Art. 157 Codice della Navigazione: Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
(Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro).
Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156.
Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave .
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda.
Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Dal 2021 il canone unico patrimoniale (L. 160/2019) ha sostituito TOSAP/COSAP, imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per mezzi pubblicitari.
Chi lo paga: chiunque occupi suolo pubblico (dehors, ponteggi, banchi di mercato) o esponga pubblicità (insegne, cartelli) nel territorio del Comune.
Tariffe comunali: l’importo dipende da superficie, durata dell’occupazione o della pubblicità e zona del territorio; ogni Comune delibera le proprie tariffe.
Insegne di esercizio: entro una certa superficie possono essere esenti; è il Comune a stabilire il limite nella propria delibera.
Versamento: si effettua secondo le modalità e le scadenze fissate dal Comune competente.
Come funziona il canone unico patrimoniale
Se hai un negozio con un’insegna o un dehors su marciapiede pubblico, probabilmente hai già sentito parlare del canone unico patrimoniale. Dal 1° gennaio 2021, con la Legge 160/2019, questo tributo ha riunito in un’unica voce diverse imposte e canoni che prima venivano gestiti separatamente: la TOSAP e la COSAP (occupazione di suolo pubblico), l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari.
L’obiettivo della riforma era semplificare: invece di fare i conti con quattro tributi diversi, il titolare di un’attività commerciale oggi versa un unico canone al Comune. Il punto di contatto con il contribuente è appunto il Comune, che delibera ogni anno le tariffe e le modalità di pagamento.
Il canone si divide in due grandi componenti: quella per l’occupazione del suolo pubblico (chi mette tavoli, sedie, impalcature o banchi su aree comunali) e quella per la diffusione di messaggi pubblicitari visibili al pubblico (insegne di esercizio, cartelloni, striscioni, totem luminosi e simili). Le due componenti possono riguardare la stessa attività – per esempio un bar che ha sia un dehors sia un’insegna – oppure una sola delle due.
Componenti del canone unico patrimoniale
Componente
Cosa sostituisce
Soggetto passivo
Occupazione suolo pubblico
TOSAP / COSAP
Chi occupa area pubblica (dehors, ponteggi, banchi)
Pubblicità esterna
Imposta comunale pubblicità + diritto pubbliche affissioni + CIMP
Chi espone messaggi pubblicitari visibili al pubblico
Insegne di esercizio (piccole)
– (possibile esenzione)
Esente se la superficie rientra nella soglia comunale
Occupazione temporanea
Ex TOSAP temporanea
Chi usa il suolo pubblico per un periodo limitato (cantieri, eventi)
Esempio pratico
Esempio. Tizio gestisce una piccola trattoria nel centro del Comune X: ha un dehors con 6 tavoli su suolo pubblico (10 mq) e un’insegna luminosa di 1,5 mq. Il Comune delibera una tariffa per l’occupazione del suolo pubblico e una tariffa per la pubblicità, differenziate per zona. Tizio deve versare il canone per entrambe le componenti. Se il Comune ha stabilito un’esenzione per le insegne di esercizio fino a una certa superficie, e l’insegna di Tizio rientra in quel limite, la componente pubblicitaria relativa all’insegna potrebbe essere esente; solo la componente per il dehors rimarrebbe da pagare. In ogni caso è la delibera comunale dell’anno in corso a indicare tariffe e soglie esatte.
Documenti necessari
Delibera comunale sulle tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno in corso
Planimetria o misura dell’area occupata (mq) o della superficie pubblicitaria (mq)
Licenza o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (se richiesta)
Modello di dichiarazione o domanda di occupazione presentata al Comune
Ricevuta/F24 o ricevuta pagoPA dei versamenti precedenti (per rinnovi)
Caso 1 – Tizio apre un bar con dehors
Scenario. Tizio ottiene dal Comune l’autorizzazione per collocare 4 tavoli su un’area pubblica davanti al locale. Non espone cartelloni pubblicitari, solo l’insegna dell’attività.
Come si applica. Tizio è soggetto alla componente del canone per l’occupazione del suolo pubblico, calcolata in base alla superficie dei tavoli e delle sedie (mq) e alla durata dell’occupazione (annuale o stagionale). Per l’insegna, se la superficie è entro la soglia di esenzione deliberata dal Comune, la componente pubblicitaria non è dovuta. Tizio deve presentare la denuncia/domanda al Comune e versare il canone alle scadenze stabilite.
In pratica
Verificare la delibera comunale per l’anno in corso: tariffa per mq di suolo occupato e zona.
Misurare la superficie del dehors (compresi eventuali fioriere o separatori se computabili).
Controllare la soglia di esenzione per le insegne di esercizio prima di calcolare la componente pubblicitaria.
Rispettare le scadenze di pagamento comunali per evitare sanzioni e interessi.
Caso 2 – Caio installa un cartellone pubblicitario
Scenario. Caio è titolare di un’impresa di impianti e vuole esporre un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni su una strada comunale per pubblicizzare i propri servizi.
Come si applica. Caio è soggetto alla componente del canone per la diffusione pubblicitaria: il cartellone non è un’insegna di esercizio (che identifica l’attività al suo indirizzo) ma un mezzo pubblicitario autonomo. L’importo dipende dalla superficie del cartellone, dalla zona in cui si trova e dalla durata dell’esposizione, secondo la tariffa deliberata dal Comune. Caio deve richiedere l’autorizzazione all’installazione e versare il canone prima di esporre il cartellone.
In pratica
Richiedere l’autorizzazione comunale per l’installazione del mezzo pubblicitario.
Calcolare la superficie totale del cartellone (mq) per determinare la base di calcolo del canone.
Verificare se la zona (centro storico, periferia, area commerciale) comporta tariffe differenziate.
Rinnovare l’autorizzazione e il pagamento alla scadenza: l’esposizione senza canone può comportare sanzioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Chi è obbligato a pagare il canone unico patrimoniale?
È obbligato chi occupa aree o spazi pubblici (con dehors, ponteggi, banchi di mercato, cantieri) oppure chi espone messaggi pubblicitari visibili al pubblico (insegne, cartelloni, striscioni) nel territorio del Comune.
Quanto costa il canone unico patrimoniale?
L’importo non è fisso a livello nazionale: ogni Comune delibera le proprie tariffe in base a superficie, durata e zona. Per conoscere l’importo esatto bisogna consultare la delibera comunale dell’anno in corso.
Le insegne dei negozi sono sempre soggette al canone?
Non necessariamente. Le insegne di esercizio entro una certa superficie possono essere esenti: è il Comune a stabilire il limite nella propria delibera. Insegne di dimensioni maggiori o cartelloni pubblicitari autonomi sono invece soggetti al canone.
Il canone unico patrimoniale ha sostituito la TOSAP?
Sì. Dal 1° gennaio 2021 (L. 160/2019) il canone unico ha unificato TOSAP/COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).
Cosa succede se non si paga il canone?
Il Comune può emettere un avviso di accertamento con sanzioni e interessi. È possibile regolarizzare la posizione attraverso il ravvedimento operoso (sanzione ridotta in base al ritardo) o chiedere la rateazione al Comune.
Il canone è lo stesso in tutti i Comuni?
No. Ogni Comune delibera autonomamente tariffe, soglie di esenzione e scadenze di pagamento. Bisogna sempre fare riferimento alla delibera del Comune in cui si trova l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria.
Chi paga il canone per un cantiere edile su suolo pubblico?
Il soggetto che occupa il suolo pubblico, cioè l’impresa edile o il committente che ottiene l’autorizzazione all’occupazione temporanea. L’importo dipende dalla superficie occupata e dalla durata del cantiere.
Minimale: soglia di reddito minima su cui si calcola la quota contributiva fissa, dovuta anche se si guadagna di meno.
Massimale: tetto di reddito oltre cui non si versano contributi aggiuntivi nella gestione IVS e nella gestione separata.
Quota fissa: calcolata applicando l’aliquota al minimale, si paga in quattro rate fisse annuali.
Quota variabile: si applica solo alla fascia di reddito compresa tra minimale e massimale.
Aggiornamento annuale: i valori di minimale e massimale cambiano ogni anno con circolare INPS.
Pensione: versare meno del minimale non abbassa i contributi dovuti, ma può ridurre l’accredito utile ai fini pensionistici.
Minimale e massimale: i due limiti che definiscono il calcolo
Quando si parla di contributi INPS per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, due parole tornano spesso: minimale e massimale. Sono le soglie di reddito che delimitano la fascia entro cui la contribuzione viene calcolata. Capirle significa capire come funziona davvero il meccanismo, senza sorprese.
Il minimale è un reddito minimo di riferimento stabilito ogni anno dall’INPS. Anche se nell’anno hai guadagnato meno – o addirittura niente – devi comunque versare i contributi calcolati su quella soglia minima. È la garanzia che il sistema previdenziale riceva un contributo base da ogni lavoratore autonomo attivo.
Il massimale è il tetto opposto: oltre quella soglia di reddito, i contributi previdenziali non aumentano più. Significa che chi guadagna molto di più del massimale non versa in proporzione, ma resta ancorato a quel limite superiore. Entrambi i valori sono stabiliti e comunicati annualmente con circolare INPS, quindi è indispensabile consultare quella dell’anno di riferimento per avere i numeri precisi.
Schema minimale e massimale nella contribuzione INPS
Fascia di reddito
Cosa si versa
Note
Sotto il minimale
Contributi calcolati comunque sul minimale (quota fissa)
Il reddito reale non riduce l'obbligo contributivo
Tra minimale e massimale
Quota fissa + quota percentuale sull'eccedente
Aliquota di norma circa 24% (commercianti + 0,48%)
Sopra il massimale
Contributi calcolati solo fino al massimale
Nessun contributo aggiuntivo oltre il tetto
Gestione separata
Aliquota su reddito fino al massimale annuo
Aliquota più alta per chi non ha altra copertura
Esempio pratico
Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Caio, commerciante, abbia realizzato un reddito d’impresa di 12.000 euro nell’anno. Il minimale INPS – supponiamo orientativamente 18.000 euro – è superiore al suo reddito effettivo. Caio è comunque tenuto a versare i contributi calcolati sul minimale, non sul suo reddito reale. Questo significa che pagherà la quota fissa come se avesse guadagnato 18.000 euro. Viceversa, se Caio avesse guadagnato 120.000 euro e il massimale fosse fissato, a titolo di esempio, intorno a 80.000 euro, i contributi verrebbero calcolati solo fino a 80.000 euro: il reddito eccedente non genera ulteriore contribuzione. Le soglie esatte devono essere verificate nella circolare INPS dell’anno.
Documenti necessari
Circolare INPS annuale con i valori aggiornati di minimale e massimale
Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
Tariffazione INPS precompilata per artigiani e commercianti
Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato
Tizio: reddito al di sotto del minimale
Scenario. Tizio ha aperto la partita IVA come artigiano a metà anno. Per via dell’avvio lento dell’attività, il suo reddito d’impresa è inferiore al minimale annuo INPS.
Come si applica. Nonostante il reddito reale sia basso, Tizio deve versare i contributi calcolati sull’intero minimale annuo (oppure su una quota proporzionale ai mesi di iscrizione, se si è iscritto in corso d’anno). Il minimale non è una franchigia che si azzera: è la base minima garantita. Tizio non verserà la quota percentuale sull’eccedente – perché non c’è eccedenza – ma le quattro rate fisse vanno versate comunque.
In pratica
Chi si iscrive in corso d’anno versa i contributi fissi in proporzione ai mesi di effettiva iscrizione.
Non è possibile versare meno del minimale scegliendo un imponibile inferiore: la quota fissa è dovuta per legge.
Verificare il minimale esatto nella circolare INPS dell’anno in corso.
Caio: reddito che supera il massimale
Scenario. Caio è un commerciante al dettaglio con un reddito d’impresa molto elevato, che nell’anno supera il massimale contributivo previsto dalla gestione IVS.
Come si applica. Caio versa la quota fissa sulle quattro rate fisse come chiunque altro. Poi, sulla parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% più lo 0,48% aggiuntivo per i commercianti. Ma quando il suo reddito raggiunge il massimale, i contributi si fermano lì: il reddito ulteriore non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale funziona dunque come un ‘tetto’ che protegge i contribuenti con redditi molto alti da un contributo illimitato.
In pratica
Il massimale si applica al reddito complessivo d’impresa dell’anno: oltre quella soglia, niente contributi aggiuntivi.
Anche l’accredito pensionistico si calcola sul reddito fino al massimale, non oltre.
Il valore del massimale è aggiornato ogni anno dall’INPS: verificarlo nella circolare annuale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo pagare i contributi INPS anche se ho perso soldi quest'anno?
Sì, se sei iscritto alla gestione IVS come artigiano o commerciante. La quota fissa sul minimale è dovuta indipendentemente dal reddito effettivo, anche in caso di perdita d’esercizio.
Il minimale cambia ogni anno?
Sì. L’INPS aggiorna ogni anno i valori di minimale e massimale con una circolare dedicata. Bisogna sempre verificare i valori aggiornati prima di calcolare i contributi dovuti.
Cosa succede se verso meno del dovuto perché pensavo di guadagnare meno?
La differenza costituisce un’omissione contributiva soggetta a sanzioni civili (somme aggiuntive). È possibile regolarizzare la posizione, in alcuni casi anche con dilazione in rate.
Il massimale è lo stesso per artigiani, commercianti e gestione separata?
I meccanismi sono analoghi, ma i valori esatti possono differire tra gestioni. Ogni anno la circolare INPS indica i massimali distinti per ciascuna gestione.
Versare sotto il minimale incide sulla pensione?
Sì. L’accredito contributivo ai fini pensionistici si basa sui contributi effettivamente versati. Se si versa meno (ad esempio nella riduzione forfettari del 35%), si accumula meno contribuzione pensionistica.
Esiste un massimale anche nella gestione separata INPS?
Sì. Anche per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata esiste un massimale annuo di reddito oltre il quale non si versano contributi. Il valore è indicato nella circolare INPS annuale.
I pensionati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con pensione in convenzione internazionale hanno diritto a una riduzione IMU.
L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non sia locata.
La misura esatta della riduzione può variare per legge di anno in anno: verifica sempre l’entità vigente per l’anno di imposta.
Per pagare l’IMU si usa il modello F24 con i codici tributo ordinari (es. 3918 per altri fabbricati).
La base imponibile si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale.
L’iscrizione all’AIRE e la titolarità di una pensione in convenzione internazionale sono entrambe condizioni necessarie: occorre soddisfarle entrambe.
Chi è il pensionato AIRE e perché ha un trattamento IMU diverso
L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: vi si iscrive chi trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia per più di un anno. I pensionati AIRE sono quindi cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero e percepiscono una pensione erogata in base a una convenzione internazionale di sicurezza sociale (ad esempio quelle stipulate dall’Italia con paesi come Germania, Svizzera, Francia, Canada o Stati Uniti).
Per questi cittadini la legge prevede un’agevolazione sull’IMU dovuta per l’immobile che posseggono in Italia: una riduzione sull’imposta calcolata. La logica è che queste persone non usufruiscono pienamente dei servizi pubblici locali, vivendo all’estero, e hanno già versato contributi previdenziali in Italia durante la vita lavorativa.
L’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare non locata. Se il pensionato AIRE possiede più immobili in Italia, può scegliere su quale applicarla – ma può beneficiarne solo su uno. Poiché la misura esatta della riduzione può essere modificata dalla legge di anno in anno, è fondamentale verificare l’entità vigente per l’anno di imposta prima di calcolare e versare l’IMU.
Agevolazione IMU per pensionati AIRE – riepilogo condizioni
Condizione
Dettaglio
Iscrizione all'AIRE
Obbligatoria: il pensionato deve risultare iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
Tipo di pensione
Pensione erogata in base a convenzione internazionale di sicurezza sociale
Numero di immobili agevolabili
Una sola unità immobiliare posseduta in Italia
Condizione sull'immobile
Non locata (non deve essere in affitto)
Misura della riduzione
Qualitativa: verificare l'entità vigente per l'anno di imposta
Pagamento
F24 con i codici tributo IMU ordinari; verificare aliquota deliberata dal Comune
Esempio pratico
Caio è pensionato italiano iscritto all’AIRE, residente in Germania, e percepisce la pensione in base alla convenzione italo-tedesca di sicurezza sociale. Possiede in Italia un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 800 euro) che non affitta. Base imponibile ordinaria: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. Se il Comune applica un’aliquota dell’1% (10 per mille), l’IMU ordinaria sarebbe 1.344 euro annui. Grazie all’agevolazione AIRE la somma dovuta si riduce nella misura prevista dalla legge per quell’anno: Caio deve verificare l’entità vigente sul sito del Comune o del Ministero prima di versare l’acconto del 16 giugno.
Documenti necessari
Certificato di iscrizione all’AIRE (rilasciato dal Comune di iscrizione o dall’Ambasciata/Consolato)
Documentazione della pensione in convenzione internazionale (cedolino pensione o attestato INPS che indica il regime convenzionale)
Visura catastale dell’immobile in Italia (categoria e rendita catastale)
Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
Modello F24 per il versamento dell’acconto (16 giugno) e del saldo (16 dicembre)
Caso 1 – Il pensionato in Svizzera con un solo immobile in Italia
Scenario. Tizio ha lavorato per vent’anni in Svizzera, si è iscritto all’AIRE e ora percepisce la pensione in base alla convenzione italo-svizzera. Possiede un appartamento a Milano che tiene a disposizione quando torna in Italia per le vacanze. Non lo affitta. Vuole sapere se paga l’IMU in misura ridotta.
Come si applica. Sì, Tizio ha diritto all’agevolazione. Soddisfa entrambe le condizioni: è iscritto all’AIRE e percepisce la pensione in regime di convenzione internazionale. L’immobile è uno solo e non è locato. Deve però verificare l’entità della riduzione vigente per l’anno in corso, perché la misura può cambiare di anno in anno. Il consiglio pratico è di consultare il sito del Comune di Milano o il portale del Dipartimento delle Finanze prima di calcolare quanto versare all’acconto di giugno. Il versamento avviene con F24 nei consueti codici tributo IMU.
In pratica
Verifica ogni anno l’entità della riduzione vigente: non dare per scontato che sia uguale all’anno precedente.
Conserva il certificato AIRE e la documentazione della pensione convenzionale: il Comune può chiederli in caso di controllo.
Se non hai certezza sull’importo corretto, rivolgiti al CAF o a un professionista prima della scadenza dell’acconto.
Caso 2 – Il pensionato con due immobili in Italia
Scenario. Caio è iscritto all’AIRE e risiede in Canada, dove percepisce la pensione in base alla convenzione italo-canadese. In Italia possiede due appartamenti: uno a Roma e uno al paese d’origine. Entrambi non sono locati. Può beneficiare della riduzione IMU su entrambi?
Come si applica. No. L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare. Caio deve scegliere su quale dei due appartamenti applicare la riduzione – in genere conviene applicarla su quello con la base imponibile più alta, così da massimizzare il risparmio. Sull’altro appartamento pagherà l’IMU piena all’aliquota deliberata dal rispettivo Comune. Anche in questo caso, prima di versare l’acconto, Caio deve verificare le aliquote deliberate da entrambi i Comuni e l’entità dell’agevolazione vigente per l’anno.
In pratica
Puoi scegliere su quale dei tuoi immobili applicare l’agevolazione: di norma conviene scegliere quello con la base imponibile più alta.
Sull’immobile non agevolato paghi l’IMU ordinaria: calcola entrambi prima di decidere.
Tieni separati i pagamenti F24 per i due Comuni (codice catastale diverso per ciascuno).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come faccio a sapere se la mia pensione è 'in convenzione internazionale'?
Puoi verificarlo sul cedolino di pensione o richiedendo un’attestazione all’INPS. Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono stipulate dall’Italia con numerosi paesi (tra cui Germania, Svizzera, Francia, Canada, Stati Uniti, Argentina e altri): se hai lavorato e versato contributi in uno di questi paesi, probabilmente la tua pensione è in regime convenzionale.
Devo presentare una dichiarazione IMU specifica per richiedere l'agevolazione AIRE?
In molti casi sì: la situazione di pensionato AIRE con pensione convenzionale non è desumibile automaticamente dalle banche dati catastali, quindi può essere necessario presentare la dichiarazione IMU al Comune allegando la documentazione che attesta l’iscrizione AIRE e il regime pensionistico. Verifica le istruzioni del tuo Comune, perché le modalità possono variare.
L'agevolazione vale anche se sono tornato a vivere in Italia per qualche mese?
L’agevolazione è legata all’iscrizione all’AIRE e alla residenza all’estero. Se hai trasferito nuovamente la residenza anagrafica in Italia e ti sei cancellato dall’AIRE, non hai più diritto all’agevolazione. La sola permanenza temporanea in Italia non comporta la perdita dell’iscrizione AIRE.
Se l'immobile in Italia è la mia ex-abitazione principale e ci vive un mio familiare, posso comunque avere l'agevolazione AIRE?
Se l’immobile è ceduto in comodato gratuito a un figlio o a un genitore (parenti in linea retta di primo grado) e ne ricorrono le condizioni di legge, potrebbe spettare la riduzione del 50% per comodato. L’agevolazione AIRE, invece, richiede che l’immobile non sia locato: un comodato gratuito non è una locazione, ma è opportuno verificare la situazione specifica con il Comune o un consulente.
Quando si paga l'IMU? Le scadenze sono le stesse per i residenti all'estero?
Sì, le scadenze sono le stesse: acconto entro il 16 giugno (50% calcolato con aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre. In alternativa si può pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento avviene con modello F24 o tramite piattaforma pagoPA.
Se non pago l'IMU o la pago in misura insufficiente, cosa succede?
Si può rimediare con il ravvedimento operoso: si versa l’imposta dovuta più una sanzione ridotta (tanto minore quanto prima si regolarizza) e gli interessi legali, usando gli stessi codici tributo F24 dell’IMU. Conviene regolarizzare prima che il Comune avvii un accertamento.
Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Art. 2 D.Lgs. 175/2024 – La giurisdizione tributaria
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.
2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.
4. L'organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.
5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Modello F24 è lo strumento principale per versare l’IMU; si compila con il codice tributo specifico per il tipo di immobile.
Codici tributo diversi per ogni categoria: 3912 per abitazioni principali di lusso, 3918 per tutti gli altri fabbricati, 3925 e 3930 per gli immobili del gruppo D.
Due rate annuali: acconto entro il 16 giugno (50% calcolato sulle aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre.
Codice catastale del Comune obbligatorio nel modello F24: identifica il Comune a cui va il tributo.
Alternative al F24: bollettino postale dedicato all’IMU o piattaforma pagoPA.
In caso di errore è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso usando gli stessi codici tributo.
Come funziona il pagamento dell'IMU
L’IMU (imposta municipale propria) si paga ogni anno ai Comuni ed è dovuta da chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, box non pertinenziali, negozi, capannoni, terreni agricoli e aree edificabili. Dal 2020 l’IMU ha incorporato anche la vecchia TASI, quindi c’è un solo tributo da versare.
Il canale di pagamento ordinario è il modello F24, lo stesso che si usa per le imposte sui redditi. Ogni tipo di immobile ha un proprio codice tributo: è fondamentale usare quello giusto, altrimenti il versamento non viene abbinato correttamente e il Comune può contestare l’omesso pagamento.
Esistono anche due alternative: il bollettino postale dedicato all’IMU e la piattaforma pagoPA. In tutti i casi occorre indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, un codice di quattro lettere che identifica univocamente il Comune destinatario.
Codici tributo IMU nel modello F24
Tipo di immobile
Codice tributo
Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze
3912
Fabbricati rurali strumentali
3913
Terreni agricoli
3914
Aree fabbricabili
3916
Altri fabbricati (seconda casa, box non pertinenziale, ecc.)
3918
Immobili gruppo D – quota Stato
3925
Immobili gruppo D – incremento quota Comune
3930
Esempio pratico
Tizio possiede una seconda casa (categoria A/2) nel Comune di Bergamo (codice catastale A794) e deve versare l’acconto IMU entro il 16 giugno. Ha calcolato un’imposta annua di 800 euro: versa 400 euro (il 50%) con modello F24, codice tributo 3918, codice catastale A794, anno di riferimento e importo. A dicembre verificherà l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso e verserà il saldo a conguaglio.
Documenti necessari
Modello F24 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso banche e Poste)
Codice catastale del Comune (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito del Comune)
Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
Visura catastale dell’immobile con rendita catastale
Eventuale modello di dichiarazione IMU (se la situazione ha subito variazioni rilevanti)
Tizio paga l'IMU su un appartamento non di lusso
Scenario. Tizio possiede un appartamento in affitto (categoria A/3, non di lusso) in un Comune diverso da quello in cui risiede. Deve pagare l’IMU perché l’immobile non è la sua abitazione principale.
Come si applica. Tizio usa il modello F24 con codice tributo 3918 (‘altri fabbricati’). Inserisce il codice catastale del Comune in cui si trova l’appartamento, l’anno di riferimento e l’importo. Versa l’acconto entro il 16 giugno calcolando il 50% dell’imposta con le aliquote dell’anno precedente, poi verifica la delibera comunale e versa il saldo entro il 16 dicembre.
In pratica
Codice tributo da usare: 3918 (altri fabbricati).
Acconto entro 16 giugno, saldo entro 16 dicembre; in alternativa versamento unico entro il 16 giugno.
Controllare sempre il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, non quello di residenza.
Caio possiede un capannone (gruppo D) e deve ripartire il versamento tra Stato e Comune
Scenario. Caio è titolare di un capannone industriale (categoria D/7). Per gli immobili del gruppo D il tributo si divide: una quota va allo Stato e una quota (l’eventuale incremento deliberato dal Comune) va al Comune.
Come si applica. Caio deve compilare il modello F24 con due righe distinte: una con il codice tributo 3925 per la quota di competenza dello Stato e una con il codice tributo 3930 per l’eventuale quota aggiuntiva deliberata dal Comune. Verifica la delibera comunale per sapere se il Comune ha aumentato l’aliquota rispetto alla base statale e, in caso affermativo, calcola e versa anche l’incremento con il codice 3930.
In pratica
Immobili gruppo D: usare sempre sia il codice 3925 (quota Stato) sia il 3930 (incremento Comune, se deliberato).
Se il Comune non ha deliberato un incremento, il codice 3930 non va compilato.
Verificare la delibera comunale ogni anno: l’aliquota può cambiare.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il codice catastale del Comune è un codice di quattro lettere (es. H501 per Roma). Lo si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata oppure sul sito del proprio Comune. È diverso dal CAP.
Posso pagare l'IMU senza il modello F24?
Sì. In alternativa al modello F24 è possibile usare il bollettino postale dedicato all’IMU o la piattaforma pagoPA, entrambi accettati dai Comuni.
Cosa succede se uso il codice tributo sbagliato?
Il versamento non viene correttamente abbinato all’imposta dovuta. Il Comune può notificare un avviso di accertamento per omesso pagamento. Conviene contattare il Comune per chiarire l’errore e, se necessario, regolarizzare con il ravvedimento operoso.
Posso pagare tutto in un'unica soluzione?
Sì. È possibile versare l’intera imposta annua in un’unica soluzione entro il 16 giugno, senza aspettare la scadenza di dicembre.
Come si calcola l'acconto se il Comune non ha ancora deliberato l'aliquota?
L’acconto di giugno si calcola sempre con le aliquote deliberate dal Comune per l’anno precedente. Solo per il saldo di dicembre si applicano le aliquote dell’anno in corso, una volta deliberate.
Cosa si fa se si è pagato meno del dovuto?
Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso: si versa la differenza, le sanzioni ridotte (in base al ritardo) e gli interessi legali, usando gli stessi codici tributo IMU nel modello F24.
Deduzione integrale: nel regime forfettario i contributi previdenziali e assistenziali versati si deducono per intero dal reddito imponibile forfettario, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva.
Riduzione del 35% per artigiani e commercianti: chi aderisce al regime agevolato contributivo previsto dall’art. 1, commi 77-84 della legge 190/2014 ottiene una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta.
Eccedenza deducibile dall’IRPEF: se i contributi versati superano il reddito forfettario, l’eccedenza non va persa: si deduce dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR (rigo LM49 del quadro LM, poi riportato nel quadro RP).
Gestione separata per professionisti: i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi sul reddito di lavoro autonomo e li deducono allo stesso modo.
Contributi dei collaboratori familiari: il titolare di impresa familiare in forfettario può dedurre anche i contributi versati per i collaboratori fiscalmente a carico o per quelli per i quali non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Come funziona la deduzione dei contributi INPS nel forfettario
Nel regime forfettario non si deducono le spese dell’attività (affitti, utenze, materiali), che sono già ‘incorporate’ nel coefficiente di redditività. C’è però un’eccezione importante: i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge. Questi si deducono integralmente dal reddito forfettario lordo, prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Più contributi versi, meno imposta paghi.
Il calcolo, riassunto, è: (ricavi x coefficiente di redditività) – contributi versati = reddito netto soggetto a imposta sostitutiva. Se il risultato è positivo, su questo importo si applica il 15% (o il 5% per chi è nei primi cinque anni di attività con i requisiti di legge). Se i contributi superano il reddito forfettario, la differenza non si perde: puoi dedurla dal tuo reddito complessivo come onere deducibile.
Per artigiani e commercianti che optano per il regime contributivo agevolato, c’è in più una riduzione del 35% sull’importo dei contributi stessi che avrebbero dovuto versare in misura ordinaria. Questa agevolazione si richiede all’INPS con apposita domanda e non è automatica.
Contributi INPS nel forfettario: riepilogo delle regole principali
Aspetto
Regola
Deducibilità contributi obbligatori
Integrale, dal reddito forfettario lordo (art. 1, comma 64, legge 190/2014)
Contributi per collaboratori a carico
Deducibili interamente dal reddito del titolare
Eccedenza contributi rispetto al reddito forfettario
Deducibile dal reddito complessivo (art. 10 TUIR), rigo LM49 poi quadro RP
35% sulla contribuzione dovuta (art. 1, commi 77-84, legge 190/2014)
Come si richiede la riduzione 35%
Domanda all'INPS prima dell'inizio dell'attività o entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento
Contributi restituiti dall'INPS in anni precedenti
Concorrono con segno negativo ai contributi dell'anno in cui avviene la restituzione
Esempio pratico
Sempronia è una commerciante in regime forfettario (coefficiente 40%). Nel 2025 ha incassato 50.000 euro. Reddito lordo forfettario: 50.000 x 40% = 20.000 euro. Ha versato contributi INPS ordinari per 4.200 euro (ipotesi: Gestione Commercianti). Reddito netto: 20.000 – 4.200 = 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 15.800 x 15% = 2.370 euro. Se Sempronia avesse aderito al regime agevolato con riduzione del 35%, avrebbe versato contributi ridotti e il risparmio si sarebbe riflesso anche sull’INPS (oltre che indirettamente sull’imposta). Se invece i contributi avessero superato i 20.000 euro di reddito forfettario, l’eccedenza sarebbe stata deducibile nel quadro RP come onere deducibile art. 10 TUIR.
Documenti necessari
Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025 (minimale e quota eccedente il minimale)
Comunicazione INPS di iscrizione alla gestione con codice azienda (per artigiani e commercianti)
Eventuale accettazione INPS dell’opzione per il regime contributivo agevolato (riduzione 35%)
Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM (righi LM35, LM36, LM49) e quadro RR (Sezione I o II)
Caso 1: Tizio è artigiano in forfettario e chiede la riduzione del 35%
Scenario. Tizio è idraulico (ATECO 43.22), primo anno in forfettario, ha aderito al regime agevolato INPS richiedendolo formalmente. Il reddito imponibile forfettario 2025 è 18.000 euro.
Come si applica. Tizio ha diritto alla riduzione del 35% sulla contribuzione calcolata in misura ordinaria (codice C nella colonna 7 del rigo RR2 del quadro RR). Questo significa che i contributi effettivamente versati sono più bassi. Nel quadro LM, al rigo LM35, indica i contributi effettivamente versati (già ridotti del 35%) e li deduce dal reddito forfettario lordo. In dichiarazione indica il codice relativo alla riduzione del 35% nel quadro RR.
In pratica
La riduzione del 35% non è automatica: devi averla richiesta all’INPS con apposita domanda.
Nel quadro RR, colonna 7 del rigo RR2, usa il codice C (forfettario con riduzione 35% su coefficiente 5%) o D se hai superato 100.000 euro in corso d’anno.
Caso 2: Caio ha contributi che superano il reddito forfettario
Scenario. Caio è un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito forfettario 2025 è 8.000 euro ma ha versato contributi per 10.000 euro (inclusi acconti di anni precedenti).
Come si applica. Nel rigo LM35 del quadro LM, colonna 2, Caio può dedurre contributi solo fino a capienza del reddito forfettario: 8.000 euro. I restanti 2.000 euro di contributi versati in eccesso li indica nel rigo LM49: questa eccedenza è deducibile dal suo reddito complessivo come onere deducibile art. 10 TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Fascicolo 1).
In pratica
I contributi in eccesso rispetto al reddito forfettario non vanno sprecati: li riporti nel rigo LM49 e poi nel quadro RP come onere deducibile.
Questo può abbassare l’IRPEF dovuta su altri redditi che hai (es. redditi da fabbricati o da lavoro dipendente).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
I contributi INPS si deducono anche se li ho versati in ritardo rispetto all'anno di competenza?
La deduzione spetta per i contributi versati nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’anno a cui si riferiscono. Conta il momento in cui hai effettivamente pagato (principio di cassa), non la competenza.
La riduzione del 35% si applica anche ai professionisti della Gestione Separata?
No. Il regime agevolato con riduzione del 35% riguarda gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS versano la contribuzione ordinaria senza questa riduzione.
Se ho l'aliquota ridotta al 5% (start-up), la deduzione dei contributi funziona allo stesso modo?
Sì. La deduzione integrale dei contributi previdenziali vale sia per chi applica il 15% sia per chi applica il 5% nei primi cinque anni. Cambia solo l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata al reddito netto.
Come dichiaro i contributi nel modello?
Nel rigo LM35 del quadro LM (Fascicolo 3): in colonna 1 scrivi il totale dei contributi versati; in colonna 2 indichi la parte che trova capienza nel reddito forfettario lordo (rigo LM34). L’eventuale eccedenza va al rigo LM49 e poi al rigo RP21 del quadro RP.
Se l'INPS mi ha restituito dei contributi versati in anni precedenti, come li tratto?
I contributi già dedotti in anni precedenti e poi restituiti dall’INPS vengono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno della restituzione. In pratica, li sottrai (con segno negativo) dall’importo dei contributi da indicare in colonna 1 del rigo LM35.
Chi paga: i proprietari e i titolari di diritti reali (usufrutto, enfiteusi, superficie) su terreni agricoli diversi dall’abitazione principale.
Base imponibile: il reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.
Aliquote: quella di base è lo 0,86% (8,6 per mille); il Comune può alzarla fino all’1,06% o ridurla, anche ad azzerarla.
Scadenze: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre (oppure tutto in unica soluzione entro il 16 giugno).
Esenzioni: coltivatori diretti e IAP sui terreni che coltivano, e terreni montani o di collina delimitata, ma le condizioni esatte dipendono dalla normativa vigente: verifica sempre.
Codice tributo F24: 3914 per i terreni.
Cos'è l'IMU e quando riguarda i terreni agricoli
L’IMU (imposta municipale propria) è il tributo che si paga ogni anno per il semplice fatto di possedere un immobile – o un terreno – in Italia. Non si tratta di un’imposta sul reddito: la devi versare anche se il terreno non produce nulla, o se non lo hai affittato a nessuno. Dal 2020 ha assorbito anche la TASI, quindi oggi c’è un unico tributo comunale sul possesso.
I terreni agricoli rientrano nell’IMU come categoria a sé stante, con una formula di calcolo diversa rispetto ai fabbricati. Il punto di partenza è il reddito dominicale, cioè il valore convenzionale del terreno stabilito dall’Agenzia delle Entrate e riportato nelle visure catastali. Non è il reddito che il terreno produce davvero, ma una cifra fissa legata alla classificazione catastale.
Sono tenuti a pagare i proprietari, i titolari di usufrutto, di enfiteusi o di superficie. Se il terreno è concesso in locazione finanziaria (leasing), paga l’utilizzatore, non il proprietario formale. Importante: esistono esenzioni significative – in particolare per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che coltivano direttamente il fondo, e per i terreni ricadenti in zone montane o di collina delimitata. Le condizioni precise di queste esenzioni territoriali vengono stabilite e aggiornate per legge: prima di versare, verifica sempre la situazione del tuo Comune.
IMU terreni agricoli: schema di calcolo
Voce
Valore / Regola
Punto di partenza
Reddito dominicale (da visura catastale)
Rivalutazione
+25% sul reddito dominicale
Moltiplicatore
× 135
Aliquota di base
0,86% (8,6 per mille)
Aliquota massima comunale
1,06% (10,6 per mille)
Codice tributo F24
3914
Esempio pratico
Tizio possiede un terreno agricolo con reddito dominicale di 500 euro. La base imponibile si calcola così: 500 euro + 25% = 625 euro; 625 × 135 = 84.375 euro. Applicando l’aliquota di base dello 0,86%, l’IMU annua sarebbe 84.375 × 0,86% = circa 725 euro. Se il Comune ha deliberato un’aliquota diversa, il risultato cambia: per questo è indispensabile consultare la delibera comunale prima di versare.
Documenti necessari
Visura catastale del terreno (per leggere il reddito dominicale)
Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
Modello F24 con codice tributo 3914
Documentazione IAP o iscrizione INPS come coltivatore diretto (se si rivendica l’esenzione)
Eventuale modello di dichiarazione IMU (da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo in caso di variazioni)
Tizio: proprietario non coltivatore
Scenario. Tizio possiede un terreno agricolo di medie dimensioni in pianura. Non lo coltiva direttamente: lo ha concesso in affitto a un vicino. Non è iscritto come coltivatore diretto né come IAP.
Come si applica. Tizio è soggetto IMU senza esenzioni particolari. Calcola la base imponibile partendo dal reddito dominicale indicato in visura, lo rivaluta del 25% e moltiplica per 135. Applica poi l’aliquota deliberata dal suo Comune (al massimo l’1,06%). Versa l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Usa il codice tributo 3914 sul modello F24, indicando il codice catastale del Comune dove si trova il terreno.
In pratica
Leggi il reddito dominicale dalla visura catastale e applica la formula: (reddito × 1,25) × 135.
Controlla la delibera comunale: l’aliquota può essere diversa da quella di base dello 0,86%.
Usa il codice tributo 3914 sull’F24 e indica il codice catastale del Comune.
Caio: coltivatore diretto con terreno in zona di pianura e in zona montana
Scenario. Caio è iscritto come coltivatore diretto INPS e coltiva personalmente due terreni agricoli: uno in pianura e uno in un Comune montano. Vuole sapere se deve pagare l’IMU su entrambi.
Come si applica. La normativa prevede esenzioni per i coltivatori diretti e per gli IAP, legate alle caratteristiche del terreno e all’effettiva coltivazione diretta. Per il terreno montano, la legge tipicamente riconosce ampie esenzioni, ma le condizioni esatte (altitudine, classificazione ISTAT del Comune) possono variare. Per il terreno in pianura, l’esenzione per coltivatori diretti si applica secondo le regole vigenti. Caio deve verificare, per ciascun terreno, se ricadono nelle zone esentate e se mantiene i requisiti soggettivi (iscrizione INPS, coltivazione diretta effettiva). In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi al CAF o al patronato.
In pratica
Verifica la classificazione del Comune montano nell’elenco ISTAT e i requisiti soggettivi (iscrizione INPS come coltivatore diretto).
Conserva la documentazione che attesta la coltivazione diretta: potrebbe essere richiesta in caso di controllo.
Se spetta l’esenzione, non è comunque necessario versare l’IMU, ma potrebbe essere richiesta la dichiarazione IMU al Comune in caso di variazioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come si trova il reddito dominicale del mio terreno?
Il reddito dominicale è indicato nella visura catastale del terreno, che puoi richiedere gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione ‘Consultazione delle banche dati catastali’) o agli sportelli Catasto.
Devo pagare l'IMU anche se il terreno non produce reddito?
Sì. L’IMU si paga in base al possesso, non al reddito effettivo. Anche un terreno lasciato incolto o temporaneamente improduttivo è soggetto all’imposta, salvo specifiche esenzioni.
Cosa succede se non conosco l'aliquota deliberata dal mio Comune?
Le delibere comunali sulle aliquote IMU vengono pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale (finanze.gov.it). Puoi consultarlo inserendo il nome del tuo Comune. Alcune aliquote vengono deliberate tardi nel corso dell’anno: per l’acconto di giugno si usano le aliquote dell’anno precedente.
Quando devo presentare la dichiarazione IMU per un terreno?
La dichiarazione IMU al Comune va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni non desumibili dalle banche dati catastali (ad esempio, variazione di quota di possesso, inizio di un’agevolazione). Se non ci sono variazioni, non è necessaria.
Posso pagare tutto in un'unica rata?
Sì. È possibile versare l’intero importo annuo in unica soluzione entro il 16 giugno, invece di dividere il pagamento in acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre).
Cosa succede se mi dimentico di pagare l'IMU?
Puoi regolarizzare la situazione con il ravvedimento operoso: si versa l’imposta dovuta più una sanzione ridotta (che cresce con il passare del tempo) e gli interessi legali, usando il modello F24 con i codici tributo IMU. Prima è, meno si paga di sanzione.
Due regimi diversi: se il riscatto è versato dall’interessato con reddito proprio, è deducibile (rigo E21); se è pagato da un familiare per un inoccupato a carico, è detraibile al 19% (codice 32, righi E8-E10).
Anche per gli inoccupati: chi non ha ancora iniziato a lavorare e non è iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria può comunque riscattare gli anni di laurea.
Include il corso ITS Academy: oltre alla laurea universitaria, è riscattabile anche la frequenza agli ITS Academy.
Valido ai fini pensionistici e della buonuscita (TFR): il riscatto aumenta gli anni di contribuzione utili sia per la pensione sia per il trattamento di fine rapporto.
Nessun massimale per la deduzione (rigo E21): l’intero importo versato abbassa il reddito complessivo.
Documenti essenziali: la ricevuta di pagamento dell’onere di riscatto e il provvedimento INPS di accoglimento della domanda.
Riscatto della laurea: deduzione o detrazione nel 730?
Il riscatto della laurea è uno strumento che consente di trasformare gli anni universitari in anni di contribuzione previdenziale, utili per anticipare la pensione o aumentarne l’importo. Dal punto di vista fiscale, il trattamento dei contributi versati per il riscatto dipende da una distinzione fondamentale: chi ha pagato e qual è la sua situazione lavorativa.
Se sei tu stesso a versare i contributi di riscatto – perché lavori e hai redditi propri – puoi dedurli dal tuo reddito complessivo indicandoli nel rigo E21 del Quadro E. La deduzione è integrale: non c’è un tetto massimo. In questo modo il tuo reddito imponibile si abbassa e paghi meno IRPEF.
Se invece i contributi di riscatto vengono versati da un tuo familiare (per esempio un genitore) perché tu sei ancora inoccupato e a carico – non hai ancora trovato lavoro dopo la laurea e non sei iscritto ad alcun ente previdenziale – allora la spesa viene trattata diversamente: il familiare che ha pagato può detrarre il 19% dell’importo versato, indicandolo con il codice 32 nei righi da E8 a E10 del Quadro E.
In entrambi i casi, la normativa consente il riscatto anche a chi non ha ancora iniziato a lavorare: questa possibilità, introdotta per i cosiddetti ‘riscatti agevolati’, permette ai neolaureati di costruire da subito la propria posizione previdenziale.
Riscatto laurea: quale agevolazione spetta a chi
Chi versa i contributi
Situazione del laureato
Agevolazione
Dove si indica
Il laureato stesso
Ha redditi propri (è al lavoro)
Deduzione integrale dal reddito
Rigo E21
Un familiare (es. genitore)
Inoccupato, fiscalmente a carico del familiare
Detrazione 19% sull'importo versato
Codice 32, righi E8-E10
Il laureato stesso
Inoccupato ma con qualche reddito proprio
Deduzione nella misura versata personalmente
Rigo E21
Datore di lavoro (contributi aggiuntivi)
Lavoratore dipendente
Già gestito dalla Certificazione Unica
Non compilare E21 se già dedotto
Esempio pratico
Tizio si è laureato a luglio 2022 e ha trovato lavoro a gennaio 2023. Nel 2025, dopo aver ricevuto il preventivo INPS, versa 9.600 euro per riscattare i 4 anni del corso di laurea magistrale. Poiché ha un reddito da lavoro dipendente, questi 9.600 euro vengono indicati nel rigo E21 e dedotti integralmente. Con un reddito complessivo di 32.000 euro e un’aliquota marginale del 35%, il risparmio IRPEF è di circa 3.360 euro.
Documenti necessari
Ricevuta di versamento dei contributi di riscatto (F24 o bollettino INPS)
Provvedimento INPS di accoglimento della domanda di riscatto
Certificato di laurea o attestato di frequenza ITS Academy
Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (per verificare se il datore ha già dedotto parte dell’importo)
Documentazione fiscale del familiare che ha pagato (se il versamento è stato fatto da un terzo per un inoccupato a carico)
Lavoratore che riscatta la laurea triennale
Scenario. Caio, 32 anni, lavora come dipendente con un reddito annuo di 27.000 euro. Nel 2025 versa 5.400 euro all’INPS per riscattare i 3 anni della laurea triennale.
Come si applica. Caio indica 5.400 euro nel rigo E21 della Sezione II del Quadro E. Non c’è alcun massimale: l’intera somma riduce il suo reddito complessivo da 27.000 a 21.600 euro. Con un’aliquota marginale del 23%, risparmia circa 1.240 euro di IRPEF. Se il datore di lavoro non ha già considerato questo importo nella Certificazione Unica, deve indicarlo per intero nel rigo E21.
In pratica
Verificare prima che il datore di lavoro non abbia già dedotto l’importo (controllare il punto 431 della Certificazione Unica).
Indicare l’intero importo versato nel rigo E21, senza tetto massimo.
Conservare la ricevuta F24 e il provvedimento INPS di accoglimento.
Genitore che paga il riscatto per il figlio inoccupato a carico
Scenario. Sempronio ha un figlio laureato magistrale, 28 anni, ancora a suo carico perché non ha trovato lavoro. Sempronio versa 7.200 euro all’INPS per riscattare i 5 anni di laurea del figlio.
Come si applica. Poiché il figlio è inoccupato e fiscalmente a carico, Sempronio non può indicare l’importo nel rigo E21 (deduzione). Deve invece indicare 7.200 euro con il codice 32 nei righi da E8 a E10 della Sezione I. La detrazione spetta nella misura del 19% su 7.200 euro, pari a 1.368 euro di imposta risparmiata – a condizione di aver pagato con strumento tracciabile.
In pratica
Usare il codice 32 nei righi E8-E10 (non il rigo E21) quando si paga per un familiare inoccupato a carico.
Il pagamento deve essere effettuato con strumento tracciabile (bonifico, carta) per avere diritto alla detrazione del 19%.
La detrazione si calcola sull’intero importo versato (non c’è una franchigia come per le spese sanitarie).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il riscatto della laurea è deducibile o detraibile?
Dipende da chi paga. Se lo versi tu con redditi propri, è deducibile per intero nel rigo E21. Se lo paga un familiare perché sei inoccupato e a suo carico, è detraibile al 19% con codice 32 nei righi E8-E10.
C'è un limite massimo per la deduzione del riscatto laurea?
No. Se sei tu a versarlo con redditi propri e lo indichi nel rigo E21, la deduzione è integrale senza alcun tetto. Questo la distingue dalla previdenza complementare (che ha un limite di 5.164,57 euro).
Posso riscattare la laurea anche se sono ancora disoccupato?
Sì. Puoi presentare domanda di riscatto all’INPS anche se non hai ancora iniziato a lavorare e non sei iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria. In quel caso, se sei a carico di un familiare, sarà lui a recuperare il 19% come detrazione.
Il riscatto si può pagare a rate?
Sì, l’INPS consente in genere il pagamento rateale. Ogni rata versata nel 2025 è deducibile (o detraibile) nella dichiarazione relativa all’anno 2025, indipendentemente dal piano di ammortamento totale.
Rientra nel rigo E21 anche il riscatto degli ITS Academy?
Sì. Le istruzioni del 730/2026 includono esplicitamente gli anni di frequenza degli ITS Academy tra i periodi riscattabili, con le stesse regole della laurea universitaria.
Devo indicare il riscatto laurea nella Sezione I o nella Sezione II del Quadro E?
Se lo paghi tu con redditi propri: Sezione II, rigo E21 (deduzione). Se lo paga un familiare per te, inoccupato e a carico: Sezione I, codice 32 nei righi E8-E10 (detrazione 19%).
Regola di base: le cessioni di fabbricati sono esenti IVA salvo eccezioni tassative.
Imponibilità obbligatoria: la vendita effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori è sempre imponibile IVA.
Opzione oltre i 5 anni: decorsi i 5 anni, l’impresa può optare per l’imponibilità anche su fabbricati abitativi e strumentali.
Aliquota prima casa: 4% per i fabbricati abitativi non di lusso acquistati con i requisiti ‘prima casa’.
Aliquota altre abitazioni: 10% per le cessioni abitative imponibili senza requisiti prima casa.
Reverse charge: se la cessione di un fabbricato strumentale è imponibile per opzione verso un soggetto passivo IVA, si applica l’inversione contabile.
Vendere un immobile con o senza IVA: come funziona
Comprare o vendere un immobile è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona o di un’impresa. Quando il venditore è un soggetto che agisce nell’esercizio di un’impresa, la vendita può essere soggetta a IVA. Ma non sempre: la legge prevede una regola generale di esenzione, con alcune eccezioni ben definite che dipendono da chi vende, da quanto tempo è passato dalla costruzione e dal tipo di immobile.
La distinzione fondamentale è tra fabbricati abitativi (appartamenti, case, ville a uso residenziale) e fabbricati strumentali (uffici, capannoni, negozi, laboratori). Per entrambe le categorie vale la stessa logica: esenzione come regola, imponibilità come eccezione – obbligatoria in alcuni casi, facoltativa (su opzione) in altri.
Le aliquote IVA applicabili variano in modo significativo a seconda del tipo di immobile e dell’acquirente. Capire quale aliquota si applica è essenziale per calcolare correttamente il costo totale dell’acquisto, perché l’IVA sulla cessione di un immobile non è detraibile se l’acquirente è un privato consumatore.
IVA sulla cessione di fabbricati: casi e aliquote
Tipo di fabbricato
Venditore e tempistica
Regime IVA
Aliquota
Abitativo (prima casa non di lusso)
Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni
Imponibile obbligatoria
4%
Abitativo (non prima casa)
Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni
Imponibile obbligatoria
10%
Abitativo
Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 5 anni (con opzione)
Imponibile per opzione
10%
Strumentale (uffici, capannoni, negozi)
Impresa costruttrice entro 5 anni
Imponibile obbligatoria
22%
Strumentale
Qualsiasi soggetto passivo oltre 5 anni (con opzione)
Imponibile per opzione + reverse charge
22%
Abitativo o strumentale
Qualsiasi soggetto, nessuna delle condizioni sopra
Esente art. 10
–
Esempio pratico
Alfa Srl costruisce un capannone e lo ultimava nel marzo 2022. Lo vende a Beta Snc nel febbraio 2026: sono passati meno di 5 anni, quindi la cessione è imponibile IVA in modo obbligatorio al 22%. Il prezzo è 500.000 euro: Alfa Srl emette fattura con IVA di 110.000 euro. Poiché Beta Snc è soggetto passivo IVA, si applica il reverse charge: Alfa Srl emette fattura senza addebito di IVA (‘inversione contabile’) e Beta Snc integra il documento registrando 110.000 euro a debito e a credito.
Documenti necessari
Atto di compravendita (rogito notarile)
Visura catastale con categoria dell’immobile
Concessione o permesso di costruire (per verificare la data di ultimazione lavori)
Dichiarazione di fine lavori o certificato di agibilità (per calcolare i 5 anni)
Fattura di cessione con indicazione dell’aliquota o della norma di esenzione
Tizio vende l'appartamento che la sua impresa ha costruito due anni fa
Scenario. Tizio è socio di una piccola impresa edile che ha ultimato la costruzione di un appartamento nel 2024. Nel 2026 decide di venderlo. L’acquirente è un privato che vuole abitarci come prima casa.
Come si applica. La vendita avviene entro 5 anni dall’ultimazione (2024-2026): la cessione è imponibile IVA in modo obbligatorio, non è possibile scegliere l’esenzione. Poiché l’acquirente vuole usarlo come prima casa non di lusso, si applica l’aliquota ridotta del 4%. L’IVA viene calcolata sul prezzo di vendita concordato. L’acquirente privato non può detrarre l’IVA, perché non è soggetto passivo: il 4% è un costo definitivo per lui.
In pratica
Entro 5 anni dall’ultimazione, l’impresa costruttrice non può scegliere: la vendita è sempre imponibile IVA.
L’acquirente deve dichiarare i requisiti ‘prima casa’ per beneficiare dell’aliquota 4%.
L’aliquota si applica all’intero prezzo di compravendita indicato nel rogito.
Caio vende un ufficio che la sua società possiede da otto anni
Scenario. Caio è amministratore di una società che ha acquistato un ufficio nel 2018 (oltre 5 anni fa). Ora vuole venderlo a un’altra impresa. Si chiede se è obbligato ad applicare l’IVA.
Come si applica. Poiché sono passati più di 5 anni dall’ultimazione, la cessione non è imponibile in modo obbligatorio. La società di Caio può scegliere: o applica l’esenzione (nessuna IVA in fattura) oppure opta per l’imponibilità al 22%. Se opta per l’imponibilità e l’acquirente è un soggetto passivo IVA, scatta il reverse charge: la fattura viene emessa senza IVA con dicitura ‘inversione contabile’ e l’acquirente integra il documento registrando l’imposta a debito e a credito. L’opzione può convenire se la società ha crediti IVA da recuperare.
In pratica
Oltre i 5 anni, l’imponibilità è una scelta: la cessione strumentale è esente per default.
L’opzione per l’imponibilità si esercita nell’atto di compravendita (rogito).
Con il reverse charge, l’acquirente soggetto passivo integra e registra l’IVA: operazione neutra se ha piena detrazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quando una vendita di immobile è sempre imponibile IVA?
Quando il venditore è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile e vende entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. In questo caso l’IVA si applica obbligatoriamente, qualunque sia il tipo di fabbricato.
Quali sono le aliquote IVA sulle cessioni di immobili?
Le aliquote previste dalla fonte normativa sono: 4% per la prima casa non di lusso (acquirente con requisiti), 10% per le altre cessioni abitative imponibili, 22% per i fabbricati strumentali (uffici, capannoni, negozi).
Un privato che vende casa deve applicare l'IVA?
No. L’IVA si applica solo se il venditore agisce nell’esercizio di un’impresa. Il privato che vende il proprio appartamento non è soggetto passivo IVA e non addebita alcuna imposta sul valore aggiunto: l’operazione potrà essere soggetta ad altre imposte (registro, ipotecaria, catastale).
Cos'è il reverse charge nelle cessioni di immobili strumentali?
Quando la cessione di un fabbricato strumentale è imponibile per opzione e l’acquirente è un soggetto passivo IVA, l’imposta non viene addebitata dal venditore ma viene calcolata e registrata dall’acquirente stesso. Il venditore emette fattura senza IVA con la dicitura ‘inversione contabile’.
Come si calcolano i 5 anni per l'imponibilità obbligatoria?
I 5 anni decorrono dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, non dalla data di acquisto del terreno o di inizio lavori. Il riferimento è la dichiarazione di fine lavori o il certificato di agibilità.
Se la cessione è esente, il venditore recupera l'IVA pagata sulla costruzione?
Non direttamente. Le cessioni esenti limitano il diritto alla detrazione tramite il pro-rata: l’IVA sostenuta per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile poi ceduto in esenzione non è interamente detraibile, a meno che non si opti per l’imponibilità.
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