Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata [1].
[1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero [1]
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 92 [1].
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda [2].
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
[1] Periodo così sostituito dall’art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Comma aggiunto dal’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.