Autore: Andrea Marton

  • Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti Internet da lui designati [1].

    Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Art. 119 c.p.c. – Imposizione di cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

  • Articolo 118 Codice di Procedura Civile: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Articolo 118 Codice di Procedura Civile: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Art. 118 c.p.c. – Ordine d’ispezione di persone e di cose

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

    Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

    Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a da euro 250 a euro 1.500 [1].

    [1] Le parole «non superiore a euro 5» sono così sostituite dall’art. 45, comma 15, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 117 Codice di Procedura Civile: Interrogatorio non formale delle parti

    Articolo 117 Codice di Procedura Civile: Interrogatorio non formale delle parti

    Art. 117 c.p.c. – Interrogatorio non formale delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

  • Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

  • Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove

    Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove

    Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

    Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

    Articolo così sostituito dall’art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 114 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    Articolo 114 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    Art. 114 c.p.c. – Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

  • Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

    Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento [1] euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile [2].

    [1] A norma dell’art. 27, comma 1a, numero 3, D.L. 13 luglio 2017, n. 116, la parola «millecento» sarà sostituita da «duemilacinquecento» che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.

    [2] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18.

  • Articolo 112 Codice di Procedura Civile: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Articolo 112 Codice di Procedura Civile: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

  • Articolo 111 Codice di Procedura Civile: Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Articolo 111 Codice di Procedura Civile: Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

    Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

    In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

    La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.