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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

SNC e SRL: due logiche fiscali opposte

La società in nome collettivo (SNC) è la forma più diffusa tra le società di persone commerciali. Funziona per ‘trasparenza fiscale’: la società non paga imposte in proprio. Il reddito che produce viene diviso tra i soci in base alle rispettive quote e ciascuno lo dichiara nel proprio modello REDDITI PF, pagando l’IRPEF progressiva. Questo vale anche se quell’utile non è stato distribuito in denaro e resta in cassa. Il vantaggio è la semplicità; lo svantaggio è che con redditi elevati l’aliquota IRPEF raggiunge il 43%.

La SRL funziona in modo opposto. È una persona giuridica autonoma: produce il suo reddito, paga l’IRES al 24% e, solo se l’assemblea decide di distribuire gli utili, i soci persona fisica pagano un’imposta sostitutiva del 26% sul dividendo ricevuto. Chi non vuole o non ha bisogno di incassare gli utili subito può lasciarli in azienda, pagando solo il 24% di IRES. Questo meccanismo si chiama ‘doppia imposizione economica’ quando gli utili vengono effettivamente distribuiti.

La scelta tra SNC e SRL dipende quindi da tre fattori principali: il livello di reddito atteso, la propensione al rischio patrimoniale e la complessità gestionale che si è disposti ad accettare.

SNC vs SRL: confronto testa a testa
Aspetto SNC SRL
Tassazione del reddito Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) in capo a ciascun socio sulla quota di reddito spettante IRES 24% in capo alla società; dividendo ulteriormente tassato al 26% sul socio
Responsabilità dei soci Solidale e illimitata: ogni socio risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate; il patrimonio personale è separato
Regime contabile Contabilità semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; principio di cassa Sempre contabilità ordinaria; bilancio annuale obbligatorio
Costi di struttura Minimi: nessun atto notarile obbligatorio per la costituzione ordinaria, meno adempimenti Notaio per atto costitutivo, tenuta libro giornale e inventari, deposito bilancio
Distribuzione degli utili L'utile è già tassato in capo ai soci: può essere distribuito senza ulteriori imposte Distribuzione come dividendo: 26% aggiuntivo; prelievo come compenso: IRPEF + contributi
Quando conviene Redditi bassi o medi, attività con poco rischio di credito, volontà di semplicità gestionale Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci con esigenze diverse

Esempio pratico

  • Tizio e Caio sono soci al 50% di una SNC che produce un reddito imponibile di 80.000 euro. Ciascuno dichiara 40.000 euro di reddito da partecipazione e paga IRPEF: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 35% su 12.000 € (4.200 €) = 10.640 € ciascuno, totale 21.280 € di IRPEF complessiva. Se la stessa attività fosse una SRL con lo stesso imponibile, l’IRES sarebbe 24% × 80.000 = 19.200 €; se i soci distribuissero tutto come dividendo, pagherebbero in aggiunta il 26% su (80.000 − 19.200) = 60.800 €, cioè altri 15.808 €: totale 35.008 €, ben più alto. Ma se reinvestissero l’utile, il carico si fermerebbe a 19.200 €, molto meno della SNC.

Documenti necessari

  • Atto costitutivo della SNC o della SRL (rogito notarile per la SRL)
  • Visura camerale con indicazione delle quote dei soci
  • Bilancio d’esercizio approvato (obbligatorio per la SRL)
  • Modello REDDITI SP (per la SNC, con prospetto redditi imputati ai soci)
  • Modello REDDITI PF dei singoli soci (per la quota di reddito SNC)
  • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)

Caso 1 — Tizio e Caio aprono un'officina meccanica

Scenario. Tizio e Caio sono due meccanici che vogliono aprire un’officina insieme. Prevedono un reddito annuo di circa 50.000 euro da dividere a metà. Preferiscono la massima semplicità gestionale e hanno un livello di rischio di credito limitato.

Come si applica. Con 25.000 euro ciascuno di reddito da partecipazione SNC, entrambi restano nella fascia IRPEF del 23%. La SNC è la scelta naturale: non serve il notaio per la costituzione ordinaria, la contabilità può essere semplificata, non c’è l’obbligo di bilancio. Il rischio patrimoniale illimitato è accettabile perché l’officina ha pochi creditori e nessun debito bancario rilevante. La SRL costerebbe di più in adempimenti e non porterebbe vantaggi fiscali apprezzabili a questi livelli di reddito.

In pratica

  • Con redditi divisi tra due soci che restano nella prima fascia IRPEF (fino a 28.000 € ciascuno), la SNC è quasi sempre più conveniente della SRL sul piano fiscale e dei costi.
  • Il rischio patrimoniale illimitato della SNC va valutato caso per caso: se i creditori potenziali sono molti o i debiti alti, la limitazione della responsabilità della SRL può valere i costi aggiuntivi.

Caso 2 — Caio, imprenditore in crescita che vuole reinvestire

Scenario. Caio ha una SNC con un socio al 50% che genera 200.000 euro di reddito l’anno. Caio vorrebbe reinvestire quasi tutto l’utile nell’acquisto di macchinari nuovi e non ha bisogno di incassare grandi somme personalmente.

Come si applica. Con 100.000 euro di quota SNC ciascuno, entrambi i soci pagano l’IRPEF con aliquota marginale del 43% sulla parte sopra i 50.000 €. Trasformare l’attività in SRL permetterebbe di tassare il reddito societario al 24% (IRES) e lasciare gli utili in azienda per finanziare i macchinari senza ulteriori imposte nell’immediato. Il 26% sui dividendi scatta solo quando Caio deciderà di distribuire quegli utili, posticipando il prelievo fiscale al momento del bisogno. La SRL diventa chiaramente più efficiente.

In pratica

  • Quando il reddito pro-quota dei soci supera stabilmente i 50.000 euro e si prevede di reinvestire buona parte degli utili, la SRL è quasi sempre preferibile alla SNC per il risparmio fiscale.
  • Trasformare una SNC in SRL richiede un atto notarile e comporta adempimenti contabili maggiori: va pianificata con un commercialista per evitare imprevisti fiscali nella fase di trasformazione.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra SNC e SRL?

Nella SNC il reddito è tassato direttamente sui soci con l’IRPEF progressiva (per trasparenza), anche se non distribuito. Nella SRL la società paga l’IRES al 24%; gli utili distribuiti al socio subiscono un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

Nella SNC i soci rischiano il patrimonio personale?

Sì. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali: se la società ha debiti, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di ciascun socio. Nella SRL invece la responsabilità è limitata alle quote versate.

Conviene la SNC o la SRL con redditi bassi?

Con redditi pro-quota bassi (sotto i 28.000 euro ciascuno) la SNC è di solito più conveniente: l’aliquota IRPEF del 23% è vicina all’IRES del 24% e si risparmia molto sui costi di struttura (no notaio, no bilancio, meno commercialista).

È possibile reinvestire gli utili in una SNC senza pagarci le imposte?

No. Nella SNC il reddito è tassato in capo ai soci nell’anno in cui è prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato distribuito o rimanga in cassa. Nella SRL invece l’utile non distribuito sconta solo l’IRES del 24%.

Come si distribuiscono gli utili in una SNC rispetto a una SRL?

In una SNC gli utili vengono imputati ai soci in proporzione alle quote e tassati a IRPEF ogni anno, poi possono essere prelevati senza ulteriori imposte. Nella SRL gli utili devono essere formalmente deliberati dall’assemblea e, al momento della distribuzione come dividendo, scontano il 26% di imposta sostitutiva.

Quanti soci ci vogliono al minimo in una SNC e in una SRL?

Sia la SNC sia la SRL richiedono almeno un socio (la SRL unipersonale è ammessa dalla legge). La SNC con un solo socio non è però la forma tipica: con un unico imprenditore si preferisce di solito la ditta individuale o la SRL unipersonale.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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