Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Imposta di bollo su conto titoli e prodotti finanziari: guida 2026

    In sintesi

    • Bollo applicato dalla banca: per i prodotti finanziari detenuti tramite intermediari italiani (banche, SIM, SGR), l’imposta di bollo viene applicata direttamente dall’intermediario: il risparmiatore non deve indicarla nella dichiarazione dei redditi.
    • Prodotti esteri senza intermediario italiano: chi detiene prodotti finanziari all’estero senza un intermediario residente deve compilare il Quadro RW (Modello Redditi) o il Quadro W (730) e versare l’IVAFE.
    • IVAFE 0,20%: l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) è pari allo 0,20% per i prodotti finanziari diversi da conti correnti e libretti di risparmio.
    • Misura fissa per i conti correnti esteri: per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è dovuta in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportata a quota e periodo di possesso.
    • Cripto-attività: l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute è calcolata nella stessa misura prevista per l’imposta di bollo, pari al 2 per mille.

    Come funziona l'imposta di bollo sui prodotti finanziari

    Ogni anno, chi possiede un conto titoli, un dossier titoli o altri prodotti finanziari si vede addebitare dalla banca o dall’intermediario una somma a titolo di imposta di bollo. Si tratta di un prelievo che lo Stato applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti. La buona notizia per la maggior parte dei risparmiatori è che quando si tratta di prodotti italiani gestiti da una banca o da un intermediario residente in Italia, non è necessario fare nulla in dichiarazione: l’imposta viene trattenuta e versata direttamente dall’intermediario.

    Il quadro si complica se si detengono prodotti finanziari all’estero senza passare per un intermediario italiano. In questo caso il risparmiatore deve dichiarare queste attività e versare in proprio l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero). Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2026 e per il Modello 730/2026 disciplinano questo adempimento nel Quadro RW (Redditi) e nel Quadro W (730).

    Anche chi detiene cripto-attività deve tenere conto di una misura analoga: le istruzioni AdE precisano che l’imposta sul valore delle cripto-attività si applica ‘nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille’. Questo significa che il legislatore ha allineato il trattamento delle cripto-attività a quello dei prodotti finanziari tradizionali, almeno sotto il profilo patrimoniale.

    In sintesi: per i prodotti italiani gestiti da un intermediario residente non devi fare nulla in dichiarazione. Per i prodotti esteri senza intermediario italiano, compili il Quadro RW o W e calcoli l’IVAFE. Per le cripto-attività, segui le regole specifiche del Quadro RW (Modello Redditi) o W (730).

    Imposta di bollo / IVAFE: misura e obbligo dichiarativo
    Tipo di prodotto Misura Chi versa Dichiarazione
    Conto titoli / dossier italiano (banca residente) Imposta di bollo (misura stabilita dalla legge) Intermediario italiano Non serve: già versata dall'intermediario
    Prodotti finanziari esteri (non c/c) senza intermediario IT IVAFE 0,20% (0,40% se paesi a fiscalità privilegiata) Il contribuente tramite F24 Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)
    Conti correnti e libretti di risparmio esteri IVAFE fissa 34,20 euro (rapportata a quota e periodo) Il contribuente tramite F24 Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)
    Cripto-attività 2 per mille (stessa misura del bollo) Il contribuente tramite F24 (codice 1727) Quadro RW (Redditi) o Quadro W (730)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana e un conto di investimento presso un intermediario estero non residente in Italia. Per il conto titoli italiano, la banca addebita direttamente l’imposta di bollo: Tizio non deve fare nulla in dichiarazione. Per il conto estero, invece, Tizio deve compilare il Quadro RW del Modello Redditi PF 2026 (o il Quadro W del 730, se usa quel modello), indicare il valore del conto al 31 dicembre 2025 e calcolare l’IVAFE. Se il prodotto non è un conto corrente ma un portafoglio titoli, l’IVAFE è pari allo 0,20% del valore. Se invece fosse detenuto in un paese a fiscalità privilegiata, l’aliquota salirebbe allo 0,40%.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o rendiconto annuale del conto titoli o dossier (rilasciato dalla banca o intermediario italiano)
    • Documentazione del valore al 31 dicembre 2025 dei prodotti finanziari detenuti all’estero
    • Estratto conto del conto corrente estero con valore medio di giacenza
    • Documentazione attestante il Paese estero in cui i prodotti sono detenuti
    • Eventuale documentazione di imposta patrimoniale pagata all’estero (per il calcolo del credito d’imposta)

    Prodotti finanziari detenuti tramite banca italiana: nessun adempimento

    Scenario. Caio ha un conto corrente e un dossier titoli presso la sua banca italiana. Ogni anno la banca gli addebita una somma come imposta di bollo sul dossier. Caio si chiede se deve dichiarare qualcosa.

    Come si applica. Quando i prodotti finanziari o patrimoniali sono affidati in gestione o in amministrazione a intermediari residenti in Italia, e i flussi finanziari e i redditi derivanti sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, il titolare non deve compilare il Quadro RW o W. L’imposta di bollo viene applicata e versata direttamente dalla banca. Caio non deve inserire nulla in dichiarazione per questi prodotti, fatta salva l’eventuale dichiarazione dei redditi prodotti (dividendi, interessi, plusvalenze) se soggetti a ritenuta d’acconto.

    In pratica

    • Se la banca italiana gestisce il dossier titoli, l’imposta di bollo è applicata e versata dall’intermediario.
    • Non occorre compilare il Quadro RW o W per i prodotti affidati a intermediari italiani.
    • Controlla l’estratto conto per verificare l’addebito annuale dell’imposta di bollo.

    Prodotti finanziari detenuti all'estero: IVAFE da calcolare e versare

    Scenario. Sempronia detiene un portafoglio di ETF presso un broker estero, senza alcun intermediario italiano che intervenga nella gestione. Il valore del portafoglio al 31 dicembre 2025 era di 50.000 euro. Deve dichiarare qualcosa?

    Come si applica. Sì. Sempronia deve compilare il Quadro RW del Modello Redditi PF 2026 (o il Quadro W del 730 se quel modello è utilizzabile). Il portafoglio estero va indicato con il valore iniziale e finale del periodo, la quota di possesso e il Paese di detenzione. L’IVAFE è pari allo 0,20% del valore al 31 dicembre 2025, salvo che il broker sia in un paese a fiscalità privilegiata, nel qual caso si applica lo 0,40%. L’imposta va versata con modello F24 (codice tributo 4043) entro i termini dell’IRPEF. Se Sempronia ha pagato un’imposta patrimoniale analoga all’estero, può detrarre quella somma fino a concorrenza dell’IVAFE dovuta.

    In pratica

    • Compilare il Quadro RW (Redditi) o W (730) con i dati dei prodotti finanziari esteri.
    • Calcolare l’IVAFE: 0,20% del valore finale (0,40% se il paese è a fiscalità privilegiata).
    • Versare l’IVAFE con F24 entro i termini dell’IRPEF (codice tributo 4043).
    • Se si è pagata un’imposta patrimoniale all’estero, portarla in detrazione fino a concorrenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Imposta sostitutiva su mutui e finanziamenti

    In sintesi

    • L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/1973, si applica su opzione ai finanziamenti a medio-lungo termine erogati da banche.
    • Sostituisce imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative in un’unica aliquota ridotta.
    • Si applica sull’importo erogato; l’aliquota ordinaria è ridotta, quella per i mutui prima casa è ulteriormente agevolata.
    • La banca trattiene e versa l’imposta, che compare nel piano finanziario del mutuo come voce di spesa iniziale.
    • Per i finanziamenti che non optano per il regime sostitutivo si applicano le ordinarie imposte d’atto, di norma più onerose.
    • La durata minima del finanziamento per l’accesso al regime sostitutivo è superiore a 18 mesi.

    Che cos'è l'imposta sostitutiva sui finanziamenti

    Quando si accende un mutuo o si ottiene un finanziamento bancario a medio-lungo termine, il contratto genera di regola una serie di imposte d’atto: imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative. Per semplificare e ridurre il carico fiscale su questo tipo di operazioni, il DPR 601/1973 ha introdotto un regime opzionale noto come imposta sostitutiva: un’unica imposta calcolata sull’importo erogato che sostituisce tutte le voci ordinarie in un colpo solo.

    Il regime sostitutivo si rivolge ai finanziamenti a medio-lungo termine, cioè quelli con durata contrattuale superiore a 18 mesi, erogati da banche. L’opzione viene esercitata al momento della stipula del contratto; se la banca e il cliente non optano per questo regime, si torna alle imposte ordinarie, che nella pratica risultano più costose per operazioni di importo rilevante.

    Per il mutuatario, l’imposta sostitutiva è invisibile come operazione contabile: non riceve alcun avviso fiscale separato, poiché è la banca a trattenerla al momento dell’erogazione e a versarla all’Erario. Compare però nel dettaglio delle spese del mutuo, voce che vale la pena leggere con attenzione prima della firma.

    Regime sostitutivo vs imposte ordinarie: confronto schematico
    Voce Regime sostitutivo (DPR 601/1973) Imposte ordinarie d'atto
    Imposta di registro Sostituita dall'imposta sostitutiva Applicata in misura ordinaria
    Imposta di bollo Sostituita dall'imposta sostitutiva Applicata in misura ordinaria
    Imposte ipotecarie e catastali Sostituite dall'imposta sostitutiva Applicate in misura ordinaria
    Tasse concessioni governative Sostituite dall'imposta sostitutiva Applicate in misura ordinaria
    Aliquota applicata Ridotta (ordinaria) o agevolata (prima casa) Somma delle aliquote per ciascuna imposta d'atto
    Chi versa Banca (per conto del cliente) Il contraente o il notaio per le imposte d'atto

    Esempio pratico

    • Tizio ottiene dalla propria banca un mutuo ipotecario della durata di venti anni per acquistare la prima abitazione. La banca esercita l’opzione per il regime sostitutivo: al momento dell’erogazione trattiene l’imposta sostitutiva calcolata sull’importo del finanziamento applicando l’aliquota agevolata prevista per la prima casa, e la versa all’Erario. Nel piano finanziario consegnato a Tizio, questa voce appare tra i costi iniziali del mutuo. Se Tizio avesse acquistato un secondo immobile, la banca avrebbe applicato l’aliquota ordinaria, più alta di quella agevolata.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo o finanziamento, dove compare la clausola di opzione per il regime sostitutivo e l’importo dell’imposta applicata
    • Piano di ammortamento e foglio informativo della banca, con dettaglio delle spese inclusa l’imposta sostitutiva
    • Documento di sintesi del finanziamento, obbligatoriamente consegnato prima della firma
    • ESIS (European Standardised Information Sheet) per i mutui ipotecari ai consumatori, che riepiloga costi e condizioni
    • Ricevuta di svincolo o nota di iscrizione ipotecaria, utile per verificare che l’imposta sia stata correttamente assolta

    Caso 1: mutuo prima casa con aliquota agevolata

    Scenario. Caio stipula un mutuo ipotecario ventennale per acquistare la propria prima abitazione principale. La banca gli prospetta il regime sostitutivo e gli illustra che, ricorrendo le condizioni prima casa, si applica l’aliquota agevolata sull’importo erogato.

    Come si applica. Il regime sostitutivo risulta conveniente rispetto alle imposte ordinarie d’atto perché concentra il carico fiscale in un’unica aliquota ridotta. L’agevolazione prima casa abbassa ulteriormente questa misura. Caio non dovrà preoccuparsi di versare nulla direttamente: la banca detrarrà l’imposta al momento del bonifico di erogazione e la riverserà all’Erario. L’importo complessivo sarà indicato nel contratto di mutuo e nel piano finanziario allegato.

    In pratica

    • Verifica nel foglio informativo che la banca abbia correttamente indicato l’applicazione dell’aliquota agevolata prima casa.
    • Conserva tutta la documentazione contrattuale: serve per eventuali deduzioni o detrazioni collegate al mutuo prima casa.
    • Se hai dubbi sull’aliquota applicata, chiedi una conferma scritta alla banca prima della firma.

    Caso 2: finanziamento a medio-lungo termine per un'impresa

    Scenario. Alfa Srl ottiene dalla propria banca un finanziamento della durata di tre anni per l’acquisto di macchinari. Il contratto supera la soglia dei 18 mesi, quindi la banca può proporre il regime sostitutivo in alternativa alle imposte ordinarie d’atto.

    Come si applica. Per Alfa Srl la scelta tra regime sostitutivo e imposte ordinarie ha un impatto diretto sul costo dell’operazione. In via generale, per finanziamenti di importo rilevante il regime sostitutivo è preferibile perché l’aliquota unica ridotta risulta inferiore alla somma delle imposte ordinarie che si applicerebbero al contratto. Tuttavia, non ricorrendo le condizioni prima casa, si applica l’aliquota ordinaria (non quella agevolata). Vale la pena che l’ufficio amministrativo di Alfa Srl confronti i costi delle due opzioni con il supporto della banca o di un consulente fiscale prima di procedere.

    In pratica

    • Chiedi alla banca un prospetto comparativo tra regime sostitutivo e imposte ordinarie per l’importo specifico del finanziamento.
    • Considera che l’aliquota agevolata prima casa non si applica ai finanziamenti aziendali per scopi diversi dall’abitativo.
    • Registra l’imposta sostitutiva correttamente nella contabilità aziendale come costo accessorio del finanziamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 56 TU Giustizia Tributaria: Capacità di stare in giudizio

    Art. 56 D.Lgs. 175/2024 – Capacità di stare in giudizio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

    2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

    3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

    4. La regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

  • Contributi INPS forfettari: la riduzione del 35%

    In sintesi

    • Chi può chiederla: i titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani o alla gestione commercianti INPS.
    • Quanto si risparmia: la riduzione è del 35% sull’intera contribuzione, sia sulla quota fissa (sul minimale) sia sulla quota percentuale sul reddito eccedente.
    • Come si chiede: con domanda telematica sul portale INPS; di norma entro il 28 febbraio per chi è già in attività.
    • Attenzione alla pensione: la riduzione abbassa anche l’accredito contributivo ai fini previdenziali, in proporzione.
    • Non è la deduzione: questa riduzione riguarda l’importo da versare, non la deduzione fiscale dei contributi già pagati.

    Che cos'è la riduzione del 35% e a chi spetta

    Il regime forfettario permette di semplificare molti adempimenti fiscali, ma non elimina l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Se svolgi un’attività artigiana o commerciale – e sei quindi iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS – puoi però chiedere una riduzione del 35% sull’intera contribuzione dovuta.

    Questa agevolazione è pensata per ridurre il peso fisso dei contributi nelle fasi iniziali o nei periodi in cui il reddito è contenuto. Non va confusa con un’altra agevolazione più nota: la deduzione dei contributi versati, che abbassa il reddito imponibile ai fini IRPEF (ma nel forfettario l’IRPEF non si applica sullo stesso reddito, quindi il meccanismo è diverso).

    La riduzione si applica a tutto ciò che devi versare all’INPS: sia la quota fissa che paghi quattro volte l’anno sul cosiddetto minimale di reddito, sia la quota percentuale calcolata sul reddito effettivo che supera quel minimale. Il risparmio è quindi immediato e reale, ma porta con sé una conseguenza da considerare con attenzione: l’accredito contributivo ai fini della pensione si riduce nella stessa proporzione.

    Come funziona la contribuzione in gestione artigiani/commercianti con riduzione
    Voce Senza riduzione Con riduzione 35%
    Quota fissa sul minimale Aliquota di norma circa il 24% (commercianti leggermente più alta) Ridotta del 35%
    Quota sul reddito eccedente il minimale Stessa aliquota di norma circa il 24% Ridotta del 35%
    Accredito previdenziale Pieno, calcolato sui contributi versati Proporzionalmente ridotto
    Scadenza domanda (già in attività) Di norma entro il 28 febbraio

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio è un artigiano in regime forfettario. Secondo la circolare INPS dell’anno in corso, la quota fissa trimestrale a suo carico è di una certa somma (verifica nell’area personale INPS o nella circolare annuale). Con la riduzione del 35%, quella somma si abbassa in proporzione. Allo stesso modo, se il reddito di Tizio supera il minimale e genera una quota percentuale aggiuntiva, anche quella viene ridotta del 35%. Il risparmio annuo complessivo dipende dal reddito effettivo: più è alto il reddito, maggiore è la quota sul reddito eccedente e quindi anche il risparmio assoluto dalla riduzione. I valori precisi dei minimali e delle aliquote sono indicati ogni anno nella circolare INPS – sempre meglio consultarla o affidarsi a un professionista per il calcolo esatto.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con aliquote e minimali aggiornati
    • Modello di domanda telematica sul portale INPS (Cassetto previdenziale artigiani/commercianti)
    • Partita IVA e documentazione del regime forfettario (comunicazione all’Agenzia delle Entrate)
    • Estratto conto contributivo INPS per verificare gli accrediti

    Tizio: artigiano forfettario che chiede la riduzione in tempo

    Scenario. Tizio gestisce una piccola officina di riparazione bici. Ha aperto la partita IVA in regime forfettario due anni fa ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Non ha mai chiesto la riduzione del 35%.

    Come si applica. Tizio può presentare domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Una volta accettata la domanda, la riduzione si applica alle rate di quell’anno – sia alle quattro rate fisse sul minimale sia alla quota sul reddito eccedente. Tizio deve però tenere a mente che i contributi accreditati ai fini pensionistici saranno proporzionalmente inferiori: con il 35% di riduzione, anche l’anzianità contributiva si forma più lentamente in termini di importo versato.

    In pratica

    • Presentare la domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio per applicarla alle rate dell’anno.
    • Controllare nell’estratto conto INPS che la riduzione sia stata correttamente applicata.
    • Valutare con un professionista l’impatto sul futuro importo della pensione prima di scegliere.

    Caio: commerciante forfettario che valuta se conviene

    Scenario. Caio ha un piccolo e-commerce e si chiede se la riduzione del 35% sia sempre conveniente oppure se in certi casi è meglio versare i contributi per intero.

    Come si applica. La riduzione abbassa il costo immediato ma riduce anche i contributi accreditati sulla posizione previdenziale. Chi è ancora lontano dalla pensione e ha un reddito contenuto potrebbe preferire risparmiare oggi. Chi invece si avvicina all’età pensionabile o ha già pochi anni di contributi potrebbe preferire versare la cifra piena per rafforzare la propria posizione. Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dall’età, dalla storia contributiva e dagli obiettivi previdenziali di ciascuno.

    In pratica

    • Scaricare l’estratto conto INPS per capire quanti anni di contributi si hanno già.
    • Chiedere una simulazione della pensione stimata con e senza riduzione prima di decidere.
    • Ricordare che la domanda va rinnovata: non si applica automaticamente ogni anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • 8, 5 e 2 per mille IRPEF: come funziona la scelta nel 730

    In sintesi

    • Tre scelte distinte: l’8 per mille va allo Stato o a un’istituzione religiosa, il 5 per mille a enti del terzo settore o ricerca, il 2 per mille a un partito politico.
    • Non costa nulla: le scelte non aumentano le imposte che paghi. Ridistribuiscono una quota di IRPEF già calcolata.
    • Si usano tutte e tre insieme: le tre scelte non sono alternative, puoi esprimerle tutte nella stessa scheda.
    • La scheda va sempre consegnata: anche se non esprimi alcuna scelta, il modello 730-1 deve essere consegnato al sostituto o al CAF con i tuoi dati anagrafici.
    • Se non scegli, i fondi non restano nelle tue tasche: le quote non attribuite vengono ripartite tra i beneficiari in base alle scelte espresse da tutti i contribuenti.

    Cosa sono l'8, il 5 e il 2 per mille

    Quando fai la dichiarazione dei redditi, puoi decidere dove va una piccola parte della tua IRPEF. Non si tratta di soldi in più che escono dal tuo portafoglio: l’imposta che paghi rimane la stessa. Stai semplicemente indicando come vuoi che venga distribuita una quota già calcolata.

    Le scelte sono tre e riguardano quote diverse: l’otto per mille, il cinque per mille e il due per mille. Puoi esprimerle tutte e tre insieme, oppure solo alcune, oppure nessuna. In ogni caso devi compilare e consegnare la scheda apposita, il modello 730-1.

    La scelta si fa firmando nel riquadro corrispondente al beneficiario che hai scelto. Per il cinque per mille puoi anche indicare il codice fiscale dell’ente specifico a cui vuoi destinare la quota. Per il due per mille devi indicare il codice del partito politico che hai scelto.

    Le tre scelte a confronto
    Quota A chi va Come si sceglie
    8 per mille Stato (scopi sociali/umanitari) oppure a una delle istituzioni religiose ammesse (es. Chiesa Cattolica, Valdesi, Ebrei, Buddisti, ecc.) Firma nel riquadro del beneficiario scelto sul modello 730-1
    5 per mille Enti del Terzo Settore, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, comune di residenza, associazioni sportive dilettantistiche, aree protette Firma nel riquadro della finalità; facoltativo: indica il codice fiscale dell'ente
    2 per mille Uno dei partiti politici iscritti nel registro previsto dalla legge Firma nel riquadro e indica il codice del partito

    Esempio pratico

    • Tizio è un lavoratore dipendente con IRPEF pari a 4.000 euro. Firma la scheda destinando l’8 per mille alla Chiesa Evangelica Valdese, il 5 per mille a un’associazione di ricerca sanitaria (indicando il codice fiscale), e il 2 per mille a un partito. La sua IRPEF rimane 4.000 euro: le scelte non aggiungono nulla. Semplicemente, una piccola parte di quei 4.000 euro sarà redistribuita secondo le sue indicazioni invece di seguire la ripartizione proporzionale stabilita dallo Stato.

    Documenti necessari

    • Modello 730-1 (scheda per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille) – da consegnare anche senza esprimere scelte
    • Documento di identità del contribuente
    • Codice fiscale dell’ente (facoltativo, solo per il 5 per mille)
    • Codice del partito politico scelto (obbligatorio se si esprime la scelta del 2 per mille)

    Caio non vuole scegliere: deve comunque fare qualcosa?

    Scenario. Caio presenta il 730 tramite il proprio datore di lavoro ma non ha preferenze su dove destinare le quote. Pensa di poter ignorare la scheda.

    Come si applica. Anche chi non esprime alcuna scelta deve consegnare il modello 730-1 al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista. Il modello va compilato con codice fiscale e dati anagrafici e inserito in una busta chiusa. Le quote non attribuite vengono ripartite tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti: non tornano al contribuente.

    In pratica

    • Ritira il modello 730-1 (allegato al 730 o disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
    • Scrivi codice fiscale e dati anagrafici anche se non firmi nessun riquadro.
    • Inseriscilo in una busta chiusa e consegnalo al sostituto, al CAF o al professionista entro la scadenza della dichiarazione.

    Sempronia vuole destinare sia il 5 per mille che l'8 per mille: si può?

    Scenario. Sempronia vuole sostenere la ricerca sanitaria con il 5 per mille e allo stesso tempo destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Teme che le due scelte siano incompatibili.

    Come si applica. Le scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille non sono alternative tra loro. Sempronia può esprimerle tutte nella stessa scheda, firmando nei riquadri corrispondenti alle finalità scelte. La scheda è unica e contiene tutti e tre i riquadri. Non ci sono limiti: può scegliere uno, due o tre destinatari contemporaneamente.

    In pratica

    • Usa la scheda unica (modello 730-1): contiene i riquadri per tutte e tre le scelte.
    • Firma nel riquadro ‘8 per mille’ per la Chiesa Cattolica e nel riquadro ‘5 per mille’ per la ricerca sanitaria.
    • Se vuoi, indica anche il codice fiscale dell’istituto di ricerca specifico nel campo apposito del 5 per mille.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Modello 770: chi deve presentarlo e quando

    In sintesi

    • Chi lo presenta: il sostituto d’imposta (datore di lavoro, società, ente, condominio, committente) che ha operato ritenute nell’anno.
    • Scadenza: va trasmesso in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
    • Cosa riepiloga: tutte le ritenute operate nell’anno per tipologia (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, ecc.), con i dati dei versamenti F24.
    • Compensazioni: il 770 include anche le eventuali compensazioni utilizzate dal sostituto per pagare le ritenute.
    • Sanzioni: l’omessa presentazione o la presentazione tardiva è sanzionata; si può regolarizzare con il ravvedimento operoso.
    • Differenza dalla CU: la CU va al percettore e all’Agenzia, il 770 va solo all’Agenzia e riguarda il sostituto stesso come dichiarante.

    Che cos'è il modello 770 e chi lo deve presentare

    Ogni volta che un’azienda paga uno stipendio, un compenso a un professionista o una provvigione a un agente, deve trattenere una parte di quell’importo come ritenuta e versarla allo Stato. Alla fine dell’anno, la stessa azienda – in quanto sostituto d’imposta – deve rendere conto all’Agenzia delle Entrate di tutte le ritenute che ha operato e versato. Lo fa attraverso il modello 770.

    Il 770 non è la dichiarazione del lavoratore o del professionista: è la dichiarazione del sostituto. Contiene, per ogni tipologia di reddito su cui sono state applicate ritenute, il totale trattenuto, i versamenti eseguiti con F24 (compresi i codici tributo usati) e le eventuali compensazioni. In pratica è il resoconto completo del sostituto verso il fisco: ‘Ho trattenuto tot euro da queste persone, li ho versati con questi F24, non risulta nulla di sospeso.’

    Sono obbligati alla presentazione del 770 tutti i soggetti che nel periodo d’imposta hanno corrisposto somme soggette a ritenuta: datori di lavoro privati e pubblici, enti previdenziali, società che pagano compensi a professionisti o provvigioni ad agenti, condominii che applicano la ritenuta del 4% sugli appalti, intermediari e piattaforme che gestiscono locazioni brevi. Non presenta il 770 chi non è sostituto d’imposta – per esempio il privato che paga occasionalmente un lavoratore senza aprire un rapporto formale soggetto a ritenuta.

    Principali ritenute riepilogate nel modello 770
    Tipo di ritenuta Aliquota / base Codice tributo F24
    Lavoro dipendente e assimilati Scaglioni IRPEF progressivi 1001
    Lavoro autonomo e professionisti 20% sul compenso imponibile 1040
    Provvigioni agenti / rappresentanti 23% sul 50% delle provvigioni (o 20% della base se agente con dipendenti) 1040 / 1019-1020
    Prestazioni occasionali 20% sul compenso 1040
    Appalti condominio 4% sui corrispettivi Codice appalti dedicato
    Locazioni brevi (intermediari) 21% sui canoni incassati Codice locazioni brevi

    Esempio pratico

    • Alfa Srl nel 2025 ha corrisposto compensi a tre professionisti per un totale di 50.000 euro imponibili. Ha trattenuto la ritenuta d’acconto del 20%, pari a 10.000 euro, versandola ogni mese entro il giorno 16 del mese successivo tramite F24 con codice tributo 1040. Ha inoltre pagato stipendi ai propri dipendenti con ritenute IRPEF complessive di 28.000 euro (codice tributo 1001). Nel 770 presentato entro il 31 ottobre, Alfa Srl riepiloga: ritenute su lavoro autonomo 10.000 euro, versate con tot F24 (date e importi), ritenute su lavoro dipendente 28.000 euro, versate con tot F24. Se i versamenti corrispondono esattamente alle ritenute, il 770 non genera debiti residui.

    Documenti necessari

    • Ricevute dei versamenti F24 con codici tributo e importi delle ritenute operate mese per mese
    • Certificazioni Uniche emesse ai percettori durante l’anno
    • Prospetti paga e note spese dei dipendenti per riconciliazione degli imponibili
    • Contratti e fatture dei professionisti esterni per verifica dei compensi imponibili
    • Documentazione delle eventuali compensazioni utilizzate in F24
    • Credenziali Fisconline o Entratel per la trasmissione telematica

    Caso 1 – Alfa Srl, piccola impresa con dipendenti e collaboratori

    Scenario. Alfa Srl ha tre dipendenti e si avvale periodicamente di due consulenti con partita IVA. Nel 2025 ha operato ritenute IRPEF sugli stipendi e ritenute d’acconto del 20% sui compensi dei consulenti.

    Come si applica. Alfa Srl è sostituto d’imposta per entrambe le categorie. Ogni mese ha versato le ritenute entro il 16 del mese successivo con F24, usando il codice tributo 1001 per i dipendenti e 1040 per i professionisti. A marzo ha consegnato a ciascun lavoratore e consulente la rispettiva CU. Entro il 31 ottobre presenta il modello 770 all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutti i versamenti per tipologia con i relativi F24. Se un versamento è mancante o in ritardo, può regolarizzarlo con il ravvedimento operoso prima della presentazione del 770.

    In pratica

    • Archivia ogni F24 con data, importo e codice tributo: sono la base del 770.
    • Se hai effettuato compensazioni nel modello F24 (es. crediti IVA a compensazione delle ritenute), inseriscile correttamente nel 770.
    • Il 770 si presenta solo in via telematica: tramite Fisconline/Entratel o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF).

    Caso 2 – Caio, amministratore di condominio come sostituto

    Scenario. Caio amministra un condominio che nel 2025 ha affidato la pulizia scale e la manutenzione del giardino a ditte esterne, pagando corrispettivi per contratti di appalto di servizi.

    Come si applica. Il condominio è sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui corrispettivi corrisposti per le prestazioni di appalto. Caio, in qualità di amministratore, versa la ritenuta con F24 usando il codice tributo dedicato e, a fine anno, certifica gli importi alle ditte con la CU. Entro il 31 ottobre presenta il 770 del condominio, riepilogando le ritenute sugli appalti operate nell’anno. Se i corrispettivi annui non superano le soglie minime previste per il versamento cumulativo, può effettuare versamenti aggregati, documentandoli comunque nel 770.

    In pratica

    • Il condominio è sostituto solo per i contratti di appalto (pulizie, manutenzioni, ecc.): non lo è per forniture di beni o per il portiere se assunto direttamente con altro regime.
    • Anche importi modesti vanno certificati e riepilogati nel 770: l’omissione espone il condominio a sanzioni.
    • L’amministratore firma e trasmette il 770 per conto del condominio; può delegare un intermediario abilitato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato

    In sintesi

    • La TARI è dovuta su tutti i locali detenuti, anche se non abitati stabilmente: possedere o affittare un immobile è sufficiente.
    • Locali privi di arredi e di allacci (acqua, luce, gas) non producono rifiuti e sono esclusi o esenti, ma bisogna presentare una dichiarazione.
    • Seconda casa a disposizione: molti Comuni prevedono una riduzione rispetto all’abitazione principale.
    • Residenti all’estero (AIRE): alcuni Comuni riconoscono una riduzione sull’unità immobiliare tenuta in Italia.
    • In caso di locazione superiore a sei mesi, la TARI passa in capo all’inquilino; per locazioni brevi resta al proprietario.
    • La dichiarazione di cessazione va presentata per smettere di ricevere l’avviso: la tassa si ferma dalla data dichiarata.

    Chi deve pagare la TARI sulla seconda casa

    La TARI colpisce chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo un locale o un’area scoperta, indipendentemente dall’uso effettivo. Questo significa che la seconda casa, anche se non abitata tutto l’anno, è soggetta alla tassa perché il proprietario o il conduttore ne è detentore.

    Esistono però due situazioni in cui un immobile può essere escluso o esente. La prima riguarda i locali completamente privi di arredi e senza allacci attivi a nessuna utenza (acqua, luce, gas): in questo caso il locale non è idoneo a produrre rifiuti e il Comune non può pretendere la tassa, ma devi dichiararlo formalmente. La seconda situazione è più comune: l’immobile è arredato e allacciato, ma usato solo occasionalmente. Qui la tassa è dovuta, ma il Comune può prevedere riduzioni.

    La tariffa si calcola sempre sulla superficie calpestabile in metri quadri. Per le utenze domestiche conta anche il numero degli occupanti, ma per una seconda casa tenuta a disposizione il Comune di solito applica un coefficiente ridotto. Controlla ogni anno la delibera tariffaria del Comune in cui si trova l’immobile.

    TARI sulla seconda casa: i casi principali
    Situazione TARI dovuta? Note
    Seconda casa arredata e allacciata Sì, per intero Possibile riduzione se il Comune la prevede
    Immobile privo di arredi e di tutti gli allacci No (escluso/esente) Serve dichiarazione al Comune
    Immobile a uso stagionale Sì, con possibile riduzione Dipende dal regolamento comunale
    Residente AIRE con immobile in Italia Sì, con possibile riduzione Molti Comuni la prevedono dietro dichiarazione
    Locazione > 6 mesi In capo all'inquilino Il proprietario non paga per quel periodo

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio possiede un appartamento di 80 mq in montagna che usa solo nei fine settimana invernali. L’immobile è arredato e ha i contatori attivi. La TARI è dovuta per l’intera annualità sulla superficie di 80 mq. Se il Comune prevede una riduzione per uso stagionale e Tizio presenta la dichiarazione, l’importo si riduce nella misura deliberata. Se invece Tizio svuota l’appartamento di tutti i mobili e chiude le utenze, può presentare la dichiarazione di esenzione per locali privi di arredi e allacci: da quel momento non riceverà più l’avviso, ma perderà anche la possibilità di usare il locale senza prima ripristinare la situazione e comunicarla al Comune.

    Documenti necessari

    • Regolamento TARI del Comune in cui si trova l’immobile
    • Delibera tariffaria annuale del Comune
    • Modulo di dichiarazione TARI (per l’inizio dell’occupazione, la cessazione o le variazioni)
    • Documentazione a sostegno dell’esenzione (contratti di utenza chiusi, attestazione che il locale è privo di arredi)
    • Certificato di iscrizione AIRE (per la riduzione riservata ai residenti all’estero)
    • Contratto di locazione, se l’immobile è affittato

    Tizio ha una casa al mare che non usa quasi mai

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento di 60 mq in una cittadina costiera. L’ha ereditato, vi va raramente e vorrebbe capire se può evitare di pagare la TARI o almeno ridurla.

    Come si applica. Poiché l’immobile è arredato e ha ancora i contatori attivi (anche se i consumi sono minimi), la TARI è dovuta: Tizio lo detiene e il locale è astrattamente idoneo a produrre rifiuti. Se il Comune prevede la riduzione per uso stagionale, Tizio deve presentare la dichiarazione indicando i periodi di utilizzo. Se invece l’appartamento è rimasto completamente sfitto, senza arredi e con tutte le utenze disdette, Tizio può chiedere l’esenzione per locali non produttivi di rifiuti, sempre con dichiarazione formale e documentazione a supporto.

    In pratica

    • Verificare lo stato degli allacci: se almeno un’utenza è attiva, l’esenzione totale non si applica.
    • Presentare la dichiarazione per uso stagionale se prevista dal regolamento comunale.
    • Se si vuole l’esenzione completa, disdire tutte le utenze e rimuovere i mobili prima di fare la dichiarazione al Comune.

    Caio vive all'estero e ha mantenuto la casa in Italia

    Scenario. Caio è iscritto all’AIRE da tre anni e vive stabilmente in Germania. Possiede ancora un appartamento di 75 mq nel Comune di origine, che usa durante le vacanze estive. Riceve ogni anno l’avviso TARI e si chiede se può pagare meno.

    Come si applica. La TARI è dovuta perché Caio detiene il locale. Tuttavia, molti Comuni prevedono nel regolamento una riduzione per i residenti all’estero iscritti all’AIRE che mantengono un immobile in Italia a uso non locativo. Per ottenerla Caio deve presentare la dichiarazione all’ufficio tributi del Comune, allegando la documentazione AIRE. La misura della riduzione varia da Comune a Comune, quindi è importante leggere il regolamento specifico o contattare direttamente lo sportello tributi.

    In pratica

    • Verificare se il regolamento TARI del Comune prevede la riduzione per iscritti AIRE.
    • Presentare la dichiarazione allegando il certificato di iscrizione AIRE.
    • Rinnovare la richiesta ogni anno se il regolamento richiede la conferma annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Canone RAI: quando si paga e chi è esente

    In sintesi

    • Presupposto: il canone RAI è dovuto per il semplice possesso di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall’uso che se ne fa.
    • Addebito in bolletta: per i titolari di utenza elettrica residenziale il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia, di norma in dieci rate da gennaio a ottobre.
    • Esenzione senza TV: chi non possiede alcun apparecchio televisivo può presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate per non pagare.
    • Over 75 a basso reddito: i contribuenti con più di 75 anni e reddito sotto una determinata soglia sono esenti.
    • Importo annuo: è un importo fisso stabilito per legge; verificare il valore vigente per l’anno in corso.

    Come funziona il canone RAI e quando scatta l'obbligo

    Il canone RAI – tecnicamente denominato ‘canone di abbonamento alla televisione’ – è un tributo che si paga per il solo fatto di possedere un apparecchio televisivo. Non importa quante ore al giorno lo si accende, né se si guardano i canali RAI o altri: basta avere un televisore in casa per essere soggetti all’obbligo.

    Dal 2016 il canone è stato incorporato nella bolletta dell’energia elettrica per i titolari di un’utenza elettrica residenziale. In pratica, se hai la luce di casa intestata a tuo nome, troverai il canone RAI suddiviso in rate – di norma dieci, da gennaio a ottobre – direttamente nella bolletta. Questo meccanismo ha ridotto drasticamente l’evasione del tributo. Chi non ha un’utenza elettrica residenziale ma possiede una TV versa il canone con modalità diverse, tipicamente tramite modello F24.

    Esistono però alcune situazioni in cui il canone non è dovuto. Le esenzioni principali riguardano chi non possiede nessun televisore, gli anziani con reddito basso e alcune categorie speciali come diplomatici e militari stranieri in servizio in Italia. Per ciascuna di queste ipotesi la legge richiede un adempimento formale: non basta la situazione di fatto, occorre presentare una dichiarazione o una richiesta.

    Modalità di pagamento ed esenzioni principali
    Situazione Modalità / effetto
    Titolare utenza elettrica residenziale con TV Addebito in bolletta, di norma 10 rate (gen-ott)
    Possesso TV senza utenza elettrica residenziale Versamento tramite F24 o altra modalità prevista
    Nessun apparecchio televisivo Esenzione – richiede dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate
    Over 75 con reddito sotto la soglia di legge Esenzione – richiede apposita richiesta
    Diplomatici e militari stranieri in Italia Esenzione per specifica previsione normativa

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio è pensionato, ha 78 anni e un reddito annuo complessivo sotto la soglia di esenzione prevista dalla legge. Possiede un televisore in salotto. Se Tizio presenta la richiesta di esenzione per over 75 nei termini previsti, il canone non viene addebitato nella sua bolletta per l’anno successivo (o per la seconda metà dell’anno in corso, a seconda della finestra). Caio invece ha 45 anni, vive da solo e ha deciso di non avere più un televisore: ha consegnato il vecchio apparecchio a un centro di raccolta e ha presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non possesso. Caio non è tenuto al pagamento del canone finché la dichiarazione è valida e non acquista un nuovo televisore.

    Documenti necessari

    • Copia dell’ultima bolletta elettrica (per verificare se il canone è già addebitato o se è stata applicata l’esenzione)
    • Modello di dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio televisivo (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
    • Documentazione reddituale (per la richiesta di esenzione over 75: dichiarazione dei redditi o certificazione del reddito complessivo)
    • Documento di identità e codice fiscale (per la presentazione della dichiarazione o della richiesta di esenzione)
    • Ricevuta della presentazione della dichiarazione sostitutiva (da conservare in caso di contestazioni)

    Caso 1 – Tizio vende il televisore e vuole smettere di pagare

    Scenario. Tizio ha ceduto il suo unico televisore e non intende acquistarne un altro. La bolletta elettrica continua ad addebitargli il canone RAI.

    Come si applica. Il canone RAI è dovuto per il possesso di un apparecchio televisivo: se Tizio non possiede più nessun televisore, può chiedere di non pagare, ma deve farlo in modo formale. La legge richiede che presenti una dichiarazione sostitutiva di non possesso all’Agenzia delle Entrate, in cui dichiara – sotto la propria responsabilità – di non detenere alcun apparecchio televisivo nella propria abitazione. La dichiarazione ha effetto per l’anno in cui viene presentata (o per quello successivo, secondo le finestre temporali stabilite). Se in futuro Tizio acquisterà un nuovo televisore, sarà tenuto a riprendere a pagare il canone.

    In pratica

    • Scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
    • Presentare la dichiarazione entro i termini previsti (di solito entro gennaio per l’anno in corso, o entro luglio per la seconda metà dell’anno).
    • Conservare la ricevuta della presentazione: in caso di addebito erroneo in bolletta, serve per richiedere il rimborso.
    • Se si acquista un nuovo televisore, il canone torna dovuto: la dichiarazione di non possesso non copre più la situazione.

    Caso 2 – Caio ha 76 anni e vuole sapere se è esente

    Scenario. Caio ha compiuto 76 anni e ha sentito che gli anziani potrebbero non pagare il canone RAI. Il suo reddito complessivo è basso, ma non sa se rientra nell’esenzione.

    Come si applica. La legge prevede un’esenzione per i contribuenti che hanno compiuto 75 anni e il cui reddito complessivo (proprio e del coniuge convivente, se presente) è sotto una determinata soglia stabilita dalla legge. Caio deve verificare se il proprio reddito rientra nella soglia, presentare l’apposita richiesta di esenzione all’Agenzia delle Entrate (non basta l’età: serve la domanda formale) e rinnovarla nei termini previsti. Se la richiesta è accettata, il canone viene sospeso dalla bolletta.

    In pratica

    • Verificare di avere almeno 75 anni compiuti e che il reddito complessivo (proprio + eventuale coniuge convivente) sia sotto la soglia di legge vigente.
    • Presentare la richiesta di esenzione all’Agenzia delle Entrate nei termini: di norma entro il 31 gennaio per l’intero anno o entro il 30 giugno per la seconda metà.
    • Non è sufficiente l’età: senza la presentazione formale della richiesta il canone continua a essere addebitato.
    • Controllare ogni anno che la richiesta sia ancora valida, poiché potrebbe essere necessario rinnovarla.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Registrare un contratto di affitto: come si fa (RLI)

    In sintesi

    • 30 giorni dalla decorrenza del contratto per registrarlo all’Agenzia delle Entrate
    • Si usa il modello RLI in via telematica (o allo sportello per chi non può farlo online)
    • L’obbligo di registrazione ricade sul locatore, ma entrambe le parti ne rispondono
    • Al momento della registrazione si sceglie tra regime ordinario (con imposta di registro) e cedolare secca
    • Con la cedolare secca non si paga né l’imposta di registro né quella di bollo
    • Ogni variazione del contratto (proroga, risoluzione, cessione) va comunicata sempre con l’RLI

    Cos'è la registrazione e perché è obbligatoria

    Quando si firma un contratto di affitto, la legge impone di depositarlo presso l’Agenzia delle Entrate: questa operazione si chiama registrazione. Serve a rendere il contratto opponibile a terzi e a liquidare le imposte dovute. Senza registrazione il contratto è valido tra le parti, ma espone entrambe a sanzioni.

    Il termine è di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto (cioè dal giorno in cui inizia l’affitto, non necessariamente dalla firma). Per i contratti stipulati all’estero il termine è di 60 giorni. L’obbligo formale ricade sul locatore (il proprietario), ma anche il conduttore (l’inquilino) è solidalmente responsabile se la registrazione non avviene.

    Lo strumento principale è il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), che si invia in via telematica tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario abilitato (commercialista, CAF). Chi non dispone di accesso telematico può presentarlo allo sportello di qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Con lo stesso modello si comunicano anche le variazioni successive: proroga, risoluzione anticipata, cessione del contratto.

    Prima di inviare l’RLI occorre scegliere il regime fiscale: si può optare per il regime ordinario, che prevede il pagamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro), oppure per la cedolare secca, che sostituisce integralmente l’IRPEF, le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. La scelta incide sia sull’importo delle imposte sia sulle obbligazioni contrattuali, quindi conviene valutarla prima di firmare.

    Registrazione contratto di affitto: quadro riepilogativo
    Aspetto Regime ordinario Cedolare secca
    Termine registrazione 30 giorni dalla decorrenza 30 giorni dalla decorrenza
    Modello da usare RLI telematico RLI telematico (con opzione)
    Imposta di registro 2% canone annuo (min 67 €) Non dovuta
    Imposta di bollo Dovuta Non dovuta
    Variazioni (proroga/risoluzione) RLI + imposta fissa 67 € RLI + imposta fissa 67 €

    Esempio pratico

    • Tizio firma un contratto di affitto con Caio il 1° giugno 2026, con decorrenza dallo stesso giorno. Ha tempo fino al 1° luglio 2026 per registrare il contratto tramite il modello RLI. Se sceglie il regime ordinario e il canone annuo è 9.600 euro (800 euro al mese), l’imposta di registro sarà 192 euro (2% di 9.600), superiore al minimo di 67 euro: i due la ripartiscono per metà, 96 euro ciascuno. Se invece Tizio opta per la cedolare secca al momento della registrazione, l’imposta di registro non è dovuta da nessuno dei due.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione firmato da entrambe le parti
    • Documento d’identità del locatore
    • Codice fiscale di locatore e conduttore
    • Dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno)
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (regime ordinario)
    • Eventuale documentazione per cedolare secca (comunicazione al conduttore)

    Tizio affitta casa e sceglie il regime ordinario

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento e lo affitta a Caio con un canone mensile di 700 euro. Non vuole optare per la cedolare secca perché ha altre situazioni fiscali che lo rendono conveniente restare nel regime ordinario.

    Come si applica. Tizio deve inviare il modello RLI entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. Il canone annuo è 8.400 euro, quindi l’imposta di registro è 168 euro (2% di 8.400), ben sopra il minimo di 67 euro. Di norma Tizio e Caio si ripartiscono l’importo al 50%: 84 euro ciascuno. Tizio deve ricordarsi di versare anche la quota relativa alle annualità successive (o scegliere l’unica soluzione con sconto). In più dovrà pagare l’imposta di bollo sui fogli del contratto.

    In pratica

    • Invia l’RLI entro 30 giorni dalla data di inizio affitto
    • Versa 168 euro di imposta di registro (84 euro a testa con Caio)
    • Ricordati le annualità successive: l’imposta va versata ogni anno o in unica soluzione anticipata con sconto

    Caio opta per la cedolare secca

    Scenario. Caio ha un monolocale che affitta a un inquilino con canone mensile di 500 euro. Preferisce la cedolare secca per semplificare la gestione e ridurre il carico fiscale complessivo.

    Come si applica. Al momento della registrazione con il modello RLI, Caio indica l’opzione per la cedolare secca. Da quel momento non deve pagare né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. Non può però aumentare unilateralmente il canone durante il periodo di opzione. Anche le variazioni successive (proroga, risoluzione) si comunicano con l’RLI, e in quel caso è dovuta l’imposta fissa di 67 euro.

    In pratica

    • Scegli la cedolare secca nell’RLI: niente registro, niente bollo
    • Comunica per iscritto la scelta all’inquilino prima o contestualmente alla registrazione
    • Per proroga o risoluzione usa comunque l’RLI e paga l’imposta fissa di 67 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Imposta di registro sull’affitto: quanto si paga

    In sintesi

    • L’aliquota ordinaria è il 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro
    • L’importo si divide al 50% tra locatore e conduttore
    • Si versa ogni anno oppure in unica soluzione per tutta la durata, con uno sconto
    • Con la cedolare secca non si paga né registro né bollo: zero imposta
    • Per gli immobili strumentali (uffici, negozi, magazzini) l’aliquota è dell’1%
    • Oltre al registro, nel regime ordinario è dovuta anche l’imposta di bollo sui fogli del contratto

    Come si calcola l'imposta di registro sulle locazioni

    Quando si registra un contratto di affitto in regime ordinario (cioè senza optare per la cedolare secca), si deve versare l’imposta di registro: un tributo proporzionale calcolato sul canone annuo pattuito nel contratto. La parola ‘proporzionale’ significa che l’importo cresce al crescere del canone, al contrario dell’imposta fissa che rimane uguale a prescindere dai valori in gioco.

    Per le locazioni abitative l’aliquota è il 2% del canone annuo. C’è però un minimo: se il 2% del canone dà un importo inferiore a 67 euro, si versa comunque 67 euro. Questa soglia minima serve a garantire un gettito minimo anche per i canoni molto bassi. L’imposta si paga sia alla registrazione iniziale sia per ogni annualità successiva, oppure in un’unica soluzione anticipata per tutta la durata del contratto, applicando uno sconto.

    Chi paga? Di norma l’imposta si ripartisce al 50% tra locatore e conduttore. Nulla vieta che le parti si accordino diversamente nel contratto, ma il criterio legale è la metà ciascuno.

    Esiste una via per azzerare del tutto questi costi: la cedolare secca. Se il locatore sceglie questo regime al momento della registrazione, non è dovuta né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. È una semplificazione significativa, soprattutto per chi affitta immobili a uso abitativo. Per gli immobili strumentali (negozi, uffici, capannoni) le regole sono diverse e l’aliquota scende all’1%.

    Aliquote imposta di registro sulle locazioni
    Tipo di immobile / Regime Aliquota Minimo
    Abitativo – regime ordinario 2% del canone annuo 67 euro
    Abitativo – cedolare secca Non dovuta
    Strumentale (uffici, negozi) 1%
    Bollo (regime ordinario) Dovuto
    Bollo (cedolare secca) Non dovuto

    Esempio pratico

    • Tizio affitta il suo appartamento a Caio per 800 euro al mese: il canone annuo è 9.600 euro. L’imposta di registro in regime ordinario è il 2% di 9.600, pari a 192 euro. Tizio e Caio si dividono il costo: 96 euro ciascuno. Se Tizio avesse invece optato per la cedolare secca, entrambi avrebbero pagato zero euro di registro e zero di bollo.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (copia per le parti)
    • Ricevuta del versamento dell’imposta di registro (modello F24 Elide o pagamento telematico)
    • Modello RLI con conferma di registrazione dall’Agenzia delle Entrate
    • Documentazione relativa all’opzione cedolare secca (se scelta)
    • Estratto conto dei versamenti per le annualità successive

    Tizio affitta con regime ordinario e paga anno per anno

    Scenario. Tizio affitta un bilocale a Caio per 750 euro al mese, canone annuo 9.000 euro. Non opta per la cedolare secca. Vuole capire quanto paga di registro e come.

    Come si applica. L’imposta di registro è il 2% di 9.000 euro, pari a 180 euro. Tizio e Caio la dividono al 50%: 90 euro ciascuno. Al momento della registrazione si versa la prima annualità. Ogni anno successivo, entro 30 giorni dall’anniversario del contratto, va versata la stessa quota (eventualmente rivalutata se il canone è indicizzato). In alternativa, Tizio può versare in unica soluzione per tutta la durata del contratto e ottenere uno sconto sull’importo complessivo.

    In pratica

    • Calcola il 2% del canone annuo: per 9.000 euro sono 180 euro
    • Dividi a metà con l’inquilino: 90 euro ciascuno ogni anno
    • Valuta il pagamento in unica soluzione se vuoi semplificare e risparmiare

    Caio prende in affitto un negozio (immobile strumentale)

    Scenario. Caio affitta un locale commerciale da usare come negozio. Il canone annuo pattuito è 12.000 euro. Non si applica la cedolare secca (che riguarda solo le abitazioni).

    Come si applica. Per gli immobili strumentali l’aliquota è l’1%, non il 2%. L’imposta di registro sarà quindi il 1% di 12.000 euro, pari a 120 euro. La ripartizione tra locatore e conduttore segue le stesse regole: 50% ciascuno, salvo diverso accordo. Attenzione: se la locazione commerciale è soggetta a IVA per opzione del locatore, le regole cambiano (registro fisso, IVA proporzionale); in quel caso conviene farsi assistere da un professionista.

    In pratica

    • Per i locali commerciali l’aliquota è 1%, non 2%
    • Su 12.000 euro di canone annuo: 120 euro di registro (60 euro a testa)
    • Se il contratto è soggetto a IVA, le regole sono diverse: rivolgiti a un commercialista

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Quadro RG 2026: la contabilità semplificata per le imprese minori

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RG: imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata (cosiddette ‘imprese minori’), cioè coloro i cui ricavi non superano le soglie di legge previste dall’art. 18 del DPR 600/1973.
    • Base di calcolo: il reddito si determina come differenza tra ricavi e proventi del periodo e i costi e spese inerenti, con alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR.
    • Principio di cassa: le imprese in contabilità semplificata applicano il principio di cassa per ricavi e costi, salvo deroga per le rimanenze di magazzino (che restano rilevanti per alcune categorie).
    • ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): la maggior parte delle imprese in contabilità semplificata è soggetta agli ISA; per queste, i versamenti in acconto si effettuano in due rate al 50 per cento.
    • Riportabilità delle perdite: le perdite delle imprese minori in contabilità semplificata possono essere compensate con gli altri redditi dello stesso periodo d’imposta solo entro certi limiti.
    • Transito al regime forfettario: se sei in contabilità semplificata ma rientri nei requisiti del regime forfettario, puoi optare per il quadro LM; il transito comporta rettifiche specifiche per evitare salti o duplicazioni di imponibile.

    Cosa significa impresa in contabilità semplificata

    Non tutte le imprese devono tenere la contabilità ordinaria con libro giornale, libro degli inventari e bilancio completo. Le cosiddette imprese minori – quelle con ricavi al di sotto delle soglie fissate dall’art. 18 del DPR 600/1973 – possono tenere una contabilità semplificata, che richiede meno registri e meno adempimenti. Nel Modello Redditi PF 2026, queste imprese dichiarano il loro reddito nel quadro RG (Fascicolo 3).

    Il reddito in contabilità semplificata si calcola come differenza tra i ricavi conseguiti (o incassati, secondo il principio di cassa introdotto dal 2017) e i costi e spese inerenti all’attività. A questo risultato si applicano alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (ad esempio per i compensi ai familiari, per le auto aziendali o per le spese non documentate). Il risultato finale è il reddito d’impresa che confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Se la società di persone (snc, sas) è in contabilità semplificata, il reddito viene prima determinato nel quadro RG e poi ripartito tra i soci, che lo dichiarano ciascuno nel proprio quadro RH. L’imprenditore individuale in contabilità semplificata, invece, compila il quadro RG direttamente nella propria dichiarazione e il reddito confluisce nel suo quadro RN.

    Struttura del calcolo nel quadro RG (schema semplificato)
    Voce Cosa include
    Ricavi e proventi (RG2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, proventi accessori, plusvalenze, sopravvenienze attive
    Costi e spese (RG9-RG20) Acquisti di merci e materie prime, spese per servizi, affitti, costo del personale, ammortamenti
    Variazioni in aumento (RG22) Quote non deducibili, spese non inerenti, compensi non documentati
    Variazioni in diminuzione (RG23) Deduzione ACE (se applicabile), altre riduzioni previste dal TUIR
    Reddito netto (RG31) Risultato finale: base imponibile IRPEF per l'imprenditore individuale

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un negozio di abbigliamento come imprenditore individuale in contabilità semplificata. Nel 2025 ha incassato ricavi per 180.000 euro. I costi deducibili ammontano a 140.000 euro (acquisti di merce, affitto del negozio, utenze, stipendio di due dipendenti, quote di ammortamento delle attrezzature). Variazioni in aumento per spese auto non deducibili: 1.200 euro. Reddito d’impresa: 180.000 – 140.000 + 1.200 = 41.200 euro. Questo importo va nel rigo RG31 e confluisce poi nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Registro IVA acquisti e registro IVA vendite (base della contabilità semplificata)
    • Registro dei beni ammortizzabili (per le quote di ammortamento dei beni strumentali)
    • Dichiarazione IVA annuale 2025 (i dati coincidono in gran parte con quelli del quadro RG)
    • Libro unico del lavoro e prospetti paga dei dipendenti (per il costo del personale)
    • Fatture di acquisto e di vendita dell’anno 2025 (prova dei ricavi e dei costi)
    • F24 dei versamenti contributivi INPS artigiani/commercianti (deducibili come variazione in diminuzione)

    L'artigiano che supera la soglia e transita alla contabilità ordinaria

    Scenario. Caio è un idraulico con partita IVA che nel 2024 ha avuto ricavi per 450.000 euro e ha sempre tenuto la contabilità semplificata. Nel 2025 i suoi ricavi salgono oltre la soglia di accesso alla contabilità semplificata prevista per le prestazioni di servizi. Caio si chiede se deve cambiare regime contabile.

    Come si applica. Chi supera la soglia di ricavi prevista dall’art. 18 del DPR 600/1973 perde il diritto alla contabilità semplificata dall’anno successivo e deve passare alla contabilità ordinaria. Se Caio ha superato la soglia nel 2025, dovrà tenere la contabilità ordinaria dal 2026 e compilare il quadro RF (non il quadro RG) nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026. Per il 2025, se era ancora in contabilità semplificata a inizio anno, compila comunque il quadro RG. Il passaggio richiede alcune rettifiche contabili per evitare doppie deduzioni o salti di tassazione.

    In pratica

    • Il superamento della soglia di ricavi determina il passaggio obbligatorio alla contabilità ordinaria dall’anno successivo.
    • Per il 2025, se si era ancora in regime semplificato, si compila il quadro RG; dalla dichiarazione 2026 si passerà al quadro RF.
    • Il transito richiede rettifiche contabili specifiche (es. riprendere le rimanenze di fine anno precedente) da gestire con un professionista.

    Il socio di snc in contabilità semplificata

    Scenario. Sempronio e un socio gestiscono una snc di piccola distribuzione in contabilità semplificata. La snc chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro (dopo tutte le variazioni fiscali). Sempronio ha una quota del 40%. Si chiede dove dichiarare la sua quota.

    Come si applica. La snc presenta il proprio Modello Redditi SP, compilando il quadro RG per determinare il reddito d’impresa complessivo di 60.000 euro. Poi ripartisce il reddito tra i soci: Sempronio riceve una quota di 24.000 euro (60.000 × 40%). Sempronio non compila il quadro RG nella sua dichiarazione personale, ma il quadro RH (Sezione I, codice 1), indicando il codice fiscale della snc e la quota di reddito di 24.000 euro. Quel reddito confluisce poi nel quadro RN di Sempronio per il calcolo della sua IRPEF.

    In pratica

    • La snc in contabilità semplificata compila il quadro RG nel proprio Modello Redditi SP.
    • Ciascun socio persona fisica non compila il quadro RG, ma il quadro RH nella propria dichiarazione personale.
    • La quota di reddito è proporzionale alla partecipazione agli utili e si tassa in capo a ciascun socio, anche se non distribuita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Acquisto da impresa con IVA: registro in misura fissa

    In sintesi

    • IVA invece di registro proporzionale: quando la vendita è soggetta a IVA, il registro diventa fisso e non proporzionale al prezzo.
    • Tre imposte fisse da 200 euro: registro, ipotecaria e catastale sono ciascuna 200 euro, indipendentemente dal valore dell’immobile.
    • IVA al 4%, 10% o 22%: l’aliquota IVA dipende dal tipo di immobile e dai requisiti dell’acquirente (prima casa, normale, di lusso).
    • Differenza chiave con l’acquisto tra privati: tra privati si paga registro proporzionale (9% o 2%) ma non IVA; da impresa con IVA è il contrario.
    • Importanza del regime fiscale del venditore: la stessa impresa può vendere in esenzione IVA (registro proporzionale) o con IVA (registro fisso), a seconda dei casi.

    Come funziona la tassazione quando il venditore è un'impresa

    Comprare un immobile da una società o da un’impresa costruttrice è diverso dall’acquistarlo da un privato. La differenza principale sta nel regime fiscale: quando la vendita è soggetta a IVA, cambia completamente il modo in cui si calcolano le imposte sull’atto.

    Nella compravendita tra privati, l’imposta principale è quella di registro, calcolata in percentuale sul valore dell’immobile (9%, oppure 2% per la prima casa). Le imposte ipotecaria e catastale sono invece fisse a 50 euro ciascuna. Quando invece il venditore è un’impresa e la vendita è soggetta a IVA, la logica si ribalta: si paga l’IVA sul prezzo, e le tre imposte accessorie – registro, ipotecaria e catastale – diventano tutte fisse a 200 euro ciascuna.

    Questo meccanismo deriva dal principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: le due imposte non si sommano, si escludono a vicenda in modo proporzionale. Dove entra l’IVA, il registro scende a misura fissa.

    È importante sapere che non tutte le vendite da impresa sono automaticamente soggette a IVA. Esistono casi in cui anche l’impresa vende in regime di esenzione IVA (ad esempio se l’immobile non è di nuova costruzione e sono trascorsi più di cinque anni dalla fine lavori, salvo opzione), e in quel caso le regole tornano simili a quelle tra privati. Il punto di partenza è quindi sempre capire se la vendita è o non è soggetta a IVA.

    IVA applicabile e imposte fisse sull'acquisto da impresa
    Tipo di immobile Aliquota IVA Registro Ipotecaria Catastale
    Prima casa (non di lusso) 4% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Abitazione ordinaria (non prima casa) 10% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Abitazione di lusso (A/1, A/8, A/9) 22% 200 euro fissi 200 euro fissi 200 euro fissi
    Acquisto tra privati – prima casa (confronto) nessuna IVA 2% (min. 1.000 euro) 50 euro fissi 50 euro fissi
    Acquisto tra privati – altro (confronto) nessuna IVA 9% 50 euro fissi 50 euro fissi

    Esempio pratico

    • Tizio compra un appartamento nuovo da un costruttore per 250.000 euro. Non è prima casa. L’aliquota IVA è 10%, quindi paga 25.000 euro di IVA. Le altre imposte sono fisse: registro 200 euro + ipotecaria 200 euro + catastale 200 euro = 600 euro. Costo fiscale totale: 25.600 euro. Se avesse comprato lo stesso appartamento da un privato, avrebbe pagato: registro 9% × 250.000 = 22.500 euro + ipotecaria 50 euro + catastale 50 euro = 22.600 euro (senza IVA). In questo caso la tassazione complessiva sarebbe simile, ma con la prima casa le differenze possono essere più marcate.

    Documenti necessari

    • Atto di compravendita con indicazione del regime IVA applicato dal venditore
    • Fattura del venditore con IVA esposta (necessaria per la detrazione IVA se l’acquirente è soggetto passivo)
    • Visura catastale e planimetria dell’immobile
    • Dichiarazione di prima casa nell’atto, se si richiede l’aliquota IVA al 4%
    • Codice fiscale e partita IVA del venditore

    Tizio compra la prima casa dal costruttore

    Scenario. Tizio acquista un appartamento appena costruito da una società immobiliare per 200.000 euro. Soddisfa i requisiti per la prima casa: non possiede altre abitazioni agevolate e trasferisce la residenza entro 18 mesi.

    Come si applica. La vendita è soggetta a IVA perché l’immobile è di nuova costruzione e il venditore è un’impresa. L’aliquota IVA per la prima casa è il 4%: 200.000 × 4% = 8.000 euro. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono fisse a 200 euro ciascuna: totale ulteriori 600 euro. Il costo fiscale complessivo è 8.600 euro. Se avesse comprato tra privati con le stesse agevolazioni prima casa, avrebbe pagato il 2% sul valore (eventualmente catastale): 200.000 × 2% = 4.000 euro più le fisse da 50 euro.

    In pratica

    • Controllare sempre se il venditore è un’impresa costruttrice o un privato: il regime fiscale cambia radicalmente.
    • Per la prima casa acquistata da impresa l’IVA è al 4%, non al 10%: verificare che la fattura riporti l’aliquota corretta.
    • Le tre imposte fisse (registro, ipotecaria, catastale) sono 200 euro ciascuna, non 50 come tra privati.

    Caio compra un ufficio da una società

    Scenario. Caio, libero professionista, acquista un immobile strumentale da una società per 180.000 euro. L’immobile è destinato ad attività professionale.

    Come si applica. Per gli immobili strumentali ceduti da imprese le regole sono analoghe: se la vendita è soggetta a IVA, il registro è fisso. In questo caso l’IVA ordinaria è al 22%. Caio paga 180.000 × 22% = 39.600 euro di IVA (che potrebbe detrarre in parte come soggetto passivo IVA) più 600 euro di imposte fisse. È fondamentale che Caio verifichi con il proprio commercialista se e in che misura potrà detrarre l’IVA in base alla propria attività.

    In pratica

    • L’IVA al 22% su un immobile strumentale è detraibile (in tutto o in parte) se l’acquirente è un soggetto passivo IVA che svolge attività imponibile.
    • Anche per gli immobili non abitativi acquistati da impresa con IVA, il registro resta fisso a 200 euro.
    • Farsi rilasciare sempre una fattura regolare dal venditore: è necessaria per l’eventuale detrazione IVA.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti