Autore: Andrea Marton

  • Articolo 130 Codice di Procedura Civile: Redazione del processo verbale

    Articolo 130 Codice di Procedura Civile: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c. – Redazione del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

    Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

  • Articolo 129 Codice di Procedura Civile: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Articolo 129 Codice di Procedura Civile: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c. – Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

    È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

  • Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Art. 128 c.p.c. – Udienza pubblica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

    Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

  • Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Art. 127 c.p.c. – Direzione dell’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

    Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

  • Articolo 126 Codice di Procedura Civile: Contenuto del processo verbale

    Articolo 126 Codice di Procedura Civile: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c. – Contenuto del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 1a, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. [1]

    La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

  • Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Art. 123 c.p.c. – Nomina del traduttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.

  • Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana: Nomina dell’interprete

    Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana: Nomina dell’interprete

    Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.

    Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

    Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Art. 121 c.p.c. – Libertà di forme

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.