Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Esterometro: comunicare le operazioni con l’estero

    In sintesi

    • Cos’è l’esterometro: la comunicazione obbligatoria delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, effettuata tramite il Sistema di Interscambio.
    • Formato fattura elettronica: i dati si trasmettono con lo stesso formato XML usato per la fatturazione elettronica, ma con codici specifici.
    • Codice TD17: si usa per gli acquisti di servizi dall’estero (reverse charge su servizi da fornitori UE e non UE).
    • Codice TD18: si usa per gli acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE.
    • Codice TD19: si usa per gli acquisti di beni da soggetti non residenti già presenti in Italia (es. beni in magazzino doganale).
    • Obbligo per i soggetti IVA: sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, salvo esoneri specifici.

    Che cos'è l'esterometro e a cosa serve

    L’esterometro è lo strumento con cui le imprese e i professionisti italiani comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. In altre parole, ogni volta che compri qualcosa da un fornitore estero (sia UE che extra-UE) o vendi a un cliente estero che non riceve fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, devi comunicarlo attraverso questo canale.

    Dal 2022, la comunicazione non avviene più con un file separato a cadenza trimestrale, ma si integra direttamente nel flusso della fatturazione elettronica: si invia un file XML in formato analogo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Questo significa che se sei già attrezzato per la fatturazione elettronica, non hai bisogno di strumenti aggiuntivi. Devi solo usare i codici tipo documento giusti.

    I tre codici principali da conoscere sono TD17 (per gli acquisti di servizi dall’estero), TD18 (per gli acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (per gli acquisti di beni da non residenti già presenti nel territorio italiano). Per le vendite verso l’estero, se emetti fattura elettronica tramite SDI, l’esterometro è già assolto automaticamente con il normale invio della fattura al codice destinatario XXXXXXX.

    Codici tipo documento per l'esterometro
    Codice Operazione Quando si usa
    TD17 Acquisto di servizi dall'estero Reverse charge su servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE non stabiliti in Italia
    TD18 Acquisto intracomunitario di beni Acquisto di beni da fornitore UE con integrazione dell'IVA italiana
    TD19 Acquisto di beni da non residente in Italia Beni già presenti in Italia acquistati da soggetto non stabilito (es. deposito doganale)
    Fattura ordinaria Cessioni e prestazioni verso l'estero Se si usa SDI con codice destinatario XXXXXXX, l'esterometro è assolto automaticamente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl riceve tre tipi di operazioni in un mese: (1) una fattura da un consulente tedesco per servizi di marketing (10.000 euro) – invia TD17 con IVA integrata al 22%; (2) una fattura da un fornitore francese per acquisto di componenti (25.000 euro) – invia TD18 con IVA integrata al 22%; (3) una fattura da un soggetto svizzero per merce già stoccata in un deposito doganale italiano (5.000 euro) – invia TD19. In tutti e tre i casi il file XML va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento.

    Documenti necessari

    • Fattura o documento ricevuto dal fornitore estero (UE o extra-UE)
    • File XML in formato fattura elettronica con il codice tipo documento corretto (TD17/TD18/TD19)
    • Ricevuta di accettazione del Sistema di Interscambio
    • Registrazione nei registri IVA dell’IVA integrata a debito e a credito
    • Documentazione del contratto o dell’ordine che prova la natura dell’operazione (servizio o bene)

    Caso 1 – Tizio acquista servizi di consulenza da un professionista britannico

    Scenario. Tizio è un commercialista con partita IVA italiana. Affida a un consulente britannico (non stabilito in Italia, senza partita IVA italiana) un’analisi di mercato per 5.000 euro. Riceve una fattura senza IVA italiana.

    Come si applica. Si tratta di un acquisto di servizi da un soggetto non stabilito in Italia: l’operazione rientra nell’esterometro con codice TD17. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (1.100 euro) e la registra sia a debito sia a credito. Poi invia il file XML con codice TD17 al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Poiché ha piena detrazione, il saldo IVA dell’operazione è neutro.

    In pratica

    • Il TD17 vale sia per i fornitori di servizi UE sia per quelli extra-UE (come il fornitore britannico post-Brexit): il criterio è che siano ‘non stabiliti in Italia’.
    • Non dimenticare il termine del quindicesimo giorno del mese successivo per l’invio del file al SDI.

    Caso 2 – Alfa Srl vende a un cliente americano e deve gestire l'esterometro

    Scenario. Alfa Srl esporta prodotti negli USA fatturando 80.000 euro a un cliente americano. Emette la fattura tramite il proprio gestionale con codice destinatario XXXXXXX e la invia al Sistema di Interscambio.

    Come si applica. Per le operazioni attive verso l’estero (cessioni e prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia), l’esterometro si considera assolto automaticamente se la fattura è emessa tramite il Sistema di Interscambio usando il codice destinatario XXXXXXX. Alfa Srl non deve fare nulla di aggiuntivo: il file XML inviato al SDI funge già da comunicazione. L’operazione è non imponibile come esportazione (art. 8 DPR 633/72) e va indicata nel quadro VE della dichiarazione IVA.

    In pratica

    • Per le vendite verso l’estero basta emettere la fattura elettronica tramite SDI con codice XXXXXXX: l’esterometro è automaticamente soddisfatto.
    • Per gli acquisti dall’estero invece occorre sempre creare e inviare un file TD17, TD18 o TD19 specifico, perché il fornitore estero non usa il SDI italiano.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Acconto IVA di dicembre: come si calcola

    In sintesi

    • L’acconto IVA va versato entro il 27 dicembre di ogni anno.
    • Il metodo storico usa l’88% del versamento del corrispondente periodo dell’anno precedente.
    • Il metodo previsionale usa l’88% di quanto si stima di dover versare per il periodo corrente.
    • Il metodo analitico calcola il 100% del debito effettivo sulle operazioni registrate fino al 20 dicembre.
    • Il codice tributo da usare nel modello F24 è il 6013.
    • L’acconto non è dovuto se l’importo calcolato è inferiore alla soglia minima vigente (storicamente attorno a poche decine di euro).

    Che cos'è l'acconto IVA e perché si paga a dicembre

    L’acconto IVA è un versamento anticipato che i soggetti IVA devono effettuare ogni anno entro il 27 dicembre. Serve a versare una quota dell’IVA relativa all’ultimo periodo (dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali) prima ancora che quel periodo si chiuda. In sostanza lo Stato chiede un anticipo sull’imposta che maturerai a fine anno.

    La buona notizia è che puoi scegliere tra tre metodi di calcolo: quello storico, quello previsionale e quello analitico. Ogni metodo ha vantaggi e rischi diversi: il metodo storico è il più semplice perché guarda indietro, il previsionale richiede una stima realistica dell’attività futura, l’analitico è il più preciso ma impone di chiudere la contabilità al 20 dicembre.

    Sbagliare il calcolo o non versare l’acconto espone a sanzioni: è importante capire bene le regole prima della scadenza. Questa guida spiega i tre metodi con esempi concreti.

    I tre metodi di calcolo dell'acconto IVA
    Metodo Base di calcolo Percentuale Riferimento temporale
    Storico Versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente 88% Dicembre o 4° trimestre anno prima
    Previsionale Stima del versamento per l'ultimo periodo corrente 88% Previsione dicembre o 4° trim. corrente
    Analitico / operazioni effettuate Debito risultante dalle operazioni registrate 100% Operazioni effettuate fino al 20 dicembre

    Esempio pratico

    • Beta Snc è un soggetto IVA mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 5.000 euro. Con il metodo storico: 5.000 × 88% = 4.400 euro da versare entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Se invece Beta Snc stima che dicembre corrente sarà molto più lento e prevede un debito di 3.000 euro, con il metodo previsionale versa 3.000 × 88% = 2.640 euro. Se sceglie il metodo analitico, chiude la contabilità al 20 dicembre e calcola il debito esatto su tutte le operazioni registrate fino a quella data, versando il 100% di quell’importo. Se l’importo risultante fosse inferiore alla soglia minima vigente, non sarebbe dovuto alcun versamento.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codice tributo 6013
    • Liquidazione IVA di dicembre dell’anno precedente (per il metodo storico)
    • Registro vendite e registro acquisti aggiornati al 20 dicembre (per il metodo analitico)
    • Stima del fatturato residuo del mese/trimestre (per il metodo previsionale)
    • Dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente

    Tizio: soggetto mensile che sceglie il metodo storico

    Scenario. Tizio è un imprenditore individuale con liquidazione mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 3.200 euro di IVA. Quest’anno l’attività è andata in modo simile e non ha motivo di pensare che dicembre sarà molto diverso.

    Come si applica. Tizio opta per il metodo storico: calcola l’88% di 3.200 euro, ottiene 2.816 euro e li versa entro il 27 dicembre con F24, codice tributo 6013. A gennaio farà la liquidazione di dicembre completa: se il debito definitivo è 3.500 euro, deve versare la differenza (3.500 – 2.816 = 684 euro) entro il 16 gennaio.

    In pratica

    • Il metodo storico è il più semplice: guarda il versamento di dicembre dell’anno scorso, calcola l’88% e paghi. Nessuna stima necessaria.
    • Se il tuo fatturato dicembre è diminuito rispetto all’anno prima, valuta il metodo previsionale per non anticipare più del necessario.

    Caio: soggetto trimestrale che usa il metodo previsionale

    Scenario. Caio è un artigiano con liquidazione trimestrale. Nel quarto trimestre dell’anno precedente aveva versato (con maggiorazione) 7.000 euro. Quest’anno però il cantiere principale si è fermato a novembre e prevede un quarto trimestre con debito IVA netto di soli 2.500 euro.

    Come si applica. Con il metodo storico Caio dovrebbe versare 7.000 × 88% = 6.160 euro, una cifra molto superiore al debito atteso. Sceglie il metodo previsionale: 2.500 × 88% = 2.200 euro. Versa 2.200 euro entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Attenzione: se a consuntivo il debito del 4° trimestre fosse superiore a 2.500 euro, la stima si rivelerebbe insufficiente e Caio potrebbe incorrere in sanzioni sulla parte non coperta.

    In pratica

    • Il metodo previsionale conviene quando il periodo corrente è significativamente meno attivo di quello precedente; richiede però una stima prudente per evitare di sottostimare.
    • Se sei incerto sulla stima, il metodo analitico – chiudere la contabilità al 20 dicembre e calcolare il 100% del debito effettivo – è quello più preciso e protegge da errori di valutazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore Acconto IVA (metodo storico)
    Metodo storico: l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dell’ultimo periodo dell’anno precedente (dicembre per i mensili, 4° trimestre/conguaglio per i trimestrali). Esistono anche il metodo previsionale e quello delle operazioni effettive.
  • Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Art. 35 L. 184/1983 – Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

    2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

    3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

    4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito
    ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

    5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

    6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

  • Ritenute non versate dal sostituto: ravvedimento e sanzioni

    In sintesi

    • Sostituto d’imposta: chi eroga compensi soggetti a ritenuta deve trattenerla, versarla entro il 16 del mese successivo e certificarla con la CU.
    • Omesso versamento: il mancato pagamento delle ritenute trattenute è sanzionato; la regolarizzazione spontanea avviene con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
    • Frazioni di riduzione: la sanzione si riduce da 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 (dopo la constatazione della violazione), secondo il momento del ravvedimento.
    • Interessi legali: oltre alla sanzione ridotta si versano gli interessi calcolati giorno per giorno al tasso legale vigente nell’anno.
    • Modello F24: il ravvedimento si paga con tre distinti codici tributo – ritenuta, sanzione e interessi – nella stessa delega.
    • Sanzioni autonome: mancata consegna della CU al percettore e omessa presentazione del modello 770 comportano sanzioni separate e indipendenti dall’omesso versamento.

    Cosa succede se il sostituto d'imposta non versa le ritenute

    Il sostituto d’imposta – il datore di lavoro, la società, il condominio o chiunque eroghi somme soggette a ritenuta – ha l’obbligo di trattenere l’imposta dal compenso del percettore e di versarla all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha operato la ritenuta. Quando questo versamento non avviene, o avviene in ritardo, si configura l’omesso o tardivo versamento delle ritenute.

    La violazione non è banale: il sostituto ha già ‘incassato’ la ritenuta dal percettore (che ha ricevuto un compenso netto), quindi l’omissione danneggia direttamente l’Erario. La legge prevede sanzioni specifiche, ma consente al sostituto di rimediare spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso, uno strumento che permette di pagare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, purché la regolarizzazione avvenga prima che l’ufficio avvii formalmente i controlli.

    Accanto all’obbligo di versare le ritenute, il sostituto deve anche certificare le somme corrisposte con la Certificazione Unica (CU) e riepilogare tutto nel modello 770. La mancata consegna della CU e la mancata presentazione del 770 costituiscono violazioni distinte, con sanzioni proprie che si aggiungono a quelle per l’omesso versamento.

    Frazioni di riduzione nel ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza 1/10 del minimo
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo
    Dopo la constatazione della violazione (PVC) 1/5 del minimo

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha trattenuto a gennaio 2025 ritenute su compensi professionali per 2.000 euro, con scadenza di versamento il 17 febbraio 2025. Il pagamento avviene il 10 marzo 2025, cioè dopo 20 giorni dalla scadenza: si è ancora entro i 30 giorni, quindi si applica la riduzione a 1/10. La sanzione ordinaria di riferimento è quella prevista per l’omesso versamento; la quota ridotta va calcolata su quel minimo. Alla sanzione si aggiungono gli interessi legali calcolati sui 20 giorni di ritardo al tasso legale vigente per il 2025 (da verificare con il decreto MEF dell’anno). Il pagamento avviene con F24 usando il codice 1040 per la ritenuta, il codice sanzione e il codice interessi dedicati.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codici tributo: ritenuta (es. 1040 lavoro autonomo, 1001 lavoro dipendente), sanzione, interessi
    • Certificazione Unica (CU) da rilasciare al percettore entro il 16 marzo
    • Modello 770 (dichiarazione del sostituto), da presentare telematicamente entro il 31 ottobre
    • Ricevuta dei versamenti F24 dell’anno di riferimento
    • Conteggio giorni di ritardo per il calcolo degli interessi legali giornalieri

    Tizio dimentica il versamento di marzo

    Scenario. Tizio è titolare di uno studio associato e in marzo 2025 corrisponde compensi a un collaboratore esterno, operando la ritenuta del 20%. Per una distrazione, non versa le ritenute entro il 16 aprile 2025 e se ne accorge il 20 maggio 2025.

    Come si applica. Dal 16 aprile al 20 maggio sono trascorsi 34 giorni: siamo oltre i 30 ma entro i 90, quindi la riduzione applicabile è 1/9 del minimo della sanzione. Tizio deve calcolare la sanzione ridotta, gli interessi legali giorno per giorno per i 34 giorni di ritardo al tasso legale vigente, e versare il tutto con F24 usando il codice 1040 per la ritenuta, il codice sanzione e il codice interessi. Poiché si ravvede spontaneamente prima di qualsiasi comunicazione dell’ufficio, beneficia pienamente della riduzione.

    In pratica

    • Contare i giorni dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento effettivo.
    • Usare tre righe F24 distinte: ritenuta omessa, sanzione ridotta (1/9 del minimo), interessi legali giornalieri.
    • Conservare la ricevuta F24 come prova del ravvedimento per eventuali controlli futuri.

    Caio riceve un processo verbale di constatazione

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa e non ha versato ritenute su compensi di lavoro dipendente per alcuni mesi del 2024. A maggio 2025 la Guardia di Finanza effettua una verifica e redige un processo verbale di constatazione (PVC) in cui contesta le omissioni.

    Come si applica. Dopo la consegna del PVC è ancora possibile ravvedersi, ma la riduzione scende a 1/5 del minimo, la meno favorevole tra tutte le frazioni. Caio deve versare la ritenuta omessa, la sanzione ridotta a 1/5 e gli interessi legali maturati dall’originaria scadenza fino al giorno del pagamento. Se non si ravvede, l’ufficio emetterà un atto di recupero con la sanzione piena. Le ritenute su lavoro dipendente si versano con codice tributo 1001.

    In pratica

    • Il ravvedimento dopo PVC è ancora ammesso ma conveniente solo se la sanzione piena ordinaria è significativamente più alta di 1/5 del minimo.
    • Verificare se l’atto è stato già notificato: dopo la notifica il ravvedimento non è più ammesso.
    • Considerare che il 770 non presentato o presentato in modo infedele comporta ulteriori sanzioni autonome.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 80 TU Giustizia Tributaria: Deposito di documenti e di memorie

    Art. 80 D.Lgs. 175/2024 – Deposito di documenti e di memorie

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1.

    2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

    3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

  • Articolo 35 TU Giustizia Tributaria: Scioglimento del Consiglio di presidenza

    Art. 35 D.Lgs. 175/2024 – Scioglimento del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

    2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

  • Contributi INPS gestione separata per autonomi: deduzione

    In sintesi

    • Chi deve iscriversi: i lavoratori autonomi con reddito da art. 53 comma 1 TUIR non coperti da altra cassa previdenziale obbligatoria devono versare i contributi alla gestione separata INPS.
    • Aliquota ordinaria 26,07%: si applica ai professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
    • Aliquota ridotta 24%: si applica a chi è già coperto da un’altra gestione previdenziale obbligatoria oppure è titolare di pensione diretta o di reversibilità.
    • Massimale 2025: 120.607 euro: oltre questa soglia di reddito non sono dovuti ulteriori contributi alla gestione separata.
    • Piena deducibilità: i contributi versati alla gestione separata sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, come onere deducibile.
    • Quadro RR sezione II: è qui che si calcola e si dichiara il contributo dovuto nella dichiarazione annuale Modello Redditi PF 2026.

    Cos'è la gestione separata INPS e chi vi è obbligato

    La gestione separata INPS, istituita dalla legge n. 335 del 1995, è la forma previdenziale obbligatoria per chi lavora in modo autonomo senza un’altra cassa di previdenza. Vi rientrano, tra gli altri, i consulenti con partita IVA non iscritti a un albo professionale con cassa propria, i professionisti che pur appartenendo a un albo non versano il contributo soggettivo alla rispettiva cassa (ad esempio per scelta statutaria), i collaboratori coordinati e continuativi e chi svolge attività occasionale con reddito superiore a determinate soglie.

    Non devono invece iscriversi alla gestione separata INPS i professionisti già obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le casse di previdenza dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per ingegneri e architetti, ecc.). Se già versi a una di queste casse, sei escluso dalla gestione separata per quella quota di reddito.

    Il quadro RR, sezione II, del Modello Redditi PF 2026 è lo strumento con cui si determina e si dichiara il contributo dovuto. La base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF (tipicamente il reddito del quadro RE), nel limite del massimale annuo fissato per l’anno 2025 in 120.607 euro.

    Aliquote gestione separata INPS per l'anno d'imposta 2025
    Situazione del professionista Aliquota Codice nel quadro RR
    Privo di altra tutela previdenziale obbligatoria 26,07% C
    Coperto da altra previdenza obbligatoria o titolare di pensione 24% A
    Magistrati onorari obbligati alla GS 25,72% B
    Massimale di reddito imponibile (limite oltre cui non si versa) euro 120.607

    Esempio pratico

    • Tizio è consulente informatico con partita IVA, senza altra cassa previdenziale. Nel 2025 ha dichiarato nel quadro RE un reddito netto di 48.000 euro. L’aliquota applicabile è 26,07%. Il contributo dovuto è 48.000 x 26,07% = 12.513,60 euro, da versare con modello F24. Questi 12.513,60 euro sono integralmente deducibili dal reddito complessivo come onere deducibile nel quadro RP (o, se anticipati nel quadro RE, riducono direttamente il reddito professionale).

    Documenti necessari

    • Modelli F24 relativi agli acconti e al saldo contributi versati nel 2025
    • Quadro RE compilato con il reddito netto di lavoro autonomo 2025
    • Eventuale comunicazione INPS di iscrizione alla gestione separata
    • Certificazione Unica 2026 se hai percepito redditi da collaborazione su cui il committente ha versato la quota a suo carico

    Professionista senza altra cassa: aliquota piena

    Scenario. Caio è grafico freelance con partita IVA. Non è iscritto ad alcun albo professionale con cassa propria. Nel 2025 ha prodotto un reddito di lavoro autonomo di 35.000 euro.

    Come si applica. Caio applica l’aliquota del 26,07% sull’intero reddito (codice C nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 35.000 x 26,07% = 9.124,50 euro. Deve versare acconti durante l’anno (in giugno e novembre) e il saldo entro il termine della dichiarazione. L’intero importo versato è deducibile dal reddito complessivo.

    In pratica

    • Versa gli acconti nei termini per evitare sanzioni: il primo acconto (40%) va con il saldo IRPEF di giugno, il secondo (60%) a novembre.
    • Se il reddito 2025 è inferiore a quello 2024, puoi optare per il metodo previsionale e versare acconti ridotti.

    Professionista già in pensione: aliquota ridotta

    Scenario. Sempronio, architetto in pensione, continua a esercitare la professione ed è iscritto a Inarcassa. Inarcassa, però, non gli applica più il contributo soggettivo pieno. Produce un reddito autonomo di 20.000 euro soggetto alla gestione separata.

    Come si applica. Essendo titolare di pensione diretta, Sempronio applica l’aliquota ridotta del 24% (codice A nel campo 14 del rigo RR5). Il contributo dovuto è 20.000 x 24% = 4.800 euro. Anche questo importo è deducibile dal reddito complessivo.

    In pratica

    • Controlla sempre quale aliquota si applica alla tua situazione: usare l’aliquota sbagliata comporta un versamento errato e potenziali sanzioni.
    • Se versi contributi sia a Inarcassa sia alla GS INPS, entrambi sono deducibili, ma la base imponibile GS si riduce della quota già assoggettata alla cassa professionale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Bollo in fattura del forfettario: chi lo paga

    In sintesi

    • 2 euro di bollo su ogni fattura forfettaria che supera 77,47 euro di importo.
    • Il bollo scatta perché le fatture dei forfettari non espongono IVA: si applica il principio di alternatività IVA/bollo.
    • Di norma il forfettario addebita il bollo al cliente come rimborso spese, inserendolo in fattura.
    • Su fattura elettronica il bollo si assolve in modo virtuale: niente marca fisica, versamento trimestrale con modello F24.
    • Codici tributo F24: 2521 (I trimestre), 2522 (II), 2523 (III), 2524 (IV trimestre).
    • Per importi molto contenuti nei primi trimestri è previsto il differimento o cumulo del versamento.

    Perché il forfettario applica il bollo in fattura

    Chi opera in regime forfettario emette fatture senza IVA. Proprio qui entra in gioco l’imposta di bollo: la legge prevede che i documenti non soggetti a IVA scontino il bollo quando superano una certa soglia. In pratica, il principio è semplice – o si paga l’IVA, o si paga il bollo. Non entrambi.

    Il bollo dovuto è di 2 euro per ogni fattura che espone importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro. Per il forfettario questa situazione è la norma, visto che l’intero corrispettivo è esente da IVA per legge.

    La domanda più frequente è: chi deve sborsare quei 2 euro, il forfettario o il cliente? La risposta pratica è che il forfettario anticipa l’imposta apponendo il bollo (o assolvendo in modo virtuale), ma di norma ne chiede il rimborso al cliente inserendo la voce ‘rimborso imposta di bollo 2 euro’ direttamente in fattura. Il cliente quindi paga quei 2 euro in più insieme al compenso.

    Capire bene questo meccanismo evita errori comuni: dimenticare il bollo sulle fatture oltre soglia espone a sanzioni; applicarlo erroneamente su fatture sotto soglia è una svista inutile. Vediamo nel dettaglio come funziona e come si assolve.

    Bollo su fatture forfettarie – riepilogo soglie e importi
    Situazione Bollo dovuto
    Fattura senza IVA con importo fino a 77,47 euro Nessun bollo
    Fattura senza IVA con importo superiore a 77,47 euro 2 euro
    Fattura con IVA (regime ordinario) Nessun bollo (alternatività IVA/bollo)
    Assolvimento su e-fattura Virtuale – versamento trimestrale F24

    Esempio pratico

    • Tizio è un grafico freelance in regime forfettario. A marzo emette una fattura elettronica di 1.200 euro per un lavoro di impaginazione: nessuna IVA esposta, perché il forfettario non la applica. L’importo supera 77,47 euro, quindi scatta il bollo. Tizio inserisce in fattura la voce ‘Rimborso imposta di bollo: 2 euro’ e il cliente paga in tutto 1.202 euro. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nel cassetto fiscale, Tizio vedrà il bollo calcolato e lo verserà con F24 (codice tributo 2521 se la fattura è del primo trimestre) entro la scadenza trimestrale.

    Documenti necessari

    • Partita IVA forfettaria (documentazione apertura regime)
    • Fatture elettroniche emesse (archivio Sistema di Interscambio)
    • Modello F24 per versamento bollo trimestrale
    • Cassetto fiscale Agenzia delle Entrate (sezione bollo e-fatture)
    • DPR 642/1972 – tariffa allegata (voce fatture e ricevute)

    Tizio: consulente IT forfettario con fattura da 800 euro

    Scenario. Tizio lavora come consulente informatico in regime forfettario. A giugno emette una fattura elettronica di 800 euro al suo cliente aziendale. Non espone IVA perché è forfettario.

    Come si applica. L’importo (800 euro) supera la soglia di 77,47 euro e la fattura non ha IVA: scatta il bollo da 2 euro. Tizio lo addebita al cliente come rimborso. Il cliente paga 802 euro. Nel trimestre successivo Tizio troverà nell’area riservata AdE l’importo di bollo calcolato e lo versa con F24 codice 2522 (secondo trimestre).

    In pratica

    • Inserisci in fattura la riga ‘Rimborso imposta di bollo: euro 2,00’.
    • Non apporre alcuna marca fisica: su e-fattura il bollo è sempre virtuale.
    • Versa con F24 entro la scadenza trimestrale indicata nell’area riservata AdE.

    Caio: personal trainer forfettario con fattura da 50 euro

    Scenario. Caio è personal trainer in regime forfettario. Emette una ricevuta/fattura di 50 euro per una singola seduta di allenamento a un cliente privato. Non applica IVA.

    Come si applica. L’importo (50 euro) è inferiore a 77,47 euro. Il bollo non è dovuto, indipendentemente dal fatto che la fattura non abbia IVA. Caio emette la fattura senza aggiungere i 2 euro di bollo.

    In pratica

    • Sotto 77,47 euro: nessun bollo, nessuna marca, nessun addebito al cliente.
    • Controlla sempre l’importo complessivo della fattura, non solo il compenso netto.
    • Se in futuro emetti fatture aggregate che superano la soglia, il bollo scatta sull’intero documento.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Comunicazione Unica: avviare l’impresa con un solo invio

    In sintesi

    • La Comunicazione Unica (ComUnica) è il modello telematico con cui si avvia un’impresa: un solo invio assolve quattro adempimenti contemporaneamente.
    • Con ComUnica si ottengono in un colpo solo: iscrizione al Registro delle Imprese, apertura partita IVA (Agenzia Entrate), posizione INPS e posizione INAIL.
    • Per le imprese artigiane, lo stesso invio alimenta anche l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane del Comune.
    • La stessa procedura si usa non solo per l’avvio ma anche per variazioni (cambio sede, attività, soci) e per la cessazione dell’impresa.
    • Si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale impresainungiorno.gov.it, con firma digitale.
    • Prima di presentare ComUnica è necessario disporre di un indirizzo PEC da comunicare come domicilio digitale dell’impresa.

    Come funziona la Comunicazione Unica

    Fino a qualche anno fa aprire un’impresa significava fare almeno quattro code separate: alla Camera di Commercio per iscriversi al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate per aprire la partita IVA, all’INPS per la posizione previdenziale e all’INAIL per quella assicurativa. Oggi tutto questo si fa con un solo invio telematico: la Comunicazione Unica, comunemente chiamata ComUnica.

    Il funzionamento è semplice: si compila un unico modello sul portale delle Camere di Commercio (impresainungiorno.gov.it), lo si firma digitalmente e lo si invia. Il sistema smista automaticamente le informazioni ai quattro enti competenti – Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL – che aprono le rispettive posizioni in parallelo. Il risultato è che l’imprenditore riceve, di norma in pochi giorni, tutti i codici e le ricevute necessari per operare legalmente.

    ComUnica non serve solo per avviare: è lo strumento unico anche per comunicare le variazioni durante la vita dell’impresa (trasloco della sede, cambio di attività, ingresso di un nuovo socio) e per chiudere definitivamente l’attività. In questo senso è una finestra unica che accompagna l’impresa dall’apertura alla cancellazione.

    Cosa si assolve con la Comunicazione Unica
    Ente destinatario Adempimento assolto Note
    Registro delle Imprese (CCIAA) Iscrizione, variazione o cancellazione Sezione ordinaria o speciale a seconda della forma giuridica
    Agenzia delle Entrate Apertura partita IVA e codice fiscale (se nuovo) Anche variazione regime IVA o chiusura
    INPS Apertura posizione previdenziale Gestione Commercianti, Artigiani o Separata a seconda dell'attività
    INAIL Apertura posizione assicurativa Obbligatoria per le attività con rischio infortunio
    Albo imprese artigiane (Comune) Iscrizione all'albo artigiani Solo per le imprese artigiane; alimentato automaticamente

    Esempio pratico

    • Tizio vuole aprire una piccola impresa di pittura edile come ditta individuale artigiana. Il 3 marzo si collega a impresainungiorno.gov.it, compila il modello ComUnica indicando il codice ATECO dell’attività, la sede, i dati anagrafici e il suo indirizzo PEC, firma digitalmente e invia. Entro i giorni successivi riceve: la ricevuta di iscrizione al Registro delle Imprese (sezione speciale artigiani), il numero di partita IVA dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di apertura della posizione INPS (gestione artigiani) e quella INAIL. L’albo delle imprese artigiane del Comune viene aggiornato automaticamente. Tizio ha completato quattro adempimenti con un unico invio, senza muoversi dagli uffici.

    Documenti necessari

    • Documento d’identità e codice fiscale del titolare (o soci/amministratori per le società)
    • Firma digitale (smart card o token USB) del titolare o del soggetto delegato
    • Indirizzo PEC attivo da comunicare come domicilio digitale dell’impresa
    • Codice ATECO dell’attività principale (e secondaria, se prevista)
    • Per le società: atto costitutivo autenticato dal notaio in formato elettronico
    • Eventuale SCIA per le attività soggette a segnalazione al SUAP comunale (commercio, somministrazione, artigianato di contatto)

    Caso 1 – Caio apre una Srl e usa ComUnica per l'iscrizione societaria

    Scenario. Caio e un socio costituiscono una Srl davanti al notaio per gestire un’attività di consulenza informatica. Il notaio deposita l’atto costitutivo al Registro delle Imprese tramite ComUnica.

    Come si applica. Per le società di capitali la Comunicazione Unica viene presentata di norma dal notaio che ha rogato l’atto costitutivo, oppure da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro). Con il deposito dell’atto il sistema registra la Srl nella sezione ordinaria del Registro, attribuisce il numero di iscrizione (che coincide con il codice fiscale della società) e comunica all’Agenzia delle Entrate l’apertura della partita IVA. Le posizioni INPS e INAIL dei soci/dipendenti vengono gestite separatamente in funzione dei ruoli ricoperti. Da quel momento la Srl esiste giuridicamente: può aprire un conto corrente, firmare contratti e fatturare.

    In pratica

    • Per le Srl e le Spa è quasi sempre il notaio a presentare ComUnica subito dopo la firma dell’atto costitutivo.
    • La società acquista personalità giuridica solo con l’iscrizione al Registro: prima di quel momento non può operare pienamente.
    • La partita IVA arriva di norma entro pochi giorni lavorativi dall’invio di ComUnica.

    Caso 2 – Tizio trasferisce la sede e comunica la variazione

    Scenario. Tizio, titolare di una ditta individuale già iscritta al Registro delle Imprese, sposta il laboratorio da Torino a Milano. Deve aggiornare tutti gli enti.

    Come si applica. Tizio non deve fare quattro comunicazioni separate. Accede al portale impresainungiorno.gov.it, seleziona la pratica di ‘variazione’, indica il nuovo indirizzo della sede e il nuovo indirizzo PEC se cambiato, firma digitalmente e invia. ComUnica aggiorna il Registro delle Imprese (che ora riporterà la sede milanese) e trasmette la variazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. La Camera di Commercio territorialmente competente diventa quella di Milano. Se Tizio avesse omesso la comunicazione, i dati nel Registro sarebbero rimasti fermi a Torino: i terzi avrebbero continuato a fare riferimento all’indirizzo vecchio e le notifiche ufficiali sarebbero state inviate alla sede errata.

    In pratica

    • Ogni variazione rilevante (sede, attività, titolare) si comunica con ComUnica: non servono pratiche separate per ogni ente.
    • La Camera di Commercio competente segue la sede legale: dopo il trasferimento è quella della nuova provincia.
    • Il domicilio digitale (PEC) va aggiornato tempestivamente: è l’indirizzo ufficiale per le comunicazioni degli enti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 123 L. 633/1941

    Art. 123 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Marca da bollo da 16 euro: quando serve

    In sintesi

    • 16 euro è l’importo ordinario per atti, istanze, documenti e certificati elencati nella tariffa allegata al DPR 642/1972.
    • Cadenza per i documenti scritti: il bollo si applica ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe, quindi un documento lungo paga più volte.
    • Contrassegno telematico: la marca da bollo si acquista dal tabaccaio sotto forma di contrassegno telematico; il vecchio formato cartaceo non esiste più.
    • Va apposta prima dell’uso: la marca deve essere già applicata al momento in cui il documento viene presentato o utilizzato; non si può regolarizzare dopo senza sanzioni.
    • Esenzioni frequenti: atti del processo, previdenza, assistenza, adozioni e molte materie sociali sono esenti; verificare sempre la tabella allegato B al DPR 642/1972.
    • Non confondere con il bollo da 2 euro: sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro si applica un importo diverso, pari a 2 euro per documento.

    Quando scatta l'obbligo della marca da bollo da 16 euro

    La marca da bollo da 16 euro è quella che incontri più spesso nella vita quotidiana: serve quando presenti una domanda a un ufficio pubblico, quando richiedi un certificato, quando formalizzi certi atti scritti. Non è un importo scelto a caso: è l’importo ordinario fissato dalla tariffa allegata al DPR 642/1972, il decreto che disciplina l’imposta di bollo.

    La regola di fondo è che il bollo si applica per ogni 4 facciate di documento e comunque per ogni 100 righe. Questo significa che se presenti una domanda di 2 facciate paghi una sola marca da 16 euro; se presenti un contratto di 8 facciate ne servono due, per un totale di 32 euro. La lunghezza del documento, quindi, determina quante marche occorrono.

    La forma fisica è il contrassegno telematico, che si acquista dal tabaccaio. Non esiste più la vecchia marca da bollo cartacea: il sistema è digitale e ogni contrassegno ha un codice univoco che l’Amministrazione può verificare. Una volta applicata al documento, la marca non è rimborsabile e non può essere usata una seconda volta.

    Prima di comprare la marca, vale la pena verificare se il documento rientra in una delle numerose categorie esenti previste dalla tabella allegato B al DPR 642/1972. Gli atti del processo civile e penale, quelli legati alla previdenza e all’assistenza, le istanze per le adozioni e molte pratiche sociali sono esenti in modo assoluto: in quel caso il bollo non si paga affatto.

    Marca da bollo da 16 euro: regola di applicazione
    Tipo di documento Quando scatta il bollo Importo
    Istanza / domanda verso la PA Per ogni 4 facciate (o 100 righe) 16 euro a scatto
    Certificato rilasciato dalla PA Per ogni 4 facciate (o 100 righe) 16 euro a scatto
    Atto o documento scritto soggetto a tariffa Per ogni 4 facciate (o 100 righe) 16 euro a scatto
    Libri e registri (vidimazione) Ogni 100 pagine 16 euro (ridotto se dovuta tassa conc. governativa)

    Esempio pratico

    • Caio deve presentare al proprio Comune una domanda di accesso agli atti amministrativi. La domanda è di 5 facciate. La regola prevede 16 euro ogni 4 facciate: le prime 4 facciate richiedono una marca da bollo, la quinta facciata ne richiede un’altra. Caio compra due contrassegni telematici da 16 euro ciascuno (totale 32 euro), li applica al documento e lo presenta allo sportello. Se avesse scritto la domanda su 4 facciate esatte, avrebbe pagato una sola marca da 16 euro.

    Documenti necessari

    • DPR 642/1972 (tariffa allegato A con elenco atti soggetti a bollo)
    • Tabella allegato B al DPR 642/1972 (esenzioni assolute da verificare)
    • Contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio (ricevuta d’acquisto da conservare)
    • Eventuale modulistica dell’ente destinatario della domanda
    • Autorizzazione AdE per il bollo virtuale (solo per grandi emittenti)

    Tizio chiede un certificato anagrafico all'ufficio comunale

    Scenario. Tizio deve allegare un certificato di stato di famiglia a una pratica bancaria. Si reca allo sportello del Comune. Il certificato rilasciato è di 2 facciate.

    Come si applica. I certificati rilasciati dagli uffici pubblici rientrano nella tariffa del DPR 642/1972 e scontano il bollo di 16 euro ogni 4 facciate. Il certificato di Tizio è di 2 facciate, ampiamente sotto la soglia di 4: è sufficiente una sola marca da bollo da 16 euro. In molti Comuni è lo stesso sportello ad applicare il contrassegno telematico al momento del rilascio, addebitandolo direttamente all’utente. Se invece il Comune non fornisce la marca, Tizio deve procurarsela in anticipo dal tabaccaio e consegnarla allo sportello prima del rilascio.

    In pratica

    • Chiedi sempre allo sportello se applicano loro la marca o se devi portarla tu.
    • Un certificato fino a 4 facciate richiede un’unica marca da 16 euro.
    • Conserva la ricevuta d’acquisto del contrassegno: dimostra che il bollo è stato pagato regolarmente.

    Caio presenta una domanda di accesso agli atti in 6 facciate

    Scenario. Caio vuole consultare alcuni atti amministrativi e redige una domanda formale di accesso agli atti ai sensi della normativa sulla trasparenza. Il documento redatto è di 6 facciate.

    Come si applica. La domanda di accesso agli atti è un’istanza rivolta a un ufficio pubblico e rientra nella tariffa del DPR 642/1972. Il bollo è di 16 euro ogni 4 facciate: le prime 4 facciate richiedono una marca, la quinta e la sesta facciate (che superano il secondo blocco di 4) richiedono una seconda marca. Caio acquista due contrassegni telematici da 16 euro ciascuno, li applica alla domanda prima di presentarla e può procedere. Se la domanda fosse stata di 4 facciate esatte, avrebbe pagato una sola marca.

    In pratica

    • Conta le facciate del documento prima di comprare le marche: ogni blocco di 4 facciate richiede una marca da 16 euro.
    • Anche una sola facciata che supera il blocco di 4 fa scattare una nuova marca.
    • Verifica se la materia è esente: l’accesso agli atti in ambito di assistenza o previdenza può essere esente da bollo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Gettoni di presenza e compensi amministratori: come si dichiarano

    In sintesi

    • Redditi assimilati al lavoro dipendente: i compensi per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti rientrano in questa categoria fiscale.
    • Quadro C, Sezione I: questi compensi si dichiarano nei righi da C1 a C3 con il codice tipo reddito ‘2’, come i normali redditi di lavoro dipendente.
    • Certificazione Unica 2026: il dato da riportare è quello del punto 1 o 2 della CU rilasciata dal sostituto d’imposta (la società o l’ente che ha erogato il compenso).
    • Detrazione spettante: per questi compensi spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo, calcolata automaticamente dal CAF o dal professionista che presta l’assistenza fiscale.
    • Eccezione per professionisti: se sei un commercialista o un ingegnere e percepisci compensi per cariche che rientrano nel tuo oggetto professionale, quei compensi vanno nel quadro del reddito professionale, non in Quadro C.

    Cosa sono i gettoni di presenza e perché finiscono nel 730

    Se siedi nel consiglio di amministrazione di una società, fai parte di un collegio sindacale o ricopri la carica di revisore di un ente, i compensi che ricevi per questo incarico sono considerati dalla legge ‘redditi assimilati al lavoro dipendente’. In pratica, ai fini fiscali, vengono trattati quasi come uno stipendio.

    Stessa cosa vale per i gettoni di presenza, cioè le somme che si percepiscono per aver partecipato a riunioni di commissioni, collegi o altri organi collegiali. Che si tratti di una commissione edilizia comunale, di un organo di vigilanza societario o di un consiglio di istituto, il trattamento fiscale è il medesimo.

    Questi redditi vanno dichiarati nel Quadro C del Modello 730, Sezione I, insieme agli stipendi e alle pensioni. Il punto di partenza è sempre la Certificazione Unica 2026 (la vecchia CUD) che ti consegna chi ha pagato il compenso: è lì che trovi tutti i numeri da riportare in dichiarazione.

    Dove trovare i dati nella Certificazione Unica 2026
    Tipo di reddito Punto CU 2026 Codice rigo 730
    Compenso per carica (tempo indeterminato) Punto 1 C1-C3, col. 1 codice '2', col. 2 codice '1'
    Compenso per carica (tempo determinato) Punto 2 C1-C3, col. 1 codice '2', col. 2 codice '2'
    Ritenute IRPEF subite Punto 21 Rigo C9, colonna 1
    Addizionale regionale trattenuta Punto 22 Rigo C10
    Giorni del periodo Punto 6 Rigo C5, colonna 1

    Esempio pratico

    • Tizio e’ consigliere di amministrazione di una piccola Srl. Nel 2025 ha percepito un compenso annuo di 6.000 euro, su cui la societa’ ha trattenuto le ritenute IRPEF. La societa’ gli consegna la Certificazione Unica 2026 con 6.000 euro al punto 1, le ritenute al punto 21 e 365 giorni al punto 6. Tizio riporta 6.000 euro nel rigo C1 del suo 730, colonna 3, indicando ‘2’ in colonna 1 (reddito assimilato) e ‘1’ in colonna 2 (tempo indeterminato). Le ritenute vanno nel rigo C9 e i 365 giorni nel rigo C5.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla societa’ o dall’ente che ha erogato il compenso
    • Verbali di nomina alla carica (da conservare in caso di controlli)
    • Eventuale delibera assembleare che fissa il compenso
    • Ricevute di pagamento dei compensi, se il soggetto pagante non e’ sostituto d’imposta

    Caio: consigliere di un'associazione non profit

    Scenario. Caio fa parte del consiglio direttivo di un’associazione culturale. Nel 2025 ha ricevuto gettoni di presenza per un totale di 1.800 euro, per aver partecipato alle riunioni mensili. L’associazione e’ sostituto d’imposta e gli ha rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. I 1.800 euro sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel Quadro C, Sezione I. Caio usa il codice ‘2’ in colonna 1 e riporta l’importo dalla CU. Spetta la detrazione per redditi assimilati, calcolata in proporzione ai giorni di partecipazione indicati nella CU.

    In pratica

    • Usa la CU che ti ha dato l’associazione come fonte di tutti i dati numerici.
    • Se l’associazione non e’ sostituto d’imposta, tocca a te calcolare e versare le imposte: in quel caso usa il Modello Redditi, non il 730.

    Sempronio: sindaco di una societa' e anche commercialista

    Scenario. Sempronio e’ dottore commercialista e nel 2025 ha svolto la funzione di sindaco in una Spa. Ha percepito 12.000 euro per questa attivita’. Come commercialista, la funzione di sindaco rientra nel suo ordinamento professionale.

    Come si applica. In questo caso i 12.000 euro NON vanno nel Quadro C come redditi assimilati. Poiche’ la funzione di sindaco rientra nell’oggetto proprio dell’attivita’ professionale del commercialista, il compenso va dichiarato come reddito di lavoro autonomo (Quadro RE del Modello Redditi, o quadro apposito se usa quel modello). Il 730 non e’ adatto per chi ha redditi di lavoro autonomo professionale abituale.

    In pratica

    • Se sei un professionista (avvocato, commercialista, ingegnere) e la carica rientra nella tua professione, il compenso e’ reddito professionale, non assimilato.
    • Verifica con il tuo CAF o professionista quale modello usare: potrebbe servirti il Modello Redditi invece del 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti