Autore: Andrea Marton

  • Regime IOSS: l’IVA sui beni importati fino a 150 euro

    In sintesi

    • IOSS (Import One Stop Shop): regime opzionale per vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro verso consumatori UE.
    • Riscossione semplificata: il venditore (o il marketplace che facilita la vendita) raccoglie l’IVA al momento della vendita e la versa tramite un unico portale telematico.
    • Diverso dall’OSS: l’OSS riguarda le vendite intracomunitarie B2C (da un Paese UE a un altro); l’IOSS riguarda le importazioni da Paesi terzi (extra-UE).
    • Soglia di 10.000 euro OSS: per le vendite intra-UE B2C, sotto questa soglia annua complessiva l’IVA resta quella del Paese del venditore; sopra si usa l’OSS.
    • Aliquota IVA applicabile: quella del Paese di destinazione del consumatore (non quella italiana), secondo le regole di ciascuno Stato UE.
    • Marketplace come soggetto responsabile: quando una piattaforma facilita la vendita di beni IOSS, spesso è il marketplace stesso a dover adempiere all’obbligo IVA al posto del venditore estero.

    Che cos'è il regime IOSS e a chi si applica

    Se hai mai comprato qualcosa da un sito extra-europeo – pensa a piattaforme asiatiche o a negozi online statunitensi – e hai ricevuto il pacco senza dover pagare IVA alla dogana, probabilmente il venditore stava usando il regime IOSS. IOSS è l’acronimo di Import One Stop Shop: uno sportello unico per l’importazione che semplifica il modo in cui l’IVA viene riscossa sui piccoli acquisti online da Paesi terzi.

    Prima dell’introduzione di questo regime, i pacchi di valore modesto spesso arrivavano senza che l’IVA venisse riscossa in modo sistematico. Oggi il sistema prevede che il venditore (o il marketplace che gestisce la transazione) addebiti l’IVA del Paese di destinazione direttamente al consumatore nel momento dell’acquisto, la accumuli e la versi periodicamente tramite un unico portale telematico. In questo modo il pacco arriva a casa già IVA-inclusa, senza fermarsi in dogana per il pagamento.

    È fondamentale distinguere l’IOSS dall’OSS: quest’ultimo riguarda le vendite a distanza B2C (Business to Consumer, cioè da un’impresa a un privato) che avvengono all’interno dell’Unione Europea – per esempio un venditore italiano che spedisce merce a un consumatore francese. L’IOSS invece si occupa esclusivamente dei beni che entrano nell’UE da un Paese terzo (come Cina, USA, Regno Unito) e che hanno un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra quella soglia si applicano le regole doganali ordinarie, con dazio e IVA riscossi al momento dell’importazione.

    L’adesione all’IOSS è opzionale: il venditore extra-UE che non aderisce non è obbligato a farlo, ma in quel caso l’IVA sarà riscossa dalla dogana al momento dell’arrivo del pacco, con possibili ritardi nella consegna e costi aggiuntivi per il destinatario.

    IOSS vs OSS: differenze principali
    Caratteristica IOSS OSS
    Tipo di operazione Importazione da Paesi terzi (extra-UE) Vendita a distanza intra-UE
    Soglia rilevante Valore intrinseco del bene: max 150 euro Volume d'affari B2C UE: 10.000 euro annui
    Chi deve iscriversi Venditore extra-UE o marketplace facilitatore Venditore con vendite B2C in altri Stati UE
    IVA applicata Aliquota del Paese di destinazione UE Aliquota del Paese del consumatore UE
    Sotto la soglia OSS Non applicabile (regime distinto) IVA del Paese del venditore

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio acquista su un sito cinese una custodia per tablet al prezzo di 35 euro (valore intrinseco). Il venditore è iscritto all’IOSS. Al momento del pagamento, Tizio vede addebitata l’IVA italiana del 22% – pari a 7,70 euro – direttamente nel carrello. Il totale pagato è 42,70 euro. Il pacco viene sdoganato senza ulteriori pagamenti e consegnato in pochi giorni. Se il venditore non fosse iscritto all’IOSS, la dogana italiana richiederebbe a Tizio (o allo spedizioniere) il pagamento dell’IVA prima della consegna, con possibili commissioni di gestione doganale aggiuntive.

    Documenti necessari

    • Prova di iscrizione del venditore al registro IOSS (numero identificativo IOSS)
    • Fattura o ricevuta di acquisto con IVA esplicitata per Paese di destinazione
    • Documento di trasporto o tracking del pacco con indicazione del valore dichiarato
    • Eventuale dichiarazione doganale CN22 o CN23 per verifica soglia 150 euro

    Tizio acquista elettronica da un sito extra-UE iscritto all'IOSS

    Scenario. Tizio compra online un paio di cuffie wireless da un venditore con sede a Hong Kong, al prezzo di 89 euro incluse le spese di spedizione. Il venditore è iscritto all’IOSS tramite un intermediario UE.

    Come si applica. Il sito calcola automaticamente l’IVA italiana del 22% (aliquota ordinaria) sulla base imponibile di 89 euro: 19,58 euro. Tizio paga in totale 108,58 euro. Il pacco viene spedito con un codice IOSS allegato alla documentazione doganale. All’arrivo in Italia, la dogana verifica il numero IOSS, constata che l’IVA è già stata riscossa e lascia passare il pacco senza ulteriori addebiti. Il venditore raccoglie l’IVA di tutti i clienti UE del mese e la versa tramite il portale IOSS del proprio Paese di registrazione.

    In pratica

    • L’IVA è addebitata al momento dell’acquisto online, non alla consegna.
    • Il numero IOSS deve essere riportato sulla documentazione doganale del pacco.
    • Se il valore intrinseco supera 150 euro, il regime IOSS non è applicabile: si torna alle regole doganali ordinarie.

    Caio vende prodotti artigianali italiani a consumatori UE tramite un marketplace

    Scenario. Caio produce ceramiche artigianali in Italia e le vende su un grande marketplace internazionale a consumatori sia italiani sia europei (francesi, tedeschi, olandesi). Il marketplace facilita anche vendite da venditori extra-UE.

    Come si applica. Per le vendite di Caio – venditore italiano – verso consumatori in altri Paesi UE, si applica il regime OSS (non l’IOSS, perché i beni partono dall’Italia, che è già nell’UE). Se le sue vendite B2C verso altri Paesi UE superano i 10.000 euro annui complessivi, Caio deve applicare l’IVA del Paese del consumatore e può gestire tutto tramite il portale OSS italiano, senza aprire una partita IVA in Francia, Germania o Olanda. Per le vendite verso consumatori italiani continua ad applicare l’IVA italiana ordinaria come sempre.

    In pratica

    • Il regime IOSS non riguarda Caio perché i suoi beni partono dall’UE: si usa l’OSS per le vendite intra-UE.
    • Sotto i 10.000 euro annui di vendite B2C intra-UE, Caio può continuare ad applicare l’IVA italiana.
    • Il marketplace può, in alcuni casi, assumersi la responsabilità IVA al posto del venditore: verificare le condizioni contrattuali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra IOSS e OSS?

    L’OSS gestisce le vendite a distanza B2C tra Paesi UE (beni già nell’Unione). L’IOSS riguarda invece i beni importati da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro. Sono due regimi distinti con soglie e regole diverse.

    Cosa succede se il venditore estero non è iscritto all'IOSS?

    L’IVA non viene riscossa al momento della vendita online. Sarà la dogana italiana a richiederla al momento dell’arrivo del pacco, spesso tramite il corriere, che può applicare anche una commissione per la gestione doganale.

    Fino a che importo si applica l'IOSS?

    L’IOSS si applica ai beni con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra questa soglia si applicano le normali procedure doganali, con dazio (se dovuto) e IVA riscossi separatamente.

    Il marketplace è responsabile dell'IVA IOSS al posto del venditore estero?

    In molti casi sì. Quando una piattaforma ‘facilita’ la vendita di beni da venditori extra-UE con valore fino a 150 euro, la normativa UE considera il marketplace come soggetto che effettua la cessione ai fini IVA, con relativo obbligo di raccolta e versamento.

    L'IOSS riguarda anche i privati che vendono oggetti personali?

    No. L’IOSS è un regime per soggetti passivi IVA (imprese, marketplace). Le vendite occasionali tra privati non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in generale.

    Quale aliquota IVA si applica con l'IOSS?

    L’aliquota è quella del Paese di destinazione, cioè del Paese in cui risiede il consumatore. Per un consumatore italiano si applica l’aliquota IVA italiana (ordinaria 22%, ridotta 10%, 5% o 4% a seconda del tipo di bene).

    Vedi anche: Beni significativi, Autoconsumo di beni dell’impresa, Regime del margine, IVA all’importazione, Cessioni di beni IVA e Cessioni di beni e territorialità IVA.

  • Articolo 29 TU Giustizia Tributaria: Proclamazione degli eletti. Reclami

    Art. 29 D.Lgs. 175/2024 – Proclamazione degli eletti. Reclami

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

    3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

    4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

    5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

  • Montepremi e-sport e gaming: come si dichiarano

    In sintesi

    • Premio da torneo occasionale: rientra tra i redditi diversi (art. 67 TUIR), da indicare nel quadro D, rigo D5 codice 1 (attività commerciale non esercitata abitualmente).
    • Compenso da player o streamer abituale: se l’attività è esercitata in modo continuativo e organizzato, si tratta di reddito d’impresa o di lavoro autonomo: serve la partita IVA.
    • Ritenuta d’acconto: gli organizzatori che effettuano la ritenuta rilasciano la Certificazione Unica (causale V1 per attività commerciale occasionale); il netto incassato va indicato al lordo.
    • Vincite all’estero: i premi conseguiti online su piattaforme estere senza ritenuta italiana vanno dichiarati nel rigo D4 codice 9 del quadro D.
    • Regime forfetario: il player con P.IVA che incassa compensi abituali può applicare il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO e pagare l’imposta sostitutiva al 15% (o 5% per i primi cinque anni di nuova attività).

    Premio in torneo o compenso professionale: la differenza conta

    Il mondo degli e-sport e del gaming online ha generato nuove forme di guadagno che il fisco italiano inquadra in categorie già esistenti. La chiave per compilare correttamente la dichiarazione è capire se si tratta di un premio occasionale o di una vera attività ripetuta nel tempo.

    Un montepremi vinto partecipando a un singolo torneo, senza che il gioco rappresenti la tua attività principale, è considerato reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente. Va dichiarato nel quadro D, rigo D5 con codice 1. Devi riportare il lordo percepito: se l’organizzatore ha già applicato una ritenuta d’acconto, la detrarrai dall’imposta finale.

    Se invece partecipi regolarmente a tornei, hai sponsor, incassi abbonamenti Twitch o compensi da piattaforme di streaming e l’attività è organizzata e continuativa, il fisco la considera un’impresa o una professione. In quel caso non puoi usare il 730 per questi redditi: devi aprire la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF. Il regime forfetario, con limite di ricavi a 85.000 euro (che cessa di applicarsi nell’anno in cui si superano i 100.000 euro), è la scelta più comune per chi inizia.

    Attenzione ai premi ricevuti tramite piattaforme estere: se non è stata applicata alcuna ritenuta italiana, il reddito va indicato nel rigo D4 codice 9 del quadro D, tra gli ‘altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line’.

    Tipo di guadagno e quadro da compilare
    Tipo di guadagno Inquadramento fiscale Dove dichiarare
    Premio da torneo occasionale (Italia) Reddito diverso – attività commerciale occasionale Quadro D, rigo D5 codice 1
    Vincita da gioco online su piattaforma estera Reddito diverso senza ritenuta italiana Quadro D, rigo D4 codice 9
    Compenso da sponsor o streaming occasionale Reddito diverso – attività commerciale occasionale Quadro D, rigo D5 codice 1
    Player o streamer con attività abituale Reddito d'impresa o lavoro autonomo con P.IVA Modello Redditi PF (quadro RF/RG/RE o LM)
    Regime forfetario (attività abituale, ricavi <= 85.000 euro) Imposta sostitutiva 15% (o 5% per nuove attivita') Modello Redditi PF, quadro LM

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa a un torneo di gaming online organizzato da una societa’ italiana e vince un montepremi di 2.000 euro. L’organizzatore applica una ritenuta d’acconto e rilascia la Certificazione Unica con causale V1. Tizio riporta nel rigo D5, colonna 2, il lordo di 2.000 euro e nella colonna 4 l’importo della ritenuta subita. Il CAF calcolera’ l’IRPEF sul reddito netto e scomputera’ la ritenuta gia’ versata. Se invece Tizio avesse vinto lo stesso importo su una piattaforma estera senza ritenuta italiana, avrebbe dovuto indicare 2.000 euro nel rigo D4 con codice 9.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica rilasciata dall’organizzatore del torneo (causale V1 o N)
    • Documentazione della vincita o del pagamento ricevuto dalla piattaforma
    • Estratto conto bancario o PayPal con accredito del premio
    • Contratti con sponsor o piattaforme di streaming (se presenti)
    • Ricevuta di pagamento da piattaforma estera (per redditi senza ritenuta italiana)

    Caso 1 – Tizio: vittoria occasionale in un torneo nazionale

    Scenario. Tizio e’ un appassionato di videogiochi che nel 2025 ha partecipato a un torneo di e-sport organizzato da una societa’ italiana, classificandosi primo e incassando un montepremi di 3.500 euro. Non ha altri guadagni legati al gaming e non ha la partita IVA.

    Come si applica. La vincita e’ un reddito diverso da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. L’organizzatore ha rilasciato la Certificazione Unica con causale V1 e ha applicato una ritenuta d’acconto. Tizio compila il rigo D5 del quadro D (codice 1 in colonna 1) inserendo il lordo percepito in colonna 2 e la ritenuta in colonna 4. Non deve aprire la partita IVA perche’ l’episodio e’ isolato e non c’e’ organizzazione continuativa.

    In pratica

    • Inserire il lordo nel rigo D5, colonna 2 (non il netto dopo ritenuta).
    • Portare in detrazione la ritenuta d’acconto indicata nella Certificazione Unica.
    • Nessun obbligo di P.IVA se l’attivita’ e’ davvero occasionale e non ripetuta sistematicamente.

    Caso 2 – Caio: streamer con sponsor e abbonamenti regolari

    Scenario. Caio fa streaming su una piattaforma nota da due anni, ha tre sponsor fissi, incassa abbonamenti mensili e saltuariamente premia da piccoli tornei organizzati dal proprio canale. I guadagni 2025 ammontano complessivamente a 40.000 euro.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale, organizzata e continuativa: non puo’ essere inquadrata come occasionale. Deve avere la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF. Se ha scelto il regime forfetario (ricavi <= 85.000 euro), applica il coefficiente di redditivita' del proprio codice ATECO (67% per 'altre attivita' economiche' che include i servizi digitali/creativi) e paga l'imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile determinato forfetariamente. Non puo' usare il 730 per questi redditi.

    In pratica

    • Attivita’ abituale = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ il modello adatto per questi redditi.
    • Con regime forfetario: reddito imponibile = ricavi x coefficiente ATECO; imposta sostitutiva 15%.
    • Il limite di accesso al forfetario e’ 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente; il regime cessa dall’anno stesso in cui i ricavi superano 100.000 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare un premio vinto in un torneo online se l'importo e' basso?

    Si’, i redditi diversi non hanno una soglia di esenzione generalizzata. Qualsiasi premio da attivita’ commerciale occasionale va dichiarato nel rigo D5 del quadro D, indipendentemente dall’importo.

    Il montepremi e-sport e' soggetto a ritenuta d'acconto?

    Se l’organizzatore e’ un soggetto italiano che sostituisce l’imposta, si’: applica la ritenuta e rilascia la Certificazione Unica. Bisogna riportare il lordo in dichiarazione e detrarre la ritenuta.

    Se guadagno da Twitch o YouTube, devo aprire la partita IVA?

    Se i guadagni sono sistematici e organizzati (abbonamenti, sponsorizzazioni, compensi ricorrenti), si’: si tratta di attivita’ abituale e serve la partita IVA. Un guadagno isolato e occasionale puo’ restare nei redditi diversi senza P.IVA.

    Dove dichiaro una vincita su una piattaforma gaming con sede all'estero?

    Nel rigo D4 del quadro D con codice 9, previsto espressamente per le vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line senza ritenuta italiana applicata.

    Posso usare il regime forfetario per i guadagni da e-sport?

    Si’, se l’attivita’ e’ abituale e hai la partita IVA. Il forfetario prevede un limite di 85.000 euro di ricavi per l’accesso e cessa dall’anno in cui si superano 100.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ del 15% (5% per i primi cinque anni di nuova attivita’).

    Il premio in natura (gadget, hardware) si dichiara?

    Si’, il valore normale del bene ricevuto come premio costituisce reddito nella stessa misura in cui lo sarebbe un compenso in denaro, e va dichiarato nel rigo appropriato del quadro D.

  • SRL o SNC: quale forma scegliere per la tua attività

    In sintesi

    • Tassazione SNC: il reddito è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote; ciascuno paga l’IRPEF progressiva (23-43%) sul suo reddito, anche se non lo ha incassato.
    • Tassazione SRL: la società paga l’IRES al 24%; gli utili distribuiti come dividendo scontano un’ulteriore imposta sostitutiva del 26% in capo al socio.
    • Responsabilità nella SNC: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
    • Responsabilità nella SRL: i soci rispondono solo nei limiti del capitale versato; il patrimonio personale è separato da quello societario.
    • Costi e adempimenti: la SNC è più semplice e meno costosa; la SRL richiede sempre contabilità ordinaria e bilancio approvato dall’assemblea.
    • Quando conviene la SRL: con redditi elevati da reinvestire e quando la protezione del patrimonio personale è prioritaria.

    SNC e SRL: due logiche fiscali opposte

    La società in nome collettivo (SNC) è la forma più diffusa tra le società di persone commerciali. Funziona per ‘trasparenza fiscale’: la società non paga imposte in proprio. Il reddito che produce viene diviso tra i soci in base alle rispettive quote e ciascuno lo dichiara nel proprio modello REDDITI PF, pagando l’IRPEF progressiva. Questo vale anche se quell’utile non è stato distribuito in denaro e resta in cassa. Il vantaggio è la semplicità; lo svantaggio è che con redditi elevati l’aliquota IRPEF raggiunge il 43%.

    La SRL funziona in modo opposto. È una persona giuridica autonoma: produce il suo reddito, paga l’IRES al 24% e, solo se l’assemblea decide di distribuire gli utili, i soci persona fisica pagano un’imposta sostitutiva del 26% sul dividendo ricevuto. Chi non vuole o non ha bisogno di incassare gli utili subito può lasciarli in azienda, pagando solo il 24% di IRES. Questo meccanismo si chiama ‘doppia imposizione economica’ quando gli utili vengono effettivamente distribuiti.

    La scelta tra SNC e SRL dipende quindi da tre fattori principali: il livello di reddito atteso, la propensione al rischio patrimoniale e la complessità gestionale che si è disposti ad accettare.

    SNC vs SRL: confronto testa a testa
    Aspetto SNC SRL
    Tassazione del reddito Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) in capo a ciascun socio sulla quota di reddito spettante IRES 24% in capo alla società; dividendo ulteriormente tassato al 26% sul socio
    Responsabilità dei soci Solidale e illimitata: ogni socio risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate; il patrimonio personale è separato
    Regime contabile Contabilità semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; principio di cassa Sempre contabilità ordinaria; bilancio annuale obbligatorio
    Costi di struttura Minimi: nessun atto notarile obbligatorio per la costituzione ordinaria, meno adempimenti Notaio per atto costitutivo, tenuta libro giornale e inventari, deposito bilancio
    Distribuzione degli utili L'utile è già tassato in capo ai soci: può essere distribuito senza ulteriori imposte Distribuzione come dividendo: 26% aggiuntivo; prelievo come compenso: IRPEF + contributi
    Quando conviene Redditi bassi o medi, attività con poco rischio di credito, volontà di semplicità gestionale Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci con esigenze diverse

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono soci al 50% di una SNC che produce un reddito imponibile di 80.000 euro. Ciascuno dichiara 40.000 euro di reddito da partecipazione e paga IRPEF: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 12.000 € (3.960 €) = 10.400 € ciascuno, totale 20.800 € di IRPEF complessiva. Se la stessa attività fosse una SRL con lo stesso imponibile, l’IRES sarebbe 24% × 80.000 = 19.200 €; se i soci distribuissero tutto come dividendo, pagherebbero in aggiunta il 26% su (80.000 − 19.200) = 60.800 €, cioè altri 15.808 €: totale 35.008 €, ben più alto. Ma se reinvestissero l’utile, il carico si fermerebbe a 19.200 €, molto meno della SNC.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo della SNC o della SRL (rogito notarile per la SRL)
    • Visura camerale con indicazione delle quote dei soci
    • Bilancio d’esercizio approvato (obbligatorio per la SRL)
    • Modello REDDITI SP (per la SNC, con prospetto redditi imputati ai soci)
    • Modello REDDITI PF dei singoli soci (per la quota di reddito SNC)
    • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)

    Caso 1 – Tizio e Caio aprono un'officina meccanica

    Scenario. Tizio e Caio sono due meccanici che vogliono aprire un’officina insieme. Prevedono un reddito annuo di circa 50.000 euro da dividere a metà. Preferiscono la massima semplicità gestionale e hanno un livello di rischio di credito limitato.

    Come si applica. Con 25.000 euro ciascuno di reddito da partecipazione SNC, entrambi restano nella fascia IRPEF del 23%. La SNC è la scelta naturale: non serve il notaio per la costituzione ordinaria, la contabilità può essere semplificata, non c’è l’obbligo di bilancio. Il rischio patrimoniale illimitato è accettabile perché l’officina ha pochi creditori e nessun debito bancario rilevante. La SRL costerebbe di più in adempimenti e non porterebbe vantaggi fiscali apprezzabili a questi livelli di reddito.

    In pratica

    • Con redditi divisi tra due soci che restano nella prima fascia IRPEF (fino a 28.000 € ciascuno), la SNC è quasi sempre più conveniente della SRL sul piano fiscale e dei costi.
    • Il rischio patrimoniale illimitato della SNC va valutato caso per caso: se i creditori potenziali sono molti o i debiti alti, la limitazione della responsabilità della SRL può valere i costi aggiuntivi.

    Caso 2 – Caio, imprenditore in crescita che vuole reinvestire

    Scenario. Caio ha una SNC con un socio al 50% che genera 200.000 euro di reddito l’anno. Caio vorrebbe reinvestire quasi tutto l’utile nell’acquisto di macchinari nuovi e non ha bisogno di incassare grandi somme personalmente.

    Come si applica. Con 100.000 euro di quota SNC ciascuno, entrambi i soci pagano l’IRPEF con aliquota marginale del 43% sulla parte sopra i 50.000 €. Trasformare l’attività in SRL permetterebbe di tassare il reddito societario al 24% (IRES) e lasciare gli utili in azienda per finanziare i macchinari senza ulteriori imposte nell’immediato. Il 26% sui dividendi scatta solo quando Caio deciderà di distribuire quegli utili, posticipando il prelievo fiscale al momento del bisogno. La SRL diventa chiaramente più efficiente.

    In pratica

    • Quando il reddito pro-quota dei soci supera stabilmente i 50.000 euro e si prevede di reinvestire buona parte degli utili, la SRL è quasi sempre preferibile alla SNC per il risparmio fiscale.
    • Trasformare una SNC in SRL richiede un atto notarile e comporta adempimenti contabili maggiori: va pianificata con un commercialista per evitare imprevisti fiscali nella fase di trasformazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SNC e SRL?

    Nella SNC il reddito è tassato direttamente sui soci con l’IRPEF progressiva (per trasparenza), anche se non distribuito. Nella SRL la società paga l’IRES al 24%; gli utili distribuiti al socio subiscono un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

    Nella SNC i soci rischiano il patrimonio personale?

    Sì. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali: se la società ha debiti, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di ciascun socio. Nella SRL invece la responsabilità è limitata alle quote versate.

    Conviene la SNC o la SRL con redditi bassi?

    Con redditi pro-quota bassi (sotto i 28.000 euro ciascuno) la SNC è di solito più conveniente: l’aliquota IRPEF del 23% è vicina all’IRES del 24% e si risparmia molto sui costi di struttura (no notaio, no bilancio, meno commercialista).

    È possibile reinvestire gli utili in una SNC senza pagarci le imposte?

    No. Nella SNC il reddito è tassato in capo ai soci nell’anno in cui è prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato distribuito o rimanga in cassa. Nella SRL invece l’utile non distribuito sconta solo l’IRES del 24%.

    Come si distribuiscono gli utili in una SNC rispetto a una SRL?

    In una SNC gli utili vengono imputati ai soci in proporzione alle quote e tassati a IRPEF ogni anno, poi possono essere prelevati senza ulteriori imposte. Nella SRL gli utili devono essere formalmente deliberati dall’assemblea e, al momento della distribuzione come dividendo, scontano il 26% di imposta sostitutiva.

    Quanti soci ci vogliono al minimo in una SNC e in una SRL?

    Sia la SNC sia la SRL richiedono almeno un socio (la SRL unipersonale è ammessa dalla legge). La SNC con un solo socio non è però la forma tipica: con un unico imprenditore si preferisce di solito la ditta individuale o la SRL unipersonale.

  • Articolo 15 L. 184/1983: Sentenza di adottabilità

    Art. 15 L. 184/1983 – Sentenza di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

    2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

    3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

  • Tamponi e vaccini privati: si possono detrarre?

    In sintesi

    • Detrazione del 19% per tamponi e vaccini privati sostenuti nel 2025, da indicare nel rigo E1 del modello 730 tra le spese sanitarie.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera questa soglia, non su ogni singola voce.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di credito o bancomat. Eccezione per strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
    • Documentazione richiesta: fattura o ricevuta con indicazione della prestazione e del professionista o della struttura che l’ha erogata.
    • Non cambia se il vaccino e obbligatorio o volontario: cio che conta e che sia una prestazione sanitaria sostenuta a pagamento presso struttura non accreditata o privata.
    • Spese rimborsate escluse: se la mutua o il fondo sanitario ha rimborsato la spesa, quella quota non va indicata nella detrazione.

    Tamponi e vaccini privati: la regola generale

    Tamponi molecolari, tamponi antigenici, vaccini acquistati privatamente o eseguiti in cliniche private: si tratta di prestazioni sanitarie, e come tali rientrano tra le spese detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi. Non importa se il vaccino e obbligatorio per legge o volontario, ne se il tampone era richiesto dal datore di lavoro o scelto autonomamente: l’elemento che conta ai fini fiscali e che si tratti di una prestazione sanitaria rimasta a tuo carico.

    Come per tutte le spese sanitarie, si applica una franchigia di 129,11 euro: e la parte di spesa che resta sempre a tuo carico, indipendentemente da quanto hai speso. La detrazione del 19% si calcola solo sull’importo che supera questa soglia, applicata una volta sola sul totale delle spese sanitarie dell’anno. Se hai speso meno di 129,11 euro in totale di spese sanitarie nel 2025, la detrazione non produce alcun risparmio fiscale.

    Le spese per tamponi e vaccini privati vanno indicate nel rigo E1 del quadro E del modello 730, insieme a tutte le altre spese sanitarie. Chi ti assiste nella dichiarazione – il CAF, il commercialista o il datore di lavoro – calcola l’importo spettante. Le spese sanitarie sono espressamente escluse dal ‘riordino delle detrazioni’ introdotto dalla legge di Bilancio 2025: anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro detrae per intero, senza i tagli previsti per altre categorie di oneri.

    Attenzione al metodo di pagamento: dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa e stata pagata con strumenti tracciabili – bonifico, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegno. L’eccezione riguarda le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (accreditate al SSN), per le quali il pagamento in contanti e comunque ammesso ai fini della detrazione.

    Tamponi e vaccini privati: riepilogo dei parametri
    Voce Importo / Regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro sul totale spese sanitarie
    Rigo del 730 E1 (Spese sanitarie)
    Pagamento accettato Tracciabile (carta, bonifico, bancomat)
    Eccezione pagamento tracciabile Strutture pubbliche o accreditate SSN
    Rateizzazione opzionale 4 quote se spese sanitarie totali superano 15.493,71 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha sostenuto nel 2025 le seguenti spese sanitarie: 80 euro per un vaccino antinfluenzale privato, 60 euro per due tamponi molecolari eseguiti in una farmacia privata, 400 euro per visite specialistiche. Il totale e 540 euro. Nel rigo E1 indica 540 euro. Il CAF sottrae la franchigia: 540 – 129,11 = 410,89 euro. La detrazione del 19% e pari a circa 78,07 euro di risparmio IRPEF. Se avesse avuto meno di 129,11 euro di spese sanitarie in tutto l’anno, non avrebbe ottenuto alcuna detrazione.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della farmacia, della clinica o del centro medico, con indicazione della prestazione (tampone, vaccino) e del codice fiscale del paziente
    • Per i vaccini: ricevuta o documentazione rilasciata dal centro vaccinale privato con indicazione del vaccino somministrato
    • Ricevuta del pagamento tracciabile: estratto conto, ricevuta del bonifico, ricevuta di pagamento con carta di credito o bancomat
    • Se le spese sono state sostenute per un familiare a carico: documento che riporti anche i dati del familiare (nome, codice fiscale)

    Vaccino privato e tamponi in farmacia nello stesso anno

    Scenario. Tizio nel 2025 ha fatto un vaccino antinfluenzale privatamente (50 euro, pagato in farmacia con carta), un tampone molecolare (45 euro, pagato con bancomat) e ha sostenuto altre spese mediche per visite specialistiche (350 euro con bonifico). Totale spese sanitarie: 445 euro.

    Come si applica. Tutte e tre le voci sono spese sanitarie detraibili al 19%. Tizio le somma e indica 445 euro nel rigo E1. La detrazione si calcola sulla parte che supera la franchigia: 445 – 129,11 = 315,89 euro. Il 19% di 315,89 euro e circa 60,02 euro di risparmio fiscale. Il tampone da 45 euro, da solo, non avrebbe superato la franchigia: e la somma complessiva a contare.

    In pratica

    • Non valutare le singole spese: somma tutte le spese sanitarie dell’anno nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica una volta sul totale.
    • Conserva le ricevute di ogni spesa (farmacia, laboratorio, clinica) e le prove del pagamento tracciabile.
    • Se un familiare a carico ha sostenuto spese sanitarie, le includi nel tuo rigo E1.

    Vaccino richiesto dal datore di lavoro: si detrae?

    Scenario. Caio lavora a contatto con il pubblico e il suo datore di lavoro ha fortemente raccomandato il vaccino antiepatite. Caio lo ha eseguito privatamente spendendo 120 euro con carta di credito. Non gli e stato rimborsato.

    Come si applica. Il fatto che il vaccino sia stato ‘richiesto’ dal datore di lavoro non cambia il trattamento fiscale: si tratta sempre di una prestazione sanitaria rimasta a carico di Caio, quindi e detraibile al 19%. L’unico elemento da verificare e che la spesa non sia stata rimborsata dal datore di lavoro o da un fondo sanitario aziendale: in quel caso, la quota rimborsata non andrebbe inclusa nella detrazione.

    In pratica

    • Non importa se il vaccino e obbligatorio, consigliato o volontario: cio che conta ai fini fiscali e che sia una prestazione sanitaria a pagamento rimasta a tuo carico.
    • Se il datore di lavoro o la mutua ti ha rimborsato la spesa, quella quota non va nella detrazione.
    • Conserva la fattura del centro vaccinale e la ricevuta del pagamento con carta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per un tampone o un vaccino privato?

    Si applica la detrazione del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia si calcola sul totale delle spese sanitarie dell’anno, non sulla singola voce. Se hai speso solo 50 euro di vaccino e nient’altro, non si supera la soglia e la detrazione e zero. Se invece sommi altre spese sanitarie e superi 129,11 euro, la detrazione scatta sul totale eccedente.

    La detrazione spetta anche per i vaccini volontari, non obbligatori per legge?

    Si. Ai fini fiscali non rileva se il vaccino e obbligatorio o volontario. L’elemento determinante e che si tratti di una prestazione sanitaria sostenuta a pagamento da chi la dichiara, non rimborsata da terzi.

    Posso pagare il tampone in contanti e detrarre la spesa?

    Solo se il tampone e stato eseguito in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata al SSN. Per le strutture private non accreditate il pagamento in contanti non da diritto alla detrazione: serve un pagamento tracciabile (carta, bonifico, bancomat).

    Posso detrarre il tampone eseguito per conto del mio familiare a carico?

    Si. Se il familiare e fiscalmente a carico, puoi includere la spesa nel tuo rigo E1 anche se il documento e intestato al familiare. Se invece il familiare non e fiscalmente a carico, la detrazione spetta soltanto a lui nella propria dichiarazione.

    Le spese per tamponi e vaccini rientrano nel riordino delle detrazioni per redditi alti?

    No. Le spese sanitarie sono espressamente escluse dal riordino delle detrazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro mantiene la detrazione piena sulle spese sanitarie.

    Se la mutua mi ha rimborsato il vaccino, posso comunque detrarre la spesa?

    No, non per la quota rimborsata. Puoi detrarre solo la parte di spesa che e rimasta effettivamente a tuo carico. Se hai sostenuto 100 euro e la mutua ne ha rimborsati 60, puoi detrarre solo i 40 euro non rimborsati.

  • Articolo 32 TU Giustizia Tributaria: Convocazione

    Art. 32 D.Lgs. 175/2024 – Convocazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

  • Donare o vendere le quote di una SRL: cosa cambia

    In sintesi

    • Vendita di quote: il venditore paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (corrispettivo meno costo fiscalmente riconosciuto). L’atto sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
    • Donazione di quote: non emerge plusvalenza in capo al donante al momento del trasferimento. Si paga però l’imposta sulle donazioni, con franchigie e aliquote variabili secondo il grado di parentela.
    • Il donatario eredita il costo fiscale (valore di acquisto originario) delle quote ricevute in dono: se le rivenderà in futuro, la plusvalenza sarà calcolata a partire da quel costo, non dal valore corrente.
    • Le minusvalenze da vendita di partecipazioni sono compensabili con altri redditi diversi di natura finanziaria entro i 4 anni successivi.
    • La scelta tra donazione e vendita dipende dall’entità della plusvalenza latente, dalla parentela tra le parti e dalla strategia di passaggio generazionale.

    Vendita o donazione: le due strade per cedere le quote di SRL

    Quando un socio vuole uscire da una SRL o trasferire le proprie quote a un figlio o a un altro soggetto, si trova di fronte a due strade principali: vendere le quote o donarle. Le conseguenze fiscali sono molto diverse, e la scelta giusta dipende dal valore attuale delle quote rispetto a quanto sono state pagate originariamente, dal rapporto con il destinatario e dagli obiettivi familiari o imprenditoriali.

    Con la vendita, il socio incassa un corrispettivo e paga le imposte sulla differenza tra questo e il costo di acquisto originario della partecipazione. Con la donazione, il trasferimento è gratuito e non emerge subito alcuna plusvalenza in capo al donante. Questo però non significa che le imposte spariscano: si trasferiscono semplicemente al futuro, a carico di chi riceve le quote.

    Un elemento spesso trascurato è il cosiddetto ‘costo fiscalmente riconosciuto’. Chi riceve le quote in donazione non parte da zero: eredita il costo originale del donante. Se un giorno venderà quelle quote, la plusvalenza sarà calcolata su quella base storica, potenzialmente lontana dal valore di mercato. In certi casi questo meccanismo trasforma un vantaggio immediato in un debito fiscale futuro più elevato.

    Donazione vs vendita quote SRL – confronto testa a testa
    Aspetto Vendita di quote Donazione di quote
    Plusvalenza in capo al cedente/donante Sì: (corrispettivo − costo fiscale) × 26% No: nessuna plusvalenza immediata in capo al donante
    Imposta di registro sull'atto Misura fissa: 200 euro Imposta sulle donazioni (franchigie e aliquote variabili per parentela)
    Costo fiscale per il ricevente Il prezzo pagato (nuovo costo di acquisto) Il costo originario del donante (il donatario 'eredita' il costo storico)
    Plusvalenza futura per il ricevente Calcolata dal prezzo di acquisto pagato Calcolata dal costo storico del donante: potenzialmente molto più alta
    Liquidità per il cedente/donante Sì: riceve il corrispettivo No: trasferimento gratuito, nessuna liquidità
    Adatto al passaggio generazionale Parzialmente (richiede liquidità del compratore) Sì, specialmente con franchigie familiari elevate

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato quote di Alfa SRL per 50.000 euro anni fa. Oggi valgono 200.000 euro. Plusvalenza latente: 150.000 euro.

      Scenario vendita: Tizio vende a Caio per 200.000 euro. Plusvalenza = 150.000 euro. Imposta sostitutiva = 150.000 × 26% = 39.000 euro. Registro = 200 euro. Caio ha un nuovo costo fiscale di 200.000 euro: se rivende a 220.000 euro pagherà il 26% su soli 20.000 euro (5.200 euro).

      Scenario donazione a figlio: Tizio dona le quote al figlio Sempronio. Nessuna plusvalenza immediata. Se il valore delle quote rientra nella franchigia per figli (verificare le soglie vigenti per imposte di donazione), nessuna imposta di donazione. Sempronio però ‘eredita’ il costo fiscale di 50.000 euro. Se poi vende a 200.000 euro: plusvalenza = 150.000 euro, imposta = 39.000 euro. Il debito fiscale è solo differito, non eliminato.

    Documenti necessari

    • Visura camerale e libro soci della SRL (per verifica delle quote e del costo di acquisto originario)
    • Atto di acquisto originario delle quote (per determinare il costo fiscalmente riconosciuto)
    • Perizia di stima del valore delle quote (utile sia per la vendita sia per la donazione)
    • Atto notarile di cessione quote o di donazione (obbligatorio in entrambi i casi)
    • Modello dichiarativo per le plusvalenze (quadro RT del Modello Redditi PF)

    Caso 1: passaggio generazionale – donazione con franchigia familiare

    Scenario. Tizio vuole trasferire al figlio Sempronio le proprie quote di Alfa SRL. Le quote valgono oggi 180.000 euro; le aveva acquistate per 30.000 euro. Non ha bisogno di liquidità immediata.

    Come si applica. Con la vendita, Tizio realizzerebbe una plusvalenza di 150.000 euro e pagherebbe 39.000 euro di imposta sostitutiva. Con la donazione al figlio non emerge alcuna plusvalenza immediata. L’imposta sulle donazioni dipende dal valore e dalla franchigia applicabile tra genitori e figli (verificare la normativa sulle imposte di donazione vigente). Se la donazione rientra nella franchigia, il costo complessivo dell’operazione è notevolmente inferiore. Sempronio però dovrà ricordare che il suo costo fiscale delle quote è 30.000 euro, non 180.000.

    In pratica

    • La donazione è spesso preferita nel passaggio generazionale quando il donante non ha bisogno di incassare e le franchigie familiari coprono il valore delle quote.
    • Il donatario deve essere consapevole del costo fiscale ‘ereditato’: se vende presto, la tassazione sulla plusvalenza può essere elevata.
    • Una pianificazione a lungo termine può prevedere la donazione oggi e la vendita futura solo dopo che il valore sia cresciuto ulteriormente e sia diventato conveniente gestire la plusvalenza.

    Caso 2: cessione a un terzo – vendita con plusvalenza limitata

    Scenario. Caio vuole vendere le proprie quote di Beta Srl a un investitore esterno. Le ha acquistate per 90.000 euro e oggi valgono 110.000 euro. La donazione non è un’opzione (il compratore è un soggetto terzo).

    Come si applica. La plusvalenza è 20.000 euro. Imposta sostitutiva: 20.000 × 26% = 5.200 euro. L’atto di cessione sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Il carico fiscale complessivo dell’operazione è contenuto (meno del 5% del corrispettivo). Caio incassa liquidità netta di circa 104.600 euro. L’investitore acquista le quote con un costo fiscale di 110.000 euro.

    In pratica

    • Quando la plusvalenza latente è modesta, la vendita è la soluzione naturale: il carico fiscale è proporzionato e il venditore ottiene liquidità immediata.
    • Le minusvalenze su altri investimenti finanziari degli anni precedenti possono abbattere la plusvalenza da vendita quote, riducendo ulteriormente l’imposta.
    • L’imposta di registro fissa di 200 euro è indipendente dal valore della cessione: non pesa nelle valutazioni economiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si paga sull'utile dalla vendita di quote SRL?

    Il socio persona fisica paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (quanto era stato pagato all’acquisto).

    La donazione di quote è davvero esente da imposte?

    Non sempre. Non emerge la plusvalenza in capo al donante, ma si paga l’imposta sulle donazioni, calcolata sul valore delle quote donate, con franchigie e aliquote che variano secondo il grado di parentela con il beneficiario.

    Cosa si intende per 'costo fiscalmente riconosciuto' ereditato dal donatario?

    Il donatario assume come proprio costo di acquisto quello originario del donante, non il valore corrente delle quote. Se un giorno vende, la plusvalenza viene calcolata a partire da quel costo storico, non dal valore al momento della donazione.

    Le minusvalenze da vendita di quote si possono usare?

    Sì: le minusvalenze realizzate sono compensabili con altre plusvalenze o redditi diversi di natura finanziaria realizzati negli stessi o nei quattro esercizi successivi.

    Quanto costa l'atto di cessione di quote SRL?

    L’atto notarile di cessione quote sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, indipendentemente dal valore delle quote. Ci sono poi le spese notarili.

    Quando conviene vendere invece di donare?

    La vendita conviene quando il donante ha bisogno di liquidità, quando il destinatario non è un familiare (e quindi le franchigie donazione non si applicano), o quando la plusvalenza latente è contenuta e il carico fiscale del 26% è accettabile rispetto all’alternativa.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Pegno, usufrutto e sequestro di quote di SRL, Permessi retribuiti, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Vendere l’auto usata tra privati.

  • Vendere oggetti e account di gioco: si deve dichiarare?

    In sintesi

    • Vendita occasionale di oggetti virtuali: se non e’ abituale e organizzata, il ricavato rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 codice 1 del quadro D).
    • Trading sistematico di item o account: se acquisti e rivendi con continuita’ e con organizzazione tipica di un’impresa, serve la partita IVA e il Modello Redditi PF.
    • Plusvalenza finanziaria: la vendita di asset digitali che costituiscono strumenti finanziari puo’ rientrare nel quadro T; verificare la natura dell’asset e’ fondamentale.
    • Cripto-valute nei giochi blockchain: se l’oggetto virtuale e’ rappresentato da un token su blockchain, seguono le regole delle cripto-attivita’ (quadro W del 730 o RW del Modello Redditi PF per il monitoraggio).
    • Nessuna soglia di esenzione: non esiste un importo minimo sotto il quale la vendita e’ automaticamente esente; anche somme modeste sono in linea di principio imponibili se rientrano tra i redditi diversi.

    Quando la vendita di un oggetto virtuale diventa reddito tassabile

    Vendere una skin rara, un account di gioco potenziato o un equipaggiamento digitale puo’ generare guadagni anche significativi. Il fisco italiano non ha norme ad hoc per gli oggetti virtuali, ma li riconduce alle categorie esistenti in base a come e con quale frequenza avviene l’operazione.

    Se vendi un oggetto virtuale in modo del tutto occasionale, senza una struttura organizzata e senza che questa sia la tua attivita’ principale, il corrispettivo ricevuto e’ qualificabile come reddito diverso derivante da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Va indicato nel rigo D5 del quadro D (codice 1), riportando il lordo incassato. Puoi dedurre le spese inerenti la produzione del reddito nella colonna 3 dello stesso rigo.

    Se invece acquisti e rivendi oggetti virtuali o account con regolarita’, hai un metodo, una clientela abituale e l’intento di trarne un guadagno sistematico, l’attivita’ ha le caratteristiche di un’impresa commerciale. In questo caso occorre la partita IVA, e i redditi vanno dichiarati con il Modello Redditi PF.

    Un discorso a parte meritano gli asset digitali su blockchain (NFT di gioco, token): questi rientrano nella disciplina delle cripto-attivita’ e, se si realizza una plusvalenza, concorrono a formare reddito soggetto a imposta sostitutiva. Il monitoraggio fiscale avviene nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.

    Tipi di vendita e trattamento fiscale
    Operazione Frequenza Trattamento fiscale Quadro/modello
    Vendita di skin o item in game Occasionale, sporadica Reddito diverso – attivita' commerciale occasionale 730, quadro D, rigo D5 cod. 1
    Trading sistematico di oggetti/account Abituale, organizzata Reddito d'impresa, P.IVA necessaria Modello Redditi PF (RF/RG/LM)
    Vendita di NFT o token di gioco blockchain Qualsiasi Cripto-attivita': plusvalenza a imposta sostitutiva + monitoraggio 730, quadro W (monitoraggio) + quadro T
    Vendita account con perdita (spese > ricavi) Qualsiasi Perdita su redditi diversi (non compensabile con altri redditi) Quadro D, D5 cod. 1

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2024 un account di un popolare MMORPG per 200 euro e lo ha rivenduto nel 2025 per 900 euro, ottenendo un guadagno di 700 euro. Si tratta di un episodio isolato: Tizio non fa trading di account abitualmente. Riporta 900 euro in colonna 2 del rigo D5 (lordo percepito) e 200 euro in colonna 3 (spesa inerente, cioe’ il costo di acquisto documentato). Il reddito netto imponibile risultante e’ 700 euro, su cui il CAF calcolera’ l’IRPEF secondo gli scaglioni ordinari.

    Documenti necessari

    • Estratto conto bancario, PayPal o wallet digitale con il ricavato della vendita
    • Documentazione del costo di acquisto dell’oggetto o dell’account (ricevuta, screenshot della transazione originale)
    • Schermate della piattaforma di scambio (marketplace del gioco, siti di trading) che attestino il prezzo di cessione
    • Eventuale Certificazione Unica se l’acquirente o la piattaforma ha applicato ritenuta
    • Documentazione di acquisto/vendita di NFT o token (estratto del wallet blockchain con date e valori in euro)

    Caso 1 – Tizio: vendita isolata di un account di gioco

    Scenario. Tizio ha smesso di giocare a un titolo online e ha venduto il suo account su un forum specializzato per 450 euro. Non ha mai venduto altri account in precedenza e non intende farlo in futuro.

    Come si applica. L’operazione e’ occasionale. Tizio dichiara il corrispettivo lordo (450 euro) nel rigo D5 del quadro D con codice 1. Se ha sostenuto spese documentate per acquistare potenziamenti o abbonamenti premium che hanno incrementato il valore dell’account, puo’ indicarle nella colonna 3 dello stesso rigo come spese inerenti. Il reddito netto confluira’ nel reddito complessivo e sara’ tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

    In pratica

    • Inserire il lordo ricevuto in colonna 2 del rigo D5 (non dedurre la ritenuta dall’importo da indicare).
    • Le spese documentate per incrementare il valore dell’account sono deducibili in colonna 3.
    • Conservare gli screenshot della transazione come prova documentale.

    Caso 2 – Caio: trading sistematico di skin e oggetti rari

    Scenario. Caio compra e rivende quotidianamente skin e item rari su piattaforme di trading, con un volume di operazioni di decine al mese e un guadagno annuo di circa 25.000 euro. Ha un metodo definito e una clientela consolidata.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: configura un’impresa commerciale. Non puo’ usare il 730 per questi redditi. Deve aprire la partita IVA (codice ATECO appropriato per il commercio online), tenere la contabilita’ e dichiarare con il Modello Redditi PF. Se sceglie il regime forfetario, applica il coefficiente di redditivita’ del settore commercio (40% per commercio al dettaglio) e paga l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile.

    In pratica

    • Attivita’ abituale e organizzata = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ il modello corretto.
    • Il regime forfetario e’ accessibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro.
    • Oltre i 100.000 euro di ricavi nell’anno corrente, il regime forfetario cessa immediatamente per quell’anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare la vendita di un oggetto virtuale se ho guadagnato poco?

    In linea di principio si’: i redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale non hanno una soglia di esenzione specifica. Tuttavia, per importi molto modesti e in assenza di ritenuta, la praticita’ del controllo e’ bassa; la regola formale rimane quella della dichiarazione.

    Posso dedurre il costo di acquisto dell'oggetto venduto?

    Si’, le spese inerenti la produzione del reddito sono deducibili e vanno indicate nella colonna 3 del rigo D5. Devi avere documentazione del costo sostenuto (ricevute di acquisto, estratti conto).

    La piattaforma di gioco mi ha trattenuto una commissione: la deduco?

    Le commissioni di vendita trattenute dalla piattaforma riducono il corrispettivo netto ricevuto. Puoi indicarle tra le spese inerenti in colonna 3 del rigo D5, purche’ documentate.

    Gli NFT di gioco seguono le stesse regole degli oggetti virtuali ordinari?

    No: gli NFT e i token su blockchain sono cripto-attivita’ con regole proprie. Le plusvalenze sono soggette a imposta sostitutiva e il loro possesso va monitorato nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.

    Se non ricevo denaro ma scambio oggetti con altri giocatori, devo dichiarare?

    Lo scambio in natura vale come cessione a titolo oneroso al valore normale degli oggetti scambiati. In teoria il reddito e’ comunque imponibile, ma la determinazione del valore e la tracciabilita’ sono complesse; conserva documentazione se i valori sono significativi.

    Quando l'attivita' di trading di oggetti virtuali richiede la P.IVA?

    Quando e’ esercitata con abitualita’, continuita’ e organizzazione tipica di un’impresa: acquisto sistematico per rivendere, clientela fissa, metodo consolidato. Non esiste una soglia numerica fissa; conta la modalita’ complessiva dell’attivita’.

  • Rottamazione quinquies: dopo quante rate non pagate si decade? casi pratici

    In sintesi

    • La decadenza scatta al primo mancato pagamento oltre la tolleranza prevista
    • Il debito torna esigibile per l’importo originario al netto dei versamenti
    • Sanzioni e interessi di mora vengono ripristinati integralmente
    • Non è possibile rientrare nella stessa rottamazione dopo la decadenza
    • Occorre monitorare scadenze bimestrali per tutta la durata del piano

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 stabiliscono che la decadenza dalla rottamazione-quinquies scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata bimestrale oltre la tolleranza normativa, con conseguente ripristino del debito originario al netto di quanto già versato.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Quando decade il beneficio della rottamazione quinquies e come evitarlo

    La decadenza è il rischio operativo principale della rottamazione-quinquies: i commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevedono che il mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata bimestrale, oltre la finestra di tolleranza normativamente prevista, determini la perdita automatica di tutti i benefici. In quel momento, il debito torna esigibile per il suo importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi di mora e aggio, detratto soltanto quanto già versato a titolo di acconto.

    La regola è severa per ragioni sistematiche: la rottamazione è un istituto eccezionale che deroga al principio di indisponibilità del credito erariale; il legislatore ha storicamente richiesto, in cambio dello stralcio della componente afflittiva, una disciplina di pagamento rigorosa. In base alle prassi consolidate con le edizioni precedenti, la tolleranza in genere ammessa corrisponde a cinque giorni lavorativi dalla scadenza nominale della rata, ma il termine esatto per la rottamazione-quinquies è definito dal provvedimento attuativo dell’AdER.

    Dal punto di vista operativo, il debitore deve presidiare con attenzione il calendario bimestrale per tutti e nove gli anni del piano massimo. Un inadempimento anche accidentale, ad esempio per un problema bancario o per un disguido nella disposizione del bonifico, può azzerare anni di versamenti regolari. È quindi consigliabile impostare addebiti automatici e verificare l’esito di ogni pagamento entro la giornata di scadenza, conservando le ricevute come prova dell’avvenuto versamento.

    Come prevenire la decadenza: la checklist operativa

    • Impostare addebito automatico (SEPA o RID) per ogni rata bimestrale
    • Verificare l’esito del pagamento entro la data di scadenza della rata
    • Conservare le ricevute di pagamento per tutto il corso del piano
    • In caso di difficoltà, contattare AdER prima della scadenza per valutare opzioni
    • Non confondere la rata della rottamazione con altri piani di rateazione ordinari

    Caso 1: Tizio paga 18 rate e poi salta la diciannovesima per problemi di liquidità

    Scenario. Tizio ha aderito alla rottamazione-quinquies per un debito di 54.000 euro (capitale), con piano da 54 rate bimestrali da circa 1.010 euro ciascuna. Paga regolarmente le prime 18 rate, versando complessivamente 18.180 euro. Alla diciannovesima rata, in scadenza nel mese di luglio, non dispone della liquidità necessaria e non effettua il versamento entro i termini di tolleranza.

    Come si legge in pratica. La decadenza scatta automaticamente: Tizio perde il beneficio della rottamazione sull’intero piano. Il debito residuo torna esigibile per l’importo originario comprensivo di sanzioni e interessi, detratti i 18.180 euro già versati. Quanto versato non viene restituito, ma viene imputato al debito originario (in genere in riduzione degli accessori). Tizio si trova a dover gestire nuovamente la posizione debitoria con gli strumenti ordinari: rateazione standard o eventuale contenzioso.

    Riepilogo Caso 1

    • Rate pagate: 18 su 54, per un totale di 18.180 euro
    • Rata non pagata: la diciannovesima, scaduta in luglio
    • Effetto: decadenza automatica dal beneficio della rottamazione
    • Quanto versato: imputato al debito originario, non restituito
    • Conseguenza: debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi

    Caso 2: Caia paga una rata in misura insufficiente (importo errato)

    Scenario. Caia ha un piano di 24 rate bimestrali da 600 euro ciascuna (debito capitale 14.400 euro). Alla settima rata dispone un bonifico di 580 euro anziché 600 euro, per un errore nel trasferimento bancario. L’importo mancante di 20 euro non viene integrato entro il termine di tolleranza.

    Come si legge in pratica. La norma prevede la decadenza non solo in caso di omesso pagamento, ma anche in caso di pagamento insufficiente, cioè inferiore all’importo della rata. Anche una differenza di 20 euro può essere sufficiente a determinare la perdita del beneficio, salvo che la norma attuativa preveda una soglia minima di tolleranza sull’importo. Caia deve verificare immediatamente l’esito con AdER e, se possibile, integrare la differenza entro i termini. In assenza di sanatoria, la decadenza è automatica.

    Riepilogo Caso 2

    • Rata dovuta: 600 euro; rata versata per errore: 580 euro
    • Differenza non integrata: 20 euro oltre il termine di tolleranza
    • Rischio: decadenza per pagamento insufficiente
    • Azione raccomandata: contattare AdER tempestivamente per integrazione
    • Lezione operativa: usare addebito automatico per evitare errori manuali

    Caso 3: Sempronio decade e valuta le opzioni successive

    Scenario. Sempronio aveva un piano di 54 rate bimestrali da 3.366 euro per un debito di 180.000 euro. Dopo 30 rate regolari (100.980 euro versati), un peggioramento della situazione aziendale lo porta a non pagare le ultime 24 rate. Il debito residuo originario al lordo degli accessori ammontava a circa 280.000 euro.

    Come si legge in pratica. Con la decadenza, Sempronio perde lo stralcio di sanzioni e interessi sull’intero debito. I 100.980 euro versati vengono imputati al debito originario (in genere a riduzione degli accessori prima e del capitale poi, secondo le regole di imputazione ordinarie), ma rimane un residuo potenzialmente elevato. Le opzioni successive sono: rateazione ordinaria con AdER (fino a 72 o 120 rate in casi di difficoltà comprovata), composizione negoziata della crisi se l’impresa è in stato di squilibrio, oppure accordo transattivo con il fisco in sede di procedura concorsuale.

    Riepilogo Caso 3

    • Rate pagate: 30 su 54, per 100.980 euro versati
    • Decadenza: automatica dopo il mancato pagamento della trentaunesima rata
    • Importo versato: imputato al debito originario secondo regole ordinarie
    • Opzione 1: rateazione ordinaria AdER fino a 72-120 rate
    • Opzione 2: composizione negoziata o accordo transattivo in sede concorsuale

    Quando conviene una verifica

    Non rischiare la decadenza: pianifica con un professionista. Hai dubbi sulle scadenze del piano? Consulta un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quando decade il diritto alla rottamazione quinquies?

    La decadenza scatta automaticamente in caso di mancato o insufficiente pagamento di una rata bimestrale oltre la finestra di tolleranza prevista dalla norma. Non esiste un numero di rate non pagate consentite: il primo inadempimento oltre la tolleranza produce immediatamente la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata.

    I versamenti già effettuati vengono restituiti in caso di decadenza?

    No. Le somme già versate non vengono restituite, ma vengono imputate al debito originario comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le regole ordinarie di imputazione dei pagamenti. In genere si imputano prima agli accessori (sanzioni, interessi, aggio) e poi al capitale.

    È possibile rientrare nella rottamazione quinquies dopo la decadenza?

    No. Una volta decaduto, il contribuente non può rientrare nella stessa rottamazione-quinquies per i carichi che ne facevano parte. Rimangono percorribili le vie ordinarie: rateazione standard con AdER, eventuale contenzioso o, per le imprese in crisi, gli strumenti del codice della crisi d’impresa.

    Cosa succede se pago la rata con qualche giorno di ritardo?

    La norma, in conformità con le prassi delle rottamazioni precedenti, prevede in genere una tolleranza di cinque giorni lavorativi dalla scadenza nominale. Il pagamento effettuato entro tale finestra è considerato tempestivo. Oltre tale termine, in base al provvedimento attuativo dell’AdER, la rata è considerata non pagata con le conseguenze già descritte.

    Come posso tutelarmi dal rischio di decadenza accidentale?

    Il metodo più efficace è impostare un addebito automatico bancario (SEPA Direct Debit o SDD) abbinato al piano di rottamazione, quando l’AdER lo consente. In alternativa, inserire promemoria bimestrali con almeno tre giorni di anticipo sulla scadenza. Conservare le ricevute di pagamento e verificare l’accredito sul conto AdER per ogni rata.

  • Articolo 112 TU Giustizia Tributaria: Nuove prove in appello

    Art. 112 D.Lgs. 175/2024 – Nuove prove in appello

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

    3. Non è mai consentito il deposito
    delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 58, comma 7.

  • Vendita di foto e video stock: come si dichiarano i compensi

    In sintesi

    • Le royalty da foto e video stock sono proventi da opera dell’ingegno: se sei l’autore, si dichiarano nel rigo D3 codice 1 del modello 730.
    • Riduzione forfetaria del 25%: si applica automaticamente ai compensi lordi; se hai meno di 35 anni la riduzione sale al 40%.
    • Se i diritti sono stati acquistati da terzi: i proventi vanno nel rigo D4 codice 6 del 730, senza riduzione forfetaria.
    • Attivita’ abituale con partita IVA: per fotografi professionisti in regime forfetario, il coefficiente per attivita’ professionali e’ il 78%.
    • Imposta sostitutiva forfetaria: 15% sul reddito netto (o 5% per i nuovi operatori nei primi cinque anni di attivita’).
    • Soglia forfetario: ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro; fuoriuscita se si superano 100.000 euro in corso d’anno.

    Foto e video stock: royalty o ricavi commerciali?

    Caricare le proprie foto e video su piattaforme come Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, Alamy o iStock puo’ generare guadagni ogni volta che qualcuno le scarica. Queste somme si chiamano royalty e hanno un trattamento fiscale specifico in Italia.

    La buona notizia e’ che le royalty percepite dall’autore delle opere (cioe’ da chi ha scattato o girato le foto/video) beneficiano di una riduzione forfetaria: si tassa solo il 75% del compenso lordo, non il totale. Se hai meno di 35 anni, la riduzione e’ ancora piu’ generosa: si tassa solo il 60% del compenso. Questo abbattimento e’ previsto direttamente dalle istruzioni ministeriali del modello 730.

    La situazione si complica se sei un fotografo professionista che vive di stock photography con regolarita’: in quel caso si parla di attivita’ abituale, con obbligo di partita IVA. Vediamo come funziona in entrambe le situazioni.

    Tassazione royalty foto e video stock
    Situazione Rigo dichiarazione Riduzione applicata
    Royalty percepite dall'autore (fotografo che scatta) D3 codice 1 nel 730 / RL25 in Redditi PF 25% (40% se under 35)
    Royalty percepite da erede o acquirente a titolo gratuito D4 codice 6 nel 730 Nessuna riduzione: importo intero
    Royalty percepite da acquirente a titolo oneroso dei diritti D4 codice 6 nel 730 25% forfetario
    Fotografo professionista abituale in regime forfetario Quadro LM, coefficiente 78% Imposta sostitutiva 15%

    Esempio pratico

    • Tizio, 38 anni, e’ un fotografo appassionato con un portfolio di 2.000 foto su Shutterstock. Nel 2025 ha guadagnato 2.100 euro di royalty. Tizio e’ l’autore di tutte le foto: i 2.100 euro vanno nel rigo D3 codice 1 del modello 730. La riduzione del 25% porta il reddito tassabile a 1.575 euro, che si aggiunge agli altri redditi di Tizio (ad esempio il suo stipendio) e viene tassato all’aliquota IRPEF del suo scaglione. Se Tizio avesse 30 anni, la riduzione sarebbe del 40% e il reddito tassabile scenderebbe a 1.260 euro. Se invece Tizio fosse un fotografo professionista con partita IVA forfetaria e guadagnasse 35.000 euro di royalty, il reddito imponibile sarebbe 35.000 x 78% = 27.300 euro, con imposta sostitutiva di 27.300 x 15% = 4.095 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (se la piattaforma e’ italiana o ha sostituto d’imposta italiano, causale B)
    • Estratto conto della piattaforma stock (Shutterstock, Getty, Adobe Stock, ecc.) con riepilogo royalty 2025
    • Contratto con la piattaforma che qualifica i pagamenti come royalty per utilizzo di opere dell’ingegno
    • Documenti attestanti la paternita’ delle opere (file RAW originali, metadati EXIF con data di scatto)
    • Fatture o note di debito emesse (se hai partita IVA)
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 a seconda del regime fiscale applicabile

    Caso 1: Tizio guadagna royalty da Shutterstock senza partita IVA

    Scenario. Tizio, 45 anni, e’ un insegnante che nel tempo libero fotografa paesaggi. Ha caricato 800 foto su Shutterstock e nel 2025 ha guadagnato 1.850 euro di royalty. Non ha la partita IVA. Shutterstock non gli ha rilasciato una CU italiana.

    Come si applica. Le royalty percepite da Tizio sono proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore (le foto sono sue). Vanno dichiarate nel rigo D3 codice 1 del modello 730, indicando l’importo lordo di 1.850 euro nella colonna 2. Chi presta l’assistenza fiscale applica la riduzione del 25%, riducendo il reddito tassabile a 1.387,50 euro. Non ci sono ritenute italiane da scomputare (piattaforma estera). L’importo si somma allo stipendio di Tizio e viene tassato con l’IRPEF del suo scaglione. Tizio deve conservare l’estratto conto Shutterstock scaricato dall’area personale.

    In pratica

    • Compila il rigo D3 codice 1 con il compenso lordo percepito da tutte le piattaforme stock.
    • La riduzione del 25% (o 40% se under 35) la calcola automaticamente il CAF o il software.
    • Senza CU italiana, usa l’estratto conto scaricabile dall’area personale della piattaforma.
    • Conserva anche i file originali delle foto come prova di essere l’autore.
    • Se hai pagato ritenute estere, puoi avere diritto al credito d’imposta per imposte estere.

    Caso 2: Caio fotografo professionista con partita IVA forfetaria

    Scenario. Caio, 34 anni, e’ un fotografo freelance che vive di stock photography e di servizi fotografici privati. Nel 2025 ha guadagnato 41.000 euro tra royalty stock e servizi fotografici. Ha la partita IVA in regime forfetario dal 2023.

    Come si applica. Caio e’ un professionista con attivita’ abituale: la partita IVA e’ obbligatoria e lui ce l’ha gia’. In regime forfetario, l’attivita’ fotografica rientra nel gruppo ‘Attivita’ Professionali, Scientifiche, Tecniche’ con coefficiente di redditabilita’ del 78%. Reddito imponibile = 41.000 x 78% = 31.980 euro. Imposta sostitutiva = 31.980 x 15% = 4.797 euro. Caio, avendo meno di 35 anni e avendo iniziato l’attivita’ nel 2023, potrebbe ancora applicare l’aliquota ridotta del 5% se si trova nei primi cinque anni: imposta sostitutiva = 31.980 x 5% = 1.599 euro. Deve verificare di rientrare nelle condizioni previste per l’aliquota ridotta.

    In pratica

    • In regime forfetario, compila il quadro LM del modello Redditi PF (non si usa il 730 in presenza di reddito forfetario).
    • Il coefficiente di redditabilita’ per attivita’ fotografica professionale e’ 78%.
    • L’imposta sostitutiva e’ 15%; scende al 5% per i nuovi operatori nei primi cinque anni se si soddisfano le condizioni.
    • Le royalty stock e i compensi per servizi fotografici si sommano nel totale dei compensi percepiti.
    • I contributi INPS gestione separata si deducono dal reddito lordo prima di calcolare l’imposta sostitutiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le royalty di Getty Images si dichiarano diversamente da quelle di Shutterstock?

    No, il trattamento fiscale dipende dalla natura del compenso, non dalla piattaforma. Se sei l’autore delle foto e percepisci royalty per il loro utilizzo, si tratta sempre di proventi da opere dell’ingegno da dichiarare nel rigo D3 codice 1 (o RL25 in Redditi PF), con riduzione del 25%.

    Ho ereditato una raccolta di fotografie e guadagno royalty: come le dichiaro?

    Se hai ricevuto i diritti a titolo gratuito (eredita’, donazione), i proventi vanno nel rigo D4 codice 6 del modello 730 o 730. Devi dichiarare l’importo intero percepito, senza alcuna riduzione forfetaria: la riduzione del 25% spetta solo all’autore originale, non agli eredi.

    Devo dichiarare royalty pari a soli 300 euro?

    Si’, devi dichiararli. Non esiste una soglia di esenzione per le royalty da foto stock. Anche importi piccoli vanno indicati nel rigo D3 del modello 730. Trattandosi di importi bassi, l’imposta IRPEF aggiuntiva sara’ molto contenuta grazie anche alla riduzione del 25%.

    Posso detrarre l'acquisto della fotocamera o del software di ritocco?

    Se non hai partita IVA e dichiari come autore occasionale (rigo D3), non puoi detrarre direttamente i costi dell’attrezzatura: la riduzione forfetaria del 25% copre gia’ forfetariamente le spese. Se hai partita IVA in regime ordinario, si, le spese inerenti si deducono analiticamente. In regime forfetario, no: la forfetizzazione dei costi e’ inclusa nel coefficiente di redditabilita’.

    Le piattaforme estere trattengono gia' una ritenuta: la recupero?

    Dipende dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese della piattaforma. Se la piattaforma ha trattenuto imposte estere, puoi avere diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero da indicare nel quadro CR del 730. E’ necessario conservare la documentazione delle ritenute applicate.

    Quando conviene aprire la partita IVA forfetaria per la stock photography?

    Conviene quando l’attivita’ e’ continuativa e i compensi iniziano a essere significativi. Con la partita IVA forfetaria, paghi solo il 15% su un reddito calcolato al 78% dei compensi (coefficiente per attivita’ professionali), senza IVA e senza contabilita’ complessa. Puoi mantenerla finche’ i compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro.