Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.
Articolo così modificato dall’art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare [1].
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura [1].
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole «religiosa e» e del secondo comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.