Art. 29 L. 184/1983 – Adozione internazionale e Convenzione dell’Aja
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 1 D.Lgs. 175/2024 – Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.
2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.
4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
Chi si iscrive: professionisti con partita IVA senza cassa propria, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), amministratori di società e altre figure assimilate.
Aliquota piena: di norma intorno al 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale; comprende le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO.
Aliquota ridotta: di norma intorno al 24% per i pensionati e per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria.
Massimale annuo: esiste un tetto di reddito oltre il quale i contributi non sono dovuti; l’importo è aggiornato ogni anno dall’INPS con apposita circolare.
Estratto conto: nel Cassetto previdenziale INPS puoi verificare i periodi accreditati e la tua posizione pensionistica.
Versamento: tramite modello F24, agli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF (giugno/luglio + acconto di novembre).
Cos'è la gestione separata INPS e a chi si applica
La gestione separata INPS è una forma previdenziale obbligatoria istituita dall’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. Nasce per garantire copertura pensionistica a chi lavora in modo autonomo o parasubordinato senza avere una cassa professionale di riferimento.
Non si tratta di una scelta: l’iscrizione è obbligatoria non appena si inizia a svolgere l’attività. Il mancato versamento comporta sanzioni civili, ossia somme aggiuntive calcolate sull’importo dovuto, distinte dalle ordinarie sanzioni tributarie.
L’aliquota da applicare dipende dalla tua situazione previdenziale complessiva. Se la gestione separata è la tua unica copertura, paghi l’aliquota più alta. Se sei già pensionato o già iscritto a un’altra gestione obbligatoria (per esempio perché hai anche un rapporto di lavoro dipendente), l’aliquota è ridotta. In ogni caso, i valori esatti vengono aggiornati ogni anno dall’INPS: è indispensabile verificare la circolare relativa all’anno di competenza prima di procedere ai calcoli.
Aliquote e soggetti della gestione separata INPS (valori indicativi)
Categoria
Aliquota indicativa
Note
Professionisti e co.co.co. senza altra copertura
di norma ~26-27%
Include aliquote aggiuntive maternità, malattia, ISCRO
Pensionati o già iscritti ad altra gestione obbligatoria
Contributi dovuti ma con effetti limitati sull'accredito
Esempio pratico
Esempio indicativo. Tizio è un consulente informatico con partita IVA, non iscritto ad alcuna cassa professionale e senza altri rapporti previdenziali. Il suo reddito netto da lavoro autonomo per l’anno è di 40.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, i contributi dovuti ammontano a circa 10.400 euro. Se il reddito superasse il massimale annuo fissato dall’INPS (aggiornato ogni anno), la parte eccedente sarebbe esente da contribuzione. I valori esatti – aliquota e massimale – vanno sempre verificati sulla circolare INPS dell’anno di riferimento.
Documenti necessari
Circolare INPS annuale con aliquote e massimali della gestione separata
Modello F24 per il versamento dei contributi
Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il calcolo della base imponibile
Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
Documentazione attestante l’iscrizione ad altra gestione previdenziale (se in possesso di aliquota ridotta)
Caso 1 – Tizio: professionista senza altra copertura
Scenario. Tizio lavora come consulente di marketing con partita IVA. Non è iscritto ad alcun ordine professionale con cassa propria e non ha rapporti di lavoro dipendente in corso.
Come si applica. Tizio si iscrive alla gestione separata INPS come unica forma previdenziale. Si applica l’aliquota piena, di norma intorno al 26-27%, comprensiva delle aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale per i lavoratori autonomi). Versa i contributi con modello F24 entro gli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF: di norma entro giugno/luglio per il saldo e entro novembre per l’acconto. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri deducibili.
In pratica
Iscriviti alla gestione separata tramite il portale INPS prima di emettere le prime fatture.
Calcola il contributo sull’intero reddito netto da lavoro autonomo (compensi meno costi inerenti), fino al massimale annuo.
Verifica l’aliquota esatta sulla circolare INPS dell’anno in corso prima di fare i calcoli.
Caso 2 – Caio: professionista già pensionato
Scenario. Caio ha 68 anni, è in pensione di vecchiaia da due anni e continua a svolgere attività professionale autonoma con partita IVA, incassando compensi regolari dai suoi clienti.
Come si applica. Essendo già titolare di trattamento pensionistico, Caio beneficia dell’aliquota ridotta della gestione separata, di norma intorno al 24%. Non spettano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO, che non sono applicabili ai pensionati. Caio versa comunque i contributi con le stesse modalità (F24, stessi termini IRPEF) e li porta in deduzione dal reddito complessivo. Conviene verificare anno per anno la circolare INPS per il valore aggiornato dell’aliquota ridotta e del massimale.
In pratica
Comunica all’INPS la tua condizione di pensionato già iscritto ad altra gestione per applicare l’aliquota ridotta.
Non dimenticare di dedurre i contributi versati nella dichiarazione dei redditi: è un onere deducibile dal reddito complessivo.
Controlla ogni anno la circolare INPS perché sia l’aliquota sia il massimale vengono aggiornati.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo iscrivermi alla gestione separata anche se guadagno poco?
Sì, l’iscrizione è obbligatoria dal primo euro di reddito soggetto a contribuzione gestione separata. Esiste però un minimale sotto il quale i contributi vengono comunque versati ma l’accredito ai fini pensionistici è proporzionalmente ridotto.
Come faccio a sapere qual è l'aliquota esatta quest'anno?
L’INPS pubblica ogni anno una circolare (di solito nei primi mesi dell’anno) con le aliquote, il massimale e il minimale aggiornati. Puoi trovarla sul sito INPS nella sezione ‘Circolari e messaggi’ oppure nel Cassetto previdenziale personale.
I contributi versati alla gestione separata sono deducibili?
Sì. I contributi previdenziali obbligatori versati alla gestione separata sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati effettivamente pagati.
Cosa succede se non verso i contributi nei termini?
Si applicano sanzioni civili (somme aggiuntive), distinte dalle sanzioni tributarie, calcolate sull’importo non versato. In alcuni casi l’INPS può concedere una dilazione. Meglio regolarizzare al più presto per evitare l’accumulo degli interessi.
Posso versare i contributi in modo rateizzato?
I contributi della gestione separata si versano con F24 alle scadenze ordinarie (saldo + acconti IRPEF). Non è prevista una rateizzazione autonoma come per gli artigiani/commercianti, salvo accordi di dilazione successivi a un’omissione.
Come verifico i periodi accreditati ai fini della pensione?
Accedendo con SPID o CIE al portale INPS puoi consultare il Cassetto previdenziale e l’estratto conto contributivo: mostra tutti i periodi accreditati, le retribuzioni di riferimento e i contributi versati.
Soglia 1.000 euro (o 2.000 con figli): per il 2025 i beni e servizi aziendali, i rimborsi delle utenze domestiche, degli affitti e degli interessi sul mutuo sulla prima casa non concorrono al reddito fino a 1.000 euro; il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Tutto-o-niente, non solo l’eccedenza: se il valore totale dei benefit supera il limite, l’intero importo (non solo la parte in eccesso) diventa imponibile e si aggiunge al reddito di lavoro dipendente.
Il quadro C, rigo C17: la sezione VIII del 730 (rigo C17) raccoglie i dati sui fringe benefit certificati nella CU 2026 ai punti 474 e 475.
Rimborso spese casa: attenzione alle detrazioni: se hai ricevuto dal datore un rimborso per affitto o interessi sul mutuo della prima casa, non puoi poi detrarre quelle stesse spese nel 730.
Il datore certifica tutto nella CU: l’azienda riporta il valore dei benefit erogati nei punti 474 e 475 della Certificazione Unica 2026. Tu trasferisci il dato nel rigo C17.
Cosa sono i fringe benefit e perché la soglia è fondamentale
I fringe benefit (in italiano ‘erogazioni in natura’ o ‘compensi in natura’) sono tutti i beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti in aggiunta allo stipendio: l’auto aziendale, i buoni spesa, il telefono, l’abbonamento alla palestra, ma anche i rimborsi per le bollette di casa, per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della prima casa. In teoria sono reddito come lo stipendio; in pratica la legge prevede una soglia di esenzione entro la quale non paghi nulla.
Per il 2025 la Legge di Bilancio ha confermato che il valore complessivo di questi benefit non concorre al reddito imponibile entro il limite di 1.000 euro. Se hai figli fiscalmente a carico il limite raddoppia a 2.000 euro. Attenzione: questi limiti non funzionano come una franchigia (in cui si tassa solo la parte sopra la soglia). Funzionano come un interruttore: se il totale supera il limite, viene tassato tutto, dall’euro zero.
Il datore di lavoro conosce la regola e di solito gestisce tutto in autonomia, indicando i valori nella Certificazione Unica 2026 (punti 474 e 475). Nel 730 devi riportare quei dati nel rigo C17. Se l’importo rientra nel limite, non paghi nulla in più; se lo supera, l’intero importo sarà già incluso nel reddito imponibile della CU.
Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e imponibilità
Situazione del dipendente
Limite di esenzione 2025
Cosa succede se si supera il limite
Dipendente senza figli fiscalmente a carico
1.000 euro
L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
Dipendente con figli fiscalmente a carico
2.000 euro
L'intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
Rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas)
Rientra nel limite sopra indicato
Se il totale benefit supera il limite, anche queste somme sono tassate
Rimborso affitto prima casa o interessi sul mutuo
Rientra nel limite sopra indicato
Se esentato, non puoi poi detrarre le stesse spese nel 730
Esempio pratico
Tizio riceve dall’azienda buoni acquisto per 400 euro annui, il rimborso delle bollette di casa per 350 euro e un contributo per l’affitto da 400 euro. Totale benefit: 1.150 euro. Poiche supera il limite di 1.000 euro e Tizio non ha figli a carico, l’intero importo di 1.150 euro viene aggiunto al suo reddito imponibile. L’azienda lo riporta gia nella CU al punto 474, e Tizio lo trascrive nel rigo C17, colonna 1 del 730. Se invece i benefit totali fossero stati 950 euro, sarebbero stati completamente esenti e non avrebbero aumentato il reddito imponibile.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro (punti 474 e 475)
Documentazione dei benefit ricevuti: estratto conto buoni pasto, lettera di assegnazione auto aziendale, ricevute rimborso bollette
Contratto di locazione o piano di ammortamento mutuo (se hai ricevuto rimborsi per affitto o interessi)
Dichiarazione del dipendente al datore di lavoro sull’esistenza di figli fiscalmente a carico (necessaria per accedere alla soglia di 2.000 euro)
Caso 1 – Dipendente senza figli: benefit sotto soglia
Scenario. Caio non ha figli a carico. Il suo datore di lavoro gli ha dato un telefonino aziendale (valore imputato: 200 euro) e buoni spesa per 600 euro. Totale benefit: 800 euro.
Come si applica. Il totale di 800 euro e inferiore al limite di 1.000 euro per i dipendenti senza figli. I benefit sono interamente esenti: non concorrono al reddito imponibile e non generano alcuna IRPEF aggiuntiva. Il punto 474 della CU riporta 800 euro, ma questo importo non aumenta l’imponibile. Caio riporta comunque il dato nel rigo C17, colonna 1, perche e obbligatorio indicarlo.
In pratica
Sotto la soglia di 1.000 euro (senza figli) non paghi IRPEF sui benefit.
Devi comunque riportare il dato della CU nel rigo C17: e obbligatorio.
Controlla la CU: se il punto 474 e compilato, trascrivilo nel rigo C17.
Caso 2 – Dipendente con figli: benefit che supera il doppio limite
Scenario. Sempronia ha due figli fiscalmente a carico. L’azienda le rimborsa le bollette di luce e gas per 700 euro, l’affitto della prima casa per 1.000 euro e le da buoni spesa per 500 euro. Totale benefit: 2.200 euro.
Come si applica. Sempronia ha diritto al limite di 2.000 euro perche ha figli a carico. Purtroppo il totale (2.200 euro) supera anche questo limite. Scatta la regola dell’interruttore: l’intero importo di 2.200 euro diventa imponibile, non solo i 200 euro di eccedenza. L’azienda lo include nel reddito della CU al punto 475. Sempronia compila il rigo C17, colonna 2, con 2.200 euro. Poiche il rimborso dell’affitto e stato incluso nei benefit tassati, Sempronia non puo detrarre separatamente le spese di locazione nel 730.
In pratica
Avere figli a carico raddoppia il limite a 2.000 euro: conviene comunicarlo al datore di lavoro.
Se superi la soglia, si tassa tutto dall’inizio: un benefit da 2.001 euro costa come uno da 2.200.
I rimborsi per affitto o interessi sul mutuo ricevuti come benefit non possono essere detratti nuovamente nel 730.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Rientrano tutti i beni e servizi che l’azienda mette a disposizione del dipendente: buoni spesa e buoni acquisto, auto aziendale, telefono, abbonamenti, rimborsi per utenze domestiche (acqua, luce, gas), rimborsi per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo della prima casa. I buoni pasto, invece, hanno una soglia di esenzione autonoma (4 euro al giorno se cartacei, 8 euro se elettronici per il 2025) e, entro quei limiti, non si cumulano con la soglia dei fringe benefit.
La soglia di 1.000 euro vale per tutti i benefit insieme o per ciascuno separatamente?
E un limite complessivo: si sommano tutti i benefit ricevuti durante l’anno e si confronta il totale con la soglia. Non esiste un tetto separato per ciascun tipo di benefit.
Come faccio a sapere se ho figli fiscalmente a carico per accedere alla soglia di 2.000 euro?
Un figlio e fiscalmente a carico se nell’anno 2025 ha avuto un reddito non superiore a 2.840,51 euro (oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni). Devi comunicarlo al datore di lavoro tramite un’apposita dichiarazione: e lui a gestire il limite maggiorato in busta paga e nella CU.
Dove trovo i dati dei fringe benefit nella Certificazione Unica?
Al punto 474 trovi i benefit per i dipendenti senza figli a carico; al punto 475 quelli per i dipendenti con figli a carico. Riporta questi importi rispettivamente nella colonna 1 e nella colonna 2 del rigo C17 del 730.
Se il rimborso del datore per l'affitto e esente, posso lo stesso detrarre l'affitto nel 730?
No. Se il rimborso dell’affitto rientra nel limite di esenzione dei fringe benefit e non e stato tassato, quella spesa non e rimasta a tuo carico: non puoi detrarlo nel 730. Le agevolazioni (detrazioni per canone di locazione o interessi sul mutuo) si applicano solo alle spese che hai pagato direttamente di tasca tua.
L'auto aziendale ad uso promiscuo rientra in questa soglia?
L’auto aziendale concessa ad uso sia lavorativo sia privato ha una tassazione specifica basata su un valore convenzionale determinato secondo l’art. 51, comma 4, del TUIR. Questo valore convenzionale si somma agli altri benefit per verificare se si supera la soglia. Tuttavia, per l’auto a uso esclusivamente lavorativo non c’e imponibilita.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
Cosa succede alla casa e ai risparmi quando muore il proprio compagno o compagna, senza che ci sia stato matrimonio né unione civile? È una delle domande più dolorose e più fraintese. La risposta, netta, è che il convivente di fatto non eredita per legge: il codice civile non lo include tra i successibili. Vediamo allora cosa spetta davvero, cosa accade alla casa e come una coppia può organizzarsi per evitare brutte sorprese.
Il convivente non è erede legittimo
La successione “legittima” (cioè quella che opera in assenza di testamento) è regolata dall’art. 565 del codice civile, che individua come successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Se il partner muore senza testamento, quindi, il convivente superstite non riceve nulla a titolo ereditario: i beni vanno ai figli, ai genitori o agli altri parenti.
Cosa si può lasciare per testamento
L’unico modo per trasferire beni al convivente è il testamento. Anche qui, però, ci sono limiti: se esistono legittimari (figli, ascendenti o un coniuge da cui non si è ancora divorziati), a loro è riservata per legge una quota di eredità (la “legittima”). Il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile, quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se non vi sono legittimari, si può invece destinare al convivente l’intera eredità.
La casa: un diritto di abitazione temporaneo
Sulla casa di comune residenza la legge 76/2016 prevede una tutela specifica ma limitata nel tempo. Se il convivente proprietario muore, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; almeno tre anni in presenza di figli minori o disabili. È un diritto di godimento temporaneo, non la proprietà della casa e nemmeno il diritto di abitazione vitalizio che l’art. 540 del codice civile riserva al coniuge superstite.
La differenza con l’unione civile
Qui sta lo spartiacque. La parte stessa del sesso che sceglie l’unione civile anziché la semplice convivenza ottiene una tutela successoria identica a quella del coniuge: è erede legittimo, è legittimario (ha quindi una quota riservata), gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e ha diritto alla reversibilità. La convivenza di fatto, anche se registrata e accompagnata da un contratto, non attribuisce nulla di tutto questo.
Come tutelare il convivente
Le coppie che convivono possono colmare il vuoto con alcuni strumenti:
Testamento a favore del convivente, nei limiti della quota disponibile;
Polizze vita con il convivente come beneficiario (la somma non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta alle regole della legittima);
Designazione del convivente come beneficiario delle prestazioni di un fondo di previdenza complementare;
Donazioni in vita o acquisti in comproprietà, valutando però gli effetti fiscali e le quote di legittima.
Un esempio concreto
Caia convive da dieci anni con Tizio, proprietario della casa in cui vivono, e Tizio ha due figli da una precedente relazione. Se Tizio muore senza testamento, la casa e i beni andranno ai figli; Caia potrà solo restare nell’abitazione per un massimo di cinque anni. Se invece Tizio fa testamento, potrà lasciare a Caia la quota disponibile (con due figli, un terzo del patrimonio), ma non di più, perché ai figli spetta comunque la legittima.
No. Senza testamento il convivente di fatto non eredita nulla: la successione legittima dell’art. 565 del codice civile non lo prevede. Eredano i parenti del defunto.
Posso lasciare tutta la mia eredità al convivente?
Solo se non hai legittimari (figli, ascendenti, coniuge non ancora divorziato). In loro presenza puoi destinargli soltanto la quota disponibile; il resto è riservato ai legittimari.
La casa dove vivevamo resta al convivente?
Il superstite ha solo un diritto di abitazione temporaneo (da due a cinque anni, almeno tre con figli minori o disabili). La proprietà segue le regole della successione e, in assenza di testamento, va agli eredi del defunto.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Detrazione forfettaria: i produttori agricoli non calcolano l’IVA acquisto per acquisto, ma applicano alle proprie cessioni le percentuali di compensazione stabilite per prodotto.
Percentuali per prodotto: la misura varia a seconda del tipo di prodotto agricolo ceduto; per i valori aggiornati occorre verificare il decreto ministeriale vigente.
Esonero per i piccoli produttori: chi ha un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro (composto per almeno due terzi da prodotti agricoli) è dispensato dal versamento e dalla dichiarazione.
Obbligo di conservazione: anche in regime di esonero restano da conservare le fatture ricevute e quelle emesse.
Base normativa: il regime è disciplinato dall’art. 34 del DPR 633/1972 (decreto IVA).
Come funziona la detrazione forfettaria in agricoltura
Quando un agricoltore vende i propri prodotti, l’IVA non si calcola nel modo ordinario: invece di confrontare l’IVA sulle vendite con l’IVA pagata sugli acquisti, si applica un meccanismo forfettario chiamato ‘percentuale di compensazione’. In pratica, la percentuale di compensazione è una quota di IVA che si considera già pagata a monte – a titolo forfettario – e che viene detratta dall’imposta dovuta sulle cessioni.
Questo sistema esiste perché il settore agricolo ha una struttura di costi molto particolare: acquisti di fertilizzanti, sementi, carburanti, macchine agricole. Calcolare l’IVA reale su ogni singolo acquisto sarebbe complicato per la maggior parte dei produttori. Le percentuali di compensazione semplificano tutto: variano in base al tipo di prodotto ceduto e sono fissate con decreto ministeriale, quindi per i valori in vigore nell’anno di riferimento occorre sempre verificare il decreto aggiornato.
Accanto a questo regime ordinario esiste poi una soglia di esonero totale, pensata per i produttori più piccoli: chi resta sotto certi limiti di volume d’affari non deve né versare l’IVA né presentare la dichiarazione, ma conserva comunque l’obbligo di tenere le fatture.
Regime IVA agricoltura: riepilogo
Aspetto
Regola
Base normativa
Art. 34 DPR 633/1972
Metodo di detrazione
Forfettario tramite percentuali di compensazione per prodotto
Percentuali
Variano per tipo di prodotto; verificare decreto vigente
Soglia esonero piccoli produttori
Volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro
Composizione per l'esonero
Almeno due terzi del volume da prodotti agricoli
Obbligo residuo in esonero
Conservazione delle fatture emesse e ricevute
Esempio pratico
Tizio coltiva ortaggi e cereali. Nel corso dell’anno cede prodotti per un corrispettivo imponibile complessivo di 50.000 euro. Per calcolare l’IVA da versare, invece di sommare tutta l’IVA pagata sugli acquisti di sementi, carburante e trattori, applica alle singole categorie di prodotti ceduti le rispettive percentuali di compensazione previste dal decreto ministeriale vigente: la differenza tra l’IVA sulle vendite e le percentuali di compensazione determina l’importo netto dovuto. Se invece Tizio avesse realizzato nell’anno un volume d’affari di soli 6.500 euro, con almeno 4.334 euro provenienti da prodotti agricoli propri (due terzi di 6.500), rientrerebbe nel regime di esonero: nessun versamento, nessuna dichiarazione, solo conservazione delle fatture.
Documenti necessari
Registro delle fatture emesse (annotazione cessioni prodotti agricoli)
Fatture di acquisto di beni e servizi strumentali all’attività agricola
Decreto ministeriale con le percentuali di compensazione vigenti
Documentazione del volume d’affari annuo (per verifica soglia esonero)
Eventuale dichiarazione IVA annuale se si supera la soglia di esonero
Produttore agricolo in regime ordinario art. 34
Scenario. Caio alleva bovini e cede carne bovina a macellatori per un totale annuo di 120.000 euro. Ha acquistato mangimi, veterinari e attrezzature nel corso dell’anno.
Come si applica. Caio non porta in detrazione l’IVA reale sugli acquisti ma applica la percentuale di compensazione prevista per i prodotti della zootecnia bovina. Calcola prima l’IVA sulle proprie cessioni (applicando l’aliquota IVA vigente al corrispettivo), poi detrae forfettariamente l’importo risultante dall’applicazione della percentuale di compensazione. Il saldo è quanto versa periodicamente (o in dichiarazione annuale).
In pratica
Le percentuali di compensazione variano per categoria merceologica: bovini, suini, avicoli, ortofrutta, cereali hanno valori diversi.
Il produttore non deve giustificare l’IVA effettivamente pagata sugli acquisti: il forfait è automatico.
Se la detrazione forfettaria supera l’IVA a debito, il saldo è a credito del contribuente.
Piccolo produttore in regime di esonero
Scenario. Tizio ha un piccolo orto e un frutteto da cui ricava vendite dirette al mercato locale per circa 5.800 euro l’anno, quasi interamente costituite da prodotti agricoli propri.
Come si applica. Con un volume d’affari annuo di 5.800 euro – sotto la soglia di 7.000 euro – e con la quota di prodotti agricoli ben superiore ai due terzi del totale, Tizio rientra nel regime di esonero previsto dall’art. 34. Non deve presentare la dichiarazione IVA né effettuare versamenti periodici. Deve però conservare le fatture (o i documenti equivalenti) relative alle operazioni effettuate, perché l’Agenzia delle Entrate può comunque richiederne l’esibizione in caso di controllo.
In pratica
La soglia di 7.000 euro riguarda il volume d’affari complessivo, non solo il reddito o l’utile.
Se anche una sola delle due condizioni (importo o composizione) non è rispettata, si applica il regime ordinario art. 34.
Superare la soglia in corso d’anno comporta l’uscita dal regime di esonero: occorre regolarizzare gli adempimenti.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sono quote forfettarie di IVA, differenziate per tipo di prodotto agricolo, che si applicano in detrazione sull’IVA addebitata nelle cessioni. Sostituiscono il calcolo puntuale dell’IVA sugli acquisti, semplificando gli adempimenti del produttore.
Le percentuali di compensazione sono uguali per tutti i prodotti?
No, variano in base alla categoria merceologica del prodotto ceduto (es. cereali, bovini, ortofrutta, vino). I valori sono fissati con decreto ministeriale e devono essere verificati per l’anno di interesse.
Chi può usare il regime di esonero?
I produttori agricoli il cui volume d’affari annuo non supera 7.000 euro e che realizzano almeno due terzi di tale volume con cessioni di prodotti agricoli propri.
In esonero, devo comunque conservare i documenti?
Sì. L’esonero riguarda il versamento dell’IVA e la presentazione della dichiarazione, non l’obbligo di conservare le fatture emesse e ricevute.
Cosa succede se supero la soglia di 7.000 euro?
Esco automaticamente dal regime di esonero e devo applicare il regime speciale ordinario art. 34, con versamenti periodici e dichiarazione annuale. È bene monitorare il volume d’affari durante l’anno per non trovarsi impreparati.
Il regime IVA agricoltura si applica a qualsiasi attività in campagna?
No, riguarda specificamente i produttori agricoli che cedono prodotti agricoli propri. Attività di agriturismo, trasformazione industriale o commercio di prodotti acquistati da altri seguono regole diverse.
Il requisito contributivo minimo è 30 anni per entrambi i percorsi del comma 187
Per il percorso a) occorre anche 7 anni nella mansione gravosa negli ultimi 10 (oppure 6 su 7)
Per il percorso b) occorre soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 D.Lgs. 67/2011
I requisiti sono cumulativi: servono sia i 30 anni contributivi sia la durata nella mansione
Il calcolo dell’anzianità contributiva segue i criteri ordinari dell’ordinamento previdenziale
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i lavoratori in professioni gravose (Allegato B, L. 205/2017) devono possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva e aver svolto la mansione per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7). Identico requisito contributivo di 30 anni vale per i lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011.
Il doppio requisito del comma 187: contributi e durata nella mansione
Il comma 187 della legge di bilancio 2026 introduce un meccanismo a doppio filtro per accedere all’APE sociale tramite il percorso dei lavori gravosi. Non è sufficiente svolgere una professione inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017: occorre anche aver accumulato un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni. I due requisiti sono cumulativi e non alternativi.
La soglia dei 30 anni di contributi si affianca alla condizione temporale sulla mansione: almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Quest’ultima alternativa è pensata per chi ha subito interruzioni brevi nel percorso lavorativo, ma ha comunque una recente e intensa esposizione alla gravosità. La norma valuta la storia lavorativa recente, non solo quella complessiva.
Per i lavoratori usuranti del percorso b), la soglia contributiva è identica: 30 anni. Anche in questo caso il requisito si somma alle condizioni specifiche previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Chi non raggiunge i 30 anni di contributi non può accedere all’APE sociale a prescindere dal tipo di mansione svolta o dall’età anagrafica maturata.
Come calcolare i propri requisiti contributivi
Richiedere all’INPS l’estratto conto previdenziale per conoscere l’anzianità contributiva aggiornata
Verificare quali periodi figurativi (malattia, maternità, CIG) sono già accreditati
Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni con buste paga, contratti e CU
Contare quanti anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) sono stati trascorsi nella mansione gravosa
Confrontare la propria mansione con l’Allegato B alla L. 205/2017 o con il D.Lgs. 67/2011
Caso 1: Tizio, muratore con carriera frammentata
Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come muratore edile (mansione presente nell’Allegato B alla L. 205/2017). Negli ultimi 10 anni ha lavorato come muratore per 6 anni, mentre per 4 anni ha effettuato lavori di assistenza e sorveglianza in cantiere, non qualificabili come attività gravosa. Ha accumulato 33 anni di contributi complessivi. Vuole capire se soddisfa i requisiti del comma 187.
Come si legge in pratica. Per il percorso a), Tizio deve aver svolto la mansione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10. Tizio conta solo 6 anni come muratore negli ultimi 10: non raggiunge la prima soglia alternativa. Tuttavia il comma 187 prevede anche l’alternativa di almeno 6 anni negli ultimi 7. Occorre quindi verificare la distribuzione temporale: se nei 7 anni più recenti Tizio ha lavorato come muratore per almeno 6 anni, il requisito sarebbe soddisfatto. Il requisito contributivo di 33 anni supera la soglia. Il caso è al limite: la verifica puntuale della distribuzione degli anni nella mansione è decisiva.
Riepilogo Caso 1
Professione: muratore edile – presente in Allegato B L. 205/2017
Anni nella mansione negli ultimi 10: 6 su 10 – soglia 7/10 NON raggiunta
Verifica alternativa: anni nella mansione negli ultimi 7 – da ricostruire
Anzianità contributiva: 33 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
Esito: dipende dalla distribuzione degli ultimi 7 anni; verifica con patronato o INPS
Caso 2: Caia, autista di autobus con contributi misti
Scenario. Caia ha 63 anni, è autista di autobus di linea (mansione dell’Allegato B) da 20 anni continuativi. Ha però lavorato come lavoratrice autonoma per 4 anni all’inizio della carriera, versando contributi alla Gestione Separata INPS. Il totale dei contributi tra Gestione Separata e INPS dipendenti è pari a 28 anni. Vuole verificare se raggiunge i 30 anni richiesti.
Come si legge in pratica. Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva di almeno 30 anni senza specificare la gestione previdenziale di provenienza. In via generale, il cumulo dei periodi contributivi tra gestioni diverse (ex lege 232/2016) consente di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tuttavia, la compatibilità del cumulo con l’APE sociale spetta all’INPS verificarla in sede istruttoria. Caia conta 28 anni di contributi: inferiore alla soglia di 30 anni. Se il cumulo con la Gestione Separata è ammissibile, mancherebbero comunque 2 anni al raggiungimento della soglia. L’accesso all’APE sociale 2026 non è attualmente possibile.
Riepilogo Caso 2
Professione: autista autobus di linea – presente in Allegato B L. 205/2017
Anni nella mansione negli ultimi 10: 10 su 10 – soglia ampiamente superata
Anzianità contributiva totale (inclusa Gestione Separata): 28 anni – SOTTO SOGLIA
Soglia richiesta: 30 anni – mancano 2 anni
Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni
Caso 3: Sempronio, operaio siderurgico con 31 anni e percorso usuranti
Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 22 anni come addetto alla colata continua in acciaieria, lavorazione classificata tra le usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011. Ha accumulato 31 anni di contributi tutti nella Gestione Ordinaria INPS. Soddisfa le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011, come attestato dall’INAIL. Vuole sapere se può accedere all’APE sociale 2026.
Come si legge in pratica. Sempronio segue il percorso b) del comma 187. Requisito contributivo: 31 anni, superiore alla soglia minima di 30 anni – soddisfatto. Condizioni D.Lgs. 67/2011: attestazione INAIL delle condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 – soddisfatte. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. – condizione rispettata. Non è richiesta per il percorso b) la verifica della durata nella mansione negli ultimi 7 o 10 anni come nel percorso a): i commi 2 e 3 del D.Lgs. 67/2011 disciplinano autonomamente i requisiti di esposizione per i lavoratori usuranti. Sempronio può presentare domanda di APE sociale 2026.
Riepilogo Caso 3
Mansione: addetto colata continua acciaieria – usurante ex D.Lgs. 67/2011
I 30 anni di contributi del comma 187 si calcolano come quelli per la pensione anticipata ordinaria?
Il comma 187 usa la locuzione ‘anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni’ senza precisare criteri diversi da quelli ordinari. In linea generale si seguono le regole di calcolo previdenziale standard, che includono i contributi obbligatori, figurativi e da riscatto nei limiti previsti dalla normativa vigente. La verifica della composizione esatta dell’anzianità è rimessa all’INPS in sede di istruttoria della domanda.
Cosa succede se mancano pochi mesi ai 30 anni richiesti?
Il requisito dei 30 anni è tassativo: la mancanza anche di un solo giorno preclude l’accesso all’APE sociale per lavori gravosi. Non esistono clausole di arrotondamento o tolleranza. Il lavoratore può tuttavia verificare se esistono periodi da riscattare (laurea, servizio militare, buchi contributivi) per colmare il gap, o attendere la maturazione naturale dell’anzianità contributiva richiesta.
La condizione '6 anni negli ultimi 7' è alternativa o aggiuntiva rispetto a '7 anni negli ultimi 10'?
E’ alternativa. Il comma 187 usa la congiunzione ‘o’: è sufficiente soddisfare una delle due condizioni temporali. Chi ha svolto la mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 accede al beneficio anche se negli ultimi 10 anni conta meno di 7 anni in quella mansione. La seconda soglia è pensata per chi ha avuto una breve interruzione lavorativa nel passato ma è stato intensamente esposto alla gravosità nel periodo più recente.
Chi ha cambiato datore di lavoro più volte può ugualmente soddisfare i requisiti?
Sì, purché la mansione svolta rimanga quella inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017 per il tempo richiesto dalla norma. Il comma 187 non richiede continuità presso lo stesso datore: rileva la professione esercitata, non il rapporto con uno specifico datore di lavoro. Naturalmente occorre documentare adeguatamente la storia professionale attraverso contratti, buste paga e comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego.
Il comma 187 si applica anche ai lavoratori autonomi con mansioni gravose?
No. Il comma 187 richiama espressamente i ‘lavoratori dipendenti’ e presuppone un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile. I lavoratori autonomi – anche se svolgono di fatto mansioni fisicamente gravose – non rientrano nell’ambito di applicazione della misura. La ratio della norma è tutelare chi è soggetto all’organizzazione e ai rischi propri del lavoro subordinato nelle mansioni più usuranti.
Il comma 188 LB 2026 esclude dall’adeguamento il requisito contributivo ridotto dei lavoratori usuranti lettera d).
Il comma 189 estende al 2027 il perimetro temporale del D.Lgs. 67/2011 sui lavori usuranti.
Il comma 190 preclude l’esonero del comma 186 a chi percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 al pensionamento.
La tutela si concentra su categorie specifiche: non tutti i lavori gravosi beneficiano dell’esclusione.
Chi rientra nella lettera d) del comma 199 L. 232/2016 accede alla pensione con requisiti contributivi ridotti non soggetti all’adeguamento.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 188-190 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, prevedono tre misure: il comma 188 esclude dall’incremento dei requisiti (comma 185) il requisito contributivo ridotto per i lavoratori usuranti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 199, L. 232/2016; il comma 189 aggiunge il 2027 al novero degli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011; il comma 190 esclude dall’esonero del comma 186 chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016.
Lavori usuranti e pensione anticipata: le protezioni della legge di bilancio 2026
Il sistema previdenziale italiano riconosce da tempo che non tutte le carriere lavorative sono uguali: chi svolge attivita’ usuranti o particolarmente gravose accumula un deterioramento fisico che giustifica un accesso anticipato alla pensione, con requisiti contributivi ridotti rispetto alla generalita’ dei lavoratori. La legge di bilancio 2026 ha agito su questo impianto con tre disposizioni specifiche, i commi 188, 189 e 190.
Il comma 188 stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici legato all’adeguamento all’aspettativa di vita (comma 185) non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti rientranti nella lettera d) del comma 199 dell’art. 1, L. 232/2016. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che preserva le condizioni di accesso anticipato per queste categorie.
Il comma 189 aggiunge il 2027 agli anni rilevanti per il D.Lgs. 67/2011, estendendo la platea temporale di applicazione delle tutele per i lavori usuranti. Il comma 190, invece, introduce una contromisura: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ prevista dal comma 179 della L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero generale del comma 186. I casi che seguono illustrano queste dinamiche.
Cosa verificare se si lavora in condizioni usuranti
Accertare se la propria attivita’ rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016.
Verificare se si e’ in possesso del requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti.
Controllare se si percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016: in tal caso l’esonero del comma 186 non si applica.
Verificare che l’anno di pensionamento programmato rientri nel perimetro temporale aggiornato dal comma 189 (ora incluso il 2027).
Consultare un consulente previdenziale o il patronato per la certificazione della categoria usurante e la simulazione del requisito ridotto.
Caso 1: Tizio, lavoratore usurante lettera d) con requisito contributivo ridotto
Scenario. Tizio lavora da oltre vent’anni in condizioni riconosciute come usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 e rientra nella lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Ha maturato il requisito contributivo ridotto richiesto per la sua categoria e conta di andare in pensione anticipata nel 2026. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa innalzare questo requisito ridotto.
Come si legge in pratica. Il comma 188 LB 2026 garantisce espressamente che l’incremento del comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto dei lavoratori della lettera d) del comma 199 L. 232/2016. Tizio e’ quindi tutelato: il suo requisito contributivo ridotto rimane invariato, senza l’incremento legato all’adeguamento demografico. Deve pero’ assicurarsi di aver correttamente documentato la propria attivita’ usurante presso l’INPS e di aver presentato la relativa domanda di pensione nei termini previsti dalla procedura per i lavori usuranti.
Riepilogo Caso 1
Categoria: lavoratore usurante lettera d), comma 199, L. 232/2016
Norma applicabile: comma 188 L. 199/2025
Effetto: requisito contributivo ridotto non subisce l’incremento comma 185
Condizione: corretta documentazione attivita’ usurante presso INPS
Caso 2: Caia, lavoratrice usurante con pensionamento nel 2027
Scenario. Caia svolge un’attivita’ riconosciuta come usurante e conta di andare in pensione nel 2027. Si chiede se le tutele del D.Lgs. 67/2011 siano ancora operative per quell’anno, poiche’ alcune disposizioni previdenziali hanno un orizzonte temporale limitato. Vuole sapere se il 2027 rientra nel perimetro di applicazione della normativa sui lavori usuranti aggiornata dalla legge di bilancio 2026.
Come si legge in pratica. Il comma 189 LB 2026 ha modificato l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011, aggiungendo il 2027 all’elenco degli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Il 2027 e’ quindi espressamente incluso nel perimetro di applicazione. Caia puo’ programmare il suo pensionamento per quell’anno contando sulle tutele previste per i lavori usuranti, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici e delle procedure di domanda previste dal D.Lgs. 67/2011.
Riepilogo Caso 2
Categoria: lavoratrice usurante (D.Lgs. 67/2011)
Anno pensionamento: 2027
Norma applicabile: comma 189 L. 199/2025 (aggiunge 2027 a D.Lgs. 67/2011)
Effetto: tutele lavori usuranti operative anche nel 2027
Azione: domanda nei termini + verifica requisiti D.Lgs. 67/2011
Caso 3: Sempronio, percettore dell'indennita' comma 179 L. 232/2016
Scenario. Sempronio e’ prossimo alla pensione e al momento della maturazione dei requisiti percepisce l’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Aveva contato di beneficiare dell’esonero generale previsto dal comma 186 LB 2026 per non scontare l’adeguamento all’aspettativa di vita. Si chiede se questa aspettativa sia corretta.
Come si legge in pratica. Il comma 190 LB 2026 introduce una preclusione esplicita: chi al momento del pensionamento percepisce l’indennita’ del comma 179 L. 232/2016 non puo’ beneficiare dell’esonero del comma 186. Sempronio, quindi, non potra’ avvalersi di quella protezione generale e sara’ soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento dei requisiti. Questa disposizione mira a evitare una doppia tutela: il lavoratore che percepisce gia’ una forma di sostegno reddituale specifico non ottiene anche la sospensione dell’adeguamento demografico. Sempronio dovra’ valutare le proprie opzioni con un consulente previdenziale.
Riepilogo Caso 3
Condizione: percettore indennita’ art. 1, c. 179, L. 232/2016 al pensionamento
Norma applicabile: comma 190 L. 199/2025
Effetto: esonero comma 186 non applicabile
Conseguenza: adeguamento comma 185 si applica regolarmente
Azione: consulenza previdenziale per valutare alternative
Quali lavoratori usuranti beneficiano dell'esclusione dell'adeguamento secondo il comma 188 LB 2026?
Il comma 188 LB 2026 tutela esclusivamente i lavoratori riconducibili alla lettera d) del comma 199, art. 1, L. 232/2016. Non tutti i lavoratori che svolgono attivita’ gravose o usuranti rientrano in questa specifica categoria: e’ necessario verificare se la propria mansione sia espressamente inclusa in quella lettera. Per gli altri lavoratori usuranti si applica il regime ordinario del D.Lgs. 67/2011, senza la specifica protezione del comma 188.
Il 2027 e' incluso nel perimetro di applicazione delle tutele per i lavori usuranti?
Si’. Il comma 189 LB 2026 ha modificato il D.Lgs. 67/2011, aggiungendo esplicitamente il 2027 agli anni rilevanti per l’applicazione delle tutele sui lavori usuranti. Prima di questa modifica, l’elenco degli anni previsti dalla norma non includeva il 2027. La modifica e’ in vigore dal 30 dicembre 2025 e consente ai lavoratori usuranti di programmare il pensionamento per il 2027 contando sulle medesime protezioni previste per gli anni precedenti.
Chi percepisce l'indennita' del comma 179 L. 232/2016 puo' ugualmente beneficiare dell'esonero del comma 186?
No. Il comma 190 LB 2026 stabilisce espressamente che la disposizione di esonero del comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennita’ di cui all’art. 1, comma 179, L. 232/2016. Si tratta di una preclusione esplicita, che impedisce di cumulare l’esonero dall’adeguamento demografico con la percezione di quella specifica indennita’ di sostegno.
Come si documenta l'attivita' usurante ai fini della pensione anticipata?
La procedura di riconoscimento dell’attivita’ usurante ai sensi del D.Lgs. 67/2011 prevede la presentazione di una domanda all’INPS entro il 1 marzo dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti. La documentazione richiesta comprende, tra l’altro, la certificazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento dell’attivita’ usurante per i periodi richiesti. Il mancato rispetto dei termini puo’ far slittare l’accesso alla pensione.
Il comma 188 LB 2026 si applica anche alla pensione di vecchiaia dei lavoratori usuranti?
No. Il comma 188 riguarda specificamente il requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori usuranti della lettera d) del comma 199 L. 232/2016, che e’ un requisito rilevante per la pensione anticipata di questa categoria. L’esonero dall’adeguamento all’aspettativa di vita per il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e’ disciplinato invece dal comma 186, con le limitazioni del comma 190.
Dove si trova: nel Cassetto previdenziale dell’area personale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.
Cosa mostra: tutti i periodi lavorativi con i contributi accreditati, suddivisi per gestione (artigiani, commercianti, gestione separata, dipendenti).
A cosa serve: a verificare la posizione previdenziale e stimare il diritto alla pensione, controllando che tutti i versamenti siano stati registrati.
Periodi mancanti: si segnalano all’INPS con una domanda di variazione o regolarizzazione; i contributi omessi possono essere recuperati o sanati.
Contributi volontari: se si scoprono lacune, è possibile valutare il versamento di contributi volontari per coprire i periodi scoperti.
Aggiornamento periodico: conviene controllare l’estratto conto almeno una volta l’anno, non solo a ridosso della pensione.
Che cos'è l'estratto conto contributivo e perché leggerlo
L’estratto conto contributivo è il documento che riassume tutta la storia previdenziale di un lavoratore: ogni periodo in cui ha versato contributi all’INPS viene registrato qui, con la gestione di appartenenza, l’anno di riferimento e l’importo accreditato. Pensarlo come un ‘libretto della pensione’ aiuta a capire perché è utile consultarlo con regolarità.
Controllare l’estratto conto non è riservato a chi è prossimo alla pensione. Chiunque lavori o abbia lavorato – come dipendente, artigiano, commerciante, professionista senza cassa o collaboratore coordinato e continuativo – ha interesse a verificare che i contributi versati siano stati correttamente registrati dall’INPS. Un errore o un periodo non accreditato, scoperto in anticipo, si può correggere senza eccessiva difficoltà; se invece ci si accorge del problema solo alla domanda di pensione, i tempi di risoluzione si allungano notevolmente.
Questo articolo spiega dove trovare il documento, come interpretare le voci principali e cosa fare se si nota qualcosa che non torna – ad esempio un anno lavorato che non compare o un importo che sembra inferiore al versato.
Voci principali dell'estratto conto contributivo INPS
Voce
Significato
Gestione di iscrizione
La cassa INPS in cui il lavoratore è stato o è iscritto (es. artigiani, commercianti, gestione separata, lavoratori dipendenti).
Periodo contributivo
Anno (o frazione d'anno) a cui si riferiscono i contributi accreditati.
Contributi accreditati
Importo dei contributi registrati per quel periodo, utile ai fini del calcolo pensionistico.
Settimane/mesi accreditati
Unità di misura dell'anzianità contributiva; rilevante per verificare il requisito minimo di accesso alla pensione.
Note o anomalie
Eventuali segnalazioni di versamenti non abbinati o periodi in contestazione.
Esempio pratico
Tizio ha lavorato come dipendente dal 2005 al 2018, poi ha aperto la partita IVA senza cassa professionale iscrivendosi alla gestione separata INPS. Consultando l’estratto conto trova due sezioni distinte: la prima copre gli anni da dipendente con i contributi versati dal datore di lavoro, la seconda mostra i versamenti della gestione separata dal 2019 in poi. Nota però che l’anno 2021 nella sezione gestione separata riporta un importo inferiore al previsto. Controllando le ricevute F24 di quell’anno capisce che un acconto era stato versato con un codice causale errato e non era stato abbinato dalla procedura INPS. Presenta una domanda di variazione e il periodo viene regolarizzato.
Documenti necessari
Credenziali SPID, CIE o CNS per accedere all’area personale INPS
Modelli F24 con le ricevute di versamento dei contributi
Dichiarazioni dei redditi degli anni in esame (per i professionisti della gestione separata)
Buste paga o CU (per verificare i contributi da lavoro dipendente)
Eventuale documentazione del datore di lavoro (UNIEMENS) se il periodo mancante riguarda un rapporto di lavoro subordinato
Caso 1 – Artigiano con un anno scoperto
Scenario. Tizio gestisce una piccola officina meccanica ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Nell’estratto conto nota che per un anno non compaiono le rate della quota fissa: ricorda di aver avuto difficoltà finanziarie in quel periodo e teme di non aver versato.
Come si applica. Per gli artigiani (e i commercianti) i contributi si compongono di una quota fissa sul minimale di reddito, versata in quattro rate fisse durante l’anno, e di una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. Se le rate fisse non sono state pagate, quel periodo risulta scoperto nell’estratto conto. Tizio può verificare se i versamenti sono stati eseguiti cercando le ricevute F24 o controllando i precompilati nel Cassetto previdenziale. Se il mancato pagamento è confermato, l’INPS addebiterà le sanzioni civili per il ritardo, ma è possibile regolarizzare pagando il dovuto – e in alcuni casi chiedere la dilazione in rate. Una volta regolarizzato, il periodo comparirà nell’estratto conto.
In pratica
Accedi al Cassetto previdenziale INPS e controlla se le rate sono risultate non pagate o solo non abbinate a causa di un codice errato.
Se le rate sono davvero non versate, contatta lo sportello INPS o il tuo consulente del lavoro per calcolare il totale (contributi + sanzioni civili) e valutare la dilazione.
Dopo il pagamento richiedi la verifica dell’estratto conto per accertarti che il periodo sia stato accreditato.
Caso 2 – Professionista della gestione separata con periodi non accreditati
Scenario. Caio è un consulente informatico con partita IVA, iscritto alla gestione separata INPS perché non ha una cassa professionale. Nell’estratto conto vede che due anni di attività non risultano, anche se è sicuro di aver versato i contributi con l’F24 in sede di dichiarazione dei redditi.
Come si applica. Per i professionisti della gestione separata, i contributi si versano insieme al saldo e agli acconti IRPEF con il modello F24, indicando la causale e il codice INPS corretto. Se la causale o il codice fiscale era errato, il versamento potrebbe non essere stato abbinato automaticamente. In questo caso l’estratto conto mostra il periodo come scoperto, ma il denaro è stato in realtà incassato dall’INPS senza essere attribuito. Caio deve presentare una domanda di variazione con copia delle ricevute F24: l’INPS provvederà all’abbinamento manuale e il periodo verrà accreditato senza ulteriori costi.
In pratica
Recupera le ricevute F24 degli anni in questione e verifica che causale contributo e codice INPS siano corretti.
Presenta la domanda di variazione direttamente online nel Cassetto previdenziale oppure allo sportello INPS, allegando le ricevute.
Se il versamento era stato fatto correttamente, la rettifica è gratuita e il periodo viene accreditato retroattivamente.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Accedi all’area personale del sito INPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS, poi vai al Cassetto previdenziale. Nella sezione dedicata trovi l’estratto conto con tutti i periodi accreditati divisi per gestione di appartenenza.
Ogni quanto viene aggiornato l'estratto conto?
L’aggiornamento non è in tempo reale: i contributi versati vengono di solito registrati con qualche settimana o mese di ritardo. Conviene controllare l’estratto conto una volta l’anno, preferibilmente dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi e versato i saldi INPS.
Cosa faccio se manca un periodo lavorativo nell'estratto conto?
Prima verifica di aver davvero versato i contributi in quel periodo (cerca le ricevute F24 o le buste paga). Se il versamento c’è ma il periodo non appare, presenta una domanda di variazione al patronato o direttamente all’INPS con le prove di pagamento. Se invece i contributi non sono stati versati, valuta la regolarizzazione (con sanzioni civili) o i contributi volontari.
L'estratto conto mostra anche i contributi versati dal datore di lavoro quando ero dipendente?
Sì, i contributi da lavoro dipendente compaiono nell’estratto conto anche se a versarli era il datore di lavoro. Se per un anno da dipendente i contributi mancano, può esserci stato un problema di denuncia UNIEMENS da parte del datore: in questo caso è opportuno rivolgersi all’INPS per una verifica.
Posso usare l'estratto conto per stimare la pensione futura?
L’estratto conto è il punto di partenza per la simulazione pensionistica. Il sito INPS offre anche il servizio ‘La mia pensione futura’, che utilizza i dati dell’estratto conto per una stima (non vincolante) dell’assegno pensionistico in base all’età di uscita prevista.
Cosa sono le 'note' o 'anomalie' nell'estratto conto?
Sono segnalazioni che indicano versamenti non ancora abbinati, periodi in attesa di verifica o contributi oggetto di contenzioso. Non vanno ignorate: conviene contattare lo sportello INPS o il patronato per capire la causa e risolverla prima che si avvicini il momento della domanda di pensione.
Il pro-rata scatta quando si effettuano sia operazioni con diritto a detrazione sia operazioni esenti art. 10.
La percentuale di pro-rata = operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni dell’anno.
Si applica una percentuale unica a tutta l’IVA sugli acquisti, salvo i beni a uso esclusivo.
La disciplina è nell’art. 19, commi 5 e seguenti, e art. 19-bis del DPR 633/1972.
Le operazioni non imponibili (esportazioni, art. 8) non peggiorano il pro-rata: danno diritto alla detrazione.
Le operazioni escluse/fuori campo non rientrano né al numeratore né al denominatore del pro-rata.
Quando si detrae solo una parte dell'IVA sugli acquisti
La regola generale dell’IVA è che il soggetto passivo (l’imprenditore, il professionista) può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti, a condizione che quei beni e servizi siano usati per effettuare operazioni che a loro volta danno diritto alla detrazione. Se compri una stampante per il tuo studio e poi fatturi servizi imponibili, l’IVA sulla stampante la recuperi. Se invece la usi per un’attività che genera solo operazioni esenti (per esempio sei un medico e quella stampante serve esclusivamente allo studio medico), l’IVA non la recuperi.
Il problema si complica quando l’attività è mista: una parte dei ricavi proviene da operazioni imponibili (o non imponibili, come le esportazioni), un’altra da operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In questo caso non si può semplicemente affermare ‘detraggo tutto’ né ‘non detraggo nulla’. La legge prevede un meccanismo proporzionale chiamato pro-rata, disciplinato dall’art. 19, commi 5 e seguenti, e dall’art. 19-bis del DPR 633/1972.
Il pro-rata è una percentuale che si calcola ogni anno, al termine del periodo d’imposta, mettendo in rapporto le operazioni che danno diritto a detrazione (numeratore) con il totale di tutte le operazioni rilevanti (denominatore). Quella percentuale si applica all’intera IVA sugli acquisti dell’anno: se la percentuale è 60%, si detrae il 60% dell’IVA sugli acquisti, indipendentemente da quale singolo acquisto abbia ‘causato’ l’IVA.
È importante capire che il pro-rata è determinato dalle operazioni esenti art. 10, non dalle operazioni non imponibili. Chi esporta (art. 8) o fa cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) non subisce penalizzazioni sulla detrazione: quelle operazioni danno diritto pieno alla detrazione e stanno sia al numeratore sia al denominatore del pro-rata, lasciandolo invariato. Sono le esenti art. 10 a stare solo al denominatore, abbassando la percentuale.
Come le diverse categorie di operazioni entrano nel calcolo del pro-rata
Alfa Srl svolge attività mista: gestisce un servizio di consulenza informatica (imponibile al 22%) e affitta alcuni locali a uso abitativo (esente art. 10). Nel corso dell’anno, le operazioni imponibili ammontano a 120.000 euro e le operazioni esenti a 30.000 euro. Il totale è 150.000 euro. La percentuale di pro-rata è: 120.000 / 150.000 = 80%. Nell’anno, Alfa Srl ha pagato IVA sugli acquisti generali (software, utenze, materiali) per 9.000 euro. Può detrarne solo l’80%, cioè 7.200 euro. I 1.800 euro restanti diventano un costo definitivo non recuperabile. Se invece avesse effettuato esportazioni invece di affitti, il pro-rata sarebbe rimasto al 100% e avrebbe detratto tutti i 9.000 euro.
Documenti necessari
Registro delle fatture emesse (distinte per operazioni imponibili, non imponibili, esenti)
Registro degli acquisti con l’IVA pagata
Prospetto riepilogativo del calcolo del pro-rata per l’anno
Dichiarazione IVA annuale (quadri VE, VF con indicazione del pro-rata)
Comunicazioni LIPE trimestrali (con applicazione del pro-rata provvisorio)
Caso 1 – Tizio, avvocato con attività di locazione
Scenario. Tizio è un avvocato che esercita la libera professione (operazioni imponibili IVA) e possiede anche due appartamenti che affitta a privati (operazioni esenti art. 10). I canoni di locazione non sono trascurabili rispetto al reddito professionale.
Come si applica. Tizio ha un’attività mista. I suoi onorari professionali sono imponibili IVA; i canoni di locazione degli appartamenti a uso abitativo sono esenti ai sensi dell’art. 10. Alla fine dell’anno deve calcolare il pro-rata: se i compensi professionali sono 90.000 euro e i canoni 10.000 euro, il totale è 100.000 euro e il pro-rata è 90%. Tizio può detrarre il 90% dell’IVA sugli acquisti indistinti (cancelleria, abbonamenti, utenze studio). Per le spese direttamente e esclusivamente legate all’attività professionale (es. un software legale usato solo in studio) potrebbe applicare la detrazione integrale se riesce a dimostrarne l’uso esclusivo nell’attività imponibile.
In pratica
Pro-rata = 90.000 / 100.000 = 90%: si detrae il 90% dell’IVA sugli acquisti generali.
I canoni di locazione abitativa esenti abbassano la percentuale ma non azzerano la detrazione.
Per acquisti a uso esclusivo professionale (imponibile), possibile detrazione integrale.
Il calcolo definitivo del pro-rata avviene nella dichiarazione IVA annuale.
Caso 2 – Caio, società che eroga corsi di formazione e consulenza
Scenario. Caio è amministratore di una Srl che svolge sia corsi di formazione professionale riconosciuti (esenti art. 10) sia consulenze aziendali (imponibili al 22%). Le due attività usano gli stessi uffici, le stesse attrezzature e lo stesso personale.
Come si applica. La Srl di Caio ha un’attività tipicamente mista. I corsi di formazione riconosciuti rientrano nell’esenzione art. 10; le consulenze sono imponibili. Supponiamo che nell’anno i ricavi da formazione siano 200.000 euro e quelli da consulenza 50.000 euro, per un totale di 250.000 euro. Il pro-rata è 50.000 / 250.000 = 20%. Questo significa che la Srl può detrarre solo il 20% dell’IVA sugli acquisti indistinti: affitto uffici, utenze, materiali informatici. Se ha pagato 15.000 euro di IVA su acquisti generali, ne recupera solo 3.000. Gli altri 12.000 euro diventano un costo. Caio capisce quindi che è strategicamente rilevante tenere separate le attività e documentare quali acquisti servono esclusivamente all’attività imponibile.
In pratica
Pro-rata molto basso (20%) perché la formazione esente pesa molto di più della consulenza imponibile.
Solo il 20% dell’IVA sugli acquisti comuni è detraibile: 80% diventa costo.
Convenienza a documentare gli acquisti esclusivi dell’attività imponibile per detrarre il 100% su quelli.
Struttura dell’attività (proporzione esenti/imponibili) influenza direttamente il costo fiscale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La formula è: operazioni che danno diritto a detrazione (imponibili + non imponibili) diviso il totale delle operazioni (imponibili + non imponibili + esenti art. 10). Le operazioni fuori campo non entrano nel calcolo. Il risultato è arrotondato all’unità superiore.
Le esportazioni peggiorano il pro-rata?
No. Le esportazioni e le altre operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633 e art. 41 DL 331/93) danno diritto alla detrazione. Stanno sia al numeratore sia al denominatore del pro-rata, quindi non abbassano la percentuale. Solo le operazioni esenti art. 10 stanno solo al denominatore e abbassano il pro-rata.
Il pro-rata si applica a tutti gli acquisti?
Si applica all’IVA sugli acquisti generali, cioè quelli a uso promiscuo tra attività imponibile ed esente. Per i beni e servizi usati esclusivamente per operazioni con diritto a detrazione, la legge consente la detrazione integrale (100%). Per quelli usati esclusivamente per operazioni esenti, non c’è detrazione. Il pro-rata si applica a ciò che non è attribuibile in modo esclusivo.
Il pro-rata si calcola ogni anno o è fisso?
Si calcola ogni anno in base alle operazioni effettivamente svolte. Durante l’anno si usa un pro-rata provvisorio (basato sull’anno precedente o su una previsione) per le liquidazioni periodiche. A fine anno, con la dichiarazione IVA annuale, si effettua il conguaglio definitivo applicando la percentuale risultante dall’anno appena concluso.
Cosa succede se nell'anno non ci sono operazioni esenti?
Se in un determinato anno non si effettuano operazioni esenti art. 10, la percentuale di pro-rata è 100% e si detrae tutta l’IVA sugli acquisti. Il pro-rata è rilevante solo per i soggetti con attività mista (esenti + imponibili/non imponibili).
Le operazioni fuori campo IVA influenzano il pro-rata?
No. Le operazioni escluse o fuori campo (che mancano di un presupposto IVA o rientrano nell’art. 15 del DPR 633) non entrano né al numeratore né al denominatore del pro-rata. Non influenzano la percentuale di detrazione.
Chi deve compilare il quadro VF della dichiarazione IVA con il pro-rata?
Tutti i soggetti con attività mista (operazioni imponibili o non imponibili insieme a operazioni esenti art. 10). Nel quadro VF si indicano gli acquisti e la relativa IVA a credito, con la specifica della quota detraibile secondo il pro-rata. Il pro-rata definitivo dell’anno si determina proprio in sede di dichiarazione annuale.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.