Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 87 DPR 602/1973 – Ricorso per fallimento e ammissione al passivo

    Art. 87 DPR 602/1973 – Ricorso per fallimento e ammissione al passivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.

    2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate e la approva, espressamente o omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.

  • Come leggere il prospetto di liquidazione 730-3

    In sintesi

    • Il modello 730-3 è il riepilogo dei calcoli del tuo 730: ti dice se hai un rimborso o un debito, e per quale importo.
    • Il prospetto mostra il reddito complessivo, le detrazioni e deduzioni applicate, l’imposta netta e le addizionali regionali e comunali.
    • Il risultato finale è la riga più importante: importo a credito (rimborso) oppure importo a debito (trattenuta in busta paga).
    • Se hai presentato il 730 congiunto con il coniuge, il prospetto ha due colonne separate: una per il dichiarante e una per il coniuge.
    • Chi ha un sostituto d’imposta riceve il rimborso in busta paga o sul cedolino pensione, di norma da luglio; chi non ce l’ha riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
    • Il sostituto non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

    Cos'è il modello 730-3 e perché devi leggerlo con attenzione

    Quando presenti il modello 730, il CAF, il professionista abilitato o il tuo datore di lavoro elabora un documento chiamato modello 730-3: il prospetto di liquidazione. Si tratta del riepilogo di tutti i calcoli eseguiti sulla tua dichiarazione, e il soggetto che ti ha prestato assistenza è obbligato a consegnartene una copia prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.

    Il prospetto di liquidazione mostra, voce per voce, come si arriva al risultato finale: quanto reddito hai dichiarato, quali detrazioni e deduzioni ti sono state riconosciute, quanta imposta lorda è stata calcolata, quanto è stata ridotta grazie alle detrazioni, e infine se il confronto tra imposta dovuta e ritenute già versate ti dà un credito (cioè un rimborso) oppure un debito (cioè una somma da pagare). Le istruzioni ufficiali raccomandano di controllare attentamente questo documento per individuare eventuali errori prima che il conguaglio venga eseguito.

    Se hai presentato il 730 in forma congiunta con il coniuge, il prospetto 730-3 contiene due colonne distinte: una per il dichiarante e una per il coniuge. Ogni colonna mostra in modo indipendente redditi, detrazioni e risultato finale. Questo significa che uno dei due coniugi potrebbe risultare a credito e l’altro a debito, e i due importi vengono gestiti separatamente.

    Le voci principali del prospetto di liquidazione 730-3
    Voce del prospetto Cosa rappresenta
    Reddito complessivo Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, casa, ecc.), prima delle deduzioni
    Oneri deducibili Spese che riducono direttamente il reddito su cui calcoli l'imposta (es. contributi previdenziali)
    Reddito imponibile Reddito complessivo al netto delle deduzioni: è la base su cui si calcola l'imposta lorda
    Imposta lorda Imposta calcolata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile
    Detrazioni d'imposta Riduzioni dell'imposta lorda (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, ecc.)
    Imposta netta Imposta lorda meno detrazioni: è la tua imposta effettiva per il 2025
    Addizionali regionale e comunale Imposte aggiuntive calcolate separatamente sull'IRPEF, a favore di Regione e Comune
    Ritenute operate Importi già trattenuti dal tuo datore di lavoro o ente pensionistico durante l'anno
    Risultato (credito/debito) Differenza tra imposta netta dovuta e ritenute già versate: positivo = rimborso, negativo = debito

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come dipendente e nel 2025 ha percepito uno stipendio su cui il datore di lavoro ha già trattenuto le ritenute IRPEF. Il 730-3 mostra un’imposta netta di 4.200 euro e ritenute già versate per 4.500 euro: il risultato è un credito di 300 euro, che verrà rimborsato in busta paga a luglio. Caio, invece, ha cambiato lavoro a metà anno e il conguaglio effettuato dall’ultimo datore non ha coperto l’intero debito: il suo 730-3 mostra un debito di 180 euro, che sarà trattenuto dallo stipendio. Poiché 180 euro supera la soglia di 12 euro, la trattenuta viene eseguita.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Copia del modello 730/2026 presentato
    • Prospetto di liquidazione 730-3 consegnato dal CAF, professionista o sostituto d’imposta
    • Documentazione delle spese detratte (ricevute, fatture, scontrini) per verifica delle detrazioni indicate
    • Attestati di versamento F24, se sono stati effettuati acconti o versamenti diretti

    Caso 1 – 730 senza sostituto: il rimborso arriva dall'Agenzia delle Entrate

    Scenario. Tizio ha presentato il 730/2026 senza sostituto d’imposta perché ha cambiato lavoro e nel 2026 è momentaneamente senza datore. Il prospetto 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro.

    Come si applica. Poiché Tizio ha presentato il 730 senza sostituto, il rimborso non arriva in busta paga ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se ha comunicato il proprio IBAN all’Agenzia, il rimborso viene accreditato sul conto corrente a partire dal mese di dicembre. Se non ha comunicato l’IBAN, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. In entrambi i casi, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione prima di erogare il rimborso.

    In pratica

    • Se hai presentato il 730 senza sostituto e sei a credito, il rimborso non passa dalla busta paga: lo eroga direttamente l’Agenzia delle Entrate, di norma a partire da dicembre.
    • Comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate accelera l’accredito ed evita l’attesa del titolo postale. Puoi farlo online tramite il sito agenziaentrate.gov.it.

    Caso 2 – 730 congiunto: due colonne, due risultati

    Scenario. Caio e sua moglie presentano il 730/2026 in forma congiunta. Caio è il dichiarante (ha indicato il suo datore di lavoro per il conguaglio). Il 730-3 mostra: colonna dichiarante, credito di 200 euro; colonna coniuge, debito di 80 euro.

    Come si applica. Le due colonne sono gestite separatamente. Il credito di 200 euro spettante a Caio viene rimborsato in busta paga a luglio dal suo datore di lavoro. Il debito di 80 euro della moglie viene trattenuto dallo stipendio della moglie stessa nello stesso periodo, poiché supera la soglia di 12 euro sotto la quale il sostituto non esegue il conguaglio. I due importi non si compensano automaticamente tra loro.

    In pratica

    • Nel 730 congiunto ogni coniuge ha il proprio risultato nella propria colonna: crediti e debiti non si sommano tra dichiarante e coniuge, ma vengono regolati separatamente in busta paga.
    • Il sostituto che effettua il conguaglio è quello del dichiarante: se il coniuge ha un sostituto diverso, i conguagli vengono effettuati dai rispettivi datori di lavoro in base a quanto indicato nel 730-3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando mi viene consegnato il modello 730-3?

    Il soggetto che ti ha prestato assistenza (CAF, professionista o sostituto d’imposta) è tenuto a consegnartelo prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le scadenze variano in base al mese di presentazione: ad esempio, per i 730 presentati entro il 31 maggio la consegna del 730-3 avviene entro il 15 giugno.

    Cosa significa 'imposta netta' nel prospetto 730-3?

    L’imposta netta è l’imposta IRPEF effettivamente dovuta per il 2025, cioè quella che resta dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, mutuo, ecc.). È la voce che viene confrontata con le ritenute già versate per determinare il credito o il debito finale.

    Il sostituto è obbligato a rimborsarmi anche piccoli importi?

    No. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo risultante dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro per ogni singola imposta o addizionale.

    Da quando viene rimborsato o trattenuto l'importo risultante dal 730?

    A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati, le operazioni di conguaglio avvengono a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto, in genere da agosto o settembre.

    Cosa faccio se nel 730-3 trovo un errore?

    Se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, devi segnalarglielo il prima possibile affinché elaborino un modello 730 rettificativo. Se invece sei tu ad aver fornito dati incompleti, puoi presentare un 730 integrativo (entro il 26 ottobre, se la correzione è a tuo favore) oppure il modello REDDITI PF 2026 se la correzione produce un maggiore debito.

    Il rimborso può essere ritardato rispetto a luglio?

    Sì. Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 entro quattro mesi dal termine di trasmissione. In tal caso il rimborso viene erogato dall’Agenzia stessa a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.

  • Codice tributo sbagliato nell’F24: come si corregge

    In sintesi

    • Non serve un secondo pagamento: se l’importo versato è corretto, l’errore sul codice tributo si risolve con una semplice istanza di rettifica.
    • Strumento CIVIS: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate permette di chiedere la correzione online, senza andare allo sportello.
    • In alternativa all’ufficio: si può presentare l’istanza di persona o per posta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
    • L’F24 originale resta valido: l’Agenzia riallocare il versamento al tributo corretto, senza perdere la data di pagamento.
    • Agisci prima possibile: correggere l’errore tempestivamente evita che il sistema registri un omesso versamento sul tributo giusto.

    Cosa succede se sbagli il codice tributo nell'F24

    Il modello F24 è il modello unificato con cui si versano imposte, contributi e altri tributi. Ogni pagamento è identificato da un codice tributo, cioè un numero di quattro cifre che indica esattamente quale imposta si sta pagando. Se inserisci il codice tributo sbagliato – per esempio 4001 (IRPEF saldo) invece di 3801 (addizionale regionale IRPEF) – il versamento finisce ‘catalogato’ in modo errato nel sistema dell’Agenzia delle Entrate.

    La buona notizia è che non devi pagare di nuovo. L’errore sul codice tributo, quando l’importo complessivo versato è quello giusto, si risolve con una procedura di rettifica: si chiede all’Agenzia di spostare l’accredito dal tributo sbagliato a quello corretto. Il pagamento originale resta valido e la data rimane quella in cui hai pagato.

    Questa procedura di rettifica si chiama istanza di correzione della delega F24 e può essere presentata in due modi: tramite il servizio telematico CIVIS (disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia) oppure direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il tuo domicilio fiscale.

    Modalità di correzione del codice tributo errato
    Canale Come si usa Chi può usarlo
    CIVIS (telematico) Area riservata Agenzia delle Entrate → Assistenza → CIVIS → Delega F24 Tutti i contribuenti con credenziali SPID/CIE/CNS
    Ufficio Agenzia delle Entrate Istanza cartacea con copia dell'F24 errato, di persona o per posta raccomandata Tutti i contribuenti
    Intermediario abilitato Il commercialista o CAF invia la richiesta per conto del contribuente Chi si affida a un professionista

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio doveva versare l’IRPEF a saldo con codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche) ma ha inserito per errore il codice 4033 (IRPEF acconto prima rata). L’importo di 850 euro è stato accreditato sul tributo sbagliato. Tizio non paga di nuovo: accede a CIVIS, seleziona la delega F24 con la data del versamento e chiede la rettifica del codice da 4033 a 4001. L’Agenzia elabora la richiesta e riallocare l’importo al tributo corretto, mantenendo la data di pagamento originale. Nessuna sanzione, nessun interesse.

    Documenti necessari

    • Copia della delega F24 con il codice tributo errato
    • Credenziali di accesso all’area riservata (SPID, CIE o CNS) per l’istanza via CIVIS
    • Documento di identità (per istanza allo sportello)
    • Codice fiscale del contribuente
    • Eventuale delega se si agisce tramite intermediario

    Caso 1 – Tizio corregge online con CIVIS

    Scenario. Tizio ha presentato il modello 730 e deve versare un saldo IRPEF di 620 euro. Compila l’F24 in autonomia tramite home banking e, per distrazione, scrive il codice tributo 3801 (addizionale regionale IRPEF) invece di 4001 (IRPEF persone fisiche). Se ne accorge il giorno successivo.

    Come si applica. Tizio accede all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, entra nella sezione ‘Assistenza’ e apre il servizio CIVIS. Seleziona la categoria ‘Delega F24’ e carica la copia della delega. Indica il codice tributo errato (3801) e quello corretto (4001), lascia una breve spiegazione e invia la richiesta. L’Agenzia elabora la correzione e la accredita sul tributo giusto. L’importo versato rimane valido con la data del pagamento originale.

    In pratica

    • L’accesso a CIVIS richiede SPID, CIE o CNS: verifica di avere le credenziali prima di iniziare.
    • Conserva la ricevuta della richiesta CIVIS: è la prova che hai segnalato l’errore.
    • Non versare di nuovo: un doppio pagamento crea un credito difficile da recuperare.

    Caso 2 – Caio si presenta all'ufficio

    Scenario. Caio, 72 anni, non usa internet e ha fatto l’F24 in banca. La banca ha indicato per errore il codice tributo sbagliato per un versamento di 430 euro. Caio non sa come usare CIVIS.

    Come si applica. Caio si reca all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la copia della ricevuta dell’F24 e un documento di identità. Allo sportello spiega l’errore e consegna un’istanza scritta (anche in forma libera) che indica il codice tributo errato, quello corretto e l’importo. L’ufficio protocolla la richiesta e provvede alla rettifica amministrativa. Se lo desidera, può delegare un familiare o un intermediario ad agire per lui.

    In pratica

    • L’istanza cartacea può essere anche in forma libera: scrivi nome, codice fiscale, data e importo del pagamento, codice errato e codice corretto.
    • Porta sempre la ricevuta originale dell’F24: è il documento che prova il versamento.
    • Verifica gli orari dell’ufficio sul sito dell’Agenzia: molti uffici richiedono appuntamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Classificazione doganale delle merci, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila e si paga un F24 e F24 e senza sostituto.

  • Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

    2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo.

    3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

  • Ecobonus 2026: aliquote risparmio energetico nel 730/2026

    In sintesi

    • Aliquota differenziata dal 2025: 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale; 36% per tutti gli altri immobili.
    • Divieto caldaie a gas dal 2025: non sono più detraibili le spese per sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (condensazione e generatori d’aria calda a gas); restano agevolabili pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa.
    • Massimale di detrazione variabile per tipo di intervento: 60.000 euro per involucro e infissi (codici 2+12 combinati), 30.000 euro per impianti di climatizzazione (codici 4+13 combinati).
    • Ripartizione in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025 (eccetto Superbonus con proprie regole).
    • Bonifico parlante obbligatorio con causale del versamento, codice fiscale del contribuente e P.IVA o CF del beneficiario.
    • Trasmissione ENEA obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori, tramite bonusfiscali.enea.it, con attestato APE e scheda descrittiva dell’intervento.

    Come funziona l'Ecobonus nel 730/2026 (Sezione IV quadro E)

    L’Ecobonus – tecnicamente la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti – va indicato nella Sezione IV del quadro E del modello 730/2026. Si applica a una vasta gamma di interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché si tratti di edifici esistenti e non in costruzione.

    Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più univocamente del 65%: la regola generale è del 50% per le spese sostenute da chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per tutti gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Questa differenziazione riguarda i principali interventi agevolati: riqualificazione energetica globale (codice 1), involucro dell’edificio (codice 2), pannelli solari (codice 3), sostituzione impianti climatizzazione (codice 4), schermature solari (codice 5), impianti a biomasse (codice 6), interventi su parti comuni condominiali (codici 8 e 9), finestre e infissi (codice 12), caldaie a condensazione classe A (codice 13), micro-cogeneratori (codice 14).

    Una novità rilevante del 2025 riguarda gli impianti di riscaldamento: non sono più detraibili le spese per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas). Restano invece pienamente agevolabili: i micro-cogeneratori anche se alimentati a combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).

    La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (per esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). È invece possibile richiederla per la parte di spesa eccedente eventuali incentivi disposti da regioni, province o comuni, se compatibili. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale con causale che evidenzi la natura dell’intervento, il codice fiscale del contribuente e il numero di P.IVA o il codice fiscale del beneficiario.

    Principali interventi Ecobonus 2025: aliquote e massimali di detrazione
    Tipo di intervento (codice quadro E) Aliquota ab. principale Aliquota altri immobili Massimale detrazione
    Riqualificazione energetica globale (cod. 1) 50% 36% non superiore a 60.000 euro (tabella Appendice)
    Involucro edificio – pareti, coperture, pavimenti (cod. 2) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 12)
    Pannelli solari per acqua calda sanitaria (cod. 3) 50% 36% 60.000 euro
    Sost. impianti climatizzazione invernale (cod. 4) 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 13)
    Finestre comprensive di infissi (cod. 12) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 2)
    Caldaie a condensazione classe ≥ A (cod. 13) – escluse caldaie fossili uniche 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 4)
    Dispositivi multimediali controllo remoto con limite (cod. 16) 50% 36% 15.000 euro (limite spesa 23.077 euro)

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario e risiede nella propria abitazione principale. Nel 2025 sostiene 20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore (codice 4). Aliquota 50% per abitazione principale: detrazione 10.000 euro, fruibile in 10 rate da 1.000 euro l’anno. Caio, invece, sostituisce le finestre con infissi a bassa trasmittanza in un appartamento dato in locazione, spendendo 15.000 euro (codice 12): aliquota 36%, detrazione 5.400 euro in 10 rate da 540 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa che esegue i lavori
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (con causale, CF contribuente, P.IVA/CF beneficiario)
    • Asseverazione del tecnico abilitato (o certificazione del produttore per finestre e caldaie ≤ 100 kW)
    • Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico non coinvolto nei lavori, conservato dal contribuente (non richiesto per sola sostituzione finestre o pannelli solari)
    • Ricevuta di trasmissione telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (portale bonusfiscali.enea.it)
    • Delibera assembleare e tabella millesimale, in caso di interventi su parti comuni condominiali

    Sostituzione della caldaia con pompa di calore nell'appartamento di residenza

    Scenario. Sempronio, proprietario dell’abitazione principale, sostituisce nel 2025 la vecchia caldaia a metano con una pompa di calore ad alta efficienza (codice 4), sostenendo una spesa di 12.000 euro. Non installa contestualmente nessun’altra caldaia a gas.

    Come si applica. La pompa di calore è intervento pienamente agevolabile nel 2025. Essendo l’immobile l’abitazione principale di Sempronio ed egli il titolare del diritto di proprietà, l’aliquota è del 50%. Detrazione: 12.000 × 50% = 6.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali da 600 euro. Nel quadro E Sezione IV va indicato il codice ‘4’ in colonna 1, l’anno ‘2025’ in colonna 2, e il codice ‘3’ in colonna 6 per attestare il 50% per abitazione principale.

    In pratica

    • Verificare che l’intervento NON riguardi una caldaia unica alimentata a combustibili fossili (esclusa dal 2025)
    • Conservare l’asseverazione tecnica (o la certificazione del produttore se la potenza è ≤ 100 kW)
    • Trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite bonusfiscali.enea.it

    Isolamento termico (cappotto) su appartamento in condominio – seconda casa

    Scenario. Caio possiede un appartamento in un condominio che usa come seconda casa (non abitazione principale). Nel 2025 il condominio esegue lavori di coibentazione delle pareti esterne (codice 8 – interventi sull’involucro di parti comuni condominiali esistenti). La quota di spesa imputata a Caio è 8.000 euro.

    Come si applica. L’immobile non è abitazione principale di Caio: l’aliquota applicabile è del 36%. Detrazione: 8.000 × 36% = 2.880 euro in 10 rate da 288 euro. In caso contrario, se Caio vi risiedesse come abitazione principale e fosse proprietario, potrebbe applicare il 50%: 8.000 × 50% = 4.000 euro.

    In pratica

    • Per le spese su parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio nella colonna 3 del quadro E
    • L’aliquota del 50% per abitazione principale (colonna 6, codice ‘3’) spetta solo ai titolari di diritto reale di godimento che la adibiscono ad abitazione principale
    • Richiedere all’amministratore la quota di spesa imputata e la documentazione per la dichiarazione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota dell'Ecobonus nel 2025?

    Dal 2025 l’aliquota è del 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale, e del 36% per tutti gli altri immobili. Non esiste più un’aliquota unica al 65% per i classici interventi Ecobonus sulle spese 2025.

    Le caldaie a gas sono ancora detraibili nel 2025?

    No, dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas). Restano agevolabili: pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), micro-cogeneratori, generatori a biomassa.

    Quante rate si deve scegliere per l'Ecobonus?

    Per le spese sostenute dal 2016 al 2025, la detrazione è obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per gli interventi ordinari di risparmio energetico.

    È obbligatorio inviare i dati all'ENEA?

    Sì, per gli interventi di risparmio energetico occorre trasmettere telematicamente all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i dati dell’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva. La mancata trasmissione non comporta tuttavia la perdita del diritto alla detrazione.

    L'Ecobonus è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione?

    No, la detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio per gli stessi interventi. Il contribuente deve scegliere quale agevolazione applicare.

    Chi può fruire dell'Ecobonus?

    Possono fruire della detrazione i titolari di proprietà, altri diritti reali di godimento, locatari o comodatari dell’immobile, nonché i familiari conviventi del possessore. Anche i condomini per le parti comuni. Il diritto si trasferisce, salvo diverso accordo, all’acquirente in caso di vendita dell’immobile.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33%, Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e art. 1 T.U.B..

  • Richiesta di accesso agli atti (L. 241/1990): fac-simile

    Modelli e fac-simile · PA e privacy

    In sintesi

    Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ottenere documenti della Pubblica Amministrazione
    Forma
    Scritta (istanza motivata)
    Invio consigliato
    Protocollo, PEC o raccomandata all’ente
    Riferimenti
    Artt. 22-25 L. 241/1990; DPR 184/2006

    Cos’è e quando si usa

    L’accesso documentale è il diritto, riconosciuto dalla Legge 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una PA. Spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata (ad esempio, accedere agli atti di un procedimento che riguarda il richiedente).

    L’istanza va motivata indicando l’interesse e i documenti richiesti. La PA deve rispondere entro 30 giorni; decorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) e si può ricorrere al TAR o al difensore civico. Va tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato (FOIA), che ha presupposti diversi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del richiedente e recapiti (incluso PEC/email)
    • Indicazione dell’ente e dell’ufficio destinatario
    • Documenti di cui si chiede l’accesso, identificati il più possibile
    • Motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale
    • Modalità richiesta (visione e/o copia)
    • Luogo, data e firma; copia del documento d’identità

    Fac-simile: istanza di accesso documentale

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R / Protocollo
    
    Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
    [UFFICIO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    CHIEDO
    
    di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: [INDICARE I DOCUMENTI, es. il provvedimento n. ___ del ___; gli atti del procedimento ___; la pratica edilizia n. ___].
    
    L'accesso è motivato dal seguente interesse diretto, concreto e attuale: [SPIEGARE L'INTERESSE, es. essere parte del procedimento / proprietario confinante / destinatario dell'atto].
    
    Chiedo che la copia mi sia [rilasciata in formato cartaceo / trasmessa via PEC]. Sono disponibile a sostenere i costi di riproduzione previsti.
    
    Allego copia del documento di identità.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Indirizza l’istanza all’ente e, se noto, al responsabile del procedimento, tramite PEC, protocollo o raccomandata, allegando copia del documento d’identità. Identifica i documenti nel modo più preciso possibile e spiega bene l’interesse: è il presupposto dell’accesso documentale.

    La PA ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego, differimento o silenzio (che vale rigetto), puoi presentare ricorso al TAR entro 30 giorni o, in alternativa, al difensore civico/Commissione per l’accesso. Se i documenti contengono dati di terzi, l’amministrazione potrà bilanciare le esigenze di riservatezza.

    Errori da evitare

    • Non motivare l’interesse diretto, concreto e attuale
    • Chiedere documenti in modo generico o esplorativo
    • Confondere l’accesso documentale con l’accesso civico (FOIA)
    • Lasciar decorrere i 30 giorni per il ricorso al TAR

    Domande frequenti

    Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
    Per l’accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l’accesso senza necessità di motivazione esiste invece l’accesso civico generalizzato (FOIA).
    Entro quanto risponde la PA?
    Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l’accesso/difensore civico.
    Devo pagare per le copie?
    La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell’ente.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Come si compila la dichiarazione IVA: guida ai quadri

    In sintesi

    • Quadro VA: raccoglie le informazioni generali sull’attività (tipo di attività, regime contabile, dati identificativi del contribuente).
    • Quadri VE e VF: cuore della dichiarazione – VE riepiloga le operazioni attive (vendite) con l’IVA a debito, VF riepiloga gli acquisti con l’IVA detraibile.
    • Quadro VJ: registra le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), cioè quelle in cui è il destinatario a dover versare l’IVA al posto del fornitore.
    • Quadro VH: riporta i dati delle liquidazioni periodiche già effettuate nel corso dell’anno (mensili o trimestrali).
    • Quadri VL e VX: VL calcola la liquidazione annuale dell’imposta; VX determina il saldo finale (a debito da versare o a credito da usare).

    La struttura della dichiarazione IVA: a cosa serve ogni quadro

    Compilare la dichiarazione IVA annuale significa percorrere una sequenza di quadri, ciascuno con una funzione precisa. Il modello non è un documento da riempire dall’inizio alla fine in modo indifferenziato: ogni quadro raccoglie un tipo specifico di informazioni, e i dati si sommano o si compensano fino ad arrivare al saldo finale. Conoscere la logica di questa struttura aiuta a capire cosa si sta dichiarando e perché.

    Il modello IVA segue una logica a cascata: si parte dalle informazioni generali sull’attività (quadro VA), si registrano le operazioni dell’anno – distinguendo tra vendite (quadro VE) e acquisti (quadro VF) – si aggiungono i casi particolari come il reverse charge (quadro VJ), si riportano le liquidazioni già effettuate (quadro VH), si calcola la liquidazione annuale complessiva (quadro VL) e infine si determina il saldo definitivo (quadro VX). Ogni quadro alimenta il successivo.

    È utile sottolineare che non tutti i quadri vanno compilati da tutti i contribuenti: alcuni si compilano solo se si sono verificate specifiche tipologie di operazioni. Un libero professionista senza operazioni intracomunitarie non compilerà i quadri dedicati a quelle operazioni. Un soggetto senza operazioni in reverse charge lascerà vuoto il quadro VJ. La compilazione dipende dalla concreta attività svolta nell’anno d’imposta.

    Nelle prossime sezioni viene illustrata la funzione di ciascun quadro principale, con un approccio volutamente non tecnico: l’obiettivo è capire a cosa serve ogni sezione, non come si compila riga per riga (per quello ci sono le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e il supporto di un professionista).

    I quadri principali della dichiarazione IVA e la loro funzione
    Quadro Funzione principale
    VA Informazioni generali: tipo attività, regime contabile, dati del dichiarante
    VE Operazioni attive (vendite): IVA a debito suddivisa per aliquota; operazioni non imponibili ed esenti
    VF Acquisti e IVA a credito: IVA detraibile sugli acquisti, pro-rata, indetraibilità specifiche
    VJ Operazioni con inversione contabile (reverse charge): IVA dovuta dal cessionario/committente
    VH Liquidazioni periodiche: riepilogo dei versamenti mensili o trimestrali già effettuati
    VL Liquidazione annuale: IVA a debito meno IVA detraibile meno versamenti periodici
    VX Saldo finale: importo a debito da versare o a credito da riportare/compensare/rimborsare

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è una società di commercio all’ingrosso. Nel corso del 2025 ha emesso fatture imponibili al 22% per un totale di IVA a debito di 44.000 euro (quadro VE) e ha acquistato beni e servizi con IVA detraibile per 31.000 euro (quadro VF). Ha effettuato versamenti periodici trimestrali per 11.000 euro totali (quadro VH). Il quadro VL calcola: 44.000 – 31.000 – 11.000 = 2.000 euro di saldo annuale a debito. Questo importo finisce nel quadro VX come debito da versare con F24 (codice tributo 6099).

    Documenti necessari

    • Registro IVA vendite con totali per aliquota (22%, 10%, 5%, 4%) e per operazioni esenti/non imponibili
    • Registro IVA acquisti con IVA detraibile e dettaglio delle indetraibilità specifiche (es. autovetture, rappresentanza)
    • Modelli F24 dei versamenti periodici IVA effettuati nel corso dell’anno
    • Comunicazioni LIPE trasmesse per ciascun trimestre
    • Documentazione delle operazioni in reverse charge ricevute (quadro VJ)
    • Eventuale calcolo del pro-rata se si effettuano operazioni sia imponibili sia esenti

    Caso 1 – Tizio, consulente con operazioni solo imponibili

    Scenario. Tizio è un ingegnere che fattura esclusivamente prestazioni di consulenza tecnica con IVA al 22%. Non ha operazioni esenti, non imponibili, né in reverse charge. Ha liquidato l’IVA mensilmente versando ogni mese il saldo con F24.

    Come si applica. Per Tizio la compilazione è relativamente lineare. Il quadro VA riporta i dati generali della sua attività professionale. Il quadro VE riepiloga tutte le fatture emesse con IVA al 22%, indicando la base imponibile e l’IVA a debito. Il quadro VF riepiloga gli acquisti detraibili (attrezzatura, servizi professionali, ecc.). Il quadro VJ resta vuoto. Il quadro VH riporta i 12 versamenti mensili già effettuati. Il quadro VL calcola se c’è ancora qualcosa da pagare o un credito. Il quadro VX chiude con il saldo definitivo.

    In pratica

    • Tizio non deve preoccuparsi dei quadri relativi a operazioni esenti, pro-rata o reverse charge: li lascia semplicemente non compilati.
    • Il suo percorso nella dichiarazione è: VA → VE → VF → VH → VL → VX, con il saldo finale che rispecchia la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti, al netto dei versamenti già effettuati.

    Caso 2 – Caio, impresa edile con operazioni in reverse charge

    Scenario. Caio gestisce un’impresa edile. Oltre alle normali fatture ai clienti finali con IVA al 22% e 10% (per le ristrutturazioni), riceve fatture da subappaltatori edili senza addebito di IVA, perché in questi rapporti scatta il meccanismo del reverse charge: è Caio a dover calcolare e versare l’IVA per conto del fornitore.

    Come si applica. Per Caio la dichiarazione richiede anche la compilazione del quadro VJ, dove vengono indicate le operazioni ricevute in reverse charge con la relativa IVA che Caio ha dovuto versare al posto del subappaltatore. Questa IVA entra sia come debito (perché è Caio che la deve all’Erario) sia come credito detraibile (perché riguarda acquisti inerenti alla sua attività). Il risultato netto, a parità di condizioni, è neutro per Caio, ma va comunque dichiarato correttamente per evitare anomalie nei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Il quadro VJ non è solo un adempimento formale: serve all’Agenzia delle Entrate per riconciliare le operazioni in reverse charge tra cedente e cessionario.
    • Caio compila VJ per le fatture dei subappaltatori, poi l’IVA relativa confluisce sia nel calcolo del debito (quadro VE per la parte di debito) sia nella detrazione (quadro VF), risultando neutrale ai fini del saldo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali quadri della dichiarazione IVA sono obbligatori per tutti?

    I quadri VA, VE, VF, VL e VX sono compilati dalla grande maggioranza dei contribuenti IVA. VJ si compila solo se ci sono operazioni in reverse charge; VH riporta le liquidazioni periodiche già effettuate. Non tutti i quadri si applicano a tutte le situazioni.

    Cosa contiene il quadro VE?

    Il quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (le vendite) dell’anno, suddivise per aliquota IVA (22%, 10%, 5%, 4%) e con evidenza separata delle operazioni non imponibili (es. esportazioni) e di quelle esenti. Dalla somma di queste voci si calcola l’IVA a debito totale.

    Cos'è il quadro VF e perché è importante?

    Il quadro VF riepiloga gli acquisti e l’IVA detraibile. È il lato opposto del VE: mentre VE riporta quanto IVA è stata addebitata ai clienti, VF riporta quanta IVA è stata pagata ai fornitori e può essere recuperata. La differenza tra le due determina il debito o il credito netto.

    Il quadro VX a debito: cosa significa concretamente?

    Significa che, dopo aver sottratto l’IVA detraibile sugli acquisti e i versamenti periodici già effettuati nel corso dell’anno, risulta ancora un importo da versare all’Erario. Questo importo va pagato con F24 usando il codice tributo 6099 (saldo IVA annuale).

    Cosa fa il quadro VH?

    Il quadro VH riepiloga i versamenti IVA periodici già effettuati durante l’anno – sia mensili (con codici da 6001 a 6012) sia trimestrali (con codici da 6031 a 6034). Questi importi vengono sottratti nel quadro VL per evitare di pagare due volte lo stesso debito.

    Il quadro VX a credito: quali opzioni si hanno?

    Se dal quadro VX emerge un credito IVA, il contribuente può scegliere: riportarlo in detrazione nell’anno successivo, usarlo in compensazione orizzontale in F24 (con visto di conformità se superiore a 5.000 euro annui), oppure chiederne il rimborso nei casi tassativi previsti dall’art. 30 del DPR 633/1972.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva, Dichiarazione IVA integrativa e Dichiarazione IVA annuale.

  • Avviso bonario: cosa fare e come pagare (o contestare)

    In sintesi

    • Non è una cartella esattoriale: l’avviso bonario è un invito a pagare prima che il debito venga iscritto a ruolo; hai ancora margine per agire.
    • Sanzione ridotta a un terzo: se paghi entro 60 giorni dal ricevimento, la sanzione ordinaria del 25% si riduce a un terzo, cioè all’8,33% (30% e 10% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024).
    • Pagamento a rate: è possibile chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso, senza dover versare tutto in un’unica soluzione.
    • Riesame se i dati sono sbagliati: se ritieni che l’avviso contenga errori, puoi chiedere il riesame all’Agenzia delle Entrate fornendo i documenti che lo dimostrano.
    • Se non paghi: l’importo viene iscritto a ruolo e arriva la cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, senza più la riduzione.
    • Strumento di pagamento: si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso, pagabile tramite home banking o servizi telematici dell’Agenzia.

    Che cos'è l'avviso bonario e perché arriva

    L’avviso bonario (tecnicamente chiamato ‘comunicazione di irregolarità’) è la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate ti segnala che, dai controlli automatizzati o formali sulla tua dichiarazione dei redditi, risulta una differenza di imposta. Dal 2025 il termine per pagare o rispondere è di 60 giorni (D.Lgs. 108/2024); le sanzioni indicate valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024), per le precedenti restano le vecchie misure. Non è una cartella esattoriale: è un avviso preliminare che ti dà la possibilità di regolarizzare la situazione a condizioni più favorevoli prima che il debito finisca a ruolo.

    I controlli che generano un avviso bonario sono di due tipi. Il controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) è una verifica di coerenza matematica tra quanto dichiarato e quanto emerge dai dati in possesso dell’Agenzia (versamenti, certificazioni, ritenute). Il controllo formale (art. 36-ter) è invece una verifica più approfondita in cui l’Agenzia confronta le spese che hai detratto con i documenti di supporto: potrebbe chiederti di esibire le fatture o le ricevute.

    In entrambi i casi, la chiave è agire entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Puoi scegliere se pagare l’importo richiesto (beneficiando della sanzione ridotta), chiedere la rateazione, oppure contestare i dati se ritieni che l’avviso contenga errori. Ignorare la comunicazione è la scelta peggiore: porta alla cartella esattoriale con sanzioni più alte.

    Confronto tra le opzioni dopo il ricevimento dell'avviso bonario
    Opzione Sanzione applicata Quando
    Pagamento entro 60 giorni dall'avviso 8,33% (un terzo del 25% ordinario) Entro 60 giorni dal ricevimento
    Pagamento a rate (rateazione) 8,33% (stessa riduzione) Richiesta entro 60 giorni dal ricevimento
    Riesame per dati errati Nessun pagamento se accolto Entro 60 giorni dal ricevimento
    Nessun pagamento – iscrizione a ruolo 25% pieno + interessi Dopo la scadenza dei 60 giorni
    Pagamento dopo iscrizione a ruolo (cartella) Sanzione piena + aggi e spese A cartella ricevuta

    Esempio pratico

    • Tizio riceve un avviso bonario per un’imposta non versata di 500 euro, con una sanzione ordinaria del 25% pari a 125 euro e interessi. Se paga entro 60 giorni, la sanzione scende a un terzo, cioè circa 42 euro, con un risparmio di oltre 80 euro rispetto alla sanzione piena. Se invece aspetta senza fare nulla, l’importo viene iscritto a ruolo: arriva la cartella con sanzione di 125 euro, a cui si aggiungono le spese di notifica e gli aggi dell’agente della riscossione. Il costo totale cresce sensibilmente rispetto all’azione tempestiva.

    Documenti necessari

    • Avviso bonario ricevuto (conservarlo con la data di ricezione, utile per calcolare i 60 giorni)
    • Dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l’avviso (730 o Modello Redditi PF)
    • Prospetto di liquidazione 730-3, se il 730 era con sostituto d’imposta
    • Documentazione a supporto delle detrazioni contestate (fatture, ricevute, bonifici), in caso di riesame
    • Delega bancaria o ricevuta F24 per il pagamento, da conservare come prova

    Caso 1 – Tizio paga entro 60 giorni e chiede la rateazione

    Scenario. Tizio riceve a luglio un avviso bonario in cui l’Agenzia delle Entrate gli contesta una differenza d’imposta di 800 euro, derivante da una discrepanza tra i dati del suo 730 e le certificazioni trasmesse dal datore di lavoro. L’importo totale richiesto, comprensivo di sanzione ridotta a un terzo e interessi, supera la sua disponibilità immediata.

    Come si applica. Tizio ha diritto di chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso bonario, mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. Deve farne richiesta entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione stessa. Il mancato pagamento anche di una sola rata, una volta avviata la rateazione, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo con la sanzione piena.

    In pratica

    • La richiesta di rateazione va fatta entro gli stessi 60 giorni previsti per il pagamento in unica soluzione: non si può aspettare.
    • Conservare tutte le ricevute di pagamento delle rate: in caso di contestazioni future, sono la prova che si è aderito all’avviso nei termini.

    Caso 2 – Caio contesta i dati e chiede il riesame

    Scenario. Caio riceve un avviso bonario in cui l’Agenzia gli addebita imposte su un reddito da lavoro autonomo occasionale che risulta dai dati trasmessi da un committente, ma che Caio ha già correttamente dichiarato nel proprio 730. Secondo Caio c’è un errore nell’avviso.

    Come si applica. Caio può presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate, allegando copia del 730 presentato, del prospetto di liquidazione 730-3 e di qualsiasi altra documentazione che dimostri la correttezza di quanto dichiarato. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o rettificato senza che Caio debba versare nulla. Se il riesame non viene accolto in tempo utile, è prudente considerare il pagamento entro i 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo con sanzione piena.

    In pratica

    • Il riesame va richiesto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, allegando documenti chiari e pertinenti: dichiarazione presentata, CU del datore di lavoro, ricevute F24 già versati.
    • Se i tempi di risposta dell’Agenzia sono incerti, valuta di pagare l’importo contestato in via precauzionale e chiedere poi il rimborso: evita l’iscrizione a ruolo mentre aspetti la risposta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per pagare l'avviso bonario?

    Hai 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Entro quella scadenza puoi pagare in unica soluzione, chiedere la rateazione o presentare una richiesta di riesame se ritieni che i dati siano errati.

    Qual è la sanzione se pago entro 60 giorni?

    La sanzione è ridotta a un terzo di quella ordinaria del 25%, quindi all’8,33% dell’imposta non versata. Oltre ai 60 giorni, l’importo viene iscritto a ruolo e la sanzione torna al 25% pieno.

    Come si paga l'avviso bonario?

    Si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso. Il pagamento può avvenire tramite home banking, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web/online) o tramite intermediario abilitato. I titolari di partita IVA sono obbligati al canale telematico.

    Posso fare a rate?

    Sì, è possibile chiedere la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. La richiesta deve essere fatta entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.

    Cosa succede se non pago e non rispondo all'avviso?

    L’importo viene iscritto a ruolo e l’Agenzia della Riscossione notifica una cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, oltre a interessi e spese di riscossione. Il costo finale è sensibilmente più alto rispetto al pagamento tempestivo.

    Posso contestare l'avviso bonario se i dati sono sbagliati?

    Sì. Puoi presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o corretto senza necessità di pagare.

  • Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

    2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.

    3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto.

  • Art. 84 DPR 602/1973 – Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

    Art. 84 DPR 602/1973 – Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.

  • Art. 120 Codice del Processo Amministrativo – Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

    Art. 120 Codice del Processo Amministrativo – Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 , comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1.

    2. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 . Il ricorso incidentale è disciplinato dall’articolo 42.

    3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l’avviso deve contenere la motivazione dell’atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 .

    4. Se la stazione appaltante o l’ente concedente è rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell’Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

    5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

    6. In caso di istanza cautelare, all’esito dell’udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell’istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.

    7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.

    8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l’articolo 119.

    9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell’ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119.

    10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.

    11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.

    12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

    13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.

  • Art. 119 Codice del Processo Amministrativo – Rito abbreviato comune a determinate materie

    Art. 119 Codice del Processo Amministrativo – Rito abbreviato comune a determinate materie

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

    a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

    b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

    c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

    e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

    g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

    h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

    i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

    l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999; m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

    m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione.

    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

    3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

    4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

    5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.

    6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

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