Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 391 c.c.: articolo abrogato

    Art. 391 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal

    giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del

    tutore.

    L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza

    dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non

    puo' accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la

    patria potesta' salvo che concorrano gravissime ragioni.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 375 c.c.: articolo abrogato

    Art. 375 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Autorizzazione del tribunale.

    In vigore dal 19/04/1942 al 28/02/2023

    Soppresso dal 28/02/2023 da: Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 Articolo 1

    Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:

    1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile

    deterioramento;

    2) costituire pegni o ipoteche;

    3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

    4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

    L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 359 c.c.: articolo abrogato

    Art. 359 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cattiva condotta del minore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva

    l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al

    presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore

    e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo' ordinare il

    collocamento del minore in un istituto di correzione.

    Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al

    presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico

    ministero.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 162, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 341 c.c.: articolo abrogato

    Art. 341 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' del nuovo marito.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando la madre e' mantenuta nella amministrazione dei beni o vi e'

    riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato in

    quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 340 c.c.: articolo abrogato

    Art. 340 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Nuove nozze della madre.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al

    tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le

    informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se

    l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce

    condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

    In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di

    diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido

    dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito

    indebitamente conservata.

    Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche

    d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione

    dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli

    e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

    L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio

    della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci

    giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 339 c.c.: articolo abrogato

    Art. 339 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Curatore del nascituro.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su

    istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, puo'

    nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per

    l'amministrazione dei beni di lui.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 159, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 319 c.c.: articolo abrogato

    Art. 319 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cattiva condotta del figlio.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, puo',

    salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo

    in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del

    tribunale.

    L'autorizzazione puo' essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del

    tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalita' di

    atti e senza dichiarare i motivi.

    Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al

    presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico

    ministero.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 142, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 310 c.c.: articolo abrogato

    Art. 310 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cessazione degli effetti dell'adozione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli effetti dell'adozione cessano:

    1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

    2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;

    3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.) (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 135, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,

    successivamente, abrogato all'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 303 c.c.: articolo abrogato

    Art. 303 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Cessazione della potesta' dell'adottante.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della

    potesta', il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o

    del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti

    opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e

    l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che

    l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.) (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 134, legge 19 maggio 1975, n. 151 e,

    successivamente, abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 302 c.c.: articolo abrogato

    Art. 302 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Inventario.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e

    trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di

    adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute

    nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

    L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un

    inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal

    giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 292 c.c.: articolo abrogato

    Art. 292 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Divieto di adozione per diversita' di razza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (1) Articolo abrogato dall'art. 3, decreto legislativo luogotenenziale 14

    settembre 1944, n. 287.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Sondaggi e app online: quando dichiarare i guadagni nel 730

    In sintesi

    • I compensi da sondaggi e micro-task online sono, in genere, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente: rigo D5 del 730.
    • Il cashback puro (rimborso di una quota di spesa effettuata) non è reddito imponibile: non va dichiarato.
    • I premi e bonus in denaro erogati da app e programmi di fidelizzazione possono configurare redditi diversi se non sono semplici rimborsi.
    • Non esiste una franchigia di esenzione automatica per questi proventi: ogni compenso concorre al reddito complessivo.
    • La prova della spesa: conserva screenshot, email di pagamento e estratti conto per documentare la natura del provento.
    • Se il pagamento arriva dall’estero, occorre valutare se l’intermediario ha già applicato ritenute; in caso contrario il reddito va dichiarato.

    Come capire se i guadagni da app e sondaggi vanno dichiarati

    Molte persone utilizzano app per sondaggi retribuiti, piattaforme di micro-task o programmi di cashback e si ritrovano a incassare piccole somme nel corso dell’anno. La domanda frequente è: devo dichiarare questi guadagni nel 730?

    La risposta dipende dalla natura del provento. Un rimborso percentuale su acquisti effettuati (cashback classico) non è un reddito: è la restituzione di una parte di denaro già tuo. Non va dichiarato. Diverso è il caso in cui ricevi un compenso in cambio di un’attività svolta – rispondere a un sondaggio, completare un compito, testare un prodotto – oppure un premio in denaro per aver raggiunto una soglia. In queste ipotesi si configura un reddito.

    Dal punto di vista fiscale, questi compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi, in particolare come proventi da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Vanno inseriti nel rigo D5 del Modello 730 (o nel quadro RL del Modello Redditi PF). Se i pagamenti arrivano da piattaforme straniere senza applicazione di ritenute, l’obbligo di dichiarazione è invariato.

    Natura dei proventi da app e online: schema fiscale
    Tipo di provento Natura fiscale Dove dichiararlo
    Compenso per sondaggio, micro-task, test prodotto Reddito da attività commerciale/lavoro autonomo occasionale 730 rigo D5 codice 1 o 2
    Premio in denaro per soglia raggiunta Reddito diverso occasionale (valutare natura) 730 rigo D5 codice 1 o 2
    Cashback puro (rimborso % su acquisti) Non e' reddito imponibile Non va dichiarato
    Vincita a giochi online esteri senza ritenuta applicata Reddito diverso (art. 67 TUIR) 730 rigo D4 codice 9

    Esempio pratico

    • Tizio, dipendente, nel 2025 ha risposto a sondaggi online per un totale di 180 euro e ha ricevuto 50 euro di cashback da una carta di credito. I 180 euro da sondaggi sono un compenso per un’attivita’ svolta: vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1 del 730, come reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. I 50 euro di cashback non vanno dichiarati: sono la restituzione di parte del denaro gia’ speso. Il reddito netto da sondaggi (180 euro, al netto di eventuali spese documentate) concorre al reddito complessivo di Tizio.

    Documenti necessari

    • Email o notifiche di pagamento ricevute dalle piattaforme
    • Estratti conto o storico transazioni del portafoglio digitale (PayPal, Revolut, ecc.)
    • Screenshot della dashboard della piattaforma con riepilogo annuale dei guadagni
    • Eventuale documentazione di spese sostenute per svolgere l’attivita’ (es. connessione internet dedicata, se sostenuta specificamente per l’attivita’)
    • Certificazione Unica se la piattaforma e’ italiana e ha applicato ritenute d’acconto

    Caio: sondaggista part-time da divano

    Scenario. Caio e’ pensionato e nel 2025 ha partecipato a sondaggi su due piattaforme online, guadagnando 420 euro totali. Una piattaforma e’ italiana e ha applicato una ritenuta d’acconto del 20%; l’altra e’ straniera e ha pagato senza ritenute.

    Come si applica. I compensi di entrambe le piattaforme sono redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale. Caio deve dichiarare il totale lordo di 420 euro nel rigo D5, codice 1 del 730. La ritenuta applicata dalla piattaforma italiana appare nella Certificazione Unica e va indicata nella colonna delle ritenute. Per la parte pagata dalla piattaforma estera senza ritenuta, Caio inserisce comunque il compenso lordo: non ci sono ritenute da compensare, ma il reddito concorre all’IRPEF.

    In pratica

    • Somma i compensi lordi di tutte le piattaforme: italiane ed estere.
    • Le ritenute subite (Certificazione Unica) si compensano con l’IRPEF dovuta.
    • Per i pagamenti esteri senza ritenuta, dichiari comunque il lordo nel rigo D5.

    Sempronia: app di cashback e premi fedeltà

    Scenario. Sempronia usa un’app di cashback: nel 2025 ha ricevuto 90 euro di rimborso sugli acquisti e 60 euro come premio per aver raggiunto una soglia di spesa mensile per tre mesi di fila.

    Come si applica. I 90 euro di cashback puro sono una restituzione parziale di denaro speso: non sono reddito e non vanno dichiarati. I 60 euro di premio soglia sono piu’ incerti: se il programma li eroga come compenso per un comportamento specifico (un obiettivo raggiunto), possono configurare un reddito diverso. In caso di dubbio, la scelta prudente e’ dichiararli nel rigo D5 come reddito da attivita’ commerciale occasionale. L’importo e’ comunque modesto e l’imposta sarebbe minima.

    In pratica

    • Cashback su acquisti: non e’ reddito, non si dichiara.
    • Premi per obiettivi raggiunti: possono essere redditi diversi; in caso di dubbio, dichiarali nel rigo D5.
    • Importi bassi generano imposte modeste, ma l’omissione rimane formalmente irregolare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti