Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Imposta di registro sul comodato: quando si paga

    In sintesi

    • Imposta fissa di 200 euro: questa è l’unica imposta di registro dovuta per il contratto di comodato registrato.
    • Il comodato è gratuito per definizione: il comodatario non paga un canone, quindi non vi è una base proporzionale su cui calcolare il registro.
    • La registrazione è necessaria per la riduzione IMU del 50% sul comodato a genitori o figli, se si rispettano i requisiti di legge.
    • Registrazione telematica tramite il modello RLI o allo sportello dell’Agenzia delle Entrate.
    • È dovuta anche l’imposta di bollo sui fogli del contratto scritto.

    Cos'è il comodato e quando si registra

    Il comodato d’uso è il contratto con cui una persona – il comodante – consegna a un’altra – il comodatario – un bene da usare gratuitamente, con l’obbligo di restituirlo. La parola chiave è ‘gratuitamente’: nel comodato non si paga un affitto né un corrispettivo di alcun tipo. Proprio per questo, l’imposta di registro non viene calcolata in percentuale su un valore, ma è un importo fisso.

    Il contratto di comodato registrato sconta l’imposta di registro fissa di 200 euro. La registrazione non è sempre obbligatoria per tutti i tipi di comodato, ma può diventarlo nella pratica quando vi sono conseguenze fiscali o legali che dipendono dall’avere un contratto ufficialmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

    Il caso più comune in cui la registrazione del comodato diventa concretamente utile – e nella pratica quasi necessaria – riguarda l’IMU sugli immobili abitativi. Chi presta la propria abitazione a uso gratuito a un genitore o a un figlio può beneficiare di una riduzione del 50% sulla base imponibile IMU, a condizione che il comodato sia registrato e siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.

    Vale la pena capire bene come funziona il meccanismo: registrare il contratto costa 200 euro una tantum, ma il risparmio IMU annuo può essere significativo, specialmente sugli immobili di valore catastale elevato.

    Imposta di registro sul comodato: riepilogo
    Voce Importo / Regola
    Imposta di registro 200 euro (fissa)
    Base proporzionale Assente (il comodato è gratuito)
    Imposta di bollo Dovuta sui fogli del contratto
    Termine di registrazione 20 giorni dalla firma
    Effetto IMU Riduzione del 50% della base imponibile se il comodato è a genitori/figli e il contratto è registrato

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento che presta gratuitamente alla figlia. L’immobile ha una rendita catastale rivalutata che produce una base imponibile IMU di 80.000 euro. Con la riduzione del 50% legata al comodato registrato, la base scende a 40.000 euro, con un risparmio annuo di imposta che dipende dall’aliquota comunale ma può essere anche di alcune centinaia di euro. Il costo della registrazione del contratto è di 200 euro (più il bollo), sostenuto una sola volta.

    Documenti necessari

    • Contratto di comodato scritto e firmato dalle parti
    • Modello RLI (Richiesta di Registrazione Locazioni e Atti) per la registrazione telematica
    • Marca da bollo nella misura prevista dalla normativa vigente
    • Dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno, categoria)
    • Documento d’identità delle parti

    Tizio presta casa alla madre per ridurre l'IMU

    Scenario. Tizio possiede un appartamento (seconda casa ai fini IMU) e decide di concederlo in comodato gratuito alla madre anziana. Vuole beneficiare della riduzione IMU del 50%.

    Come si applica. Per ottenere la riduzione è necessario che il contratto di comodato sia registrato. Tizio firma il contratto con la madre, lo registra tramite il modello RLI e versa i 200 euro di imposta fissa più il bollo. Dal momento della registrazione, la base imponibile IMU si riduce del 50%, con un risparmio annuo potenzialmente superiore al costo della registrazione stessa.

    In pratica

    • Imposta di registro: 200 euro (fissa, una tantum).
    • Bollo: dovuto sui fogli del contratto.
    • Effetto IMU: base imponibile dimezzata grazie alla registrazione.
    • Il risparmio IMU annuo supera di norma il costo della registrazione.

    Caio presta il garage al fratello senza fini IMU

    Scenario. Caio presta il proprio garage al fratello gratuitamente per riporvi l’auto. Non intende richiedere alcuna agevolazione fiscale collegata al contratto.

    Come si applica. In questo caso il comodato non determina effetti fiscali rilevanti per Caio (il garage non beneficia delle agevolazioni IMU riservate al comodato tra genitori e figli). Se le parti scelgono comunque di mettere per iscritto e registrare il contratto – per esempio per tutelarsi in caso di controversie – versano l’imposta fissa di 200 euro più il bollo. Non vi è un’aliquota proporzionale perché il comodato è gratuito.

    In pratica

    • La registrazione rimane facoltativa se non vi sono effetti fiscali da presidiare.
    • Se si sceglie di registrare: 200 euro di imposta fissa + bollo.
    • Nessuna imposta proporzionale: il comodato non prevede un corrispettivo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 37 L. 633/1941

    Art. 37 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

    Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili

    In sintesi

    • Aliquota dell’1% sulla massa comune per l’atto di divisione di eredità o comunione.
    • Conguaglio tassato come vendita: se un condividente riceve beni per un valore superiore alla sua quota, la parte eccedente sconta il 3% (atto giudiziario) o l’aliquota ordinaria del negozio traslativo.
    • Massa comune: è il valore complessivo dei beni da dividere, base di calcolo dell’imposta dell’1%.
    • Divisione ereditaria e divisione di comunione ordinaria seguono le stesse regole di base.
    • Registrazione obbligatoria dell’atto di divisione, anche se redatto da privati per scrittura privata.

    Come funziona la tassazione dell'atto di divisione

    La divisione è l’operazione con cui più persone che possiedono insieme un bene – per esempio un appartamento ereditato o un terreno acquistato in comune – decidono di attribuire a ciascuna la propria parte in modo esclusivo. Finché il bene resta in comproprietà, ognuno ha una quota astratta; con la divisione quella quota diventa un bene concreto e distinto.

    La divisione sconta l’imposta di registro nella misura dell’1% sul valore della massa comune, cioè sul valore totale di tutti i beni oggetto della divisione. Non si tassa il singolo trasferimento da uno all’altro: si tassa l’atto nel suo complesso, perché la divisione – sul piano giuridico – non è una vendita ma una dichiarazione di preesistente titolarità.

    C’è però un’eccezione importante: il conguaglio. Se a un condividente vengono assegnati beni per un valore superiore alla sua quota (ad esempio eredita il 50% ma riceve il 70% del valore), la parte eccedente – il conguaglio – non beneficia del trattamento agevolato dell’1%. Quella eccedenza è tassata come se fosse una vendita: si applica cioè l’aliquota propria del negozio traslativo (ad esempio il 9% per immobili, con le eventuali agevolazioni prima casa, o il 3% se si tratta di conguaglio in una divisione giudiziaria).

    Imposta di registro: divisione – schema delle aliquote
    Componente dell'atto Imposta applicabile
    Divisione della massa comune (quota proporzionale) 1% sul valore della massa comune
    Conguaglio (eccedenza rispetto alla quota) Tassato come vendita (aliquota del negozio traslativo)
    Base imponibile Valore complessivo dei beni oggetto di divisione

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio ereditano in parti uguali (50% ciascuno) un appartamento del valore di 200.000 euro. Decidono di dividerlo assegnando l’intero immobile a Tizio, che versa 100.000 euro a Caio come conguaglio. L’imposta di registro dell’1% si applica sulla massa comune di 200.000 euro: 2.000 euro. Sul conguaglio di 100.000 euro, invece, si applica l’aliquota propria della cessione di immobile (9% tra privati, o 2% se Tizio ha i requisiti prima casa), perché quella parte eccede la quota spettante a Tizio e viene tassata come acquisto.

    Documenti necessari

    • Atto di divisione (rogito notarile o scrittura privata autenticata)
    • Visure catastali e planimetrie degli immobili divisi
    • Dichiarazione di successione (se la divisione riguarda un’eredità)
    • Documentazione del valore dei beni (perizia, rendita catastale rivalutata)
    • Documento di identità di tutti i condividenti

    Caso 1 – Divisione ereditaria in parti uguali senza conguaglio

    Scenario. Tizio e sua sorella Caia ereditano in parti uguali due appartamenti di uguale valore: uno al mare (100.000 euro) e uno in città (100.000 euro). Decidono di assegnare quello al mare a Tizio e quello in città a Caia.

    Come si applica. La massa comune vale 200.000 euro. Ciascuno riceve beni esattamente pari alla propria quota (50% = 100.000 euro): non c’è conguaglio. L’imposta di registro è l’1% su 200.000 euro, cioè 2.000 euro complessivi, a carico di entrambi. Non si paga nulla di extra perché nessuno ha ricevuto più di quanto gli spettasse.

    In pratica

    • Fai stimare i beni prima dell’atto: se i valori sono equivalenti, eviti il conguaglio e risparmi sull’imposta.
    • L’1% si calcola sull’intera massa comune, non sul valore del singolo bene assegnato.
    • Anche la divisione tra fratelli senza notaio (scrittura privata) va registrata: porta il documento all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni.

    Caso 2 – Divisione con conguaglio

    Scenario. Caio e suo fratello Sempronio hanno in comune un capannone industriale del valore di 300.000 euro (50% ciascuno). Sempronio cede la sua quota a Caio, che gli versa 150.000 euro come conguaglio per ricevere l’intero immobile.

    Come si applica. La massa comune è 300.000 euro: l’1% porta a 3.000 euro di imposta di registro sulla divisione. Ma Caio riceve l’intera proprietà, mentre la sua quota era solo il 50% (150.000 euro): il conguaglio di 150.000 euro è tassato come una vendita. Per un immobile strumentale tra privati si applica l’aliquota ordinaria del negozio traslativo. L’imposta complessiva sarà quindi la somma dell’1% sulla massa più l’imposta proporzionale sul conguaglio.

    In pratica

    • Il conguaglio non beneficia dell’aliquota agevolata dell’1%: pianifica l’operazione conoscendo il costo fiscale pieno della parte eccedente.
    • Se l’immobile è un’abitazione e Caio ha i requisiti prima casa, il conguaglio può scontare il 2% invece del 9%.
    • Fatti assistere da un notaio: l’atto di divisione con conguaglio su immobili richiede forma pubblica.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 59 TUPI: articolo abrogato

    Art. 59 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione

    Art. 36 L. 184/1983 – Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

    2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici
    ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
    degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

    3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

    4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

  • Bollo virtuale: cos’è e come si ottiene l’autorizzazione

    In sintesi

    • Nessuna marca fisica: il bollo virtuale è un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate che permette di versare l’imposta periodicamente, senza apporre il contrassegno telematico su ogni singolo atto.
    • Dichiarazione previsionale: chi chiede l’autorizzazione deve indicare il numero presunto di atti che emetterà; l’ufficio liquida l’imposta e fissa le rate.
    • Versamento rateale con conguaglio: si paga in rate durante l’anno, poi a conguaglio annuale si regola la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.
    • Fatture elettroniche: il bollo sulle e-fatture si assolve obbligatoriamente in modo virtuale, tramite F24 trimestrale con codici tributo dedicati (2521-2524).
    • Chi lo usa: banche, assicurazioni e grandi emittenti di documenti soggetti a bollo; oggi anche chiunque emetta fatture elettroniche senza IVA oltre 77,47 euro.

    Che cos'è il bollo virtuale e a chi serve

    Immagina di essere una banca che ogni giorno emette migliaia di estratti conto, o un’impresa che invia centinaia di fatture elettroniche. Applicare fisicamente una marca da bollo su ognuno di questi documenti sarebbe impossibile. Per questo esiste il bollo virtuale: un sistema che consente di assolvere l’imposta di bollo senza apporre materialmente il contrassegno telematico, versando invece l’importo complessivamente, in modo periodico.

    Il bollo virtuale non è un’agevolazione né un risparmio: l’imposta rimane la stessa. Cambia solo il modo in cui viene pagata. Invece di comprare la singola marca da bollo per ogni atto, si ottiene un’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, si dichiara quanti atti si prevede di emettere, e si versa l’importo corrispondente in rate, con un conguaglio finale a fine anno.

    Oggi il sistema del bollo virtuale tocca quasi tutti, perché è il meccanismo obbligatorio per il bollo sulle fatture elettroniche: ogni volta che emetti una fattura senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, il bollo da 2 euro deve essere assolto in questo modo, tramite il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e il versamento trimestrale con modello F24.

    Nei prossimi paragrafi vedremo come funziona il procedimento di autorizzazione per chi emette molti documenti cartacei, e come funziona invece il sistema automatizzato per le fatture elettroniche – che segue regole proprie semplificate rispetto all’autorizzazione classica.

    Bollo virtuale: schema del funzionamento
    Fase Cosa accade Chi agisce
    Richiesta autorizzazione Il soggetto presenta istanza all'Agenzia delle Entrate con il numero presunto di atti da emettere Contribuente
    Liquidazione L'ufficio calcola l'imposta presunta e stabilisce le rate da versare Agenzia delle Entrate
    Versamento rateale Il contribuente paga le rate nel corso dell'anno Contribuente
    Conguaglio annuale A fine anno si confronta quanto versato con quanto realmente dovuto; si paga o si recupera la differenza Contribuente + Agenzia
    Fatture elettroniche (regime semplificato) L'Agenzia calcola il bollo dai dati SDI e lo comunica; versamento trimestrale con F24 (codici 2521-2524) Contribuente (da F24)

    Esempio pratico

    • Caio gestisce un’agenzia assicurativa e nel corso dell’anno emette circa 1.200 polizze su carta soggette al bollo ordinario da 16 euro. Invece di comprare 1.200 marche, ottiene l’autorizzazione all’assolvimento virtuale. Dichiara 1.200 atti presunti: l’Agenzia liquida l’imposta (1.200 × 16 euro = 19.200 euro) e stabilisce rate periodiche. A fine anno, se Caio ha emesso 1.250 atti anziché 1.200, pagherà il conguaglio di 50 × 16 = 800 euro; se ne ha emessi 1.150, il credito di 800 euro si riporta o si chiede a rimborso.

    Documenti necessari

    • Istanza di autorizzazione all’assolvimento virtuale (modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Dichiarazione del numero presunto di atti soggetti a bollo da emettere nell’anno
    • Modello F24 per il versamento delle rate e del conguaglio
    • Registro o registro informatico degli atti emessi (per il controllo a fine anno)
    • Per le fatture elettroniche: accesso al cassetto fiscale/area riservata AdE per verificare l’importo comunicato trimestralmente

    Caso 1 – Tizio, assicuratore con molti atti cartacei

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola compagnia assicurativa che emette ogni anno circa 800 documenti soggetti al bollo ordinario da 16 euro. Applicare fisicamente una marca su ogni atto è oneroso dal punto di vista operativo.

    Come si applica. Tizio può presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda di autorizzazione all’assolvimento virtuale. Nella domanda indica il numero presunto di atti (800) e l’importo unitario di bollo (16 euro). L’ufficio liquida 12.800 euro complessivi e fissa le rate da versare nel corso dell’anno. A fine anno Tizio presenta la dichiarazione consuntiva: se ha emesso 820 atti, versa il conguaglio di 20 × 16 = 320 euro; se ne ha emessi 790, il credito di 160 euro viene compensato o rimborsato. Gli atti emessi non portano la marca fisica ma riportano la dicitura che il bollo è stato assolto in modo virtuale.

    In pratica

    • Presenta la domanda di autorizzazione prima di iniziare a emettere gli atti senza marca fisica.
    • Tieni un registro (anche informatico) degli atti emessi durante l’anno per il conguaglio finale.
    • Sugli atti scrivi la dicitura ‘Bollo assolto in modo virtuale’ con gli estremi dell’autorizzazione.

    Caso 2 – Caio, libero professionista con fatture elettroniche

    Scenario. Caio è un consulente in regime ordinario che emette ogni mese una decina di fatture a clienti privati senza IVA (operazioni esenti). Ogni fattura supera i 77,47 euro, quindi è soggetta al bollo da 2 euro.

    Come si applica. Per le fatture elettroniche il sistema del bollo virtuale è automatizzato e non richiede una domanda di autorizzazione separata: l’Agenzia delle Entrate legge i dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SDI), calcola l’importo dovuto e lo mette a disposizione nell’area riservata del contribuente. Caio deve solo verificare il dato ogni trimestre e versarlo tramite modello F24 con i codici tributo dedicati (2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto). Se l’importo trimestrale è molto basso, la normativa prevede la possibilità di differire il versamento al trimestre successivo.

    In pratica

    • Accedi all’area riservata AdE ogni trimestre per vedere l’importo del bollo calcolato sulle tue e-fatture.
    • Verifica che le fatture soggette a bollo siano state correttamente marcate nel file XML (campo ‘BolloVirtuale’ = SI, ‘ImportoBollo’ = 2.00).
    • Versa l’importo con F24 usando i codici tributo 2521-2524 in base al trimestre di riferimento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Art. 62 TUPI: Commissario del Governo

    Art. 62 TUPI: Commissario del Governo

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Commissario del Governo ( Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993 ) 1.

    Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , rappresenta lo Stato nel territorio regionale.

    Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1.

    Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

    Note all'art. 62: – Si trascrive il testo vigente dell' art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): "4.

    Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico.

    Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale.

    Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore

    Art. 42 L. 184/1983 – Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

  • Canoni non percepiti e 730/2026: il credito d’imposta per i proprietari

    In sintesi

    • Il problema: se l’inquilino smette di pagare, il proprietario ha già dichiarato quei canoni come reddito e ha pagato le tasse, anche senza averli mai incassati.
    • La soluzione: la legge riconosce un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni che non hai mai riscosso.
    • Condizione indispensabile: la morosità deve essere accertata con un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
    • Solo abitativo: il credito riguarda i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, non i locali commerciali.
    • Rigo da compilare: G2 del Quadro G nel modello 730/2026.
    • Attenzione: non serve alcun calcolo autonomo – l’importo del credito spettante emerge dalle istruzioni e dalla documentazione giudiziaria.

    Perché esiste questo credito e a chi spetta

    Immagina di affittare il tuo appartamento. Ogni anno dichiari i canoni come reddito da fabbricati e paghi l’IRPEF (o la cedolare secca) su quegli importi. Poi l’inquilino smette di pagare. Tu non hai incassato nulla, eppure le tasse le hai già versate. Questo è esattamente il problema che il credito d’imposta per canoni non percepiti cerca di risolvere.

    La legge riconosce che tassare un reddito mai incassato è ingiusto. Per questo, una volta che il giudice accerta formalmente la morosità dell’inquilino attraverso un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, il proprietario ha diritto a recuperare le imposte pagate su quei canoni inesigibili.

    Il credito si indica nel rigo G2 del Quadro G del 730/2026. Non si tratta di una detrazione calcolata in percentuale: il credito corrisponde alle imposte effettivamente versate sui canoni non riscossi, come risultano dagli anni in cui quei canoni sono stati dichiarati. Per i dettagli sul calcolo si rimanda all’Appendice delle istruzioni alla voce ‘Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti’.

    Un chiarimento importante: il credito spetta solo per immobili ad uso abitativo. I contratti di locazione commerciale seguono regole diverse.

    Condizioni e caratteristiche del credito
    Elemento Regola
    Tipo di immobile Solo ad uso abitativo
    Condizione necessaria Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
    Importo del credito Pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti
    Rigo da compilare G2 – Quadro G del 730/2026
    A chi spetta Al proprietario (o titolare del diritto reale) che ha già tassato i canoni

    Esempio pratico

    • Caio ha affittato il suo appartamento con un contratto 4+4. Dal 2023 l’inquilino ha smesso di pagare. Caio aveva dichiarato i canoni nel 730/2023 e nel 730/2024, pagando in totale 1.400 euro di IRPEF su quei redditi mai incassati. Nel 2025 il tribunale ha emesso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Ora Caio ha diritto a un credito d’imposta di 1.400 euro, che indica nel rigo G2 del 730/2026. Quel credito riduce l’IRPEF che deve pagare quest’anno.

    Documenti necessari

    • Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità (documento fondamentale)
    • Contratto di locazione registrato
    • Ricevute o attestazione del mancato pagamento dei canoni
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni in cui i canoni sono stati dichiarati (730 o REDDITI PF degli anni precedenti)
    • Documentazione delle imposte versate su quei canoni

    Caso 1 – Sfratto per morosità ottenuto nel 2025

    Scenario. Tizio ha locato il suo appartamento a uso abitativo. L’inquilino ha smesso di pagare nel 2023. Tizio ha dichiarato i canoni per il 2023 e il 2024 pur non avendoli mai incassati, pagando complessivamente 900 euro di IRPEF. Nel marzo 2025 il giudice ha emesso la convalida di sfratto per morosità.

    Come si applica. Tizio ha ora il documento che gli permette di accedere al credito d’imposta. Nel 730/2026 indica nel rigo G2 il credito corrispondente alle imposte pagate (900 euro). Il credito riduce l’IRPEF dell’anno in corso. Se il credito supera l’IRPEF dovuta, la parte eccedente può essere riportata all’anno successivo.

    In pratica

    • Senza il provvedimento di convalida di sfratto non è possibile indicare il credito: è il documento chiave.
    • Conserva le dichiarazioni degli anni precedenti per dimostrare che quei canoni sono stati effettivamente tassati.

    Caso 2 – Cedolare secca e canoni non riscossi

    Scenario. Sempronio applica la cedolare secca al 21% sul suo appartamento affittato a uso abitativo. L’inquilino ha accumulato morosità per 8.000 euro di canoni. Nel 2025 il tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità.

    Come si applica. Anche chi applica la cedolare secca ha pagato l’imposta sostitutiva su redditi mai incassati. Il credito d’imposta spetta anche in questo caso: è pari all’imposta (cedolare secca) versata sui canoni morosi. Sempronio indica il credito nel rigo G2 del 730/2026, esattamente come chi applica l’IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Il credito funziona sia con il regime ordinario IRPEF sia con la cedolare secca.
    • L’importo da indicare corrisponde all’imposta già versata (non al canone non riscosso).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Imposta di registro sul preliminare: caparra e acconti

    In sintesi

    • Imposta fissa 200 euro sul contratto preliminare (il cosiddetto compromesso), indipendentemente dal prezzo.
    • 0,50% sulla caparra confirmatoria: si applica solo se nel contratto viene versata una caparra confirmatoria.
    • 0,50% sugli acconti di prezzo: dal 1° gennaio 2025 l’aliquota è la stessa della caparra (in precedenza era il 3%).
    • Scomputo all’atto definitivo: le imposte proporzionali pagate sul preliminare si detraggono da quelle dovute sul rogito.
    • Termine di 20 giorni per registrare il contratto (30 se redatto da notaio); è dovuta anche l’imposta di bollo.

    Come funziona l'imposta di registro sul preliminare

    Il contratto preliminare di compravendita – comunemente chiamato compromesso – è l’accordo con cui venditore e acquirente si impegnano a stipulare in futuro il contratto definitivo (il rogito). Anche questo accordo deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, per farlo, si paga l’imposta di registro.

    La regola di base è semplice: si versa sempre un’imposta fissa di 200 euro, che copre il solo atto scritto. Se però nel contratto preliminare vengono trasferite somme di denaro – come la caparra o un acconto – entra in gioco anche un’imposta proporzionale, calcolata in percentuale su quelle somme.

    La buona notizia è che queste imposte proporzionali non si perdono: vengono scomputate, cioè detratte, dall’imposta di registro che si pagherà al momento del rogito definitivo. In pratica si anticipa parte dell’imposta finale, non si paga due volte.

    Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) caparra confirmatoria e acconto di prezzo scontano la stessa aliquota dello 0,50%: la vecchia differenza (0,50% sulla caparra, 3% sull’acconto) è stata abolita. La caparra confirmatoria è la somma che chi recede senza motivo valido perde definitivamente; l’acconto di prezzo è invece una parte del corrispettivo pagata in anticipo. In ogni caso l’imposta versata sul preliminare non può mai superare quella dovuta per il contratto definitivo.

    Imposta di registro sul preliminare: aliquote e importi
    Voce Aliquota / Importo
    Imposta fissa sull'atto 200 euro
    Caparra confirmatoria 0,50% sull'importo versato
    Acconti di prezzo 0,50% sull'importo versato (equiparata alla caparra dal 2025)
    Scomputo al definitivo Si detrae l'imposta proporzionale già pagata
    Termine di registrazione 20 giorni (30 se redatto da notaio)
    Imposta di bollo Dovuta (in aggiunta)

    Esempio pratico

    • Tizio firma un preliminare per l’acquisto di un appartamento al prezzo di 250.000 euro. Versa una caparra confirmatoria di 20.000 euro e un acconto di 10.000 euro. L’imposta di registro si calcola così: 200 euro (fissa) + 0,50% × 20.000 = 100 euro (caparra) + 0,50% × 10.000 = 50 euro (acconto). Totale da versare alla registrazione del preliminare: 350 euro. Al momento del rogito, i 150 euro di imposte proporzionali (100 + 50) vengono scomputati dall’imposta dovuta sul contratto definitivo.

    Documenti necessari

    • Contratto preliminare in originale (e copia per l’ufficio)
    • Modello 69 compilato (richiesta di registrazione) oppure registrazione telematica
    • Ricevuta dei versamenti (caparra e/o acconti) se effettuati
    • Marca da bollo nella misura prevista dalla normativa vigente
    • Documento d’identità delle parti (se la registrazione avviene allo sportello)

    Tizio versa solo la caparra confirmatoria

    Scenario. Tizio acquista casa da un privato. Al momento della firma del preliminare consegna 15.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e nulla come acconto.

    Come si applica. L’imposta fissa è 200 euro. Sulla caparra di 15.000 euro si applica lo 0,50%, pari a 75 euro. Il totale da versare alla registrazione è 275 euro più il bollo. Al rogito, i 75 euro proporzionali saranno scomputati dall’imposta definitiva.

    In pratica

    • Imposta fissa: 200 euro.
    • Imposta sulla caparra (0,50% × 15.000): 75 euro.
    • Totale registrazione preliminare: 275 euro + bollo.
    • I 75 euro si recuperano al rogito.

    Caio versa caparra e acconto

    Scenario. Caio firma un compromesso e consegna 10.000 euro di caparra confirmatoria e 20.000 euro di acconto sul prezzo.

    Come si applica. L’imposta fissa rimane 200 euro. Sulla caparra di 10.000 euro: 0,50% = 50 euro. Sull’acconto di 20.000 euro: 0,50% = 100 euro. Totale alla registrazione del preliminare: 350 euro più bollo. Al rogito Caio potrà scomputare i 150 euro di imposte proporzionali (50 + 100) dall’imposta di registro definitiva.

    In pratica

    • Imposta fissa: 200 euro.
    • Imposta sulla caparra (0,50% × 10.000): 50 euro.
    • Imposta sull’acconto (0,50% × 20.000): 100 euro.
    • Totale registrazione: 350 euro + bollo.
    • 150 euro saranno scomputati al rogito.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso

    Art. 56 L. 184/1983 – Competenza e modalità di espressione del consenso

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

  • Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti

    In sintesi

    • La base imponibile è di norma il 50% delle provvigioni percepite.
    • Si riduce al 20% delle provvigioni se l’agente si avvale stabilmente di dipendenti o collaboratori e lo dichiara per iscritto al preponente.
    • L’aliquota applicata è il 23%, pari al primo scaglione IRPEF.
    • La ritenuta è a titolo d’acconto: va scomputata dall’IRPEF in dichiarazione.
    • Il preponente (mandante) certifica le provvigioni e le ritenute con la Certificazione Unica (CU).
    • Il versamento avviene con F24 entro il 16 del mese successivo all’erogazione.

    Come funziona la ritenuta sulle provvigioni

    Gli agenti di commercio e i rappresentanti ricevono provvigioni, cioè compensi commisurati agli affari conclusi per conto del preponente (il mandante, di solito un’azienda produttrice o distributrice). Su queste provvigioni si applica una ritenuta d’acconto con regole diverse rispetto ai normali compensi di lavoro autonomo: la base di calcolo non è l’intera provvigione ma soltanto una sua quota, e l’aliquota è quella del primo scaglione IRPEF.

    Il meccanismo nasce dal fatto che l’attività dell’agente comporta costi strutturali – auto, carburante, telefono, personale – che vengono forfettariamente riconosciuti escludendo dalla base imponibile una parte della provvigione. La quota esclusa è fissa al 50% nella situazione ordinaria, ma scende ulteriormente al 80% (lasciando tassabile solo il 20%) per chi impiega in modo stabile dei dipendenti o collaboratori.

    Il preponente opera la ritenuta ad ogni pagamento delle provvigioni, la versa tramite F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia all’agente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo. L’agente poi dichiara le provvigioni lorde nel Modello Redditi PF e scomputa le ritenute subite, esattamente come avviene per qualsiasi altro reddito sottoposto a ritenuta d’acconto.

    Ritenuta sulle provvigioni – parametri operativi
    Situazione Base imponibile Aliquota Ritenuta effettiva sulla provvigione lorda
    Agente senza dipendenti stabili (ordinario) 50% della provvigione 23% 11,5%
    Agente con dipendenti stabili (con dichiarazione) 20% della provvigione 23% 4,6%
    Versamento F24 entro il 16 del mese successivo Cod. tributo 1019/1020
    Certificazione Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo

    Esempio pratico

    • Caio è un agente di commercio senza dipendenti stabili. Nel mese di gennaio il suo preponente gli liquida provvigioni per 2.000 euro. La base imponibile è il 50% di 2.000 = 1.000 euro. La ritenuta è 1.000 × 23% = 230 euro. Caio incassa quindi 2.000 – 230 = 1.770 euro netti. Se invece Caio avesse presentato la dichiarazione di avvalersi stabilmente di dipendenti, la base sarebbe stata 20% di 2.000 = 400 euro e la ritenuta solo 400 × 23% = 92 euro, con un incasso netto di 1.908 euro. In entrambi i casi, la ritenuta è un acconto: Caio la recupera (o integra) in dichiarazione dei redditi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal preponente entro il 16 marzo
    • Contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale
    • Dichiarazione scritta all’agente di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori (se applicabile)
    • Estratti conto provvigioni mensili o periodici rilasciati dal preponente
    • Modello Redditi PF per la dichiarazione annuale delle provvigioni
    • Registro IVA o documentazione contabile relativa alle provvigioni fatturate

    Caso 1 – Tizio: agente senza dipendenti, base ordinaria al 50%

    Scenario. Tizio è agente di commercio monomandatario, lavora da solo senza dipendenti né collaboratori stabili. Nell’anno percepisce provvigioni complessive per 40.000 euro dal suo preponente.

    Come si applica. Il preponente applica la ritenuta sulla base ordinaria del 50%. Base imponibile: 40.000 × 50% = 20.000 euro. Ritenuta annua: 20.000 × 23% = 4.600 euro. Tizio incassa 35.400 euro netti nel corso dell’anno e riceve a marzo la CU con ritenuta certificata di 4.600 euro. In dichiarazione, calcola l’IRPEF sulle provvigioni lorde (40.000 euro) insieme agli altri redditi, e sottrae i 4.600 euro di ritenuta già versati per suo conto. Se l’IRPEF netta risulta superiore a 4.600 euro, Tizio paga la differenza; se è inferiore, ottiene il rimborso.

    In pratica

    • Senza dipendenti stabili, non puoi chiedere la base ridotta al 20%: la ritenuta effettiva sulla provvigione lorda è sempre l’11,5%.
    • La CU del preponente è il documento chiave: verificala a marzo e conservala per la dichiarazione.
    • Ricordati che le provvigioni vanno dichiarate per intero (40.000 euro), non al netto della ritenuta.

    Caso 2 – Caio: agente con dipendenti stabili, base ridotta al 20%

    Scenario. Caio gestisce un’agenzia strutturata con due dipendenti fissi a cui paga regolarmente gli stipendi. Presenta al suo preponente una dichiarazione scritta attestando di avvalersi stabilmente di dipendenti.

    Come si applica. Grazie alla dichiarazione, il preponente abbassa la base imponibile al 20% delle provvigioni. Su 40.000 euro di provvigioni annue, la base diventa 40.000 × 20% = 8.000 euro e la ritenuta scende a 8.000 × 23% = 1.840 euro. Caio incassa 38.160 euro netti nel corso dell’anno invece dei 35.400 di Tizio: una differenza di liquidità di 2.760 euro. Anche Caio dichiarerà le provvigioni lorde e scomputa la ritenuta, con un saldo finale che dipende dall’IRPEF complessiva.

    In pratica

    • La dichiarazione di avvalersi di dipendenti stabili va presentata per iscritto al preponente: senza quel documento, scatta automaticamente la base ordinaria del 50%.
    • La riduzione vale finché persiste la condizione (dipendenti effettivamente in forza): se la situazione cambia, aggiorna subito la dichiarazione.
    • Il vantaggio è di cassa: meno ritenuta trattenuta durante l’anno, più liquidità operativa per pagare stipendi e costi.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti