Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 2773 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2773 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Crediti dei comuni e delle province per tributi.

    In vigore dal 19/04/1942

    (I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge

    per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi

    stessi si riferiscono.

    Il privilegio non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato

    anteriormente diritti sugli immobili.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 29 luglio 1975, n. 426.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2766 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2766 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Crediti degli istituti di credito agrario.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui

    frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria

    e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

    Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi

    agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro

    preso a mutuo.

    A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui

    per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un

    privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a

    fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede

    l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi

    anzidetti.

    I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi

    speciali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 161 decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

    385.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2682 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2682 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzioni contro il conservatore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a

    conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre

    disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e'

    soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 2, legge 21 gennaio 1983, n. 22.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2675 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2675 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' del conservatore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il conservatore e' responsabile dei danni derivati:

    1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle

    iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in

    tali operazioni;

    2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o

    annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che

    l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non

    imputabili;

    3) dalle cancellazioni indebitamente operate.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 2, legge 21 gennaio 1983, n. 22.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2623 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2623 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Falso in prospetto.

    In vigore dal 19/04/1942

    Soppresso da: Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 34

    Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto

    profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione

    all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati

    regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte

    pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e

    l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false

    informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i

    suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un

    danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

    Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai

    destinatari del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 11 aprile

    2002, n. 61. V. anche l'art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2565 c.c.: Trasferimento della ditta.

    Art. 2565 c.c.: Trasferimento della ditta.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Trasferimento della ditta.

    In vigore dal 19/04/1942

    La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

    Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa

    all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

    Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al

    successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2408 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2408 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Denunzia al collegio sindacale.

    In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

    Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

    Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio

    sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione

    all'assemblea.

    Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del

    capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che fanno ricorso al

    mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza

    ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali

    proposte all'assemblea; deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo

    comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere

    per la denunzia percentuali minori di partecipazione. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

    2003, n. 6.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2386 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2386 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sostituzione degli amministratori.

    In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

    Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

    Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,

    gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio

    sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

    nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica

    fino alla prossima assemblea.

    Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,

    quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla

    sostituzione dei mancanti.

    Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli

    amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con

    quelli in carica all'atto della loro nomina.

    Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della

    cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea

    per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli

    amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere

    l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

    Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,

    l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve

    essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere

    nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

    2003, n. 6.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2221 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2221 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Fallimento e concordato preventivo.

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali.(1)

    ___________________

    (1) Il presente articolo si considera abrogato a partire dal 01/09/2021 come disposto dal

    D. legislativo 14 12/01/2019

    art. 384

    .

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2140 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2140 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Comunioni tacite familiari.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate

    dagli usi.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 205, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2097 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2097 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Durata del contratto di lavoro.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non

    risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.

    In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e'

    fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo

    indeterminato.

    Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non

    risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a

    tempo indeterminato.

    Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di

    lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci

    se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso

    trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione

    dell'articolo 2118.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 18 aprile 1962, n. 230.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2092 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2092 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzioni previste da leggi speciali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in

    cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali

    prevedono particolari sanzioni a di lui carico.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.