Autore: Andrea Marton

  • Articolo 71 L. 184/1983: Affidamento illecito e mediazione vietata

    Art. 71 L. 184/1983 – Affidamento illecito e mediazione vietata

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilità genitoriale
    e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

  • Ritenute d’acconto nel 730: come indicarle per recuperarle

    In sintesi

    • Le ritenute d’acconto riducono l’imposta da pagare: chi ti ha pagato uno stipendio, un compenso o un’indennità ha già versato per te una parte dell’IRPEF all’Erario.
    • Le ritenute ‘normali’ vanno nel quadro C o D: quelle subìte su redditi di lavoro dipendente e assimilati si inseriscono nei righi C9-C10, non nella sezione II del quadro F.
    • Il rigo F2 raccoglie ritenute particolari: trattamenti assistenziali INAIL, contributi del Ministero dell’Agricoltura agli allevatori e compensi da lavori socialmente utili in regime agevolato.
    • I dati arrivano dalla Certificazione Unica: i punti 12, 13 (addizionale regionale) e 15, 16 (addizionale comunale) della CU Lavoro autonomo riguardano cori, bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche.
    • Le locazioni brevi hanno una sezione dedicata (F8): la ritenuta del 21% applicata dai portali online di intermediazione si indica in questa sezione separata.
    • Ritenute sospese per eventi eccezionali vanno nel rigo F5: non si indicano in F2, ma in una sezione apposita insieme al codice dell’evento.

    Come funziona la ritenuta d'acconto e perché è importante dichiararla

    La ritenuta d’acconto è una somma che chi ti paga – il datore di lavoro, un cliente, l’INPS – trattiene direttamente al momento del pagamento e versa per te all’Agenzia delle Entrate. In pratica ricevi già il compenso ‘al netto’: la parte di tasse è stata tolta prima. Per recuperare questo anticipo, devi dichiararlo nel modello 730: solo così chi presta assistenza fiscale può confrontare quanto hai già versato tramite ritenute con quanto effettivamente devi, e calcolare rimborso o saldo.

    Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti le ritenute stanno già nel quadro C del 730 (righi C9 e C10), inserite automaticamente dai dati della Certificazione Unica 2026. Il quadro F – Sezione II raccoglie invece le ‘altre ritenute subìte’, cioè quelle che non rientrano nei quadri C e D: si tratta di situazioni meno comuni, come le indennità INAIL, i contributi agli allevatori o i compensi per prestazioni non professionali di cori, bande e filodrammatiche.

    C’è poi un caso specifico molto frequente oggi: le locazioni brevi gestite tramite piattaforme online come Airbnb. Le istruzioni del 730/2026 prevedono per queste una sezione separata (rigo F8), perché la ritenuta del 21% applicata dagli intermediari deve essere riconciliata con i redditi dichiarati nel quadro B o D.

    Ritenute d'acconto nel quadro F: dove indicarle
    Tipo di ritenuta Dove si indica Fonte
    Ritenute INAIL su trattamenti assistenziali Rigo F2, col. 2 (codice 1 in col. 1) Certificazione INAIL
    Ritenute su contributi Ministero Agricoltura agli allevatori Rigo F2, col. 2 (codice 2 in col. 1) Certificazione ente erogante
    Add. regionale ritenuta su prestazioni non professionali (cori/bande) Rigo F2, col. 5 Punti 12 e 13 CU Lavoro autonomo
    Add. comunale ritenuta su prestazioni non professionali (cori/bande) Rigo F2, col. 6 Punti 15 e 16 CU Lavoro autonomo
    Ritenute IRPEF su compensi lavori socialmente utili in agevolato Rigo F2, col. 7 Punto 498 Certificazione Unica 2026
    Add. regionale su compensi lavori socialmente utili in agevolato Rigo F2, col. 8 Punto 499 Certificazione Unica 2026
    Ritenuta 21% locazioni brevi tramite portali/intermediari Rigo F8 Punto 20 quadro 'Locazioni brevi' CU 2026

    Esempio pratico

    • Caio nel 2025 ha subìto un infortunio sul lavoro e ha ricevuto trattamenti assistenziali dall’INAIL, su cui è stata operata una ritenuta IRPEF a titolo di acconto. L’INAIL ha certificato la ritenuta con il codice 1. Nel 730/2026 Caio compila il rigo F2 indicando il codice 1 nella colonna 1 e l’importo della ritenuta IRPEF nella colonna 2. Questo importo viene sommato alle ritenute già indicate nel quadro C e riduce l’imposta netta a debito (o aumenta il rimborso).

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro o dell’INPS (punti 498, 499 per lavori socialmente utili)
    • Certificazione INAIL per i trattamenti assistenziali soggetti a ritenuta
    • Certificazione Unica Lavoro autonomo rilasciata dall’ente che ha erogato compensi per cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche (punti 12, 13, 15, 16)
    • Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026 (punto 20) per chi affitta tramite portali come Airbnb
    • Eventuali CU 2025 relative a locazioni brevi con riferimento all’anno d’imposta 2025 (punto 4 della sezione)

    Tizio: membro di banda musicale dilettantistica con ritenute

    Scenario. Tizio suona in una banda musicale che persegue finalità dilettantistiche. Nel 2025 ha ricevuto compensi per prestazioni non professionali. L’ente organizzatore ha trattenuto e versato l’addizionale regionale all’IRPEF, certificata nella CU Lavoro autonomo ai punti 12 e 13.

    Come si applica. Tizio ha già indicato nel rigo D4 del suo 730 il codice 7 (o 11) per questo tipo di reddito. Ora deve compilare il rigo F2 inserendo nella colonna 5 il totale dell’addizionale regionale risultante dai punti 12 e 13 della sua CU Lavoro autonomo. Se ci sono ritenute di diverso tipo da aggiungere, compila più righi F2 con i rispettivi codici.

    In pratica

    • Controlla la tua CU Lavoro autonomo (diversa dalla CU ordinaria): i punti 12 e 13 indicano l’addizionale regionale trattenuta.
    • Compila la colonna 5 del rigo F2 solo se hai già indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4.
    • Se hai anche ritenute IRPEF o addizionale comunale da altre fonti, usa righi F2 separati per ciascuna tipologia.

    Sempronio: locazioni brevi tramite portale online

    Scenario. Sempronio nel 2025 ha affittato il proprio appartamento su una piattaforma online per alcune settimane. Il portale ha applicato la ritenuta del 21% sull’importo del canone e ha rilasciato la Certificazione Redditi – Locazioni brevi nella CU 2026.

    Come si applica. Sempronio deve indicare i redditi da locazione breve nel quadro B (o D) con riferimento all’anno 2025. Poi riporta nel rigo F8 la somma delle ritenute del 21% indicate al punto 20 della sezione ‘Locazioni brevi’ della CU 2026. Se ha più quadri della stessa sezione, somma tutti i punti 20 relativi all’anno 2025. Questa ritenuta viene scalata dall’imposta dovuta sulle locazioni brevi.

    In pratica

    • Usa il rigo F8, non il rigo F2: le locazioni brevi hanno una sezione dedicata nel quadro F.
    • Controlla che il punto 4 della sezione ‘Locazioni brevi’ della CU 2026 indichi l’anno 2025: solo in quel caso le ritenute vanno nel 730/2026.
    • Se hai più CU o più sezioni della stessa CU, somma tutte le ritenute relative all’anno 2025 e inserisci il totale nel rigo F8.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le ritenute da busta paga vanno nel quadro F o nel quadro C?

    Vanno nel quadro C, nei righi C9 e C10, non nel rigo F2. Il quadro F – Sezione II raccoglie solo le ritenute particolari non comprese nei quadri C e D (ad esempio INAIL, contributi agricoli, locazioni brevi, lavori socialmente utili).

    Come faccio a sapere se ho ritenute da inserire nel rigo F2?

    Controlla le tue certificazioni: se hai ricevuto indennità INAIL, contributi del Ministero dell’Agricoltura, compensi per attività dilettantistiche (cori, bande), o sei un lavoratore socialmente utile in regime agevolato, è probabile che ci siano ritenute da inserire in F2.

    La ritenuta del 21% sulle locazioni brevi va nel rigo F2?

    No, va nel rigo F8 del quadro F, nella Sezione VII dedicata alle locazioni brevi. Si indica la ritenuta risultante dal punto 20 della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2026, solo se il punto 4 riporta l’anno 2025.

    Posso inserire ritenute di tipo diverso nello stesso rigo F2?

    No. Le istruzioni indicano che se ci sono ritenute di più tipologie diverse, occorre compilare più righi F2, uno per ciascuna tipologia, con il relativo codice in colonna 1.

    Le ritenute sospese per eventi eccezionali (terremoto, alluvione) vanno nel rigo F2?

    No, vanno nel rigo F5, nella Sezione IV dedicata alle ritenute e acconti sospesi. In quella sezione si indica anche il codice dell’evento eccezionale che ha determinato la sospensione.

    Se ho ritenute sia da lavoro dipendente che da locazioni brevi, devo compilare sia il quadro C che il rigo F8?

    Sì. Le ritenute da lavoro dipendente vanno nei righi C9-C10 del quadro C, quelle da locazioni brevi gestite da intermediari vanno nel rigo F8. Sono sezioni separate perché riguardano redditi di natura diversa.

    Vedi anche: Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Ritenuta d’acconto, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, Ritenute non versate dal sostituto e Ritenute del condominio sugli appalti.

  • Articolo 78 TU Giustizia Tributaria: Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

    Art. 78 D.Lgs. 175/2024 – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 e nomina il relatore.

    2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  • Visura camerale: cos’è e come si legge

    In sintesi

    • Documento ufficiale: la visura camerale mostra i dati dell’impresa risultanti dal Registro delle Imprese, con valore di pubblicità legale.
    • Ordinaria o storica: quella ordinaria fotografa la situazione attuale; quella storica mostra anche tutte le variazioni registrate nel tempo.
    • Dove si richiede: online su registroimprese.it, agli sportelli della Camera di Commercio o tramite intermediari autorizzati.
    • Piccolo costo: è dovuto un importo per diritti di segreteria, variabile in base al tipo di visura e al canale scelto.
    • A cosa serve: banche, fornitori, clienti e pubbliche amministrazioni la richiedono per verificare l’esistenza e i dati dell’impresa prima di concludere contratti o avviare rapporti commerciali.

    Che cos'è la visura camerale e cosa contiene

    La visura camerale è il documento che riporta, in forma leggibile, i dati di un’impresa risultanti dal Registro delle Imprese. Il Registro delle Imprese è l’archivio pubblico tenuto dalle Camere di Commercio in cui sono iscritte tutte le imprese italiane – individuali e societarie – e che ha la funzione di rendere conoscibili a chiunque le informazioni fondamentali su chi fa impresa in Italia.

    In concreto, la visura include: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, la forma giuridica, l’oggetto sociale (cioè l’attività svolta), il capitale sociale (per le società), i nominativi degli amministratori e degli organi di controllo, l’eventuale presenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, ecc.) e ogni altra variazione registrata nel tempo. Non si tratta di un documento riservato: chiunque può richiedere la visura di qualsiasi impresa iscritta al Registro.

    La visura ha una funzione pratica quotidiana: banche e intermediari finanziari la richiedono prima di concedere un finanziamento; fornitori e clienti la consultano prima di firmare un contratto importante; le pubbliche amministrazioni la usano nelle gare d’appalto per verificare i requisiti del concorrente. Avere a portata di mano la propria visura aggiornata – o saperla interpretare – è quindi utile per qualsiasi imprenditore o libero professionista con obbligo di iscrizione.

    Va distinta dalla visura ipotecaria (che riguarda gli immobili) e dal certificato camerale: quest’ultimo ha natura di atto pubblico certificato con firma digitale del conservatore e vale in sostituzione della visura nei rapporti con la pubblica amministrazione, dove dal 2012 vige il principio di non ridondanza dei documenti.

    Visura ordinaria vs visura storica: differenze principali
    Caratteristica Visura ordinaria Visura storica
    Dati mostrati Situazione attuale dell'impresa Situazione attuale + tutte le variazioni nel tempo
    Utilità principale Verificare i dati correnti (sede, organi, attività) Ricostruire la storia dell'impresa (cambi di sede, soci, amministratori)
    Costo Diritti di segreteria (importo ridotto) Diritti di segreteria (importo leggermente superiore)
    Canale registroimprese.it, sportelli, intermediari registroimprese.it, sportelli, intermediari

    Esempio pratico

    • Tizio sta per firmare un contratto di fornitura con Gamma Srl, un’azienda che non conosce. Prima di impegnarsi, richiede la visura camerale ordinaria di Gamma Srl su registroimprese.it: in pochi minuti ottiene il documento, paga i diritti di segreteria previsti e verifica che la società sia regolarmente iscritta, che la sede corrisponda a quella indicata in contratto e che l’amministratore firmatario risulti effettivamente in carica. Se volesse anche sapere se la società ha cambiato sede o ragione sociale negli ultimi anni, richiederebbe invece la visura storica.

    Documenti necessari

    • Accesso al portale registroimprese.it (con credenziali SPID, CIE o carta CNS per alcune funzioni avanzate)
    • Documento di identità (se si richiede allo sportello della Camera di Commercio)
    • Codice fiscale o partita IVA dell’impresa da ricercare (per trovare la scheda corretta)
    • Metodo di pagamento per i diritti di segreteria (carta di credito online, oppure contanti/bancomat allo sportello)

    Caio, imprenditore che vuole controllare i propri dati iscritti

    Scenario. Caio ha aperto una Srl due anni fa e ha cambiato sede legale qualche mese dopo la costituzione. Non sa se la variazione risulta correttamente nel Registro delle Imprese e se i dati visibili a terzi sono aggiornati.

    Come si applica. Caio può richiedere la propria visura camerale ordinaria su registroimprese.it in qualsiasi momento. Accedendo al portale, cerca la sua società per codice fiscale o partita IVA e scarica la visura pagando i diritti di segreteria. Se la variazione di sede è stata correttamente depositata tramite Comunicazione Unica, la nuova sede risulterà nel campo ‘sede legale’ della visura ordinaria. Nella visura storica, invece, compariranno sia la sede originaria sia quella attuale, con le rispettive date di variazione.

    In pratica

    • Richiedi periodicamente la tua visura ordinaria per verificare che i dati registrati corrispondano alla realtà: errori o variazioni non comunicate possono creare problemi nei rapporti con banche e fornitori.
    • Se noti una discrepanza, rivolgiti subito al tuo commercialista o direttamente alla Camera di Commercio per la rettifica tramite Comunicazione Unica.
    • Conserva una copia della visura aggiornata: molti interlocutori commerciali e istituzionali la richiedono come documento standard.

    Tizio, responsabile acquisti che valuta un nuovo fornitore

    Scenario. Tizio lavora come responsabile acquisti in un’azienda manifatturiera. Prima di approvare un nuovo fornitore (Delta Srl), l’ufficio legale gli chiede di acquisire la visura camerale della società e di verificare alcuni dati.

    Come si applica. Tizio accede a registroimprese.it e cerca Delta Srl per ragione sociale e provincia di iscrizione. Scarica la visura ordinaria (pagando i diritti di segreteria) e verifica: che Delta Srl sia regolarmente iscritta e in stato ‘attivo’; che la partita IVA coincida con quella indicata in offerta; che l’amministratore che ha firmato il preventivo risulti effettivamente in carica con poteri di rappresentanza. Poiché vuole anche sapere se Delta Srl ha avuto procedure concorsuali in passato, richiede anche la visura storica, che mostra l’intera storia del soggetto.

    In pratica

    • Per una verifica rapida di un fornitore o cliente basta la visura ordinaria: mostra i dati attuali in pochi minuti.
    • Se hai dubbi sulla storia dell’impresa – cambi di controllo, vecchie procedure, variazioni societarie – richiedi la visura storica.
    • I diritti di segreteria sono un costo marginale rispetto al rischio di trattare con un soggetto irregolare o in liquidazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto costa la visura camerale?

    È dovuto un importo per diritti di segreteria, che varia a seconda del tipo di visura (ordinaria o storica) e del canale (online o sportello). Sul portale registroimprese.it i costi sono indicati prima del pagamento; sono generalmente contenuti. La visura è gratuita per il titolare dell’impresa che accede con le proprie credenziali in alcune modalità, ma è bene verificarlo sul portale.

    La visura camerale ha una scadenza?

    La visura fotografa i dati del Registro in un determinato momento: non ha una vera e propria scadenza legale, ma molti soggetti (banche, PA, grandi aziende) la considerano ‘fresca’ solo se rilasciata negli ultimi tre o sei mesi. Quando la richiedono per un atto formale, indicano solitamente il periodo di validità accettato.

    Posso richiedere la visura di qualsiasi impresa, anche di un concorrente?

    Sì. Il Registro delle Imprese è pubblico: chiunque può richiedere la visura di qualsiasi impresa iscritta, senza necessità di motivare la richiesta. Questo è il principio di pubblicità legale su cui si fonda l’intero sistema.

    Che differenza c'è tra visura camerale e certificato camerale?

    La visura è un documento informativo che riporta i dati del Registro; il certificato camerale è un atto pubblico firmato digitalmente dal conservatore del Registro e ha valore di certificazione ufficiale. Nei rapporti con la pubblica amministrazione (gare, appalti) viene spesso richiesto il certificato; nei rapporti privati di solito basta la visura.

    Come faccio a sapere se un'impresa è in liquidazione o fallita?

    La visura camerale indica lo ‘stato’ dell’impresa: ‘attiva’, ‘in liquidazione’, ‘fallita’, ‘cancellata’. Le procedure concorsuali aperte vengono annotate nel Registro e risultano quindi dalla visura. Se vuoi ricostruire anche le procedure passate, devi richiedere la visura storica.

    Posso richiedere la visura allo sportello della Camera di Commercio senza account online?

    Sì. Gli sportelli delle Camere di Commercio rilasciano visure in formato cartaceo o digitale. È utile se non hai familiarità con il portale online o se hai bisogno di assistenza nella ricerca. I diritti di segreteria si pagano di norma direttamente allo sportello.

  • Artigiano e anche dipendente: la doppia contribuzione INPS

    In sintesi

    • Doppia attività, doppia gestione: chi lavora come dipendente e gestisce parallelamente un’attività autonoma può dover versare contributi a due gestioni INPS distinte.
    • Iscrizione obbligatoria: l’avvio di un’attività artigiana o commerciale comporta l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione INPS, anche se si è già assicurati come dipendenti.
    • Regole specifiche: in alcuni casi – legati alla prevalenza dell’attività, al tipo di impresa, alla struttura societaria – si applicano regole particolari sull’iscrizione. Ogni situazione va valutata singolarmente.
    • Aliquota ridotta possibile: per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria possono applicarsi aliquote ridotte in alcune gestioni (come la gestione separata), ma non nella gestione artigiani/commercianti ordinaria.
    • Consiglio pratico: prima di avviare un’attività in parallelo al rapporto di lavoro dipendente, è opportuno verificare con un professionista o con l’INPS la propria situazione contributiva.

    Quando si è obbligati a due gestioni previdenziali diverse

    In Italia il sistema previdenziale è costruito per gestione: ogni tipo di attività lavorativa ha la propria «casa» contributiva. I lavoratori dipendenti confluiscono nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS; gli artigiani e i commercianti hanno le rispettive gestioni IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti); i professionisti senza cassa hanno la gestione separata. Quando una persona svolge contemporaneamente due attività che ricadono in due gestioni diverse, può scattare l’obbligo di iscrizione – e quindi di versamento – a entrambe.

    Il caso più frequente è quello di chi ha un contratto di lavoro dipendente e decide di aprire in parallelo un’attività artigiana o commerciale – una piccola impresa individuale, un laboratorio, un commercio al dettaglio. Il rapporto di lavoro subordinato non «protegge» dall’obbligo di iscriversi alla gestione artigiani o commercianti: le due posizioni coesistono, e i contributi devono essere versati su entrambi i fronti.

    Questo schema è definito comunemente «doppia contribuzione» ed è legittimo, anche se può sembrare oneroso. La ratio è che le due attività generano redditi diversi, tutelati da gestioni separate, e che la pensione futura si costruirà su entrambe le basi contributive – con le regole di cumulo o totalizzazione previste dalla normativa.

    Schema orientativo: rapporto di lavoro dipendente + attività autonoma
    Situazione Gestione INPS interessata Note
    Lavoratore dipendente AGO (assicurazione generale obbligatoria) Contributi trattenuti dal datore di lavoro
    Attività artigiana in parallelo Gestione artigiani IVS Obbligo di iscrizione separata; contributi fissi + percentuali
    Attività commerciale in parallelo Gestione commercianti IVS Come sopra; aliquota leggermente più alta per quota indennizzo
    Collaborazione co.co.co. in parallelo Gestione separata Aliquota ridotta perché già assicurato altrove

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio lavora come dipendente in un’azienda metalmeccanica e, nei ritagli di tempo, gestisce un piccolo laboratorio di lavorazione del legno aperto con partita IVA. L’attività del laboratorio è classificata come artigiana, quindi Tizio deve iscriversi alla gestione artigiani INPS. Dovrà versare i contributi fissi sul minimale in quattro rate l’anno e, se il reddito del laboratorio supera il minimale, anche la quota percentuale sull’eccedente – con l’aliquota di norma circa il 24%, da verificare sulla circolare INPS dell’anno. I contributi come dipendente continuano a essere versati dal datore di lavoro e non interferiscono con quelli della gestione artigiani. Al momento della pensione, Tizio potrà contare sui contributi accumulati in entrambe le gestioni, secondo le regole di totalizzazione o cumulo vigenti.

    Documenti necessari

    • Visura camerale o iscrizione all’albo artigiani (per verificare la classificazione dell’attività)
    • Documentazione INPS dell’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti
    • CUD o certificazione unica del datore di lavoro (per i contributi da lavoro dipendente)
    • Estratto conto contributivo INPS – sezione dedicata a ciascuna gestione
    • Circolare INPS annuale con aliquote e minimali della gestione artigiani/commercianti

    Tizio: dipendente che apre un laboratorio artigiano

    Scenario. Tizio è impiegato a tempo pieno in un’azienda. Apre un laboratorio di riparazione elettronica registrato come ditta individuale artigiana. Si chiede se deve fare qualcosa sul fronte INPS.

    Come si applica. Sì. L’iscrizione alla gestione artigiani INPS è obbligatoria e scatta con l’avvio dell’attività, non in seguito. Tizio deve presentare la domanda di iscrizione alla gestione artigiani tramite il portale INPS (o tramite il SUAP – sportello unico attività produttive – al momento dell’apertura della ditta). Da quel momento dovrà versare i contributi fissi trimestrali anche se il laboratorio non produce ancora reddito: la quota fissa sul minimale è dovuta a prescindere dall’andamento dell’attività. Il fatto di essere già dipendente non riduce l’aliquota sulla gestione artigiani: questa gestione non prevede riduzioni per i già assicurati in altra gestione.

    In pratica

    • Verificare con il SUAP o con un consulente del lavoro se l’attività è classificata come artigiana o commerciale, perché le gestioni INPS sono diverse.
    • Presentare la domanda di iscrizione INPS contestualmente all’apertura della partita IVA.
    • Mettere in conto le rate fisse trimestrali anche nei periodi di avvio, prima che il laboratorio generi reddito.

    Caio: dipendente part-time con piccola attività di commercio

    Scenario. Caio lavora part-time come commesso e apre un piccolo negozio di articoli da regalo come ditta individuale. Si chiede se la doppia contribuzione è sempre obbligatoria o se esistono eccezioni.

    Come si applica. In linea generale, l’apertura di un’attività commerciale richiede l’iscrizione alla gestione commercianti INPS indipendentemente dal rapporto di lavoro part-time. Esistono però alcune regole specifiche legate alla prevalenza dell’attività, alla forma giuridica dell’impresa e alla struttura familiare (ad esempio, i collaboratori familiari hanno regole proprie). La situazione di Caio va valutata caso per caso: è opportuno rivolgersi all’INPS o a un consulente del lavoro prima di decidere come procedere, anche per evitare irregolarità che potrebbero comportare sanzioni o lacune contributive.

    In pratica

    • Non dare per scontato che il lavoro part-time esoneri dall’iscrizione alla gestione commercianti: nella maggior parte dei casi non lo fa.
    • Chiedere una consulenza all’INPS o a un professionista per valutare la situazione specifica prima dell’apertura.
    • Ricordare che la doppia contribuzione costruisce una doppia base pensionistica: non è solo un costo, ma anche un investimento previdenziale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se sono dipendente e apro anche una partita IVA come professionista (non artigiano), mi iscrivo alla gestione artigiani?

    No. Se l’attività autonoma è di natura professionale (es. consulenza, grafica, informatica) senza albo con cassa propria, ci si iscrive alla gestione separata INPS – non alla gestione artigiani o commercianti. La gestione separata prevede un’aliquota ridotta per chi è già assicurato altrove.

    Posso evitare la doppia contribuzione se l'attività autonoma è molto piccola?

    Non esiste una soglia di reddito che esonera dall’iscrizione: l’obbligo nasce con l’avvio dell’attività, non dal reddito prodotto. Solo in alcune situazioni specifiche (es. attività non prevalente in strutture societarie particolari) si applicano regole diverse – da verificare caso per caso.

    La doppia contribuzione dà diritto a una pensione più alta?

    I contributi accumulati in più gestioni INPS possono essere sommati attraverso la totalizzazione o la ricongiunzione, permettendo di raggiungere il requisito minimo più facilmente e, in certi casi, di aumentare l’importo della pensione. Le regole dipendono dalla normativa vigente al momento del pensionamento.

    Se chiudo l'attività autonoma, i contributi versati nella gestione artigiani restano?

    Sì. I contributi già versati restano accreditati nella gestione artigiani e concorrono al computo della pensione, anche dopo la chiusura dell’attività. È possibile anche proseguire volontariamente i versamenti per coprire eventuali periodi successivi.

    Quando devo iscrivermi alla gestione INPS: prima o dopo l'apertura della partita IVA?

    L’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti deve avvenire contestualmente all’avvio dell’attività, non in un secondo momento. Il ritardo nell’iscrizione può comportare sanzioni e lacune contributive.

    Il forfettario dipendente può chiedere la riduzione del 35% anche in caso di doppia contribuzione?

    La riduzione del 35% riguarda chi aderisce al regime forfettario ed è iscritto alla gestione artigiani o commercianti. Se il forfettario è anche dipendente, la riduzione può comunque essere chiesta per la gestione autonoma. La gestione del rapporto di lavoro dipendente non è influenzata.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione di vecchiaia, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024 e Fringe benefit.

  • Beni significativi: l’IVA al 10% sulle manutenzioni

    In sintesi

    • Manutenzioni abitative al 10%: le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
    • Cosa sono i beni significativi: sono componenti di valore rilevante forniti nell’ambito della manutenzione, come caldaie, infissi, sanitari.
    • La regola del doppio binario: l’aliquota 10% si applica al bene significativo solo fino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera + altri materiali).
    • L’eccedenza al 22%: la parte del valore del bene significativo che supera il valore della prestazione sconta l’aliquota ordinaria del 22%.
    • Fattura unica: l’impresa deve indicare separatamente in fattura il valore del bene significativo e il valore della prestazione.
    • Nessuna agevolazione sui soli beni: se il bene significativo viene venduto separatamente, senza prestazione di manutenzione, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

    Come funziona l'IVA al 10% sulle manutenzioni e perché i beni significativi sono un caso speciale

    Chi fa eseguire lavori di manutenzione nella propria abitazione sa che la fattura riporta l’IVA al 10% invece del 22% ordinario. Questa agevolazione esiste per favorire le ristrutturazioni e la manutenzione del patrimonio edilizio residenziale. Ma quando i lavori includono la fornitura di componenti costosi – come una caldaia nuova, degli infissi o i sanitari del bagno – le cose si complicano. La legge introduce la categoria dei ‘beni significativi’, per i quali l’agevolazione al 10% non vale sempre sull’intero importo.

    La logica della norma è questa: l’aliquota ridotta al 10% premia la prestazione di servizio (l’installazione, la manodopera, il know-how dell’impresa), non la semplice fornitura di un bene. Se la caldaia che viene installata vale molto di più del lavoro dell’installatore, sarebbe distorsivo applicare il 10% all’intero importo. Per questo motivo, l’IVA agevolata sui beni significativi viene limitata a una quota precisa, e il resto sconta il 22%.

    Capire questa distinzione è importante sia per chi commissiona i lavori (per non avere brutte sorprese in fattura) sia per le imprese che devono applicare correttamente l’imposta. Un errore nell’aliquota espone sia il committente che l’impresa a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Come si calcola l'IVA sui beni significativi nelle manutenzioni
    Componente della fattura Aliquota IVA applicabile
    Prestazione di manutenzione (manodopera + materiali non significativi) 10%
    Bene significativo (es. caldaia, infissi, sanitari): parte fino al valore della prestazione 10%
    Bene significativo: parte eccedente il valore della prestazione 22%

    Esempio pratico

    • Tizio fa installare una caldaia nuova da un’impresa. Il preventivo è così composto: manodopera e materiali minori 800 euro, caldaia (bene significativo) 2.000 euro. Il valore della prestazione è 800 euro. Sul bene significativo, l’IVA al 10% si applica solo fino a 800 euro (pari al valore della prestazione); i restanti 1.200 euro della caldaia (2.000 – 800) scontano l’IVA al 22%. In fattura: 800 euro al 10% = 80 euro di IVA; 800 euro di caldaia al 10% = 80 euro di IVA; 1.200 euro di caldaia al 22% = 264 euro di IVA. Totale IVA: 424 euro invece dei 280 euro che si pagherebbero se l’intera fattura fosse al 10%.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa con indicazione separata del valore del bene significativo e del valore della prestazione
    • Preventivo o contratto d’appalto per i lavori di manutenzione
    • Eventuale documentazione tecnica del bene fornito (caldaia, infissi, sanitari) per identificare il valore di fornitura
    • Documentazione della destinazione abitativa dell’immobile (visura catastale o atto di proprietà)

    Tizio ristruttura il bagno: sanitari e posa

    Scenario. Tizio affida a un’impresa la sostituzione dei sanitari (lavabo, WC, bidet) nel bagno del suo appartamento. L’impresa fornisce i sanitari e li installa. Il valore dei sanitari (beni significativi) è 1.500 euro; la manodopera e gli altri materiali (sifonatura, raccordi, sigillatura) ammontano a 600 euro.

    Come si applica. La prestazione di manutenzione su un immobile abitativo beneficia dell’aliquota 10%. I sanitari rientrano tra i beni significativi. L’IVA al 10% si applica ai sanitari solo fino a concorrenza del valore della prestazione (600 euro). La parte eccedente dei sanitari (1.500 – 600 = 900 euro) sconta il 22%. In fattura: 600 euro di prestazione al 10% + 600 euro di sanitari al 10% + 900 euro di sanitari al 22%.

    In pratica

    • L’impresa deve indicare in fattura separatamente il valore dei beni significativi (sanitari) e il valore della prestazione (manodopera + materiali minori).
    • Tizio non può chiedere all’impresa di mettere tutto al 10%: sarebbe un’applicazione errata dell’aliquota.
    • Se Tizio avesse acquistato i sanitari separatamente in un negozio e poi fatto installare da un’altra impresa, i sanitari avrebbero scontato il 22% (vendita di bene, non prestazione di manutenzione).

    Caio sostituisce gli infissi di casa con un unico contratto

    Scenario. Caio fa sostituire tutte le finestre della sua abitazione. L’impresa fornisce gli infissi nuovi e li installa. Valore degli infissi: 4.000 euro. Valore della manodopera e degli accessori di montaggio: 1.000 euro.

    Come si applica. Gli infissi sono beni significativi. Il valore della prestazione è 1.000 euro. Sul valore degli infissi, l’IVA al 10% si applica solo ai primi 1.000 euro (pari alla prestazione); i restanti 3.000 euro (4.000 – 1.000) scontano il 22%. L’impresa deve esporre questi importi in fattura in modo trasparente. Caio paga IVA: 100 euro (10% su 1.000 di prestazione) + 100 euro (10% su 1.000 di infissi) + 660 euro (22% su 3.000 di infissi eccedenti) = 860 euro totali.

    In pratica

    • Più il bene significativo è costoso rispetto alla manodopera, maggiore è la quota soggetta al 22%.
    • L’agevolazione al 10% sulla parte eccedente non è recuperabile: è persa per legge.
    • L’impresa che applica erroneamente il 10% sull’intero importo rischia sanzioni e deve regolarizzare l’IVA non versata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali sono i beni significativi nelle manutenzioni abitative?

    La fonte normativa cita come esempi le caldaie, gli infissi e i sanitari. In generale sono i componenti di valore rilevante forniti nell’ambito di una prestazione di manutenzione su un immobile abitativo. L’elenco preciso è stabilito dalla normativa di riferimento: verificare i beni inclusi prima di emettere o ricevere la fattura.

    L'IVA al 10% si applica solo alle abitazioni?

    Sì. L’aliquota agevolata al 10% sulle manutenzioni, e quindi la regola sui beni significativi, riguarda gli interventi su immobili a uso abitativo. Per i fabbricati strumentali (uffici, capannoni, negozi) si applicano le aliquote ordinarie.

    Come deve essere redatta la fattura per la manutenzione con beni significativi?

    L’impresa deve indicare separatamente in fattura il valore del bene significativo e il valore della prestazione (manodopera più materiali non significativi). Senza questa distinzione non è possibile calcolare correttamente le quote soggette al 10% e al 22%.

    Se compro una caldaia in un negozio e la faccio installare separatamente, cosa cambia?

    Se il bene viene acquistato separatamente (non nell’ambito del contratto di manutenzione), non si applica l’agevolazione al 10% sulle manutenzioni: la vendita del bene sconta l’aliquota ordinaria del 22%. L’agevolazione esiste solo quando la fornitura del bene e la sua installazione fanno parte di un unico contratto di manutenzione.

    Il committente privato può chiedere di indicare tutto al 10% in fattura?

    No. L’applicazione corretta delle aliquote è un obbligo dell’impresa che emette la fattura. Accordarsi per indicare un’aliquota inferiore a quella dovuta configura un’irregolarità fiscale, con responsabilità sia per l’impresa che, in certi casi, per il committente.

    Cosa si intende per 'valore della prestazione' nel calcolo?

    Il valore della prestazione comprende la manodopera e il valore di tutti i materiali che non sono beni significativi (raccordi, sigillanti, materiale di consumo, ecc.). È questa somma che costituisce il tetto entro cui il bene significativo beneficia dell’aliquota agevolata al 10%.

    Vedi anche: Autoconsumo di beni dell’impresa, Regime del margine, Regime IOSS, Cessioni di beni IVA, Cessioni di beni e territorialità IVA e Aprire la partita IVA.

  • Articolo 94 TU Giustizia Tributaria: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Art. 94 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per inattività delle parti

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

    2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

    3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

    4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.

  • Autoconsumo di beni dell’impresa: quando si paga l’IVA

    In sintesi

    • Assimilazione alla cessione: l’art. 2 DPR 633/1972 equipara l’autoconsumo a una vendita ai fini IVA.
    • Condizione chiave: l’IVA diventa dovuta solo se era stata detratta al momento dell’acquisto del bene.
    • Finalità estranee all’impresa: prelevare un bene per uso personale o per scopi non aziendali attiva l’imposizione.
    • Autofattura: è il documento con cui l’imprenditore registra l’autoconsumo e addebita a sé stesso l’IVA.
    • Base imponibile: è il prezzo di acquisto o il costo di produzione del bene al momento del prelievo.
    • IVA non detratta all’acquisto: se non si è detratta l’IVA, l’autoconsumo non genera ulteriore IVA.

    Quando un imprenditore 'consuma' i beni della propria azienda

    Un falegname che porta a casa un mobile realizzato nel laboratorio, un panettiere che mette da parte il pane per la famiglia, un commerciante che ‘pesca’ dalla merce in magazzino per uso personale: queste situazioni hanno un nome preciso nel diritto tributario. Si chiamano autoconsumo, e non sono fiscalmente neutrali.

    L’articolo 2 del DPR 633/1972 equipara l’autoconsumo – cioè la destinazione di un bene aziendale a finalità estranee all’impresa o all’uso personale dell’imprenditore – a una vera e propria cessione. Il motivo è lo stesso che spiega le regole sugli omaggi: se l’impresa ha detratto l’IVA quando ha acquistato (o prodotto) il bene, è giusto che l’IVA ‘torni in gioco’ nel momento in cui il bene esce dal circuito imprenditoriale ed entra nel consumo finale, anche se il consumatore finale è l’imprenditore stesso.

    La regola non scatta in automatico: serve una condizione precisa. L’IVA è dovuta sull’autoconsumo solo se al momento dell’acquisto del bene l’IVA era stata detratta, anche solo parzialmente. Se invece l’impresa non aveva potuto detrarre l’IVA (ad esempio perché il bene era destinato ad attività esenti), il successivo autoconsumo non genera ulteriori conseguenze IVA. La logica è quella di evitare la doppia imposizione.

    Autoconsumo – quando si paga l'IVA
    Situazione IVA sull'autoconsumo
    Bene acquistato con IVA interamente detratta IVA dovuta sull'intero valore del bene
    Bene acquistato con IVA parzialmente detratta (es. pro-rata) IVA dovuta in misura proporzionale alla detrazione fruita
    Bene acquistato senza detrarre l'IVA (es. attività esente) Nessuna IVA sull'autoconsumo
    Bene prodotto dall'impresa con IVA detratta sulle materie prime IVA dovuta sul costo di produzione
    Prelievo per finalità estranee all'impresa (uso personale) IVA dovuta se IVA all'acquisto era stata detratta

    Esempio pratico

    • Tizio è un idraulico e acquista per il magazzino aziendale un set di attrezzi per 1.000 euro + 220 euro di IVA, che detrae integralmente. Dopo due anni, decide di tenere gli attrezzi per uso personale in garage. In quel momento si configura un autoconsumo: Tizio deve emettere autofattura sul valore degli attrezzi al momento del prelievo (ipotizziamo 600 euro, tenendo conto dell’usura) con l’aliquota ordinaria del 22%, versando 132 euro di IVA. Se invece quegli attrezzi li avesse acquistati per un’attività esente senza detrarre l’IVA, il prelievo personale non avrebbe generato alcun debito IVA aggiuntivo.

    Documenti necessari

    • Autofattura per l’autoconsumo (con base imponibile e IVA)
    • Fattura originale di acquisto del bene (per verificare la detrazione)
    • Registro delle fatture emesse (per registrare l’autofattura)
    • Eventuale perizia o documentazione del valore residuo del bene
    • Modello F24 per il versamento dell’IVA dovuta

    Tizio preleva merce dal magazzino per uso familiare

    Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola che produce e vende olio extravergine d’oliva. Nel corso dell’anno preleva regolarmente bottiglie dall’inventario per consumo domestico della propria famiglia. L’IVA sulle spese di produzione (olive, lavorazione, imbottigliamento) è stata detratta.

    Come si applica. Ogni prelievo di bottiglie destinate al consumo familiare è un autoconsumo ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972: i beni escono dal ciclo imprenditoriale e vengono consumati in modo del tutto estraneo all’impresa. Poiché l’IVA sugli input produttivi era stata detratta, Tizio deve assoggettare il prelievo a IVA. La base imponibile è il costo di produzione delle bottiglie al momento del prelievo. È buona prassi riepilogare periodicamente (ad esempio trimestralmente) i prelievi e emettere l’autofattura complessiva, per non moltiplicare gli adempimenti.

    In pratica

    • Tenere un registro dei prelievi personali durante l’anno, con la quantità e il costo di produzione stimato, per costruire la base imponibile dell’autofattura.
    • L’autofattura si registra nel registro delle fatture emesse e concorre alla liquidazione IVA del periodo.
    • Se i prelievi sono frequenti ma di importo ridotto, può convenire emettere un’autofattura riepilogativa periodica (mensile o trimestrale).

    Caio, commerciante, destina un bene del negozio ad arredare casa

    Scenario. Caio ha un negozio di elettrodomestici. Acquista per il magazzino un frigorifero da 800 euro + 176 euro di IVA, detratta interamente. Dopo qualche mese, non riuscendo a venderlo, decide di portarlo a casa per uso personale.

    Come si applica. Il frigorifero entra nel patrimonio personale di Caio: è un classico caso di autoconsumo. La condizione che fa scattare l’IVA è soddisfatta: l’IVA all’acquisto era stata interamente detratta. Caio deve emettere autofattura sul valore del bene al momento del prelievo. Se il frigorifero è ancora nuovo, il valore è il prezzo di acquisto (800 euro); se nel frattempo si è deprezzato, si usa il valore residuo. Con un valore di 800 euro e aliquota 22%, Caio versa 176 euro di IVA tramite autofattura, di fatto ‘restituendo’ l’IVA che aveva recuperato all’acquisto.

    In pratica

    • Il valore da usare come base imponibile è il prezzo di acquisto o il costo di produzione al momento dell’autoconsumo, non il prezzo originale della fattura se il bene si è deprezzato.
    • L’autofattura va emessa al momento del prelievo del bene e registrata immediatamente nel registro delle vendite.
    • Se l’IVA all’acquisto era stata detratta solo parzialmente (es. per effetto del pro-rata), anche l’IVA sull’autoconsumo si riduce proporzionalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è esattamente l'autoconsumo ai fini IVA?

    È la destinazione di un bene aziendale a finalità estranee all’impresa o all’uso personale dell’imprenditore. La legge lo assimila a una cessione perché il bene esce dal circuito imprenditoriale, anche se non c’è un vero e proprio ‘cliente’ che paga.

    L'autoconsumo genera sempre IVA?

    No. L’IVA sull’autoconsumo è dovuta solo se l’IVA sull’acquisto (o sulla produzione) del bene era stata detratta. Se l’impresa non aveva potuto detrarre l’IVA – per esempio perché svolgeva attività esente – il successivo autoconsumo non genera ulteriore IVA.

    Come si documenta l'autoconsumo?

    L’imprenditore emette un’autofattura: un documento in cui addebita a sé stesso l’IVA sul valore del bene prelevato. L’autofattura va registrata nel registro delle fatture emesse e concorre alla liquidazione IVA del periodo.

    Quale valore si usa come base imponibile?

    Si usa il prezzo di acquisto del bene o, se il bene è stato prodotto dall’impresa, il costo di produzione, valutati al momento del prelievo. Se il bene si è deprezzato, si usa il valore residuo al momento dell’autoconsumo.

    L'autoconsumo di servizi (non beni) segue le stesse regole?

    L’art. 2 riguarda specificamente i beni. Per i servizi esiste una norma analoga ma distinta. La scheda si concentra sui beni, che sono il caso più frequente nella pratica.

    Se prelevo un bene solo temporaneamente, devo pagare l'IVA?

    L’autoconsumo rilevante ai fini IVA è la destinazione definitiva a finalità estranee. Un utilizzo saltuario o temporaneo del bene aziendale per scopi personali non configura autoconsumo in senso tecnico, anche se può avere riflessi ai fini delle imposte dirette. È comunque prudente documentare la destinazione prevalente del bene.

    Vedi anche: Beni significativi, Regime del margine, Regime IOSS, Esercizio di imprese IVA, Cessioni di beni IVA e Cessioni di beni e territorialità IVA.

  • Art. 27 L. 633/1941

    Art. 27 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

    Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art.

    25. 14

    Fonte: Normattiva.it.

  • TARI: scadenze e come si paga

    In sintesi

    • Le scadenze TARI sono fissate ogni anno dal Comune: di norma 2 o 3 rate.
    • Il pagamento avviene tramite modello F24, pagoPA o bollettino postale, secondo le istruzioni sull’avviso.
    • L’avviso di pagamento è inviato dal Comune o dal gestore del servizio e riporta gli importi e le date.
    • Chi non paga nei termini può ricevere un avviso di accertamento con sanzioni e interessi, ma ha la possibilità di regolarizzarsi con il ravvedimento operoso.
    • È possibile richiedere la rateazione al Comune in caso di difficoltà di pagamento.
    • Presentare la dichiarazione di cessazione in tempo è fondamentale per non continuare a pagare dopo aver lasciato l’immobile.

    Quando si paga la TARI e come funziona l'avviso

    La TARI non ha un’unica scadenza nazionale. Ogni Comune stabilisce autonomamente le date di pagamento, che di norma si articolano in due o tre rate distribuite nell’arco dell’anno. Le scadenze possono variare significativamente da Comune a Comune: per conoscere le date esatte valide per te, devi consultare l’avviso di pagamento che ricevi oppure il sito del tuo Comune.

    Quando le scadenze si avvicinano, il Comune – o il gestore del servizio rifiuti a cui è stata delegata la riscossione – invia un avviso di pagamento. Questo documento riporta i tuoi dati, la superficie e il numero di occupanti su cui è stata calcolata la tassa, l’importo di ciascuna rata e le modalità di pagamento. Controlla con attenzione che i dati siano corretti: se trovi errori (superficie diversa da quella reale, numero di occupanti sbagliato), segnalali subito all’ufficio tributi per ottenere una rettifica.

    Le modalità di pagamento accettate sono in genere il modello F24 (utilizzabile in banca, all’ufficio postale o tramite l’home banking), il sistema pagoPA (disponibile online o presso i punti abilitati) e il bollettino postale, se il Comune lo prevede. L’avviso indica quale metodo usare e riporta i codici necessari.

    Riepilogo: scadenze, pagamento e conseguenze del ritardo
    Aspetto Cosa sapere
    Numero di rate Di norma 2-3 rate annue, deliberate dal Comune
    Date di scadenza Fissate dal Comune ogni anno: verificare l'avviso o il sito comunale
    Modalità di pagamento F24, pagoPA, bollettino postale (secondo avviso ricevuto)
    Omesso pagamento Avviso di accertamento con sanzioni e interessi da parte del Comune
    Ravvedimento operoso Sanzione ridotta se ci si regolarizza spontaneamente prima dell'accertamento
    Rateazione Richiedibile al Comune in caso di difficoltà economica

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo: Tizio riceve l’avviso TARI con tre rate: la prima a giugno, la seconda a settembre, la terza a novembre (le date e gli importi sono puramente illustrativi – nel tuo Comune potrebbero essere diverse). Tizio dimentica di pagare la rata di settembre. Dopo la scadenza può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, che prevede una sanzione ridotta in proporzione ai giorni di ritardo. Se attende invece che il Comune emetta un avviso di accertamento, la sanzione sarà più alta. In entrambi i casi si aggiungono gli interessi di mora calcolati sul periodo di ritardo.

    Documenti necessari

    • Avviso di pagamento TARI ricevuto dal Comune o dal gestore (riporta importi, scadenze e codici di pagamento)
    • Modello F24 precompilato (allegato all’avviso o generabile tramite home banking)
    • Ricevuta del pagamento effettuato (conservarla come prova)
    • Modulo di dichiarazione di cessazione occupazione (da presentare al termine dell’utilizzo dell’immobile)
    • Eventuale richiesta di rateazione (modulo del Comune, da presentare prima della scadenza o subito dopo)

    Tizio: paga in ritardo e usa il ravvedimento

    Scenario. Tizio ha ricevuto l’avviso TARI con scadenza della seconda rata in settembre, ma si dimentica di pagare. Se ne accorge a ottobre, prima che il Comune emetta un atto di accertamento.

    Come si applica. Tizio può regolarizzarsi spontaneamente con il ravvedimento operoso: versa l’importo dovuto insieme a una sanzione ridotta e agli interessi calcolati sui giorni di ritardo. L’entità della riduzione della sanzione dipende da quanti giorni sono trascorsi dalla scadenza: più si aspetta, meno conveniente diventa il ravvedimento. Tizio deve verificare le specifiche istruzioni del proprio Comune o del gestore, perché le modalità di ravvedimento sulla TARI possono variare leggermente a livello locale.

    In pratica

    • Non aspettare di ricevere un avviso di accertamento: regolarizzarsi prima abbatte la sanzione.
    • Conserva la ricevuta del pagamento in ravvedimento: dimostra che ti sei regolarizzato spontaneamente prima di qualsiasi atto del Comune.

    Caio: lascia l'appartamento a metà anno

    Scenario. Caio ha in affitto un appartamento e lo lascia a luglio, restituendo le chiavi al proprietario. Non presenta alcuna dichiarazione al Comune. A dicembre riceve l’avviso TARI per l’intero anno.

    Come si applica. Caio è rimasto formalmente soggetto passivo perché non ha presentato la dichiarazione di cessazione occupazione. La cessazione della TARI decorre dalla data di effettiva liberazione dei locali dichiarata al Comune, non dalla data in cui il Comune la riceve. Se Caio presenta ora la dichiarazione indicando luglio come data di cessazione, può chiedere il conguaglio o il rimborso delle rate relative al periodo da luglio in poi. Per il futuro, la regola è presentare la dichiarazione al momento stesso della riconsegna delle chiavi.

    In pratica

    • Presenta la dichiarazione di cessazione TARI lo stesso giorno in cui riconsegni le chiavi: la decorrenza è retroattiva alla data dichiarata.
    • Chiedi all’ufficio tributi del Comune come ottenere il rimborso o il conguaglio per il periodo successivo alla cessazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le scadenze TARI sono uguali in tutta Italia?

    No. Ogni Comune fissa autonomamente le proprie scadenze con delibera annuale. Di norma si va da 2 a 3 rate distribuite tra primavera e autunno, ma le date esatte variano. Consulta il tuo avviso di pagamento o il sito del Comune.

    Come faccio a pagare la TARI se non ho ricevuto l'avviso?

    Contatta l’ufficio tributi del tuo Comune o il gestore del servizio rifiuti. Puoi richiedere una copia dell’avviso o verificare se è disponibile in un’area riservata online sul sito comunale. Non attendere indefinitamente: la mancata ricezione non sospende l’obbligo di pagamento.

    Posso pagare la TARI in unica soluzione invece che a rate?

    Sì, in molti Comuni è possibile pagare l’intero importo annuo in un’unica soluzione, di solito entro la scadenza della prima rata. Verifica le opzioni indicate nel tuo avviso di pagamento.

    Cosa succede se non pago la TARI?

    Il Comune emette un avviso di accertamento con la richiesta di pagamento dell’importo non versato, più sanzioni e interessi. Se non si ottempera, il tributo può essere riscosso coattivamente. Prima dell’accertamento è sempre possibile regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte.

    Posso chiedere la rateazione della TARI?

    Sì. In caso di difficoltà economica è possibile chiedere al Comune di rateizzare l’importo dovuto. Le condizioni (numero di rate, soglia minima, eventuali interessi) sono stabilite dal regolamento comunale. La richiesta va presentata preferibilmente prima della scadenza.

    Se cambio Comune durante l'anno, come funziona la TARI?

    Devi presentare la dichiarazione di cessazione occupazione al vecchio Comune e la dichiarazione di inizio occupazione al nuovo Comune. Ognuno dei due Comuni calcolerà la TARI proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione nel proprio territorio.

    Vedi anche: TARI: chi la paga, l’inquilino o il proprietario, Scadenze IMU, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, TARI: riduzioni e agevolazioni, quando spettano, TARI non pagata e TARI per negozi e attività.

  • Art. 80 L. 633/1941

    Art. 80 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone , inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 53 2.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

    Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ; 53 e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

    II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi.

    Ogni patto contrario è nullo.

    In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . 53 3 .

    I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IMU sui beni merce delle imprese di costruzioni

    In sintesi

    • Cosa sono i beni merce: fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita – non all’uso proprio.
    • Esenzione IMU: questi immobili sono esenti finché rimangono invenduti e non vengono locati a terzi.
    • Chi può applicarla: solo l’impresa costruttrice, non chi acquista per rivendere senza costruire.
    • Quando cade l’esenzione: nel momento in cui il fabbricato viene venduto o concesso in locazione.
    • Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione IMU al Comune è necessaria per comunicare l’esenzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    • Codice tributo F24: 3918 (altri fabbricati) per gli eventuali versamenti se l’esenzione viene meno.

    I beni merce: cosa sono e perché sono esenti IMU

    Quando un’impresa edile costruisce un edificio – un appartamento, un capannone, una villetta – con l’obiettivo di venderlo sul mercato, quell’immobile prende il nome di ‘bene merce’. In sostanza, per l’impresa costruttrice, il fabbricato non è un bene strumentale (come i macchinari) né la propria sede, ma un prodotto finito da collocare sul mercato immobiliare.

    La legge riconosce questa particolarità e prevede un’esenzione IMU per i beni merce: finché il fabbricato rimane invenduto e non viene locato (cioè non viene dato in affitto a nessuno), l’impresa costruttrice non deve pagare l’IMU su quell’immobile. La logica è evitare che l’imposta gravi su un asset che è già parte del ciclo produttivo-commerciale dell’impresa, ancora in attesa di essere ceduto.

    L’esenzione si perde nel momento in cui il fabbricato viene venduto – e in quel caso non è più dell’impresa costruttrice – oppure se viene locato anche solo parzialmente. È importante capire che l’esenzione riguarda esclusivamente i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice stessa: non si applica a chi acquista immobili già costruiti per poi rivenderli (attività di trading immobiliare senza costruzione). Infine, godere dell’esenzione non significa ignorare il fisco: l’impresa deve comunicare la situazione al Comune tramite la dichiarazione IMU.

    IMU beni merce: condizioni dell'esenzione
    Condizione Dettaglio
    Soggetto Impresa costruttrice (non chi rivende senza costruire)
    Tipo di immobile Fabbricato costruito dall'impresa e destinato alla vendita
    Stato dell'immobile Invenduto e non locato
    Esenzione Totale finché sussistono le condizioni
    Perdita esenzione Vendita o locazione anche parziale
    Dichiarazione IMU Obbligatoria entro il 30 giugno dell'anno successivo
    Codice tributo (se dovuta) 3918 – altri fabbricati

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una piccola impresa edile. Nel 2024 ha completato la costruzione di tre appartamenti destinati alla vendita. Al 31 dicembre 2024, due appartamenti sono invenduti e sfitti; uno è stato affittato ad agosto 2024. Per il 2024: i due appartamenti invenduti e non locati sono esenti IMU per l’intero anno. Il terzo, locato ad agosto, perde l’esenzione: Tizio dovrà calcolare l’IMU su quell’appartamento per i mesi in cui era locato (agosto conta per intero perché il contratto è partito prima del 16 agosto; poi settembre, ottobre, novembre, dicembre = 5 mesi su 12), usando il codice tributo 3918 e l’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Visura catastale di ciascun fabbricato (per identificare categoria e rendita)
    • Documentazione che attesta la qualità di impresa costruttrice (visura camerale con codice ATECO costruzioni)
    • Contratti di locazione eventualmente stipulati (per verificare da quando cade l’esenzione)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso (necessaria se l’esenzione viene meno)
    • Modello di dichiarazione IMU da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo
    • Modello F24 con codice tributo 3918 (per i versamenti dovuti in caso di locazione)

    Tizio: costruttore con appartamenti invenduti da più anni

    Scenario. Tizio ha costruito un piccolo complesso di sei appartamenti nel 2021. A fine 2025, quattro sono stati venduti e due sono ancora invenduti e sfitti. Tizio si chiede se deve pagare l’IMU sui due appartamenti rimasti.

    Come si applica. I due appartamenti ancora in portafoglio, invenduti e non locati, continuano a beneficiare dell’esenzione IMU come beni merce, indipendentemente da quanti anni siano passati dalla costruzione. Non esiste un limite temporale all’esenzione: essa dura finché permangono le condizioni (invenduto e non locato). Tizio non deve versare l’IMU su questi immobili. Deve però verificare di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune quando ha costruito e quando si sono verificate variazioni (ad esempio, la vendita degli altri quattro appartamenti). Se non lo ha fatto, è opportuno regolarizzare la posizione.

    In pratica

    • L’esenzione non ha scadenza temporale: dura finché il fabbricato rimane invenduto e non locato.
    • Verifica di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune per comunicare la situazione dei beni merce.
    • Ogni vendita o inizio di locazione va comunicata al Comune con aggiornamento della dichiarazione.

    Caio: locazione parziale di un immobile merce

    Scenario. Caio è costruttore e possiede un edificio commerciale invenduto. Per coprire i costi, il 1° marzo 2025 affitta il piano terra a un negozio, lasciando i piani superiori sfitti e in vendita. Vuole sapere se perde tutta l’esenzione o solo in parte.

    Come si applica. La locazione, anche parziale, fa perdere l’esenzione IMU sul fabbricato (o sulla parte locata, a seconda di come l’immobile è censito catastalmente). Se l’edificio è censito come un’unica unità immobiliare, la locazione di una parte può far venire meno l’intera esenzione: occorre verificare la situazione catastale concreta. Se invece le unità sono censite separatamente, l’esenzione resta per le unità invendute e non locate. Caio deve calcolare l’IMU sulla parte locata (o sull’intero edificio se censito unitariamente) a partire da marzo 2025, ragguagliando l’importo ai mesi di locazione. Il codice tributo da usare sull’F24 è il 3918.

    In pratica

    • Verifica come sono censite catastalmente le singole parti dell’edificio: unità separate o unico accatastamento.
    • La locazione anche di una sola unità fa perdere l’esenzione su quella unità (o sull’intero immobile se non frazionato).
    • Calcola l’IMU per i mesi di locazione e presenta la dichiarazione IMU aggiornata al Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'esenzione IMU beni merce vale anche per chi compra appartamenti per rivenderli?

    No. L’esenzione riguarda esclusivamente i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita. Chi acquista immobili già costruiti per rivenderli (senza averli costruiti) non può applicare questa esenzione.

    Cosa succede se affitto temporaneamente un appartamento merce in attesa di venderlo?

    Nel momento in cui il fabbricato viene locato, anche temporaneamente, l’esenzione cessa. L’IMU è dovuta per i mesi in cui l’immobile risulta locato (contando come intero il mese con almeno 15 giorni di locazione). Se poi la locazione finisce e l’immobile torna invenduto e sfitto, l’esenzione può tornare ad applicarsi.

    Devo presentare una dichiarazione al Comune per avvalermi dell'esenzione beni merce?

    Sì. La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la situazione si è verificata. L’esenzione beni merce non risulta automaticamente dalle banche dati catastali, quindi la comunicazione al Comune è obbligatoria.

    I fabbricati in costruzione (non ancora completati) sono anch'essi esenti?

    La scheda IMU descrive l’esenzione per i fabbricati ‘costruiti e destinati alla vendita’: la situazione degli immobili in corso di costruzione dipende dalla loro classificazione catastale e dalla normativa vigente. Prima del completamento e dell’accatastamento, il trattamento IMU può variare: è opportuno verificare con un commercialista o il CAF la situazione specifica.

    Se vendo un appartamento merce a metà anno, pago l'IMU per i mesi in cui era ancora mio?

    No: l’appartamento era esente come bene merce finché era invenduto. Nel momento della vendita cessa di essere di tua proprietà. Non c’è IMU dovuta per il periodo anteriore alla vendita, purché l’appartamento fosse rimasto sfitto fino a quel momento.

    Cosa rischian le imprese che non dichiarano i beni merce al Comune?

    In caso di omessa dichiarazione, il Comune può accertare l’IMU per gli anni ancora accertabili, applicare sanzioni e interessi. È possibile regolarizzare spontaneamente la posizione con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in base al tempo trascorso.

    Vedi anche: IMU prima casa, IMU sugli immobili strumentali, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU e IMU non pagata.