Art. 40 c.p.c. – Connessione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza [1] alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 [2].
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore [2].
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 [2].
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo [3].
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [4] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale [3].
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[3] Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
[4] Le parole «al pretore o» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n.51.