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, due parole tornano spesso: minimale e massimale. Sono le soglie di reddito che delimitano la fascia entro cui la contribuzione viene calcolata. Capirle significa capire come funziona davvero il meccanismo, senza sorprese.

    Il minimale è un reddito minimo di riferimento stabilito ogni anno dall’INPS. Anche se nell’anno hai guadagnato meno – o addirittura niente – devi comunque versare i contributi calcolati su quella soglia minima. È la garanzia che il sistema previdenziale riceva un contributo base da ogni lavoratore autonomo attivo.

    Il massimale è il tetto opposto: oltre quella soglia di reddito, i contributi previdenziali non aumentano più. Significa che chi guadagna molto di più del massimale non versa in proporzione, ma resta ancorato a quel limite superiore. Entrambi i valori sono stabiliti e comunicati annualmente con circolare INPS, quindi è indispensabile consultare quella dell’anno di riferimento per avere i numeri precisi.

    Schema minimale e massimale nella contribuzione INPS
    Fascia di reddito Cosa si versa Note
    Sotto il minimale Contributi calcolati comunque sul minimale (quota fissa) Il reddito reale non riduce l'obbligo contributivo
    Tra minimale e massimale Quota fissa + quota percentuale sull'eccedente Aliquota di norma circa 24% (commercianti + 0,48%)
    Sopra il massimale Contributi calcolati solo fino al massimale Nessun contributo aggiuntivo oltre il tetto
    Gestione separata Aliquota su reddito fino al massimale annuo Aliquota più alta per chi non ha altra copertura

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Caio, commerciante, abbia realizzato un reddito d’impresa di 12.000 euro nell’anno. Il minimale INPS – supponiamo orientativamente 18.000 euro – è superiore al suo reddito effettivo. Caio è comunque tenuto a versare i contributi calcolati sul minimale, non sul suo reddito reale. Questo significa che pagherà la quota fissa come se avesse guadagnato 18.000 euro. Viceversa, se Caio avesse guadagnato 120.000 euro e il massimale fosse fissato, a titolo di esempio, intorno a 80.000 euro, i contributi verrebbero calcolati solo fino a 80.000 euro: il reddito eccedente non genera ulteriore contribuzione. Le soglie esatte devono essere verificate nella circolare INPS dell’anno.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con i valori aggiornati di minimale e massimale
    • Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
    • Tariffazione INPS precompilata per artigiani e commercianti
    • Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato

    Tizio: reddito al di sotto del minimale

    Scenario. Tizio ha aperto la partita IVA come artigiano a metà anno. Per via dell’avvio lento dell’attività, il suo reddito d’impresa è inferiore al minimale annuo INPS.

    Come si applica. Nonostante il reddito reale sia basso, Tizio deve versare i contributi calcolati sull’intero minimale annuo (oppure su una quota proporzionale ai mesi di iscrizione, se si è iscritto in corso d’anno). Il minimale non è una franchigia che si azzera: è la base minima garantita. Tizio non verserà la quota percentuale sull’eccedente – perché non c’è eccedenza – ma le quattro rate fisse vanno versate comunque.

    In pratica

    • Chi si iscrive in corso d’anno versa i contributi fissi in proporzione ai mesi di effettiva iscrizione.
    • Non è possibile versare meno del minimale scegliendo un imponibile inferiore: la quota fissa è dovuta per legge.
    • Verificare il minimale esatto nella circolare INPS dell’anno in corso.

    Caio: reddito che supera il massimale

    Scenario. Caio è un commerciante al dettaglio con un reddito d’impresa molto elevato, che nell’anno supera il massimale contributivo previsto dalla gestione IVS.

    Come si applica. Caio versa la quota fissa sulle quattro rate fisse come chiunque altro. Poi, sulla parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% più lo 0,48% aggiuntivo per i commercianti. Ma quando il suo reddito raggiunge il massimale, i contributi si fermano lì: il reddito ulteriore non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale funziona dunque come un ‘tetto’ che protegge i contribuenti con redditi molto alti da un contributo illimitato.

    In pratica

    • Il massimale si applica al reddito complessivo d’impresa dell’anno: oltre quella soglia, niente contributi aggiuntivi.
    • Anche l’accredito pensionistico si calcola sul reddito fino al massimale, non oltre.
    • Il valore del massimale è aggiornato ogni anno dall’INPS: verificarlo nella circolare annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IMU per i pensionati residenti all’estero (AIRE)

    In sintesi

    • I pensionati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con pensione in convenzione internazionale hanno diritto a una riduzione IMU.
    • L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non sia locata.
    • La misura esatta della riduzione può variare per legge di anno in anno: verifica sempre l’entità vigente per l’anno di imposta.
    • Per pagare l’IMU si usa il modello F24 con i codici tributo ordinari (es. 3918 per altri fabbricati).
    • La base imponibile si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale.
    • L’iscrizione all’AIRE e la titolarità di una pensione in convenzione internazionale sono entrambe condizioni necessarie: occorre soddisfarle entrambe.

    Chi è il pensionato AIRE e perché ha un trattamento IMU diverso

    L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: vi si iscrive chi trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia per più di un anno. I pensionati AIRE sono quindi cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero e percepiscono una pensione erogata in base a una convenzione internazionale di sicurezza sociale (ad esempio quelle stipulate dall’Italia con paesi come Germania, Svizzera, Francia, Canada o Stati Uniti).

    Per questi cittadini la legge prevede un’agevolazione sull’IMU dovuta per l’immobile che posseggono in Italia: una riduzione sull’imposta calcolata. La logica è che queste persone non usufruiscono pienamente dei servizi pubblici locali, vivendo all’estero, e hanno già versato contributi previdenziali in Italia durante la vita lavorativa.

    L’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare non locata. Se il pensionato AIRE possiede più immobili in Italia, può scegliere su quale applicarla – ma può beneficiarne solo su uno. Poiché la misura esatta della riduzione può essere modificata dalla legge di anno in anno, è fondamentale verificare l’entità vigente per l’anno di imposta prima di calcolare e versare l’IMU.

    Agevolazione IMU per pensionati AIRE – riepilogo condizioni
    Condizione Dettaglio
    Iscrizione all'AIRE Obbligatoria: il pensionato deve risultare iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
    Tipo di pensione Pensione erogata in base a convenzione internazionale di sicurezza sociale
    Numero di immobili agevolabili Una sola unità immobiliare posseduta in Italia
    Condizione sull'immobile Non locata (non deve essere in affitto)
    Misura della riduzione Qualitativa: verificare l'entità vigente per l'anno di imposta
    Pagamento F24 con i codici tributo IMU ordinari; verificare aliquota deliberata dal Comune

    Esempio pratico

    • Caio è pensionato italiano iscritto all’AIRE, residente in Germania, e percepisce la pensione in base alla convenzione italo-tedesca di sicurezza sociale. Possiede in Italia un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 800 euro) che non affitta. Base imponibile ordinaria: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. Se il Comune applica un’aliquota dell’1% (10 per mille), l’IMU ordinaria sarebbe 1.344 euro annui. Grazie all’agevolazione AIRE la somma dovuta si riduce nella misura prevista dalla legge per quell’anno: Caio deve verificare l’entità vigente sul sito del Comune o del Ministero prima di versare l’acconto del 16 giugno.

    Documenti necessari

    • Certificato di iscrizione all’AIRE (rilasciato dal Comune di iscrizione o dall’Ambasciata/Consolato)
    • Documentazione della pensione in convenzione internazionale (cedolino pensione o attestato INPS che indica il regime convenzionale)
    • Visura catastale dell’immobile in Italia (categoria e rendita catastale)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto (16 giugno) e del saldo (16 dicembre)

    Caso 1 – Il pensionato in Svizzera con un solo immobile in Italia

    Scenario. Tizio ha lavorato per vent’anni in Svizzera, si è iscritto all’AIRE e ora percepisce la pensione in base alla convenzione italo-svizzera. Possiede un appartamento a Milano che tiene a disposizione quando torna in Italia per le vacanze. Non lo affitta. Vuole sapere se paga l’IMU in misura ridotta.

    Come si applica. Sì, Tizio ha diritto all’agevolazione. Soddisfa entrambe le condizioni: è iscritto all’AIRE e percepisce la pensione in regime di convenzione internazionale. L’immobile è uno solo e non è locato. Deve però verificare l’entità della riduzione vigente per l’anno in corso, perché la misura può cambiare di anno in anno. Il consiglio pratico è di consultare il sito del Comune di Milano o il portale del Dipartimento delle Finanze prima di calcolare quanto versare all’acconto di giugno. Il versamento avviene con F24 nei consueti codici tributo IMU.

    In pratica

    • Verifica ogni anno l’entità della riduzione vigente: non dare per scontato che sia uguale all’anno precedente.
    • Conserva il certificato AIRE e la documentazione della pensione convenzionale: il Comune può chiederli in caso di controllo.
    • Se non hai certezza sull’importo corretto, rivolgiti al CAF o a un professionista prima della scadenza dell’acconto.

    Caso 2 – Il pensionato con due immobili in Italia

    Scenario. Caio è iscritto all’AIRE e risiede in Canada, dove percepisce la pensione in base alla convenzione italo-canadese. In Italia possiede due appartamenti: uno a Roma e uno al paese d’origine. Entrambi non sono locati. Può beneficiare della riduzione IMU su entrambi?

    Come si applica. No. L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare. Caio deve scegliere su quale dei due appartamenti applicare la riduzione – in genere conviene applicarla su quello con la base imponibile più alta, così da massimizzare il risparmio. Sull’altro appartamento pagherà l’IMU piena all’aliquota deliberata dal rispettivo Comune. Anche in questo caso, prima di versare l’acconto, Caio deve verificare le aliquote deliberate da entrambi i Comuni e l’entità dell’agevolazione vigente per l’anno.

    In pratica

    • Puoi scegliere su quale dei tuoi immobili applicare l’agevolazione: di norma conviene scegliere quello con la base imponibile più alta.
    • Sull’immobile non agevolato paghi l’IMU ordinaria: calcola entrambi prima di decidere.
    • Tieni separati i pagamenti F24 per i due Comuni (codice catastale diverso per ciascuno).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 8 L. 219/2017: Relazione alle Camere

    Art. 8 L. 219/2017 – Relazione alle Camere

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

  • Articolo 2 TU Giustizia Tributaria: La giurisdizione tributaria

    Art. 2 D.Lgs. 175/2024 – La giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

    2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

    4. L'organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

    5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Come si paga l’IMU: F24 e codici tributo

    In sintesi

    • Modello F24 è lo strumento principale per versare l’IMU; si compila con il codice tributo specifico per il tipo di immobile.
    • Codici tributo diversi per ogni categoria: 3912 per abitazioni principali di lusso, 3918 per tutti gli altri fabbricati, 3925 e 3930 per gli immobili del gruppo D.
    • Due rate annuali: acconto entro il 16 giugno (50% calcolato sulle aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre.
    • Codice catastale del Comune obbligatorio nel modello F24: identifica il Comune a cui va il tributo.
    • Alternative al F24: bollettino postale dedicato all’IMU o piattaforma pagoPA.
    • In caso di errore è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso usando gli stessi codici tributo.

    Come funziona il pagamento dell'IMU

    L’IMU (imposta municipale propria) si paga ogni anno ai Comuni ed è dovuta da chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, box non pertinenziali, negozi, capannoni, terreni agricoli e aree edificabili. Dal 2020 l’IMU ha incorporato anche la vecchia TASI, quindi c’è un solo tributo da versare.

    Il canale di pagamento ordinario è il modello F24, lo stesso che si usa per le imposte sui redditi. Ogni tipo di immobile ha un proprio codice tributo: è fondamentale usare quello giusto, altrimenti il versamento non viene abbinato correttamente e il Comune può contestare l’omesso pagamento.

    Esistono anche due alternative: il bollettino postale dedicato all’IMU e la piattaforma pagoPA. In tutti i casi occorre indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, un codice di quattro lettere che identifica univocamente il Comune destinatario.

    Codici tributo IMU nel modello F24
    Tipo di immobile Codice tributo
    Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze 3912
    Fabbricati rurali strumentali 3913
    Terreni agricoli 3914
    Aree fabbricabili 3916
    Altri fabbricati (seconda casa, box non pertinenziale, ecc.) 3918
    Immobili gruppo D – quota Stato 3925
    Immobili gruppo D – incremento quota Comune 3930

    Esempio pratico

    • Tizio possiede una seconda casa (categoria A/2) nel Comune di Bergamo (codice catastale A794) e deve versare l’acconto IMU entro il 16 giugno. Ha calcolato un’imposta annua di 800 euro: versa 400 euro (il 50%) con modello F24, codice tributo 3918, codice catastale A794, anno di riferimento e importo. A dicembre verificherà l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso e verserà il saldo a conguaglio.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso banche e Poste)
    • Codice catastale del Comune (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito del Comune)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Visura catastale dell’immobile con rendita catastale
    • Eventuale modello di dichiarazione IMU (se la situazione ha subito variazioni rilevanti)

    Tizio paga l'IMU su un appartamento non di lusso

    Scenario. Tizio possiede un appartamento in affitto (categoria A/3, non di lusso) in un Comune diverso da quello in cui risiede. Deve pagare l’IMU perché l’immobile non è la sua abitazione principale.

    Come si applica. Tizio usa il modello F24 con codice tributo 3918 (‘altri fabbricati’). Inserisce il codice catastale del Comune in cui si trova l’appartamento, l’anno di riferimento e l’importo. Versa l’acconto entro il 16 giugno calcolando il 50% dell’imposta con le aliquote dell’anno precedente, poi verifica la delibera comunale e versa il saldo entro il 16 dicembre.

    In pratica

    • Codice tributo da usare: 3918 (altri fabbricati).
    • Acconto entro 16 giugno, saldo entro 16 dicembre; in alternativa versamento unico entro il 16 giugno.
    • Controllare sempre il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, non quello di residenza.

    Caio possiede un capannone (gruppo D) e deve ripartire il versamento tra Stato e Comune

    Scenario. Caio è titolare di un capannone industriale (categoria D/7). Per gli immobili del gruppo D il tributo si divide: una quota va allo Stato e una quota (l’eventuale incremento deliberato dal Comune) va al Comune.

    Come si applica. Caio deve compilare il modello F24 con due righe distinte: una con il codice tributo 3925 per la quota di competenza dello Stato e una con il codice tributo 3930 per l’eventuale quota aggiuntiva deliberata dal Comune. Verifica la delibera comunale per sapere se il Comune ha aumentato l’aliquota rispetto alla base statale e, in caso affermativo, calcola e versa anche l’incremento con il codice 3930.

    In pratica

    • Immobili gruppo D: usare sempre sia il codice 3925 (quota Stato) sia il 3930 (incremento Comune, se deliberato).
    • Se il Comune non ha deliberato un incremento, il codice 3930 non va compilato.
    • Verificare la delibera comunale ogni anno: l’aliquota può cambiare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Forfettario e contributi INPS: deduzione e riduzione del 35%

    In sintesi

    • Deduzione integrale: nel regime forfettario i contributi previdenziali e assistenziali versati si deducono per intero dal reddito imponibile forfettario, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva.
    • Riduzione del 35% per artigiani e commercianti: chi aderisce al regime agevolato contributivo previsto dall’art. 1, commi 77-84 della legge 190/2014 ottiene una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta.
    • Eccedenza deducibile dall’IRPEF: se i contributi versati superano il reddito forfettario, l’eccedenza non va persa: si deduce dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR (rigo LM49 del quadro LM, poi riportato nel quadro RP).
    • Gestione separata per professionisti: i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi sul reddito di lavoro autonomo e li deducono allo stesso modo.
    • Contributi dei collaboratori familiari: il titolare di impresa familiare in forfettario può dedurre anche i contributi versati per i collaboratori fiscalmente a carico o per quelli per i quali non ha esercitato il diritto di rivalsa.

    Come funziona la deduzione dei contributi INPS nel forfettario

    Nel regime forfettario non si deducono le spese dell’attività (affitti, utenze, materiali), che sono già ‘incorporate’ nel coefficiente di redditività. C’è però un’eccezione importante: i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge. Questi si deducono integralmente dal reddito forfettario lordo, prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Più contributi versi, meno imposta paghi.

    Il calcolo, riassunto, è: (ricavi x coefficiente di redditività) – contributi versati = reddito netto soggetto a imposta sostitutiva. Se il risultato è positivo, su questo importo si applica il 15% (o il 5% per chi è nei primi cinque anni di attività con i requisiti di legge). Se i contributi superano il reddito forfettario, la differenza non si perde: puoi dedurla dal tuo reddito complessivo come onere deducibile.

    Per artigiani e commercianti che optano per il regime contributivo agevolato, c’è in più una riduzione del 35% sull’importo dei contributi stessi che avrebbero dovuto versare in misura ordinaria. Questa agevolazione si richiede all’INPS con apposita domanda e non è automatica.

    Contributi INPS nel forfettario: riepilogo delle regole principali
    Aspetto Regola
    Deducibilità contributi obbligatori Integrale, dal reddito forfettario lordo (art. 1, comma 64, legge 190/2014)
    Contributi per collaboratori a carico Deducibili interamente dal reddito del titolare
    Eccedenza contributi rispetto al reddito forfettario Deducibile dal reddito complessivo (art. 10 TUIR), rigo LM49 poi quadro RP
    Riduzione contributiva artigiani/commercianti forfettari 35% sulla contribuzione dovuta (art. 1, commi 77-84, legge 190/2014)
    Come si richiede la riduzione 35% Domanda all'INPS prima dell'inizio dell'attività o entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento
    Contributi restituiti dall'INPS in anni precedenti Concorrono con segno negativo ai contributi dell'anno in cui avviene la restituzione

    Esempio pratico

    • Sempronia è una commerciante in regime forfettario (coefficiente 40%). Nel 2025 ha incassato 50.000 euro. Reddito lordo forfettario: 50.000 x 40% = 20.000 euro. Ha versato contributi INPS ordinari per 4.200 euro (ipotesi: Gestione Commercianti). Reddito netto: 20.000 – 4.200 = 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 15.800 x 15% = 2.370 euro. Se Sempronia avesse aderito al regime agevolato con riduzione del 35%, avrebbe versato contributi ridotti e il risparmio si sarebbe riflesso anche sull’INPS (oltre che indirettamente sull’imposta). Se invece i contributi avessero superato i 20.000 euro di reddito forfettario, l’eccedenza sarebbe stata deducibile nel quadro RP come onere deducibile art. 10 TUIR.

    Documenti necessari

    • Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025 (minimale e quota eccedente il minimale)
    • Comunicazione INPS di iscrizione alla gestione con codice azienda (per artigiani e commercianti)
    • Eventuale accettazione INPS dell’opzione per il regime contributivo agevolato (riduzione 35%)
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM (righi LM35, LM36, LM49) e quadro RR (Sezione I o II)

    Caso 1: Tizio è artigiano in forfettario e chiede la riduzione del 35%

    Scenario. Tizio è idraulico (ATECO 43.22), primo anno in forfettario, ha aderito al regime agevolato INPS richiedendolo formalmente. Il reddito imponibile forfettario 2025 è 18.000 euro.

    Come si applica. Tizio ha diritto alla riduzione del 35% sulla contribuzione calcolata in misura ordinaria (codice C nella colonna 7 del rigo RR2 del quadro RR). Questo significa che i contributi effettivamente versati sono più bassi. Nel quadro LM, al rigo LM35, indica i contributi effettivamente versati (già ridotti del 35%) e li deduce dal reddito forfettario lordo. In dichiarazione indica il codice relativo alla riduzione del 35% nel quadro RR.

    In pratica

    • La riduzione del 35% non è automatica: devi averla richiesta all’INPS con apposita domanda.
    • Nel quadro RR, colonna 7 del rigo RR2, usa il codice C (forfettario con riduzione 35% su coefficiente 5%) o D se hai superato 100.000 euro in corso d’anno.

    Caso 2: Caio ha contributi che superano il reddito forfettario

    Scenario. Caio è un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito forfettario 2025 è 8.000 euro ma ha versato contributi per 10.000 euro (inclusi acconti di anni precedenti).

    Come si applica. Nel rigo LM35 del quadro LM, colonna 2, Caio può dedurre contributi solo fino a capienza del reddito forfettario: 8.000 euro. I restanti 2.000 euro di contributi versati in eccesso li indica nel rigo LM49: questa eccedenza è deducibile dal suo reddito complessivo come onere deducibile art. 10 TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Fascicolo 1).

    In pratica

    • I contributi in eccesso rispetto al reddito forfettario non vanno sprecati: li riporti nel rigo LM49 e poi nel quadro RP come onere deducibile.
    • Questo può abbassare l’IRPEF dovuta su altri redditi che hai (es. redditi da fabbricati o da lavoro dipendente).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IMU sui terreni agricoli: quando si paga

    In sintesi

    • Chi paga: i proprietari e i titolari di diritti reali (usufrutto, enfiteusi, superficie) su terreni agricoli diversi dall’abitazione principale.
    • Base imponibile: il reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.
    • Aliquote: quella di base è lo 0,86% (8,6 per mille); il Comune può alzarla fino all’1,06% o ridurla, anche ad azzerarla.
    • Scadenze: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre (oppure tutto in unica soluzione entro il 16 giugno).
    • Esenzioni: coltivatori diretti e IAP sui terreni che coltivano, e terreni montani o di collina delimitata, ma le condizioni esatte dipendono dalla normativa vigente: verifica sempre.
    • Codice tributo F24: 3914 per i terreni.

    Cos'è l'IMU e quando riguarda i terreni agricoli

    L’IMU (imposta municipale propria) è il tributo che si paga ogni anno per il semplice fatto di possedere un immobile – o un terreno – in Italia. Non si tratta di un’imposta sul reddito: la devi versare anche se il terreno non produce nulla, o se non lo hai affittato a nessuno. Dal 2020 ha assorbito anche la TASI, quindi oggi c’è un unico tributo comunale sul possesso.

    I terreni agricoli rientrano nell’IMU come categoria a sé stante, con una formula di calcolo diversa rispetto ai fabbricati. Il punto di partenza è il reddito dominicale, cioè il valore convenzionale del terreno stabilito dall’Agenzia delle Entrate e riportato nelle visure catastali. Non è il reddito che il terreno produce davvero, ma una cifra fissa legata alla classificazione catastale.

    Sono tenuti a pagare i proprietari, i titolari di usufrutto, di enfiteusi o di superficie. Se il terreno è concesso in locazione finanziaria (leasing), paga l’utilizzatore, non il proprietario formale. Importante: esistono esenzioni significative – in particolare per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che coltivano direttamente il fondo, e per i terreni ricadenti in zone montane o di collina delimitata. Le condizioni precise di queste esenzioni territoriali vengono stabilite e aggiornate per legge: prima di versare, verifica sempre la situazione del tuo Comune.

    IMU terreni agricoli: schema di calcolo
    Voce Valore / Regola
    Punto di partenza Reddito dominicale (da visura catastale)
    Rivalutazione +25% sul reddito dominicale
    Moltiplicatore × 135
    Aliquota di base 0,86% (8,6 per mille)
    Aliquota massima comunale 1,06% (10,6 per mille)
    Codice tributo F24 3914

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un terreno agricolo con reddito dominicale di 500 euro. La base imponibile si calcola così: 500 euro + 25% = 625 euro; 625 × 135 = 84.375 euro. Applicando l’aliquota di base dello 0,86%, l’IMU annua sarebbe 84.375 × 0,86% = circa 725 euro. Se il Comune ha deliberato un’aliquota diversa, il risultato cambia: per questo è indispensabile consultare la delibera comunale prima di versare.

    Documenti necessari

    • Visura catastale del terreno (per leggere il reddito dominicale)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Modello F24 con codice tributo 3914
    • Documentazione IAP o iscrizione INPS come coltivatore diretto (se si rivendica l’esenzione)
    • Eventuale modello di dichiarazione IMU (da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo in caso di variazioni)

    Tizio: proprietario non coltivatore

    Scenario. Tizio possiede un terreno agricolo di medie dimensioni in pianura. Non lo coltiva direttamente: lo ha concesso in affitto a un vicino. Non è iscritto come coltivatore diretto né come IAP.

    Come si applica. Tizio è soggetto IMU senza esenzioni particolari. Calcola la base imponibile partendo dal reddito dominicale indicato in visura, lo rivaluta del 25% e moltiplica per 135. Applica poi l’aliquota deliberata dal suo Comune (al massimo l’1,06%). Versa l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Usa il codice tributo 3914 sul modello F24, indicando il codice catastale del Comune dove si trova il terreno.

    In pratica

    • Leggi il reddito dominicale dalla visura catastale e applica la formula: (reddito × 1,25) × 135.
    • Controlla la delibera comunale: l’aliquota può essere diversa da quella di base dello 0,86%.
    • Usa il codice tributo 3914 sull’F24 e indica il codice catastale del Comune.

    Caio: coltivatore diretto con terreno in zona di pianura e in zona montana

    Scenario. Caio è iscritto come coltivatore diretto INPS e coltiva personalmente due terreni agricoli: uno in pianura e uno in un Comune montano. Vuole sapere se deve pagare l’IMU su entrambi.

    Come si applica. La normativa prevede esenzioni per i coltivatori diretti e per gli IAP, legate alle caratteristiche del terreno e all’effettiva coltivazione diretta. Per il terreno montano, la legge tipicamente riconosce ampie esenzioni, ma le condizioni esatte (altitudine, classificazione ISTAT del Comune) possono variare. Per il terreno in pianura, l’esenzione per coltivatori diretti si applica secondo le regole vigenti. Caio deve verificare, per ciascun terreno, se ricadono nelle zone esentate e se mantiene i requisiti soggettivi (iscrizione INPS, coltivazione diretta effettiva). In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi al CAF o al patronato.

    In pratica

    • Verifica la classificazione del Comune montano nell’elenco ISTAT e i requisiti soggettivi (iscrizione INPS come coltivatore diretto).
    • Conserva la documentazione che attesta la coltivazione diretta: potrebbe essere richiesta in caso di controllo.
    • Se spetta l’esenzione, non è comunque necessario versare l’IMU, ma potrebbe essere richiesta la dichiarazione IMU al Comune in caso di variazioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti