Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 45 TUPI: Trattamento economico

    Art. 45 TUPI: Trattamento economico

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Trattamento economico ( Art.49 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.

    Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.

    Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

    I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis.

    Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

    I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

    Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità

    Art. 21 L. 184/1983 – Revoca dello stato di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

    2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

    3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato

  • Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell’Aja

    Art. 29 L. 184/1983 – Adozione internazionale e Convenzione dell’Aja

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

  • Articolo 1 TU Giustizia Tributaria: Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Art. 1 D.Lgs. 175/2024 – Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

    2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

    4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

    5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

    6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

  • Gestione separata INPS: chi si iscrive e le aliquote

    In sintesi

    • Chi si iscrive: professionisti con partita IVA senza cassa propria, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), amministratori di società e altre figure assimilate.
    • Aliquota piena: di norma intorno al 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale; comprende le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO.
    • Aliquota ridotta: di norma intorno al 24% per i pensionati e per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Massimale annuo: esiste un tetto di reddito oltre il quale i contributi non sono dovuti; l’importo è aggiornato ogni anno dall’INPS con apposita circolare.
    • Estratto conto: nel Cassetto previdenziale INPS puoi verificare i periodi accreditati e la tua posizione pensionistica.
    • Versamento: tramite modello F24, agli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF (giugno/luglio + acconto di novembre).

    Cos'è la gestione separata INPS e a chi si applica

    La gestione separata INPS è una forma previdenziale obbligatoria istituita dall’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. Nasce per garantire copertura pensionistica a chi lavora in modo autonomo o parasubordinato senza avere una cassa professionale di riferimento.

    Non si tratta di una scelta: l’iscrizione è obbligatoria non appena si inizia a svolgere l’attività. Il mancato versamento comporta sanzioni civili, ossia somme aggiuntive calcolate sull’importo dovuto, distinte dalle ordinarie sanzioni tributarie.

    L’aliquota da applicare dipende dalla tua situazione previdenziale complessiva. Se la gestione separata è la tua unica copertura, paghi l’aliquota più alta. Se sei già pensionato o già iscritto a un’altra gestione obbligatoria (per esempio perché hai anche un rapporto di lavoro dipendente), l’aliquota è ridotta. In ogni caso, i valori esatti vengono aggiornati ogni anno dall’INPS: è indispensabile verificare la circolare relativa all’anno di competenza prima di procedere ai calcoli.

    Aliquote e soggetti della gestione separata INPS (valori indicativi)
    Categoria Aliquota indicativa Note
    Professionisti e co.co.co. senza altra copertura di norma ~26-27% Include aliquote aggiuntive maternità, malattia, ISCRO
    Pensionati o già iscritti ad altra gestione obbligatoria di norma ~24% Aliquota ridotta; verificare circolare INPS dell'anno
    Reddito oltre il massimale annuo 0% Nessun contributo dovuto sulla parte eccedente
    Reddito sotto il minimale annuo Aliquota normale Contributi dovuti ma con effetti limitati sull'accredito

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio è un consulente informatico con partita IVA, non iscritto ad alcuna cassa professionale e senza altri rapporti previdenziali. Il suo reddito netto da lavoro autonomo per l’anno è di 40.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, i contributi dovuti ammontano a circa 10.400 euro. Se il reddito superasse il massimale annuo fissato dall’INPS (aggiornato ogni anno), la parte eccedente sarebbe esente da contribuzione. I valori esatti – aliquota e massimale – vanno sempre verificati sulla circolare INPS dell’anno di riferimento.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con aliquote e massimali della gestione separata
    • Modello F24 per il versamento dei contributi
    • Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il calcolo della base imponibile
    • Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
    • Documentazione attestante l’iscrizione ad altra gestione previdenziale (se in possesso di aliquota ridotta)

    Caso 1 – Tizio: professionista senza altra copertura

    Scenario. Tizio lavora come consulente di marketing con partita IVA. Non è iscritto ad alcun ordine professionale con cassa propria e non ha rapporti di lavoro dipendente in corso.

    Come si applica. Tizio si iscrive alla gestione separata INPS come unica forma previdenziale. Si applica l’aliquota piena, di norma intorno al 26-27%, comprensiva delle aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale per i lavoratori autonomi). Versa i contributi con modello F24 entro gli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF: di norma entro giugno/luglio per il saldo e entro novembre per l’acconto. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri deducibili.

    In pratica

    • Iscriviti alla gestione separata tramite il portale INPS prima di emettere le prime fatture.
    • Calcola il contributo sull’intero reddito netto da lavoro autonomo (compensi meno costi inerenti), fino al massimale annuo.
    • Verifica l’aliquota esatta sulla circolare INPS dell’anno in corso prima di fare i calcoli.

    Caso 2 – Caio: professionista già pensionato

    Scenario. Caio ha 68 anni, è in pensione di vecchiaia da due anni e continua a svolgere attività professionale autonoma con partita IVA, incassando compensi regolari dai suoi clienti.

    Come si applica. Essendo già titolare di trattamento pensionistico, Caio beneficia dell’aliquota ridotta della gestione separata, di norma intorno al 24%. Non spettano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO, che non sono applicabili ai pensionati. Caio versa comunque i contributi con le stesse modalità (F24, stessi termini IRPEF) e li porta in deduzione dal reddito complessivo. Conviene verificare anno per anno la circolare INPS per il valore aggiornato dell’aliquota ridotta e del massimale.

    In pratica

    • Comunica all’INPS la tua condizione di pensionato già iscritto ad altra gestione per applicare l’aliquota ridotta.
    • Non dimenticare di dedurre i contributi versati nella dichiarazione dei redditi: è un onere deducibile dal reddito complessivo.
    • Controlla ogni anno la circolare INPS perché sia l’aliquota sia il massimale vengono aggiornati.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e tassazione nel 730

    In sintesi

    • Soglia 1.000 euro (o 2.000 con figli): per il 2025 i beni e servizi aziendali, i rimborsi delle utenze domestiche, degli affitti e degli interessi sul mutuo sulla prima casa non concorrono al reddito fino a 1.000 euro; il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
    • Tutto-o-niente, non solo l’eccedenza: se il valore totale dei benefit supera il limite, l’intero importo (non solo la parte in eccesso) diventa imponibile e si aggiunge al reddito di lavoro dipendente.
    • Il quadro C, rigo C17: la sezione VIII del 730 (rigo C17) raccoglie i dati sui fringe benefit certificati nella CU 2026 ai punti 474 e 475.
    • Rimborso spese casa: attenzione alle detrazioni: se hai ricevuto dal datore un rimborso per affitto o interessi sul mutuo della prima casa, non puoi poi detrarre quelle stesse spese nel 730.
    • Il datore certifica tutto nella CU: l’azienda riporta il valore dei benefit erogati nei punti 474 e 475 della Certificazione Unica 2026. Tu trasferisci il dato nel rigo C17.

    Cosa sono i fringe benefit e perché la soglia è fondamentale

    I fringe benefit (in italiano ‘erogazioni in natura’ o ‘compensi in natura’) sono tutti i beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti in aggiunta allo stipendio: l’auto aziendale, i buoni spesa, il telefono, l’abbonamento alla palestra, ma anche i rimborsi per le bollette di casa, per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della prima casa. In teoria sono reddito come lo stipendio; in pratica la legge prevede una soglia di esenzione entro la quale non paghi nulla.

    Per il 2025 la Legge di Bilancio ha confermato che il valore complessivo di questi benefit non concorre al reddito imponibile entro il limite di 1.000 euro. Se hai figli fiscalmente a carico il limite raddoppia a 2.000 euro. Attenzione: questi limiti non funzionano come una franchigia (in cui si tassa solo la parte sopra la soglia). Funzionano come un interruttore: se il totale supera il limite, viene tassato tutto, dall’euro zero.

    Il datore di lavoro conosce la regola e di solito gestisce tutto in autonomia, indicando i valori nella Certificazione Unica 2026 (punti 474 e 475). Nel 730 devi riportare quei dati nel rigo C17. Se l’importo rientra nel limite, non paghi nulla in più; se lo supera, l’intero importo sarà già incluso nel reddito imponibile della CU.

    Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e imponibilità
    Situazione del dipendente Limite di esenzione 2025 Cosa succede se si supera il limite
    Dipendente senza figli fiscalmente a carico 1.000 euro L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Dipendente con figli fiscalmente a carico 2.000 euro L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) Rientra nel limite sopra indicato Se il totale benefit supera il limite, anche queste somme sono tassate
    Rimborso affitto prima casa o interessi sul mutuo Rientra nel limite sopra indicato Se esentato, non puoi poi detrarre le stesse spese nel 730

    Esempio pratico

    • Tizio riceve dall’azienda buoni acquisto per 400 euro annui, il rimborso delle bollette di casa per 350 euro e un contributo per l’affitto da 400 euro. Totale benefit: 1.150 euro. Poiche supera il limite di 1.000 euro e Tizio non ha figli a carico, l’intero importo di 1.150 euro viene aggiunto al suo reddito imponibile. L’azienda lo riporta gia nella CU al punto 474, e Tizio lo trascrive nel rigo C17, colonna 1 del 730. Se invece i benefit totali fossero stati 950 euro, sarebbero stati completamente esenti e non avrebbero aumentato il reddito imponibile.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 474 e 475)
    • Documentazione dei benefit ricevuti: estratto conto buoni pasto, lettera di assegnazione auto aziendale, ricevute rimborso bollette
    • Contratto di locazione o piano di ammortamento mutuo (se hai ricevuto rimborsi per affitto o interessi)
    • Dichiarazione del dipendente al datore di lavoro sull’esistenza di figli fiscalmente a carico (necessaria per accedere alla soglia di 2.000 euro)

    Caso 1 – Dipendente senza figli: benefit sotto soglia

    Scenario. Caio non ha figli a carico. Il suo datore di lavoro gli ha dato un telefonino aziendale (valore imputato: 200 euro) e buoni spesa per 600 euro. Totale benefit: 800 euro.

    Come si applica. Il totale di 800 euro e inferiore al limite di 1.000 euro per i dipendenti senza figli. I benefit sono interamente esenti: non concorrono al reddito imponibile e non generano alcuna IRPEF aggiuntiva. Il punto 474 della CU riporta 800 euro, ma questo importo non aumenta l’imponibile. Caio riporta comunque il dato nel rigo C17, colonna 1, perche e obbligatorio indicarlo.

    In pratica

    • Sotto la soglia di 1.000 euro (senza figli) non paghi IRPEF sui benefit.
    • Devi comunque riportare il dato della CU nel rigo C17: e obbligatorio.
    • Controlla la CU: se il punto 474 e compilato, trascrivilo nel rigo C17.

    Caso 2 – Dipendente con figli: benefit che supera il doppio limite

    Scenario. Sempronia ha due figli fiscalmente a carico. L’azienda le rimborsa le bollette di luce e gas per 700 euro, l’affitto della prima casa per 1.000 euro e le da buoni spesa per 500 euro. Totale benefit: 2.200 euro.

    Come si applica. Sempronia ha diritto al limite di 2.000 euro perche ha figli a carico. Purtroppo il totale (2.200 euro) supera anche questo limite. Scatta la regola dell’interruttore: l’intero importo di 2.200 euro diventa imponibile, non solo i 200 euro di eccedenza. L’azienda lo include nel reddito della CU al punto 475. Sempronia compila il rigo C17, colonna 2, con 2.200 euro. Poiche il rimborso dell’affitto e stato incluso nei benefit tassati, Sempronia non puo detrarre separatamente le spese di locazione nel 730.

    In pratica

    • Avere figli a carico raddoppia il limite a 2.000 euro: conviene comunicarlo al datore di lavoro.
    • Se superi la soglia, si tassa tutto dall’inizio: un benefit da 2.001 euro costa come uno da 2.200.
    • I rimborsi per affitto o interessi sul mutuo ricevuti come benefit non possono essere detratti nuovamente nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 115 TU Giustizia Tributaria: Norme applicabili

    Art. 115 D.Lgs. 175/2024 – Norme applicabili

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

  • Eredità e casa del convivente: cosa spetta alla morte del partner

    Cosa succede alla casa e ai risparmi quando muore il proprio compagno o compagna, senza che ci sia stato matrimonio né unione civile? È una delle domande più dolorose e più fraintese. La risposta, netta, è che il convivente di fatto non eredita per legge: il codice civile non lo include tra i successibili. Vediamo allora cosa spetta davvero, cosa accade alla casa e come una coppia può organizzarsi per evitare brutte sorprese.

    Il convivente non è erede legittimo

    La successione “legittima” (cioè quella che opera in assenza di testamento) è regolata dall’art. 565 del codice civile, che individua come successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Se il partner muore senza testamento, quindi, il convivente superstite non riceve nulla a titolo ereditario: i beni vanno ai figli, ai genitori o agli altri parenti.

    Cosa si può lasciare per testamento

    L’unico modo per trasferire beni al convivente è il testamento. Anche qui, però, ci sono limiti: se esistono legittimari (figli, ascendenti o un coniuge da cui non si è ancora divorziati), a loro è riservata per legge una quota di eredità (la “legittima”). Il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile, quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se non vi sono legittimari, si può invece destinare al convivente l’intera eredità.

    La casa: un diritto di abitazione temporaneo

    Sulla casa di comune residenza la legge 76/2016 prevede una tutela specifica ma limitata nel tempo. Se il convivente proprietario muore, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; almeno tre anni in presenza di figli minori o disabili. È un diritto di godimento temporaneo, non la proprietà della casa e nemmeno il diritto di abitazione vitalizio che l’art. 540 del codice civile riserva al coniuge superstite.

    La differenza con l’unione civile

    Qui sta lo spartiacque. La parte stessa del sesso che sceglie l’unione civile anziché la semplice convivenza ottiene una tutela successoria identica a quella del coniuge: è erede legittimo, è legittimario (ha quindi una quota riservata), gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e ha diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, anche se registrata e accompagnata da un contratto, non attribuisce nulla di tutto questo.

    Come tutelare il convivente

    Le coppie che convivono possono colmare il vuoto con alcuni strumenti:

    • Testamento a favore del convivente, nei limiti della quota disponibile;
    • Polizze vita con il convivente come beneficiario (la somma non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta alle regole della legittima);
    • Designazione del convivente come beneficiario delle prestazioni di un fondo di previdenza complementare;
    • Donazioni in vita o acquisti in comproprietà, valutando però gli effetti fiscali e le quote di legittima.

    Un esempio concreto

    Caia convive da dieci anni con Tizio, proprietario della casa in cui vivono, e Tizio ha due figli da una precedente relazione. Se Tizio muore senza testamento, la casa e i beni andranno ai figli; Caia potrà solo restare nell’abitazione per un massimo di cinque anni. Se invece Tizio fa testamento, potrà lasciare a Caia la quota disponibile (con due figli, un terzo del patrimonio), ma non di più, perché ai figli spetta comunque la legittima.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Comprare la seconda casa.

  • Regime IVA agricoltura: le percentuali di compensazione

    In sintesi

    • Detrazione forfettaria: i produttori agricoli non calcolano l’IVA acquisto per acquisto, ma applicano alle proprie cessioni le percentuali di compensazione stabilite per prodotto.
    • Percentuali per prodotto: la misura varia a seconda del tipo di prodotto agricolo ceduto; per i valori aggiornati occorre verificare il decreto ministeriale vigente.
    • Esonero per i piccoli produttori: chi ha un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro (composto per almeno due terzi da prodotti agricoli) è dispensato dal versamento e dalla dichiarazione.
    • Obbligo di conservazione: anche in regime di esonero restano da conservare le fatture ricevute e quelle emesse.
    • Base normativa: il regime è disciplinato dall’art. 34 del DPR 633/1972 (decreto IVA).

    Come funziona la detrazione forfettaria in agricoltura

    Quando un agricoltore vende i propri prodotti, l’IVA non si calcola nel modo ordinario: invece di confrontare l’IVA sulle vendite con l’IVA pagata sugli acquisti, si applica un meccanismo forfettario chiamato ‘percentuale di compensazione’. In pratica, la percentuale di compensazione è una quota di IVA che si considera già pagata a monte – a titolo forfettario – e che viene detratta dall’imposta dovuta sulle cessioni.

    Questo sistema esiste perché il settore agricolo ha una struttura di costi molto particolare: acquisti di fertilizzanti, sementi, carburanti, macchine agricole. Calcolare l’IVA reale su ogni singolo acquisto sarebbe complicato per la maggior parte dei produttori. Le percentuali di compensazione semplificano tutto: variano in base al tipo di prodotto ceduto e sono fissate con decreto ministeriale, quindi per i valori in vigore nell’anno di riferimento occorre sempre verificare il decreto aggiornato.

    Accanto a questo regime ordinario esiste poi una soglia di esonero totale, pensata per i produttori più piccoli: chi resta sotto certi limiti di volume d’affari non deve né versare l’IVA né presentare la dichiarazione, ma conserva comunque l’obbligo di tenere le fatture.

    Regime IVA agricoltura: riepilogo
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 34 DPR 633/1972
    Metodo di detrazione Forfettario tramite percentuali di compensazione per prodotto
    Percentuali Variano per tipo di prodotto; verificare decreto vigente
    Soglia esonero piccoli produttori Volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro
    Composizione per l'esonero Almeno due terzi del volume da prodotti agricoli
    Obbligo residuo in esonero Conservazione delle fatture emesse e ricevute

    Esempio pratico

    • Tizio coltiva ortaggi e cereali. Nel corso dell’anno cede prodotti per un corrispettivo imponibile complessivo di 50.000 euro. Per calcolare l’IVA da versare, invece di sommare tutta l’IVA pagata sugli acquisti di sementi, carburante e trattori, applica alle singole categorie di prodotti ceduti le rispettive percentuali di compensazione previste dal decreto ministeriale vigente: la differenza tra l’IVA sulle vendite e le percentuali di compensazione determina l’importo netto dovuto. Se invece Tizio avesse realizzato nell’anno un volume d’affari di soli 6.500 euro, con almeno 4.334 euro provenienti da prodotti agricoli propri (due terzi di 6.500), rientrerebbe nel regime di esonero: nessun versamento, nessuna dichiarazione, solo conservazione delle fatture.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (annotazione cessioni prodotti agricoli)
    • Fatture di acquisto di beni e servizi strumentali all’attività agricola
    • Decreto ministeriale con le percentuali di compensazione vigenti
    • Documentazione del volume d’affari annuo (per verifica soglia esonero)
    • Eventuale dichiarazione IVA annuale se si supera la soglia di esonero

    Produttore agricolo in regime ordinario art. 34

    Scenario. Caio alleva bovini e cede carne bovina a macellatori per un totale annuo di 120.000 euro. Ha acquistato mangimi, veterinari e attrezzature nel corso dell’anno.

    Come si applica. Caio non porta in detrazione l’IVA reale sugli acquisti ma applica la percentuale di compensazione prevista per i prodotti della zootecnia bovina. Calcola prima l’IVA sulle proprie cessioni (applicando l’aliquota IVA vigente al corrispettivo), poi detrae forfettariamente l’importo risultante dall’applicazione della percentuale di compensazione. Il saldo è quanto versa periodicamente (o in dichiarazione annuale).

    In pratica

    • Le percentuali di compensazione variano per categoria merceologica: bovini, suini, avicoli, ortofrutta, cereali hanno valori diversi.
    • Il produttore non deve giustificare l’IVA effettivamente pagata sugli acquisti: il forfait è automatico.
    • Se la detrazione forfettaria supera l’IVA a debito, il saldo è a credito del contribuente.

    Piccolo produttore in regime di esonero

    Scenario. Tizio ha un piccolo orto e un frutteto da cui ricava vendite dirette al mercato locale per circa 5.800 euro l’anno, quasi interamente costituite da prodotti agricoli propri.

    Come si applica. Con un volume d’affari annuo di 5.800 euro – sotto la soglia di 7.000 euro – e con la quota di prodotti agricoli ben superiore ai due terzi del totale, Tizio rientra nel regime di esonero previsto dall’art. 34. Non deve presentare la dichiarazione IVA né effettuare versamenti periodici. Deve però conservare le fatture (o i documenti equivalenti) relative alle operazioni effettuate, perché l’Agenzia delle Entrate può comunque richiederne l’esibizione in caso di controllo.

    In pratica

    • La soglia di 7.000 euro riguarda il volume d’affari complessivo, non solo il reddito o l’utile.
    • Se anche una sola delle due condizioni (importo o composizione) non è rispettata, si applica il regime ordinario art. 34.
    • Superare la soglia in corso d’anno comporta l’uscita dal regime di esonero: occorre regolarizzare gli adempimenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 1632 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1632 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • APE sociale 2026: quanti anni di contributi servono per i lavori gravosi? caso pratico

    In sintesi

    • Il requisito contributivo minimo è 30 anni per entrambi i percorsi del comma 187
    • Per il percorso a) occorre anche 7 anni nella mansione gravosa negli ultimi 10 (oppure 6 su 7)
    • Per il percorso b) occorre soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 D.Lgs. 67/2011
    • I requisiti sono cumulativi: servono sia i 30 anni contributivi sia la durata nella mansione
    • Il calcolo dell’anzianità contributiva segue i criteri ordinari dell’ordinamento previdenziale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i lavoratori in professioni gravose (Allegato B, L. 205/2017) devono possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva e aver svolto la mansione per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7). Identico requisito contributivo di 30 anni vale per i lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011.

    Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.

    Il doppio requisito del comma 187: contributi e durata nella mansione

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 introduce un meccanismo a doppio filtro per accedere all’APE sociale tramite il percorso dei lavori gravosi. Non è sufficiente svolgere una professione inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017: occorre anche aver accumulato un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni. I due requisiti sono cumulativi e non alternativi.

    La soglia dei 30 anni di contributi si affianca alla condizione temporale sulla mansione: almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Quest’ultima alternativa è pensata per chi ha subito interruzioni brevi nel percorso lavorativo, ma ha comunque una recente e intensa esposizione alla gravosità. La norma valuta la storia lavorativa recente, non solo quella complessiva.

    Per i lavoratori usuranti del percorso b), la soglia contributiva è identica: 30 anni. Anche in questo caso il requisito si somma alle condizioni specifiche previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Chi non raggiunge i 30 anni di contributi non può accedere all’APE sociale a prescindere dal tipo di mansione svolta o dall’età anagrafica maturata.

    Come calcolare i propri requisiti contributivi

    • Richiedere all’INPS l’estratto conto previdenziale per conoscere l’anzianità contributiva aggiornata
    • Verificare quali periodi figurativi (malattia, maternità, CIG) sono già accreditati
    • Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni con buste paga, contratti e CU
    • Contare quanti anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) sono stati trascorsi nella mansione gravosa
    • Confrontare la propria mansione con l’Allegato B alla L. 205/2017 o con il D.Lgs. 67/2011

    Caso 1: Tizio, muratore con carriera frammentata

    Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come muratore edile (mansione presente nell’Allegato B alla L. 205/2017). Negli ultimi 10 anni ha lavorato come muratore per 6 anni, mentre per 4 anni ha effettuato lavori di assistenza e sorveglianza in cantiere, non qualificabili come attività gravosa. Ha accumulato 33 anni di contributi complessivi. Vuole capire se soddisfa i requisiti del comma 187.

    Come si legge in pratica. Per il percorso a), Tizio deve aver svolto la mansione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10. Tizio conta solo 6 anni come muratore negli ultimi 10: non raggiunge la prima soglia alternativa. Tuttavia il comma 187 prevede anche l’alternativa di almeno 6 anni negli ultimi 7. Occorre quindi verificare la distribuzione temporale: se nei 7 anni più recenti Tizio ha lavorato come muratore per almeno 6 anni, il requisito sarebbe soddisfatto. Il requisito contributivo di 33 anni supera la soglia. Il caso è al limite: la verifica puntuale della distribuzione degli anni nella mansione è decisiva.

    Riepilogo Caso 1

    • Professione: muratore edile – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione negli ultimi 10: 6 su 10 – soglia 7/10 NON raggiunta
    • Verifica alternativa: anni nella mansione negli ultimi 7 – da ricostruire
    • Anzianità contributiva: 33 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Esito: dipende dalla distribuzione degli ultimi 7 anni; verifica con patronato o INPS

    Caso 2: Caia, autista di autobus con contributi misti

    Scenario. Caia ha 63 anni, è autista di autobus di linea (mansione dell’Allegato B) da 20 anni continuativi. Ha però lavorato come lavoratrice autonoma per 4 anni all’inizio della carriera, versando contributi alla Gestione Separata INPS. Il totale dei contributi tra Gestione Separata e INPS dipendenti è pari a 28 anni. Vuole verificare se raggiunge i 30 anni richiesti.

    Come si legge in pratica. Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva di almeno 30 anni senza specificare la gestione previdenziale di provenienza. In via generale, il cumulo dei periodi contributivi tra gestioni diverse (ex lege 232/2016) consente di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tuttavia, la compatibilità del cumulo con l’APE sociale spetta all’INPS verificarla in sede istruttoria. Caia conta 28 anni di contributi: inferiore alla soglia di 30 anni. Se il cumulo con la Gestione Separata è ammissibile, mancherebbero comunque 2 anni al raggiungimento della soglia. L’accesso all’APE sociale 2026 non è attualmente possibile.

    Riepilogo Caso 2

    • Professione: autista autobus di linea – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione negli ultimi 10: 10 su 10 – soglia ampiamente superata
    • Anzianità contributiva totale (inclusa Gestione Separata): 28 anni – SOTTO SOGLIA
    • Soglia richiesta: 30 anni – mancano 2 anni
    • Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni

    Caso 3: Sempronio, operaio siderurgico con 31 anni e percorso usuranti

    Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 22 anni come addetto alla colata continua in acciaieria, lavorazione classificata tra le usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011. Ha accumulato 31 anni di contributi tutti nella Gestione Ordinaria INPS. Soddisfa le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011, come attestato dall’INAIL. Vuole sapere se può accedere all’APE sociale 2026.

    Come si legge in pratica. Sempronio segue il percorso b) del comma 187. Requisito contributivo: 31 anni, superiore alla soglia minima di 30 anni – soddisfatto. Condizioni D.Lgs. 67/2011: attestazione INAIL delle condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 – soddisfatte. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. – condizione rispettata. Non è richiesta per il percorso b) la verifica della durata nella mansione negli ultimi 7 o 10 anni come nel percorso a): i commi 2 e 3 del D.Lgs. 67/2011 disciplinano autonomamente i requisiti di esposizione per i lavoratori usuranti. Sempronio può presentare domanda di APE sociale 2026.

    Riepilogo Caso 3

    • Mansione: addetto colata continua acciaieria – usurante ex D.Lgs. 67/2011
    • Condizioni commi 2 e 3 art. 1 D.Lgs. 67/2011: soddisfatte (attestazione INAIL)
    • Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. – CONFORME
    • Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile tramite percorso b) del comma 187

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

  • Lavori usuranti 2026: chi e’ escluso dall’aumento dei requisiti pensionistici? esempi

    In sintesi

    • Il comma 188 LB 2026 esclude dall’adeguamento il requisito contributivo ridotto dei lavoratori usuranti lettera d).
    • Il comma 189 estende al 2027 il perimetro temporale del D.Lgs. 67/2011 sui lavori usuranti.
    • Il comma 190 preclude l’esonero del comma 186 a chi percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 al pensionamento.
    • La tutela si concentra su categorie specifiche: non tutti i lavori gravosi beneficiano dell’esclusione.
    • Chi rientra nella lettera d) del comma 199 L. 232/2016 accede alla pensione con requisiti contributivi ridotti non soggetti all’adeguamento.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 188-190 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, prevedono tre misure: il comma 188 esclude dall’incremento dei requisiti (comma 185) il requisito contributivo ridotto per i lavoratori usuranti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 199, L. 232/2016; il comma 189 aggiunge il 2027 al novero degli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011; il comma 190 esclude dall’esonero del comma 186 chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016.

    Approfondimento normativo completo: Commi 188-190 LB 2026: lavori usuranti, eccezioni adeguamento re.

    Lavori usuranti e pensione anticipata: le protezioni della legge di bilancio 2026

    Il sistema previdenziale italiano riconosce da tempo che non tutte le carriere lavorative sono uguali: chi svolge attivita’ usuranti o particolarmente gravose accumula un deterioramento fisico che giustifica un accesso anticipato alla pensione, con requisiti contributivi ridotti rispetto alla generalita’ dei lavoratori. La legge di bilancio 2026 ha agito su questo impianto con tre disposizioni specifiche, i commi 188, 189 e 190.

    Il comma 188 stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento all’aspettativa di vita (comma 185) non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti rientranti nella lettera d) del comma 199 dell’art. 1, L. 232/2016. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che preserva le condizioni di accesso anticipato per queste categorie.

    Il comma 189 aggiunge il 2027 agli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011, estendendo la platea temporale di applicazione delle tutele per i lavori usuranti. Il comma 190, invece, introduce una contromisura: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ prevista dal comma 179 della L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero generale del comma 186. I casi che seguono illustrano queste dinamiche.

    Cosa verificare se si lavora in condizioni usuranti

    • Accertare se la propria attivita’ rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016.
    • Verificare se si e’ in possesso del requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti.
    • Controllare se si percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016: in tal caso l’esonero del comma 186 non si applica.
    • Verificare che l’anno di pensionamento programmato rientri nel perimetro temporale aggiornato dal comma 189 (ora incluso il 2027).
    • Consultare un consulente previdenziale o il patronato per la certificazione della categoria usurante e la simulazione del requisito ridotto.

    Caso 1: Tizio, lavoratore usurante lettera d) con requisito contributivo ridotto

    Scenario. Tizio lavora da oltre vent’anni in condizioni riconosciute come usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 e rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Ha maturato il requisito contributivo ridotto richiesto per la sua categoria e conta di andare in pensione anticipata nel 2026. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa innalzare questo requisito ridotto.

    Come si legge in pratica. Il comma 188 LB 2026 garantisce espressamente che l’incremento del comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori della lettera d) del comma 199 L. 232/2016. Tizio e’ quindi tutelato: il suo requisito contributivo ridotto rimane invariato, senza l’incremento legato all’adeguamento demografico. Deve pero’ assicurarsi di aver correttamente documentato la propria attivita’ usurante presso l’INPS e di aver presentato la relativa domanda di pensione nei termini previsti dalla procedura per i lavori usuranti.

    Riepilogo Caso 1

    • Categoria: lavoratore usurante lettera d), comma 199, L. 232/2016
    • Norma applicabile: comma 188 L. 199/2025
    • Effetto: requisito contributivo ridotto non subisce l’incremento comma 185
    • Condizione: corretta documentazione attivita’ usurante presso INPS
    • Azione: domanda pensione usuranti + verifica documentazione

    Caso 2: Caia, lavoratrice usurante con pensionamento nel 2027

    Scenario. Caia svolge un’attivita’ riconosciuta come usurante e conta di andare in pensione nel 2027. Si chiede se le tutele del D.Lgs. 67/2011 siano ancora operative per quell’anno, poiche’ alcune disposizioni previdenziali hanno un orizzonte temporale limitato. Vuole sapere se il 2027 rientra nel perimetro di applicazione della normativa sui lavori usuranti aggiornata dalla legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Il comma 189 LB 2026 ha modificato l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011, aggiungendo il 2027 all’elenco degli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Il 2027 e’ quindi espressamente incluso nel perimetro di applicazione. Caia puo’ programmare il suo pensionamento per quell’anno contando sulle tutele previste per i lavori usuranti, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici e delle procedure di domanda previste dal D.Lgs. 67/2011.

    Riepilogo Caso 2

    • Categoria: lavoratrice usurante (D.Lgs. 67/2011)
    • Anno pensionamento: 2027
    • Norma applicabile: comma 189 L. 199/2025 (aggiunge 2027 a D.Lgs. 67/2011)
    • Effetto: tutele lavori usuranti operative anche nel 2027
    • Azione: domanda nei termini + verifica requisiti D.Lgs. 67/2011

    Caso 3: Sempronio, percettore dell'indennita' comma 179 L. 232/2016

    Scenario. Sempronio e’ prossimo alla pensione e al momento della maturazione dei requisiti percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Aveva contato di beneficiare dell’esonero generale previsto dal comma 186 LB 2026 per non scontare l’adeguamento all’aspettativa di vita. Si chiede se questa aspettativa sia corretta.

    Come si legge in pratica. Il comma 190 LB 2026 introduce una preclusione esplicita: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero del comma 186. Sempronio, quindi, non potra’ avvalersi di quella protezione generale e sara’ soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento dei requisiti. Questa disposizione mira a evitare una doppia tutela: il lavoratore che percepisce gia’ una forma di sostegno reddituale specifico non ottiene anche la sospensione dell’adeguamento demografico. Sempronio dovra’ valutare le proprie opzioni con un consulente previdenziale.

    Riepilogo Caso 3

    • Condizione: percettore indennita’ art. 1, c. 179, L. 232/2016 al pensionamento
    • Norma applicabile: comma 190 L. 199/2025
    • Effetto: esonero comma 186 non applicabile
    • Conseguenza: adeguamento comma 185 si applica regolarmente
    • Azione: consulenza previdenziale per valutare alternative

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate