Autore: Andrea Marton

  • Articolo 149-bis Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Articolo 149-bis Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Art. 149-bis c.p.c. – Notificazione a mezzo posta elettronica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

    Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [1].

    La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

    L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

    Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

    Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

    Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [1] Le parole «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

  • Articolo 149 Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Articolo 149 Codice di Procedura Civile: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto [1].

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    [1] Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  • Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

  • Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

    Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

  • Articolo 146 Codice di Procedura Civile: Notificazione a militari in attività di servizio

    Articolo 146 Codice di Procedura Civile: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

  • Articolo 145 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle persone giuridiche

    Articolo 145 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o , in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.p.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143.

    Articolo così modificato dall’art. 2, comma 1c, nn. 1, 2 e 3, della L. n. 263/2005.

  • Articolo 144 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Articolo 144 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c. – Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.

    Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

  • Articolo 143 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Articolo 143 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [1].

    Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte [2].

    [1] Le parole «, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede» sono state soppresse dall’ari. 174, comma 6, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004

    [2] Comma così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    Articolo 142 Codice di Procedura Civile: Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    Art. 142 c.p.c. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta [1].

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 [2].

    [1] I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall’attuale primo comma dall’art. 174, comma 5a, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

    [2] Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Le parole «ai commi precedenti» sono state così sostituite dall’art. 174, comma 5b, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Articolo 141 Codice di Procedura Civile: Notificazione presso il domiciliatario

    Articolo 141 Codice di Procedura Civile: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

    Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

    La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.