Autore: Andrea Marton

  • Modello Redditi PF 2026: quando non puoi usare il 730

    In sintesi

    • Chi ha redditi d’impresa – anche in forma di partecipazione – non può usare il 730 e deve presentare il modello Redditi PF.
    • Partita IVA aperta: se eserciti lavoro autonomo per cui è richiesta la partita IVA, il 730 non è ammesso.
    • Non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026 possono usare solo il modello Redditi PF.
    • Eredi e deceduti: se il contribuente è deceduto dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione va presentata solo con il modello Redditi PF.
    • Redditi diversi particolari – come quelli da trust in qualità di beneficiario o da agroenergie fuori dai limiti agrari – richiedono il modello Redditi PF.
    • Obbligo IVA/IRAP/770: chi deve presentare anche una di queste dichiarazioni non può usare il 730.

    730 o modello Redditi PF: come scegliere quello giusto

    Il modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti, pensionati e categorie assimilate: chi rientra in questi gruppi può dichiarare i redditi in modo semplificato, senza fare calcoli, e ricevere rimborsi direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Ma non tutti possono usarlo.

    Se nel 2025 hai percepito determinati redditi – o ti trovi in certe situazioni fiscali – sei obbligato a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026, che è il modello dichiarativo ‘completo’ rivolto a chiunque non rientri nelle categorie del 730. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni.

    La distinzione non è sempre ovvia: alcune situazioni ibride (ad esempio chi ha sia un reddito da dipendente sia un reddito d’impresa in forma di partecipazione) richiedono attenzione. Questa guida ti aiuta a capire quando il 730 non è un’opzione.

    730 vs modello Redditi PF: confronto rapido
    Situazione 730 Redditi PF
    Lavoratore dipendente o pensionato Si Opzionale
    Partita IVA aperta (lavoro autonomo professionale) No Obbligatorio
    Redditi d'impresa o partecipazione in società di persone No Obbligatorio
    Non residente in Italia nel 2025 e/o nel 2026 No Obbligatorio
    Obbligo di presentare IVA, IRAP o Mod. 770 No Obbligatorio
    Redditi da trust come beneficiario No Obbligatorio
    Locazioni brevi con più di 4 appartamenti No Obbligatorio
    Redditi diversi non compresi nel quadro D del 730 No Obbligatorio

    Esempio pratico

    • Tizio è un dipendente a tempo indeterminato, ma nel 2025 ha anche partecipato come socio a una snc (società in nome collettivo), ricevendo una quota di reddito d’impresa. Anche se il reddito da dipendente potrebbe rientrare nel 730, la quota di reddito d’impresa lo obbliga a presentare il modello Redditi PF: i due modelli non sono cumulabili.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico)
    • Documentazione di eventuali redditi d’impresa o di partecipazione (quadro RF/RG/RH del modello Redditi PF)
    • Partita IVA attiva: attestazione di apertura e documentazione dei compensi professionali
    • Documentazione di redditi esteri non soggetti a ritenuta da parte di intermediari residenti
    • Atti di successione o documentazione erede, se si presenta per conto del contribuente deceduto
    • Eventuale dichiarazione IVA, IRAP o Mod. 770 dell’anno se si è sostituti d’imposta

    Il freelance con partita IVA non può usare il 730

    Scenario. Caio lavora come consulente informatico con partita IVA aperta. Nel 2025 ha incassato compensi da diversi clienti. Non ha un datore di lavoro, non è pensionato e non rientra in nessuna delle categorie ammesse al 730.

    Come si applica. I redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA escludono l’utilizzo del modello 730. Caio deve compilare il quadro RE del modello Redditi PF 2026 per dichiarare i propri compensi al netto dei costi deducibili. Il calcolo delle imposte e il versamento spettano direttamente a lui, di solito tramite modello F24.

    In pratica

    • Anche se la partita IVA e’ aperta ma inattiva (zero fatture emesse), la condizione soggettiva permane e impedisce l’uso del 730.
    • Chi applica il regime forfetario (quadro LM del modello Redditi PF) non puo’ mai usare il 730 per i redditi da attivita’ autonoma.
    • Il modello Redditi PF va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per quell’anno.

    L'erede del contribuente deceduto dopo settembre 2026

    Scenario. Sempronio e’ erede di suo padre, deceduto il 15 ottobre 2026. Deve presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 (periodo d’imposta) per conto del padre defunto.

    Come si applica. Le istruzioni AdE stabiliscono che per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 puo’ essere presentata solo con il modello Redditi PF. Il modello 730 e’ ammesso per gli eredi di contribuenti deceduti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026: in questo caso specifico, pero’, la data di decesso (15 ottobre 2026) supera il limite, quindi Sempronio deve usare il modello Redditi PF.

    In pratica

    • Se il decesso fosse avvenuto entro il 30 settembre 2026, l’erede avrebbe potuto usare il 730, presentandolo al Caf o al professionista abilitato (non al sostituto d’imposta del defunto).
    • In entrambi i casi va compilata la casella ‘Deceduto’ nel frontespizio e indicata la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’.
    • I termini di versamento per le persone decedute successivamente al 28 febbraio 2026 sono prorogati di sei mesi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il 730 se ho una partita IVA aperta ma non ho emesso fatture?

    No. La condizione che esclude il 730 e’ l’apertura della partita IVA in quanto tale, indipendentemente dal fatto che nell’anno siano stati percepiti o meno redditi professionali. Devi presentare il modello Redditi PF.

    Ho redditi da lavoro dipendente e da partecipazione in una srl: posso usare il 730?

    Dipende dalla natura della partecipazione. Se si tratta di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o d’acconto gia’ gestiti dall’intermediario, potresti restare nel 730. Se invece la partecipazione genera redditi d’impresa imputati per trasparenza (societa’ di persone, snc, sas), il 730 non e’ ammesso.

    Sono residente all'estero: posso presentare il 730?

    No. I contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia possono usare solo il modello Redditi PF.

    Cosa succede se presento il 730 quando avrei dovuto presentare il modello Redditi PF?

    La dichiarazione risulta irregolare. L’Agenzia delle Entrate puo’ contestare l’omissione del modello Redditi PF e applicare sanzioni. E’ necessario presentare il modello corretto, usando l’istituto della dichiarazione integrativa o correttiva nei termini, a seconda del caso.

    L'erede puo' usare il 730 per il contribuente deceduto?

    Si’, ma solo se il decesso e’ avvenuto nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026 e se il defunto aveva le condizioni per usare il 730. Il modello va presentato al Caf o a un professionista abilitato, non al sostituto d’imposta del deceduto.

    Chi gestisce locazioni brevi su piu' di 4 appartamenti puo' usare il 730?

    No. Chi ha destinato a locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025 e’ considerato imprenditore ai fini fiscali e deve presentare il modello Redditi PF.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, che non risultano da pubblici registri. Si usa, ad esempio, per gli eredi o le situazioni non certificabili.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per attestare fatti a propria conoscenza non certificabili
    Forma
    Scritta e firmata; autentica se destinata a privati
    Invio consigliato
    Allo sportello o con copia del documento
    Riferimenti
    Art. 47 DPR 445/2000

    Cos’è e quando si usa

    A differenza dell’autocertificazione (limitata agli stati elencati dall’art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone (purché ne abbia diretta conoscenza). Tipico esempio: dichiarare di essere l’unico erede di una persona, oppure attestare situazioni di fatto non documentabili con un certificato.

    Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento. Quando invece è destinata a privati (banche, assicurazioni) o per riscuotere somme, può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Anche qui valgono le sanzioni penali per le dichiarazioni false.

    Cosa deve contenere

    • Dati anagrafici completi del dichiarante
    • Riferimento all’art. 47 DPR 445/2000
    • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
    • Il fatto/stato dichiarato (es. qualità di erede)
    • Luogo, data e firma; eventuale spazio per l’autentica

    Fac-simile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
    (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
    
    DICHIARO
    
    sotto la mia personale responsabilità, essendone a diretta conoscenza, quanto segue:
    [INDICARE IL FATTO, es. che il/la Sig./Sig.ra ___, deceduto/a il ___, ha lasciato quali unici eredi legittimi i seguenti soggetti: ___ / che il sottoscritto convive con ___ dal ___ / che ___].
    
    Allego copia del mio documento di identità.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Il dichiarante [FIRMA]
    
    ____________________________________________
    (spazio per l'eventuale autentica della firma da parte del pubblico ufficiale, se richiesta)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Verso le pubbliche amministrazioni presenta la dichiarazione con la semplice firma, allegando copia del documento d’identità. Se invece è destinata a un privato (banca, assicurazione) o serve per riscuotere somme o per pratiche successorie, verifica se è richiesta la firma autenticata: in tal caso firmala davanti al funzionario comunale, a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.

    Indica con precisione il fatto dichiarato e dichiara solo ciò di cui hai diretta conoscenza. Per le successioni complesse (più eredi, beni, debiti) è prudente farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti.

    Errori da evitare

    • Confonderla con l’autocertificazione (art. 46): l’oggetto è diverso
    • Presentarla a un privato senza l’autentica quando richiesta
    • Dichiarare fatti di cui non si ha diretta conoscenza
    • Ometterne la sottoscrizione o la copia del documento

    Domande frequenti

    Qual è la differenza con l'autocertificazione?
    L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo gli stati e le qualità elencati dalla legge e risultanti da registri. L’atto di notorietà (art. 47) attesta fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, non altrimenti certificabili.
    Quando serve l'autentica della firma?
    Quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati o è presentata per riscuotere somme/benefici. Verso le pubbliche amministrazioni, di regola, basta la firma con copia del documento.
    Posso usarla per dichiararmi erede?
    Sì, è uno degli usi tipici: si dichiara la qualità di erede e l’identità degli altri eredi. Per le pratiche bancarie e successorie è spesso richiesta con firma autenticata.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribu

    Art. 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribunale per adozione adulti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 312. – Accertamenti del tribunale. – Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".

  • Articolo 62 TU Giustizia Tributaria: Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Art. 62 D.Lgs. 175/2024 – Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

    2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

    3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

  • Articolo 78 L. 184/1983: Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Art. 78 L. 184/1983 – Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

  • Articolo 127 TU Giustizia Tributaria – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del con

    Art. 127 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

    3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

    4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

    5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • Pensioni estere nel 730/2026: quando si dichiarano in Italia

    In sintesi

    • Principio generale: se sei residente fiscale in Italia, le pensioni percepite dall’estero sono in linea di massima tassabili in Italia come redditi di lavoro dipendente (quadro C).
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni: molti accordi bilaterali attribuiscono la tassazione allo Stato erogante, esentando parzialmente o totalmente il reddito in Italia. Le regole variano da Paese a Paese.
    • Dove si dichiara: la pensione estera va nel quadro C del 730, indicando il codice 1 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 1 o 2 nella colonna ‘Altri dati’ per i redditi di fonte estera.
    • Credito per le imposte estere: se hai già pagato imposte all’estero sulla pensione, puoi chiedere un credito nel quadro G (rigo G4) per evitare la doppia tassazione.
    • Regime speciale Mezzogiorno: chi si trasferisce da un Paese estero in certi comuni del Sud Italia può optare per un’imposta sostitutiva forfettaria del 7% su tutti i redditi esteri (art. 24-ter TUIR), valida per 10 anni.
    • Pensione ai superstiti estera: va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’; chi presta assistenza fiscale applica la parte eccedente 1.000 euro.

    Come funziona la tassazione di una pensione percepita dall'estero

    Hai lavorato per anni in un altro Paese e ora percepisci una pensione da quell’ente previdenziale straniero. Se nel frattempo sei tornato a vivere in Italia e qui hai la tua residenza fiscale, quella pensione entra nel calcolo delle tue tasse italiane. Questo non significa necessariamente pagare due volte: esistono strumenti per evitarlo.

    Il quadro di riferimento dipende da due fattori principali: le regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e, in molti casi, la convenzione bilaterale che l’Italia ha firmato con il Paese che ti eroga la pensione. Queste convenzioni stabiliscono chi ha il diritto di tassare certi redditi. Se il trattato attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato estero, la pensione potrebbe essere esente in Italia (o tassata solo parzialmente). Se invece la convenzione prevede tassazione concorrente, paghi le imposte in entrambi i Paesi ma puoi detrarre quelle estere dall’IRPEF italiana attraverso il credito per imposte estere.

    Esiste anche un regime opzionale molto favorevole per chi si trasferisce in certi comuni del Mezzogiorno: l’imposta sostitutiva del 7% introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, che si applica a tutti i redditi prodotti all’estero per i primi dieci anni di residenza italiana.

    Come dichiarare la pensione estera nel 730/2026
    Tipologia Quadro/Rigo Codice da indicare
    Pensione estera ordinaria Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 1 (pensione); Altri dati col. 4: codice 1 (fonte estera)
    Pensione ai superstiti estera Quadro C, righi C1-C3 Tipo: 7; Altri dati col. 4: codice 2 (pensione superstiti estera)
    Credito imposte estere pagate in via definitiva Quadro G, rigo G4 Codice Stato estero + anno + reddito estero + imposta estera
    Opzione imposta sostitutiva 7% Mezzogiorno Quadro M, rigo M51 Barrare opzione + anno primo esercizio + codice comune
    Redditi pensione nel regime sostitutivo 7% Quadro M, rigo M54 Stato erogante + importo pensione + altri redditi esteri

    Esempio pratico

    • Sempronio rientra in Italia dopo vent’anni in Germania e qui stabilisce la residenza. La sua pensione tedesca ammonta a 18.000 euro l’anno; in Germania erano stati trattenuti 2.000 euro di imposte (divenute definitive nel 2025). Sempronio dichiara i 18.000 euro nel quadro C (codice 1 in ‘Tipo’, codice 1 in ‘Altri dati’). Nel quadro G (rigo G4) indica: Stato estero Germania, reddito estero 18.000, imposta estera 2.000 (definitiva nel 2025). Il calcolo del credito spettante viene effettuato da chi presta assistenza fiscale in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo italiano.

    Documenti necessari

    • Attestazione dell’ente previdenziale estero con l’importo della pensione percepita nel 2025
    • Documentazione delle imposte pagate all’estero e divenute definitive nel 2025 (estratto conto fiscale o certificazione fiscale estera)
    • Certificazione Unica 2026, se il sostituto italiano ha già operato le ritenute (ad es. per pensioni INPS integrate con redditi esteri)
    • Eventuale testo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese erogante, per verificare le regole specifiche
    • Atto di trasferimento della residenza (per chi opta per il regime sostitutivo del 7% Mezzogiorno)

    Caso 1 – Tizio pensionato con pensione francese, tassazione ordinaria

    Scenario. Tizio è residente a Milano e riceve una pensione dall’AGIRC-ARRCO francese di 12.000 euro. La Francia ha trattenuto imposte per 1.500 euro, divenute definitive nel 2025.

    Come si applica. Tizio dichiara i 12.000 euro nel quadro C (rigo C1, colonna 1 = codice ‘1’, colonna 4 = codice ‘1’). Indica nella colonna 2 i giorni di pensione (365). Nel quadro G compila il rigo G4: codice Stato Francia, anno 2025, reddito estero 12.000, imposta estera 1.500. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante: non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito francese rispetto al reddito complessivo.

    In pratica

    • Verifica se la convenzione Italia-Francia prevede la tassazione esclusiva in Francia per la tua tipologia di pensione: in quel caso potresti essere esente in Italia.
    • Il credito per imposte estere riduce l’IRPEF ma non dà diritto a rimborso se il credito supera l’imposta italiana.
    • Inserisci le imposte estere solo quando sono ‘definitive’, cioè non più rimborsabili.

    Caso 2 – Caio si trasferisce in Sicilia e opta per il 7% su tutti i redditi esteri

    Scenario. Caio, cittadino britannico, si trasferisce in un comune siciliano con meno di 20.000 abitanti nel 2025 e percepisce una pensione dall’UK di 20.000 euro. Non era residente in Italia nei cinque anni precedenti.

    Come si applica. Caio può optare per l’imposta sostitutiva forfettaria del 7% (art. 24-ter TUIR) compilando il rigo M51 (barrando la colonna 1 ‘Opzione’, indicando il 2025 come primo anno e il codice del comune). Nel rigo M54 indica lo Stato erogante (UK), l’importo della pensione estera (20.000) e gli eventuali altri redditi esteri. Su tutto l’imponibile estero pagherà il 7% fisso anziché le aliquote IRPEF ordinarie. L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.

    In pratica

    • Il regime del 7% è riservato ai comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
    • Non puoi aver risieduto in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento.
    • Il credito per imposte estere non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La pensione estera va sempre dichiarata in Italia?

    In linea di principio sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia molte convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la tassazione esclusiva al Paese che eroga la pensione (spesso il Paese estero per pensioni pubbliche), il che può rendere il reddito esente in Italia. Controlla la convenzione specifica del tuo Paese.

    Cosa significa che un'imposta estera è 'diventata definitiva'?

    Un’imposta è definitiva quando non è più possibile ottenerne il rimborso. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, non vanno indicate nel rigo G4. Solo le imposte irrecuperabili danno diritto al credito.

    Posso portare in detrazione imposte estere relative a anni precedenti?

    Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che si indicano le imposte ‘divenute definitive a partire dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti’. Puoi quindi recuperare imposte estere che si sono rese definitive solo nel 2025, anche se relative a redditi del 2023 o 2024.

    Il regime del 7% si applica solo alle pensioni?

    No. L’art. 24-ter TUIR permette di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% i redditi ‘di qualunque categoria, prodotti all’estero’. Le pensioni sono la categoria più comune, ma il regime si applica anche ad altri redditi esteri.

    Come tratto la pensione ai superstiti proveniente dall'estero?

    Va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’. Chi presta assistenza fiscale terrà conto solo della parte eccedente 1.000 euro.

    Devo compilare il quadro W per una pensione estera?

    Solo se, oltre alla pensione, hai investimenti o attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, immobili, ecc.). La sola percezione di una pensione estera non obbliga a compilare il quadro W.

    Vedi anche: TFR al fondo pensione, Pensione complementare, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e Pensione di vecchiaia.

  • Art. 81 L. 633/1941

    Art. 81 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

    Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.

    74.

    Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.

    54.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Auto aziendale della SRL: deducibilità e fringe benefit

    In sintesi

    • Regola generale 20%: i costi dell’auto non esclusivamente strumentale (quota di ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) sono deducibili solo al 20%.
    • Tetto sul costo fiscale: per le autovetture il costo massimo su cui calcolare l’ammortamento è 18.075,99 euro; le spese oltre tale soglia sono indeducibili.
    • Uso promiscuo al dipendente o all’amministratore: 70%: se il veicolo è assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità sale al 70%.
    • Veicoli esclusivamente strumentali: 100%: autocarri, furgoni o mezzi utilizzati solo nell’attività d’impresa sono integralmente deducibili.
    • Fringe benefit: l’uso privato dell’auto aziendale genera un compenso in natura tassato in capo all’assegnatario, calcolato sulle tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
    • Carburante tracciabile: il carburante è deducibile (nella percentuale del veicolo) solo se pagato con mezzo tracciabile e documentato da fattura elettronica.

    Come funziona la deducibilità dell'auto in SRL

    Quando una SRL acquista o noleggia un’automobile, non può dedurre liberamente tutti i costi: la legge fiscale (art. 164 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce percentuali precise che dipendono dall’uso che si fa del veicolo.

    Il principio di base è che un’auto aziendale serve spesso anche a scopi privati: per questo il legislatore limita la deducibilità dei costi. Solo i veicoli davvero indispensabili all’attività – pensiamo a un autocarro o a un’auto scuola – possono essere dedotti al 100%.

    Capire la regola giusta è importante perché sbagliare percentuale significa pagare più IRES (l’imposta sul reddito delle società, al 24%) del necessario, oppure – all’opposto – dedurre più del consentito e rischiare contestazioni in caso di controllo.

    In questa guida analizziamo le tre percentuali previste dalla legge, il tetto sul costo fiscale dell’auto, il meccanismo del fringe benefit (cioè il valore tassabile del beneficio concesso al dipendente o all’amministratore) e le regole sul carburante.

    Deducibilità dei costi auto nella SRL (art. 164 TUIR)
    Tipo di utilizzo Deducibilità costi Note principali
    Veicoli non strumentali e non assegnati (uso misto) 20% Tetto costo fiscale 18.075,99 € per autovetture
    Veicolo dato in uso promiscuo a dipendente/amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta 70% Il veicolo genera fringe benefit tassabile in capo all'assegnatario
    Veicoli esclusivamente strumentali (es. autocarri, furgoni merci, auto noleggio) 100% L'attività richiede necessariamente quel veicolo
    Carburante (qualunque veicolo) Stessa % del veicolo Solo se pagato con mezzo tracciabile e fattura elettronica

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista un’autovettura per 30.000 euro (IVA esclusa). Il costo fiscalmente rilevante è però limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto non è assegnata a nessuno, la deducibilità è al 20%: la quota di ammortamento deducibile si calcola sul tetto (18.075,99 €) e poi si applica il 20%. Se invece l’auto viene assegnata in uso promiscuo all’amministratore Tizio per l’intero anno, la SRL porta in deduzione il 70% dei costi (sempre sul tetto di 18.075,99 €), ma Tizio dovrà dichiarare il fringe benefit calcolato secondo le tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto o contratto di noleggio/leasing del veicolo
    • Fatture elettroniche del carburante (o ricevute di pagamento tracciabile)
    • Atto o delibera di assegnazione del veicolo al dipendente o all’amministratore (con data certa)
    • Tariffe ACI dell’anno di riferimento per il calcolo del fringe benefit
    • Registro dei chilometri o documentazione dell’uso del veicolo (consigliato)
    • Cedolini paga o prospetti compenso amministratore con indicazione del fringe benefit tassato

    Caso 1: auto aziendale non assegnata

    Scenario. Alfa SRL ha un’autovettura da 25.000 euro usata dai soci per visite commerciali ma non formalmente assegnata a nessun dipendente o amministratore.

    Come si applica. L’auto rientra nella categoria residuale: non è esclusivamente strumentale e non è assegnata in uso promiscuo. La SRL può dedurre i costi (ammortamento, carburante tracciabile, assicurazione, manutenzione) solo al 20%. Il costo rilevante ai fini fiscali è però 18.075,99 euro (non 25.000): l’ammortamento viene calcolato su questo tetto e poi ridotto al 20%. Le spese eccedenti il tetto sono definitivamente indeducibili.

    In pratica

    • Deducibilità al 20% su tutte le spese del veicolo (ammortamento, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione).
    • L’ammortamento si calcola sul costo fiscale massimo di 18.075,99 euro, non sul costo effettivo.
    • Il carburante è deducibile al 20% solo se pagato con carta di credito/debito o prepagata e documentato da fattura elettronica.
    • Non si genera fringe benefit perché il veicolo non è assegnato a nessun singolo.

    Caso 2: auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tizio

    Scenario. Alfa SRL assegna a Tizio, suo amministratore, un’autovettura aziendale che Tizio usa sia per le trasferte di lavoro sia per gli spostamenti privati. L’assegnazione dura per tutto l’anno.

    Come si applica. Poiché il veicolo è dato in uso promiscuo a Tizio per la maggior parte del periodo d’imposta, la SRL può dedurre i costi al 70% (sempre nel limite del costo fiscale di 18.075,99 euro per l’ammortamento). In cambio, Tizio deve dichiarare come reddito in natura (fringe benefit) il valore convenzionale dell’uso privato dell’auto: tale valore si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge. Per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto il criterio per alimentazione: 50% per benzina, diesel e ibridi non plug-in, 20% per gli ibridi plug-in, 10% per gli elettrici puri. Per i veicoli assegnati entro il 31 dicembre 2024 (o ordinati entro quella data e consegnati entro il 30 giugno 2025) restano le vecchie percentuali per fascia di emissioni CO2 (25/30/50/60%).

    In pratica

    • La SRL deduce il 70% dei costi del veicolo (entro il tetto di 18.075,99 euro per l’auto).
    • Tizio deve dichiarare il fringe benefit come reddito assimilato a lavoro dipendente: è tassato con IRPEF progressiva.
    • Il valore del fringe benefit si basa sulle tariffe ACI per 15.000 km: cambia ogni anno, verificare sul sito ACI o nella circolare MEF.
    • L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa (es. delibera del CdA o lettera di assegnazione).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?

    Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.

    Quando si applica la deducibilità al 70%?

    Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè più di 183 giorni nell’anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l’assegnatario dichiara il fringe benefit.

    Come si calcola il fringe benefit sull'auto?

    Il valore tassabile si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge: per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 dipende dall’alimentazione (10% elettrici, 20% ibridi plug-in, 50% tutti gli altri); per le assegnazioni precedenti restano le percentuali per fascia di emissioni CO2. Le tabelle dei costi chilometrici ACI sono aggiornate ogni anno.

    Il carburante è sempre deducibile?

    No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.

    Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?

    Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all’attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.

    La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?

    È molto rischioso senza documentazione. L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l’auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.

  • Quadro VE: le operazioni attive nella dichiarazione IVA

    In sintesi

    • Quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (vendite e prestazioni) suddivise per aliquota IVA.
    • Le aliquote ordinarie e ridotte previste dal DPR 633/1972 sono 22%, 10%, 5% e 4%.
    • Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) si indicano separatamente e danno diritto alla detrazione.
    • Le operazioni esenti (art. 10 DPR 633) non applicano l’IVA ma richiedono comunque la registrazione.
    • Il totale del VE alimenta il quadro VL per calcolare il saldo annuale IVA.
    • La base imponibile include corrispettivi e spese accessorie, ma non l’IVA stessa né le penalità o gli sconti contrattuali.

    Che cos'è il Quadro VE e a cosa serve

    Il Quadro VE è la sezione della dichiarazione IVA annuale in cui si riepilogano tutte le operazioni attive, cioè le vendite di beni e le prestazioni di servizi che un’impresa o un professionista ha effettuato nel corso dell’anno. In altre parole, è la fotografia di tutto ciò che hai fatturato ai tuoi clienti.

    Per ogni operazione devi indicare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA) e l’imposta applicata, raggruppando le operazioni in base all’aliquota IVA utilizzata. Le aliquote previste dalla normativa sono quattro: l’aliquota ordinaria del 22%, quella ridotta del 10%, quella del 5% e quella del 4% riservata ai beni di prima necessità come generi alimentari di base, libri, prima casa non di lusso e ausili per disabili.

    Nel Quadro VE trovano posto anche le operazioni che non comportano l’addebito dell’IVA: le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni verso altri Paesi dell’Unione Europea) e le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, come le prestazioni sanitarie, educative, finanziarie e le locazioni di abitazioni. La distinzione è importante: le operazioni non imponibili danno comunque diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti, mentre quelle esenti la limitano attraverso il meccanismo del pro-rata.

    Il dato finale del Quadro VE – l’IVA a debito totale – confluisce nel Quadro VL, dove si calcola il saldo annuale confrontando l’IVA dovuta sulle vendite con quella detraibile sugli acquisti.

    Classificazione delle operazioni nel Quadro VE
    Tipo di operazione Aliquota / IVA Effetto sulla detrazione acquisti
    Imponibile ordinaria 22% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (ristorazione, energia, ristrutturazioni) 10% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (alcune prestazioni socio-sanitarie) 5% Piena detrazione
    Imponibile beni prima necessità (alimenti base, libri, prima casa) 4% Piena detrazione
    Non imponibile (esportazioni, cessioni UE art. 41 DL 331/93) 0% – no IVA addebitata Detrazione piena, concorre al plafond
    Esente art. 10 (sanità, locazioni abitative, finanziarie) 0% – no IVA addebitata Limita la detrazione (pro-rata)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un negozio di abbigliamento e nell’anno ha emesso fatture per 200.000 euro di base imponibile con aliquota al 22%, e 30.000 euro di vendite di libri tassati al 4%. L’IVA a debito nel Quadro VE sarà: 200.000 × 22% = 44.000 euro, più 30.000 × 4% = 1.200 euro, per un totale di 45.200 euro di IVA a debito complessiva da riportare nel Quadro VL.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o corrispettivi) dell’anno d’imposta
    • Fatture di vendita emesse nell’anno
    • Scontrini fiscali e registratori di cassa (per commercianti al dettaglio)
    • Prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA
    • Eventuale documentazione delle operazioni non imponibili (bolle doganali, CMR per esportazioni)

    Tizio: artigiano con sole operazioni imponibili al 22%

    Scenario. Tizio è un idraulico che lavora esclusivamente per privati e piccole imprese. Tutte le sue prestazioni sono imponibili IVA al 22%. Nell’anno ha incassato corrispettivi per 80.000 euro (al netto dell’IVA).

    Come si applica. Nel Quadro VE Tizio deve indicare 80.000 euro come base imponibile nella riga dedicata all’aliquota del 22%, e 17.600 euro come IVA a debito (80.000 × 22%). Non ha operazioni non imponibili né esenti, quindi non compila le sezioni corrispondenti. L’IVA a debito di 17.600 euro confluirà nel Quadro VL per essere confrontata con l’IVA detraibile sugli acquisti.

    In pratica

    • Base imponibile al 22%: 80.000 euro → IVA a debito: 17.600 euro.
    • Nessuna sezione non imponibili/esenti da compilare: il quadro è semplice.
    • Il totale IVA debito passa direttamente al Quadro VL.

    Beta Snc: studio con operazioni miste esenti e imponibili

    Scenario. Beta Snc è una piccola società che svolge in parte attività di consulenza fiscale (imponibile al 22%) e in parte attività di formazione scolastica (esente art. 10). Nell’anno ha fatturato 120.000 euro di consulenze e 40.000 euro di formazione.

    Come si applica. Nel Quadro VE Beta Snc indica: 120.000 euro di base imponibile al 22% con IVA a debito di 26.400 euro, e 40.000 euro di operazioni esenti nella sezione dedicata. La presenza di operazioni esenti significa che Beta Snc non potrà detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti: scatterà il calcolo del pro-rata (operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni). In questo caso il pro-rata sarà 120.000 / 160.000 = 75%, percentuale che si applicherà all’IVA sugli acquisti nel Quadro VF.

    In pratica

    • Le operazioni esenti si indicano nel VE ma non generano IVA a debito.
    • La presenza di esenti attiva il pro-rata: solo il 75% dell’IVA sugli acquisti è detraibile.
    • È fondamentale classificare correttamente le operazioni per non distorcere il pro-rata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo indicare nel Quadro VE anche le operazioni senza IVA?

    Sì. Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE) e quelle esenti (art. 10) vanno indicate nelle apposite sezioni del Quadro VE, anche se non generano IVA a debito. Servono per determinare correttamente il pro-rata e il volume d’affari.

    Come tratto le operazioni con reverse charge nel Quadro VE?

    Le operazioni per cui l’IVA è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge) non generano IVA a debito per il cedente/prestatore: nel VE si indicano come operazioni senza IVA addebitata. L’IVA che il destinatario deve versare viene invece gestita nel Quadro VJ.

    Cosa si intende per base imponibile nel Quadro VE?

    La base imponibile è il corrispettivo contrattuale comprensivo delle spese accessorie come trasporto e imballaggio, ma esclude l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità e gli sconti previsti contrattualmente. Anche le anticipazioni in nome e per conto documentate sono escluse.

    Le operazioni fuori campo IVA vanno nel Quadro VE?

    No. Le operazioni escluse dal campo IVA perché prive di uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) o escluse per legge non rientrano nel Quadro VE. Non fanno parte della base imponibile IVA.

    Il Quadro VE riguarda solo le fatture emesse?

    Il Quadro VE riguarda tutte le operazioni attive documentate, quindi non solo le fatture ma anche i corrispettivi annotati dal commerciante al dettaglio, i registratori di cassa, e qualsiasi altra forma di documentazione delle operazioni attive prevista dalla normativa IVA.

    Se ho solo operazioni esenti, devo comunque presentare la dichiarazione IVA?

    Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633 rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. È però necessario verificare la propria situazione specifica, perché l’esonero scatta solo se tutte le operazioni dell’anno sono esenti.

    Vedi anche: Quadro VF, Esterometro, Dichiarazione d’intento, Operazioni non imponibili, Operazioni esenti IVA e Dichiarazione IVA omessa o tardiva.

  • SRL inattiva o senza fatturato: cosa va dichiarato

    In sintesi

    • Obbligo dichiarativo invariato: anche con fatturato zero, la SRL deve presentare Redditi SC entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
    • Società di comodo: la SRL che per tre esercizi consecutivi dichiara perdite fiscali (o non supera certi ricavi minimi) rischia di essere classificata come ‘non operativa’, con conseguenze fiscali pesanti.
    • Maggiorazione IRES: la società di comodo paga l’IRES su un reddito minimo presunto, indipendentemente dall’utile reale, e la maggiorazione IRES per questo status va nel quadro RQ.
    • Quadro RS: anche la SRL senza utili deve compilare il prospetto del capitale e delle riserve, per tracciare la composizione del patrimonio netto.
    • Interpello disapplicativo: se la SRL è inattiva per ragioni oggettive (es. fase di avvio, crisi di mercato), si può chiedere all’Agenzia delle Entrate di disapplicare la normativa anti-comodo.
    • Perdite riportabili: le perdite accumulate restano riportabili senza limiti di tempo, nei limiti dell’80% del reddito futuro (100% nei primi tre esercizi).

    Perché la SRL deve dichiarare anche senza ricavi

    Molti soci di SRL inattive pensano che, non avendo fatturato nulla, non ci sia nulla da dichiarare. Non è così. La SRL è un soggetto giuridico autonomo e l’obbligo di presentare Redditi SC non dipende dall’esistenza di ricavi o di un utile. Il modello va inviato ogni anno, a prescindere dall’attività effettivamente svolta.

    Il rischio reale di una SRL ferma non è solo la multa per mancata dichiarazione: è quello di finire nel mirino delle norme sulle società di comodo (dette anche ‘non operative’). Queste regole prevedono che, se la SRL non raggiunge certi livelli minimi di ricavi per più anni, l’Agenzia delle Entrate può tassarla come se avesse guadagnato un reddito minimo presunto – anche se in realtà non ha incassato niente.

    Conoscere queste regole in anticipo permette di muoversi con consapevolezza: presentare comunque la dichiarazione, valutare se chiedere la disapplicazione della normativa, e decidere se ha senso tenere la società aperta o procedere alla liquidazione.

    Adempimenti dichiarativi di una SRL inattiva
    Adempimento Obbligo / Note
    Redditi SC (Modello) Obbligatorio anche con ricavi zero
    Scadenza presentazione (esercizio solare) 30 settembre dell'anno successivo
    Quadro RS – prospetto capitale e riserve Da compilare per tracciare il patrimonio netto
    Quadro RQ – imposte sostitutive/maggiorazioni Da compilare se la SRL è classificata di comodo
    Quadro RX – crediti/rimborsi Se emergono crediti IRES da riportare o chiedere a rimborso
    Interpello disapplicativo anti-comodo Facoltativo ma consigliato in presenza di cause oggettive

    Esempio pratico

    • Alfa SRL è rimasta inattiva per tutto il 2025: nessun ricavo, nessuna fattura emessa. Deve comunque presentare Redditi SC entro il 30 settembre 2026. Nel modello indicherà ricavi zero e costi di gestione ordinaria (es. commercialista, diritti CCIAA), ottenendo una perdita fiscale. Se questa situazione si ripete per tre esercizi consecutivi, Alfa SRL rischia la qualifica di società non operativa: a quel punto l’Agenzia delle Entrate applicherà un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, e una maggiorazione nel quadro RQ. Per evitarlo, Alfa SRL può presentare un interpello disapplicativo spiegando le cause oggettive dell’inattività.

    Documenti necessari

    • Bilancio di esercizio anche se a ricavi zero (stato patrimoniale e conto economico)
    • Verbale di assemblea che approva il bilancio
    • Visura camerale aggiornata (per verificare lo stato attivo della società)
    • F24 dei versamenti effettuati (tasse camerali, eventuali imposte)
    • Eventuale istanza di interpello disapplicativo presentata all’Agenzia delle Entrate
    • Documentazione delle cause oggettive di inattività (contratti sospesi, contenzioso, crisi settoriale)

    Caso 1 – Alfa SRL inattiva al primo anno: obbligo dichiarativo

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2024 ma nel 2025 non ha svolto alcuna attività commerciale: zero ricavi, zero fatture. Ha sostenuto solo costi fissi (quota CCIAA, compenso al commercialista) per 3.000 euro.

    Come si applica. Alfa SRL deve presentare Redditi SC per il 2025 entro il 30 settembre 2026. Il risultato fiscale sarà una perdita di 3.000 euro. Essendo il secondo anno dalla costituzione, la perdita rientra ancora nel triennio agevolato: sarà riportabile al 100% del reddito futuro (non all’80%). Non c’è IRES da pagare. Tuttavia il modello va inviato obbligatoriamente: ometterlo espone la società a sanzioni. La perdita dichiarata non va ‘persa’: è utilizzabile negli anni successivi senza scadenza.

    In pratica

    • Redditi SC va presentato anche con ricavi zero: è un obbligo, non una scelta.
    • La perdita del periodo è riportabile negli esercizi successivi senza limiti di tempo.
    • Se l’inattività dura più anni consecutivi, valutare l’interpello disapplicativo anti-comodo.

    Caso 2 – Tizio teme la qualifica di società di comodo dopo tre anni di perdite

    Scenario. Tizio è socio unico di una SRL che opera nel settore immobiliare. Per tre esercizi consecutivi la società ha dichiarato perdite fiscali. Un consulente gli segnala il rischio di essere classificata come ‘società non operativa’.

    Come si applica. Le norme anti-comodo prevedono che una SRL che dichiara perdite sistematiche per più periodi d’imposta consecutivi possa essere assoggettata a un regime penalizzante: l’Agenzia delle Entrate presume un reddito minimo e applica l’IRES su di esso, indipendentemente dall’effettivo risultato. La maggiorazione IRES per questo status va esposta nel quadro RQ della dichiarazione. Tizio può difendersi presentando un interpello disapplicativo: è un’istanza all’Agenzia con cui si documentano le cause oggettive dell’inattività o delle perdite (crisi di mercato, contenzioso, ristrutturazione). Se l’Agenzia risponde favorevolmente, le norme anti-comodo non si applicano. Il silenzio dell’Agenzia entro i termini previsti equivale ad assenso.

    In pratica

    • Tre anni consecutivi di perdite o ricavi sotto la soglia minima: rischio società di comodo.
    • La maggiorazione IRES per le società non operative va nel quadro RQ della dichiarazione.
    • L’interpello disapplicativo è lo strumento per chiedere all’Agenzia di non applicare la norma penalizzante.
    • Il silenzio dell’Agenzia entro i termini vale come risposta favorevole (silenzio-assenso).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Una SRL con zero ricavi deve davvero presentare la dichiarazione?

    Sì, senza eccezioni. L’obbligo di presentare Redditi SC vale per tutte le SRL indipendentemente dall’attività svolta. Anche se la società non ha emesso una sola fattura, la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre.

    Cosa si rischia se si omette la dichiarazione di una SRL inattiva?

    Le sanzioni per omessa dichiarazione sono elevate e calcolate sull’imposta eventualmente dovuta o, in assenza di imposta, in misura fissa. L’Agenzia può inoltre procedere ad accertamento d’ufficio, determinando il reddito in modo autonomo.

    Cosa significa 'società di comodo' e quando scatta?

    Una SRL viene considerata ‘non operativa’ (di comodo) quando per un certo numero di periodi d’imposta consecutivi dichiara perdite sistematiche o non raggiunge certi livelli minimi di ricavi rispetto al patrimonio. In questo caso si applica un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, anche se la società non ha guadagnato nulla.

    Come si evita la tassazione da società di comodo?

    Lo strumento principale è l’interpello disapplicativo: si presenta un’istanza all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive dell’inattività o delle perdite. Se l’Agenzia accoglie la richiesta – o non risponde entro i termini – le norme penalizzanti non si applicano.

    Le perdite accumulate durante l'inattività si perdono?

    No. Le perdite fiscali delle SRL si riportano senza limiti di tempo negli esercizi successivi. Quelle maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione sono deducibili al 100% del reddito futuro; quelle degli esercizi successivi, nell’80% del reddito.

    Conviene sciogliere una SRL inattiva o tenerla aperta?

    Dipende dai costi di gestione (commercialista, diritti CCIAA, eventuali imposte), dai piani futuri e dai rischi anti-comodo. Se la società non serve più, la liquidazione è spesso la scelta più conveniente. Un commercialista può aiutare a valutare il bilancio costi-benefici.

  • Rimborso spese e trasferte dell’amministratore: come funziona

    In sintesi

    • Rimborso analitico (a piè di lista): l’amministratore presenta le ricevute originali e la SRL rimborsa le spese effettive documentate. Non è tassato in capo all’amministratore.
    • Rimborso forfettario: la società corrisponde una diaria fissa, a prescindere dalle spese reali. È tassato come reddito in capo all’amministratore oltre le soglie di esenzione previste dalla legge.
    • Limiti di deducibilità per vitto e alloggio: le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori (incluso l’amministratore) fuori dal comune della sede sono deducibili al 100% entro 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 euro al giorno all’estero.
    • Spese di alberghi e ristoranti non in trasferta: se non rientrano nella trasferta fuori comune, si deducono nel limite del 75% del costo.
    • Documentazione obbligatoria: per il rimborso analitico servono ricevute fiscali o fatture. Senza prove documentali, la spesa non è deducibile e il rimborso può diventare reddito tassabile.
    • Distinzione socio/amministratore: le regole si applicano all’amministratore in quanto tale; il solo fatto di essere socio non basta – serve il ruolo gestionale.

    Rimborso spese all'amministratore: le regole chiave

    Quando l’amministratore di una SRL si sposta per lavoro – va a incontrare un cliente in un’altra città, partecipa a una fiera, affronta una trasferta all’estero – sostiene delle spese: hotel, pasto, treno, taxi. Come vengono trattate fiscalmente queste spese? La risposta dipende da come viene impostato il rimborso.

    Esistono due modalità principali: il rimborso analitico, detto anche «a piè di lista», dove la SRL rimborsa esattamente quanto l’amministratore ha speso e documentato; e il rimborso forfettario, dove viene corrisposta una somma fissa (la diaria) indipendentemente dalle spese effettive. Le conseguenze fiscali delle due scelte sono molto diverse.

    C’è poi un elemento geografico importante: le spese per trasferte fuori dal comune della sede hanno un trattamento più favorevole rispetto alle spese sostenute in loco. La legge prevede limiti giornalieri di deducibilità specifici che è fondamentale rispettare.

    In questa guida spieghiamo le due modalità di rimborso, i limiti di deducibilità per vitto e alloggio, quando il rimborso diventa reddito tassabile per l’amministratore e quale documentazione è necessaria.

    Rimborso spese trasferta amministratore SRL: limiti e tassazione
    Tipo di rimborso / Spesa Deducibilità per la SRL Tassazione per l'amministratore
    Rimborso analitico (a piè di lista) con ricevute 100% nei limiti di legge Non tassato (rimborso spese documentato)
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Italia 100% entro 180,76 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Estero 100% entro 258,23 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Alberghi e ristoranti non in trasferta (o sopra i limiti) 75% del costo Eventuale eccedenza come reddito se forfettario
    Rimborso forfettario (diaria) Deducibile per la SRL Tassato come reddito oltre le soglie di esenzione

    Esempio pratico

    • Tizio, amministratore di Alfa SRL, si reca a Milano per una riunione con un cliente. Trascorre una notte in hotel (120 euro) e sostiene spese per pasti (40 euro), treno (60 euro) e taxi (15 euro). Con il rimborso analitico, presenta le ricevute: la SRL rimborsa 235 euro totali. L’importo è interamente deducibile per la SRL (le spese di vitto+alloggio ammontano a 160 euro, sotto la soglia di 180,76 euro/giorno), e Tizio non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo. Se invece Alfa SRL avesse corrisposto a Tizio una diaria forfettaria di 200 euro per quella giornata, l’importo sarebbe deducibile per la SRL ma Tizio avrebbe dovuto dichiarare la diaria come reddito, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge.

    Documenti necessari

    • Ricevute fiscali o fatture di albergo, ristoranti, trasporti per ogni trasferta (rimborso analitico)
    • Nota spese compilata dall’amministratore con data, luogo, scopo della trasferta
    • Eventuale delibera o regolamento aziendale che disciplina i rimborsi spese
    • Estratto conto della carta aziendale o personale usata per i pagamenti (per tracciabilità)
    • Biglietti, prenotazioni, contratti di noleggio auto a supporto delle spese di viaggio

    Caso 1: trasferta documentata a piè di lista

    Scenario. Tizio è amministratore di Alfa SRL con sede a Roma. Per tre giorni si reca a Milano per seguire la trattativa con un fornitore strategico. Sostiene spese di hotel per 180 euro a notte (tre notti) e spese di vitto per 45 euro al giorno, oltre al biglietto aereo.

    Come si applica. La trasferta è fuori dal comune della sede: si applicano i limiti di deducibilità per trasferta. Le spese di vitto e alloggio ammontano a 180 + 45 = 225 euro al giorno: superiori alla soglia di 180,76 euro. La SRL può dedurre le spese di vitto e alloggio solo entro 180,76 euro al giorno; la parte eccedente (225 – 180,76 = 44,24 euro al giorno) non è deducibile. Il biglietto aereo, non rientrando nelle spese di vitto e alloggio, è deducibile integralmente se documentato. Tizio, avendo ricevuto un rimborso analitico basato su ricevute reali, non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo.

    In pratica

    • Conservare tutte le ricevute originali di hotel, ristoranti e trasporti con data e intestazione.
    • Il limite giornaliero di 180,76 euro (Italia) si applica al totale di vitto e alloggio: non superarlo evita di perdere deducibilità.
    • Il biglietto del treno o dell’aereo è deducibile integralmente come spesa di viaggio, non rientra nel limite giornaliero.
    • Compilare una nota spese riepilogativa per ciascuna trasferta, anche se non obbligatoria per legge, protegge in caso di controllo.

    Caso 2: diaria forfettaria e conseguenze fiscali

    Scenario. Alfa SRL stabilisce che a Tizio viene corrisposta una diaria forfettaria di 150 euro per ogni giornata in trasferta fuori Roma, senza obbligo di presentare ricevute.

    Come si applica. Il rimborso forfettario è deducibile per la SRL come componente di costo. Tuttavia, per Tizio la diaria è un compenso in natura (o in denaro) che concorre al suo reddito come reddito assimilato a lavoro dipendente, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge per le indennità di trasferta. In pratica, Tizio dovrà dichiarare come reddito la parte della diaria che supera le soglie di esenzione, pagando su quella parte l’IRPEF progressiva. Questo meccanismo rende il rimborso forfettario meno efficiente rispetto all’analitico quando le spese effettive sono ben documentate: con il piè di lista, lo stesso importo rimborsato non è tassato in capo a Tizio.

    In pratica

    • La diaria forfettaria è deducibile per la SRL ma tassata (oltre le soglie di esenzione) come reddito per l’amministratore.
    • Il rimborso analitico documentato è quasi sempre più efficiente: la stessa spesa non genera reddito tassabile per Tizio.
    • Se si sceglie il forfettario, è comunque opportuno un regolamento scritto che definisca importi e condizioni, per evitare che il tutto venga riqualificato come compenso ordinario.
    • I due sistemi possono coesistere: alcune spese (viaggio) rimborsate analiticamente, altre (piccole spese) con una diaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'amministratore può essere rimborsato delle spese anche senza compenso?

    Sì. Il rimborso spese non è un compenso: è la restituzione di un esborso che l’amministratore ha anticipato per conto della società. Anche un amministratore a titolo gratuito (senza compenso deliberato) ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società, purché documentate.

    Cosa si intende per 'trasferta fuori dal comune della sede'?

    La trasferta rilevante ai fini dei limiti di deducibilità favorevoli è quella che porta l’amministratore in un comune diverso da quello in cui ha sede la società (o da quello dove normalmente opera). Le spese sostenute nella stessa città della sede non beneficiano dei limiti giornalieri di 180,76/258,23 euro e le spese di ristorante, ad esempio, sono deducibili solo al 75%.

    Qual è la differenza tra 180,76 euro e 258,23 euro al giorno?

    Il limite di 180,76 euro al giorno si applica alle trasferte in Italia fuori dal comune della sede. Il limite di 258,23 euro al giorno si applica alle trasferte all’estero. Entro questi importi giornalieri, le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 100% per la SRL e non tassate in capo all’amministratore se rimborsate analiticamente.

    Le spese di ristorante con clienti sono deducibili come spese di trasferta?

    No. Le spese di rappresentanza (pranzi o cene con clienti) seguono regole diverse: sono deducibili nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della società (art. 108 TUIR), non come spese di trasferta. I due regimi sono distinti: le spese di trasferta riguardano i costi sostenuti dall’amministratore per sé stesso nel corso della trasferta.

    Serve una delibera per rimborsare le spese all'amministratore?

    Per il rimborso analitico di spese documentate non è strettamente necessaria una delibera specifica, ma è buona prassi avere un regolamento aziendale che definisca le regole generali (quali spese sono rimborsabili, come si presenta la nota spese). Per il rimborso forfettario (diaria) è invece opportuno che l’importo sia definito per iscritto, anche per evitare contestazioni sulla natura del pagamento.

    Se l'amministratore usa l'auto propria per la trasferta, è rimborsabile?

    Sì. L’amministratore che usa l’auto propria (non aziendale) per trasferte di lavoro può essere rimborsato con le tariffe ACI per il tipo di veicolo e la percorrenza effettiva. Il rimborso chilometrico entro le tariffe ACI non è tassato in capo all’amministratore e, entro i limiti di legge, è deducibile per la SRL.