Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2088 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2088 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' dell'imprenditore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi

    dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde

    verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in

    conformita' della legge e delle norme corporative.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2081 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2081 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Norme equiparate al contratto collettivo.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo

    valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che

    disciplinano rapporti di lavoro.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2076 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2076 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Contratto collettivo annullabile.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che

    intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

    La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro

    dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

    La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi

    dalla pubblicazione del contratto collettivo.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria

    alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per

    effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.

    Questa ha pero' facolta' di denunziare il contratto collettivo

    indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia dopo la scadenza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo, anche quando e' stato denunziato, continua a

    produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un

    nuovo regolamento collettivo.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Denunzia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della

    scadenza.

    Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese

    prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo

    contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di

    conciliazione previsto nell'articolo 412 del codice di procedura civile,

    puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove

    condizioni di lavoro.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno

    efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di

    produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.)(1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Formazione e pubblicazione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli

    accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Libretti in favore di minori.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare

    depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione

    del suo legale rappresentante.

    Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere

    nominativo.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 11, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Prelazione a favore del concedente.

    In vigore dal 19/04/1942

    (In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito

    a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la

    proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve

    esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza

    della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della

    vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo

    avente causa.

    Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti

    congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il

    quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, legge 18 dicembre 1970, n.

    1138.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Revisione del canone.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e

    successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una

    revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo

    gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina

    senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di

    deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

    La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta

    almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello

    accertato nella precedente revisione.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 18, legge 22 luglio 1966, n. 607.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzione dell'inosservanza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere

    annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.

    L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.)

    (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.