Autore: Andrea Marton

  • Autofattura: quando e come si emette

    In sintesi

    • Autofattura: documento emesso dallo stesso acquirente o committente al posto del fornitore, nei casi previsti dalla legge.
    • Reverse charge (inversione contabile): il cliente soggetto passivo integra o emette l’autofattura con l’IVA dovuta, registrandola sia a debito sia a credito – operazione neutrale con piena detrazione.
    • Acquisti dall’estero: codici tipo documento TD17 (acquisti di servizi dall’estero), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (acquisti di beni da soggetti non residenti già in Italia).
    • Autoconsumo e cessioni gratuite: il titolare che preleva un bene aziendale per uso personale emette autofattura per assoggettare l’operazione a IVA.
    • Regolarizzazione (TD20): se il fornitore non emette fattura nei termini, il cliente può emettere autofattura (TD20) per regolarizzare la propria posizione ed evitare sanzioni.
    • Trasmissione al Sistema di Interscambio: le autofatture per operazioni con l’estero transitano via SdI come esterometro in formato fattura elettronica.

    Che cos'è l'autofattura e quando serve

    Nella normale dinamica commerciale, è il venditore (o prestatore di servizi) a emettere la fattura nei confronti del cliente. Esistono però situazioni in cui la legge ribalta questo schema: è il cliente stesso a dover emettere il documento, per conto proprio o del fornitore. Questo documento si chiama autofattura.

    Il termine può sembrare paradossale – fatturare a sé stessi – ma risponde a una logica precisa: garantire che l’IVA venga correttamente assoggettata e dichiarata anche quando il fornitore è estero (e quindi fuori dal sistema fiscale italiano), opera in un settore con regole speciali, o semplicemente non ha adempiuto ai propri obblighi in tempo. In tutti questi casi, l’acquirente prende in mano la penna e completa ciò che il venditore non ha fatto.

    I casi principali in cui si emette un’autofattura sono: il reverse charge (inversione contabile), gli acquisti da soggetti esteri trasmessi come esterometro tramite il Sistema di Interscambio, l’autoconsumo e le cessioni gratuite, e la regolarizzazione del fornitore inadempiente (il cosiddetto TD20). Ognuno ha una propria logica e richiede attenzione ai termini e alle modalità.

    Dal punto di vista tecnico, le autofatture per operazioni con l’estero vengono oggi trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) in formato XML, con i codici tipo documento previsti (TD17, TD18, TD19): questo sostituisce il vecchio esterometro trimestrale per le operazioni rilevanti.

    Principali tipi di autofattura e codici SdI
    Caso Codice SdI Logica IVA
    Acquisto di servizi dall'estero (UE o extra-UE) TD17 Cliente integra/emette doc. con IVA italiana: a debito e a credito
    Acquisto intracomunitario di beni TD18 Cliente integra fattura fornitore UE con IVA italiana: a debito e a credito
    Acquisto beni da soggetti non residenti (già in Italia) TD19 Come TD18 ma per beni fisicamente in Italia da non residente
    Autoconsumo o cessione gratuita TD1 (autofattura) IVA dovuta sul valore normale del bene prelevato
    Regolarizzazione fornitore inadempiente TD20 Cliente versa IVA per conto del fornitore e poi lo informa

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio è un consulente IT con partita IVA italiana e acquista un software da un fornitore statunitense al costo di 1.000 euro (operazione B2B, acquisto di servizio dall’estero). Il fornitore USA non è soggetto IVA italiano e non addebita l’IVA in fattura. Tizio deve emettere un’autofattura (TD17) con base imponibile 1.000 euro e IVA al 22% = 220 euro. Registra l’autofattura nel registro vendite (IVA a debito: 220 euro) e nel registro acquisti (IVA a credito: 220 euro). Se ha piena detrazione, l’operazione è neutrale: 220 – 220 = 0 euro da versare. L’autofattura viene trasmessa via SdI entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera.

    Documenti necessari

    • Fattura del fornitore estero (o documentazione dell’operazione in caso di mancata fatturazione)
    • Autofattura in formato XML trasmessa via SdI con codice tipo documento corretto (TD17/TD18/TD19/TD20)
    • Registrazione nel registro delle fatture emesse (IVA a debito) e nel registro acquisti (IVA a credito)
    • Documentazione della prova di pagamento o del contratto per gli acquisti di servizi dall’estero
    • Per TD20: copia della comunicazione al fornitore inadempiente della regolarizzazione effettuata

    Tizio acquista servizi di consulenza da un fornitore francese (TD17)

    Scenario. Tizio gestisce una piccola agenzia di comunicazione a Milano con partita IVA. Ingaggia un grafico freelance francese per 2.000 euro. Il grafico francese emette una fattura senza IVA italiana, indicando la propria partita IVA francese.

    Come si applica. L’operazione è un acquisto intracomunitario di servizi: si applica il reverse charge. Tizio deve emettere un’autofattura (codice TD17) con base imponibile 2.000 euro e IVA al 22% = 440 euro. Registra il documento nel registro vendite (440 euro a debito) e nel registro acquisti (440 euro a credito). L’effetto sul debito IVA di Tizio è zero, a patto che abbia piena detrazione. L’autofattura va trasmessa allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (data di ricezione o di pagamento, a seconda del momento rilevante).

    In pratica

    • Conservare la fattura del fornitore francese come documento di riferimento per l’autofattura.
    • Il codice TD17 è per acquisti di servizi dall’estero, sia da fornitori UE sia extra-UE.
    • Se l’agenzia di Tizio ha operazioni esenti o pro-rata, l’IVA a credito potrebbe essere parzialmente indetraibile.

    Caio regolarizza una fattura che il fornitore non ha emesso (TD20)

    Scenario. Caio è un artigiano e ha acquistato materiali da un fornitore italiano per 5.000 euro più IVA al 22% (1.100 euro). Il fornitore, per un disguido, non ha emesso la fattura entro i termini previsti. Sono passate le scadenze e Caio rischia di essere coinvolto nell’irregolarità.

    Come si applica. Per tutelarsi, Caio può emettere un’autofattura di regolarizzazione (codice TD20), indicando la base imponibile di 5.000 euro e l’IVA di 1.100 euro. Versa l’IVA all’Erario tramite F24 (codice tributo 6099 o il codice pertinente al periodo) e comunica al fornitore l’avvenuta regolarizzazione. In questo modo Caio mette in regola la propria posizione. Il fornitore rimane esposto alle proprie sanzioni per la mancata emissione della fattura originaria, ma Caio è al riparo da contestazioni.

    In pratica

    • L’autofattura TD20 non esonera il fornitore dalle proprie responsabilità: serve a tutelare il cliente.
    • L’IVA versata tramite TD20 può essere portata in detrazione da Caio come normale IVA sugli acquisti.
    • Conservare tutta la documentazione: contratto, prova di pagamento, copia dell’autofattura e della ricevuta F24.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando si emette l'autofattura per il reverse charge interno?

    In settori tassativi come subappalti in edilizia, servizi di pulizia/demolizione/installazione impianti su edifici, cessioni di oro, rottami, telefonini e microprocessori. Il fornitore emette fattura senza IVA con la dicitura ‘inversione contabile’ e il cliente la integra con l’aliquota dovuta.

    Entro quando va trasmessa l'autofattura allo SdI?

    Per gli acquisti da soggetti esteri (TD17/TD18/TD19), entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata. I termini precisi possono variare: verificare le istruzioni AdE aggiornate per l’anno di riferimento.

    L'autofattura per autoconsumo quando è obbligatoria?

    Quando un imprenditore o professionista preleva un bene dall’attività per uso personale o lo cede gratuitamente a terzi, deve emettere autofattura se aveva detratto l’IVA all’acquisto. L’IVA si calcola sul valore normale del bene.

    Cosa succede se dimentico di emettere l'autofattura?

    Si configura una violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) per regolarizzare la posizione versando la sanzione ridotta in base al tempo trascorso.

    L'autofattura TD20 si usa solo se il fornitore è italiano?

    Sì, la TD20 riguarda la regolarizzazione di operazioni con fornitori italiani che non hanno emesso fattura nei termini. Per i fornitori esteri si usano i codici TD17/TD18/TD19, che hanno logiche diverse.

    L'autofattura viene registrata due volte?

    Sì, nei casi di reverse charge: una volta nel registro delle fatture emesse (IVA a debito) e una volta nel registro degli acquisti (IVA a credito). Se c’è piena detrazione, l’effetto sul saldo IVA è neutro.

    Vedi anche: Fattura elettronica, Reverse charge e autofattura, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi e Rimborso IVA trimestrale.

  • Lettera di compliance dell’Agenzia: cosa fare quando arriva

    In sintesi

    • Non è un accertamento: la lettera di compliance è un invito a regolarizzarsi spontaneamente, prima che l’Agenzia avvii un vero procedimento impositivo.
    • Due strade possibili: se l’anomalia segnalata è fondata, puoi ravvederti pagando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte; se non è fondata, puoi fornire chiarimenti all’Agenzia.
    • Ravvedimento operoso: regolarizzarsi spontaneamente permette di pagare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, con una riduzione che dipende da quanto tempo è passato dalla violazione.
    • Sanzioni crescenti nel tempo: più si aspetta, minore è la riduzione ottenibile: da 1/10 del minimo entro 30 giorni dalla scadenza originaria fino a 1/6 prima che arrivi un atto formale.
    • Modello F24: per versare imposta, sanzione ridotta e interessi si usa il modello F24 con i codici tributo di imposta, sanzione e interessi, compilando una riga per ciascuna voce.
    • Interessi al tasso legale: oltre alla sanzione ridotta si devono versare gli interessi calcolati giorno per giorno al tasso legale vigente, fissato annualmente con decreto del MEF.

    Cos'è la lettera di compliance e perché l'hai ricevuta

    La lettera di compliance è una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate ti segnala che dai propri archivi – banche dati, comunicazioni di terzi, Certificazioni Uniche – emerge un’anomalia rispetto a quanto hai dichiarato. Potrebbe trattarsi di un reddito non dichiarato, di un importo non corrispondente, o di un dato che non quadra. L’Agenzia ti informa prima di avviare un accertamento formale, invitandoti a verificare e, se necessario, a regolarizzarti.

    È importante capire subito che questa lettera non è un avviso di accertamento né una cartella di pagamento: non ti viene richiesto di pagare immediatamente, né significa che hai già un debito definitivo. Si tratta di un atto di dialogo preventivo. Hai due possibilità: se l’anomalia segnalata corrisponde a un errore reale, puoi regolarizzarti tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte; se invece l’anomalia non esiste o è già stata sanata, puoi fornire all’Agenzia la documentazione che lo dimostra.

    Agire tempestivamente conviene. Le sanzioni del ravvedimento operoso si riducono progressivamente quanto prima ci si regolarizza: aspettare riduce il vantaggio economico e avvicina il momento in cui l’Agenzia potrebbe emettere un atto formale, dopo il quale le riduzioni diminuiscono ulteriormente.

    Riduzione della sanzione con il ravvedimento operoso
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza originaria 1/10 del minimo edittale
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione relativa all'anno (o entro 1 anno dall'omissione) 1/8 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo edittale
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo edittale
    Dopo la constatazione della violazione (verbale PVC) 1/5 del minimo edittale

    Esempio pratico

    • Caio riceve una lettera di compliance in cui l’Agenzia segnala che un committente ha comunicato compensi per lavoro autonomo occasionale di 2.000 euro non risultanti nel 730 di Caio. Caio verifica e si accorge di aver effettivamente dimenticato di dichiararli. Procede con il ravvedimento operoso: calcola l’IRPEF dovuta sulla somma non dichiarata, aggiunge la sanzione ridotta (nella misura applicabile in base ai mesi trascorsi dalla scadenza originaria) e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Versa tutto con il modello F24, compilando tre righe separate con i codici tributo rispettivamente di imposta, sanzione e interessi.

    Documenti necessari

    • Lettera di compliance ricevuta (conservarla con la data di ricezione)
    • Dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto della segnalazione
    • Documentazione del reddito o del dato contestato (contratti, bonifici, fatture, Certificazione Unica)
    • Ricevuta F24 del versamento eseguito con ravvedimento, da conservare come prova dell’avvenuta regolarizzazione
    • Eventuale documentazione che smentisce l’anomalia, se si sceglie di fornire chiarimenti

    Caso 1 – Tizio si ravvede per un reddito non dichiarato

    Scenario. Tizio ha svolto nel 2024 alcune prestazioni di lavoro autonomo occasionale per un’azienda, che ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica con ritenute. Tizio non ha riportato quei compensi nel 730 e ora riceve una lettera di compliance.

    Come si applica. Tizio verifica la propria situazione, riconosce l’omissione e decide di regolarizzarsi con il ravvedimento operoso. Calcola l’IRPEF non versata sulla quota di reddito omessa, determina la sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria di versamento e aggiunge gli interessi legali calcolati giorno per giorno al tasso legale vigente. Usa il modello F24 per versare le tre componenti – imposta, sanzione ridotta, interessi – ciascuna con il proprio codice tributo. Dopo il versamento, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa se l’unica anomalia era quella segnalata e il ravvedimento copre interamente il debito.

    In pratica

    • Il ravvedimento operoso va fatto prima che l’Agenzia emetta un atto formale di accertamento: da quel momento in poi le riduzioni diminuiscono ulteriormente e poi vengono meno.
    • Conservare la ricevuta F24 del versamento è fondamentale: è la prova che ti sei regolarizzato spontaneamente, utile se l’Agenzia dovesse contestare la stessa anomalia in una fase successiva.

    Caso 2 – Caio fornisce chiarimenti perché l'anomalia non esiste

    Scenario. Caio riceve una lettera di compliance in cui l’Agenzia segnala un importo su un conto corrente estero non dichiarato. In realtà quel conto è già stato indicato nel quadro RW della sua dichiarazione e non vi è stata alcuna omissione.

    Come si applica. Caio non deve ravvedersi perché non ha commesso alcuna irregolarità. Può inviare all’Agenzia delle Entrate una risposta con allegata la copia della propria dichiarazione e le pagine del quadro RW che documentano la corretta indicazione del conto estero. La risposta può essere inviata tramite i canali indicati nella lettera stessa (di solito il portale dell’Agenzia o posta raccomandata). Una volta forniti i chiarimenti, l’Agenzia valuta la documentazione e, se la verifica è positiva, archivia la segnalazione senza procedere con un accertamento formale.

    In pratica

    • Rispondi alla lettera di compliance anche se sei convinto di non aver sbagliato: il silenzio può essere interpretato come mancanza di risposta, mentre la documentazione fornita tutela la tua posizione.
    • Tieni una copia di tutto ciò che invii, con data e modalità di trasmissione: in caso di successiva contestazione, avrai la prova di aver risposto e di aver fornito i documenti pertinenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La lettera di compliance è la stessa cosa di un avviso di accertamento?

    No. La lettera di compliance è una comunicazione preventiva con cui l’Agenzia ti segnala una possibile anomalia e ti invita a chiarire o a regolarizzarti spontaneamente. Un avviso di accertamento è invece un atto formale con cui l’Agenzia ti contesta ufficialmente un maggior reddito o un’imposta non versata. Sono due fasi diverse: la compliance viene prima.

    Devo rispondere obbligatoriamente alla lettera di compliance?

    Non esiste un obbligo formale di risposta, ma ignorare la lettera non è consigliabile. Se l’anomalia è reale, non ravvedersi significa avvicinarsi all’accertamento con sanzioni più alte. Se l’anomalia non è fondata, non fornire chiarimenti lascia aperta la possibilità che l’Agenzia proceda comunque.

    Quali sanzioni si applicano con il ravvedimento operoso?

    Le sanzioni variano in base al tempo trascorso dalla violazione: da 1/10 del minimo edittale se ci si ravvede entro 30 giorni dalla scadenza, fino a 1/6 prima della notifica di un atto formale. Più si aspetta, minore è il beneficio. Oltre alla sanzione ridotta si versano anche gli interessi al tasso legale, calcolati giorno per giorno.

    Come si paga il ravvedimento operoso?

    Con il modello F24, compilando una riga per l’imposta dovuta (con il relativo codice tributo), una per la sanzione ridotta e una per gli interessi. I codici tributo specifici dipendono dal tipo di imposta e dall’anno di riferimento: sono indicati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate o si possono reperire sul sito.

    Se mi ravvedo, devo anche presentare una dichiarazione integrativa?

    Dipende. Se l’anomalia riguarda un reddito omesso che non era stato incluso nella dichiarazione, potresti dover presentare una dichiarazione integrativa (modello Redditi PF) oltre al versamento. Se invece si tratta di un tributo non versato che era già correttamente dichiarato, di solito è sufficiente il pagamento F24. Valuta la situazione specifica, eventualmente con l’aiuto di un CAF o di un professionista abilitato.

    Entro quando devo agire dopo aver ricevuto la lettera?

    La lettera di compliance non fissa di per sé un termine perentorio come l’avviso bonario. Tuttavia, agire prima possibile è vantaggioso: il ravvedimento operoso concede le riduzioni più alte a chi si regolarizza entro tempi brevi dalla scadenza originaria, e la sanzione cresce progressivamente al passare del tempo.

  • Investimenti green 2026: la maggiorazione per l’autoconsumo da fonti rinnovabili, esempio

    In sintesi

    • La maggiorazione si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) inclusi negli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale.
    • Sono agevolabili i beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio.
    • Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione è riservata ai moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023 (convertito dalla L. 11/2024).
    • Il decreto legislativo di riferimento per la disciplina dell’autoconsumo è il D.Lgs. 199/2021, art. 30, comma 1, lettera a), numero 2).
    • La misura si inserisce nel perimetro del piano Industria 5.0 e incentiva la transizione energetica aziendale abbinata all’innovazione digitale.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 429 L. 199/2025 riconosce la maggiorazione prevista dal comma 427 anche agli investimenti in beni strumentali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti di stoccaggio. Per il solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023.

    Approfondimento normativo completo: Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER.

    Il contesto: Industria 5.0 e la svolta green del 2026

    La Legge di Bilancio 2026 estende il credito d’imposta Industria 5.0 – già previsto per i beni strumentali tecnologicamente avanzati – agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per uso aziendale. Il comma 429 individua due categorie principali di investimenti agevolabili: i beni strumentali inclusi negli allegati IV e V (interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura) e i beni strumentali per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile, inclusi gli impianti di stoccaggio.

    La norma richiama espressamente il D.Lgs. 199/2021, che disciplina la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in particolare la figura dell’autoconsumo anche a distanza. Questa configurazione consente alle imprese di produrre energia rinnovabile in un sito e consumarla in un altro, attraverso la rete di distribuzione, ampliando significativamente le possibilità di pianificazione energetica aziendale.

    Un limite rilevante riguarda gli impianti fotovoltaici: il comma 429 non agevolata qualsiasi pannello solare, bensì esclusivamente quelli con moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023 (convertito dalla L. 11/2024). Si tratta dei moduli con specifiche caratteristiche tecniche e di provenienza, introdotte proprio per incentivare la filiera europea e ridurre la dipendenza da forniture extraeuropee. La verifica della categoria del modulo è quindi un requisito preliminare indispensabile.

    Checklist: come accedere alla maggiorazione FER

    • Verificare che i beni strumentali per la produzione di energia rientrino nelle categorie agevolabili: per il fotovoltaico, accertare che i moduli siano di categoria b) o c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023.
    • Accertare che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo aziendale (anche a distanza ai sensi del D.Lgs. 199/2021): la mera cessione in rete senza autoconsumo non è agevolata.
    • Per i beni degli allegati IV e V, verificare il requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
    • Documentare l’investimento con perizia tecnica asseverata che attesti i requisiti tecnici dei moduli fotovoltaici e degli impianti di stoccaggio.
    • Verificare la misura della maggiorazione applicabile (comma 427) e i limiti di spesa agevolabile: il comma 429 rinvia al comma 427 per la quantificazione del beneficio.

    Caso Tizio: impianto fotovoltaico categoria b) con stoccaggio

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa manifatturiera che intende installare sul capannone un impianto fotovoltaico con moduli di categoria b) (ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023) e un sistema di accumulo a batterie. L’energia prodotta sarà interamente destinata all’autoconsumo in sito.

    Come si legge in pratica. L’investimento rientra nel perimetro del comma 429: l’impianto fotovoltaico con moduli categoria b) è espressamente agevolato, e il sistema di accumulo (stoccaggio dell’energia prodotta) è anch’esso incluso nella norma. L’impresa può applicare la maggiorazione prevista dal comma 427 sull’intero costo dell’investimento agevolabile. È necessaria una perizia asseverata che certifichi la categoria dei moduli e la destinazione all’autoconsumo.

    Punti chiave caso Tizio

    • Moduli fotovoltaici: categoria b) art. 12 D.L. 181/2023 – agevolabili
    • Sistema di stoccaggio (batterie): espressamente incluso nel comma 429
    • Destinazione energia: autoconsumo in sito – requisito soddisfatto
    • Documentazione richiesta: perizia asseverata sui moduli e sulla destinazione
    • Maggiorazione applicabile: quella prevista dal comma 427 (da verificare nella misura)

    Caso Caia: autoconsumo a distanza con impianto FER remoto

    Scenario. Caia gestisce una catena di negozi al dettaglio e intende installare un impianto fotovoltaico con moduli categoria c) su un immobile di proprietà situato in un comune diverso rispetto ai punti vendita. L’energia prodotta sarà condivisa con i negozi tramite la rete di distribuzione (autoconsumo a distanza).

    Come si legge in pratica. Il comma 429 richiama espressamente l’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 199/2021. La configurazione di Caia – produzione in un sito, consumo in altri siti attraverso la rete – è quindi agevolabile, a condizione che i moduli siano di categoria c) come indicato. L’interconnessione all’autoconsumo a distanza deve essere documentata e rispettare le regole tecniche del D.Lgs. 199/2021.

    Punti chiave caso Caia

    • Moduli fotovoltaici: categoria c) – agevolabili
    • Configurazione: autoconsumo a distanza (produzione e consumo in siti diversi)
    • Base normativa: art. 30, c. 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 199/2021
    • Requisito: rispetto delle regole tecniche sull’autoconsumo a distanza
    • Limite: la sola cessione in rete senza autoconsumo non è agevolata

    Caso Sempronio: beni allegato IV interconnessi e impianto FER

    Scenario. Sempronio guida un’azienda del settore metalmeccanico che intende acquistare sia macchinari rientranti nell’allegato IV (interconnessi al sistema MES aziendale) sia un impianto eolico di piccola taglia per l’autoconsumo. I moduli fotovoltaici di un secondo lotto invece non rispettano i requisiti di categoria b) o c).

    Come si legge in pratica. L’investimento in macchinari allegato IV è agevolato con la maggiorazione del comma 427, purché sia verificata l’interconnessione. L’impianto eolico (fonte rinnovabile non solare) rientra nel comma 429 senza limitazioni di categoria. I pannelli fotovoltaici non conformi alle categorie b)/c) sono invece esclusi dall’agevolazione: Sempronio dovrà documentare separatamente i due lotti e richiedere la maggiorazione solo sulle componenti ammissibili.

    Punti chiave caso Sempronio

    • Macchinari allegato IV interconnessi: agevolati con la maggiorazione comma 427
    • Impianto eolico per autoconsumo: agevolato (nessun vincolo di categoria per FER non solare)
    • Pannelli fotovoltaici non categoria b)/c): ESCLUSI dall’agevolazione
    • Obbligo di separare la documentazione per le componenti agevolabili e non
    • Interconnessione MES: requisito da certificare per i beni allegato IV

    Quando conviene una verifica

    La corretta classificazione dei moduli fotovoltaici e la verifica del requisito di autoconsumo richiedono una valutazione tecnica e legale specifica. Un consulente esperto può accompagnare l’impresa dall’analisi dell’investimento alla documentazione per il credito d’imposta. Verifica la compatibilità del tuo investimento.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Tutti i pannelli fotovoltaici sono agevolati con il comma 429?

    No. Il comma 429 limita espressamente l’agevolazione agli impianti fotovoltaici con moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023, convertito dalla L. 11/2024. I pannelli di categoria a) o non classificati non sono agevolabili. Prima di acquistare, è essenziale verificare con il fornitore la classificazione esatta dei moduli e ottenere documentazione certificata che attesti la categoria di appartenenza.

    L'impianto di stoccaggio dell'energia (batterie) è agevolato?

    Sì, il comma 429 include espressamente tra i beni agevolabili gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Gli accumuli a batterie abbinati a un impianto FER per l’autoconsumo rientrano quindi nella maggiorazione, a condizione che l’energia stoccata sia destinata all’autoconsumo aziendale e che siano rispettati gli altri requisiti della norma.

    Cosa si intende per autoconsumo a distanza ai fini del comma 429?

    Il comma 429 rinvia all’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 199/2021, che disciplina la figura dell’autoconsumatore di energia rinnovabile che agisce a distanza. In questa configurazione l’impresa produce energia in un sito e la consuma in uno o più siti diversi attraverso la rete pubblica di distribuzione, rispettando le regole tecniche e contrattuali previste dal decreto. Non è sufficiente cedere l’energia in rete: deve esserci un effettivo autoconsumo da parte dell’impresa.

    La maggiorazione del comma 429 si cumula con altri incentivi energetici?

    Il comma 429 non prevede esplicitamente un divieto di cumulo, ma il coordinamento con altri incentivi (es. Conto Energia, incentivi regionali, detrazioni fiscali) va verificato caso per caso rispetto alle norme specifiche di ciascun incentivo. In generale, è necessario verificare che non si verifichi un finanziamento doppio della stessa spesa oltre le soglie di intensità di aiuto consentite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

    Un professionista o un ente del terzo settore può accedere alla maggiorazione FER?

    Il comma 429 si inserisce nel perimetro del piano Industria 5.0, che è destinato ai titolari di reddito d’impresa. I professionisti in regime di lavoro autonomo e gli enti del terzo settore non esercenti attività commerciale non rientrano tipicamente nell’ambito soggettivo. La verifica della platea dei soggetti beneficiari richiede un’analisi del rinvio al comma 427, che definisce i requisiti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.

  • Negoziazione assistita per separazione e divorzio: come funziona

    Separarsi o divorziare non significa per forza affrontare un’aula di tribunale. Dal 2014 esiste la negoziazione assistita: una procedura in cui i coniugi, assistiti dai propri avvocati, raggiungono un accordo che ha lo stesso valore di una sentenza. È spesso la via più rapida e riservata per le coppie che hanno trovato un’intesa. Vediamo come funziona, chi può usarla e quali sono i passaggi.

    Che cos’è

    La negoziazione assistita è una convenzione con cui i coniugi si impegnano a risolvere in via amichevole la separazione, il divorzio o la modifica delle relative condizioni, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. È stata introdotta dalla normativa del 2014 ed è un’alternativa al procedimento giudiziale e a quello davanti all’ufficiale di stato civile.

    Chi può usarla e con quanti avvocati

    Possono ricorrervi tutte le coppie, anche con figli. La legge richiede che ciascuna parte sia assistita da almeno un avvocato: non è ammesso, in questa procedura, un unico legale per entrambi (a differenza del ricorso congiunto in tribunale). I due avvocati garantiscono che l’accordo sia equilibrato e conforme alla legge.

    Il controllo della Procura

    Raggiunto l’accordo, interviene il Pubblico Ministero:

    • se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci, non autosufficienti o portatori di grave handicap, il PM rilascia un semplice nulla osta;
    • se invece ci sono figli in queste condizioni, l’accordo deve essere autorizzato dal PM, che verifica la rispondenza all’interesse dei figli; se ritiene l’accordo non conforme, lo trasmette al presidente del tribunale.

    Gli effetti e la trascrizione

    L’accordo autorizzato o munito di nulla osta produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio. Gli avvocati trasmettono copia all’ufficiale di stato civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni. Da quel momento la separazione o il divorzio è pienamente efficace anche verso i terzi.

    Tempi e costi

    La negoziazione assistita è in genere più rapida del processo: in assenza di figli può concludersi in poche settimane; con figli i tempi si allungano per il passaggio in Procura. Sul fronte dei costi incidono gli onorari dei due avvocati; non si paga il contributo unificato previsto per il processo. Resta una soluzione spesso conveniente, soprattutto per la rapidità e la riservatezza.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Si può divorziare senza andare in tribunale?

    Sì, con la negoziazione assistita dagli avvocati o, nei casi più semplici, davanti all’ufficiale di stato civile. La negoziazione assistita produce gli stessi effetti di una sentenza.

    Quanti avvocati servono per la negoziazione assistita?

    Almeno uno per parte: ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato. Non è ammesso un unico legale per entrambi, a differenza del ricorso congiunto in tribunale.

    Cosa succede se ci sono figli minori?

    L’accordo deve essere autorizzato dalla Procura, che verifica la rispondenza all’interesse dei figli. Senza figli (o con figli autosufficienti) basta invece il nulla osta del PM.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Articolo 43 TU Giustizia Tributaria: Attribuzioni del personale delle segreterie

    Art. 43 D.Lgs. 175/2024 – Attribuzioni del personale delle segreterie

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono preposti dirigenti di livello non generale ai quali è attribuita la direzione di uno o più uffici di segreteria individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

    2. Il personale degli uffici di segreteria nell'espletamento dei propri compiti, si avvale del sistema informativo della giustizia tributaria.

  • Articolo 121 TU Giustizia Tributaria: Proposizione della impugnazione

    Art. 121 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione della impugnazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

    3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2.

    4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.

  • SRL a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili

    In sintesi

    • Ristretta base societaria: SRL con un numero ridotto di soci, spesso familiari o soggetti con legami stretti, dove la riservatezza delle informazioni è minima.
    • La presunzione: se l’Agenzia delle Entrate accerta utili non contabilizzati in capo alla società, può presumere che quei maggiori utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote.
    • Effetto a cascata: il socio viene tassato sul dividendo presunto anche senza aver ricevuto nulla; si applica il 26% di imposta sostitutiva.
    • Come difendersi: il socio può provare concretamente di non aver percepito nulla, attraverso documentazione bancaria e contabile.
    • Doppio accertamento: la società risponde per l’IRES sui maggiori ricavi; il socio risponde per il 26% sul dividendo presunto – due contenziosi distinti.
    • Orientamento giurisprudenziale: la presunzione è riconosciuta da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche se non è assoluta.

    Cos'è la SRL a ristretta base societaria

    Quando si parla di SRL a «ristretta base societaria» si intende una società con un numero molto ridotto di soci, spesso membri della stessa famiglia o soggetti che si conoscono bene e condividono di fatto la gestione dell’azienda. Non esiste un numero preciso definito dalla legge: la valutazione è caso per caso, ma in genere si parla di due, tre o quattro soci al massimo.

    In questo tipo di società, l’Amministrazione finanziaria ritiene che la vicinanza tra i soci renda altamente probabile che qualsiasi utile prodotto – anche quello non registrato in contabilità – venga di fatto distribuito ai soci stessi. Da qui nasce la cosiddetta «presunzione di distribuzione degli utili»: se durante un controllo vengono scoperti maggiori ricavi o utili non dichiarati dalla SRL, il Fisco può presumere che quei soldi siano già finiti nelle tasche dei soci.

    Questo meccanismo ha un impatto pratico molto pesante: il socio rischia di essere tassato su somme che, nella sua versione dei fatti, non ha mai incassato. Per questo è fondamentale capire come funziona la presunzione, quando si applica e, soprattutto, quali strumenti esistono per contestarla.

    I numeri che contano: la società paga l’IRES al 24% sui maggiori ricavi accertati; il socio paga il 26% di imposta sostitutiva sul dividendo presunto. Il tutto si somma, e le conseguenze economiche possono essere molto significative.

    Effetti fiscali dell'accertamento su SRL a ristretta base
    Soggetto colpito Tipologia di imposta Aliquota applicata
    SRL (società) IRES sui maggiori ricavi/utili accertati 24%
    Socio persona fisica Imposta sostitutiva sul dividendo presunto 26%
    Totale combinato (stima) Carico complessivo sull'utile occulto ~43-44%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha due soci: Tizio al 60% e Caio al 40%. L’Agenzia delle Entrate accerta ricavi non dichiarati per 80.000 euro. La SRL deve pagare l’IRES: 80.000 × 24% = 19.200 euro. Contestualmente l’ufficio presume che i 56.800 euro di utile netto (80.000 − 19.200) siano stati distribuiti ai soci: Tizio avrebbe ricevuto 56.800 × 60% = 34.080 euro e Caio 22.720 euro. Ciascuno viene tassato al 26%: Tizio paga 34.080 × 26% = 8.861 euro; Caio 22.720 × 26% = 5.907 euro. In totale l’accertamento genera imposte per circa 33.968 euro su 80.000 di ricavi occulti.

    Documenti necessari

    • Estratti conto bancari personali dei soci per l’anno accertato
    • Visura camerale della SRL con composizione della compagine societaria
    • Verbali assembleari relativi alla destinazione degli utili
    • Bilanci e contabilità della società per il periodo contestato
    • Documentazione a supporto di eventuali versamenti o finanziamenti soci
    • Eventuale perizia o relazione tecnica a confutazione della presunzione

    Caso 1 – Tizio dimostra di non aver ricevuto nulla

    Scenario. Alfa SRL, con soci Tizio (70%) e Caio (30%), subisce un accertamento per ricavi in nero di 60.000 euro. Il Fisco presume la distribuzione e tassa Tizio sul dividendo presunto di 42.000 euro (70% di 60.000 al netto IRES stimato). Tizio però non ha ricevuto nulla: i soldi sono rimasti in un conto societario non dichiarato.

    Come si applica. Tizio raccoglie gli estratti conto personali degli ultimi tre anni: nessun accredito insolito. Presenta una perizia che mostra come il denaro sia rimasto nella disponibilità della società e non sia mai transitato su conti personali. In sede di accertamento con adesione o di ricorso, la prova contraria documentale può ribaltare la presunzione. La presunzione non è assoluta: il contribuente ha il diritto di dimostrarla infondata.

    In pratica

    • Conservare gli estratti conto personali per almeno cinque anni è la prima linea di difesa.
    • La semplice affermazione ‘non ho ricevuto nulla’ non basta: serve documentazione bancaria e contabile puntuale.
    • Valutare l’assistenza di un commercialista esperto in contenzioso tributario sin dall’avvio del controllo.

    Caso 2 – Caio è socio di minoranza e non ha voce in capitolo

    Scenario. Caio detiene il 20% di Alfa SRL; gli altri soci (Tizio e Sempronio) controllano l’80%. L’accertamento rivela utili occulti di 100.000 euro. L’ufficio tassa anche Caio sul suo 20% presunto, pari a circa 16.000 euro netti di dividendo presunto.

    Come si applica. Caio non aveva accesso alla gestione della società, non firmava i documenti contabili e non era a conoscenza dei ricavi non dichiarati. Questa situazione di minoranza e mancanza di controllo è un elemento rilevante nella difesa. Caio deve comunque formalizzare la sua posizione con un atto di opposizione, allegando la documentazione che attesta la sua estraneità alle decisioni gestionali. La separazione delle posizioni processuali (accertamento alla SRL e ai singoli soci) consente di impugnarle in modo indipendente.

    In pratica

    • La presunzione colpisce ogni socio in proporzione alla quota, indipendentemente dal ruolo gestionale: anche il socio di minoranza deve difendersi.
    • La mancata partecipazione alle decisioni operative è un argomento difensivo da documentare (verbali, deleghe, organigrammi).
    • L’accertamento alla società e quello al socio sono atti distinti: si impugnano separatamente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Tutte le SRL con pochi soci rischiano la presunzione?

    No, la presunzione si applica solo in caso di accertamento che accerti effettivamente maggiori utili non contabilizzati. Non è automatica per il solo fatto di avere pochi soci: occorre prima che il Fisco dimostri l’esistenza di ricavi o utili occulti in capo alla società.

    Il socio può evitare la tassa se dimostra di non aver preso i soldi?

    Sì. La presunzione è relativa, non assoluta. Il socio può fornire prova contraria dimostrando, con documentazione bancaria e contabile, che le somme non sono mai entrate nel suo patrimonio. L’onere della prova contraria spetta però al contribuente.

    Cosa succede se il ricorso della SRL viene accolto e quello del socio no?

    È possibile che i due giudizi abbiano esiti diversi, perché sono procedimenti separati. Per questo è importante coordinare la difesa della società e quella dei singoli soci, possibilmente con lo stesso professionista.

    La presunzione vale anche per le SRL a socio unico?

    Con un unico socio la situazione è ancora più diretta: se la società ha utili occulti, c’è un solo possibile destinatario. L’unicità del socio può rafforzare la presunzione, ma il meccanismo difensivo rimane lo stesso: prova contraria tramite documentazione.

    Quanto tempo ha il Fisco per fare l'accertamento?

    I termini ordinari sono cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (o sei in caso di omessa dichiarazione). In caso di reati tributari i termini si allungano ulteriormente. Per questo è fondamentale conservare tutta la documentazione per il periodo di rischio.

    Il 26% sul dividendo presunto è deducibile da qualcos'altro?

    No. Il 26% è un’imposta sostitutiva definitiva sul dividendo presunto: non è deducibile da altri redditi né recuperabile con detrazioni. Viene tassato separatamente dai redditi da lavoro o da altri redditi del socio.

  • Bonus affitto giovani under 31: detrazione 20% nel 730

    In sintesi

    • Chi può richiederla: giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con contratto di locazione ex L. 431/1998 per la propria residenza.
    • Quanto spetta: il 20% del canone annuo pagato, con un massimo di 2.000 euro e un minimo garantito di 991,60 euro.
    • Durata: i primi quattro anni dalla data di stipula del contratto.
    • Condizione fondamentale: l’immobile affittato deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori o dei tutori legali.
    • Rimborso possibile: se la detrazione supera l’imposta dovuta, la parte eccedente viene rimborsata come credito IRPEF.
    • Dove si indica nel 730: rigo E71, colonna 1 codice ‘4’, con il canone annuo nella colonna 4.

    Come funziona la detrazione affitto per i giovani under 31

    Se hai tra i 20 e i 30 anni e hai firmato un contratto di affitto per la casa in cui vivi, puoi recuperare una parte del canone direttamente sull’IRPEF. La detrazione è pari al 20% di quanto paghi di affitto ogni anno, con un tetto massimo di 2.000 euro. Significa che il risparmio fiscale reale può arrivare fino a 400 euro (il 19% di 2.000 euro è la misura ordinaria, ma qui l’aliquota è del 20%).

    Questa agevolazione esiste dal 2022 ed è pensata per aiutare chi lascia la casa di famiglia per vivere in autonomia. Non è una detrazione generica: serve che il contratto di affitto sia stipulato prima di compiere 31 anni, e l’immobile affittato non deve essere lo stesso dove vivono i tuoi genitori o le persone che ti hanno in affidamento.

    Un aspetto importante: la detrazione vale per i primi quattro anni dalla firma del contratto. Se hai stipulato il contratto nel 2025, potrai beneficiarne fino al 2028. Se invece hai firmato nel 2022, il 2025 è già il quarto e ultimo anno utile. Quando compi i 31 anni, la detrazione cessa di spettarti a partire dall’anno successivo, a meno che non li abbia compiuti il 1° gennaio 2025, nel qual caso per il 2025 non spetta già.

    La detrazione rientra tra quelle soggette al ‘riordino delle detrazioni’ per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che potrebbe ridurne l’importo effettivo. Per i redditi fino a 120.000 euro spetta comunque per intero.

    Detrazione affitto giovani under 31: riepilogo
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 20% del canone pagato
    Importo massimo della detrazione 2.000 euro
    Importo minimo garantito 991,60 euro
    Durata dell'agevolazione Primi 4 anni dal contratto
    Età richiesta Dai 20 ai 31 anni non compiuti
    Rigo 730 E71 colonna 1 codice '4'

    Esempio pratico

    • Tizio, 27 anni, ha firmato nel 2023 il suo primo contratto di affitto e paga 600 euro al mese, ossia 7.200 euro l’anno. La detrazione spettante è il 20% di 7.200 euro = 1.440 euro. Questa somma è superiore al minimo garantito di 991,60 euro, quindi Tizio porta in detrazione 1.440 euro. Se invece Tizio pagasse solo 3.000 euro l’anno (il 20% sarebbe 600 euro, inferiore al minimo), la detrazione sarebbe comunque pari a 991,60 euro. In ogni caso non si supera mai il tetto di 2.000 euro: se il canone annuo fosse 15.000 euro, il 20% sarebbe 3.000 euro ma si porta solo 2.000 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (ex L. 431/1998)
    • Ricevute di pagamento del canone (bonifici o quietanze del locatore)
    • Documento di identità con data di nascita
    • Certificato di residenza nell’immobile affittato
    • Codice fiscale del locatore (indicato nel contratto)

    Giovane che affitta per la prima volta nel 2025

    Scenario. Caio compie 28 anni a luglio 2025 e a settembre 2025 firma il suo primo contratto di affitto a canone libero per 700 euro al mese.

    Come si applica. Caio paga dal settembre 2025 al dicembre 2025 quattro mesi di canone, pari a 2.800 euro. La detrazione è il 20% di 2.800 euro = 560 euro. Ma siccome 560 euro è inferiore al minimo garantito di 991,60 euro, chi presta l’assistenza fiscale deve verificare se il minimo si applica proporzionalmente ai giorni di locazione o sull’intero anno. In ogni caso Caio indicherà nel rigo E71 il codice ‘4’, i giorni di locazione (121 giorni da settembre a dicembre) e l’importo del canone percepito (2.800 euro).

    In pratica

    • Il contratto deve essere stipulato prima del 31° compleanno per avere diritto alla detrazione.
    • Il requisito anagrafico basta che ricorra per una parte dell’anno: Caio può fruire della detrazione per tutto il 2025 anche se compie 28 anni a luglio.
    • L’agevolazione durerà fino al 2028 (4 anni dalla stipula del 2025).

    Giovane che compie 31 anni nel corso del 2025

    Scenario. Sempronia ha firmato un contratto di locazione nel 2022 e compirà 31 anni ad agosto 2025. Paga 800 euro al mese.

    Come si applica. Il 2025 è il quarto anno dalla stipula del contratto, quindi rientra ancora nella finestra dei 4 anni. Tuttavia, poiché Sempronia compie 31 anni nel 2025 (e non il 1° gennaio), il requisito dell’età è soddisfatto per una parte dell’anno e la detrazione spetta per tutto il 2025. Il canone annuo è 9.600 euro: la detrazione sarebbe il 20% = 1.920 euro, inferiore al massimo di 2.000 euro. Sempronia porta quindi 1.920 euro in detrazione. Dal 2026, non avendo più il requisito dell’età e avendo esaurito i 4 anni, l’agevolazione cessa definitivamente.

    In pratica

    • Il 2025 è ancora valido anche se Sempronia compie 31 anni ad agosto: il requisito si considera soddisfatto se vale per anche solo una parte dell’anno.
    • Se invece avesse compiuto 31 anni il 1° gennaio 2025, per quell’anno la detrazione non sarebbe spettata.
    • Dal 2026 l’agevolazione non spetta più: né per l’età né per la durata dei 4 anni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae con il bonus affitto giovani?

    Il 20% del canone annuo pagato. La detrazione non può superare 2.000 euro e non può essere inferiore a 991,60 euro.

    Fino a che età spetta la detrazione?

    Spetta ai giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti. Il contratto deve essere stipulato prima del 31° compleanno. Se si compiono i 31 anni il 1° gennaio, per quell’anno la detrazione non spetta già.

    Per quanti anni si può usare questa detrazione?

    Per i primi quattro anni dalla data di stipula del contratto di locazione.

    Posso affittare qualsiasi tipo di immobile?

    No. Serve un contratto ai sensi della legge 431 del 1998 (la legge sulle locazioni ad uso abitativo). L’immobile deve diventare la propria residenza e deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori.

    Cosa succede se la detrazione supera le imposte che devo pagare?

    In questo caso chi presta l’assistenza fiscale riconosce un credito pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. Puoi quindi ricevere un rimborso.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nel rigo E71, colonna 1 con il codice ‘4’. Nella colonna 2 si indica il numero di giorni di locazione, nella colonna 3 la percentuale (100 se sei l’unico intestatario), nella colonna 4 il canone pagato.

    Vedi anche: Affitto terreni a giovani coltivatori, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto di azienda o ramo e Acconto cedolare secca.

  • Reverse charge IVA: come funziona e quando si applica

    In sintesi

    • Inversione contabile: il fornitore emette fattura senza addebitare IVA, spetta al cliente calcolare e registrare l’imposta.
    • Doppia registrazione: il cliente registra l’IVA sia tra i debiti (vendite) sia tra i crediti (acquisti), con effetto neutrale se ha piena detrazione.
    • Settori tassativi: subappalti in edilizia, servizi di pulizia, demolizione e installazione impianti su edifici, oro, rottami, telefonini, console, microprocessori.
    • Operazioni con l’estero: si applica anche agli acquisti da soggetti UE e extra-UE (reverse charge internazionale).
    • Dicitura obbligatoria: la fattura del fornitore deve riportare la dicitura «inversione contabile» e l’aliquota applicabile senza calcolare l’importo dell’IVA.

    Che cos'è il reverse charge e perché esiste

    Il reverse charge, detto anche inversione contabile, è un meccanismo IVA in cui l’obbligo di versare l’imposta si sposta dal venditore all’acquirente. In un’operazione ordinaria chi vende addebita l’IVA in fattura, la incassa dal cliente e la riversa all’Erario; con il reverse charge, invece, il venditore emette la fattura senza IVA e il cliente provvede da solo a calcolare e versare l’importo dovuto.

    Lo scopo è contrastare le frodi IVA (le cosiddette frodi carosello) nei settori in cui è più facile incassare l’IVA dal cliente e poi sparire senza versarla al Fisco. Spostando l’obbligo sul cliente – che di solito è già noto all’Agenzia delle Entrate e compensa l’IVA con quella sugli acquisti – il rischio di evasione si riduce drasticamente.

    La disciplina è contenuta nell’articolo 17, commi 5 e 6, e nell’articolo 74 del DPR 633/1972 (decreto IVA). I settori in cui si applica sono indicati tassativamente dalla legge: non si può estendere per accordo tra le parti né per analogia.

    Settori e operazioni soggetti a reverse charge
    Ambito Riferimento normativo
    Subappalti in edilizia (prestazioni tra appaltatore e subappaltatore) Art. 17, c. 6, lett. a
    Pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento su edifici Art. 17, c. 6, lett. a-ter
    Cessioni di oro da investimento e oro industriale Art. 17, c. 5 e art. 74
    Rottami, cascami e materiali di recupero Art. 74
    Telefoni cellulari, console da gioco, microprocessori Art. 17, c. 6, lett. b e c
    Acquisti intracomunitari e da soggetti non stabiliti in Italia Art. 17, c. 2 e DL 331/93

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è un’impresa edile che affida in subappalto lavori di demolizione a Beta Snc per 10.000 euro. Beta Snc emette fattura di 10.000 euro con la dicitura «inversione contabile – IVA non addebitata ai sensi dell’art. 17, c. 6, DPR 633/72». Alfa Srl integra la fattura: calcola l’IVA al 22% (2.200 euro), la registra nel registro vendite come IVA a debito e nel registro acquisti come IVA a credito. Il risultato è neutro per Alfa Srl (2.200 a debito e 2.200 a credito si compensano), mentre Beta Snc non ha IVA da versare.

    Documenti necessari

    • Fattura del fornitore con dicitura ‘inversione contabile’ e indicazione dell’aliquota
    • Registro IVA vendite (per la registrazione dell’IVA integrata a debito)
    • Registro IVA acquisti (per la registrazione dell’IVA integrata a credito)
    • Contratto o ordine di lavoro che documenta il rapporto di subappalto o la tipologia di servizio
    • Documentazione del fornitore (partita IVA, iscrizione alla CCIA) per verificare la qualifica soggettiva

    Subappalto edile: come si gestisce la fattura

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa di costruzioni (appaltatore) e subappalta i lavori di installazione degli impianti idraulici a Caio (subappaltatore). Caio fattura a Tizio 5.000 euro per la prestazione.

    Come si applica. Caio emette fattura da 5.000 euro senza IVA, con la dicitura ‘inversione contabile’. Tizio integra la fattura aggiungendo l’IVA al 22% (1.100 euro), la registra come debito nel registro vendite e come credito nel registro acquisti. Se Tizio ha piena detrazione, l’operazione è neutra: non versa 1.100 euro aggiuntivi. L’IVA rimane nella sua contabilità come partita di giro.

    In pratica

    • Il subappaltatore Caio non addebita IVA e non deve versarla: la sua esposizione fiscale su questa operazione è zero.
    • L’appaltatore Tizio deve integrare la fattura, registrarla su entrambi i registri e conservare la documentazione per eventuali verifiche.

    Acquisto di telefonini all'ingrosso: reverse charge B2B

    Scenario. Alfa Srl, distributore di elettronica, acquista 100 smartphone da Beta Snc (grossista) per rivendita. Il valore della cessione è 20.000 euro.

    Come si applica. Beta Snc emette fattura da 20.000 euro senza IVA (dicitura ‘inversione contabile’ ex art. 17, c. 6, lett. b). Alfa Srl integra la fattura con l’IVA al 22% (4.400 euro), la registra a debito tra le vendite e a credito tra gli acquisti. Al momento della rivendita ai dettaglianti Alfa Srl emetterà fattura con IVA ordinaria, riprendendo il ciclo normale.

    In pratica

    • Il reverse charge si applica solo tra soggetti passivi (B2B): se Alfa Srl vendesse direttamente al consumatore finale, la vendita al dettaglio tornerebbe con IVA ordinaria.
    • Alfa Srl deve controllare che la fattura di Beta Snc riporti la dicitura corretta; in mancanza, ha l’obbligo di autofatturare per regolarizzare l’operazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi deve integrare la fattura in reverse charge, il venditore o l'acquirente?

    È sempre l’acquirente (il cliente) a integrare la fattura ricevuta senza IVA, calcolando l’imposta e registrandola sia a debito sia a credito nei propri registri IVA.

    Il reverse charge si applica ai privati consumatori?

    No. Il meccanismo si applica solo nelle operazioni tra soggetti passivi IVA (imprese e professionisti, B2B). I consumatori finali non hanno obblighi di integrazione e il venditore deve emettere fattura con IVA ordinaria.

    Cosa succede se il fornitore addebita per errore l'IVA in una fattura soggetta a reverse charge?

    L’IVA addebitata in modo errato non è detraibile per il cliente. Bisogna correggere la fattura con una nota di credito e riemettere il documento nel formato corretto con la dicitura ‘inversione contabile’.

    Il reverse charge è neutro per chi ha piena detrazione?

    Sì, in linea di principio. Chi ha diritto alla detrazione integrale dell’IVA registra importi uguali a debito e a credito, senza un esborso effettivo. Chi invece applica il pro-rata o ha limitazioni alla detrazione subisce un costo reale.

    Come si documenta un acquisto intracomunitario con reverse charge?

    L’acquirente italiano riceve la fattura del fornitore UE senza IVA italiana, la integra con l’aliquota italiana e la trasmette al Sistema di Interscambio come file in formato fattura elettronica con codice TD18 (acquisto intracomunitario di beni).

    Esiste un registro specifico per le operazioni in reverse charge?

    No, non esiste un registro separato obbligatorio. Le operazioni vanno annotate nei registri IVA ordinari (registro vendite per il debito, registro acquisti per il credito). Nella dichiarazione IVA annuale le operazioni in inversione contabile trovano spazio nel quadro VJ.

    Vedi anche: Reverse charge e autofattura, Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%, IVA presupposti applicativi, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Ritenuta d’acconto.

  • Art. 164 L. 633/1941

    Art. 164 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell' articolo 474 del codice di procedura civile .

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: welfare e sanità integrativa 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: welfare e sanità integrativa

    Il sistema di protezione sociale per i lavoratori dello spettacolo dal vivo si articola su tre pilastri: la previdenza obbligatoria (FPLS-INPS, ex-ENPALS), la previdenza complementare (fondo Byblos) e il welfare aziendale contrattuale. Questa guida illustra gli istituti, i fondi reali di settore e i diritti concreti dei lavoratori.

    In sintesi

    Il settore ha una previdenza obbligatoria specifica (FPLS-INPS, ex-ENPALS), un fondo pensione complementare dedicato (Byblos) e un welfare aziendale contrattuale (250 euro annui nelle fondazioni lirico-sinfoniche). La sanità integrativa è garantita da fondi bilaterali. La discontinuità del lavoro nello spettacolo richiede attenzione alla gestione della posizione previdenziale individuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Fondo pensione complementare
    Byblos (comunicazione e spettacolo)
    Welfare fondazioni (rinnovo 2024)
    250 euro annui su piattaforma welfare
    Previdenza obbligatoria specifica
    FPLS-INPS (ex-ENPALS, D.Lgs. 708/1947)

    La previdenza obbligatoria speciale: il FPLS-INPS (ex-ENPALS)

    Il settore dello spettacolo ha una gestione previdenziale obbligatoria dedicata: il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che ha incorporato l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) dopo la sua soppressione nel 2011 (L. 214/2011). Oggi il FPLS è gestito dall’INPS.

    Sono obbligatoriamente iscritti al FPLS tutti i lavoratori dello spettacolo elencati nell’art. 3 del D.Lgs. 708/1947, tra cui:

    • Attori, comici, figuranti, tersicorei.
    • Cantanti lirici, orchestrali, coristi.
    • Registi teatrali e cinematografici.
    • Tecnici della scena (macchinisti, elettricisti, fonici).
    • Costumisti, scenografi, sarte di scena.
    • Amministrativi e ausiliari addetti direttamente all’attività di spettacolo.

    L’aliquota contributiva complessiva (lavoratore + datore) varia in base alla categoria: è pari al 33% della retribuzione per la maggior parte dei lavoratori e al 35,70% per danzatori e tersicorei (il cui coefficiente è più elevato per la precocità della carriera).

    Tabella riepilogativa – Pilastri del welfare nel CCNL Spettacolo dal Vivo

    Sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo dal vivo
    Pilastro Istituto Ente gestore Chi ne beneficia
    1° pilastro (obbligatorio) FPLS (pensione, malattia, maternità) INPS (ex-ENPALS) Tutti i lavoratori dello spettacolo
    2° pilastro (complementare) Fondo pensione Byblos Byblos (autonomo) Lavoratori comunicazione e spettacolo (adesione volontaria)
    Welfare aziendale (fondazioni) 250 euro annui su piattaforma Fondazioni (ANFOLS) Dipendenti fondazioni + scritturati 115+ gg
    Sanità integrativa Fondi bilaterali di settore Enti bilaterali CCNL Dipendenti fissi (verificare accordo applicabile)

    Byblos è un fondo pensione complementare a contribuzione definita (non garantito): il montante finale dipende dai versamenti e dai rendimenti degli investimenti. Non deve essere confuso con fondi a prestazione definita. La sua adesione è promossa ma non obbligata dal CCNL.

    Il fondo Byblos: previdenza complementare di settore

    Byblos è il fondo pensione negoziale promosso dai contratti collettivi del settore della comunicazione e dello spettacolo, a cui aderiscono i lavoratori di cinema, teatro, radio-televisione, fondazioni lirico-sinfoniche e SIAE. È un fondo a contribuzione definita: il montante finale dipende dai versamenti effettuati e dai rendimenti dei comparti di investimento scelti dal lavoratore.

    Come funziona l’adesione:

    • Il lavoratore aderisce compilando il modulo di adesione entro 6 mesi dall’assunzione o dalla prima scrittura con un datore tenuto al CCNL di settore.
    • La contribuzione è tripartita: quota del lavoratore + quota del datore (fissata dal CCNL) + eventuale TFR destinato a Byblos.
    • Se il lavoratore non sceglie entro i 6 mesi, il TFR maturato viene destinato automaticamente a Byblos (silenzio-assenso).

    Il vantaggio principale dell’adesione a Byblos rispetto al mantenimento del TFR in azienda è la possibilità di beneficiare del contributo aggiuntivo del datore di lavoro, che costituisce una remunerazione indiretta significativa. Questo contributo datoriale non spetta a chi mantiene il TFR in azienda.

    Il welfare aziendale nelle fondazioni lirico-sinfoniche

    Il rinnovo CCNL ANFOLS del 14 novembre 2024 ha confermato e sistematizzato l’erogazione di 250 euro annui di welfare aziendale ai lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le caratteristiche:

    • Non è monetizzabile direttamente in busta paga: viene caricato come credito su una piattaforma welfare accreditata dalla fondazione.
    • Può essere speso per: rimborsi di spese sanitarie, istruzione e formazione dei figli, abbonamenti ai trasporti pubblici, attività culturali e ricreative, previdenza complementare integrativa.
    • Ha diritto al welfare il personale con contratto a tempo indeterminato in vigore alla data di distribuzione, oltre ai lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto almeno 115 giorni di lavoro contributivo nell’anno solare.
    • Dal punto di vista fiscale, i beni e servizi welfare godono di agevolazioni (esenzione da contributi e IRPEF entro i limiti di legge).

    La sanità integrativa nel settore spettacolo

    La sanità integrativa per i lavoratori dello spettacolo è garantita da fondi bilaterali di settore, la cui struttura varia per CCNL applicato. Per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri stabili, l’ente bilaterale di riferimento e le coperture sanitarie specifiche sono definite dagli accordi collettivi e dalle intese integrative aziendali.

    Le coperture tipiche dei fondi sanitari integrativi di settore includono:

    • Rimborso di visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
    • Rimborso di interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri.
    • Copertura per cure odontoiatriche.
    • Contributi per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto.

    I lavoratori sono invitati a verificare il fondo sanitario specificatamente indicato nel proprio CCNL applicato e negli accordi aziendali, poiché le coperture variano.

    La discontinuità lavorativa e la posizione previdenziale individuale

    La natura del lavoro nello spettacolo – con periodi di scrittura, periodi di disoccupazione, contratti con più datori – rende cruciale la gestione attenta della posizione previdenziale. Alcune indicazioni pratiche:

    • Verificare regolarmente la propria posizione contributiva FPLS-INPS attraverso il fascicolo previdenziale personale sul sito INPS.
    • Per maturare i requisiti pensionistici del FPLS, è necessario raggiungere un numero minimo di giornate contributive annue. I requisiti variano per gruppo (A, B, C) e sono aggiornati periodicamente.
    • Il lavoratore che non raggiunge il requisito minimo annuo nel FPLS può comunque totalizzare i contributi con altre gestioni INPS ai fini pensionistici.
    • Patronati sindacali (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) possono assistere il lavoratore nella verifica e nel recupero di periodi contributivi eventualmente non accreditati.

    Casi pratici

    Tizio – Orchestrale di fondazione: adesione a Byblos
    Tizio (orchestrale di 2a categoria, livello 5 artistico) viene assunto da una fondazione. Entro 6 mesi dall’assunzione sceglie di aderire a Byblos e di destinare il TFR al fondo. La fondazione versa la quota datoriale aggiuntiva prevista dal CCNL. Nel giro di 20 anni di carriera, la posizione Byblos di Tizio diventa un complemento pensionistico significativo, da affiancare alla pensione FPLS-INPS.
    Caia – Attrice scritturata: accesso al welfare delle fondazioni
    Caia lavora come attrice scritturata per una fondazione per 130 giorni nell’anno solare. Supera la soglia dei 115 giorni contributivi e ha quindi diritto ai 250 euro di welfare aziendale. Li spende per il rimborso di una visita fisioterapica (professione ad alto rischio di infortuni muscolari) e per un abbonamento di trasporto pubblico. La quota è esente da contributi e IRPEF nei limiti di legge.
    Sempronio – Tecnico discontinuo: verifica posizione FPLS
    Sempronio è tecnico delle luci freelance e lavora con 4 compagnie diverse in un anno. Ogni datore versa i contributi FPLS-INPS per le giornate lavorate. A fine anno Sempronio verifica la sua posizione sul sito INPS e constata che uno dei datori non ha versato correttamente. Si rivolge al patronato FISTEL-CISL per il recupero contributivo. La posizione viene regolarizzata e Sempronio raggiunge il requisito minimo annuo di giornate FPLS.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo pensione complementare per i lavoratori dello spettacolo?
    Il fondo pensione complementare di settore è Byblos, che copre i lavoratori della comunicazione e dello spettacolo. L’adesione avviene su base volontaria ma con forte incentivo: chi aderisce beneficia del contributo datoriale aggiuntivo, che non spetta a chi mantiene il TFR in azienda.
    In cosa consiste il welfare aziendale di 250 euro nelle fondazioni?
    Il rinnovo ANFOLS 2024 prevede 250 euro annui di welfare aziendale per i dipendenti delle fondazioni (e per i lavoratori a termine con almeno 115 giorni contributivi). Il credito si spende su piattaforme welfare accreditate per rimborsi sanitari, istruzione, trasporti e attività culturali, con agevolazioni fiscali.
    Cos’è il FPLS-INPS (ex-ENPALS) e chi ne è obbligato?
    Il FPLS è la gestione previdenziale speciale INPS per i lavoratori dello spettacolo (ex-ENPALS, soppresso nel 2011). È obbligatorio per tutti i lavoratori elencati nell’art. 3 D.Lgs. 708/1947: attori, musicisti, tecnici, costumisti, macchinisti e altri profili artistici e tecnici dello spettacolo.
    Come funziona la sanità integrativa nel settore spettacolo?
    La sanità integrativa è garantita da fondi bilaterali di settore, la cui struttura dipende dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali. Copre di norma visite specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche e ausili ottici. Verificare il fondo specifico del proprio CCNL applicato.
    Il lavoratore scritturato discontinuo ha accesso al welfare contrattuale?
    Sì, nelle fondazioni lirico-sinfoniche anche il personale a termine con almeno 115 giorni contributivi nell’anno ha diritto ai 250 euro di welfare aziendale. Per i lavoratori che non raggiungono questa soglia, i benefici possono essere limitati; verificare il testo del CCNL vigente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026 (rinnovo ANFOLS fondazioni lirico-sinfoniche del 14 novembre 2024; rinnovo teatri di prosa FEDERVIVO-AGIS del 18 aprile 2024). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL), il patronato di riferimento o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFM degli amministratori: come si deduce in SRL

    In sintesi

    • Cos’è il TFM: il trattamento di fine mandato è una somma accantonata ogni anno dalla SRL come «liquidazione» da corrispondere all’amministratore al termine del suo incarico.
    • Deducibilità per competenza: la SRL può dedurre l’accantonamento annuale se il diritto al TFM risulta da un atto con data certa anteriore all’inizio del mandato (es. verbale di nomina, delibera assembleare registrata).
    • Deducibilità per cassa in mancanza di atto preventivo: senza atto con data certa, il costo è deducibile solo nell’anno in cui la somma viene effettivamente pagata all’amministratore.
    • Tassazione separata per l’amministratore: se ricorrono i requisiti, l’amministratore può beneficiare della tassazione separata (aliquota media degli ultimi due anni), che spesso conviene rispetto all’IRPEF ordinaria progressiva.
    • Il compenso ordinario segue invece la cassa: i compensi annuali dell’amministratore sono deducibili per la SRL solo quando vengono effettivamente pagati, non quando maturano.
    • Pianificazione necessaria: la distinzione tra deduzione per competenza e per cassa impatta significativamente il carico fiscale della SRL negli anni di accantonamento.

    TFM: cos'è e perché interessa la SRL

    Il TFM – trattamento di fine mandato – è una somma che la SRL accantona ogni anno a favore dell’amministratore, simile per logica al TFR dei dipendenti, ma riservata a chi gestisce la società. Viene corrisposta quando il mandato termina: per scadenza, dimissioni o revoca.

    Dal punto di vista fiscale, la domanda chiave per la SRL è: quando posso dedurre questo costo? La risposta dipende da un dettaglio formale che spesso viene trascurato: se esiste o meno un atto con data certa che fissa il diritto al TFM prima che il mandato inizi.

    Per l’amministratore, invece, il TFM ricevuto alla fine del rapporto può essere tassato con tassazione separata, un regime che calcola l’imposta in modo più vantaggioso rispetto all’IRPEF ordinaria, applicando l’aliquota media dei due anni precedenti.

    Questa guida spiega nel dettaglio le due modalità di deduzione (competenza e cassa), l’importanza dell’atto preventivo e come funziona la tassazione in capo all’amministratore, con esempi pratici riferiti ad Alfa SRL e al suo amministratore Tizio.

    TFM amministratore SRL: deduzione e tassazione a confronto
    Situazione Deducibilità per la SRL Tassazione per l'amministratore
    Atto con data certa PRIMA dell'inizio mandato Per competenza (accantonamento annuale) Tassazione separata se ricorrono i requisiti
    Nessun atto preventivo o atto successivo all'inizio mandato Per cassa (solo quando il TFM viene pagato) Tassazione separata se ricorrono i requisiti
    Compenso ordinario annuale dell'amministratore Per cassa (solo quando effettivamente pagato) IRPEF ordinaria come reddito assimilato a lavoro dipendente

    Esempio pratico

    • Alfa SRL nomina Tizio amministratore con delibera assembleare del 1° gennaio 2025, registrata in Camera di Commercio lo stesso giorno. La delibera stabilisce un TFM di 10.000 euro per ogni anno di mandato. Poiché l’atto ha data certa anteriore all’inizio del rapporto, Alfa SRL può dedurre l’accantonamento di 10.000 euro già nell’esercizio 2025, anche se a Tizio non viene pagato nulla quell’anno. Quando il mandato termina nel 2028 e Tizio riceve i 30.000 euro accumulati, potrà richiedere la tassazione separata sul TFM percepito.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea o delibera di nomina dell’amministratore con clausola TFM (con data certa, es. registrazione o notarile)
    • Statuto sociale (se il TFM è già previsto nello statuto)
    • Registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate o in Camera di Commercio (per attestare la data certa)
    • Bilanci aziendali con evidenza del fondo TFM accantonato ogni anno
    • Dichiarazione dei redditi dell’amministratore per l’anno di percezione (per l’eventuale tassazione separata)

    Caso 1: Tizio nominato con atto registrato prima del mandato

    Scenario. Alfa SRL nomina Tizio amministratore il 15 gennaio 2025. La delibera assembleare, che prevede un TFM pari a 8.000 euro annui, viene registrata all’Agenzia delle Entrate entro pochi giorni – comunque prima che Tizio inizi a operare come amministratore.

    Come si applica. Esiste un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. La SRL può quindi dedurre l’accantonamento di 8.000 euro per competenza: questo importo abbatte il reddito imponibile IRES già nell’esercizio 2025, anche se a Tizio non viene pagato nulla. Ogni anno successivo si accantonano altri 8.000 euro, sempre deducibili per competenza. Quando il mandato termina, Tizio riceve l’intero TFM accumulato e può richiedere la tassazione separata (se ricorrono i presupposti di legge), pagando un’aliquota media che di norma è inferiore alla propria aliquota IRPEF marginale.

    In pratica

    • Alfa SRL deduce 8.000 euro ogni anno come accantonamento TFM, riducendo l’imponibile IRES del 24%.
    • Il fondo TFM appare in bilancio come passività (fondo per trattamenti di quiescenza).
    • Tizio dichiara il TFM solo nell’anno in cui lo percepisce, potenzialmente con tassazione separata.
    • La data certa dell’atto è il requisito decisivo: senza di essa si perde la deduzione per competenza.

    Caso 2: accordo sul TFM stabilito dopo l'inizio del mandato

    Scenario. Tizio è già amministratore di Alfa SRL dal 2023. Nel 2025 l’assemblea delibera di riconoscergli un TFM per gli anni futuri, ma l’atto viene redatto quando il rapporto è già in corso.

    Come si applica. L’atto non è anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione. Anche se viene registrato nel 2025, non è possibile dedurre gli accantonamenti per competenza. La SRL potrà dedurre il TFM solo per cassa: il costo sarà deducibile nell’esercizio in cui la somma sarà effettivamente corrisposta a Tizio. Nel frattempo, la SRL può comunque accantonare contabilmente il fondo, ma l’effetto fiscale (la riduzione dell’IRES) si avrà solo al momento del pagamento. Dal punto di vista di Tizio, la tassazione separata rimane possibile se ricorrono i presupposti, indipendentemente dalla modalità di deduzione della SRL.

    In pratica

    • Nessuna deduzione nell’anno dell’accantonamento: la SRL «risparmia» IRES solo quando paga il TFM.
    • Il vantaggio finanziario di anticipare la deduzione per competenza è perso: si tratta di uno spostamento del beneficio agli anni successivi.
    • Conviene sempre formalizzare il TFM con atto registrato prima (o contestualmente) alla nomina, non dopo.
    • Per i nuovi mandati amministrativi, predisporre lo statuto o la delibera di nomina con clausola TFM già al momento della costituzione o del rinnovo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra TFM e compenso ordinario dell'amministratore?

    Il compenso ordinario è la remunerazione periodica (mensile o annuale) per l’attività di amministrazione: è deducibile per la SRL solo per cassa, cioè nell’anno del pagamento. Il TFM è invece una somma accumulata che viene pagata alla fine del mandato, simile al TFR dei dipendenti: se c’è un atto con data certa preventivo, è deducibile per competenza ogni anno.

    Cosa si intende per 'atto con data certa'?

    Un atto la cui data è opponibile a terzi (e all’Agenzia delle Entrate) perché registrata formalmente. I modi più comuni sono la registrazione della delibera all’Agenzia delle Entrate o in Camera di Commercio, la firma davanti a notaio, o l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) con marca temporale. Una scrittura privata non registrata non ha data certa.

    Il TFM è conveniente per la SRL?

    Dipende dalla situazione. Se la SRL ha un reddito imponibile elevato, dedurre il TFM per competenza riduce l’IRES ogni anno (aliquota 24%). L’amministratore, a sua volta, rinvia la tassazione al momento della percezione e può beneficiare della tassazione separata. È uno strumento di pianificazione fiscale legittimo, ma richiede che le formalità siano rispettate fin dall’inizio.

    L'amministratore deve pagare i contributi INPS sul TFM?

    La questione è dibattuta e dipende dalla natura del rapporto (amministratore iscritto alla gestione separata INPS). In questa sede, segnaliamo che è un aspetto da verificare con il proprio commercialista o consulente del lavoro, poiché dipende anche dalla posizione previdenziale complessiva dell’amministratore.

    Se la SRL non paga il TFM all'amministratore che si dimette, come funziona la deduzione?

    Se il TFM è stato accantonato per competenza (grazie all’atto preventivo), la SRL ha già dedotto i costi negli anni precedenti. Quando liquida il TFM al momento delle dimissioni, il pagamento è coerente con le deduzioni già effettuate. Se per qualsiasi motivo il TFM non viene mai pagato (ad esempio perché l’amministratore rinuncia), la SRL dovrà recuperare a tassazione quanto dedotto negli anni precedenti come sopravvenienza attiva.

    Qual è la differenza tra tassazione separata e IRPEF ordinaria per l'amministratore?

    Con la tassazione separata, l’aliquota applicata al TFM è quella media IRPEF dei due anni precedenti la percezione. Con l’IRPEF ordinaria, il TFM si somma agli altri redditi dell’anno e sconta l’aliquota marginale (fino al 43% oltre 50.000 euro). La tassazione separata è quasi sempre più conveniente per chi ha redditi elevati, perché «isola» il TFM dal resto del reddito.