Autore: Andrea Marton

  • Articolo 168 Codice di Procedura Civile: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    Articolo 168 Codice di Procedura Civile: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    Art. 168 c.p.c. – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

    Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale [1], i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

    A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio [2]. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

    Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.

    Articolo così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 8c, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [2] Le parole «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio» sono state aggiunte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

    Articolo sostituito dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

  • Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore

    Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore

    Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell’attore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

    Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione

    Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione

    Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163.

    Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

    La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

    Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

    Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo [1] comma dell’art. 183 e si applica l’articolo 167.

    Articolo così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 167.

    [1] La parola «ultimo» è stata sostituita da «secondo» dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Art. 163-bis c.p.c. – Termini per comparire

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta [1] giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta [1] giorni se si trova all’estero.

    Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

    Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.

    [1] Le parole «sessanta» e «centoventi» sono state così sostituite dalla L. 263/2005 con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

    L’atto di citazione deve contenere:

    l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

    il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale [1] dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale [1], la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

    la determinazione della cosa oggetto della domanda;

    l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

    l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

    il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

    l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 [2][3].

    L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Le parole “il codice fiscale” aggiunte dall’art. 4, comma 8b, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [3] Le parole «di cui agli articoli 38 e 167» hanno sostituito le parole «di cui all’art. 167» in base all’art. 46, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge citata).

  • Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

    Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’art. 60, n. 2.

  • Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

    Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

  • Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.