Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Minima unita' colturale.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Nei trasferimenti di proprieta', nelle divisioni e nelle assegnazioni a

    qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o

    suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti

    reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non

    rispettino la minima unita' colturale.

    S'intende per minima unita' colturale la estensione di terreno necessaria

    e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di

    terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le

    regole della buona tecnica agraria.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Disciplina corporativa.

    In vigore dal 19/04/1942

    Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 786 c.c.: articolo abrogato

    Art. 786 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Donazione a ente non riconosciuto.

    In vigore dal 19/04/1942

    La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se

    entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il

    riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo

    comma dell'articolo 782.

    Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del

    riconoscimento sono riservati al donatario.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo

    sostituito dall'art. 1, legge 22 giugno 2000, n. 192 (Gazz. Uff. 12 luglio

    2000, n. 161), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua

    pubblicazione.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 600 c.c.: articolo abrogato

    Art. 600 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Enti non riconosciuti.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia,

    se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta

    l'istanza per ottenere il riconoscimento.

    Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli

    opportuni provvedimenti conservativi.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo

    sostituito dall'art. 1, legge 22 giugno 2000, n. 192.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 595 c.c.: articolo abrogato

    Art. 595 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Coniuge del binubo.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il coniuge del binubo non puo' ricevere da questo per testamento, sulla

    disponibile, piu' di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno

    favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del

    coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

    L'eccedenza di cui e' stato disposto a favore del coniuge, anche per

    donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e

    tutti i figli del testatore.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 196, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 593 c.c.: articolo abrogato

    Art. 593 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Figli naturali non riconoscibili.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli

    naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti

    dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu'

    della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli

    legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli

    legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso,

    complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'.

    Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non

    possono ricevere piu' del terzo dell'eredita'. L'eccedenza e' attribuita al

    coniuge.

    I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni

    immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non

    riconoscibili.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti,

    dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e

    252, terzo comma.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 194, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 579 c.c.: articolo abrogato

    Art. 579 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso del coniuge e dei genitori.

    In vigore dal 19/04/1942 al 07/02/2014

    Soppresso dal 07/02/2014 da: Decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154 Articolo 106

    Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive

    il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

    Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per

    l'altro terzo ai genitori.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 578 c.c.: articolo abrogato

    Art. 578 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Successione dei genitori al figlio naturale.

    In vigore dal 19/04/1942 al 07/02/2014

    Soppresso dal 07/02/2014 da: Decreto legislativo del 28/12/2013 n. 154 Articolo 106

    Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua

    eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del

    quale e' stato dichiarato figlio.

    Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori,

    l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.

    Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso

    dalla successione.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

    In vigore dal 19/04/1942

    Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo

    genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non

    lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o

    loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 576 c.c.: articolo abrogato

    Art. 576 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Successione dei soli figli naturali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del

    genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredita'.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 575 c.c.: articolo abrogato

    Art. 575 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli

    naturali conseguono due terzi dell'eredita'; se concorrono ad un tempo con

    gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita' diminuita del quarto

    che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 574 c.c.: articolo abrogato

    Art. 574 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Concorso di figli naturali e legittimi.

    In vigore dal 19/04/1942

    (I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta'

    della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota

    dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.

    I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in denaro

    o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli

    naturali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.