Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
[abrogato] 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello [1];
negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [2].
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
[1] Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[2] Comma così sostituito dall’art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.