Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Addizionali regionali e comunali IRPEF 2026: come funzionano

    In sintesi

    • Le addizionali si aggiungono all’IRPEF: sono imposte locali calcolate sul reddito imponibile, stabilite da Regione e Comune.
    • Le aliquote variano da Comune a Comune: ogni ente locale fissa la propria aliquota e può stabilire soglie di esenzione per redditi bassi.
    • Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 determina quale Regione e quale Comune hanno diritto all’addizionale per l’anno 2025.
    • L’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 viene trattenuto durante l’anno e risulta nella Certificazione Unica 2026.
    • Il saldo 2025 viene trattenuto in busta paga a partire da luglio, insieme al conguaglio IRPEF.

    Che cosa sono le addizionali e perché variano

    Oltre all’IRPEF nazionale, ogni contribuente deve versare due ulteriori imposte sul reddito: l’addizionale regionale e l’addizionale comunale. Si tratta di imposte locali, calcolate sullo stesso imponibile dell’IRPEF, ma con aliquote stabilite autonomamente da ciascuna Regione e da ciascun Comune. Questo spiega perché due persone con lo stesso reddito possono pagare importi diversi a seconda di dove vivono.

    Le Regioni fissano le proprie aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale. I Comuni fanno lo stesso: possono scegliere un’aliquota unica oppure una struttura a scaglioni, e possono anche prevedere una soglia di esenzione sotto la quale chi ha redditi bassi non paga l’addizionale. Le delibere comunali sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it nella sezione ‘fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF’.

    Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e che ‘il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale’. Conta il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 per calcolare le addizionali relative all’anno d’imposta 2025.

    Le addizionali seguono un meccanismo di acconto e saldo, simile all’IRPEF. Il datore di lavoro trattiene gli importi in busta paga nel corso dell’anno e li versa agli enti locali. Se le addizionali non sono state trattenute correttamente, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche in caso di esonero generale.

    Addizionali regionali e comunali nel 730/2026
    Aspetto Dettaglio
    Chi stabilisce l'aliquota Regione (addizionale regionale) e Comune (addizionale comunale)
    Base di calcolo Stesso reddito imponibile dell'IRPEF
    Domicilio fiscale rilevante Al 1° gennaio 2025 per l'addizionale 2025
    Soglie di esenzione comunale Deliberate da alcuni Comuni per redditi bassi; consultabili su www.finanze.gov.it
    Acconto addizionale comunale 2026 Trattenuto dal datore di lavoro, importo nella Certificazione Unica 2026 al punto 29
    Saldo addizionale 2025 Trattenuto in busta paga da luglio (pensionati da agosto/settembre)
    Soglia di non-esecuzione Se l'importo per singola addizionale è uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto non effettua il versamento

    Esempio pratico

    • Tizio vive a Milano dal 2020. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Milano, quindi le addizionali 2025 vengono calcolate in base alle aliquote deliberate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Il datore di lavoro durante il 2025 ha già trattenuto l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 (visibile al punto 29 della Certificazione Unica 2026). A luglio 2026, dopo il conguaglio del 730, verranno trattenute anche le somme a saldo per l’addizionale regionale e comunale 2025, se il calcolo nel 730-3 evidenzia un debito rispetto agli acconti già versati.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 22, 26, 27, 29 per addizionali regionali e comunali)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (mostra l’importo delle addizionali dovute e l’eventuale differenza)
    • Delibera comunale dell’anno 2025 sull’aliquota addizionale (su www.finanze.gov.it)
    • Modello 730/2026 o dichiarazione precompilata

    Tizio: cambia Comune durante il 2025

    Scenario. Tizio vive a Torino fino a ottobre 2024 e si trasferisce a Roma a novembre 2024. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Roma, perché il trasferimento è avvenuto oltre 60 giorni prima.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 precisano che ‘se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio’. Poiché Tizio si è trasferito a novembre 2024 (dopo il 2 novembre), deve indicare il vecchio domicilio (Torino) per il 1° gennaio 2025, e le addizionali 2025 vengono calcolate in base a Torino. L’addizionale comunale per il 2026, invece, sarà calcolata su Roma, il nuovo domicilio al 1° gennaio 2026.

    In pratica

    • Le addizionali 2025 si calcolano in base al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025, non alla residenza attuale.
    • La variazione di residenza produce effetti fiscali dopo 60 giorni: conta il momento del trasferimento rispetto al 2 novembre.
    • Se dichiarante e coniuge hanno domicili diversi, le addizionali comunali si calcolano separatamente per ciascuno.

    Caia: Comune con soglia di esenzione

    Scenario. Caia ha un reddito basso di 10.500 euro e risiede in un Comune che ha deliberato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale per redditi inferiori a 12.000 euro.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che i contribuenti ‘residenti in uno dei comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni’ debbano compilare il rigo F7, attestando il possesso dei requisiti. Le esenzioni possono essere legate al reddito imponibile o ad altre condizioni (come la composizione del nucleo familiare o l’ISEE) che non risultano direttamente dal modello di dichiarazione. Caia deve verificare sul sito www.finanze.gov.it la delibera del proprio Comune e, se ne ha diritto, compilare il rigo F7 per l’anno 2025 e per l’acconto 2026.

    In pratica

    • Non tutti i Comuni hanno soglie di esenzione: va verificato sul sito www.finanze.gov.it.
    • La soglia di esenzione si dichiara nel rigo F7 del modello 730, attestando di possedere i requisiti.
    • Le condizioni per l’esenzione (ISEE, nucleo familiare, ecc.) variano da delibera a delibera.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IMU ridotta: immobili inagibili e di interesse storico

    In sintesi

    • Riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per immobili inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati.
    • Stessa riduzione del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico sottoposti a vincolo.
    • La riduzione non è automatica: va comunicata al Comune con la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    • La base imponibile si calcola su rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (es. 160 per le abitazioni gruppo A).
    • Le aliquote puntuali le delibera ogni anno il tuo Comune: verificale sempre prima di calcolare l’imposta.
    • Il versamento avviene con modello F24 in due rate: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre.

    Quando l'IMU si paga a metà

    L’IMU (imposta municipale propria) è il tributo che si paga ogni anno sul possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. Il meccanismo è semplice: si calcola una ‘base imponibile’ partendo dalla rendita catastale e si applica l’aliquota deliberata dal Comune. Ma in due situazioni specifiche la legge taglia a metà la base imponibile: quando l’immobile è inagibile o inabitabile e non viene usato, oppure quando è vincolato come bene di interesse storico o artistico.

    Ridurre la base imponibile del 50% non significa pagare metà imposta in senso assoluto: significa che il numero su cui si applica l’aliquota è dimezzato. Se ad esempio la base imponibile ordinaria fosse 80.000 euro, con la riduzione diventa 40.000 euro, e l’aliquota si applica su quella cifra più bassa. Il risparmio concreto dipende dall’aliquota deliberata dal tuo Comune.

    Queste agevolazioni non scattano in automatico. Devi segnalare la situazione al Comune – di solito presentando la dichiarazione IMU – e documentare lo stato dell’immobile. Nei paragrafi che seguono vedremo come funziona ogni riduzione, con un esempio numerico e due casi pratici.

    Riduzioni IMU sulla base imponibile
    Situazione Riduzione base imponibile Condizione principale
    Immobile inagibile o inabitabile, non utilizzato 50% Stato accertato dal Comune o perizia tecnica
    Immobile di interesse storico/artistico vincolato 50% Presenza del vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali
    Comodato gratuito a genitori/figli (1° grado) 50% Contratto registrato, comodante residente nello stesso Comune, max 2 abitativi in Italia non di lusso
    Locazione a canone concordato (legge 431/98) 25% (imposta ridotta al 75%) Contratto 3+2 stipulato con accordi territoriali

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento di categoria A/3 con rendita catastale di 600 euro. Base imponibile ordinaria: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. Con la riduzione del 50% per inagibilità la base scende a 50.400 euro. Se il Comune applica un’aliquota dell’1% (10 per mille), l’IMU annua passa da 1.008 euro a 504 euro: un risparmio di 504 euro. L’aliquota puntuale va sempre verificata nella delibera comunale dell’anno in corso.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare categoria e rendita)
    • Perizia tecnica o accertamento comunale che attesta lo stato di inagibilità/inabitabilità
    • Decreto di vincolo storico/artistico (rilasciato dalla Soprintendenza) per gli immobili vincolati
    • Modello dichiarazione IMU (ministeriale) da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918 per ‘altri fabbricati’)

    Caso 1 – L'appartamento che non si può usare

    Scenario. Tizio ha ereditato un appartamento degli anni ’50 che presenta gravi problemi strutturali: tetto danneggiato, impianti non a norma, parti dei solai lesionate. L’immobile è di fatto inabitabile e Tizio non lo affitta né lo usa. Vuole sapere se può pagare meno IMU.

    Come si applica. Sì. La legge prevede la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ‘inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati’. Per ottenere l’agevolazione Tizio deve documentare lo stato dell’immobile – di solito con una perizia di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto) o chiedendo un accertamento al Comune – e presentare la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Fin tanto che la situazione permane, la riduzione si applica ogni anno. Se Tizio decidesse di ristrutturare e rendere agibile l’appartamento, dovrebbe comunicarlo al Comune.

    In pratica

    • Fai redigere una perizia tecnica che attesti l’inagibilità: è il documento principale per ottenere la riduzione.
    • Presenta la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo: senza comunicazione il Comune non applica automaticamente la riduzione.
    • Verifica l’aliquota deliberata dal tuo Comune per quell’anno: è pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia o sul portale comunale.

    Caso 2 – Il palazzo storico di famiglia

    Scenario. Caio è erede di un palazzo in centro storico che la Soprintendenza ha sottoposto a vincolo come bene di interesse storico e artistico. L’immobile non è locato. Caio si chiede se il vincolo comporta solo obblighi di restauro o anche qualche vantaggio fiscale.

    Come si applica. Il vincolo comporta entrambe le cose. Sul fronte IMU, la legge riconosce la riduzione del 50% della base imponibile per tutti gli immobili ‘di interesse storico o artistico’ vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali. La ratio è che il proprietario sopporta vincoli e costi di manutenzione imposti dalla legge senza poter liberamente intervenire sull’immobile. Caio deve comunicare la situazione al Comune presentando la dichiarazione IMU e allegando copia del decreto di vincolo emesso dalla Soprintendenza. Da quel momento la riduzione si applica ogni anno finché il vincolo è in vigore.

    In pratica

    • Recupera il decreto di vincolo della Soprintendenza: è il documento che certifica l’interesse storico/artistico dell’immobile.
    • Presenta la dichiarazione IMU al Comune con copia del vincolo: è il presupposto per ottenere la riduzione.
    • La riduzione vale ogni anno finché il vincolo è attivo: non devi rinnovare la domanda, salvo variazioni comunicate dal Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Ventilazione dei corrispettivi: l’IVA nel commercio al minuto

    In sintesi

    • A chi serve: ai commercianti al minuto che vendono beni soggetti ad aliquote IVA diverse (es. 4%, 10%, 22%) senza separare i corrispettivi alla cassa.
    • Come funziona: i corrispettivi totali del periodo si ripartiscono tra le varie aliquote in proporzione alla composizione degli acquisti dell’anno.
    • Alternativa: il commerciante può invece registrare separatamente i corrispettivi per ciascuna aliquota già alla cassa, evitando il calcolo proporzionale.
    • Registrazione: i corrispettivi si annotano nel registro dei corrispettivi (oggi trasmessi telematicamente tramite registratore telematico); la ventilazione si applica in liquidazione.
    • Liquidazione IVA: la quota di corrispettivo attribuita a ciascuna aliquota è già comprensiva di IVA (IVA ‘interna’); si scorporano con la formula corrispettivo / (1 + aliquota).
    • Dichiarazione annuale: i dati ventilati confluiscono nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, suddivisi per aliquota.

    Che cos'è la ventilazione dei corrispettivi

    Immagina un negozio di alimentari che vende pane (aliquota IVA 4%), olio d’oliva (aliquota 10%) e alcolici (aliquota 22%) senza emettere fattura per ogni singolo cliente. Alla cassa batte un unico corrispettivo giornaliero. Come fa a sapere quanta IVA versare per ciascuna categoria di beni?

    La risposta è il metodo della ventilazione dei corrispettivi: il commerciante al minuto ripartisce il totale dei corrispettivi incassati tra le diverse aliquote IVA in proporzione a come erano composti i suoi acquisti nel corso dell’anno. In altre parole, se metà degli acquisti riguardava beni al 10% e l’altra metà beni al 22%, si assume che anche i ricavi si dividano in quella stessa proporzione.

    Questo metodo è previsto dal DPR 633/1972 (il decreto IVA) ed è la soluzione pratica per chi, nel commercio al dettaglio, non è in grado di separare i corrispettivi per aliquota nel momento stesso dell’incasso. L’alternativa è registrare i corrispettivi già distinti per aliquota direttamente alla cassa, il che richiede un sistema di cassa più strutturato.

    Oggi i corrispettivi del commercio al minuto vengono memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il registratore telematico (RT), in sostituzione del vecchio scontrino fiscale. La ventilazione avviene poi in fase di liquidazione periodica, applicando le percentuali derivate dalla composizione degli acquisti.

    Aliquote IVA ordinarie e ridotte applicabili
    Aliquota Tipologia di beni/servizi (esempi)
    4% Beni di prima necessità: generi alimentari di base, libri e stampa, prima casa non di lusso, ausili per disabili
    5% Alcune prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, alcuni trasporti
    10% Molti generi alimentari, energia per usi specifici, ristorazione, alcune ristrutturazioni
    22% Aliquota ordinaria: si applica a tutti i beni e servizi non espressamente inclusi nelle aliquote ridotte

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un minimarket e non separa i corrispettivi per aliquota alla cassa. Nel corso dell’anno gli acquisti totali sono stati 80.000 euro, così ripartiti: 20.000 euro di beni al 4% (25%), 40.000 euro di beni al 10% (50%), 20.000 euro di beni al 22% (25%). Nel mese di marzo incassa corrispettivi totali per 15.000 euro. Applicando la ventilazione: 25% × 15.000 = 3.750 euro di corrispettivi al 4%; 50% × 15.000 = 7.500 euro al 10%; 25% × 15.000 = 3.750 euro al 22%. Si scorpora poi l’IVA da ciascuna quota: 3.750 / 1,04 = 3.606 euro di imponibile al 4% (IVA 144 euro); 7.500 / 1,10 = 6.818 euro di imponibile al 10% (IVA 682 euro); 3.750 / 1,22 = 3.074 euro di imponibile al 22% (IVA 676 euro). IVA totale a debito del mese: circa 1.502 euro.

    Documenti necessari

    • Registro dei corrispettivi (oggi gestito tramite registratore telematico RT)
    • Registri degli acquisti suddivisi per aliquota IVA (per calcolare le percentuali di ventilazione)
    • Liquidazioni periodiche IVA (LIPE, comunicazione trimestrale telematica)
    • Modello di dichiarazione IVA annuale (quadro VE per le operazioni attive)
    • Documentazione del registratore telematico (scontrini e chiusure giornaliere)

    Tizio: erboristeria con beni a tre aliquote diverse

    Scenario. Tizio ha un’erboristeria che vende integratori alimentari (aliquota 10%), cosmetici (22%) e alcuni prodotti classificati come ausili per la salute (5%). Non dispone di un sistema di cassa che distingua automaticamente le vendite per aliquota. Vuole sapere come liquidare correttamente l’IVA.

    Come si applica. Tizio può applicare il metodo della ventilazione. Deve prima calcolare la composizione percentuale dei propri acquisti dell’anno: se per esempio il 30% degli acquisti riguarda prodotti al 5%, il 50% prodotti al 10% e il 20% prodotti al 22%, applica queste stesse percentuali ai corrispettivi di ogni periodo di liquidazione. Scorpora poi l’IVA da ciascuna quota con la formula: quota corrispettivo / (1 + aliquota). Il risultato è l’imponibile e l’IVA per ogni aliquota da indicare nel registro e da versare.

    In pratica

    • Conserva con cura i registri degli acquisti suddivisi per aliquota: sono la base per calcolare le percentuali di ventilazione.
    • Se le percentuali degli acquisti cambiano nel corso dell’anno, la ventilazione si aggiorna: è buona prassi ricalcolarla almeno a inizio anno in base ai dati dell’anno precedente.
    • Se l’erboristeria cresce e installa un registratore telematico con classificazione per reparto, può abbandonare la ventilazione e registrare i corrispettivi già distinti per aliquota.

    Caio: supermercato con reparto alcolici e reparto alimentari di base

    Scenario. Caio gestisce un piccolo supermercato che vende generi alimentari di base (4%), altri generi alimentari come bibite e snack (10%) e vino e alcolici (22%). Alla cassa batte tutto insieme. I suoi acquisti annuali valgono 200.000 euro: 50.000 al 4%, 100.000 al 10%, 50.000 al 22%.

    Come si applica. Le percentuali di ventilazione sono: 25% per i beni al 4%, 50% per i beni al 10%, 25% per i beni al 22%. Ogni mese Caio totalizza i corrispettivi dal registratore telematico e li ripartisce con queste percentuali. Scorpora l’IVA da ciascuna quota e versa il totale con il codice tributo F24 del periodo (mensile: 6001-6012, o trimestrale: 6031-6033). Il tutto confluirà nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, suddiviso per aliquota.

    In pratica

    • I corrispettivi giornalieri vengono già trasmessi automaticamente all’Agenzia dal registratore telematico: Caio deve solo usarli per calcolare la ventilazione in fase di liquidazione.
    • Per la liquidazione trimestrale (se il volume d’affari rientra nelle soglie: 500.000 euro per servizi, 800.000 euro per altre attività), il versamento è entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
    • Attenzione: il metodo della ventilazione si basa sugli acquisti, non sulle vendite. Se i margini per categoria sono molto diversi, può valere la pena valutare l’installazione di un sistema di cassa con classificazione per reparto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Il prospetto del capitale e delle riserve nel quadro RS

    In sintesi

    • Il prospetto RS monitora la composizione del patrimonio netto della società classificata agli effetti fiscali.
    • Distingue le riserve di capitale (versamenti soci, sovrapprezzo) dalle riserve di utili: la distinzione è cruciale per la tassazione in capo ai soci.
    • Le riserve in sospensione d’imposta vanno indicate separatamente: la loro distribuzione o utilizzo può comportare la tassazione dell’imposta ‘sospesa’.
    • Il saldo finale di ogni esercizio diventa il saldo iniziale del prospetto dell’anno successivo: è un documento che si aggiorna ogni anno.
    • La distribuzione di riserve di utili ai soci genera dividendi tassabili; la restituzione di riserve di capitale riduce il costo fiscale della partecipazione.
    • Il prospetto serve anche a verificare la corretta applicazione dell’art. 47 TUIR: se in bilancio ci sono riserve di utili, si presume che siano distribuite per prime.

    Perché il patrimonio netto va classificato agli effetti fiscali

    Una società può avere un patrimonio netto composto da molte voci: il capitale sociale sottoscritto dai soci, il sovrapprezzo di emissione delle azioni, le riserve accumulate con gli utili degli anni precedenti, le riserve formate con versamenti dei soci ‘fuori capitale’. Ai fini civilistici queste voci si distinguono già in bilancio. Ma dal punto di vista fiscale la distinzione che conta davvero è un’altra: la posta è composta da utili (e quindi è un dividendo quando viene distribuita) oppure da apporti dei soci (e quindi è una restituzione di capitale)?

    Il prospetto del capitale e delle riserve, contenuto nel quadro RS della dichiarazione Redditi SC, serve esattamente a rispondere a questa domanda anno per anno. Ogni voce del patrimonio netto viene riclassificata in riserve di capitale, riserve di utili e riserve in sospensione d’imposta. Questo registro fiscale è obbligatorio per tutte le società di capitali che presentano il modello Redditi SC.

    La ragione pratica è semplice: quando la società distribuisce qualcosa ai soci, l’Agenzia delle Entrate deve sapere se i soci stanno incassando un dividendo (tassabile) oppure stanno semplicemente recuperando quanto avevano versato (non tassabile come reddito, ma che riduce il costo fiscale della partecipazione). Senza un prospetto aggiornato e corretto, questa verifica diventerebbe impossibile.

    Principali voci del prospetto del capitale e delle riserve (quadro RS)
    Rigo Contenuto Natura fiscale
    RS130 – Capitale sociale Capitale sottoscritto, inclusa quota da imputazione di riserve di utili e quota in sospensione d'imposta Parte da utili: distribuzione = dividendo; parte da apporti: restituzione capitale
    RS131 – Riserve di capitale Sovrapprezzo azioni, versamenti soci fuori capitale, altre riserve da apporti Restituzione ai soci riduce costo della partecipazione, non è dividendo
    RS134 – Riserve di utili Riserve accumulate con utili di esercizio Distribuzione ai soci = dividendo tassabile
    RS140 – Riserve in sospensione d'imposta Riserve da rivalutazioni, affrancamenti, regimi speciali con imposta 'congelata' Distribuzione o utilizzo scatena la tassazione dell'imposta sospesa

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un patrimonio netto composto da: capitale sociale 50.000 euro (interamente versato dai soci come apporto, senza imputazione di utili), riserva legale 20.000 euro (formata con utili), riserva straordinaria 30.000 euro (formata con utili), sovrapprezzo azioni 10.000 euro (apporto dei soci oltre il valore nominale). Nel prospetto RS: RS130 indica 50.000 di capitale (tutto da apporti); RS131 indica 10.000 di riserve di capitale (sovrapprezzo); RS134 indica 50.000 di riserve di utili (legale + straordinaria). Se la società distribuisce 30.000 euro ai soci attingendo alla riserva straordinaria, i soci ricevono un dividendo di 30.000 euro, soggetto alla tassazione prevista per i dividendi.

    Documenti necessari

    • Bilancio di esercizio approvato (stato patrimoniale con dettaglio del patrimonio netto)
    • Verbali assembleari di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile
    • Verbali assembleari di delibera di distribuzione di riserve o di aumento di capitale
    • Prospetto del capitale e delle riserve del modello Redditi SC relativo all’anno precedente (è il saldo iniziale dell’anno corrente)
    • Documentazione di eventuali rivalutazioni o operazioni straordinarie che hanno modificato il patrimonio netto

    Caso 1: Alfa SRL distribuisce una riserva di utili ai soci

    Scenario. Alfa SRL ha accumulato negli anni una riserva straordinaria di 100.000 euro formata con utili di esercizio. L’assemblea del 2025 delibera la distribuzione di 60.000 euro ai soci. La società ha due soci persone fisiche in parti uguali.

    Come si applica. Nel prospetto del quadro RS, la riserva di utili (RS134) si riduce di 60.000 euro: il saldo iniziale di 100.000 diventa 40.000 nel saldo finale. I 60.000 euro distribuiti costituiscono dividendi per i soci. Poiché la distribuzione avviene attingendo alle riserve di utili, non c’è alcun dubbio sulla sua natura fiscale: è dividendo tassabile in capo ai soci. Il prospetto RS serve a documentare questa operazione e a mostrare che in bilancio non esistevano riserve di utili ‘prima’ delle riserve di capitale: in base alla presunzione dell’art. 47 TUIR, le riserve di utili si considerano distribuite per prime rispetto alle riserve di capitale.

    In pratica

    • Aggiornare il prospetto RS ogni anno riportando i movimenti delle riserve (incrementi da utili accantonati, decrementi da distribuzioni o copertura perdite).
    • Il saldo finale del prospetto di un anno coincide con il saldo iniziale del prospetto dell’anno successivo: una discrepanza segnala un errore.
    • La delibera assembleare di distribuzione deve specificare da quale riserva si attinge: questo dato va poi riflesso nel prospetto RS.

    Caso 2: Beta Srl utilizza una riserva in sospensione d'imposta

    Scenario. Beta Srl aveva rivalutato nel 2019 alcuni immobili aziendali, iscrivendo in bilancio una riserva da rivalutazione di 80.000 euro in sospensione d’imposta. Nel 2025 l’assemblea delibera di imputare questa riserva a capitale sociale.

    Come si applica. Le riserve in sospensione d’imposta si trovano nel rigo RS140 del prospetto. Quando vengono imputate a capitale, non viene immediatamente tassato nulla (l’imposta resta sospesa). Ma se in seguito il capitale viene ridotto e restituito ai soci, oppure se la riserva viene distribuita direttamente, l’imposta ‘sospesa’ viene liberata. Nel prospetto RS, Beta Srl registra un decremento in RS140 e un corrispondente incremento nella colonna del capitale in sospensione d’imposta di RS130. Questa tracciatura è fondamentale: se in futuro il capitale verrà distribuito, la parte proveniente dalla rivalutazione resterà fiscalmente distinguibile da quella da apporti originari.

    In pratica

    • Le riserve in sospensione d’imposta (RS140) vanno monitorate con attenzione: la loro distribuzione può generare una tassazione immediata.
    • L’imputazione a capitale di una riserva in sospensione d’imposta non elimina la sospensione: la quota di capitale formata resta ‘etichettata’ come tale nel prospetto RS130.
    • In caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione, liquidazione), il prospetto RS aiuta a determinare il trattamento fiscale delle riserve trasferite.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 144 L. 633/1941

    Art. 144 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

    Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

    Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.

    La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Trattamento integrativo 2026 nel 730: chi ne ha diritto

    In sintesi

    • Fino a 1.200 euro annui: il trattamento integrativo vale al massimo 1.200 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
    • Fascia 15.001-28.000 euro: spetta anche in questa fascia, ma solo se la somma di alcune detrazioni supera l’imposta lorda; l’importo non può comunque superare 1.200 euro.
    • Solo per redditi di lavoro dipendente: riguarda i lavoratori dipendenti e alcuni redditi assimilati, non i pensionati.
    • Lo eroga il datore di lavoro in busta paga: viene riconosciuto ogni mese a partire da gennaio; il 730 verifica che l’importo sia corretto.
    • Può essere recuperato nel 730: se il datore non lo ha erogato (in tutto o in parte), chi presta l’assistenza fiscale lo riconosce nella dichiarazione.
    • Può essere restituito: se risulta erogato in eccesso (perché il reddito complessivo annuo è più alto di quanto stimato), l’eccedenza viene recuperata con il 730.

    Che cos'è il trattamento integrativo (ex 'bonus 100 euro')

    Il trattamento integrativo è una somma aggiuntiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti per alleggerire la pressione fiscale sui redditi bassi e medi. In vigore dal 1° luglio 2020, ha preso il posto del vecchio ‘bonus 80 euro’ e viene spesso chiamato ancora ‘bonus 100 euro’ perché, rapportato ai dodici mesi, vale fino a 100 euro al mese (1.200 euro annui). Non è un bonus fisso: spetta a condizione che si verifichino certi requisiti di reddito e di capienza dell’imposta.

    Per il 2025 – anno a cui si riferisce il 730/2026 – il trattamento integrativo è confermato nella misura di 1.200 euro annui per i lavoratori il cui reddito complessivo non supera 15.000 euro. Deve però essere rispettata una condizione tecnica: l’imposta lorda calcolata solo sui redditi di lavoro dipendente (e alcuni assimilati) deve essere maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro. In parole semplici, ci vuole una capienza minima di imposta: se non paghi abbastanza IRPEF, il beneficio non si ‘aggrappa’ a nulla.

    Esiste poi una seconda fascia: se il reddito complessivo è tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento integrativo può ancora spettare, ma solo se la somma di alcune detrazioni specifiche (per familiari a carico, lavoro dipendente, mutui e ristrutturazioni ante 2022, ecc.) è maggiore dell’imposta lorda. In questo caso l’importo riconosciuto è pari alla differenza tra quelle detrazioni e l’imposta lorda, con un tetto massimo di 1.200 euro. Sopra i 28.000 euro di reddito complessivo, il trattamento integrativo non spetta.

    Trattamento integrativo 2025: requisiti e importi
    Reddito complessivo Condizione Importo massimo
    Fino a 15.000 euro Imposta lorda > detrazione lavoro – 75 euro (rapportata ai gg. lavorati) 1.200 euro
    Da 15.001 a 28.000 euro Somma detrazioni specifiche > imposta lorda (rigo 16 del 730-3) Differenza detrazioni – imposta lorda, max 1.200 euro
    Oltre 28.000 euro Nessuna condizione applicabile 0 euro (non spetta)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 14.000 euro nel 2025, ha lavorato tutto l’anno. La sua imposta lorda sul reddito di lavoro dipendente è 2.000 euro. La detrazione per lavoro dipendente è 1.955 euro; ridotta di 75 euro dà 1.880 euro. Poiché l’imposta lorda (2.000) supera 1.880, la condizione è rispettata e Tizio ha diritto al trattamento integrativo per intero: 1.200 euro. Il datore di lavoro glielo ha già erogato in busta paga durante l’anno; il 730 conferma che spettava.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 390: codice 1 se il datore ha erogato il trattamento; punto 391: importo erogato)
    • Modello 730/2026 – rigo C14
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (rigo 16: imposta lorda; mostra il calcolo del trattamento integrativo)

    Lavoratore con reddito basso: trattamento integrativo pieno

    Scenario. Caio è un lavoratore part-time con reddito di lavoro dipendente di 12.500 euro nel 2025. Non ha altri redditi (reddito complessivo = 12.500 euro). Ha lavorato 365 giorni. L’imposta lorda sul suo reddito di lavoro è superiore alla detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

    Come si applica. Caio rientra nella fascia fino a 15.000 euro con la condizione di capienza verificata. Ha diritto al trattamento integrativo di 1.200 euro annui. Il datore di lavoro lo ha già erogato ogni mese in busta paga (100 euro al mese). Il rigo C14 del 730 serve a indicare l’importo già ricevuto: il CAF verifica che sia corretto. Se il datore ha erogato l’importo giusto, niente rimborso né recupero.

    In pratica

    • Reddito ≤ 15.000 euro + condizione capienza = trattamento integrativo pieno (1.200 euro).
    • Rigo C14, colonna 1: codice 1 (il datore ha erogato); colonna 2: importo erogato (es. 1.200 euro).

    Lavoratore che ha cambiato reddito a fine anno: recupero nel 730

    Scenario. Sempronio ha ricevuto il trattamento integrativo per tutto il 2025 (1.200 euro totali in busta paga), ma a dicembre ha incassato un premio straordinario che ha portato il reddito complessivo a 29.000 euro, superando la soglia di 28.000 euro.

    Come si applica. Con un reddito complessivo di 29.000 euro, il trattamento integrativo non spetta affatto. Il datore di lavoro, che aveva stimato un reddito inferiore, ha erogato 1.200 euro senza averne il diritto. In sede di 730, chi presta l’assistenza fiscale calcola che Sempronio deve restituire i 1.200 euro ricevuti: l’importo viene trattenuto dalla busta paga di luglio o agosto (mese di conguaglio del 730).

    In pratica

    • Se il reddito complessivo supera 28.000 euro, il trattamento integrativo già erogato viene recuperato nel 730.
    • La restituzione avviene tramite trattenuta nella busta paga del mese di conguaglio (luglio per la maggior parte dei lavoratori).

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 13 TU Giustizia Tributaria: Requisiti generali

    Art. 13 D.Lgs. 175/2024 – Requisiti generali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; f) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

  • IMU dopo separazione o divorzio: chi paga la casa

    In sintesi

    • Il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato dalla legge titolare del diritto di abitazione e paga lui l’IMU.
    • Se l’assegnatario usa l’immobile come abitazione principale (vi dimora e vi risiede anagraficamente), può beneficiare dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, salvo che si tratti di immobile di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).
    • Il coniuge non assegnatario, anche se proprietario o comproprietario, non paga l’IMU sulla quota relativa alla casa coniugale assegnata all’altro.
    • L’esenzione per abitazione principale non si applica agli immobili di lusso A/1, A/8, A/9: per questi si paga l’IMU con aliquota ridotta e una detrazione di 200 euro.
    • Il provvedimento del giudice (sentenza o accordo omologato) che assegna la casa è il documento-chiave per dimostrare la situazione al Comune.
    • Le pertinenze dell’abitazione principale beneficiano dell’esenzione nei limiti di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

    Cosa succede all'IMU quando la coppia si separa

    Separazione e divorzio mettono di fronte a molte questioni pratiche, e l’IMU è tra quelle che si chiariscono meno di rado in anticipo. La regola base è questa: l’IMU la paga chi possiede l’immobile o chi ha un diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione). Quando una coppia si separa o divorzia e il giudice assegna la casa coniugale a uno dei due, la legge riconosce al coniuge assegnatario un vero e proprio ‘diritto di abitazione’ – e questo lo rende il soggetto tenuto a pagare l’IMU, anche se non è il proprietario dell’immobile.

    Il coniuge assegnatario è quindi il debitore dell’IMU sulla casa coniugale. Ma c’è di più: se l’assegnatario abita effettivamente in quell’immobile e vi ha trasferito la residenza anagrafica, l’immobile diventa la sua ‘abitazione principale’ e – salvo che si tratti di un’abitazione di lusso (categorie A/1, A/8 o A/9) – è esente da IMU. In pratica l’esenzione segue la persona che abita la casa, non la titolarità formale della proprietà.

    Il coniuge che invece lascia la casa – quello non assegnatario – non paga nulla sull’immobile lasciato all’altro, nemmeno se è comproprietario al 50%. Dal punto di vista IMU, la sua quota sulla casa coniugale è ‘neutralizzata’ dall’assegnazione giudiziale. Questo vale anche quando il non assegnatario acquista o già possiede un altro immobile: per quella seconda casa pagherà l’IMU ordinaria.

    IMU sulla casa coniugale dopo separazione/divorzio
    Soggetto Situazione IMU dovuta?
    Coniuge assegnatario Dimora e risiede anagraficamente nella casa (abitazione principale non di lusso) No – esenzione abitazione principale
    Coniuge assegnatario Casa di lusso A/1, A/8, A/9 usata come abitazione principale Sì – aliquota ridotta con detrazione 200 euro
    Coniuge assegnatario Non dimora/risiede nella casa assegnata (casa non è abitazione principale) Sì – IMU ordinaria con aliquota deliberata dal Comune
    Coniuge non assegnatario Proprietario/comproprietario della casa coniugale assegnata all'altro No – non è soggetto passivo per quella quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio (nomi fittizi per una coppia in via di separazione) sono comproprietari al 50% di un appartamento A/3 con rendita catastale 700 euro. Il giudice assegna la casa a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi dimora. Base imponibile ordinaria: 700 × 1,05 × 160 = 117.600 euro. Poiché l’appartamento è l’abitazione principale di Tizio e non è di lusso, Tizio non paga l’IMU. Caio non paga nulla sulla quota della casa coniugale. Se invece Tizio non trasferisce la residenza nella casa assegnata (ad esempio vive altrove), l’esenzione non opera e Tizio paga l’IMU calcolata sull’intera base imponibile all’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Sentenza di separazione/divorzio o accordo omologato dal tribunale che dispone l’assegnazione della casa coniugale
    • Certificato anagrafico che attesta la residenza dell’assegnatario nella casa (utile in caso di controllo)
    • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, dati di proprietà)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
    • Modello F24 per il versamento, se l’IMU è dovuta (codice tributo 3918 per altri fabbricati, 3912 per abitazione principale di lusso)

    Caso 1 – Assegnatario che trasferisce la residenza nella casa

    Scenario. Tizio e sua moglie si separano. Il giudice assegna la casa coniugale (appartamento A/2 non di lusso) a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi abita con i figli. La moglie si trasferisce in affitto altrove. Chi paga l’IMU?

    Come si applica. Tizio non paga nulla. In quanto assegnatario, la legge gli attribuisce il diritto di abitazione e lo rende il soggetto passivo IMU. Ma poiché dimora e risiede anagraficamente nell’immobile, quest’ultimo è la sua abitazione principale – e le abitazioni principali non di lusso sono esenti da IMU. La moglie non è tenuta a pagare nulla sulla quota di comproprietà della casa coniugale: l’assegnazione giudiziale la esclude dalla soggettività passiva IMU su quell’immobile. Se la moglie acquistasse un’altra casa e ne diventasse proprietaria, pagherebbe l’IMU su quella seconda casa all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.

    In pratica

    • Trasferisci subito la residenza anagrafica nella casa assegnata: è il requisito formale per l’esenzione abitazione principale.
    • Conserva la sentenza o l’accordo omologato: il Comune può richiederlo per verificare l’assegnazione.
    • Se hai dubbi sul tuo stato anagrafico, verifica al Comune o richiedendo un certificato di residenza.

    Caso 2 – Assegnatario che non dimora nell'immobile assegnato

    Scenario. Caio ottiene l’assegnazione della casa coniugale ma, per motivi di lavoro, si trasferisce in un’altra città e non vi abita. La casa resta vuota. Chi paga l’IMU e in che misura?

    Come si applica. Caio paga l’IMU sull’immobile, perché è lui il soggetto passivo in quanto assegnatario (titolare del diritto di abitazione). Ma poiché non dimora né risiede anagraficamente in quella casa, l’immobile non è la sua abitazione principale: l’esenzione non scatta. Caio pagherà l’IMU ordinaria calcolata sull’intera base imponibile con l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. L’ex-coniuge non assegnatario, pur essendo comproprietario, non deve pagare nulla su quell’immobile. Caio potrebbe valutare se locare l’immobile (con le conseguenze fiscali del caso) o se restituire l’assegnazione tramite un nuovo accordo.

    In pratica

    • Se non abiti nella casa assegnata, l’esenzione abitazione principale non si applica: dovrai pagare l’IMU ordinaria.
    • Verifica se conviene rinegoziare l’assegnazione: un nuovo accordo omologato può modificare chi è soggetto passivo IMU.
    • In caso di immobile sfitto non di lusso valuta se sussistono altri presupposti di riduzione (es. inagibilità) – ma solo se effettivamente ricorrono.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: come funzionano

    In sintesi

    • Gestione IVS: artigiani e commercianti si iscrivono alla relativa gestione INPS (invalidità, vecchiaia, superstiti).
    • Quota fissa: si versa sul minimale di reddito in quattro rate annuali, indipendentemente dall’incasso effettivo.
    • Quota percentuale: si applica al reddito che supera il minimale, fino al massimale annuo, con le stesse scadenze delle imposte.
    • Aliquota: di norma intorno al 24%; per i commercianti è leggermente più alta per un’aliquota aggiuntiva dello 0,48%.
    • Forfettari: chi è in regime forfettario può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione totale.
    • Deducibilità: i contributi versati si deducono dal reddito complessivo IRPEF.

    Come funziona la contribuzione per artigiani e commercianti

    Se gestisci un’impresa artigiana o commerciale – come titolare individuale, socio di una società di persone o socio lavoratore di una Srl – sei obbligato a iscriverti alla Gestione IVS dell’INPS, che sta per invalidità, vecchiaia e superstiti. È la cassa previdenziale dei lavoratori autonomi del settore produttivo.

    Il meccanismo di calcolo dei contributi ha due livelli distinti: una parte fissa, che si paga comunque a prescindere da quanto hai guadagnato nell’anno, e una parte variabile, proporzionale al reddito che supera una certa soglia. Capire questa distinzione è il primo passo per non avere sorprese al momento del versamento.

    In questa guida spieghiamo come funziona il calcolo, quando si pagano le rate, cosa cambia per i forfettari e perché conviene sempre verificare la circolare INPS dell’anno in corso, perché le cifre esatte vengono aggiornate annualmente.

    Struttura dei contributi IVS artigiani e commercianti
    Componente Base di calcolo Scadenze
    Quota fissa (artigiani) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota fissa (commercianti) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota percentuale sul reddito eccedente Reddito tra minimale e massimale Con saldo/acconti imposte (giugno-luglio + novembre)
    Aliquota orientativa artigiani Di norma circa 24% Verificare circolare INPS dell'anno
    Aliquota orientativa commercianti Di norma circa 24% + 0,48% Verificare circolare INPS dell'anno
    Riduzione forfettari 35% sull'intera contribuzione Domanda telematica entro 28 febbraio

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Tizio, artigiano idraulico, abbia un reddito d’impresa di 35.000 euro nell’anno. Il minimale INPS (il reddito minimo su cui si calcolano le rate fisse) si colloca orientativamente nell’ordine di alcune migliaia di euro – supponiamo, a titolo di esempio, 18.000 euro. La quota fissa corrisponde all’aliquota applicata su 18.000 euro e viene suddivisa in quattro rate uguali alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). La parte rimanente del reddito, cioè 35.000 − 18.000 = 17.000 euro, viene tassata con la quota percentuale (di norma circa 24%), da versare in sede di saldo e acconti IRPEF. Le cifre precise del minimale e dell’aliquota vanno verificate ogni anno nella circolare INPS di riferimento.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con minimali, massimali e aliquote IVS in vigore
    • Estratto conto contributivo (Cassetto previdenziale INPS, area personale)
    • Modello F24 con sezione INPS, causale contributo e matricola
    • Tariffazione INPS precompilata (scaricabile dal Cassetto previdenziale)
    • Modello per la domanda di riduzione 35% (forfettari, via servizio telematico INPS)

    Tizio: artigiano con reddito sopra il minimale

    Scenario. Tizio è un idraulico con partita IVA in regime ordinario. Il suo reddito d’impresa supera il minimale annuo INPS. Non ha presentato domanda di riduzione contributi.

    Come si applica. Tizio versa la quota fissa in quattro rate alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Per la parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% – come acconto e saldo contestualmente alle imposte IRPEF. I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, abbassando la base imponibile.

    In pratica

    • Le quattro rate fisse partono indipendentemente dal reddito realizzato: vanno versate anche se l’anno va male.
    • La quota percentuale si calcola sull’imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi: il saldo arriva a giugno dell’anno successivo.
    • Verificare ogni anno la circolare INPS per conoscere i valori aggiornati di minimale, massimale e aliquota.

    Caio: commerciante in regime forfettario

    Scenario. Caio gestisce un piccolo negozio di alimentari. Ha optato per il regime forfettario. Ha presentato entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva del 35% tramite il portale INPS.

    Come si applica. Grazie alla riduzione del 35%, sia la quota fissa sia la quota percentuale di Caio sono ridotte proporzionalmente. Questo alleggerisce il carico immediato, ma occorre sapere che la riduzione incide anche sull’accredito contributivo ai fini pensionistici: si versano meno contributi, ma si accumula meno ai fini della pensione futura. Anche per Caio vale l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% prevista per la gestione commercianti, già integrata nella quota complessiva.

    In pratica

    • La domanda di riduzione va presentata telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno (chi inizia attività la presenta all’iscrizione).
    • La riduzione del 35% vale per l’intero anno: sia sulle rate fisse sia sulla quota proporzionale.
    • Meno contributi versati = pensione futura potenzialmente più bassa: valutare la scelta con attenzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 86 L. 633/1941

    Art. 86 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

    Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IMU sulla seconda casa: come si calcola

    In sintesi

    • La seconda casa non è esente: l’esenzione IMU vale solo per l’abitazione principale non di lusso; qualsiasi altro immobile residenziale è soggetto all’imposta.
    • Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, poi moltiplicata per 160 (per le categorie del gruppo A, esclusa A/10).
    • Aliquota base 0,86%: il Comune può aumentarla fino all’1,06% o ridurla, anche fino all’azzeramento, con la delibera annuale.
    • Calcolo per quote e per mesi: se si acquista o si vende l’immobile nel corso dell’anno, l’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso (il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni).
    • Due rate: acconto al 16 giugno (aliquote anno precedente) e saldo al 16 dicembre (aliquote anno in corso deliberate dal Comune).
    • Verificare sempre la delibera comunale: l’aliquota applicabile alla seconda casa può variare ogni anno.

    Perché la seconda casa paga sempre l'IMU

    L’IMU, l’imposta municipale propria, è dovuta su tutti gli immobili tranne l’abitazione principale non di lusso, in cui il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Una seconda casa – che si tratti di una casa al mare, di un appartamento ereditato o di un immobile tenuto sfitto – non beneficia di questa esenzione e quindi paga l’IMU ogni anno.

    Calcolare l’IMU sulla seconda casa richiede tre passaggi: trovare la base imponibile (che dipende dalla rendita catastale), applicare l’aliquota deliberata dal Comune e, infine, ragguagliare il risultato alla quota di possesso e ai mesi in cui l’immobile è stato di proprietà. Il tutto si paga in due rate, a giugno e a dicembre.

    Le aliquote sono fissate ogni anno dal Comune con una delibera pubblica. La legge stabilisce un’aliquota di base (0,86%, cioè 8,6 per mille) e dei limiti entro cui il Comune può muoversi: può alzare fino all’1,06% o abbassare, anche azzerando l’imposta. Prima di fare qualsiasi calcolo definitivo, è sempre necessario verificare l’aliquota vigente sul sito del proprio Comune o del Ministero dell’Economia (portale del federalismo fiscale).

    Come si costruisce la base imponibile – categorie più comuni
    Categoria catastale Descrizione Moltiplicatore
    Gruppo A (esclusa A/10) Abitazioni (A/2 civile, A/3 economica, A/4 popolare, ecc.) 160
    C/2, C/6, C/7 Magazzini, box, tettoie (pertinenze tipiche) 160
    Gruppo B, C/3, C/4, C/5 Collegi, ospedali, laboratori, stabilimenti balneari 140
    A/10 Uffici e studi privati 80
    Gruppo D (esclusa D/5) Capannoni, alberghi, teatri 65
    C/1 Negozi e botteghe 55

    Esempio pratico

    • Tizio possiede una seconda casa (categoria A/2, civile abitazione) con rendita catastale di 600 euro. Passo 1 – rivalutazione del 5%: 600 × 1,05 = 630 euro. Passo 2 – base imponibile: 630 × 160 = 100.800 euro. Passo 3 – imposta con aliquota base 0,86%: 100.800 × 0,0086 = 866,88 euro annui. Se il Comune ha deliberato un’aliquota dell’1,00% l’imposta diventa 100.800 × 0,01 = 1.008 euro. Tizio possiede l’immobile per l’intero anno con quota 100%: versa 504 euro di acconto a giugno (calcolato sull’aliquota dell’anno precedente) e il saldo a dicembre.

    Documenti necessari

    • Visura catastale con rendita catastale aggiornata (disponibile su geoportale dell’Agenzia delle Entrate)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso (portale del federalismo fiscale o sito del Comune)
    • Atto di acquisto o successione per determinare la quota di possesso
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918 per gli altri fabbricati)
    • Codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile

    Tizio acquista una seconda casa a metà anno

    Scenario. Tizio acquista un appartamento (categoria A/3) il 20 giugno come seconda casa. La rendita catastale è 400 euro. Il Comune ha deliberato un’aliquota dell’1,00% per le seconde case.

    Come si applica. Il possesso decorre da giugno. Poiché Tizio ha acquistato il 20 giugno, il mese di giugno non si conta (il possesso è durato meno di 15 giorni nel mese). L’imposta si calcola per i mesi da luglio a dicembre, cioè 6 mesi su 12. Base imponibile: 400 × 1,05 × 160 = 67.200 euro. Imposta annua intera: 67.200 × 0,01 = 672 euro. Imposta per 6 mesi: 672 × 6/12 = 336 euro. Non deve versare l’acconto di giugno (non era ancora proprietario); versa il saldo di 336 euro entro il 16 dicembre.

    In pratica

    • Il mese si conta per intero solo se il possesso dura almeno 15 giorni in quel mese.
    • L’acconto di giugno si calcola con le aliquote dell’anno precedente; il saldo di dicembre con quelle dell’anno in corso.
    • Se si acquista dopo il 16 giugno, il primo versamento è il saldo di dicembre.

    Caio possiede la seconda casa in comproprietà al 50%

    Scenario. Caio e sua sorella hanno ereditato un appartamento (categoria A/2) con rendita catastale di 800 euro. Ciascuno possiede il 50%. Il Comune applica l’aliquota base dello 0,86%.

    Come si applica. La base imponibile si calcola sull’intero immobile: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. L’imposta complessiva è 134.400 × 0,0086 = 1.155,84 euro. Caio deve versare la sua quota del 50%: 577,92 euro. Ciascun comproprietario paga per la propria quota di possesso e compila il modello F24 per la propria parte.

    In pratica

    • In caso di comproprietà, ogni titolare versa l’IMU solo per la propria quota percentuale.
    • Ogni comproprietario compila e presenta il proprio modello F24 separatamente.
    • La base imponibile si calcola sempre sull’intero immobile, poi si rapporta alla quota.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore IMU — da rendita catastale
  • IMU prima casa: quando l’abitazione principale è esente

    In sintesi

    • L’abitazione principale è esente dall’IMU se non appartiene alle categorie di lusso.
    • Le categorie A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) pagano l’IMU con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro.
    • Per ottenere l’esenzione servono due requisiti: dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso immobile.
    • Le pertinenze esenti sono al massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
    • L’aliquota ridotta per i lusso e la detrazione di 200 euro sono fissate dalla legge, ma il Comune può modulare l’aliquota: verifica sempre la delibera.

    L'esenzione IMU per l'abitazione principale: come funziona

    Una delle notizie migliori per chi possiede una sola casa e ci abita è che l’IMU sull’abitazione principale, in linea di massima, non si paga. Si tratta di un’esenzione totale, non di una semplice riduzione. Ma attenzione: l’esenzione non è automatica per tutti gli immobili. Bisogna rispettare certi requisiti e, se l’immobile rientra nelle categorie di lusso, l’imposta si paga lo stesso.

    Per la legge, l’abitazione principale è l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente: non basta vivere nell’immobile senza la residenza, né avere la residenza senza effettivamente abitarci.

    Gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) sono l’eccezione: pur potendo essere l’abitazione principale del proprietario, non beneficiano dell’esenzione totale. Su di essi l’IMU è dovuta, ma con un’aliquota di base più bassa rispetto agli altri immobili e con una detrazione fissa di 200 euro.

    Anche le pertinenze – garage, cantine, tettoie collegate alla casa – seguono il destino dell’abitazione principale, ma solo entro certi limiti. La legge ammette al massimo una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie).

    IMU abitazione principale: esenzione o imposta ridotta
    Categoria catastale Tipo di immobile IMU dovuta
    A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 Abitazioni civili, economiche, popolari, rurali, villini Esente (nessuna IMU)
    A/1 Abitazioni signorili Sì – aliquota ridotta + detrazione 200 euro
    A/8 Ville Sì – aliquota ridotta + detrazione 200 euro
    A/9 Castelli e palazzi di pregio Sì – aliquota ridotta + detrazione 200 euro
    C/2, C/6, C/7 (pertinenza) Cantina, garage, tettoia (una per categoria) Esente se pertinenza di abitazione principale non di lusso

    Esempio pratico

    • Esempio: Caio possiede un appartamento di categoria A/3 (abitazione economica) nel Comune di Bologna, in cui risiede anagraficamente e vive tutto l’anno insieme alla famiglia. Su questo immobile Caio non paga nulla di IMU. Ha anche un box auto (categoria C/6) collegato all’appartamento: il box è esente perché è la pertinenza ammessa per la categoria C/6. Se Caio avesse una seconda cantina (altra C/2), quella seconda cantina non sarebbe coperta dall’esenzione pertinenze e sarebbe soggetta a IMU come ‘altro fabbricato’.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare la categoria catastale A/1, A/8, A/9 o altra)
    • Certificato di residenza anagrafica (prova che la residenza è nell’immobile)
    • Delibera IMU del Comune (per l’aliquota ridotta applicata agli immobili di lusso abitazione principale)
    • Planimetria catastale (utile per identificare le pertinenze e le relative categorie)

    Caso 1 – Tizio, proprietario di un appartamento standard in cui risiede

    Scenario. Tizio è proprietario al 100% di un appartamento di categoria A/2 (abitazione civile) nel Comune di Torino. Vi risiede e vi dimora abitualmente con la sua famiglia. Ha anche una cantina (C/2) e un posto auto (C/6) nello stesso stabile, entrambi intestati a lui.

    Come si applica. L’appartamento A/2 è l’abitazione principale di Tizio: soddisfa entrambi i requisiti (dimora + residenza), non è di lusso, quindi è totalmente esente dall’IMU. La cantina C/2 e il posto auto C/6 sono pertinenze ammesse (una per categoria): anche loro sono esenti. Tizio non paga nulla di IMU su questi tre immobili.

    In pratica

    • Verifica sulla visura catastale che la categoria non sia A/1, A/8 o A/9.
    • Assicurati di avere la residenza anagrafica nell’immobile (condizione indispensabile).
    • Se hai più pertinenze della stessa categoria, solo la prima è esente: le altre pagano l’IMU come ‘altri fabbricati’.

    Caso 2 – Caio, proprietario di una villa (A/8) in cui risiede

    Scenario. Caio vive nella sua villa di categoria A/8 nel Comune di Firenze, dove è residente anagraficamente. L’immobile è la sua unica casa. Deve pagare l’IMU?

    Come si applica. Sì. La categoria A/8 rientra tra quelle di lusso per cui l’esenzione non si applica. Caio paga l’IMU con l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale di lusso (quella di base è lo 0,5% – 5 per mille – ma il Comune di Firenze può averla modificata con la delibera annuale: è sempre necessario verificare). Dall’imposta calcolata Caio può sottrarre la detrazione fissa di 200 euro. Conviene controllare la delibera comunale aggiornata prima di effettuare i versamenti.

    In pratica

    • Consulta la delibera IMU del Comune di Firenze per l’anno in corso: l’aliquota per abitazione principale A/8 può essere diversa da quella di base.
    • Calcola l’imposta sulla base imponibile e sottrai la detrazione di 200 euro.
    • Versa l’acconto entro il 16 giugno (con le aliquote dell’anno precedente) e il saldo entro il 16 dicembre.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti