Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

  • Socio o amministratore di SRL: differenze fiscali e di ruolo

    In sintesi

    • Il socio possiede quote della SRL e ha diritto agli utili; il suo reddito tipico è il dividendo, tassato al 26% come imposta sostitutiva.
    • L’amministratore gestisce la società e può percepire un compenso deducibile per la SRL, tassato come reddito assimilato a lavoro dipendente (IRPEF progressiva).
    • Si può essere solo socio (senza gestire), solo amministratore (senza quote) o entrambi (socio-amministratore).
    • Il socio che lavora operativamente in una SRL commerciale può essere soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS.
    • L’amministratore risponde della gestione verso i creditori e i soci; il socio risponde solo nei limiti della quota versata (responsabilità limitata).
    • Dal punto di vista fiscale i due ruoli producono redditi diversi che si sommano nel dichiarativo annuale della persona fisica.

    Socio e amministratore: due ruoli, due trattamenti fiscali

    In una SRL il socio e l’amministratore sono figure giuridicamente distinte, anche se nella realtà delle piccole imprese italiane la stessa persona ricopre entrambi i ruoli. Capire la differenza è essenziale per gestire correttamente la fiscalità e i contributi previdenziali.

    Il socio è il proprietario delle quote: partecipa agli utili sotto forma di dividendi e sopporta le perdite nei limiti del capitale conferito. La sua posizione fiscale tipica è quella del percettore di dividendi: l’imposta sostitutiva del 26% viene applicata dalla SRL come sostituto d’imposta e il dividendo non confluisce nel reddito complessivo IRPEF.

    L’amministratore è l’organo che gestisce la società, firma i contratti, rappresenta la SRL verso terzi e risponde della corretta tenuta della contabilità. Se percepisce un compenso per questa attività – e non è obbligatorio che lo percepisca – quel compenso è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente: va dichiarato nel quadro RC, è soggetto ad IRPEF progressiva e a contributi INPS.

    Socio vs amministratore SRL: confronto fiscale e previdenziale
    Aspetto Socio (solo) Amministratore (solo o anche socio)
    Fonte di reddito dalla SRL Dividendo (distribuzione utili) Compenso deliberato dall'assemblea
    Tassazione del reddito Imposta sostitutiva 26% (ritenuta a titolo definitivo) IRPEF progressiva: 23% / 33% / 43%
    Confluisce nel reddito complessivo IRPEF? No – è reddito separato Sì – si cumula agli altri redditi
    Deducibilità per la SRL No Sì – per cassa (art. 95 c.5 TUIR)
    Contributi previdenziali INPS Possibile obbligo gestione commercianti se lavora in società Gestione separata INPS sul compenso
    Responsabilità verso creditori Limitata al capitale versato Illimitata per atti di mala gestio
    Obblighi dichiarativi personali Modello 730 o Redditi PF (dividendo già ritenuto) Modello Redditi PF quadro RC (o 730)

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Alfa SRL ha due soci al 50%: Tizio è solo socio e non lavora in azienda; Caio è socio al 50% e anche amministratore unico con compenso deliberato di 36.000 euro annui.

      La SRL produce un utile ante compenso di 80.000 euro. Dopo aver dedotto il compenso di Caio, l’utile scende a 44.000. IRES 24% = 10.560. Utile netto distribuibile: 33.440.

      L’assemblea delibera la distribuzione del 100% dell’utile netto in proporzione alle quote (50/50 = 16.720 ciascuno).

      Tizio (solo socio): riceve dividendo 16.720. Imposta sostitutiva 26% = 4.347. Incassa netti 12.373. Nessun contributo INPS sul dividendo.

      Caio (socio + amministratore): riceve compenso 36.000 (IRPEF progressiva + contributi gestione separata) + dividendo 16.720 (26% = 4.347). Il compenso di 36.000, con aliquota IRPEF media supposta ~27%, genera circa 9.720 di IRPEF. Caio paga due tipi di imposta su due tipi di reddito.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto della SRL (indica i poteri dell’amministratore)
    • Verbale di assemblea con delibera di nomina e fissazione del compenso dell’amministratore
    • Verbale di assemblea con delibera di distribuzione degli utili ai soci
    • CUD / Certificazione Unica emessa dalla SRL per il compenso dell’amministratore
    • Visura camerale aggiornata (attesta chi è socio e chi è amministratore)
    • Documentazione INPS per l’iscrizione alla gestione separata o alla gestione commercianti

    Caso 1 – Tizio: solo socio, non lavora in azienda

    Scenario. Tizio possiede il 60% di Alfa SRL ma non svolge alcuna attività operativa nella società. Ha un lavoro dipendente separato con RAL 30.000 euro. La SRL gli distribuisce un dividendo di 20.000 euro.

    Come si applica. Il dividendo di 20.000 euro è soggetto alla ritenuta a titolo definitivo del 26% (= 5.200 euro) applicata direttamente dalla SRL. Tizio incassa 14.800 euro netti. Questi 20.000 euro non si sommano al suo reddito da lavoro dipendente e non modificano le sue detrazioni IRPEF. Non deve iscriversi a nessuna gestione INPS per questo reddito. In dichiarazione dei redditi il dividendo è già chiuso: non deve fare nulla di ulteriore, salvo verificare che la SRL abbia correttamente emesso la Certificazione Unica.

    In pratica

    • Il dividendo è reddito ‘pulito’ per la persona fisica: la SRL assolve tutta la tassazione con la ritenuta del 26% e non serve fare nient’altro in dichiarazione.
    • Non lavorare operativamente in azienda non espone a obblighi contributivi INPS aggiuntivi (salvo situazioni specifiche da verificare caso per caso).
    • Se la SRL non distribuisce l’utile, Tizio non paga nulla: l’IRES è un onere della società, non del socio.

    Caso 2 – Caio: socio e amministratore operativo

    Scenario. Caio possiede il 100% di Alfa SRL e ne è anche l’unico amministratore. Lavora quotidianamente nella società. Il compenso deliberato è 48.000 euro annui. La SRL ha utile netto (dopo IRES) di 20.000 euro che Caio vuole prelevare come dividendo.

    Come si applica. Caio ha due flussi di reddito dalla stessa società: il compenso da amministratore (48.000 euro, tassato IRPEF con aliquota progressiva e soggetto a contributi gestione separata INPS) e il dividendo (20.000 euro, imposta sostitutiva 26% = 5.200). Il compenso di 48.000 genera IRPEF: primi 28.000 al 23% = 6.440; restanti 20.000 al 33% = 6.600; totale IRPEF circa 13.040 euro, più addizionali. I due redditi vanno dichiarati separatamente: il compenso nel quadro RC, il dividendo è già chiuso dalla ritenuta. Caio deve anche verificare se l’attività svolta rientra nell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS in aggiunta alla gestione separata sul compenso.

    In pratica

    • Il socio-amministratore deve tenere distinti i due flussi reddituali: compenso e dividendo hanno regimi fiscali completamente diversi.
    • La delibera del compenso va assunta prima dell’inizio del periodo d’imposta per essere deducibile in modo certo dalla SRL.
    • Se svolgi attività commerciale nella SRL, verifica con un commercialista l’eventuale doppio obbligo contributivo (gestione separata + gestione commercianti).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un amministratore di SRL deve per forza ricevere un compenso?

    No. L’amministratore può lavorare gratuitamente per la SRL. In quel caso non c’è nessun reddito da dichiarare per lui e nessun costo deducibile per la società. La gratuità deve però risultare chiaramente dalla delibera assembleare.

    Il dividendo si somma agli altri redditi IRPEF?

    No. Per il socio persona fisica residente il dividendo è tassato con un’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo, applicata dalla SRL. Non concorre al reddito complessivo e non modifica le aliquote IRPEF sugli altri redditi.

    Chi risponde dei debiti della SRL: il socio o l'amministratore?

    Il socio risponde solo nei limiti della quota versata (è la ‘responsabilità limitata’ della SRL). L’amministratore risponde personalmente in caso di mala gestio, violazioni di legge o di statuto, verso la società e verso i creditori sociali.

    Posso essere amministratore di una SRL senza essere socio?

    Sì, è perfettamente legale. L’amministratore esterno (non socio) percepisce il compenso, paga IRPEF e contributi gestione separata, ma non ha diritto ai dividendi né rischia la propria quota di capitale (perché non ne ha).

    Il socio che lavora nella SRL deve iscriversi all'INPS?

    Dipende dal tipo di attività. In linea generale, il socio di maggioranza che partecipa attivamente all’attività commerciale della SRL potrebbe essere obbligato all’iscrizione alla gestione commercianti INPS. Il tema è tecnico e va verificato con un consulente.

    Come si dichiara il compenso da amministratore nella dichiarazione dei redditi?

    Il compenso da amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente e va indicato nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel 730). La SRL emette la Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo.

  • Art. 56 D.Lgs. 165/2001 (abrogato)

    Art. 56 D.Lgs. 165/2001

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall’ art.28 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione dì cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’ articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300

  • Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

    L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

    I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.

  • Art. 20 DPR 602/1973 – Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

    Art. 20 DPR 602/1973 – Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

  • Newsletter a pagamento: come si dichiarano gli abbonati

    In sintesi

    • Attività occasionale: redditi da dichiarare nel quadro D5 del modello 730 o RL15 del modello Redditi PF, codice ‘2’ (lavoro autonomo non esercitato abitualmente).
    • Attivita’ abituale: obbligo di partita IVA; si sceglie tra regime forfettario (soglia ricavi 85.000 euro anno precedente) o regime ordinario.
    • Soglia 100.000 euro: se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso con tassazione ordinaria per l’intero periodo.
    • Ritenuta 20%: i committenti italiani applicano la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento sulle prestazioni occasionali. Le piattaforme estere (es. Substack) non la applicano.
    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15 per cento (o del 5 per cento per i primi 5 anni di nuova attività) applicata sul reddito imponibile forfettario.
    • Limite lavoro dipendente: per gli anni 2025 e 2026, chi ha anche un rapporto di lavoro dipendente non può accedere al forfettario se il relativo reddito supera 35.000 euro.

    Come funziona fiscalmente una newsletter a pagamento

    Una newsletter a pagamento è un prodotto editoriale che vendi direttamente ai lettori tramite abbonamento mensile o annuale. Che tu usi Substack, Ghost, Beehiiv o qualsiasi altra piattaforma, il fisco italiano considera i proventi che ricevi come compensi per un servizio: vanno dichiarati come reddito.

    Il punto di partenza è la distinzione tra occasionale e abituale. Se hai lanciato la newsletter da poco e hai una manciata di abbonati paganti, è plausibile che l’attivita’ sia ancora occasionale: non c’è bisogno di partita IVA e dichiari i proventi nel quadro D del modello 730 come redditi diversi. Se invece pubblichi con regolarità, hai una lista crescente di abbonati e stai costruendo un flusso di reddito stabile, l’attivita’ è abituale e scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.

    Un aspetto pratico: Substack e le principali piattaforme di newsletter sono società straniere. Non applicano la ritenuta fiscale italiana del 20 per cento che invece deve essere applicata dai committenti italiani sulle prestazioni occasionali. Questo significa che ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover dichiarare l’intero importo. Conserva i report di pagamento scaricabili dalla piattaforma come prova.

    Nelle sezioni che seguono trovi la tabella riepilogativa, i casi pratici di Tizio e Caio e le domande più frequenti.

    Tassazione della newsletter a pagamento 2025
    Caso Dichiarazione Base imponibile Aliquota
    Occasionale (no partita IVA) Quadro D5 / RL15 Lordo incassato meno spese documentate IRPEF progressiva (min. 23%)
    Forfettario, attività profess./scientifica (cod. ATECO 78%) Quadro LM Compensi x 78% 15% (5% primi 5 anni nuova attività)
    Forfettario, altre attività (cod. ATECO 67%) Quadro LM Compensi x 67% 15% (5% primi 5 anni nuova attività)
    Ordinario (partita IVA) Quadro RE / RF Ricavi meno costi inerenti IRPEF progressiva su reddito netto

    Esempio pratico

    • Caio ha una newsletter di economia lanciata a marzo 2025. A fine anno ha 180 abbonati paganti e ha incassato 6.480 euro tramite Substack (piattaforma estera, nessuna ritenuta italiana). Non ha partita IVA. Indica 6.480 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 codice ‘2’, colonna 2 importo 6.480 euro. Ha acquistato un’applicazione di grafica per le email (120 euro): la indica in colonna 3. Il reddito tassabile e’ 6.480 – 120 = 6.360 euro, che concorre all’IRPEF insieme agli altri suoi redditi. Se Caio avesse avuto partita IVA forfettaria con coefficiente 78%, il reddito imponibile sarebbe stato 6.480 x 78% = 5.054 euro e l’imposta sostitutiva 5.054 x 15% = 758 euro.

    Documenti necessari

    • Report pagamenti dalla piattaforma (es. Substack Payments, Ghost dashboard) per ogni mese del 2025
    • Certificazione Unica 2026 se un committente italiano ha applicato la ritenuta del 20 per cento
    • Fatture o ricevute di prestazione occasionale eventualmente emesse a soggetti italiani
    • Scontrini e fatture delle spese inerenti la produzione della newsletter (strumenti, hosting, software)
    • Estratto conto bancario o PayPal che documenta i bonifici ricevuti dalla piattaforma

    Caso 1 – Tizio: prima newsletter, pochi abbonati, nessuna partita IVA

    Scenario. Tizio ha avviato a luglio 2025 una newsletter settimanale di fotografia su Substack. A dicembre conta 80 abbonati paganti e ha incassato 2.400 euro nell’anno. Non ha ancora strutturato l’attivita’ in modo professionale.

    Come si applica. L’attivita’ è ancora occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: codice ‘2’ in colonna 1, 2.400 euro in colonna 2 (lordo incassato da Substack), eventuali spese documentate in colonna 3 (es. abbonamento Canva 120 euro), nessuna ritenuta in colonna 4 perche’ Substack e’ una piattaforma estera. Il reddito netto (2.400 – 120 = 2.280 euro) si somma agli altri redditi IRPEF. Tizio non deve aprire partita IVA, ma se nel 2026 la newsletter diventa la sua principale fonte di reddito strutturata, dovrà rivalutare la situazione.

    In pratica

    • Rigo D5, codice ‘2’, lordo 2.400 euro, spese 120 euro, ritenute zero (piattaforma estera).
    • Nessun obbligo di partita IVA finche’ l’attivita’ resta occasionale e non organizzata.
    • Conserva il report Substack come prova documentale del reddito percepito.

    Caso 2 – Caio: newsletter consolidata, regime forfettario

    Scenario. Caio gestisce da tre anni una newsletter professionale di marketing digitale. Nel 2024 ha incassato 38.000 euro da abbonati su Substack. È in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attività professionali, scientifiche e tecniche (coefficiente di redditività 78 per cento). Nel 2025 continua la stessa attività.

    Come si applica. Caio dichiara i compensi 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III. Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Da questo deduce i contributi previdenziali obbligatori versati (rigo LM35) e applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Essendo forfettario, non applica l’IVA e non subisce ritenute d’acconto: lo indica nelle fatture emesse ai committenti italiani.

    In pratica

    • Quadro LM sezione III: compensi x 78% = reddito lordo; reddito lordo meno contributi = base per il 15%.
    • I forfettari non applicano IVA e non subiscono ritenute d’acconto.
    • Se nel 2025 i ricavi superano 100.000 euro, il forfettario cessa nell’anno stesso e si tassa in modo ordinario per l’intero anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare anche i rimborsi spese che mi passa la piattaforma?

    Solo se si tratta di compensi effettivi. I rimborsi forfettari di spese non documentate sono normalmente trattati come compensi e vanno inclusi nel reddito. I rimborsi di spese analiticamente documentate e rimborsate a pie’ di lista possono avere trattamento diverso: in caso di dubbio consulta un commercialista.

    Cosa succede se dimentico di dichiarare i guadagni da newsletter estera?

    L’Agenzia delle Entrate può ricevere informazioni sulle piattaforme estere che pagano soggetti italiani (scambio automatico di informazioni tra Paesi). Omettere redditi esteri è una violazione sanzionabile. È sempre preferibile dichiararli regolarmente.

    Posso stare nell'occasionale per sempre?

    No. Se l’attivita’ diventa abituale (pubblicazione regolare, abbonati paganti stabili, investimento in strumenti) il fisco può contestare l’assenza di partita IVA. L’occasionalita’ ha un limite pratico legato alla ripetitività e all’organizzazione dell’attivita’.

    Con quanti abbonati devo aprire partita IVA?

    Non esiste una soglia numerica. Conta la sistematicità: anche 50 abbonati generano un obbligo di partita IVA se l’attivita’ è svolta in modo continuativo e organizzato.

    Posso dedurre il costo dell'abbonamento alla piattaforma di newsletter?

    In regime ordinario si, come spesa inerente la produzione del reddito. In regime forfettario no: il coefficiente di redditività tiene già conto dei costi in modo forfettario. In regime occasionale puoi dedurlo in colonna 3 del rigo D5 fino a concorrenza dei compensi.

    Se ho anche un lavoro dipendente posso aprire partita IVA in forfettario?

    Sì, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 35.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 questo limite è fissato a 35.000 euro dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF.

  • Articolo 30 L. 184/1983: Decreto di idoneità all’adozione internazionale

    Art. 30 L. 184/1983 – Decreto di idoneità all’adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

    2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

    3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

    4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

    5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

  • Art. 19-bis DPR 602/1973 – Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

    Art. 19-bis DPR 602/1973 – Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.

  • Mining di criptovalute: come si tassa per i privati

    In sintesi

    • Il mining non organizzato genera redditi diversi tassabili nel periodo di imposta in cui li percepisci.
    • Il valore da dichiarare è quello della criptovaluta al momento in cui la ricevi, non quando la vendi.
    • Se il mining diventa attività organizzata (impresa), i redditi confluiscono nel reddito d’impresa con regime ordinario o forfetario.
    • Plusvalenze successive dalla vendita delle cripto minate si tassano come redditi diversi finanziari nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026 (legge di bilancio 2026).
    • Monitoraggio RW: le cripto detenute vanno dichiarate nel quadro RW con imposta sul valore pari al 2 per mille annuo.
    • Costo di acquisto non documentato: secondo le istruzioni AdE, il costo è considerato pari a zero.

    Come funziona la tassazione del mining per un privato

    Il mining di criptovalute consiste nell’usare potenza di calcolo per validare transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove unità di criptovaluta. Per il fisco italiano, le criptovalute rientrano nella categoria delle ‘cripto-attività’, un termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che raggruppa qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritti su una rete distribuita.

    Se fai mining come privato, senza struttura d’impresa, i proventi che ricevi – cioè le cripto accreditate come ricompensa – sono considerati redditi tassabili nel momento in cui li percepisci. Il valore da prendere come riferimento è il valore normale della criptovaluta in quel preciso momento, non il prezzo a cui la venderai in futuro.

    Se invece il mining è organizzato con strumenti professionali, dipendenti o struttura stabile, l’Agenzia delle Entrate può qualificarlo come attività d’impresa. In quel caso si applicano le regole del reddito d’impresa: quadro RF o RG nel Modello Redditi PF, oppure il regime forfetario se ne hai i requisiti. La distinzione tra le due situazioni dipende dal concreto modo in cui svolgi l’attività.

    Mining criptovalute: regime fiscale a confronto
    Situazione Categoria fiscale Aliquota / regime
    Mining occasionale privato Redditi diversi (art. 67 TUIR) IRPEF ordinaria sul valore percepito
    Successiva vendita delle cripto minate Plusvalenze cripto (art. 67 c. 1 lett. c-sexies) Imposta sostitutiva 26% fino al 2025; 33% dal 2026
    Mining organizzato come impresa Reddito d'impresa IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva forfetaria (15% o 5%)
    Imposta sul valore cripto-attività detenute Monitoraggio (quadro RW) 2 per mille annuo sul valore a fine anno

    Esempio pratico

    • Tizio, privato, riceve 0,05 Bitcoin come ricompensa di mining il 10 marzo 2025. Il valore di mercato di Bitcoin in quella data è di 80.000 euro per unità, quindi Tizio percepisce un provento di 4.000 euro da dichiarare come reddito. Il 30 novembre 2025 vende quei 0,05 Bitcoin a 90.000 euro l’uno, incassando 4.500 euro. La plusvalenza è 4.500 – 4.000 = 500 euro: poiché le cessioni dal 1° gennaio 2025 non hanno soglia di esenzione, Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 500 euro, pari a 130 euro, da liquidare nel quadro RT del Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o report della piattaforma di mining con date e importi dei proventi ricevuti
    • Valore di mercato della criptovaluta al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
    • Report delle vendite successive con prezzi di acquisto (costo = valore al momento del mining) e prezzi di cessione
    • Estratto conto exchange per documentare le operazioni in euro
    • Eventuale perizia o documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025

    Caso 1 – Tizio: privato che mina saltuariamente da casa

    Scenario. Tizio ha un computer potente e partecipa a un mining pool nel tempo libero. Nel 2025 ha ricevuto cripto per un valore complessivo di circa 3.000 euro al momento degli accrediti. Non ha aperto partita IVA.

    Come si applica. I proventi da mining sono redditi che Tizio deve dichiarare. Poiché usa il Modello 730 solo per redditi di lavoro dipendente, in questo caso deve presentare il Modello Redditi PF e indicare i proventi nel quadro RL (altri redditi). Se in seguito vende le cripto ricevute, l’eventuale plusvalenza va nel quadro RT Sezione V-A con imposta sostitutiva del 26%.

    In pratica

    • Documenta il valore delle cripto al momento di ogni accredito: è il tuo ‘costo di carico’ per la futura plusvalenza.
    • Se non hai documentazione del valore al momento dell’accredito, il costo fiscalmente riconosciuto è zero.
    • Dichiara anche le cripto ancora in portafoglio nel quadro RW e paga l’imposta del 2 per mille sul loro valore a fine 2025.

    Caso 2 – Caio: mining con impianto dedicato e attività strutturata

    Scenario. Caio ha acquistato 10 ASIC miner professionali, ha affittato uno spazio apposito e nel 2025 ha ricavato dall’attività circa 80.000 euro in criptovalute. Si interroga se aprire partita IVA.

    Come si applica. Con un’attività di questa dimensione e struttura, l’Agenzia delle Entrate può qualificarla come reddito d’impresa. Caio dovrebbe aprire partita IVA. Se i ricavi non superano 85.000 euro, può accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO ai compensi percepiti, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni di attività, se ne ricorrono i requisiti).

    In pratica

    • Con struttura organizzata, apri partita IVA prima di superare i limiti: il regime forfetario può essere molto conveniente.
    • Nel forfetario, le cripto-attività sono ricavi: il loro valore al momento dell’incasso è la base per il calcolo del reddito.
    • Anche come imprenditore, il monitoraggio RW si applica se le cripto non sono custodite presso intermediari italiani.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare il mining anche se non ho venduto le cripto?

    Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell’accredito.

    Cosa succede se non ho il valore delle cripto al momento del mining?

    Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.

    La soglia di esenzione di 2.000 euro vale anche per il mining?

    La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c’è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.

    Devo compilare il quadro RW anche per le cripto da mining?

    Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.

    Posso rideterminare il valore delle cripto minate al 1° gennaio 2025?

    Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva dell’18% su quel valore. Questo può convenire per ‘congelare’ plusvalenze latenti a un’aliquota fissa.

    Se faccio mining e poi faccio staking con le stesse cripto, come funziona?

    Il mining genera un reddito al momento dell’accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell’accredito.

  • Richiesta di congedo parentale al datore: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Ogni genitore ha diritto al congedo parentale per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita (fino ai 14 anni, nei limiti complessivi di legge). Va richiesto al datore con preavviso e domandato all’INPS per l’indennità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per astenersi dal lavoro e accudire il figlio
    Forma
    Scritta (modulo aziendale o lettera)
    Invio consigliato
    Domanda telematica INPS + comunicazione al datore
    Riferimenti
    Artt. 32 ss. D.Lgs. 151/2001

    Cos’è e quando si usa

    Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a ciascun genitore, lavoratore dipendente, per la cura del bambino. Il D.Lgs. 151/2001 lo riconosce fino ai 14 anni del figlio (dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025; fino al 31 dicembre 2025 erano 12), entro un limite complessivo tra i due genitori, con una parte indennizzata dall’INPS.

    Il congedo va richiesto al datore con un preavviso (di norma cinque giorni, ridotto a due per i congedi su base giornaliera/oraria), salvo casi di oggettiva impossibilità. Per ottenere l’indennità occorre presentare anche la domanda telematica all’INPS. La lettera qui sotto serve per la comunicazione all’azienda.

    Cosa deve contenere

    • Dati del genitore lavoratore e del datore
    • Dati del bambino (nome e data di nascita)
    • Periodo richiesto (date di inizio e fine) o modalità oraria
    • Riferimento alla domanda telematica all’INPS
    • Rispetto del preavviso previsto
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: richiesta di congedo parentale

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    Alla c.a. dell'Ufficio del Personale
    
    Oggetto: richiesta di congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], genitore di [NOME DEL BAMBINO], nato/a il [DATA DI NASCITA],
    
    CHIEDO
    
    di fruire del congedo parentale per il periodo dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE] [oppure: in modalità oraria/giornaliera secondo il prospetto allegato], ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001.
    
    Provvedo contestualmente a presentare la relativa domanda telematica all'INPS per l'indennità. Allego, se richiesta, la documentazione comprovante.
    
    Rispetto il termine di preavviso previsto e resto a disposizione per concordare le modalità organizzative.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Presenta la domanda telematica all’INPS (con SPID o tramite patronato) prima dell’inizio del congedo: l’indennità non spetta per i periodi anteriori alla domanda. Consegna poi la richiesta al datore rispettando il preavviso e fatti rilasciare ricevuta.

    Verifica la misura dell’indennità: alcuni mesi sono indennizzati in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta, secondo le regole vigenti e l’età del bambino. Programma i periodi con l’azienda per ridurre i disagi organizzativi.

    Errori da evitare

    • Iniziare il congedo senza aver presentato la domanda INPS
    • Non rispettare il preavviso verso il datore
    • Confondere il congedo parentale con il congedo di maternità/paternità obbligatorio
    • Superare i limiti complessivi di durata tra i due genitori

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio posso chiedere il congedo parentale?
    Fino al compimento dei 14 anni del bambino, entro i limiti complessivi di durata stabiliti dalla legge e ripartiti tra i genitori.
    Il congedo parentale è pagato?
    In parte. Alcuni mesi sono indennizzati dall’INPS in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta o non indennizzati, secondo le regole vigenti e l’età del bambino.
    Quanto preavviso devo dare al datore?
    Di norma cinque giorni, ridotti a due per il congedo su base giornaliera o oraria, salvo casi di oggettiva impossibilità. Controlla anche eventuali previsioni del CCNL.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

    1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

    1-quater. A seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto ovvero dell’eventuale decadenza: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

    3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

    4. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

  • Art. 98 L. 633/1941

    Art. 98 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

    Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Fonte: Normattiva.it.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.