Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.
È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
La Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del Codice di Procedura Civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione [1].
[1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69.