Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

Lavorare insieme: due modelli molto diversi

Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici: quando più professionisti decidono di lavorare insieme, si pone subito la domanda sulla forma organizzativa. Le due opzioni principali sono lo studio associato (associazione professionale) e la STP – la Società tra Professionisti introdotta dalla legge 183/2011.

La differenza non è solo burocratica. Riguarda come vengono tassati i redditi, chi risponde dei debiti, come vengono gestiti i rapporti con i clienti e come funziona la previdenza. Lo studio associato è la forma tradizionale: produce reddito di lavoro autonomo, attribuito direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. Ciascuno paga l’IRPEF sulla sua parte. La struttura è trasparente – come una società di persone – ma rimane nell’alveo del lavoro autonomo.

La STP è invece una vera e propria società, che può essere di persone o di capitali. La STP costituita come SRL, ad esempio, è soggetta all’IRES al 24% sul proprio reddito. Gli utili distribuiti ai soci scontano il 26% aggiuntivo. La qualificazione del reddito STP (lavoro autonomo o reddito d’impresa) ha ricevuto chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, e dipende dalla forma societaria scelta.

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Studio associato: cos’è, forma giuridica e normativa

Lo studio associato, o associazione professionale, è un’associazione senza personalità giuridica tra professionisti persone fisiche che esercitano insieme la propria arte o professione. Non è una società: l’incarico resta personale del professionista e lo studio è lo strumento comune per dividere spese, organizzazione e compensi.

Queste regole TUIR valgono fino al 31 dicembre 2026: dal 2027 il TUIR è sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

Come aprire uno studio associato

  1. Verificare che tutti gli associati siano iscritti al rispettivo albo e che l’ordinamento della professione non ponga limiti all’esercizio associato.
  2. Redigere l’atto costitutivo con le quote di partecipazione agli utili; per farle valere ai fini fiscali serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
  3. Aprire la partita IVA dell’associazione e tenere la contabilità dello studio; ogni associato dichiara la propria quota di reddito.
  4. Continuare a versare i contributi alla propria cassa professionale come singolo iscritto.

STP: cosa significa e come funziona

STP significa società tra professionisti. L’art. 10 L. 183/2011 consente di costituirla con uno qualsiasi dei modelli societari del codice civile: società di persone, di capitali (una «SRL STP» è una STP costituita come SRL) o cooperativa, quest’ultima con almeno tre soci. L’atto costitutivo deve prevedere:

La denominazione deve contenere l’indicazione «società tra professionisti»; si può partecipare a una sola STP; la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine a cui è iscritta e può esercitare anche più professioni (art. 10, commi 5-8).

Studio associato e regime forfettario

Il professionista che partecipa a uno studio associato non può applicare il regime forfettario nemmeno all’attività svolta individualmente: la legge esclude chi, mentre esercita l’attività, partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari dell’art. 5 TUIR (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014). Lo studio associato, a sua volta, non è una persona fisica e determina il reddito con le regole ordinarie.

Studio associato vs STP – confronto strutturale e fiscale
Aspetto Studio associato STP (es. STP-SRL)
Natura giuridica Associazione professionale – lavoro autonomo Società (di persone o capitali) tra professionisti
Tassazione del reddito IRPEF progressiva per trasparenza su ogni associato (23% / 33% / 43%) IRES 24% in capo alla STP; poi 26% sui dividendi distribuiti ai soci
Trasparenza fiscale Sì – reddito imputato ai soci anche se non distribuito No – reddito tassato in capo alla società
Cassa professionale Dovuta dai singoli professionisti iscritti all'ordine Dovuta dai singoli professionisti iscritti all'ordine
Responsabilità patrimoniale Personale e illimitata dei soci Limitata al patrimonio sociale (per la STP-SRL)
Contabilità richiesta Semplificata possibile (se nei limiti) Ordinaria obbligatoria per la STP-SRL
Adempimenti societari Ridotti – nessun bilancio depositato Bilancio, assemblea soci, deposito CCIAA, verbali

Esempio pratico

  • Tizio e Caio sono due avvocati che lavorano insieme. Fatturano complessivamente 300.000 euro, con costi deducibili di 80.000 euro. Reddito netto: 220.000 euro, diviso in parti uguali: 110.000 euro ciascuno. Come studio associato, ognuno applica l’IRPEF progressiva sulla propria quota: 23% su 28.000 = 6.440 + 33% su 22.000 = 7.260 + 43% su 60.000 = 25.800 = 39.500 euro a testa (più addizionali). Come STP-SRL, la società paga IRES: 220.000 × 24% = 52.800 euro. Se poi distribuisce tutto: (220.000 − 52.800) × 26% = 43.472 euro. Totale IRES + imposta dividendo: 96.272 euro – sensibilmente più alto rispetto ai 79.000 euro totali dell’IRPEF sullo studio associato. La STP-SRL conviene solo se si reinvestono gli utili o se la struttura societaria porta vantaggi non fiscali (responsabilità limitata, ingresso di nuovi soci, ecc.).

Documenti necessari

  • Atto costitutivo e statuto dello studio associato o della STP
  • Iscrizione all’albo professionale di competenza di tutti i soci
  • Registro dei compensi e delle spese (per il reddito di lavoro autonomo)
  • Bilancio d’esercizio (obbligatorio per la STP-SRL)
  • Certificazione di regolarità previdenziale con la cassa professionale
  • Eventuale accordo di distribuzione degli utili tra i soci

Caso 1 – Tizio, medico specialista che vuole associarsi con due colleghi

Scenario. Tizio è un medico con reddito di lavoro autonomo elevato. Valuta se aprire uno studio associato con due colleghi o costituire una STP-SRL.

Come si applica. Come medico iscritto all’Ordine, Tizio deve versare i contributi alla propria cassa previdenziale (ENPAM) indipendentemente dalla forma organizzativa scelta. Nello studio associato, il reddito di ciascuno è tassato con l’IRPEF progressiva sulla quota di spettanza. La struttura è semplice da costituire e gestire. Con la STP-SRL, il reddito societario sconta l’IRES al 24%; se distribuito come dividendo, aggiunge il 26% in capo ai soci. Per un professionista sanitario con redditi elevati e intenzione di distribuire regolarmente gli utili, la STP di capitali rischia di essere meno efficiente dell’associazione professionale. La STP diventa interessante se i soci intendono reinvestire una parte degli utili nella struttura (attrezzature, locali) senza distribuirli.

In pratica

  • La cassa previdenziale (ENPAM, CNPADC, ecc.) è sempre dovuta dal singolo professionista.
  • Lo studio associato è fiscalmente più semplice per chi distribuisce sistematicamente gli utili.
  • La STP-SRL offre responsabilità limitata: utile se l’attività comporta rischi patrimoniali elevati.

Caso 2 – Caio, commercialista che valuta la STP per attrarre nuovi soci

Scenario. Caio gestisce uno studio professionale avviato e vuole strutturarsi come STP per permettere l’ingresso di due giovani professionisti con quote minoritarie, facilitando la pianificazione della successione.

Come si applica. La STP di capitali è la forma più adatta per gestire strutture complesse con più soci a diversi livelli: consente di emettere quote con diritti differenziati, di prevedere clausole di prelazione e di pianificare l’uscita dei soci fondatori. Dal punto di vista fiscale, la STP-SRL paga l’IRES al 24% sul reddito societario. Se gli utili vengono parzialmente reinvestiti (formazione, tecnologia, espansione), solo la parte distribuita come dividendo subisce il 26% in capo ai soci. In questa struttura, il costo fiscale della parte reinvestita è solo il 24% – inferiore all’IRPEF che Caio pagherebbe personalmente nelle aliquote più alte (33% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre i 50.000 euro nel 2026). La scelta richiede però una gestione professionale della contabilità ordinaria e l’obbligo di bilancio depositato.

In pratica

  • La STP-SRL è adatta a strutture multi-socio con pianificazione dell’ingresso e dell’uscita dei professionisti.
  • La responsabilità limitata protegge il patrimonio personale dei soci per le obbligazioni societarie.
  • Il vantaggio fiscale emerge quando una quota degli utili viene reinvestita e non distribuita.

Quando rivolgersi a un professionista

La scelta tra studio associato e STP dipende da redditi, numero di soci, rischi professionali e regole della propria cassa e del proprio ordine, che vanno verificate caso per caso. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Cos’è uno studio associato?

È un’associazione senza personalità giuridica tra professionisti che esercitano insieme la propria professione. Per il fisco è equiparata a una società semplice: il reddito, di lavoro autonomo, è imputato a ciascun associato per trasparenza in base alla quota (art. 5, comma 3, lett. c, TUIR).

Che differenza c’è tra studio associato e società tra professionisti?

Lo studio associato è un’associazione, senza personalità giuridica, con reddito di lavoro autonomo tassato in capo ai soci. La STP è una vera società (di persone, di capitali o cooperativa) regolata dall’art. 10 L. 183/2011, con requisiti precisi: oggetto esclusivo, maggioranza di due terzi ai soci professionisti, polizza RC e iscrizione all’albo.

La cassa previdenziale si paga anche se si è in una STP?

Sì. La cassa professionale (INARCASSA, CNPADC, ENPAM, ecc.) è dovuta dal singolo professionista iscritto all’albo, indipendentemente dalla forma organizzativa. Non è la STP a versare i contributi alla cassa, ma ogni professionista a titolo personale.

Uno studio associato può assumere dipendenti?

Sì, uno studio associato può avere dipendenti. Le spese per il personale sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo dello studio, riducendo il reddito imputato ai singoli associati.

Nella STP il reddito è sempre classificato come reddito d’impresa?

Dipende dalla forma societaria. Per la STP costituita come società di capitali (SRL) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito è generalmente reddito d’impresa, soggetto a IRES. Per le STP di persone la qualificazione può essere diversa. È opportuno verificare la propria situazione specifica con un consulente.

Chi risponde dei debiti dello studio associato?

Nello studio associato la responsabilità è personale e illimitata dei soci. Ogni associato risponde con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni dello studio. Nella STP-SRL, la responsabilità è in linea di principio limitata al patrimonio sociale, salvo eccezioni per obbligazioni professionali specifiche.

È possibile passare da studio associato a STP in un secondo momento?

Sì, ma il passaggio comporta la costituzione di una nuova società, il trasferimento dei contratti e dei rapporti in corso, e potenziali conseguenze fiscali (ad esempio sulla valutazione dell’avviamento). È un’operazione che richiede pianificazione anticipata e assistenza professionale.

Il regime forfettario è compatibile con lo studio associato o la STP?

No. Il professionista che partecipa a uno studio associato non può usare il forfettario neppure per l’attività individuale (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014), e lo studio associato o la STP determinano il reddito con le regole ordinarie (IRPEF per trasparenza o IRES).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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