Autore: Andrea Marton

  • Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Art. 209 c.p.c. – Chiusura dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

  • Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Art. 208 c.p.c. – Decadenza dall’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

    La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

    Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 207 Codice di Procedura Civile: Processo verbale dell’assunzione

    Articolo 207 Codice di Procedura Civile: Processo verbale dell’assunzione

    Art. 207 c.p.c. – Processo verbale dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

    Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [1].

    Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1c, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione

    Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione

    Art. 206 c.p.c. – Assistenza delle parti all’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.

  • Articolo 205 Codice di Procedura Civile: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Articolo 205 Codice di Procedura Civile: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Art. 205 c.p.c. – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

  • Articolo 204 Codice di Procedura Civile: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    Articolo 204 Codice di Procedura Civile: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    Art. 204 c.p.c. – Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

    Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

    Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.

  • Articolo 203 Codice di Procedura Civile: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    Articolo 203 Codice di Procedura Civile: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    Art. 203 c.p.c. – Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

    Nell’ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

    Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita.

    Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

    Articolo così modificato dall’art. 64, D.L. 19 febbraio 1998, n.51.

  • Articolo 202 Codice di Procedura Civile: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Articolo 202 Codice di Procedura Civile: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c. – Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

    Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

  • Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

    Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

  • Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

    Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.