Autore: Andrea Marton

  • Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

  • Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Art. 109 c.p.c. – Estromissione dell’obbligato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.

  • Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

  • Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice

    Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice

    Art. 107 c.p.c. – Intervento per ordine del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

  • Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte

    Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte

    Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

  • Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

    Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

  • Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.

    È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

    Articolo così sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Art. 103 c.p.c. – Litisconsorzio facoltativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

    Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

    La Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del Codice di Procedura Civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

  • Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69.