← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

I due modi per prelevare soldi dalla SRL

Quando sei socio — o socio e amministratore — di una SRL e vuoi portare a casa parte degli utili, hai essenzialmente due strade: il dividendo e il compenso all’amministratore. Scegliere male può costare parecchio in tasse e contributi.

Il dividendo è la distribuzione degli utili che la SRL ha già prodotto e già tassato con l’IRES (24%). Quando l’assemblea delibera di distribuire i soldi ai soci, scatta in capo al socio persona fisica un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%, applicata dalla società che la trattiene e versa. Il dividendo non è deducibile per la SRL: la società lo paga con utili già tassati.

Il compenso all’amministratore è invece una voce di costo per la società: la SRL lo deduce dal proprio reddito nell’esercizio in cui lo paga effettivamente (principio di cassa, art. 95, comma 5 del TUIR). Per l’amministratore quel compenso è reddito assimilato a lavoro dipendente: ci si applicano le aliquote IRPEF progressive (23%, 35% o 43% a seconda dello scaglione) e i contributi alla gestione separata INPS.

Dividendo vs compenso amministratore: confronto testa a testa
Aspetto Dividendo Compenso amministratore
Deducibilità per la SRL No — pagato con utili già tassati IRES Sì — dedotto per cassa, riduce l'imponibile IRES
Tassazione in capo al percettore Imposta sostitutiva 26% (ritenuta a titolo definitivo) IRPEF progressiva: 23% / 35% / 43%
Contributi previdenziali No Sì — gestione separata INPS (aliquota dipende dal profilo)
Momento di tassazione Anno di percezione del dividendo Anno di percezione del compenso (cassa)
Effetto sull'utile societario Nessuno: l'utile rimane tassato IRES 24% Riduce l'utile societario → minore IRES
Costo totale se IRPEF marginale 43% IRES 24% + 26% su residuo = ~43,8% effettivo 43% IRPEF + contributi = oltre 43% effettivo
Costo totale se IRPEF marginale 23% IRES 24% + 26% su residuo = ~43,8% effettivo 23% IRPEF + contributi = generalmente sotto 35%

Esempio pratico

  • Esempio numerico. Alfa SRL ha un utile lordo (prima di qualsiasi compenso) di 100.000 euro. L’amministratore-socio unico, Tizio, vuole prelevare 50.000 euro.

    Scenario A — solo dividendo: la SRL paga IRES 24% su 100.000 = 24.000. Utile netto 76.000. Tizio delibera la distribuzione di 50.000 euro. Su 50.000 paga imposta sostitutiva 26% = 13.000. Totale imposte sul prelievo di 50.000: IRES pro-quota su 50.000 (cioè 12.000) + 13.000 dividendo = 25.000. Tizio incassa 37.000 netti.

    Scenario B — compenso di 50.000 euro: la SRL deduce 50.000, l’utile scende a 50.000, l’IRES diventa 12.000 (risparmio di 12.000 rispetto allo scenario A). Tizio riceve 50.000 come compenso, soggetto a IRPEF. Se la sua aliquota marginale è 23% (redditi totali sotto 28.000): IRPEF 11.500 + contributi gestione separata (trattare in modo qualitativo: l’aliquota dipende dalla propria posizione INPS). Totale IRPEF 11.500: Tizio incassa circa 38.500 netti, con un risparmio fiscale rispetto al dividendo, prima dei contributi.

    Se invece Tizio ha già altri redditi e l’aliquota marginale è 43%: IRPEF sul compenso = 21.500. In quel caso il dividendo (tassazione effettiva ~43,8% combinata) e il compenso (43% IRPEF + contributi) sono sostanzialmente equivalenti o il dividendo è marginalmente preferibile.

Documenti necessari

  • Verbale di assemblea dei soci con delibera di distribuzione utili (per il dividendo)
  • Contratto o delibera assembleare di nomina con indicazione del compenso all’amministratore
  • CUD / Certificazione Unica emessa dalla SRL per il compenso dell’amministratore
  • Bilancio d’esercizio della SRL con utile distribuibile
  • Modello F24 per la ritenuta del 26% sui dividendi versata dalla società
  • Iscrizione alla gestione separata INPS dell’amministratore

Caso 1 — Tizio: aliquota bassa, compenso più conveniente

Scenario. Tizio è l’unico amministratore e socio di Alfa SRL. Non ha altri redditi significativi. La SRL produce 80.000 euro di utile ante compenso. Tizio vuole prelevare 40.000 euro.

Come si applica. Se Tizio prende 40.000 come compenso, la SRL riduce l’utile a 40.000 e paga IRES 9.600 (invece di 19.200). Sul compenso di 40.000, Tizio paga IRPEF: i primi 28.000 al 23% = 6.440, i restanti 12.000 al 35% = 4.200; totale IRPEF 10.640. Aggiungendo i contributi gestione separata (aliquota da verificare con INPS in base alla posizione), il costo totale rimane inferiore all’ipotesi dividendo, in cui il combinato IRES+26% avrebbe prodotto circa 17.600 euro di tasse sul prelievo di 40.000.

In pratica

  • Con aliquota IRPEF media bassa (redditi sotto 28.000 euro), il compenso permette di sfruttare la progressività a proprio vantaggio e di dedurre la spesa dalla SRL.
  • Ricorda che il compenso va deliberato prima dell’inizio dell’esercizio o comunque con atto di data certa, altrimenti l’Agenzia delle Entrate può contestarne la deducibilità.
  • I contributi alla gestione separata INPS aumentano il costo, ma maturano diritti previdenziali futuri.

Caso 2 — Caio: aliquota alta, dividendo meno penalizzante

Scenario. Caio è socio al 50% di Alfa SRL e ha altri redditi da lavoro dipendente per 55.000 euro. Vuole prelevare 30.000 euro di utili dalla società.

Come si applica. Con redditi già a 55.000 euro, ogni euro aggiuntivo di compenso sarebbe tassato al 43% (scaglione oltre 50.000 euro) più addizionali regionali e comunali. Il dividendo di 30.000 euro paga invece un’imposta sostitutiva fissa del 26% = 7.800 euro. Rispetto al 43%+ IRPEF sul compenso, il dividendo è nettamente più conveniente in questo caso, anche considerando che l’utile societario ha già scontato l’IRES 24%. Il combinato IRES+dividendo (43,8% effettivo) è comunque inferiore al 43%+ IRPEF sul compenso.

In pratica

  • Se hai già redditi elevati da altre fonti e sei nel terzo scaglione IRPEF (oltre 50.000 euro, aliquota 43%), il dividendo è quasi sempre più conveniente del compenso aggiuntivo.
  • Il 26% sul dividendo è un’imposta sostitutiva a titolo definitivo: la somma non concorre al reddito complessivo e non influenza le detrazioni IRPEF.
  • In presenza di altri soci il dividendo si distribuisce in proporzione alle quote, mentre il compenso amministratore spetta solo a chi ricopre quel ruolo.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Il compenso all'amministratore deve essere deliberato formalmente?

Sì. Per essere deducibile dalla SRL è necessario che sia fissato con delibera assembleare o contratto di nomina, e che sia effettivamente pagato nell’esercizio (principio di cassa). Un compenso deciso a consuntivo o pagato l’anno dopo può essere contestato.

Il dividendo di una SRL è sempre tassato al 26%?

Per il socio persona fisica residente sì: l’imposta sostitutiva è il 26% applicato dalla società come sostituto d’imposta. Se il socio è una società di capitali, la tassazione è diversa (concorre al reddito solo per il 5% dell’ammontare percepito, art. 89 TUIR).

Posso mescolare compenso e dividendo nello stesso anno?

Sì, anzi è spesso la strategia più efficiente: un compenso calibrato sulla soglia IRPEF che ti conviene e un dividendo per la parte eccedente. Il tutto va pianificato prima di chiudere l’esercizio.

Il compenso all'amministratore è soggetto a ritenuta?

Sì. La SRL applica una ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso lordo al momento del pagamento e la versa all’Erario tramite F24. L’amministratore poi dichiara il reddito nel quadro RC del Modello Redditi PF o nel 730.

Se non distribuisco dividendi, l'utile viene tassato ugualmente?

Sì, l’utile societario paga l’IRES 24% in ogni caso, indipendentemente dalla distribuzione. La parte che rimane in azienda non viene tassata ulteriormente finché non viene distribuita.

Il TFM (trattamento di fine mandato) è deducibile?

Sì, il TFM è deducibile per competenza se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 95, comma 5 TUIR). È una forma di compenso differito che consente di costruire una riserva deducibile anno per anno.

Domande frequenti

Il compenso all'amministratore deve essere deliberato formalmente?

Sì. Per essere deducibile dalla SRL è necessario che sia fissato con delibera assembleare o contratto di nomina, e che sia effettivamente pagato nell'esercizio (principio di cassa). Un compenso deciso a consuntivo o pagato l'anno dopo può essere contestato.

Il dividendo di una SRL è sempre tassato al 26%?

Per il socio persona fisica residente sì: l'imposta sostitutiva è il 26% applicato dalla società come sostituto d'imposta. Se il socio è una società di capitali, la tassazione è diversa (concorre al reddito solo per il 5% dell'ammontare percepito, art. 89 TUIR).

Posso mescolare compenso e dividendo nello stesso anno?

Sì, anzi è spesso la strategia più efficiente: un compenso calibrato sulla soglia IRPEF che ti conviene e un dividendo per la parte eccedente. Il tutto va pianificato prima di chiudere l'esercizio.

Il compenso all'amministratore è soggetto a ritenuta?

Sì. La SRL applica una ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso lordo al momento del pagamento e la versa all'Erario tramite F24. L'amministratore poi dichiara il reddito nel quadro RC del Modello Redditi PF o nel 730.

Se non distribuisco dividendi, l'utile viene tassato ugualmente?

Sì, l'utile societario paga l'IRES 24% in ogni caso, indipendentemente dalla distribuzione. La parte che rimane in azienda non viene tassata ulteriormente finché non viene distribuita.

Il TFM (trattamento di fine mandato) è deducibile?

Sì, il TFM è deducibile per competenza se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 95, comma 5 TUIR). È una forma di compenso differito che consente di costruire una riserva deducibile anno per anno.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.