Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • L’ex non paga il mantenimento: cosa fare

    Capita spesso: la sentenza o l’accordo stabiliscono un assegno per il coniuge o per i figli, ma l’ex non paga. Non bisogna rassegnarsi né, all’opposto, farsi giustizia da soli: la legge offre strumenti civili ed eventualmente penali per ottenere quanto dovuto. Vediamo, in ordine, cosa si può fare.

    Il provvedimento è già un titolo esecutivo

    La sentenza di separazione o divorzio, il verbale di separazione consensuale omologato e l’accordo di negoziazione assistita sono titoli esecutivi: non occorre un nuovo processo per “farsi dare ragione”. Di fronte al mancato pagamento si può quindi agire direttamente in via esecutiva per recuperare le somme dovute, comprese quelle arretrate.

    Il pagamento diretto da parte di terzi

    Uno strumento molto efficace è l’ordine di pagamento diretto: l’avente diritto può ottenere che i terzi tenuti a versare somme all’obbligato (in primo luogo il datore di lavoro, ma anche l’INPS per la pensione o la banca) paghino direttamente a lui una parte di quelle somme. È previsto dall’art. 8 della legge 898/1970 per il divorzio e, per la separazione, dall’art. 156 del codice civile. Così l’assegno arriva senza passare dalle mani dell’ex.

    Il pignoramento

    In alternativa o in aggiunta si può procedere con il pignoramento: dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), del conto corrente o di beni dell’obbligato. Per i crediti di mantenimento la legge consente, su autorizzazione del giudice, di pignorare lo stipendio anche oltre i limiti ordinari, data la natura alimentare del credito.

    I profili penali

    Il mancato pagamento può avere rilievo penale. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del codice penale) punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari; una norma specifica (art. 570-bis) sanziona inoltre l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. In questi casi si può presentare querela; il procedimento penale è un ulteriore strumento di pressione, oltre a quelli civili.

    Cosa conviene fare, in pratica

    In genere il percorso più rapido è: diffidare formalmente l’ex tramite l’avvocato; se non paga, attivare l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o il pignoramento; valutare, nei casi più gravi e persistenti, la querela penale. Conviene conservare con cura la prova dei mancati pagamenti (estratti conto, solleciti) e rivolgersi a un avvocato per scegliere lo strumento più adatto.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Calcolo IRPEF 2026: da reddito imponibile a imposta netta

    In sintesi

    • Tre scaglioni IRPEF dal 2025: la riforma ha ridotto gli scaglioni da quattro a tre, con aliquote progressive sul reddito imponibile.
    • Imposta lorda: si ottiene applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito complessivo netto.
    • Detrazioni: riducono l’imposta lorda – le principali riguardano familiari a carico, tipo di reddito (lavoro dipendente, pensione, altri redditi) e oneri sostenuti.
    • Imposta netta: e’ il risultato finale dopo aver sottratto tutte le detrazioni dall’imposta lorda.
    • Capienza: se le detrazioni superano l’imposta lorda, l’eccedenza in genere va perduta (salvo casi specifici come il trattamento integrativo).
    • Soglia di esonero: se imposta lorda meno detrazioni e ritenute e’ uguale o inferiore a 10,33 euro, non sei obbligato a presentare la dichiarazione.

    Come si forma l'IRPEF: il percorso dal reddito all'imposta

    Quando presenti il 730 o il modello Redditi PF, il calcolo dell’IRPEF segue sempre la stessa logica in tre passi: prima si determina il reddito imponibile, poi si applica l’aliquota per scaglioni ottenendo l’imposta lorda, infine si sottraggono le detrazioni spettanti per arrivare all’imposta netta. Questo percorso e’ al cuore del Quadro RN del modello Redditi PF (e del prospetto di liquidazione 730-3 nel caso del 730).

    Dal 2025, la riforma ha confermato la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF. Questo significa che la curva d’imposta e’ piu’ semplice rispetto al passato, anche se il meccanismo delle detrazioni resta articolato.

    Capire questi passaggi ti serve anche per valutare se e’ conveniente presentare la dichiarazione anche quando non sei obbligato: potresti recuperare ritenute trattenute in eccesso o far emergere detrazioni non ancora utilizzate.

    Passi del calcolo IRPEF e principali detrazioni
    Passaggio Descrizione Riferimento nelle fonti AdE
    Reddito complessivo Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, fabbricati, terreni, ecc.) Quadro RN rigo 1
    (-) Oneri deducibili Contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc. riducono il reddito complessivo Quadro RP
    = Reddito imponibile Base su cui si calcola l'imposta lorda al netto dell'abitazione principale Imposta lorda calcolata su questo importo
    x Aliquote per scaglioni Tre scaglioni IRPEF dal 2025 (primo scaglione 23%) Riforma confermata per il 2025
    = Imposta lorda Risultato dell'applicazione delle aliquote al reddito imponibile Rigo RN5 (Redditi PF)
    (-) Detrazioni per carichi di famiglia Per coniuge, figli tra 21 e 29 anni, ascendenti conviventi Art. 12 TUIR
    (-) Detrazione per tipo di reddito Lavoro dipendente: fino a 1.955 euro se reddito complessivo <= 15.000 euro Istruzioni 730/2026
    = Imposta netta Imposta effettivamente dovuta dopo tutte le detrazioni Rigo RN26 (Redditi PF)
    (-) Ritenute e crediti Ritenute gia' trattenute dal sostituto, crediti d'imposta spettanti Quadro CR / F
    = Saldo (debito o credito) Imposta da versare o da ricevere a rimborso Prospetto 730-3

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 20.000 euro nel 2025. L’imposta lorda viene calcolata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito imponibile (al netto dell’eventuale deduzione per l’abitazione principale). Sull’importo che rientra nel primo scaglione l’aliquota e’ del 23 per cento. Dalla somma risultante si sottraggono le detrazioni spettanti: detrazione per lavoro dipendente (rapportata al reddito complessivo) e, se presenti, detrazioni per familiari a carico. Il risultato e’ l’imposta netta. Se le ritenute gia’ trattenute dal datore di lavoro durante l’anno sono superiori all’imposta netta, Tizio riceve un rimborso; in caso contrario deve versare la differenza. Se l’importo finale (imposta lorda meno detrazioni meno ritenute) risulta non superiore a 10,33 euro, Tizio non e’ nemmeno obbligato a presentare la dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (ritenute trattenute dal datore di lavoro durante l’anno)
    • Documentazione degli oneri deducibili sostenuti nel 2025 (contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc.)
    • Documentazione delle spese che danno diritto a detrazioni (spese sanitarie, interessi mutuo, spese ristrutturazione, ecc.)
    • Codice fiscale dei familiari a carico (per le relative detrazioni)
    • Attestazione di versamento acconti IRPEF eventualmente versati con modello F24
    • Modello 730-3 dell’anno precedente (se ci sono crediti riportati)

    Detrazioni che superano l'imposta lorda: il problema della capienza

    Scenario. Caio ha un reddito basso. Dopo aver calcolato l’imposta lorda, si accorge che le detrazioni a cui ha diritto – per lavoro dipendente, per il figlio a carico e per le spese sanitarie – sommano piu’ dell’imposta lorda stessa.

    Come si applica. Quando le detrazioni superano l’imposta lorda, l’eccedenza in linea generale non genera un rimborso: si dice che la detrazione ‘non ha capienza’. Fanno eccezione alcuni istituti specifici, come il trattamento integrativo (riconosciuto nella misura di 1.200 euro per il 2025 ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e con determinate condizioni sull’imposta lorda), che viene riconosciuto anche quando la detrazione per lavoro eccede l’imposta. In questi casi chi presta l’assistenza fiscale verifica automaticamente le condizioni e inserisce l’importo spettante nel prospetto di liquidazione 730-3.

    In pratica

    • Il trattamento integrativo del 2025 vale fino a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro (con condizioni specifiche sull’imposta lorda).
    • Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro e’ prevista una verifica supplementare: il trattamento integrativo spetta solo se la somma di alcune detrazioni supera l’imposta lorda e comunque per un importo non superiore a 1.200 euro.
    • Le detrazioni che non trovano capienza non sono rimborsabili e non si trascinano all’anno successivo (salvo specifiche eccezioni di legge).

    Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro

    Scenario. Sempronio e’ un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 30.000 euro nel 2025. Si chiede se esistono agevolazioni aggiuntive rispetto alla normale detrazione per lavoro dipendente.

    Come si applica. La legge di bilancio 2025 ha introdotto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro. Sempronio rientra in questa fascia. L’importo spettante e’ calcolato direttamente da chi presta l’assistenza fiscale in sede di dichiarazione; non si tratta di un bonus in busta paga ma di una riduzione aggiuntiva dell’imposta lorda in dichiarazione. L’agevolazione non spetta ai percettori di redditi da pensione.

    In pratica

    • L’ulteriore detrazione si somma alla normale detrazione per lavoro dipendente e riduce ulteriormente l’imposta netta.
    • Spetta solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei pensionati.
    • Se il reddito complessivo di Sempronio supera i 40.000 euro, l’agevolazione non e’ dovuta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 42 TUPI: Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

    Art. 42 TUPI: Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ( Art.47 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.6 del d.lgs n.396 del 1997 ) 1.

    Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

    In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell' articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970 , e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.

    In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 3-bis.

    Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

    Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 4.

    Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.

    Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.

    Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. (33) (34) 5.

    I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio.

    Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

    I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300 , e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto.

    Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

    I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva.

    Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

    Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.

    Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

    Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

    10.

    Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

    11.

    Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 28 L. 633/1941

    Art. 28 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

    La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima. 26

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 74 L. 633/1941

    Art. 74 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

    Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 104 TU Giustizia Tributaria: I mezzi d’impugnazione

    Art. 104 D.Lgs. 175/2024 – I mezzi d’impugnazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

  • Art. 178 Cod. Amb.: Principi

    Art. 178 Cod. Amb.: Principi

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Principi) 1.

    La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga.

    A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Dichiarazione integrativa società: come correggere SC o SP

    In sintesi

    • La dichiarazione integrativa corregge errori od omissioni nella dichiarazione già inviata.
    • A sfavore (più imposta dovuta): va presentata entro i termini di accertamento, con sanzioni ridotte via ravvedimento operoso.
    • A favore (meno imposta o più credito): il credito che emerge è utilizzabile in compensazione.
    • Si barra la casella ‘dichiarazione integrativa’ nel frontespizio del modello.
    • Se necessario si compila il quadro DI per indicare le differenze rispetto alla dichiarazione originaria.
    • Prima di presentare l’integrativa è fondamentale capire se conviene abbinare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

    Cos'è la dichiarazione integrativa e quando serve

    Capita a molte società di accorgersi, dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, di aver commesso un errore: un reddito non dichiarato, una deduzione sbagliata, un credito calcolato in modo non corretto. La dichiarazione integrativa è lo strumento che permette di correggere questi errori senza aspettare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Esistono due tipi di integrativa, e la distinzione è importante perché cambiano le regole applicabili. L’integrativa a sfavore aumenta l’imposta dovuta o riduce un credito: in questo caso occorre pagare la differenza e, di regola, conviene ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. L’integrativa a favore riduce l’imposta o fa emergere un nuovo credito: il credito può essere usato in compensazione, ma se viene presentata oltre certe scadenze ci sono regole specifiche sull’utilizzo.

    In questa guida spieghiamo come presentare l’integrativa, quando si usa il quadro DI e come funziona il ravvedimento operoso per limitare i costi di un errore già commesso.

    Integrativa a favore vs a sfavore: differenze principali
    Aspetto A sfavore (più imposta) A favore (meno imposta/più credito)
    Effetto Maggiore imposta o minor credito Minore imposta o maggior credito
    Termine di presentazione Entro i termini di decadenza dell'accertamento In qualunque momento, con regole sull'utilizzo
    Sanzioni Applicabili; riducibili con ravvedimento Non applicabili
    Credito emergente Non applicabile Utilizzabile in compensazione F24
    Quadro DI Da compilare se richiesto Da compilare se richiesto
    Casella frontespizio Da barrare Da barrare

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL presenta il Modello Redditi SC per il 2025 e si accorge in seguito di aver dimenticato di dichiarare un componente positivo di reddito di 10.000 euro. Questo è un errore a sfavore: l’imposta sarebbe stata più alta. Alfa SRL presenta una dichiarazione integrativa a sfavore, calcola la maggiore IRES dovuta e la versa con il ravvedimento operoso. Il ravvedimento riduce la sanzione ordinaria (che potrebbe essere del 90%) a una percentuale molto inferiore in base al momento in cui avviene la correzione. Se invece Alfa SRL si fosse accorta di una deduzione non contabilizzata che abbassa il reddito di 8.000 euro, avrebbe presentato un’integrativa a favore, facendo emergere un credito da usare in compensazione.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC (o SP) originario già presentato
    • Modello Redditi SC (o SP) integrativo con casella frontespizio barrata
    • Quadro DI compilato con le variazioni rispetto alla dichiarazione precedente
    • F24 per il versamento della maggiore imposta (integrativa a sfavore) con codici ravvedimento
    • Documentazione di supporto che giustifica la correzione (fatture, contratti, calcoli)

    Caso 1 – Alfa SRL corregge un errore a sfavore con ravvedimento

    Scenario. Alfa SRL ha dimenticato di includere nella dichiarazione Redditi SC 2025 un ricavo di 15.000 euro. Se ne accorge sei mesi dopo l’invio della dichiarazione originaria.

    Come si applica. Si tratta di un’integrativa a sfavore: il reddito imponibile era sottostimato e l’IRES versata era inferiore al dovuto. Alfa SRL presenta la dichiarazione integrativa barrando la casella apposita nel frontespizio e compilando il quadro DI. In parallelo versa la maggiore IRES con il ravvedimento operoso, che permette di ridurre la sanzione ordinaria pagando una percentuale ridotta proporzionale al ritardo. Prima si interviene, più bassa è la sanzione ridotta.

    In pratica

    • Presentare l’integrativa con casella frontespizio barrata e quadro DI.
    • Versare la maggiore IRES tramite F24 con i codici tributo del ravvedimento operoso.
    • Prima si corregge l’errore, minore è la sanzione ridotta.

    Caso 2 – Alfa SRL presenta un'integrativa a favore per un credito non usato

    Scenario. Alfa SRL si accorge di non aver indicato in dichiarazione un credito d’imposta maturato per investimenti in beni strumentali, che avrebbe ridotto l’IRES dovuta di 4.000 euro.

    Come si applica. Si tratta di un’integrativa a favore: la dichiarazione originaria conteneva un errore che ha danneggiato la società, non l’erario. Alfa SRL presenta l’integrativa barrando la casella nel frontespizio e compilando il quadro DI. Il credito di 4.000 euro che ne emerge può essere utilizzato in compensazione in F24. Se l’integrativa viene presentata oltre il termine della dichiarazione successiva, l’utilizzo del credito è soggetto a specifiche regole previste dalla normativa vigente.

    In pratica

    • Presentare l’integrativa con casella frontespizio barrata e quadro DI.
    • Il credito di 4.000 euro diventa disponibile per la compensazione in F24.
    • Verificare le regole sull’utilizzo se la presentazione è tardiva rispetto alla dichiarazione successiva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 54 L. 633/1941

    Art. 54 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552 .

    Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 39-bis L. 184/1983 – Competenze di regioni e province autonome nell’adozione

    Art. 39-bis L. 184/1983 – Competenze di regioni e province autonome nell’adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

    3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

  • Plusvalenza vendita terreni edificabili: tassazione nel 730

    In sintesi

    • Sempre tassata: a differenza di quanto accade per i fabbricati, la plusvalenza da cessione di un terreno edificabile e’ imponibile sempre, anche se il terreno e’ stato acquistato da piu’ di cinque anni o e’ stato ricevuto per donazione o in eredita’.
    • Tassazione separata come regola: di default la plusvalenza si dichiara nel quadro M del modello 730 (rigo M2, codice 2) ed e’ assoggettata a tassazione separata. Il contribuente puo’ pero’ optare per la tassazione ordinaria IRPEF.
    • Come si calcola la plusvalenza: la plusvalenza e’ la differenza tra il corrispettivo di vendita percepito e il costo di acquisto del terreno, aumentato delle spese inerenti documentate (spese notarili, commissioni, imposte pagate, ecc.).
    • Terreno edificabile: definizione: si considera edificabile il terreno qualificato come tale dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita.
    • Differenza con i terreni agricoli: un terreno agricolo acquistato da piu’ di cinque anni e non oggetto di lottizzazione non genera plusvalenza tassabile; un terreno edificabile, invece, e’ tassato sempre.

    Perche' la plusvalenza sui terreni edificabili e' sempre tassata

    Quando vendi un terreno, il Fisco si interessa alla differenza tra quanto hai incassato e quanto hai pagato per acquistarlo. Questa differenza si chiama plusvalenza. La regola generale per gli immobili prevede che la plusvalenza sia tassata solo se vendi entro cinque anni dall’acquisto (con alcune eccezioni). Ma per i terreni edificabili la regola e’ completamente diversa.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 chiariscono che la plusvalenza da cessione di terreni edificabili e’ sempre tassata, senza limiti di tempo. Non fa differenza se il terreno lo possiedi da vent’anni, se l’hai ricevuto in eredita’ o se ti e’ stato donato: la plusvalenza e’ comunque imponibile. L’unico presupposto e’ che il terreno sia qualificato come edificabile dagli strumenti urbanistici (piano regolatore generale o altri strumenti) vigenti al momento della vendita.

    Come funziona la tassazione? Di norma la plusvalenza viene inserita nel quadro M del 730 (rigo M2) ed e’ assoggettata a tassazione separata. Questo significa che l’aliquota applicata e’ quella media IRPEF degli anni precedenti, calcolata dall’Agenzia delle Entrate, e che di solito risulta piu’ conveniente rispetto alla tassazione ordinaria. Il contribuente ha pero’ la facolta’ di optare per la tassazione ordinaria, se preferisce.

    Confronto tassazione plusvalenze immobiliari
    Tipo di bene ceduto Plusvalenza tassabile? Dove si dichiara Regime di tassazione
    Terreno edificabile (qualunque eta') Si, sempre Quadro M (rigo M2 cod. 2) Tassazione separata (o opzione ordinaria)
    Terreno agricolo (acquistato da meno di 5 anni) Si Quadro D4 (cod. 2) Tassazione ordinaria IRPEF
    Terreno agricolo (acquistato da piu' di 5 anni, no lottizzazione) No Non si dichiara
    Fabbricato abitativo (acquistato da meno di 5 anni) Si (con eccezioni) Quadro D4 (cod. 2) Tassazione ordinaria o imposta sostitutiva notaio

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2010 un terreno edificabile per 50.000 euro, sostenendo anche 3.000 euro di spese notarili e imposte. Nel 2025 lo vende per 120.000 euro. La plusvalenza e’ pari a 120.000 – (50.000 + 3.000) = 67.000 euro. Tizio deve indicare i 67.000 euro nel rigo M2 del quadro M del 730 (tipo di reddito: codice 2). L’imposta viene calcolata con il metodo della tassazione separata, salvo che Tizio opti per la tassazione ordinaria.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di acquisto del terreno con prezzo e data di acquisto
    • Atto notarile di vendita del terreno con prezzo e data di cessione
    • Fatture e ricevute di tutte le spese inerenti (spese notarili, imposte pagate, commissioni di mediazione)
    • Eventuale perizia giurata di stima, se si e’ usufruito della rivalutazione del valore di acquisto
    • Certificato di destinazione urbanistica del terreno che attesta la qualifica edificabile al momento della vendita
    • Prospetto riepilogativo redatto e conservato dal contribuente con il dettaglio del calcolo della plusvalenza

    Caso 1: terreno edificabile ricevuto in eredita' e poi venduto

    Scenario. Caio ha ereditato nel 2005 un terreno edificabile dal padre. Nel 2025 decide di venderlo a 200.000 euro. Al momento dell’apertura della successione, il valore dichiarato del terreno era di 80.000 euro.

    Come si applica. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e’ stato acquisito per successione. Il costo da assumere e’ il valore definito ai fini dell’imposta di successione (80.000 euro). La plusvalenza tassabile e’ dunque 200.000 – 80.000 = 120.000 euro. Caio deve indicarla nel rigo M2 del quadro M del 730 con il codice 2, allegando (e conservando) il prospetto del calcolo.

    In pratica

    • Anche se hai ereditato il terreno decenni fa, la plusvalenza e’ tassata.
    • Il costo di riferimento e’ il valore dichiarato nella successione.
    • Conserva la dichiarazione di successione come prova del costo di acquisto.

    Caso 2: terreno edificabile acquistato e rivalutato

    Scenario. Sempronio ha acquistato nel 2018 un terreno edificabile per 30.000 euro. Nel 2025 si avvale della procedura di rivalutazione, ottenendo una perizia che attesta un valore di 90.000 euro, e versa l’imposta sostitutiva prevista per la rideterminazione. Poco dopo vende il terreno a 95.000 euro.

    Come si applica. Grazie alla rivalutazione, il costo fiscalmente riconosciuto diventa 90.000 euro (il valore periziato). La plusvalenza tassabile scende a soli 5.000 euro (95.000 – 90.000). Sempronio deve indicare la plusvalenza nel rigo M2 del quadro M del 730. I dati della rivalutazione vanno indicati nel rigo M76 o M77 della sezione III B del quadro M.

    In pratica

    • La rivalutazione del terreno con perizia giurata ti consente di abbattere la plusvalenza futura.
    • L’imposta sostitutiva per la rivalutazione va versata entro i termini previsti.
    • Indica sia la plusvalenza (rigo M2) sia i dati della rivalutazione (rigo M76/M77) nel quadro M del 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Comprare la seconda casa: il registro al 9%

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria: il registro sulla seconda casa è del 9% del valore dell’immobile.
    • Ipotecaria e catastale fisse: tra privati rimangono 50 euro ciascuna, come per la prima casa.
    • Sistema prezzo-valore: si può applicare anche per la seconda casa (coefficiente 120 invece di 110).
    • Nessun minimo fisso: a differenza della prima casa, non esiste un minimo di 1.000 euro.
    • Da impresa con IVA: si paga l’IVA al 10% e registro, ipotecaria e catastale diventano fisse a 200 euro ciascuna.
    • Differenza rilevante: su un immobile da 200.000 euro il 9% vale 18.000 euro, contro i 4.000 euro del 2%.

    Quanto si paga di registro per la seconda casa

    Chi acquista un immobile abitativo senza i requisiti della prima casa paga l’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%. La differenza rispetto al 2% della prima casa è enorme: su un appartamento da 200.000 euro si parla di 18.000 euro contro 4.000 euro. È quindi fondamentale capire se si rientra o meno nella categoria ‘prima casa’ prima di stipulare il rogito.

    Anche per la seconda casa le imposte ipotecaria e catastale, quando si acquista da un privato, restano fisse a 50 euro ciascuna. Se invece il venditore è un’impresa costruttrice che applica l’IVA, il regime cambia completamente: si paga l’IVA al 10% (22% per le abitazioni di lusso) e registro, ipotecaria e catastale diventano ciascuna un’imposta fissa di 200 euro.

    Anche per la seconda casa esiste il sistema del prezzo-valore, che consente di calcolare l’imposta sul valore catastale dell’immobile invece che sul prezzo pagato. Il coefficiente applicato alla rendita catastale rivalutata è però 120 (invece di 110 previsto per la prima casa). Questo strumento può ridurre significativamente l’imposta, poiché il valore catastale è spesso molto inferiore al prezzo di mercato.

    L’imposta di registro al 9% si applica anche quando un contribuente ha già acquistato la prima casa con le agevolazioni e ne vuole acquistare una seconda nello stesso Comune, oppure quando acquista senza avere intenzione di trasferire la residenza. Non esistono soglie minime: l’imposta è semplicemente il 9% della base imponibile.

    Imposte sull'acquisto della seconda casa a confronto
    Tributo Seconda casa (tra privati) Prima casa (tra privati)
    Imposta di registro 9% del valore 2% del valore (min. 1.000 euro)
    Imposta ipotecaria 50 euro (fissa) 50 euro (fissa)
    Imposta catastale 50 euro (fissa) 50 euro (fissa)
    Coefficiente prezzo-valore Rendita × 1,05 × 120 Rendita × 1,05 × 110
    IVA (da impresa) 10% (22% per lusso) 4%

    Esempio pratico

    • Caio acquista un bilocale come seconda casa da un privato. Il prezzo pattuito è 160.000 euro. La rendita catastale è 500 euro. Caio chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore: base imponibile = 500 × 1,05 × 120 = 63.000 euro. L’imposta di registro è il 9% di 63.000 = 5.670 euro, a cui si sommano 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale. Totale imposte: 5.770 euro. Senza prezzo-valore, il 9% sul prezzo di 160.000 euro avrebbe dato 14.400 euro: il risparmio è di quasi 8.700 euro.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di compravendita (rogito)
    • Visura catastale dell’immobile (per calcolare il valore catastale con prezzo-valore)
    • Documento d’identità e codice fiscale delle parti
    • Eventuale documentazione sull’IVA se il venditore è un’impresa
    • Ricevuta del pagamento delle imposte tramite modello F24 (versate dal notaio)

    Caso 1 – Tizio acquista una casa al mare come seconda abitazione

    Scenario. Tizio possiede già la sua abitazione principale in città, acquistata anni fa con i benefici prima casa. Vuole ora comprare un appartamento al mare per le vacanze. Il venditore è una persona fisica. Il prezzo è 120.000 euro e la rendita catastale rivalutata dell’immobile è 40.000 euro (cioè rendita × 1,05 × 120).

    Come si applica. Non avendo i requisiti per la prima casa su questo secondo acquisto, Tizio paga l’aliquota ordinaria del 9%. Usando il sistema prezzo-valore, la base imponibile è 40.000 euro. L’imposta di registro è il 9% di 40.000 = 3.600 euro, più 50 euro di ipotecaria e 50 euro di catastale. Totale: 3.700 euro. Senza prezzo-valore, il 9% di 120.000 euro sarebbe stato 10.800 euro: il vantaggio del prezzo-valore vale 7.100 euro.

    In pratica

    • Aliquota ordinaria: 9% del valore dell’immobile.
    • Sistema prezzo-valore: rendita catastale × 1,05 × 120.
    • Ipotecaria e catastale: 50 + 50 euro fissi anche per la seconda casa.
    • Il prezzo-valore si chiede espressamente al notaio in fase di rogito.

    Caso 2 – Caio acquista da un costruttore con IVA

    Scenario. Caio vuole acquistare un appartamento di nuova costruzione direttamente dall’impresa costruttrice. L’impresa vende applicando l’IVA. Per Caio si tratta della seconda casa.

    Come si applica. Quando il venditore è un’impresa che applica l’IVA, le regole cambiano. Caio non paga il registro al 9%: paga invece l’IVA al 10% sul prezzo dell’immobile (o al 22% se si tratta di abitazione di lusso). Le imposte di registro, ipotecaria e catastale diventano tutte fisse a 200 euro ciascuna. Su un appartamento da 250.000 euro, l’IVA al 10% è 25.000 euro, più 600 euro di imposte fisse: un costo fiscale ben superiore all’acquisto da privato. Qui il sistema prezzo-valore non si applica.

    In pratica

    • Da impresa con IVA: si paga IVA 10% (o 22% per lusso) + registro, ipotecaria e catastale fisse da 200 euro ciascuna.
    • Il sistema prezzo-valore non vale per gli acquisti soggetti a IVA.
    • Verificare sempre se il venditore è un privato o un’impresa prima di stimare i costi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti