Autore: Andrea Marton

  • Previdenza complementare per familiari a carico: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Deduzione per la parte non dedotta dal familiare: se il figlio o il coniuge a carico non ha dedotto i contributi perché ha un reddito troppo basso, puoi farlo tu.
    • Il familiare a carico è chi ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro (oppure 4.000 euro se figlio under 24).
    • Massimale complessivo 5.164,57 euro: il tetto di deducibilità vale per la somma di tutti i contributi pensionistici complementari, inclusi quelli per i familiari.
    • Il datore di lavoro potrebbe averlo già fatto: se il punto 421 della Certificazione Unica è compilato, significa che il datore ha già gestito i contributi per i familiari.
    • Rigo E30 del Quadro E: è il rigo dedicato ai contributi versati per i familiari a carico.
    • Niente doppia deduzione: si deduce solo la parte che il familiare non ha già portato in detrazione nel suo 730.

    Quando puoi dedurre la previdenza complementare di un familiare

    Hai aperto un fondo pensione per tuo figlio studente, o versi contributi a una forma pensionistica complementare per il coniuge che non lavora? Se questi familiari sono fiscalmente a carico, puoi dedurre i contributi nel tuo Modello 730, ma solo per la parte che loro non hanno potuto dedurre.

    Un familiare è fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni la soglia è più alta: 4.000 euro. Sono questi i casi in cui il familiare, pur avendo contributi versati a suo favore, potrebbe non avere abbastanza imposta su cui applicare la deduzione – e allora puoi farlo tu al suo posto.

    Il limite complessivo di deducibilità per i contributi alla previdenza complementare è 5.164,57 euro. Questo tetto vale in totale: se già deduci contributi per te stesso, lo spazio residuo per i familiari si riduce di conseguenza.

    Soglie di reddito per il familiare a carico e massimale deducibile
    Situazione Soglia reddito familiare Massimale deduzione complessivo
    Coniuge, genitori, altri familiari 2.840,51 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Figlio under 24 4.000 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Parte già dedotta dal familiare – (non deducibile una seconda volta) Si deduce solo la quota non dedotta dal familiare

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio di 22 anni con un reddito da lavoro part-time di 3.500 euro. Il figlio versa 600 euro l’anno a un fondo pensione, ma avendo un’imposta IRPEF molto bassa non riesce a dedurre nulla. Tizio, che paga regolarmente l’IRPEF, può indicare i 600 euro nel rigo E30 del suo 730 e dedurli dal proprio reddito complessivo. Tizio versa anche 2.000 euro al suo fondo pensione personale (rigo E27): il totale deducibile è 2.600 euro, ampiamente sotto il massimale di 5.164,57 euro.

    Documenti necessari

    • Documentazione del fondo pensione del familiare con l’importo dei contributi versati
    • Certificazione Unica 2026 del familiare a carico (se dipendente), punti 421, 422, 423
    • Dichiarazione del familiare attestante la quota non dedotta (se presenta il 730 in autonomia)
    • Prova del reddito del familiare (se non evidente dalla CU)

    Figlio universitario con fondo pensione aperto dai genitori

    Scenario. Caio ha aperto un fondo pensione individuale per la figlia di 20 anni, studentessa universitaria senza reddito. Versa 800 euro l’anno. La figlia è fiscalmente a carico (reddito zero).

    Come si applica. Poiché la figlia non ha reddito, non può dedurre nulla. Caio può indicare i 800 euro nel rigo E30 del suo 730 e dedurli interamente dal proprio reddito complessivo. Non c’è alcuna quota già dedotta dalla figlia, quindi il beneficio è pieno.

    In pratica

    • Indica 800 euro nel rigo E30 (contributi per familiari a carico).
    • Conserva la documentazione del fondo pensione con l’importo versato.
    • Verifica che la figlia non superi la soglia di 4.000 euro di reddito (dato che ha meno di 24 anni).

    Coniuge a carico con contributi parzialmente non dedotti

    Scenario. Sempronio versa 1.000 euro al fondo pensione del coniuge, che ha un piccolo reddito da lavoro occasionale di 2.000 euro. Il coniuge riesce a dedurre solo 400 euro dei contributi nel suo 730 per incapienza dell’imposta; i restanti 600 euro non sono stati dedotti.

    Come si applica. Sempronio può indicare nel rigo E30 solo i 600 euro che il coniuge non ha dedotto. I 400 euro già dedotti dal coniuge non possono essere dedotti una seconda volta da Sempronio.

    In pratica

    • Chiedi al coniuge di verificare nel suo 730 o 730-3 la quota effettivamente dedotta.
    • Indica nel rigo E30 solo la differenza: contributi versati meno quanto già dedotto dal familiare.
    • Se il datore di lavoro gestisce i contributi (punto 421 CU compilato), segui le istruzioni delle colonne 1 e 2 del rigo E30.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre la previdenza complementare versata per mio figlio?

    Sì, se il figlio è fiscalmente a carico (reddito non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro se ha meno di 24 anni). Puoi dedurre la parte di contributi che lui non ha potuto dedurre nel suo 730.

    Qual è il massimale per questa deduzione?

    Non esiste un massimale separato per i contributi dei familiari: si sommano ai tuoi contributi pensionistici complementari e il tetto complessivo è 5.164,57 euro.

    Dove trovo la quota che il familiare non ha dedotto?

    Se il familiare ha presentato il 730, la quota non dedotta risulta dal modello di liquidazione 730-3. Se il datore di lavoro ha gestito i contributi, i punti 421, 422 e 423 della Certificazione Unica indicano rispettivamente il totale versato, quanto è stato dedotto e quanto no.

    Che rigo uso nel Modello 730?

    Il rigo E30 della Sezione II del Quadro E, dedicato espressamente ai ‘contributi versati per familiari a carico’.

    Se il familiare ha già dedotto tutto, posso comunque detrarre il resto io?

    No. Se il familiare ha dedotto l’intero importo dei contributi, non rimane nulla da dedurre per te. La regola è che si deduce solo la quota non sfruttata dal familiare.

    Vale anche per i contributi versati per genitori o suoceri a carico?

    Vale per i familiari che possono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR: coniuge, figli e, dal 2025, tra gli altri familiari soltanto gli ascendenti conviventi (genitori e nonni). Generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle non possono più essere considerati a carico dal periodo d’imposta 2025 (L. 207/2024).

    Vedi anche: Familiari a carico, Genitori a carico, Coniuge a carico e Assegno all’ex coniuge deducibile.

  • Fusione tra società: come si tassa e cosa si dichiara

    In sintesi

    • Operazione neutra: la fusione non genera reddito imponibile in capo alle società coinvolte (art. 172 TUIR).
    • Avanzo e disavanzo non tassati: la differenza che emerge dal concambio o dall’annullamento delle quote non concorre al reddito.
    • Maggiori valori iscritti non riconosciuti: i valori rivalutati per effetto della fusione non hanno rilievo fiscale, salvo affrancamento con imposta sostitutiva.
    • Retrodatazione possibile: gli effetti fiscali possono essere anticipati all’inizio dell’esercizio, ma solo entro certi limiti.
    • Perdite con freno: le perdite delle società fuse sono riportabili solo entro il patrimonio netto della società che le ha prodotte e solo se supera il test di vitalità.

    Cos'è la fusione e perché è neutra sul piano fiscale

    La fusione è l’operazione con cui due o più società si uniscono in un unico soggetto: o una incorpora le altre (fusione per incorporazione), oppure tutte si sciolgono e nasce una nuova società (fusione propria). Ai soci delle società che si fondono vengono assegnate quote o azioni della società risultante dalla fusione, in base a un rapporto di cambio (il concambio). La domanda più frequente è: «Dobbiamo pagare le tasse su questa operazione?».

    L’art. 172 del TUIR risponde con chiarezza: la fusione è un’operazione fiscalmente neutra. Non emerge reddito imponibile nelle società coinvolte. Anche l’eventuale avanzo o disavanzo che risulta dal concambio – cioè la differenza tra il valore contabile assegnato ai soci e il valore delle partecipazioni annullate – non concorre a formare il reddito. Sul piano contabile si possono iscrivere valori più alti, ma fiscalmente quei maggiori valori non sono riconosciuti: restano sospesi e non generano ammortamenti deducibili, a meno che non si scelga l’affrancamento con imposta sostitutiva.

    L’aspetto più insidioso della fusione riguarda le perdite fiscali pregresse: la legge le ammette al riporto, ma entro limiti precisi. Se le perdite superano il patrimonio netto della società che le ha prodotte, l’eccedenza si perde. E prima di tutto va verificato il test di vitalità: se la società non dimostra un livello minimo di attività nell’esercizio precedente, le perdite non sono riportabili affatto.

    Fusione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze/minusvalenze da fusione Non emergono – operazione neutra
    Avanzo da concambio o da annullamento Non concorre al reddito imponibile
    Disavanzo da concambio o da annullamento Non deducibile; i maggiori valori iscritti non riconosciuti
    Maggiori valori fiscalmente riconosciuti Solo con affrancamento tramite imposta sostitutiva
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto e con test di vitalità
    Retrodatazione effetti fiscali Possibile all'inizio dell'esercizio, nei limiti di legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL incorpora Beta SRL. Il patrimonio netto contabile di Beta è 300.000 euro ma il concambio assegna ai soci di Beta azioni per un valore di 350.000 euro: emerge un disavanzo da concambio di 50.000 euro che viene iscritto come avviamento nel bilancio della società incorporante. Fiscalmente, quell’avviamento non è riconosciuto: non può essere ammortizzato ai fini fiscali, a meno che Alfa non opti per l’affrancamento pagando l’imposta sostitutiva. Le perdite pregresse di Beta (ipotesi: 80.000 euro) sono riportabili nella società incorporante solo fino a concorrenza del patrimonio netto di Beta e solo se Beta ha superato il test di vitalità nell’esercizio precedente.

    Documenti necessari

    • Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
    • Perizia di congruità del rapporto di cambio (se richiesta)
    • Delibere assembleari di approvazione della fusione
    • Atto di fusione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse di ciascuna società con documentazione del patrimonio netto

    Caso 1: Tizio verifica se le perdite di Beta sono riportabili

    Scenario. Alfa SRL incorpora Beta SRL. Beta ha perdite fiscali di 200.000 euro accumulate negli anni precedenti. Il patrimonio netto di Beta alla data di fusione è 120.000 euro. Tizio, amministratore di Alfa, vuole sapere quante perdite potrà usare dopo la fusione.

    Come si applica. Il primo passo è il test di vitalità: nell’esercizio precedente la fusione, Beta deve aver conseguito ricavi e spese per lavoro dipendente sopra la soglia minima prevista dalla legge. Se non supera questo test, nessuna perdita è riportabile. Se supera il test, le perdite sono riportabili solo fino al limite del patrimonio netto di Beta: 120.000 euro. Le restanti 80.000 euro di perdite (200.000 – 120.000) si perdono definitivamente. Alfa potrà quindi compensare futuri redditi con al massimo 120.000 euro di perdite di Beta, non con l’intero stock.

    In pratica

    • Prima della fusione, verificare sempre il test di vitalità per ogni società con perdite pregresse.
    • Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto della società che le ha prodotte.
    • Le perdite eccedenti il patrimonio netto si perdono definitivamente con la fusione.

    Caso 2: Caio sfrutta la retrodatazione degli effetti fiscali

    Scenario. Gamma SRL incorpora Delta SRL con atto di fusione firmato il 1° ottobre. I soci vogliono semplificare la contabilità e chiedono se è possibile far partire gli effetti fiscali dall’inizio dell’anno.

    Come si applica. L’art. 172 del TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali all’inizio dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione, purché nessuna delle società partecipanti abbia chiuso il proprio esercizio in quel lasso di tempo. Se la retrodatazione è possibile, dal 1° gennaio i redditi di Delta vengono considerati redditi di Gamma: si evita di fare due dichiarazioni separate per Delta (una fino al 30 settembre e una per il periodo residuo come incorporata). Questo semplifica la gestione fiscale e contabile, ma va deliberato esplicitamente nell’atto di fusione.

    In pratica

    • Verificare che nessuna società abbia chiuso il bilancio nel periodo da retrodatare.
    • Inserire esplicitamente la clausola di retrodatazione nell’atto di fusione.
    • La retrodatazione semplifica le dichiarazioni ma non cambia la neutralità fiscale dell’operazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La fusione tra società è tassata?

    No. L’art. 172 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono plusvalenze né redditi imponibili per effetto della fusione stessa.

    Cosa sono l'avanzo e il disavanzo da fusione?

    Sono le differenze che emergono tra il valore attribuito ai soci (tramite concambio) e il valore delle partecipazioni annullate. Né l’avanzo né il disavanzo concorrono alla formazione del reddito imponibile.

    I maggiori valori iscritti in bilancio dopo la fusione sono deducibili fiscalmente?

    No, salvo affrancamento. I valori maggiori iscritti per effetto del disavanzo (ad esempio un avviamento) non sono fiscalmente riconosciuti e non generano ammortamenti deducibili, a meno che la società non paghi un’imposta sostitutiva per afrancarli.

    Cos'è il test di vitalità e a cosa serve?

    È un requisito che la società con perdite deve soddisfare per poter riportare quelle perdite nella società incorporante. In sostanza, la società deve aver avuto un livello minimo di ricavi e di costi del personale nell’esercizio precedente: se non lo supera, le perdite non sono riportabili.

    Posso portare in avanti tutte le perdite pregresse della società incorporata?

    No. Le perdite sono riportabili solo entro il limite del patrimonio netto della società che le ha prodotte, e solo se supera il test di vitalità. Le perdite che eccedono il patrimonio netto si perdono definitivamente.

    La fusione può avere effetti retroattivi ai fini fiscali?

    Sì. È possibile retrodatare gli effetti fiscali all’inizio dell’esercizio, a certe condizioni (nessun esercizio concluso nel periodo retrodatato). Questo va indicato esplicitamente nell’atto di fusione.

  • Contributi volontari INPS: quando conviene versarli

    In sintesi

    • Cos’è: il versamento volontario permette di coprire i periodi in cui non si sono versati contributi obbligatori, ad esempio dopo aver cessato o interrotto un’attività.
    • Chi può farlo: chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa e ha già maturato un minimo di contribuzione pregressa, previa autorizzazione INPS.
    • Scopo principale: raggiungere il requisito minimo per accedere alla pensione oppure aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.
    • Come si versa: con modello F24, indicando causale e codice INPS, secondo le aliquote e le retribuzioni di riferimento stabilite dall’INPS per l’anno.
    • Deducibilità: i contributi previdenziali – compresi i volontari – sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF.
    • Valutazione di convenienza: prima di versare è utile confrontare il costo totale con il beneficio pensionistico atteso, calcolato con la simulazione INPS.

    Perché si versano contributi volontari e chi può farlo

    Capita di interrompere il lavoro per vari motivi: la chiusura di un’attività autonoma, un periodo di disoccupazione, la scelta di prendersi cura di un familiare, un anno all’estero. In questi casi il versamento dei contributi all’INPS si ferma, e quando riprende il lavoro si scopre di avere un ‘buco’ nella carriera contributiva. I contributi volontari sono lo strumento pensato dal legislatore per coprire questi periodi scoperti.

    Il meccanismo è semplice nel concetto: chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa può chiedere all’INPS l’autorizzazione a continuare a versare contributi di propria iniziativa, come se stesse ancora lavorando. I contributi volontari entrano a pieno titolo nel calcolo della pensione, esattamente come quelli obbligatori. Questo permette di raggiungere i requisiti minimi per l’accesso alla pensione (anni di contribuzione necessari) oppure di aumentare l’importo dell’assegno futuro.

    Prima di procedere occorre però valutare la convenienza economica: i contributi volontari hanno un costo che varia in base alla gestione di appartenenza e alle retribuzioni di riferimento stabilite ogni anno dall’INPS. L’autorizzazione va richiesta formalmente, e solo dopo averla ottenuta si può iniziare a versare.

    Contributi volontari INPS – schema riepilogativo
    Aspetto Come funziona
    Chi può farlo Chi ha cessato o interrotto l'attività e ha già maturato una contribuzione pregressa minima (il requisito varia per gestione).
    Come si richiede Domanda di autorizzazione telematica all'INPS, tramite il sito o il patronato.
    Aliquota applicata Stabilita ogni anno dall'INPS in base alla gestione; rimanda alla circolare annuale per i valori precisi.
    Retribuzione di riferimento Determinata dall'INPS in base alla media dei redditi degli ultimi anni di attività; incide sull'importo del contributo.
    Come si versa Modello F24 (sezione INPS), con causale e codice specifici per i volontari.
    Deducibilità fiscale I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri previdenziali.

    Esempio pratico

    • Caio, commerciante iscritto alla gestione commercianti INPS, chiude l’attività a 52 anni dopo vent’anni di contribuzione. Verificando l’estratto conto nel Cassetto previdenziale si accorge che per raggiungere il requisito contributivo della pensione anticipata gli mancano alcuni anni. Chiede l’autorizzazione ai versamenti volontari all’INPS e, una volta ottenuta, inizia a versare ogni anno con F24 l’importo stabilito in base alla sua retribuzione media di riferimento. Grazie a questi versamenti riesce a colmare il gap e, al momento della domanda di pensione, i periodi coperti da contributi volontari vengono considerati al pari di quelli da attività obbligatoria.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo INPS aggiornato (per verificare i periodi scoperti e la contribuzione pregressa)
    • Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari (da presentare online o tramite patronato)
    • Provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’INPS (indica il codice e la retribuzione di riferimento)
    • Modelli F24 compilati con la causale corretta per i versamenti volontari
    • Eventuale simulazione pensionistica INPS (‘La mia pensione futura’) per valutare la convenienza

    Caso 1 – Artigiana che vuole raggiungere il requisito minimo

    Scenario. Tizio ha lavorato come artigiano per circa quindici anni, poi ha chiuso la bottega. Ora ha ripreso un lavoro part-time saltuario che non genera contribuzione sufficiente. Controlla l’estratto conto e capisce che senza integrare la carriera non raggiungerà mai il requisito contributivo minimo per la pensione.

    Come si applica. In questo caso i contributi volontari servono a ‘tenere aperta’ la carriera previdenziale durante i periodi di inattività. Tizio presenta domanda di autorizzazione all’INPS allegando la documentazione della sua storia contributiva. L’INPS verifica che abbia maturato il requisito pregresso minimo richiesto e, se la domanda viene approvata, gli comunica l’importo del contributo volontario annuo da versare (basato sulla sua retribuzione media di riferimento e sull’aliquota stabilita dalla circolare INPS dell’anno). Ogni anno Tizio versa con F24 l’importo indicato, che viene registrato nell’estratto conto come periodo coperto da contributi volontari.

    In pratica

    • Prima di fare domanda, controlla nell’estratto conto quanti anni di contribuzione hai già maturato: l’INPS richiede un minimo pregresso per autorizzare i volontari.
    • Usa il servizio ‘La mia pensione futura’ sul sito INPS per stimare di quanti anni di contributi volontari hai bisogno e se conviene economicamente versarli.
    • Una volta ottenuta l’autorizzazione, rispetta i termini di versamento indicati dall’INPS: i contributi volontari non si versano in automatico, devi attivarti tu.

    Caso 2 – Professionista della gestione separata che aumenta la pensione futura

    Scenario. Caio è un consulente iscritto alla gestione separata INPS. Ha interrotto l’attività per due anni per assistere un genitore malato. Ora ha ripreso a lavorare, ma quei due anni vuoti nell’estratto conto abbassano la pensione futura stimata. Non ha bisogno di anni in più per il diritto alla pensione, ma vorrebbe aumentare l’importo dell’assegno.

    Come si applica. Anche chi vuole semplicemente aumentare l’importo della pensione (e non raggiungere un requisito minimo) può versare contributi volontari per coprire i periodi scoperti. Per Caio, che è nella gestione separata, l’aliquota contributiva e la retribuzione di riferimento sono determinate dall’INPS in base ai suoi redditi medi degli anni precedenti. Più alta è la retribuzione di riferimento, più costosi saranno i contributi volontari, ma anche più elevato sarà il beneficio pensionistico. Caio ottiene l’autorizzazione e sceglie di coprire uno dei due anni scoperti – quello con la retribuzione di riferimento più alta – per ottimizzare il rapporto costo/beneficio. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, il che riduce parzialmente il costo netto dell’operazione.

    In pratica

    • Verifica se i contributi volontari che vorresti versare sono deducibili nella tua dichiarazione dei redditi: questo riduce il costo netto e migliora la convenienza dell’operazione.
    • Non è obbligatorio coprire tutti i periodi scoperti: puoi scegliere quali anni versare, privilegiando quelli con retribuzione di riferimento più alta o quelli che ti mancano per un requisito specifico.
    • Tieni traccia dei versamenti effettuati e verifica nell’estratto conto che i periodi vengano correttamente accreditati dopo ogni pagamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può chiedere l'autorizzazione ai contributi volontari INPS?

    Chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa e ha già maturato una contribuzione pregressa minima. Il requisito preciso varia in base alla gestione INPS di appartenenza (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.) e va verificato con l’INPS o un patronato al momento della domanda.

    Come si fa domanda per i contributi volontari?

    Si presenta domanda telematica direttamente sul sito INPS, nell’area personale, oppure tramite un patronato (CAF o sindacato). La domanda deve essere presentata dopo aver cessato o interrotto l’attività; non si possono versare contributi volontari mentre si è ancora obbligatoriamente iscritti alla gestione.

    Quanto costano i contributi volontari INPS?

    Il costo dipende dalla gestione di appartenenza, dall’aliquota contributiva dell’anno e dalla retribuzione di riferimento calcolata dall’INPS in base ai tuoi redditi medi degli anni precedenti. L’INPS comunica l’importo esatto nel provvedimento di autorizzazione; per un’idea di massima puoi consultare la circolare annuale INPS o rivolgerti a un patronato.

    I contributi volontari sono deducibili dalle tasse?

    Sì, i contributi previdenziali versati – compresi i contributi volontari INPS – sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF. Questo significa che riducono la base imponibile su cui calcoli le imposte, abbassando indirettamente il costo netto dei versamenti.

    Posso versare contributi volontari anche se ho già la pensione?

    In genere i contributi volontari si versano per costruire o integrare la carriera contributiva prima della pensione. Una volta in pensione, le modalità cambiano; è opportuno verificare caso per caso con l’INPS se e in che misura sia possibile versare ulteriori contributi.

    Cosa succede se smetto di versare i contributi volontari dopo aver ottenuto l'autorizzazione?

    L’autorizzazione decade se non si versano i contributi per un determinato periodo senza giustificato motivo. I versamenti già effettuati rimangono comunque validi e accreditati nell’estratto conto; sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione se si vuole riprendere a versare in futuro.

    I contributi volontari sono equivalenti a quelli obbligatori per il calcolo della pensione?

    Sì, i periodi coperti da contributi volontari concorrono al calcolo della pensione esattamente come quelli da contribuzione obbligatoria: valgono sia per maturare il diritto (raggiungere gli anni minimi richiesti) sia per determinare l’importo dell’assegno.

  • Come fare testamento: olografo, pubblico e segreto

    Fare testamento è il modo più sicuro per decidere chi riceverà i tuoi beni ed evitare liti tra gli eredi. La legge prevede forme precise: rispettarle è ciò che rende il testamento valido. In questa guida vediamo i tre tipi di testamento ordinario, come si scrivono, quali limiti impone la quota di legittima e come si revoca o modifica un testamento già fatto.

    Che cos’è il testamento

    Secondo l’articolo 587 del Codice civile il testamento è l’atto, revocabile in qualsiasi momento, con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. È un atto strettamente personale: non si può fare tramite un rappresentante, né insieme ad altri nello stesso documento.

    Il testamento può contenere disposizioni di natura patrimoniale (lasciti di beni o somme) ma anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio o la nomina di un esecutore testamentario.

    Le tre forme ordinarie

    L’articolo 601 distingue tre forme ordinarie di testamento:

    • Olografo: scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore.
    • Pubblico: ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.
    • Segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio.

    Tutte e tre hanno la stessa efficacia: cambiano solo le modalità di redazione e di conservazione.

    Il testamento olografo

    È la forma più semplice ed economica. L’articolo 602 richiede tre requisiti, tutti indispensabili: il testamento deve essere scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto (firmato) sempre di suo pugno.

    Non vale un testo scritto al computer e poi firmato, né dettato a un’altra persona. La data serve a stabilire quale testamento prevale se ne esistono più di uno. Conviene conservarlo in luogo sicuro o depositarlo presso un notaio per evitare smarrimenti.

    Il testamento pubblico e quello segreto

    Il testamento pubblico (art. 603) è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: il testatore dichiara le proprie volontà, il notaio le mette per iscritto e ne dà lettura. È la forma più sicura, perché il notaio garantisce identità, capacità e regolarità.

    Il testamento segreto unisce riservatezza e certezza: il testatore lo scrive (anche al computer, in questo caso) o lo fa scrivere da altri, lo sigilla e lo consegna al notaio, che redige un verbale di ricevimento. Nessuno conosce il contenuto fino all’apertura.

    Legittima e quota disponibile

    La libertà di disporre non è assoluta. La legge riserva ad alcuni familiari, detti legittimari, una quota dell’eredità chiamata legittima: si tratta del coniuge, dei figli e, in mancanza di figli, degli ascendenti.

    Solo la parte che resta, la quota disponibile, può essere attribuita liberamente a chiunque, anche a estranei. Se con il testamento si lede la legittima, gli eredi riservatari possono agire in giudizio per ottenere quanto loro spetta.

    Revoca e modifica del testamento

    Il testamento è sempre revocabile. Si può cambiare idea in qualsiasi momento redigendo un nuovo testamento, che sostituisce o integra il precedente. Un testamento posteriore revoca le disposizioni del precedente incompatibili con le nuove.

    L’olografo può anche essere revocato distruggendolo materialmente. È vietata invece qualsiasi rinuncia preventiva alla facoltà di revocare: una clausola che impegnasse a non modificare mai il testamento sarebbe nulla.

    Un esempio concreto

    Tizio è vedovo e ha due figli, Caio e Caia. Vuole lasciare alla nipote prediletta la casa al mare. Tizio non può attribuire tutto il patrimonio alla nipote, perché ai due figli spetta la legittima: può destinare alla nipote solo la quota disponibile. Scrive quindi un testamento olografo, a mano, datato e firmato, in cui lascia la casa al mare alla nipote e divide il resto tra Caio e Caia. Qualche anno dopo cambia idea e redige un nuovo testamento: quello più recente prevale.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso scrivere il testamento al computer?

    No, non per l’olografo: l’articolo 602 richiede che sia scritto per intero a mano. Un testo al computer può invece essere usato per il testamento segreto, che però va consegnato sigillato al notaio.

    Devo per forza andare dal notaio?

    No. Il testamento olografo non richiede il notaio. Tuttavia il testamento pubblico, ricevuto dal notaio con due testimoni, offre maggiori garanzie contro contestazioni e smarrimenti.

    Posso lasciare tutto a chi voglio?

    Solo la quota disponibile è liberamente attribuibile. Coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti hanno diritto a una quota riservata (legittima) che il testamento non può intaccare.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Regime IVA editoria: il sistema monofase

    In sintesi

    • IVA a carico dell’editore: per giornali, libri e periodici l’IVA è dovuta dall’editore in un’unica soluzione, calcolata sul prezzo di vendita al pubblico.
    • Passaggi successivi fuori campo ordinario: i trasferimenti da editore a distributore e da distributore a edicola non scontano ulteriore IVA in modo ordinario.
    • Forfetizzazione della resa: la legge consente di tener conto forfettariamente delle copie invendute restituite (resa), semplificando il calcolo finale.
    • Base normativa: art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.
    • Aliquota agevolata: libri e periodici di informazione godono di aliquote IVA ridotte (4% per libri); verificare la tabella A allegata al DPR 633 per i dettagli per prodotto.

    Il sistema monofase: perche l'IVA la versa solo l'editore

    Quando compri un giornale all’edicola o un libro in libreria, il prezzo che paghi comprende già l’IVA. Ma a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei settori, questa imposta non passa di mano in mano lungo la catena di distribuzione: l’editore la versa una volta sola, calcolata sul prezzo finale al pubblico. Questo meccanismo si chiama ‘monofase’ e trova la sua disciplina nell’art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.

    Nel sistema ordinario, ogni soggetto della filiera (produttore, grossista, rivenditore) addebita l’IVA al passaggio successivo e poi la detrae sugli acquisti, versando solo la differenza. Nell’editoria periodica e libraria il legislatore ha scelto una via più semplice: l’unico a fare i conti con l’IVA è l’editore, che calcola l’imposta sull’intero prezzo di copertina e la versa allo Stato. I passaggi successivi – da editore a distributore, da distributore a edicola – sono fuori dal campo di applicazione ordinario dell’IVA.

    Per tenere conto del fatto che non tutte le copie stampate vengono effettivamente vendute, il sistema prevede la possibilità di forfetizzare la resa, cioè la quota di copie invendute restituite. In questo modo l’editore non deve aspettare di conoscere il numero esatto di resi per liquidare l’IVA, ma può applicare una percentuale forfettaria stabilita dalla legge.

    Regime IVA editoria monofase: schema
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 74, c. 1, lett. c) DPR 633/1972
    Chi versa l'IVA Solo l'editore (in unica soluzione)
    Base di calcolo Prezzo di vendita al pubblico
    Resa (copie invendute) Forfetizzazione ammessa
    Passaggi distributore/edicola Fuori dal campo di applicazione ordinario
    Aliquota libri 4% (verificare tabella A DPR 633 per ogni categoria)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, casa editrice, pubblica una rivista mensile con prezzo di copertina di 5 euro. Stampa 10.000 copie e le consegna al distributore, che a sua volta le smista alle edicole. L’IVA non viene addebitata nel passaggio editore-distributore ne in quello distributore-edicola secondo le regole ordinarie: e Alfa Srl a calcolare e versare l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie. Grazie alla forfetizzazione della resa, non deve aspettare il ritorno delle copie invendute per chiudere il calcolo: applica la percentuale di resa forfettaria prevista dalla norma e versa l’IVA sul numero netto di copie vendute risultante da quel conteggio.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o documenti equivalenti per le forniture ai distributori)
    • Documentazione del prezzo di vendita al pubblico per ogni testata o titolo
    • Dati delle tirature e delle rese (effettive o forfettarie) per ciascun periodo
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VL per la liquidazione)
    • Eventuale documentazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta (classificazione del prodotto)

    La casa editrice che pubblica una rivista mensile

    Scenario. Alfa Srl pubblica una rivista di economia con 8.000 abbonati e 2.000 copie in edicola ogni mese. Il prezzo di copertina e 6 euro.

    Come si applica. Alfa Srl calcola l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie effettivamente vendute (o stimate con la forfetizzazione della resa per quelle in edicola). Versa l’IVA con le normali liquidazioni periodiche. Il distributore che riceve le copie da Alfa Srl e le edicole che le espongono non addebitano ne detraggono IVA ulteriore in modo ordinario: il carico fiscale e stato gia assolto dall’editore a monte.

    In pratica

    • L’editore deve tenere traccia delle tirature e delle rese per ogni numero, anche quando si avvale della forfetizzazione.
    • Gli abbonamenti seguono le stesse regole: l’IVA e calcolata sul corrispettivo totale dell’abbonamento.
    • I passaggi nella filiera distributiva non generano obblighi IVA aggiuntivi per distributori ed edicole sul prodotto editoriale.

    La casa editrice di libri

    Scenario. Beta Snc pubblica libri di narrativa. Vende i titoli tramite librerie e online. Il prezzo di listino e stabilito dall’editore e stampato in copertina.

    Come si applica. Beta Snc applica l’aliquota IVA vigente per i libri sul prezzo di copertina di ogni titolo e versa l’importo risultante. Le librerie acquistano con uno sconto commerciale sul prezzo di copertina, ma questo non cambia la base imponibile IVA: la detrazione di cui gode la libreria nel sistema ordinario riguarda eventualmente altri aspetti del rapporto commerciale, non l’IVA sul prodotto editoriale che e gia stata assolta dall’editore. Per le copie rese (invendute restituite), la forfetizzazione permette di non aspettare il dato reale di ogni singolo reso.

    In pratica

    • Per i libri l’aliquota agevolata si applica al prezzo di copertina; verificare sempre la classificazione nella tabella A del DPR 633.
    • Le cessioni di diritti di autore o i servizi di stampa tra editore e tipografo seguono le regole IVA ordinarie, non il monofase.
    • La forfetizzazione della resa e uno strumento semplificativo: l’editore puo anche optare per il calcolo puntuale delle copie effettivamente vendute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Perche si chiama regime 'monofase'?

    Perche l’IVA viene applicata e versata una sola volta, dall’editore, sul prezzo finale al pubblico. Nei settori ordinari l’imposta passa invece attraverso ogni anello della catena distributiva.

    Le edicole devono applicare l'IVA sui giornali che vendono?

    No. I passaggi successivi all’editore – inclusa la vendita al banco dell’edicola – sono fuori dal campo di applicazione ordinario dell’IVA sul prodotto editoriale. L’imposta e gia stata assolta dall’editore a monte.

    Che cosa e la forfetizzazione della resa?

    E un meccanismo che consente all’editore di stimare in modo forfettario le copie invendute restituite, anziche aspettare il conteggio esatto. Semplifica la liquidazione periodica senza dover conoscere in tempo reale il numero preciso di resi.

    Questo regime vale anche per le pubblicazioni digitali?

    La disciplina originaria e pensata per prodotti fisici (giornali, libri, periodici). Per le pubblicazioni digitali occorre verificare le disposizioni vigenti, che possono seguire regole diverse.

    L'editore puo detrarre l'IVA sugli acquisti (carta, stampa, ecc.)?

    Si, le regole ordinarie sulla detrazione dell’IVA sugli acquisti restano applicabili all’editore per i costi sostenuti nell’esercizio dell’attivita. Il monofase riguarda il lato delle vendite, non quello degli acquisti.

    Qual e la differenza con il regime ordinario?

    Nel regime ordinario ogni soggetto della filiera addebita l’IVA al successivo e la detrae sugli acquisti, versando solo la differenza. Con il monofase editoriale l’IVA e addebitata e versata una volta sola, dall’editore, sull’intero prezzo al pubblico.

    Vedi anche: Spettacoli e intrattenimenti, Regime IVA agricoltura, Agenzie di viaggio, Associazioni e legge 398, Regime IVA per cassa e Regime del margine.

  • Come si calcola l’IMU: rendita e moltiplicatori

    In sintesi

    • La base imponibile parte dalla rendita catastale dell’immobile, che si trova sulla visura catastale.
    • La rendita va prima rivalutata del 5%, poi moltiplicata per il moltiplicatore della categoria catastale.
    • I moltiplicatori vanno da 55 (negozi C/1) a 160 (abitazioni e pertinenze A, C/2, C/6, C/7).
    • Sul risultato si applica l’aliquota deliberata dal Comune: verifica sempre quella in vigore per l’anno.
    • Se possiedi solo una quota dell’immobile o lo hai avuto per meno di un anno, l’imposta si riduce proporzionalmente.

    La formula dell'IMU spiegata passo dopo passo

    Calcolare l’IMU non è difficile se si segue la formula nella giusta sequenza. Il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile, cioè un valore attribuito dallo Stato al tuo immobile ai fini fiscali. Non è il valore di mercato, né l’affitto reale: è un valore convenzionale che puoi trovare sulla visura catastale o nel rogito di acquisto.

    Una volta ottenuta la rendita catastale, la formula si sviluppa in tre passaggi: rivalutazione del 5%, moltiplicazione per il coefficiente della categoria catastale, applicazione dell’aliquota. Se poi possiedi l’immobile solo in parte (ad esempio al 50% con un’altra persona) o solo per una parte dell’anno, l’imposta si riduce in proporzione.

    Il moltiplicatore è il numero che ‘gonfia’ la rendita per avvicinarsi a un valore fiscale dell’immobile. È diverso per ogni tipo di immobile: le abitazioni hanno un moltiplicatore alto (160), i negozi uno basso (55). Questo riflette la diversa natura degli immobili e il loro peso fiscale.

    Infine, l’aliquota. La legge fissa un valore di riferimento (chiamato aliquota di base), ma ogni Comune può alzarla o abbassarla ogni anno con una propria delibera. Questo significa che due appartamenti identici in Comuni diversi possono avere IMU diversa. Prima di fare i calcoli, cerca sempre la delibera aggiornata del tuo Comune.

    Moltiplicatori IMU per categoria catastale
    Moltiplicatore Categorie catastali
    160 Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7
    140 Gruppo B, C/3, C/4, C/5
    80 A/10 (uffici e studi privati), D/5 (istituti di credito e assicurazioni)
    65 Gruppo D (escluso D/5): capannoni, alberghi, teatri, ecc.
    55 C/1 (negozi e botteghe)

    Esempio pratico

    • Esempio con Tizio: l’appartamento di Tizio (categoria A/3) ha una rendita catastale di 600 euro. Passo 1 – rivalutazione del 5%: 600 × 1,05 = 630 euro. Passo 2 – moltiplicatore 160 per il gruppo A: 630 × 160 = 100.800 euro (questa è la base imponibile). Passo 3 – aliquota: supponendo che il Comune abbia deliberato un’aliquota dello 0,86% per gli ‘altri fabbricati’, l’IMU annua è: 100.800 × 0,0086 = 866,88 euro. Se Tizio possiede l’immobile al 50% con Caio, ciascuno paga la metà: 433,44 euro.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita catastale e categoria)
    • Delibera IMU del Comune per l’anno in corso (aliquote aggiornate)
    • Rogito di acquisto (contiene spesso la rendita catastale)
    • Modello F24 (per il versamento)
    • Eventuale atto di divisione o successione (per la quota di possesso)

    Caso 1 – Tizio, proprietario al 100% di un capannone (gruppo D)

    Scenario. Tizio possiede al 100% un capannone industriale di categoria D/7 con rendita catastale di 4.000 euro. Lo ha avuto per tutto l’anno. Vuole calcolare la base imponibile IMU.

    Come si applica. Il capannone D/7 rientra nel gruppo D (escluso D/5), quindi il moltiplicatore è 65. Calcolo: rendita 4.000 × 1,05 = 4.200 euro (rivalutazione). Poi 4.200 × 65 = 273.000 euro di base imponibile. Su questa cifra si applica l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati del gruppo D. Tizio possiede il 100% per 12 mesi, quindi non ci sono riduzioni proporzionali. La quota destinata allo Stato (codice tributo 3925) e quella destinata al Comune (3930) vanno versate separatamente per gli immobili del gruppo D.

    In pratica

    • Per gli immobili del gruppo D l’IMU si divide tra Stato e Comune: usa i codici tributo 3925 e 3930 sull’F24.
    • La rendita catastale è il punto di partenza: trovala sulla visura catastale o nel rogito.
    • Verifica l’aliquota deliberata dal tuo Comune per i fabbricati D: può differire da quella di base.

    Caso 2 – Caio, comproprietario al 50% di un negozio acquistato a luglio

    Scenario. Caio e un socio acquistano in comproprietà (50% ciascuno) un negozio di categoria C/1 il 10 luglio. La rendita catastale è 1.200 euro. Quanta IMU deve pagare Caio per quell’anno?

    Come si applica. Il negozio C/1 ha moltiplicatore 55. Base imponibile piena: 1.200 × 1,05 × 55 = 69.300 euro. Caio possiede il 50%, quindi la sua quota di base imponibile è 34.650 euro. Ora i mesi: l’acquisto è il 10 luglio; luglio non si conta (meno di 15 giorni di possesso quel mese). Si contano agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre: 5 mesi. IMU di Caio = 34.650 × aliquota del Comune × (5/12). Conviene verificare l’aliquota deliberata dal Comune per i negozi C/1 prima di versare.

    In pratica

    • Il mese si conta per intero solo se il possesso dura almeno 15 giorni in quel mese.
    • La quota di comproprietà riduce l’imposta proporzionalmente: Caio paga solo sulla sua metà.
    • Controlla sempre l’aliquota specifica per la categoria C/1 nella delibera comunale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo la rendita catastale del mio immobile?

    Puoi trovarla sulla visura catastale, che puoi richiedere gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione ‘Servizi catastali’) oppure in un ufficio catastale. La rendita è indicata anche nel rogito notarile di acquisto.

    I terreni agricoli si calcolano nello stesso modo?

    No. Per i terreni agricoli la base imponibile parte dal reddito dominicale (non dalla rendita catastale), rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.

    Come si calcola l'IMU su un'area edificabile?

    Per le aree edificabili la base imponibile non usa la rendita catastale né un moltiplicatore fisso: si usa il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.

    Cosa succede se acquisto l'immobile il 15 del mese?

    Il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni. Acquistando il 15 del mese, quel mese si conta intero; acquistando il 16 o dopo, quel mese non si conta.

    L'aliquota è uguale in tutta Italia?

    No. La legge fissa un’aliquota di base (0,86% per i fabbricati ordinari), ma ogni Comune può alzarla fino all’1,06% o abbassarla fino a zero. Bisogna sempre verificare la delibera del proprio Comune.

    Se ho più quote di proprietà su più immobili nello stesso Comune, si somma l'imposta?

    Sì. L’IMU si calcola separatamente per ogni immobile, applicando la quota di possesso e i mesi di ciascuno. I versamenti si sommano sul medesimo F24 con i relativi codici tributo.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, IMU sulle aree edificabili, Abitazione principale, TARI: cos’è e come si calcola la tassa sui rifiuti, IMU sui terreni agricoli e Scadenze IMU.

    Calcolatore IMU — da rendita catastale
  • Contributi INPS: come chiedere la rateizzazione

    In sintesi

    • Rateizzazione INPS: l’ente può concedere il pagamento dilazionato dei contributi non versati e delle sanzioni civili maturate, in caso di comprovata difficoltà economica.
    • Domanda telematica: la richiesta di dilazione si presenta tramite il portale INPS o lo sportello di competenza, con documentazione sulla situazione economica.
    • Sanzioni civili durante la rateizzazione: le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate non ancora pagate, quindi è importante rispettare il piano concordato.
    • Decadenza dal beneficio: il mancato pagamento di un numero minimo di rate fa perdere il piano di rateizzazione e il debito torna immediatamente esigibile per intero.
    • Nessuna sospensione automatica: la domanda di rateizzazione non blocca automaticamente eventuali azioni di recupero INPS già avviate; è necessario coordinarsi con l’ente.
    • Estratto conto aggiornato: durante il piano rateale i periodi rimangono scoperti ai fini pensionistici finché ogni rata non viene effettivamente versata.

    Quando e perché chiedere la rateizzazione all'INPS

    Quando ci si accorge di avere contributi INPS non versati – o quando l’INPS lo comunica con un avviso – l’importo da pagare può essere consistente, soprattutto se si tratta di più anni e se alle somme dovute si aggiungono le sanzioni civili. In questi casi la legge prevede la possibilità di chiedere all’INPS di suddividere il debito in rate periodiche: è la cosiddetta dilazione o rateizzazione contributiva.

    Non si tratta di un condono né di uno sconto automatico: il debito viene comunque pagato per intero, comprensivo delle sanzioni civili già maturate. Il vantaggio è che si può spalmare il pagamento nel tempo, rendendo la regolarizzazione sostenibile anche per chi attraversa un momento di difficoltà economica. L’INPS valuta la richiesta e, se accolta, fissa un piano di rate con scadenze precise.

    È importante sapere che le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate residue anche durante il piano di dilazione. Rispettare le scadenze è quindi essenziale: il mancato pagamento di un numero minimo di rate fa decadere il beneficio, e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. Prima si chiede la rateizzazione e prima si inizia a versare, minori saranno gli importi aggiuntivi che si accumulano.

    Rateizzazione INPS: punti chiave del piano di dilazione
    Aspetto Come funziona
    Chi può chiederla Artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata e altri soggetti con debiti contributivi verso l'INPS
    Dove si presenta la domanda Portale telematico INPS (Cassetto previdenziale) o sportello INPS territoriale di competenza
    Documentazione richiesta Estratto conto contributivo, documentazione economica a supporto della difficoltà di pagamento in unica soluzione
    Sanzioni durante la rateizzazione Continuano a maturare sulle rate ancora da versare; non sono 'congelate' dalla concessione della dilazione
    Decadenza Il mancato pagamento di un certo numero di rate (stabilito dalle regole INPS) comporta la perdita del beneficio e il debito residuo diventa subito esigibile
    Effetti sul conto pensionistico I periodi restano scoperti ai fini pensionistici finché la singola rata non viene accreditata; la copertura viene riconosciuta man mano che si paga

    Esempio pratico

    • Caio è un professionista iscritto alla gestione separata INPS. Ha accumulato contributi non versati per due anni e, sommando le sanzioni civili maturate, il debito complessivo risulta elevato. Caio non è in grado di pagare tutto in una volta. Accede al Cassetto previdenziale, verifica l’estratto conto e presenta domanda di rateizzazione allegando la documentazione sulla propria situazione economica. L’INPS accoglie la richiesta e gli concede un piano di rate mensili. Caio inizia a versare le rate con modello F24: man mano che paga, i periodi scoperti vengono progressivamente riconosciuti nel suo estratto conto contributivo, avvicinandolo al diritto alla pensione.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo aggiornato (Cassetto previdenziale INPS)
    • Comunicazione INPS del debito contributivo o avviso bonario ricevuto
    • Modulo di istanza di rateizzazione (disponibile sul portale INPS per la gestione di appartenenza)
    • Documentazione reddituale e patrimoniale a supporto (dichiarazione dei redditi, eventuale situazione debitoria complessiva)
    • Codice fiscale e matricola/codice INPS di iscrizione alla gestione previdenziale

    Tizio: artigiano con debito pluriennale

    Scenario. Tizio è un artigiano che ha accumulato contributi non versati su più anni. L’INPS gli ha inviato un avviso con il prospetto del debito, comprensivo di sanzioni civili. L’importo totale è superiore a quanto Tizio può permettersi di pagare in una volta sola.

    Come si applica. Tizio può presentare domanda di rateizzazione direttamente tramite il Cassetto previdenziale, accedendo con SPID. Nella domanda deve indicare l’importo del debito che intende rateizzare e allegare elementi che documentino la difficoltà di pagamento in unica soluzione (ad esempio la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno). Se l’INPS accoglie la richiesta, Tizio riceve un piano di rate con importi e scadenze. Dovrà rispettarlo con precisione: ogni rata va versata con modello F24 alla data concordata, altrimenti rischia di perdere il beneficio e di dover pagare tutto il residuo in un’unica soluzione.

    In pratica

    • Scaricare dal Cassetto previdenziale l’estratto conto aggiornato con il dettaglio del debito.
    • Presentare l’istanza di rateizzazione online o allo sportello INPS, con la documentazione economica richiesta.
    • Attendere la risposta INPS e, in caso di accoglimento, annotare con cura le scadenze di ogni rata.
    • Versare ogni rata con modello F24 entro la data stabilita, conservando tutte le ricevute.

    Caio: professionista gestione separata con difficoltà momentanea

    Scenario. Caio è un professionista iscritto alla gestione separata. Ha saltato i versamenti di un anno perché il suo fatturato era calato significativamente. Ora la situazione è migliorata ma non riesce ancora a pagare il debito intero in una volta sola. Non ha ricevuto accertamenti INPS: si tratta di una regolarizzazione spontanea.

    Come si applica. La regolarizzazione spontanea consente a Caio di accedere alla riduzione delle sanzioni civili prevista per chi si fa avanti prima di un accertamento. Contemporaneamente, poiché l’importo rimane comunque rilevante, Caio può abbinare la regolarizzazione alla richiesta di rateizzazione: prima quantifica il debito esatto (contributi + sanzioni ridotte), poi chiede il piano di rate. In questo modo mette in regola la propria posizione contributiva – proteggendo la futura pensione – senza compromettere la liquidità corrente. Le sanzioni civili sulle rate residue continueranno a maturare, ma l’importo sarà comunque inferiore rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio.

    In pratica

    • Verificare l’estratto conto nel Cassetto previdenziale e quantificare il debito contributivo con le sanzioni ridotte per spontaneità.
    • Presentare la domanda di rateizzazione allegando documentazione che attesti la difficoltà economica temporanea.
    • Rispettare rigorosamente il piano di rate: anche un solo inadempimento può far decadere il beneficio.
    • Monitorare l’estratto conto dopo ogni versamento per verificare che i periodi vengano progressivamente riconosciuti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si chiede la rateizzazione dei contributi INPS?

    La domanda si presenta tramite il Cassetto previdenziale sul portale INPS (con accesso SPID, CIE o CNS) oppure allo sportello INPS territoriale competente per la propria gestione (artigiani, commercianti, gestione separata). È necessario allegare documentazione sulla situazione economica e il dettaglio del debito da rateizzare.

    Quante rate si possono ottenere dall'INPS?

    Il numero massimo di rate dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza e dall’importo del debito. Non esiste un numero fisso uguale per tutti: l’INPS valuta caso per caso. Per debiti molto elevati si possono ottenere piani pluriennali. È consigliabile chiedere allo sportello INPS o a un consulente del lavoro qual è il massimo concedibile per la propria situazione specifica.

    Le sanzioni civili si bloccano durante la rateizzazione?

    No, le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate residue non ancora versate. La rateizzazione non ‘congela’ il debito: permette solo di pagarlo nel tempo. Per questo conviene rispettare puntualmente le scadenze ed evitare di allungare inutilmente il piano.

    Cosa succede se non pago una rata?

    Il mancato pagamento di un numero minimo di rate (stabilito dalle condizioni del piano) fa decadere il beneficio della rateizzazione. In quel caso l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e l’INPS può avviare le procedure di recupero coattivo. È fondamentale segnalare tempestivamente all’INPS eventuali difficoltà prima di saltare una rata.

    Posso chiedere la rateizzazione anche se ho già ricevuto un accertamento INPS?

    Sì, la rateizzazione è di norma possibile anche dopo un accertamento INPS, ma in quel caso le sanzioni civili saranno calcolate con le percentuali piene (senza le riduzioni per spontaneità). La richiesta va presentata all’ufficio INPS che ha emesso l’atto, valutando se esistono i presupposti per la concessione del piano.

    La rateizzazione INPS copre anche le sanzioni civili o solo i contributi?

    La dilazione riguarda il debito complessivo: contributi non versati più sanzioni civili già maturate alla data della domanda. Le sanzioni che maturano sulle rate future continuano invece ad accumularsi fino all’effettivo pagamento di ciascuna rata.

    Come verifico che i periodi siano riconosciuti nel mio conto pensionistico durante la rateizzazione?

    Dopo ogni versamento è possibile controllare l’estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS. I periodi vengono riconosciuti progressivamente man mano che le rate vengono accreditate dall’ente. Se dopo alcuni giorni lavorativi il versamento non risulta, conviene contattare lo sportello INPS con la ricevuta F24 a disposizione.

  • Articolo 91 TU Giustizia Tributaria: Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.

  • Art. 1137 Codice della Navigazione: Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell’equipaggio

    Art. 1137 Codice della Navigazione: Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).

    Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628 , 629 del codice penale , è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.

    Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 145 L. 633/1941

    Art. 145 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

    Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Addizionali regionali e comunali IRPEF 2026: come funzionano

    In sintesi

    • Le addizionali si aggiungono all’IRPEF: sono imposte locali calcolate sul reddito imponibile, stabilite da Regione e Comune.
    • Le aliquote variano da Comune a Comune: ogni ente locale fissa la propria aliquota e può stabilire soglie di esenzione per redditi bassi.
    • Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 determina quale Regione e quale Comune hanno diritto all’addizionale per l’anno 2025.
    • L’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 viene trattenuto durante l’anno e risulta nella Certificazione Unica 2026.
    • Il saldo 2025 viene trattenuto in busta paga a partire da luglio, insieme al conguaglio IRPEF.

    Che cosa sono le addizionali e perché variano

    Oltre all’IRPEF nazionale, ogni contribuente deve versare due ulteriori imposte sul reddito: l’addizionale regionale e l’addizionale comunale. Si tratta di imposte locali, calcolate sullo stesso imponibile dell’IRPEF, ma con aliquote stabilite autonomamente da ciascuna Regione e da ciascun Comune. Questo spiega perché due persone con lo stesso reddito possono pagare importi diversi a seconda di dove vivono.

    Le Regioni fissano le proprie aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale. I Comuni fanno lo stesso: possono scegliere un’aliquota unica oppure una struttura a scaglioni, e possono anche prevedere una soglia di esenzione sotto la quale chi ha redditi bassi non paga l’addizionale. Le delibere comunali sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it nella sezione ‘fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF’.

    Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e che ‘il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale’. Conta il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 per calcolare le addizionali relative all’anno d’imposta 2025.

    Le addizionali seguono un meccanismo di acconto e saldo, simile all’IRPEF. Il datore di lavoro trattiene gli importi in busta paga nel corso dell’anno e li versa agli enti locali. Se le addizionali non sono state trattenute correttamente, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche in caso di esonero generale.

    Addizionali regionali e comunali nel 730/2026
    Aspetto Dettaglio
    Chi stabilisce l'aliquota Regione (addizionale regionale) e Comune (addizionale comunale)
    Base di calcolo Stesso reddito imponibile dell'IRPEF
    Domicilio fiscale rilevante Al 1° gennaio 2025 per l'addizionale 2025
    Soglie di esenzione comunale Deliberate da alcuni Comuni per redditi bassi; consultabili su www.finanze.gov.it
    Acconto addizionale comunale 2026 Trattenuto dal datore di lavoro, importo nella Certificazione Unica 2026 al punto 29
    Saldo addizionale 2025 Trattenuto in busta paga da luglio (pensionati da agosto/settembre)
    Soglia di non-esecuzione Se l'importo per singola addizionale è uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto non effettua il versamento

    Esempio pratico

    • Tizio vive a Milano dal 2020. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Milano, quindi le addizionali 2025 vengono calcolate in base alle aliquote deliberate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Il datore di lavoro durante il 2025 ha già trattenuto l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 (visibile al punto 29 della Certificazione Unica 2026). A luglio 2026, dopo il conguaglio del 730, verranno trattenute anche le somme a saldo per l’addizionale regionale e comunale 2025, se il calcolo nel 730-3 evidenzia un debito rispetto agli acconti già versati.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 22, 26, 27, 29 per addizionali regionali e comunali)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (mostra l’importo delle addizionali dovute e l’eventuale differenza)
    • Delibera comunale dell’anno 2025 sull’aliquota addizionale (su www.finanze.gov.it)
    • Modello 730/2026 o dichiarazione precompilata

    Tizio: cambia Comune durante il 2025

    Scenario. Tizio vive a Torino fino a ottobre 2024 e si trasferisce a Roma a novembre 2024. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Roma, perché il trasferimento è avvenuto oltre 60 giorni prima.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 precisano che ‘se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio’. Poiché Tizio si è trasferito a novembre 2024 (dopo il 2 novembre), deve indicare il vecchio domicilio (Torino) per il 1° gennaio 2025, e le addizionali 2025 vengono calcolate in base a Torino. L’addizionale comunale per il 2026, invece, sarà calcolata su Roma, il nuovo domicilio al 1° gennaio 2026.

    In pratica

    • Le addizionali 2025 si calcolano in base al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025, non alla residenza attuale.
    • La variazione di residenza produce effetti fiscali dopo 60 giorni: conta il momento del trasferimento rispetto al 2 novembre.
    • Se dichiarante e coniuge hanno domicili diversi, le addizionali comunali si calcolano separatamente per ciascuno.

    Caia: Comune con soglia di esenzione

    Scenario. Caia ha un reddito basso di 10.500 euro e risiede in un Comune che ha deliberato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale per redditi inferiori a 12.000 euro.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che i contribuenti ‘residenti in uno dei comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni’ debbano compilare il rigo F7, attestando il possesso dei requisiti. Le esenzioni possono essere legate al reddito imponibile o ad altre condizioni (come la composizione del nucleo familiare o l’ISEE) che non risultano direttamente dal modello di dichiarazione. Caia deve verificare sul sito www.finanze.gov.it la delibera del proprio Comune e, se ne ha diritto, compilare il rigo F7 per l’anno 2025 e per l’acconto 2026.

    In pratica

    • Non tutti i Comuni hanno soglie di esenzione: va verificato sul sito www.finanze.gov.it.
    • La soglia di esenzione si dichiara nel rigo F7 del modello 730, attestando di possedere i requisiti.
    • Le condizioni per l’esenzione (ISEE, nucleo familiare, ecc.) variano da delibera a delibera.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Perché l'addizionale comunale varia da Comune a Comune?

    Perché ogni Comune fissa autonomamente la propria aliquota, entro i limiti di legge. Possono anche stabilire aliquote differenziate per fasce di reddito o prevedere soglie di esenzione per i redditi più bassi. Le delibere sono consultabili su www.finanze.gov.it.

    Quando vengono trattenute le addizionali in busta paga?

    Il saldo dell’addizionale regionale e comunale per il 2025 viene trattenuto a partire da luglio 2026, insieme al conguaglio IRPEF. L’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 viene invece trattenuto nel corso dell’anno e risulta nella Certificazione Unica 2026.

    Se cambio Comune, quale aliquota si applica?

    L’addizionale si calcola in base al domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Per il 2025 conta il domicilio al 1° gennaio 2025, non quello attuale al momento della dichiarazione.

    Devo dichiarare le addizionali nel 730 anche se le ha già trattenute il datore di lavoro?

    Le addizionali trattenute dal datore di lavoro sono indicate nella Certificazione Unica e vengono riportate nel 730. Chi presta assistenza fiscale effettua il conguaglio: se le ritenute sono state insufficienti, si paga la differenza; se eccessive, si riceve un rimborso.

    La dichiarazione va presentata anche se sono esonerato dall'IRPEF ma devo le addizionali?

    Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che ‘la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta’.

  • IMU ridotta: immobili inagibili e di interesse storico

    In sintesi

    • Riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per immobili inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati.
    • Stessa riduzione del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico sottoposti a vincolo.
    • La riduzione non è automatica: va comunicata al Comune con la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    • La base imponibile si calcola su rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria (es. 160 per le abitazioni gruppo A).
    • Le aliquote puntuali le delibera ogni anno il tuo Comune: verificale sempre prima di calcolare l’imposta.
    • Il versamento avviene con modello F24 in due rate: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre.

    Quando l'IMU si paga a metà

    L’IMU (imposta municipale propria) è il tributo che si paga ogni anno sul possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. Il meccanismo è semplice: si calcola una ‘base imponibile’ partendo dalla rendita catastale e si applica l’aliquota deliberata dal Comune. Ma in due situazioni specifiche la legge taglia a metà la base imponibile: quando l’immobile è inagibile o inabitabile e non viene usato, oppure quando è vincolato come bene di interesse storico o artistico.

    Ridurre la base imponibile del 50% non significa pagare metà imposta in senso assoluto: significa che il numero su cui si applica l’aliquota è dimezzato. Se ad esempio la base imponibile ordinaria fosse 80.000 euro, con la riduzione diventa 40.000 euro, e l’aliquota si applica su quella cifra più bassa. Il risparmio concreto dipende dall’aliquota deliberata dal tuo Comune.

    Queste agevolazioni non scattano in automatico. Devi segnalare la situazione al Comune – di solito presentando la dichiarazione IMU – e documentare lo stato dell’immobile. Nei paragrafi che seguono vedremo come funziona ogni riduzione, con un esempio numerico e due casi pratici.

    Riduzioni IMU sulla base imponibile
    Situazione Riduzione base imponibile Condizione principale
    Immobile inagibile o inabitabile, non utilizzato 50% Stato accertato dal Comune o perizia tecnica
    Immobile di interesse storico/artistico vincolato 50% Presenza del vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali
    Comodato gratuito a genitori/figli (1° grado) 50% Contratto registrato, comodante residente nello stesso Comune, max 2 abitativi in Italia non di lusso
    Locazione a canone concordato (legge 431/98) 25% (imposta ridotta al 75%) Contratto 3+2 stipulato con accordi territoriali

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento di categoria A/3 con rendita catastale di 600 euro. Base imponibile ordinaria: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. Con la riduzione del 50% per inagibilità la base scende a 50.400 euro. Se il Comune applica un’aliquota dell’1% (10 per mille), l’IMU annua passa da 1.008 euro a 504 euro: un risparmio di 504 euro. L’aliquota puntuale va sempre verificata nella delibera comunale dell’anno in corso.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare categoria e rendita)
    • Perizia tecnica o accertamento comunale che attesta lo stato di inagibilità/inabitabilità
    • Decreto di vincolo storico/artistico (rilasciato dalla Soprintendenza) per gli immobili vincolati
    • Modello dichiarazione IMU (ministeriale) da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918 per ‘altri fabbricati’)

    Caso 1 – L'appartamento che non si può usare

    Scenario. Tizio ha ereditato un appartamento degli anni ’50 che presenta gravi problemi strutturali: tetto danneggiato, impianti non a norma, parti dei solai lesionate. L’immobile è di fatto inabitabile e Tizio non lo affitta né lo usa. Vuole sapere se può pagare meno IMU.

    Come si applica. Sì. La legge prevede la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ‘inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati’. Per ottenere l’agevolazione Tizio deve documentare lo stato dell’immobile – di solito con una perizia di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto) o chiedendo un accertamento al Comune – e presentare la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Fin tanto che la situazione permane, la riduzione si applica ogni anno. Se Tizio decidesse di ristrutturare e rendere agibile l’appartamento, dovrebbe comunicarlo al Comune.

    In pratica

    • Fai redigere una perizia tecnica che attesti l’inagibilità: è il documento principale per ottenere la riduzione.
    • Presenta la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo: senza comunicazione il Comune non applica automaticamente la riduzione.
    • Verifica l’aliquota deliberata dal tuo Comune per quell’anno: è pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia o sul portale comunale.

    Caso 2 – Il palazzo storico di famiglia

    Scenario. Caio è erede di un palazzo in centro storico che la Soprintendenza ha sottoposto a vincolo come bene di interesse storico e artistico. L’immobile non è locato. Caio si chiede se il vincolo comporta solo obblighi di restauro o anche qualche vantaggio fiscale.

    Come si applica. Il vincolo comporta entrambe le cose. Sul fronte IMU, la legge riconosce la riduzione del 50% della base imponibile per tutti gli immobili ‘di interesse storico o artistico’ vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali. La ratio è che il proprietario sopporta vincoli e costi di manutenzione imposti dalla legge senza poter liberamente intervenire sull’immobile. Caio deve comunicare la situazione al Comune presentando la dichiarazione IMU e allegando copia del decreto di vincolo emesso dalla Soprintendenza. Da quel momento la riduzione si applica ogni anno finché il vincolo è in vigore.

    In pratica

    • Recupera il decreto di vincolo della Soprintendenza: è il documento che certifica l’interesse storico/artistico dell’immobile.
    • Presenta la dichiarazione IMU al Comune con copia del vincolo: è il presupposto per ottenere la riduzione.
    • La riduzione vale ogni anno finché il vincolo è attivo: non devi rinnovare la domanda, salvo variazioni comunicate dal Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si dimostra che un immobile è inagibile?

    Di solito si presenta una perizia firmata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che descrive lo stato dell’immobile, oppure si richiede un accertamento al Comune. Il Comune può anche effettuare un sopralluogo per verificare la situazione.

    La riduzione del 50% vale anche se l'immobile inagibile è in corso di ristrutturazione?

    In linea di principio la riduzione spetta finché l’immobile è effettivamente inagibile e non utilizzato. Se i lavori sono iniziati e l’immobile risulta inabitabile durante il cantiere, la situazione concreta va verificata con il Comune, che può chiedere documentazione aggiornata.

    Per un immobile vincolato devo presentare ogni anno la dichiarazione IMU?

    No. La dichiarazione IMU va presentata una sola volta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione rilevante (in questo caso, la comunicazione del vincolo). Poi la riduzione si applica automaticamente ogni anno finché permane il vincolo.

    Se l'immobile storico è anche locato, la riduzione del 50% si applica lo stesso?

    Sì, la riduzione per vincolo storico/artistico si applica indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Se però l’immobile è locato a canone concordato, si applica una sola riduzione (le due agevolazioni non si sommano): conviene verificare quale delle due è più conveniente nel caso specifico.

    Dove trovo l'aliquota IMU deliberata dal mio Comune?

    Le aliquote deliberate dai Comuni sono pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia (finanze.gov.it) nella sezione dedicata all’IMU, o direttamente sul sito del tuo Comune. Controlla sempre la delibera dell’anno in corso prima di effettuare il calcolo.

    Qual è il codice tributo F24 per pagare l'IMU su questi immobili?

    Per i fabbricati ordinari (diversi da abitazione principale, rurali strumentali, immobili D e aree edificabili) si usa il codice tributo 3918. Va indicato anche il codice catastale del Comune destinatario del tributo.

    Vedi anche: IMU ed eredi, IMU sugli immobili strumentali, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, TARI: riduzioni e agevolazioni, quando spettano, IMU sui terreni agricoli e IMU sulla seconda casa.