Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti Internet da lui designati [1].
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69.
