Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 547 c.c.: articolo abrogato

    Art. 547 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.

    In vigore dal 19/04/1942

    (E' in facolta' degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante

    l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di

    beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in

    mancanza, dall'autorita' giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del

    caso.

    Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i

    propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 546 c.c.: articolo abrogato

    Art. 546 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il

    coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio

    del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione

    pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto

    del patrimonio se il figlio naturale e' uno solo e al sesto se i figli

    naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda

    proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli

    naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano

    tre quinti e il resto fa parte della disponibile.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 545 c.c.: articolo abrogato

    Art. 545 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota

    complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se

    questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.

    La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente

    superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli

    naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 543 c.c.: articolo abrogato

    Art. 543 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di coniuge e figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando insieme col coniuge vi e' soltanto un figlio naturale, al coniuge

    e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

    Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta' di un quarto del

    patrimonio e la nuda proprieta' di un quinto dei beni assegnati in usufrutto

    al coniuge. La nuda proprieta' degli altri quattro quinti dei beni assegnati

    in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

    Quando i figli naturali sono piu', al coniuge e' riservato l'usufrutto di

    un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta' di un altro

    terzo. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta

    per meta' ai figli, mentre per l'altra meta' fa parte della disponibile.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 179, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 541 c.c.: articolo abrogato

    Art. 541 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli legittimi e naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la

    quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale

    quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue

    ciascuno dei figli legittimi, purche' complessivamente la quota di questi

    ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

    I figli legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili

    ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 177, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 539 c.c.: articolo abrogato

    Art. 539 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Riserva a favore dei figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (A favore dei figli naturali, quando la figliazione e' riconosciuta o

    dichiarata e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi

    lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu',

    salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi

    di concorso) (1).

    (1) Articolo abrogato dall'art. 175, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 454 c.c.: articolo abrogato

    Art. 454 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Rettificazioni.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di

    sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina

    all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei

    registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o

    distrutto.

    Le sentenze devono essere trascritte nei registri.) (1)

    (2) Articolo abrogato dall'art. 110, decreto del Presidente della Repubblica 3

    novembre 2000, n. 396.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 453 c.c.: Annotazioni.

    Art. 453 c.c.: Annotazioni.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Annotazioni.

    In vigore dal 19/04/1942

    Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei

    registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita'

    giudiziaria.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 435 c.c.: articolo abrogato

    Art. 435 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Obbligo dei genitori e dei figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado

    dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

    Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti

    legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali

    dell'alimentando.

    Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli

    naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado

    dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 169, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 420 c.c.: articolo abrogato

    Art. 420 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Internamento definitivo in manicomio.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La nomina del tutore provvisorio puo' essere altresi' disposta dal

    tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva

    la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro

    istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza

    d'interdizione non e' stata proposta dalle altre persone indicate

    nell'articolo 417, e' proposta dal pubblico ministero.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 11, legge 13 maggio 1978, n. 180.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 399 c.c.: articolo abrogato

    Art. 399 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Pubblicita'.

    In vigore dal 19/04/1942

    (I provvedimenti con i quali e' concessa o revocata l'emancipazione devono

    essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati

    entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche' li annoti in

    margine all'atto di nascita dell'emancipato.

    La pubblicita' dei provvedimenti relativi all'autorizzazione

    dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione e'

    regolata dal libro V.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 398 c.c.: articolo abrogato

    Art. 398 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Revoca dell'emancipazione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita' ad amministrare,

    l'emancipazione accordata per l'articolo 391 puo' essere revocata dal

    giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche

    d'ufficio, sentito il minore.

    Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta' o la

    tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 6, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.