Art. 18 TUPI: Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti ( Art.18 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.5 del d.lgs n.470 del 1993 ) 1.
Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica – ISTAT – l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione – AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
Solo l’attività commerciale rileva ai fini IVA: quella istituzionale dell’associazione è fuori campo.
Soglia di accesso: ricavi da attività commerciale non superiori a 400.000 euro nell’anno.
Detrazione forfettaria: il 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili è detraibile, senza bisogno di analizzare acquisto per acquisto.
Aliquota ridotta al 10% per alcune prestazioni specifiche: la detrazione forfettaria scende al 10%.
Adempimenti semplificati: meno obblighi contabili rispetto al regime ordinario.
Partita IVA obbligatoria per la parte commerciale, con dichiarazione annuale se dovuta.
Quando un'associazione deve fare i conti con l'IVA
Un’associazione sportiva dilettantistica, una pro loco, un’associazione di promozione sociale: per definizione nascono per scopi che non sono il profitto. Eppure spesso organizzano eventi, vendono gadget o offrono servizi a pagamento. In questi casi, anche le associazioni entrano nel perimetro dell’IVA.
La regola di base (art. 4 DPR 633/1972) è semplice: l’attività istituzionale – quella che realizza lo scopo sociale, rivolta ai soci – è fuori campo IVA. Solo l’attività commerciale, quella svolta verso il pubblico a titolo oneroso, è rilevante ai fini dell’imposta. Per questa parte occorre aprire una partita IVA, tenere una contabilità separata e, se necessario, presentare la dichiarazione annuale.
La legge 398/1991 ha introdotto un regime speciale che semplifica molto la vita alle associazioni che hanno ricavi commerciali contenuti. Il meccanismo centrale è la detrazione forfettaria dell’IVA: invece di calcolare analiticamente quanto IVA è stata pagata sugli acquisti inerenti all’attività commerciale, si applica una percentuale fissa sull’IVA delle vendite. Il risultato è un’IVA da versare pari al 50% di quella addebitata sulle operazioni imponibili (o al 10% per alcune prestazioni). Il risparmio in termini di lavoro contabile è notevole.
Regime legge 398/1991 – principali parametri
Parametro
Valore/regola
Soglia ricavi commerciali
Fino a 400.000 euro nell'anno
Detrazione IVA forfettaria (regola generale)
50% dell'IVA sulle operazioni imponibili
Detrazione IVA forfettaria (alcune prestazioni)
10% dell'IVA sulle operazioni imponibili
Attività istituzionale
Fuori campo IVA – non rilevante
Attività commerciale
Soggetta a IVA ordinaria con detrazione forfettaria
Adempimenti
Semplificati rispetto al regime ordinario
Esempio pratico
Un’associazione sportiva dilettantistica incassa 30.000 euro da corsi di nuoto aperti al pubblico (operazioni imponibili al 22%). L’IVA addebitata nelle fatture è 6.600 euro. Con il regime forfettario della legge 398, la detrazione spettante è il 50% di 6.600 euro = 3.300 euro. L’IVA da versare è quindi 3.300 euro. L’associazione non deve calcolare quanto IVA ha pagato su ogni acquisto (palloni, cloro, attrezzature): la percentuale forfettaria copre tutto.
Documenti necessari
Verbale di opzione per il regime legge 398/1991
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
Registro dei corrispettivi (per i proventi commerciali)
Fatture emesse per le prestazioni commerciali
Modello F24 per il versamento dell’IVA periodica
Dichiarazione IVA annuale (se l’associazione non è esonerata)
Tizio gestisce una piccola associazione culturale
Scenario. Tizio è il presidente di un’associazione culturale che organizza mostre ed eventi a pagamento per il pubblico. I ricavi commerciali annui ammontano a 120.000 euro. L’associazione ha optato per il regime della legge 398/1991.
Come si applica. Poiché i ricavi commerciali restano ben al di sotto dei 400.000 euro, l’associazione può mantenere il regime forfettario. L’IVA sulle operazioni imponibili viene dimezzata ai fini della detrazione: se emette fatture con 22.000 euro di IVA in un anno, ne versa 11.000 euro e non deve analizzare le singole fatture di acquisto. Le attività istituzionali – i corsi riservati ai soci, le assemblee, le attività sociali tipiche – rimangono fuori campo IVA e non entrano nel conteggio.
In pratica
Controllare ogni anno che i ricavi commerciali non superino 400.000 euro: se si supera la soglia, il regime forfettario decade.
Tenere distinta la contabilità dell’attività istituzionale da quella commerciale: solo i proventi commerciali entrano nel regime 398.
Il versamento IVA si effettua con F24 nei termini ordinari, calcolando il 50% (o il 10% per le prestazioni agevolate) dell’IVA delle operazioni imponibili.
Caio guida un'associazione sportiva con eventi speciali
Scenario. Caio presiede un’associazione sportiva dilettantistica che, oltre ai corsi per soci, organizza un torneo estivo aperto al pubblico con biglietti d’ingresso e vendita di merchandising. I proventi di queste attività commerciali superano 450.000 euro in un anno eccezionale.
Come si applica. Con il superamento della soglia di 400.000 euro, il regime agevolato della legge 398 decade dall’anno successivo. L’associazione deve passare al regime IVA ordinario: l’IVA sugli acquisti si detrae analiticamente in base all’inerenza di ogni spesa all’attività commerciale, con tutti gli obblighi contabili del regime ordinario. È un cambio significativo in termini di adempimenti: diventa necessario registrare e documentare ogni acquisto inerente all’attività imponibile.
In pratica
Monitorare durante l’anno l’andamento dei ricavi commerciali: un superamento inatteso della soglia può costare il regime agevolato per l’anno successivo.
Prepararsi per tempo al passaggio al regime ordinario: serve una struttura contabile più articolata per gestire la detrazione analitica dell’IVA sugli acquisti.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Il regime è riservato alle associazioni (sportive dilettantistiche, di promozione sociale e categorie assimilate) che hanno esercitato l’opzione e i cui ricavi da attività commerciale non superano 400.000 euro nell’anno. Occorre comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola l'IVA da versare con la legge 398?
Si prende l’IVA addebitata nelle operazioni imponibili e se ne versa il 50% (oppure il 10% per alcune prestazioni specifiche). Non si analizzano le singole fatture di acquisto: la percentuale forfettaria sostituisce la detrazione analitica.
Le quote associative e le attività per i soci rientrano nel regime?
No. L’attività istituzionale rivolta ai soci è fuori campo IVA e non rileva ai fini del regime 398. Solo i proventi da attività commerciale verso il pubblico entrano nel conteggio e nella detrazione forfettaria.
Cosa succede se si supera la soglia di 400.000 euro?
Il regime decade dall’anno successivo al superamento. L’associazione passa al regime IVA ordinario, con obbligo di detrazione analitica e adempimenti contabili completi.
Serve presentare la dichiarazione IVA annuale?
Dipende. Le associazioni in regime 398 hanno adempimenti semplificati, ma devono comunque verificare se sono tenute alla dichiarazione annuale IVA in base alla loro situazione specifica (es. presenza di saldo a debito o a credito rilevante).
L'associazione deve emettere fattura per le attività commerciali?
Sì. Per le operazioni commerciali imponibili l’obbligo di fatturazione si applica normalmente. Solo le attività istituzionali, fuori campo IVA, ne sono escluse.
Art. 12 D.Lgs. 175/2024 – La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.
2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni, tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 49.
3. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.
4. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.
5. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
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Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
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Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente.
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CCNL Call Center e BPO: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare 2026
Fondo pensione Telemaco, nuovo fondo sanitario di settore e fondo bilaterale di solidarietà: il sistema di welfare contrattuale del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dopo il rinnovo dell’11 novembre 2025.
In sintesi
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede tre pilastri di welfare contrattuale: Telemaco (fondo pensione complementare, contribuzione datoriale all’1,6% dal 1° gennaio 2026), un fondo sanitario di settore interamente aziendale (120 € annui pro-capite, dal 1° luglio 2026) e il fondo bilaterale di solidarietà (contribuzione datoriale all’1,6%). Tutte e tre le voci sono novità o miglioramenti introdotti dal rinnovo novembre 2025.
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing
Tabella riepilogativa
Welfare contrattuale – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO (aggiornato al rinnovo novembre 2025)
Strumento
Contribuzione datoriale
Decorrenza
Destinatari
Fondo pensione Telemaco
1,6% retribuzione imponibile TFR
1° gennaio 2026 (aumento di 0,2%)
Lavoratori aderenti
Fondo sanitario di settore
120 € annui pro-capite (interamente aziendale)
1° luglio 2026 (novità assoluta)
T.I. e T.D. >12 mesi non iscritti ad altri piani
Fondo bilaterale di solidarietà
1,6% (raddoppiato dal rinnovo 2025)
Rinnovo 2025
Lavoratori del settore
Telemaco: il fondo pensione del settore telecomunicazioni
Telemaco è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori del settore telecomunicazioni. È istituito dalla contrattazione collettiva di settore ed è gestito da un consiglio di amministrazione paritetico (rappresentanti di datori e sindacati). La sua mission è integrare la pensione pubblica INPS con una rendita complementare finanziata dai contributi versati nel corso della vita lavorativa.
Per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO che aderiscono a Telemaco:
il TFR viene interamente trasferito al fondo (anziché rimanere in azienda o all’INPS);
il datore versa un contributo pari all’1,6% della retribuzione imponibile TFR (incrementato di 0,2 punti dal rinnovo novembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026);
il lavoratore può versare un contributo volontario aggiuntivo, usufruendo della deducibilità fiscale fino a 5.164,57 € annui;
i versamenti vengono investiti su linee di investimento a scelta del lavoratore (monetario, bilanciato, crescita ecc.).
Il contributo datoriale è una componente retributiva differita: chi non aderisce a Telemaco perde questa quota. È quindi nell’interesse del lavoratore valutare attentamente l’adesione.
Il nuovo fondo sanitario di settore dal 1° luglio 2026
Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2026, un fondo sanitario di settore per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni, inclusa la parte speciale CRM/BPO. Le caratteristiche principali:
contribuzione interamente a carico aziendale: il datore versa 120 € annui pro-capite per ciascun lavoratore rientrante nel perimetro;
destinatari: lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato con contratto superiore a 12 mesi;
sono esclusi i lavoratori già iscritti ad altri piani sanitari collettivi aziendali (per evitare duplicazioni);
il regolamento e il perimetro di copertura (visite specialistiche, esami, ricoveri, ecc.) saranno definiti dagli organi del fondo.
Attenzione: il fondo sanitario di settore è una novità assoluta del rinnovo 2025. Prima di tale rinnovo il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO non prevedeva un fondo sanitario di settore. Le coperture specifiche saranno rese note dal fondo non appena operativo.
Il fondo bilaterale di solidarietà
Il fondo bilaterale di solidarietà del settore telecomunicazioni eroga prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori in situazioni di difficoltà aziendale: cassa integrazione straordinaria, riduzione orario, crisi aziendale, riorganizzazione. Il rinnovo 2025 ha raddoppiato la contribuzione datoriale portandola all’1,6% della retribuzione, rispetto alla percentuale precedente (3% complessivo con la quota del fondo complementare, ma specificamente il bilaterale sale all’1,6%). Questo potenziamento garantisce una maggiore dotazione finanziaria per gestire le crisi del settore, che nel comparto CRM/BPO sono frequenti soprattutto in concomitanza con cambi di appalto e ristrutturazioni.
Welfare aziendale e premi di risultato: gli accordi di secondo livello
Oltre ai fondi contrattuali di settore, le aziende di call center possono istituire tramite accordi aziendali ulteriori misure di welfare:
piattaforme welfare con rimborsi per spese di istruzione, trasporto, assistenza familiare;
buoni pasto elettronici;
polizze assicurative integrative;
programmi di formazione continua e sviluppo professionale;
flessibilità oraria e smart working strutturato.
Le somme erogate tramite welfare aziendale, entro i limiti fissati dalla normativa fiscale, sono esenti da contributi previdenziali e da IRPEF.
Casi pratici
Tizio – Adesione a Telemaco al primo anno di lavoro
Tizio viene assunto il 1° aprile 2026. Ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Dopo una consulenza con il sindacato, sceglie di aderire a Telemaco. Dal 1° ottobre 2026 il suo TFR scorre verso Telemaco insieme alla contribuzione datoriale dell’1,6%. A 30 anni di contribuzione, Telemaco stima (sul rendimento medio storico) un montante significativamente superiore rispetto al TFR lasciato in azienda, grazie al contributo datoriale aggiuntivo e ai rendimenti finanziari.
Caia – Fondo sanitario dal 1° luglio 2026
Caia è operatrice a tempo indeterminato dal 2023 e non è iscritta ad altri piani sanitari collettivi aziendali. Dal 1° luglio 2026, data di operatività del nuovo fondo sanitario di settore, la sua azienda inizia a versare 120 € annui per conto suo. Caia non sostiene alcun costo: il fondo le offre rimborsi per visite specialistiche ed esami diagnostici secondo il regolamento che verrà approvato dagli organi del fondo.
Sempronio – Fondo bilaterale in cassa integrazione
L’azienda di Sempronio affronta una crisi di appalto e attiva una procedura di riduzione orario. Il fondo bilaterale di solidarietà del settore, potenziato con la contribuzione all’1,6%, eroga un assegno di integrazione salariale a Sempronio per le ore non lavorate, integrando la retribuzione ridotta. Sempronio percepisce il 70-80% del normale stipendio invece di subire una pesante decurtazione, grazie alla dotazione del fondo rafforzata dal rinnovo 2025.
Domande frequenti
Cos’è Telemaco e come funziona per i lavoratori di call center?
Telemaco è il fondo pensione complementare del settore telecomunicazioni. Il lavoratore che aderisce vi trasferisce il TFR e riceve la contribuzione datoriale (1,6% dal 2026). Al momento della pensione percepisce una rendita o un capitale aggiuntivo rispetto alla pensione INPS.
Da quando esiste il fondo sanitario di settore e cosa copre?
Il fondo sanitario è una novità del rinnovo novembre 2025, operativo dal 1° luglio 2026, interamente a carico aziendale (120 € annui pro-capite). Le coperture saranno definite dal regolamento del fondo.
Chi paga il fondo sanitario: il lavoratore o l’azienda?
Interamente l’azienda. Il lavoratore non ha costi diretti per il fondo sanitario di settore.
Cosa copre il fondo bilaterale di solidarietà del settore TLC?
Eroga assegni di integrazione salariale in caso di crisi aziendale, riduzione orario o riorganizzazione. La contribuzione datoriale è stata portata all’1,6% con il rinnovo 2025.
I lavoratori a termine hanno diritto al welfare del CCNL?
Sì, con distinzioni: il fondo sanitario vale per i contratti a termine superiori a 12 mesi; Telemaco è accessibile a qualunque lavoratore del settore che aderisca volontariamente.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La contribuzione a Telemaco è stata aggiornata al 1° gennaio 2026; il fondo sanitario di settore è operativo dal 1° luglio 2026. Per informazioni su Telemaco è possibile consultare il sito ufficiale del fondo; per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi al sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Vendita occasionale: se vendi raramente e senza organizzazione stabile, i ricavi sono ‘redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente’ (rigo D5 del 730).
Attività abituale: se le vendite sono frequenti e organizzate, devi aprire la partita IVA e valutare il regime forfetario o ordinario.
Regime forfetario: per artigiani e commercianti handmade, il coefficiente di redditività applicabile alle attività di commercio è il 40% (codici ATECO commercio al dettaglio).
Imposta sostitutiva forfetaria: nel regime forfetario si paga il 15% sul reddito netto, oppure il 5% per i primi cinque anni di nuova attività.
Soglia ricavi forfetario: si può accedere se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; si esce in corso d’anno se si superano 100.000 euro.
Documenti da conservare: estratti conto del marketplace, fatture di acquisto materiali, registro delle vendite con date e importi.
Vendite handmade: occasionali o attività vera e propria?
Hai iniziato a vendere su Etsy i tuoi oggetti fatti a mano e ti chiedi se devi dichiarare quei guadagni. La risposta è quasi sempre sì, ma il modo in cui si dichiara dipende da quanto spesso vendi e quanto guadagni.
Il fisco italiano distingue due situazioni molto diverse. La prima è la vendita occasionale: capita una volta ogni tanto, non c’è organizzazione stabile, non hai uno ‘shop’ sempre attivo. In questo caso i tuoi guadagni rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. La seconda situazione è quella in cui vendi con regolarità, hai un negozio online sempre aperto, rifornisci continuamente le scorte: qui si parla di attività abituale, che richiede la partita IVA.
Capire da che parte stai non è sempre semplice: non esiste una soglia di euro scritta nella legge per le vendite occasionali, ma conta la continuità, l’organizzazione e la ripetitività. Nei prossimi paragrafi vediamo come si dichiara in entrambi i casi, con esempi concreti.
Confronto regimi fiscali per vendite handmade
Situazione
Dove si dichiara
Imposta
Vendita occasionale (non abituale)
Rigo D5, codice 1, modello 730
IRPEF ordinaria a scaglioni
Attività abituale – regime forfetario (commercio)
Quadro LM, coefficiente redditività 40%
Imposta sostitutiva 15% (o 5% primi 5 anni)
Attività abituale – regime ordinario
Quadro RF o RG, modello Redditi PF
IRPEF ordinaria a scaglioni + IRAP
Esempio pratico
Tizio vende ceramiche fatte a mano su Etsy. Nel 2025 ha incassato 3.200 euro in totale, con vendite sparse nell’arco dell’anno. Non ha un magazzino, non acquista materie prime in grandi quantità, vende quando ha tempo. Trattandosi di attività non esercitata abitualmente, Tizio compila il rigo D5 del modello 730, colonna 1 (codice 1), colonna 2 con 3.200 euro lordi e colonna 3 con le spese documentate (es. 400 euro di materiali), per un reddito netto di 2.800 euro soggetto a IRPEF. Se invece Tizio vendesse regolarmente tutto l’anno con uno shop sempre attivo e ricavi di 18.000 euro, dovrebbe avere la partita IVA in regime forfetario: il reddito imponibile sarebbe 18.000 x 40% = 7.200 euro, con imposta sostitutiva di 7.200 x 15% = 1.080 euro.
Documenti necessari
Estratto conto del marketplace (Etsy, Amazon Handmade, ecc.) con riepilogo incassi 2025
Fatture e ricevute di acquisto materiali e forniture usati per la produzione
Registro cronologico delle vendite con date e importi (se attività non abituale)
Certificazione Unica se il marketplace ha applicato ritenute (causale V1 per attività commerciale occasionale)
Modello 730 o Redditi PF 2026 (a seconda del regime fiscale)
Caso 1: Tizio vende qualche volta all'anno
Scenario. Tizio è un impiegato e nel tempo libero crea gioielli con resina epossidica. Nel 2025 ha venduto su Etsy 15 collane per un totale di 1.350 euro. Non ha mai aperto la partita IVA e non intende farlo.
Come si applica. Le vendite di Tizio sono chiaramente occasionali: pochi pezzi, nessuna organizzazione, nessun magazzino. I 1.350 euro rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5 del modello 730, indicando il codice 1 nella colonna del tipo di reddito e l’importo lordo percepito. Può dedurre le spese inerenti (materiali, spedizioni) documentate con scontrini e ricevute. Su quanto resta paga l’IRPEF al suo scaglione ordinario.
In pratica
Compila il rigo D5 del modello 730 con codice 1 e l’incasso lordo nella colonna 2.
Indica le spese documentate nella colonna 3 (materiali, imballaggio, spedizione).
L’importo netto si somma agli altri redditi e viene tassato con l’IRPEF ordinaria.
Conserva screenshot degli ordini Etsy e ricevute di acquisto materiali per almeno 5 anni.
Caso 2: Caio produce e vende con regolarità tutto l'anno
Scenario. Caio ha uno shop Etsy sempre attivo con oltre 200 prodotti a listino, gestisce i magazzini, acquista materie prime ogni mese e ha guadagnato 22.000 euro nel 2025. Non ha ancora la partita IVA e non sapeva di doverla aprire.
Come si applica. La situazione di Caio è quella di un’attività commerciale esercitata abitualmente: continuità, organizzazione, investimento in materiali, shop sempre operativo. Avrebbe dovuto aprire la partita IVA prima di iniziare. Con ricavi di 22.000 euro avrebbe potuto accedere al regime forfetario (soglia ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro). In regime forfetario per attività di commercio al dettaglio il coefficiente di redditività è del 40%: reddito imponibile = 22.000 x 40% = 8.800 euro, imposta sostitutiva = 8.800 x 15% = 1.320 euro. Caio deve regolarizzare la posizione aprendo la partita IVA e presentando le dichiarazioni omesse, con il supporto di un commercialista.
In pratica
Con ricavi regolari e continuativi serve la partita IVA: aprirla prima di iniziare a vendere.
Con ricavi sotto 85.000 euro dell’anno precedente si accede al regime forfetario.
Il coefficiente di redditività per commercio al dettaglio handmade è 40%.
L’imposta sostitutiva forfetaria è il 15%, oppure 5% per i nuovi operatori nei primi 5 anni.
Regolarizzare subito una posizione aperta senza P.IVA limita le sanzioni: farsi aiutare da un commercialista.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare i guadagni Etsy anche se sono pochi?
Sì. Non esiste una soglia di esenzione per le vendite occasionali: anche 500 euro guadagnati vendendo oggetti fatti a mano vanno dichiarati nel rigo D5 del modello 730 come redditi diversi. Le spese documentate si possono dedurre.
Quando devo aprire la partita IVA per le vendite handmade?
Quando l’attività è esercitata in modo abituale e organizzato: shop sempre attivo, acquisto continuativo di materiali, vendite regolari durante l’anno. Non esiste un importo preciso di soglia: conta la continuità, non solo il fatturato.
Cos'è il regime forfetario e mi conviene?
Il regime forfetario è un regime semplificato per piccoli imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 85.000 euro l’anno precedente. Non si emette IVA, non si tengono scritture contabili complesse e si paga un’imposta sostitutiva del 15% su un reddito calcolato forfetariamente. Per commercio al dettaglio handmade il coefficiente di redditività è 40%: si tassa solo il 40% dei ricavi.
Quanto pago di tasse con la partita IVA forfetaria su 15.000 euro di vendite Etsy?
Con 15.000 euro di ricavi in regime forfetario (commercio al dettaglio, coefficiente 40%): reddito imponibile = 15.000 x 40% = 6.000 euro. Imposta sostitutiva = 6.000 x 15% = 900 euro. A cui vanno aggiunti i contributi previdenziali INPS (gestione artigiani o commercianti a seconda dell’attività).
Il marketplace trattiene già una percentuale: devo dichiarare il lordo o il netto?
Devi dichiarare l’incasso lordo percepito (prima delle commissioni del marketplace). Le commissioni di Etsy e le spese di transazione sono costi deducibili, ma vanno indicati separatamente come spese inerenti nella colonna 3 del rigo D5 (se occasionale) o nel calcolo del reddito forfetario o ordinario.
Posso compensare le spese per materiali e attrezzatura?
Se la vendita e’ occasionale puoi dedurre le spese documentate direttamente inerenti a quella singola vendita (rigo D5, colonna 3). Se hai la partita IVA in regime forfetario, le spese non si deducono analiticamente: la forfetizzazione dei costi e’ gia’ inclusa nel coefficiente di redditività (es. 40% per commercio = si tassa solo il 40% dei ricavi, il restante 60% copre forfetariamente i costi).
Agevolazione triennale: vale per gli anni 2026, 2027 e 2028 (commi 439-452 L. 199/2025).
Aliquote note: dal 15% al 60% a seconda della regione e della dimensione dell’impresa (fino al 70% nelle zone Just Transition per le piccole imprese).
Investimento minimo 200.000 euro per progetto, massimo 100 milioni; terreni e immobili entro il 50% del totale.
Per il 2026 la finestra di comunicazione (31 marzo – 30 maggio) è già chiusa: chi ha comunicato deve inviare l’integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza.
Il credito effettivo può essere inferiore a quello teorico: se le richieste superano il plafond (2.300 milioni per il 2026), l’AdE applica una riduzione proporzionale.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 439-452 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) confermano, per gli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), disciplinato dall’art. 16 del D.L. 124/2023. I modelli di comunicazione sono stati approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026; la finestra 2026 per la comunicazione iniziale è andata dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Le risorse stanziate sono pari a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
Possono accedere al credito tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica e dimensione, che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica: le regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Non conta la sede legale dell’impresa, ma la localizzazione dell’investimento. Sono ammessi macchinari, impianti e attrezzature nuovi, oltre all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, con un vincolo: la componente immobiliare non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il progetto deve valere almeno 200.000 euro (sotto questa soglia il credito non spetta) e al massimo 100 milioni. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, i materiali di consumo e — punto spesso frainteso — i beni immateriali come il software, che non compaiono tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023.
Quanto vale il credito? A differenza del passato, le aliquote sono note e dipendono dalla regione e dalla dimensione dell’impresa, secondo la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Regione / zona
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia
60%
50%
40%
Basilicata, Sardegna, Molise
50%
40%
30%
Zone Just Transition (Puglia e Sardegna)
fino al 70%
–
–
Abruzzo, Marche, Umbria (zone assistite)
35%
25%
15%
Attenzione: l’aliquota è il valore teorico massimo. Le risorse sono contingentate e, se il totale delle richieste supera il plafond annuale, l’Agenzia delle entrate applica a tutti una percentuale di riduzione proporzionale, comunicata dopo la chiusura delle comunicazioni integrative. Per il calendario completo degli adempimenti e il meccanismo a due fasi rinviamo alla guida dedicata: Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno 2026: aliquote per regione, beni ammessi e finestre.
Requisiti e adempimenti chiave
Investimento in beni strumentali nuovi destinati a una struttura produttiva nella ZES unica, di importo tra 200.000 e 100.000.000 di euro.
Terreni e immobili strumentali entro il 50% del valore complessivo del progetto.
Comunicazione iniziale all’AdE nella finestra 31 marzo – 30 maggio (per il 2026: chiusa il 30 maggio 2026).
Comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza, con gli investimenti effettivamente realizzati.
Certificazione della documentazione di spesa secondo le regole del D.M. 17 maggio 2024.
Caso 1: Tizio, ditta individuale di impiantistica, Napoli
Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di installazioni elettriche con sede a Napoli, nel perimetro ZES unica. Per il 2026 ha pianificato l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per 250.000 euro, sopra la soglia minima di 200.000. Ha inviato la comunicazione iniziale all’AdE il 28 aprile 2026, entro il termine del 30 maggio, indicando le spese già sostenute e quelle previste entro fine anno.
Come si legge in pratica. Come piccola impresa campana, Tizio applica l’aliquota teorica del 60%: su 250.000 euro di investimento ammissibile il credito teorico è di 150.000 euro. Ora il passaggio decisivo è la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027: senza quella, il credito prenotato si perde anche se la comunicazione iniziale era regolare. Solo dopo l’integrativa l’AdE renderà nota l’eventuale percentuale di riduzione per il rispetto del plafond 2026 (2.300 milioni di euro): il credito effettivo compensabile in F24 potrà quindi risultare inferiore ai 150.000 teorici.
Riepilogo Caso 1
Investimento: 250.000 euro in macchinari e attrezzature (sopra la soglia dei 200.000).
Comunicazione iniziale: inviata entro il 30 maggio 2026.
Prossimo adempimento: integrativa 3-17 gennaio 2027, a pena di decadenza.
Caso 2: Caia, SRL manifatturiera, Palermo
Scenario. Caia è amministratrice unica di una SRL di medie dimensioni che produce componenti in plastica tecnica a Palermo. Nel triennio 2026-2028 la società programma investimenti in nuove linee di produzione per complessivi 900.000 euro, in tre tranche annuali da circa 300.000 euro. Ogni annualità ha la propria finestra di comunicazione.
Come si legge in pratica. Come media impresa siciliana, la SRL applica l’aliquota teorica del 50%: su 300.000 euro l’anno, il credito teorico è di 150.000 euro per ciascuna annualità. La tranche 2026 è agganciata alla comunicazione già inviata entro il 30 maggio 2026; per le tranche 2027 e 2028 servirà una comunicazione distinta nelle rispettive finestre. Un dato da mettere in conto nella pianificazione: le risorse scendono nel tempo (2.300 milioni nel 2026, 1.000 nel 2027, 750 nel 2028), quindi il rischio di riduzione proporzionale del credito cresce nelle annualità successive. Rinviare l’investimento può significare trovare un plafond più basso.
Comunicazioni: una per ciascuna annualità, nella rispettiva finestra.
Plafond decrescente: 2.300 mln (2026), 1.000 mln (2027), 750 mln (2028).
Credito effettivo: soggetto a eventuale riparto proporzionale anno per anno.
Caso 3: Sempronio, cooperativa di logistica, Reggio Calabria
Scenario. Sempronio presiede una cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Reggio Calabria. Nel 2026 la cooperativa ha acquistato tre carrelli elevatori per 210.000 euro e un software di gestione magazzino per 20.000 euro. Il responsabile amministrativo si chiede se tutto l’importo di 230.000 euro sia ammissibile.
Come si legge in pratica. No: i carrelli elevatori rientrano tra i beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva nella ZES, ma il software non compare tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023, che agevola macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. La base ammissibile è quindi di 210.000 euro, comunque sopra la soglia minima di 200.000. Come piccola impresa calabrese, la cooperativa applica l’aliquota teorica del 60%: credito teorico di 126.000 euro, da consolidare con l’integrativa di gennaio 2027 e da rideterminare in caso di riparto. La documentazione di spesa va certificata secondo le regole del D.M. 17 maggio 2024 e conservata per i controlli.
Riepilogo Caso 3
Investimento: 210.000 euro di carrelli (ammessi) + 20.000 di software (escluso).
Base ammissibile: 210.000 euro, sopra la soglia minima.
Qual è la percentuale del credito d'imposta ZES unica 2026?
Dipende dalla regione e dalla dimensione dell’impresa: 60/50/40% per piccole, medie e grandi imprese in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia; 50/40/30% in Basilicata, Sardegna e Molise; fino al 70% per le piccole imprese nelle zone Just Transition di Puglia e Sardegna; 35/25/15% nelle zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Si tratta di aliquote teoriche: se le richieste superano il plafond annuale, l’AdE applica una riduzione proporzionale a tutti i beneficiari.
Ho perso la finestra del 30 maggio 2026: posso ancora richiedere il credito?
Per gli investimenti del 2026 no: la comunicazione iniziale era condizione necessaria a pena di decadenza e non è prevista una sanatoria tardiva. L’agevolazione però è triennale: per gli investimenti 2027 si aprirà una nuova finestra di comunicazione, ed è il momento di pianificare per arrivare pronti, tenendo conto che il plafond 2027 (1.000 milioni) è meno della metà di quello 2026.
Cosa deve fare adesso chi ha inviato la comunicazione entro il 30 maggio 2026?
Deve trasmettere la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, attestando gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. È un adempimento a pena di decadenza: senza integrativa il credito prenotato si perde, anche se la comunicazione iniziale era regolare.
Un'impresa del Nord che apre uno stabilimento in Sicilia può accedere al credito ZES?
Sì. Rileva la localizzazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento, non la sede legale o la residenza fiscale dell’impresa. Restano fermi i requisiti dell’art. 16 del D.L. 124/2023: investimento minimo di 200.000 euro, beni strumentali nuovi, limite del 50% per la componente immobiliare.
Il credito ZES unica è compatibile con altri incentivi, come l'iperammortamento 2026?
In linea generale sì: il credito ZES è cumulabile con l’iperammortamento e con la Nuova Sabatini, purché il totale delle agevolazioni non superi il 100% del costo effettivamente sostenuto e siano rispettate le intensità massime di aiuto previste dalle regole europee. Ogni beneficio va calcolato sul costo al netto degli altri contributi ricevuti per le stesse spese (nettizzazione). La verifica va fatta misura per misura sul singolo investimento.
Il modello 730-3 è il riepilogo dei calcoli del tuo 730: ti dice se hai un rimborso o un debito, e per quale importo.
Il prospetto mostra il reddito complessivo, le detrazioni e deduzioni applicate, l’imposta netta e le addizionali regionali e comunali.
Il risultato finale è la riga più importante: importo a credito (rimborso) oppure importo a debito (trattenuta in busta paga).
Se hai presentato il 730 congiunto con il coniuge, il prospetto ha due colonne separate: una per il dichiarante e una per il coniuge.
Chi ha un sostituto d’imposta riceve il rimborso in busta paga o sul cedolino pensione, di norma da luglio; chi non ce l’ha riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Cos'è il modello 730-3 e perché devi leggerlo con attenzione
Quando presenti il modello 730, il CAF, il professionista abilitato o il tuo datore di lavoro elabora un documento chiamato modello 730-3: il prospetto di liquidazione. Si tratta del riepilogo di tutti i calcoli eseguiti sulla tua dichiarazione, e il soggetto che ti ha prestato assistenza è obbligato a consegnartene una copia prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.
Il prospetto di liquidazione mostra, voce per voce, come si arriva al risultato finale: quanto reddito hai dichiarato, quali detrazioni e deduzioni ti sono state riconosciute, quanta imposta lorda è stata calcolata, quanto è stata ridotta grazie alle detrazioni, e infine se il confronto tra imposta dovuta e ritenute già versate ti dà un credito (cioè un rimborso) oppure un debito (cioè una somma da pagare). Le istruzioni ufficiali raccomandano di controllare attentamente questo documento per individuare eventuali errori prima che il conguaglio venga eseguito.
Se hai presentato il 730 in forma congiunta con il coniuge, il prospetto 730-3 contiene due colonne distinte: una per il dichiarante e una per il coniuge. Ogni colonna mostra in modo indipendente redditi, detrazioni e risultato finale. Questo significa che uno dei due coniugi potrebbe risultare a credito e l’altro a debito, e i due importi vengono gestiti separatamente.
Le voci principali del prospetto di liquidazione 730-3
Voce del prospetto
Cosa rappresenta
Reddito complessivo
Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, casa, ecc.), prima delle deduzioni
Oneri deducibili
Spese che riducono direttamente il reddito su cui calcoli l'imposta (es. contributi previdenziali)
Reddito imponibile
Reddito complessivo al netto delle deduzioni: è la base su cui si calcola l'imposta lorda
Imposta lorda
Imposta calcolata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile
Detrazioni d'imposta
Riduzioni dell'imposta lorda (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, ecc.)
Imposta netta
Imposta lorda meno detrazioni: è la tua imposta effettiva per il 2025
Addizionali regionale e comunale
Imposte aggiuntive calcolate separatamente sull'IRPEF, a favore di Regione e Comune
Ritenute operate
Importi già trattenuti dal tuo datore di lavoro o ente pensionistico durante l'anno
Risultato (credito/debito)
Differenza tra imposta netta dovuta e ritenute già versate: positivo = rimborso, negativo = debito
Esempio pratico
Tizio lavora come dipendente e nel 2025 ha percepito uno stipendio su cui il datore di lavoro ha già trattenuto le ritenute IRPEF. Il 730-3 mostra un’imposta netta di 4.200 euro e ritenute già versate per 4.500 euro: il risultato è un credito di 300 euro, che verrà rimborsato in busta paga a luglio. Caio, invece, ha cambiato lavoro a metà anno e il conguaglio effettuato dall’ultimo datore non ha coperto l’intero debito: il suo 730-3 mostra un debito di 180 euro, che sarà trattenuto dallo stipendio. Poiché 180 euro supera la soglia di 12 euro, la trattenuta viene eseguita.
Documenti necessari
Certificazione Unica (CU) 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
Copia del modello 730/2026 presentato
Prospetto di liquidazione 730-3 consegnato dal CAF, professionista o sostituto d’imposta
Documentazione delle spese detratte (ricevute, fatture, scontrini) per verifica delle detrazioni indicate
Attestati di versamento F24, se sono stati effettuati acconti o versamenti diretti
Caso 1 – 730 senza sostituto: il rimborso arriva dall'Agenzia delle Entrate
Scenario. Tizio ha presentato il 730/2026 senza sostituto d’imposta perché ha cambiato lavoro e nel 2026 è momentaneamente senza datore. Il prospetto 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro.
Come si applica. Poiché Tizio ha presentato il 730 senza sostituto, il rimborso non arriva in busta paga ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se ha comunicato il proprio IBAN all’Agenzia, il rimborso viene accreditato sul conto corrente a partire dal mese di dicembre. Se non ha comunicato l’IBAN, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. In entrambi i casi, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione prima di erogare il rimborso.
In pratica
Se hai presentato il 730 senza sostituto e sei a credito, il rimborso non passa dalla busta paga: lo eroga direttamente l’Agenzia delle Entrate, di norma a partire da dicembre.
Comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate accelera l’accredito ed evita l’attesa del titolo postale. Puoi farlo online tramite il sito agenziaentrate.gov.it.
Caso 2 – 730 congiunto: due colonne, due risultati
Scenario. Caio e sua moglie presentano il 730/2026 in forma congiunta. Caio è il dichiarante (ha indicato il suo datore di lavoro per il conguaglio). Il 730-3 mostra: colonna dichiarante, credito di 200 euro; colonna coniuge, debito di 80 euro.
Come si applica. Le due colonne sono gestite separatamente. Il credito di 200 euro spettante a Caio viene rimborsato in busta paga a luglio dal suo datore di lavoro. Il debito di 80 euro della moglie viene trattenuto dallo stipendio della moglie stessa nello stesso periodo, poiché supera la soglia di 12 euro sotto la quale il sostituto non esegue il conguaglio. I due importi non si compensano automaticamente tra loro.
In pratica
Nel 730 congiunto ogni coniuge ha il proprio risultato nella propria colonna: crediti e debiti non si sommano tra dichiarante e coniuge, ma vengono regolati separatamente in busta paga.
Il sostituto che effettua il conguaglio è quello del dichiarante: se il coniuge ha un sostituto diverso, i conguagli vengono effettuati dai rispettivi datori di lavoro in base a quanto indicato nel 730-3.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il soggetto che ti ha prestato assistenza (CAF, professionista o sostituto d’imposta) è tenuto a consegnartelo prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le scadenze variano in base al mese di presentazione: ad esempio, per i 730 presentati entro il 31 maggio la consegna del 730-3 avviene entro il 15 giugno.
Cosa significa 'imposta netta' nel prospetto 730-3?
L’imposta netta è l’imposta IRPEF effettivamente dovuta per il 2025, cioè quella che resta dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, mutuo, ecc.). È la voce che viene confrontata con le ritenute già versate per determinare il credito o il debito finale.
Il sostituto è obbligato a rimborsarmi anche piccoli importi?
No. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo risultante dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro per ogni singola imposta o addizionale.
Da quando viene rimborsato o trattenuto l'importo risultante dal 730?
A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati, le operazioni di conguaglio avvengono a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto, in genere da agosto o settembre.
Cosa faccio se nel 730-3 trovo un errore?
Se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, devi segnalarglielo il prima possibile affinché elaborino un modello 730 rettificativo. Se invece sei tu ad aver fornito dati incompleti, puoi presentare un 730 integrativo (entro il 26 ottobre, se la correzione è a tuo favore) oppure il modello REDDITI PF 2026 se la correzione produce un maggiore debito.
Il rimborso può essere ritardato rispetto a luglio?
Sì. Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 entro quattro mesi dal termine di trasmissione. In tal caso il rimborso viene erogato dall’Agenzia stessa a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.
Non serve un secondo pagamento: se l’importo versato è corretto, l’errore sul codice tributo si risolve con una semplice istanza di rettifica.
Strumento CIVIS: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate permette di chiedere la correzione online, senza andare allo sportello.
In alternativa all’ufficio: si può presentare l’istanza di persona o per posta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
L’F24 originale resta valido: l’Agenzia riallocare il versamento al tributo corretto, senza perdere la data di pagamento.
Agisci prima possibile: correggere l’errore tempestivamente evita che il sistema registri un omesso versamento sul tributo giusto.
Cosa succede se sbagli il codice tributo nell'F24
Il modello F24 è il modello unificato con cui si versano imposte, contributi e altri tributi. Ogni pagamento è identificato da un codice tributo, cioè un numero di quattro cifre che indica esattamente quale imposta si sta pagando. Se inserisci il codice tributo sbagliato – per esempio 4001 invece di 4100 – il versamento finisce ‘catalogato’ in modo errato nel sistema dell’Agenzia delle Entrate.
La buona notizia è che non devi pagare di nuovo. L’errore sul codice tributo, quando l’importo complessivo versato è quello giusto, si risolve con una procedura di rettifica: si chiede all’Agenzia di spostare l’accredito dal tributo sbagliato a quello corretto. Il pagamento originale resta valido e la data rimane quella in cui hai pagato.
Questa procedura di rettifica si chiama istanza di correzione della delega F24 e può essere presentata in due modi: tramite il servizio telematico CIVIS (disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia) oppure direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il tuo domicilio fiscale.
Modalità di correzione del codice tributo errato
Canale
Come si usa
Chi può usarlo
CIVIS (telematico)
Area riservata Agenzia delle Entrate → Assistenza → CIVIS → Delega F24
Tutti i contribuenti con credenziali SPID/CIE/CNS
Ufficio Agenzia delle Entrate
Istanza cartacea con copia dell'F24 errato, di persona o per posta raccomandata
Tutti i contribuenti
Intermediario abilitato
Il commercialista o CAF invia la richiesta per conto del contribuente
Chi si affida a un professionista
Esempio pratico
Esempio: Tizio doveva versare l’IRPEF a saldo con codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche) ma ha inserito per errore il codice 4033 (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR). L’importo di 850 euro è stato accreditato sul tributo sbagliato. Tizio non paga di nuovo: accede a CIVIS, seleziona la delega F24 con la data del versamento e chiede la rettifica del codice da 4033 a 4001. L’Agenzia elabora la richiesta e riallocare l’importo al tributo corretto, mantenendo la data di pagamento originale. Nessuna sanzione, nessun interesse.
Documenti necessari
Copia della delega F24 con il codice tributo errato
Credenziali di accesso all’area riservata (SPID, CIE o CNS) per l’istanza via CIVIS
Documento di identità (per istanza allo sportello)
Codice fiscale del contribuente
Eventuale delega se si agisce tramite intermediario
Caso 1 – Tizio corregge online con CIVIS
Scenario. Tizio ha presentato il modello 730 e deve versare un saldo IRPEF di 620 euro. Compila l’F24 in autonomia tramite home banking e, per distrazione, scrive il codice tributo 4100 (addizionale regionale IRPEF) invece di 4001 (IRPEF persone fisiche). Se ne accorge il giorno successivo.
Come si applica. Tizio accede all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, entra nella sezione ‘Assistenza’ e apre il servizio CIVIS. Seleziona la categoria ‘Delega F24’ e carica la copia della delega. Indica il codice tributo errato (4100) e quello corretto (4001), lascia una breve spiegazione e invia la richiesta. L’Agenzia elabora la correzione e la accredita sul tributo giusto. L’importo versato rimane valido con la data del pagamento originale.
In pratica
L’accesso a CIVIS richiede SPID, CIE o CNS: verifica di avere le credenziali prima di iniziare.
Conserva la ricevuta della richiesta CIVIS: è la prova che hai segnalato l’errore.
Non versare di nuovo: un doppio pagamento crea un credito difficile da recuperare.
Caso 2 – Caio si presenta all'ufficio
Scenario. Caio, 72 anni, non usa internet e ha fatto l’F24 in banca. La banca ha indicato per errore il codice tributo sbagliato per un versamento di 430 euro. Caio non sa come usare CIVIS.
Come si applica. Caio si reca all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la copia della ricevuta dell’F24 e un documento di identità. Allo sportello spiega l’errore e consegna un’istanza scritta (anche in forma libera) che indica il codice tributo errato, quello corretto e l’importo. L’ufficio protocolla la richiesta e provvede alla rettifica amministrativa. Se lo desidera, può delegare un familiare o un intermediario ad agire per lui.
In pratica
L’istanza cartacea può essere anche in forma libera: scrivi nome, codice fiscale, data e importo del pagamento, codice errato e codice corretto.
Porta sempre la ricevuta originale dell’F24: è il documento che prova il versamento.
Verifica gli orari dell’ufficio sul sito dell’Agenzia: molti uffici richiedono appuntamento.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo pagare di nuovo se ho scritto il codice tributo sbagliato?
No. Se l’importo versato è corretto, non è necessario un secondo pagamento. Basta presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia affinché il versamento venga riallocato al tributo giusto.
Cosa succede se non correggo l'errore?
Il sistema registra un omesso versamento sul tributo corretto e un credito (o un importo errato) su quello sbagliato. Potresti ricevere una comunicazione di irregolarità o una cartella. È sempre meglio correggere subito.
Quanto tempo ci vuole per la correzione con CIVIS?
I tempi variano: di solito qualche settimana. Nel frattempo conserva la ricevuta della richiesta come prova che hai segnalato l’errore.
Posso correggere qualsiasi errore nell'F24 con questa procedura?
La procedura CIVIS riguarda principalmente la rettifica del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’anno di competenza. Per errori sull’importo la situazione è diversa e può richiedere ulteriori valutazioni.
Ci sono sanzioni per il codice tributo errato?
Di norma no, se il pagamento è avvenuto nei termini e l’importo è corretto. L’errore sul solo codice tributo è considerato un errore materiale, non un omesso versamento, a condizione di procedere alla correzione.
Posso usare CIVIS anche se ho pagato tramite il mio commercialista?
Sì, l’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o dall’intermediario che ha effettuato il pagamento. Se hai un commercialista, può gestire la pratica per te.
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