Indice
La guida
In sintesi
- 1.200 euro l’anno, 100 al mese: è l’importo pieno del trattamento integrativo, sia nel 2025 (anno che si dichiara nel 730/2026) sia nel 2026 (busta paga in corso). Soglie e importi non sono cambiati.
- Pieno fino a 15.000 euro di reddito complessivo, a condizione che l’imposta lorda sul lavoro superi la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro.
- Da 15.001 a 28.000 euro spetta solo se alcune detrazioni (familiari, lavoro, mutui e lavori edilizi ante 2022) superano l’imposta lorda, e vale la differenza, al massimo 1.200 euro. Oltre 28.000 euro non spetta.
- Non è l’unica voce in busta paga: dal 2025 ci sono anche la somma dell’art. 1, comma 4, L. 207/2024 (fino a 20.000 euro) e l’ulteriore detrazione del comma 6 (da 20.001 a 40.000 euro). Sono misure diverse, con regole proprie.
- «Bonus Renzi» è il nome vecchio: il bonus 80 euro è finito il 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 c’è il trattamento integrativo.
- Lo paga il datore di lavoro, ogni mese e senza domanda. Se non arriva o arriva per errore, si sistema al conguaglio o nel 730.
Che cos’è il trattamento integrativo (ex bonus Renzi e bonus 100 euro)
Il trattamento integrativo è una somma in denaro che il datore di lavoro aggiunge allo stipendio dei lavoratori con redditi bassi. Non è tassata: la legge dice che «non concorre alla formazione del reddito». Lo ha introdotto l’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Per questo nelle ricerche compare come «trattamento integrativo DL 3/2020» o «trattamento integrativo 21/2020»: è sempre la stessa misura.
Spetta per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. Fino al 30 giugno 2020 c’era il credito di 80 euro dell’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, quello che tutti chiamavano bonus Renzi: quel comma è stato abrogato proprio dal D.L. 3/2020. Chi oggi cerca «bonus Renzi 2025» o «bonus Renzi 2026» sta cercando, in pratica, il trattamento integrativo.
Il trattamento integrativo non è una detrazione. La detrazione riduce l’IRPEF; il trattamento integrativo invece è denaro in più che arriva anche a chi di IRPEF ne paga poca. Per questo serve una condizione minima: un po’ di imposta lorda da «coprire».
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
Trattamento integrativo 2025: le regole per l’anno d’imposta 2025
Per il 2025 il trattamento integrativo segue l’art. 1 del D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2025. Le regole sono queste:
- Importo: 1.200 euro l’anno, rapportati al periodo di lavoro (art. 1, commi 1 e 2).
- Reddito complessivo fino a 15.000 euro: spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati supera la detrazione per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) «diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno». Nel 2025 la detrazione fino a 15.000 euro è 1.955 euro: con un anno intero di lavoro l’imposta lorda deve superare 1.880 euro.
- Reddito da 15.001 a 28.000 euro: spetta solo se detrazioni per familiari a carico, detrazione per lavoro, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 e rate di spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 superano insieme l’imposta lorda. Vale la differenza, al massimo 1.200 euro.
- Reddito oltre 28.000 euro: non spetta.
La riduzione di 75 euro l’ha inserita il comma 3 dell’art. 1 della L. 207/2024, la legge di bilancio 2025. Secondo la circolare 4/E del 16 maggio 2025 quel comma «stabilizza il meccanismo correttivo del requisito» per il trattamento integrativo. Per il limite di reddito le istruzioni al 730/2026 contano anche gli affitti in cedolare secca, le mance tassate con imposta sostitutiva e la quota esente dei redditi di docenti, ricercatori e impatriati; la casa di abitazione invece non conta.
Il trattamento integrativo 2025 nel 730/2026
Il 2025 si chiude con il 730/2026. Tutti i lavoratori dipendenti compilano il rigo C14 con i dati della Certificazione Unica 2026: in colonna 1 il codice del punto 390 (1 se il datore lo ha erogato in tutto o in parte, 2 se non lo ha erogato), in colonna 2 l’importo erogato del punto 391. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola il trattamento con tutti i redditi dell’anno e scrive il risultato nel prospetto di liquidazione 730-3.
- Spettava ma il datore non lo ha pagato: lo riconosce il 730, anche se il datore non è sostituto d’imposta. Arriva con il rimborso in busta paga, «in genere, dal mese di luglio».
- È stato pagato ma non spettava: il 730 lo recupera.
- Già sistemato al conguaglio di fine 2025: se il datore ha dovuto recuperare più di 60 euro, lo ha fatto in otto rate (art. 1, comma 3, D.L. 3/2020).
Trattamento integrativo 2025 e 2026: cosa cambia
Per il trattamento integrativo, niente. Su Normattiva i commi 1-3 dell’art. 1 del D.L. 3/2020 hanno lo stesso testo al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026: stessi 1.200 euro, stesse soglie di 15.000 e 28.000 euro, stessa riduzione di 75 euro. Anche i commi 4-9 della L. 207/2024 (somma esentasse e ulteriore detrazione) sono identici nelle due date. Il trattamento 2026 si riceve ora in busta paga e si verificherà con la dichiarazione del 2027.
Nel 2026 cambia l’aliquota del secondo scaglione IRPEF, che scende dal 35% al 33% (art. 1, comma 3, L. 199/2025). Ma riguarda solo la parte di reddito tra 28.000 e 50.000 euro, dove il trattamento integrativo non spetta già più.
| Voce | 2025 (730/2026) | 2026 (busta paga) |
|---|---|---|
| Trattamento integrativo, reddito fino a 15.000 euro | 1.200 euro se imposta lorda > detrazione lavoro − 75 euro | Uguale |
| Trattamento integrativo, reddito 15.001-28.000 euro | Differenza tra alcune detrazioni e imposta lorda, max 1.200 euro | Uguale |
| Trattamento integrativo, oltre 28.000 euro | Non spetta | Non spetta |
| Somma art. 1, c. 4, L. 207/2024 | 7,1% / 5,3% / 4,8% del reddito di lavoro, se reddito complessivo fino a 20.000 euro | Uguale |
| Ulteriore detrazione art. 1, c. 6, L. 207/2024 | 1.000 euro da 20.001 a 32.000 euro, decrescente fino a 40.000 | Uguale |
| Aliquota IRPEF tra 28.000 e 50.000 euro | 35% | 33% |
A chi spetta e quando non spetta
Spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e di alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis e l). Nella pratica: dipendenti pubblici e privati, soci lavoratori di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, chi fa lavori socialmente utili. Spetta anche su NASpI, DIS-COLL e indennità che sostituiscono lo stipendio, come chiarito dall’INPS.
Non spetta:
- ai pensionati, per i redditi di pensione: sono esclusi espressamente;
- a chi ha un reddito complessivo oltre 28.000 euro;
- a chi ha reddito fino a 15.000 euro ma non è capiente: l’imposta lorda sul lavoro non supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro;
- a chi sta tra 15.001 e 28.000 euro e ha detrazioni (familiari, lavoro, mutui e spese edilizie ante 2022) inferiori all’imposta lorda: è il caso più comune in quella fascia.
Il reddito da guardare è il «reddito di riferimento»: comprende anche gli affitti in cedolare secca, il reddito forfettario e le mance tassate con imposta sostitutiva, ed esclude la casa di abitazione. Lo precisano la circolare 4/E del 2025 e le istruzioni al 730/2026.
Quanto spetta: le tre fasce
Fino a 15.000 euro
Spettano 1.200 euro, rapportati al periodo di lavoro, se l’imposta lorda sul lavoro supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro. Fino a 15.000 euro la detrazione è 1.955 euro: tolti 75, la soglia da superare è 1.880 euro. Con l’aliquota del 23% e un anno intero di lavoro, l’imposta lorda supera 1.880 euro da circa 8.174 euro di reddito in su. Sotto quella cifra il trattamento integrativo non arriva, anche se la busta paga è bassa.
Da 15.001 a 28.000 euro
Spetta solo se la somma di queste detrazioni supera l’imposta lorda: detrazioni per familiari a carico, detrazione per lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, rate di spese edilizie e sanitarie rateizzate sostenute fino al 31 dicembre 2021. L’importo è la differenza tra quelle detrazioni e l’imposta lorda, al massimo 1.200 euro. Senza familiari a carico o mutui vecchi, in questa fascia di solito non spetta.
Oltre 28.000 euro
Non spetta. Da 20.001 a 40.000 euro, però, c’è l’ulteriore detrazione del comma 6 della L. 207/2024.
Le tre voci che vedi in busta paga
Dal 2025 nel cedolino possono comparire tre voci diverse. Spesso vengono confuse perché sono tutte «bonus del cuneo fiscale».
| Voce | Norma | Chi la prende | Quanto | Se non spettava |
|---|---|---|---|---|
| Trattamento integrativo | Art. 1 D.L. 3/2020 | Dipendenti e alcuni assimilati, reddito fino a 28.000 euro, con le condizioni viste sopra | Fino a 1.200 euro l’anno, esentasse | Recupero in 8 rate se oltre 60 euro |
| Somma art. 1, c. 4, L. 207/24 | Art. 1, commi 4-5, L. 207/2024 | Solo dipendenti (art. 49 TUIR, no pensionati), reddito complessivo fino a 20.000 euro | 7,1%, 5,3% o 4,8% del reddito di lavoro, esentasse | Recupero in 10 rate se oltre 60 euro |
| Ulteriore detrazione | Art. 1, comma 6, L. 207/2024 | Solo dipendenti (art. 49 TUIR, no pensionati), reddito complessivo da 20.001 a 40.000 euro | 1.000 euro fino a 32.000, poi decrescente; riduce l’IRPEF | Recupero in 10 rate se oltre 60 euro |
Trattamento integrativo e somma del comma 4 sono due norme separate, con requisiti propri, e nel 730 hanno colonne distinte dello stesso rigo C14: chi rientra in entrambe le riceve entrambe. Nel cedolino NoiPA la somma si chiama «Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24» (sezione «Altri assegni») e l’ulteriore detrazione compare come messaggio «Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24». Nei cedolini privati il nome cambia da software a software: «somma art. 1 c. 4 L. 207/24», «indennità L. 207/24», «somma integrativa». Le spieghiamo nel dettaglio in somma art. 1 c. 4 L. 207/24 in busta paga e in ulteriore detrazione art. 1 c. 6 L. 207/24.
Esempio pratico
-
Tizio lavora tutto il 2025 con un reddito di 14.000 euro e nessun altro reddito. Imposta lorda: 23% di 14.000 = 3.220 euro. Detrazione per lavoro dipendente: 1.955 euro; meno 75 fa 1.880. Poiché 3.220 supera 1.880, gli spetta il trattamento integrativo pieno: 1.200 euro. In più riceve la somma del comma 4: 5,3% di 14.000 = 742 euro. Entrambe le somme sono esentasse. L’IRPEF che paga è 3.220 − 1.955 = 1.265 euro.
Lavoratore con reddito molto basso: perché il trattamento integrativo non arriva
Scenario. Caio lavora part-time tutto il 2025 e guadagna 8.000 euro. Non ha altri redditi.
Come si applica. Imposta lorda: 23% di 8.000 = 1.840 euro. La detrazione per lavoro dipendente (1.955 euro) la azzera: Caio non paga IRPEF. Ma per il trattamento integrativo l’imposta lorda deve superare 1.880 euro, e 1.840 non ci arriva. Il trattamento integrativo non spetta. Spetta invece la somma del comma 4, che non chiede capienza: 7,1% di 8.000 = 568 euro.
In pratica
- Sotto circa 8.174 euro di reddito annuo da lavoro (anno intero) il trattamento integrativo non scatta: manca la capienza.
- La somma della L. 207/2024 invece arriva lo stesso, perché la legge non chiede un’imposta minima.
Reddito tra 15.000 e 28.000 euro: quando spetta solo in parte
Scenario. Sempronio ha un reddito di 16.000 euro nel 2025, lavoro dipendente tutto l’anno. Ha un mutuo prima casa del 2019 e rate di lavori edilizi pagati nel 2020: in tutto 900 euro di detrazioni.
Come si applica. Imposta lorda: 3.680 euro. Detrazione per lavoro dipendente: 1.910 + 1.190 × (28.000 − 16.000) / 13.000 = circa 3.008 euro. Sommando i 900 euro di mutuo e lavori si arriva a circa 3.908 euro, più dell’imposta lorda. Il trattamento integrativo spetta per la differenza: circa 228 euro. Prende anche la somma del comma 4: 4,8% di 16.000 = 768 euro.
In pratica
- Tra 15.001 e 28.000 euro contano solo le detrazioni elencate dalla legge: mutui e spese edilizie devono riferirsi a contratti o spese fino al 31 dicembre 2021.
- Senza quelle detrazioni, a 16.000 euro il trattamento integrativo sarebbe zero.
Reddito salito a fine anno: cosa si restituisce
Scenario. Mevia ha ricevuto per tutto il 2025 il trattamento integrativo (1.200 euro) e la somma del comma 4 (742 euro), perché il datore stimava 14.000 euro. In autunno ha avuto un secondo lavoro e il reddito complessivo è arrivato a 29.000 euro.
Come si applica. Oltre 28.000 euro il trattamento integrativo non spetta: 1.200 euro vanno restituiti. Oltre 20.000 euro non spetta nemmeno la somma del comma 4: anche quella va restituita. In compenso, con 29.000 euro spetta l’ulteriore detrazione di 1.000 euro. Se il primo datore conosce il secondo reddito (Mevia gli ha consegnato la CU), sistema tutto al conguaglio: il trattamento integrativo oltre 60 euro si recupera in 8 rate, la somma del comma 4 si recupera al netto dell’ulteriore detrazione che ora spetta. Se no, il ricalcolo lo fa il 730.
In pratica
- Con più datori nello stesso anno, consegna la CU del precedente al nuovo: evita di prendere somme da restituire.
- Se il recupero avviene nel 730, la trattenuta arriva con la busta paga dal mese successivo alla ricezione del 730-4, in genere da luglio.
Quando arriva il trattamento integrativo
In busta paga, ogni mese, a partire da gennaio: lo riconosce il datore di lavoro in via automatica, senza domanda. Lo dicono la legge (art. 1, comma 3, D.L. 3/2020) e le istruzioni al 730/2026. Su NASpI e altre prestazioni pagate direttamente dall’INPS lo riconosce l’INPS con la prestazione.
Se il datore non lo ha pagato e ti spettava, arriva con il 730: il rimborso parte dalla prima retribuzione utile dopo che il datore ha ricevuto il prospetto di liquidazione, «in genere, dal mese di luglio». Senza datore di lavoro al momento del rimborso, lo paga l’Agenzia delle Entrate (vedi 730 senza sostituto d’imposta).
Perché non mi è arrivato il trattamento integrativo
- Manca la capienza: con redditi sotto circa 8.174 euro annui l’imposta lorda non supera 1.880 euro (vedi il caso di Caio).
- Reddito stimato sopra 15.000 euro senza detrazioni sufficienti: tra 15.001 e 28.000 euro spetta solo con familiari a carico o mutui e lavori vecchi.
- Più datori di lavoro: con più rapporti nello stesso periodo i benefici vanno riconosciuti da un solo sostituto d’imposta. Può essere l’altro datore a pagarli.
- Il datore non è sostituto d’imposta (per esempio lavoro domestico): si recupera nel 730.
- Hai chiesto di non riceverlo, magari anni fa, per evitare conguagli.
- Il rapporto è finito prima del conguaglio: si recupera nel 730 dell’anno dopo.
In tutti questi casi, se il trattamento ti spettava, non lo perdi: lo riconosce il 730, che ricalcola tutto con i redditi dell’intero anno.
Come rinunciare al trattamento integrativo
Conviene rinunciare se sai che a fine anno supererai le soglie, per esempio per un secondo lavoro o un affitto: eviti di restituire tutto insieme. L’INPS ricorda che il lavoratore «è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta» se non ha o perde i requisiti.
- Dipendente privato: comunicalo all’ufficio paghe, meglio per iscritto. Per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione la circolare 4/E dice che il datore non le applica se il lavoratore lo chiede espressamente, e conserva la richiesta.
- Dipendente pubblico pagato da NoiPA: per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione c’è il self-service «Gestione benefici fiscali» nell’area riservata (Servizi, ambito Stipendiali). La rinuncia vale per tutto l’anno al conguaglio e si può revocare.
- NASpI o altra prestazione INPS: servizio online «Trattamento integrativo – Rinuncia» sul sito INPS, con SPID, CIE o CNS. Dettagli in trattamento integrativo e NASpI.
Trattamento integrativo nel 730/2026
Tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4, 8 o 9 nei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14, anche se il datore ha pagato tutto. Serve al CAF o al professionista per ricalcolare il dovuto sui redditi dell’intero anno.
- Colonna 1: codice del punto 390 della CU 2026 (1 se il datore lo ha erogato in tutto o in parte, 2 se no).
- Colonna 2: importo erogato, punto 391. Non va mai indicato l’importo «riconosciuto ma non erogato» del punto 392.
- Colonne 5-8: dati per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione (punti 718-721 della CU).
- Colonne 9-10: codice e importo della somma del comma 4 erogata (punti 724 e 725). Non va indicato il punto 726.
Il risultato si legge nel prospetto di liquidazione 730-3.
Documenti necessari
- Certificazione Unica 2026: punti 390-392 (trattamento integrativo), 718-726 (somma comma 4 e dati per l’ulteriore detrazione)
- CU di tutti i datori e dell’INPS se hai avuto più rapporti o la NASpI
- Modello 730/2026, rigo C14
- Prospetto 730-3 per il controllo del risultato
Da non confondere: il trattamento integrativo speciale del turismo
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 18-21) ha previsto un «trattamento integrativo speciale» diverso da questo: il 15% delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, per i dipendenti privati di bar, ristoranti, turismo e terme, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, con reddito di lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro. Spettava solo su richiesta scritta del lavoratore. Non ha niente a che vedere con i 1.200 euro del D.L. 3/2020.
Quando rivolgersi a un professionista
Con più datori di lavoro, NASpI nello stesso anno o redditi tra 15.000 e 28.000 euro con mutui e lavori vecchi, il calcolo è facile da sbagliare. Per una verifica sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Da leggere insieme
- Detrazioni lavoro dipendente 2025 e 2026 e cuneo fiscale
- Somma art. 1 c. 4 L. 207/24 in busta paga: cos’è e come si calcola
- Ulteriore detrazione art. 1 c. 6 L. 207/24: a chi spetta
- Trattamento integrativo e NASpI
- No tax area 2026: chi non paga IRPEF
- Come leggere la busta paga
Fonti e approfondimenti
- D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1 (Normattiva) – trattamento integrativo
- L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 2-9 (Normattiva)
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 3 e 18-21 (Normattiva)
- Art. 13 TUIR – detrazioni per lavoro dipendente (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 16 maggio 2025
- Istruzioni Modello 730/2026, rigo C14 – Agenzia delle Entrate
- INPS, circolare n. 96 del 21 agosto 2020
- NoiPA (MEF), FAQ Taglio del cuneo fiscale
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Domande frequenti
Che cos'è il trattamento integrativo (ex bonus Renzi)?
È una somma esentasse che il datore di lavoro aggiunge allo stipendio dei lavoratori con redditi bassi, fino a 1.200 euro l'anno. L'ha introdotta l'art. 1 del D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Ha preso il posto del bonus 80 euro, il «bonus Renzi» dell'art. 13, comma 1-bis, del TUIR, che lo stesso decreto ha abrogato.
Che differenza c'è tra trattamento integrativo 2025 e 2026?
Nelle regole nessuna: il testo dell'art. 1 del D.L. 3/2020 è lo stesso nei due anni. Spettano 1.200 euro annui, rapportati al periodo di lavoro, con reddito complessivo fino a 15.000 euro e imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro; tra 15.001 e 28.000 euro solo se alcune detrazioni superano l'imposta lorda; oltre 28.000 euro mai. Cambia il momento: il 2025 si verifica nel 730/2026 (rigo C14), il 2026 si riceve ora in busta paga.
A chi spetta il trattamento integrativo?
Ai lavoratori dipendenti e ad alcuni redditi assimilati: soci lavoratori di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, lavori socialmente utili. L'INPS lo riconosce anche su NASpI e DIS-COLL. Non spetta ai pensionati per i redditi di pensione.
Quando arriva e perché a volte non arriva?
Arriva in busta paga ogni mese, da gennaio, senza domanda. Può mancare se il reddito è troppo basso per avere capienza (con un anno intero di lavoro, sotto circa 8.174 euro l'imposta lorda non supera 1.880 euro), se il reddito stimato è tra 15.001 e 28.000 euro senza detrazioni sufficienti, se il datore non è sostituto d'imposta o se hai chiesto di non riceverlo. Se spettava, lo riconosce il 730, in genere da luglio.
Che differenza c'è tra trattamento integrativo e somma art. 1 c. 4 L. 207/24?
Sono due misure diverse. Il trattamento integrativo (D.L. 3/2020) vale fino a 1.200 euro e spetta fino a 28.000 euro di reddito, anche ad alcuni redditi assimilati. La somma del comma 4 della L. 207/2024 vale il 7,1%, il 5,3% o il 4,8% del reddito di lavoro, spetta solo ai dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro e non richiede capienza. Chi ha i requisiti di entrambe le riceve entrambe.
Come si rinuncia al trattamento integrativo?
Il dipendente privato lo comunica al datore di lavoro, meglio per iscritto. Chi prende la NASpI o un'altra prestazione INPS usa il servizio online «Trattamento integrativo - Rinuncia» sul sito INPS. I dipendenti pagati da NoiPA rinunciano alla somma del comma 4 e all'ulteriore detrazione dal self-service «Gestione benefici fiscali».
Se il reddito supera 28.000 euro devo restituire il trattamento integrativo?
Sì. Il datore lo recupera al conguaglio, in otto rate se l'importo supera 60 euro. Se il conguaglio non lo intercetta, per esempio perché i redditi vengono da più datori, lo recupera il 730. Oltre 20.000 euro va restituita anche la somma del comma 4, ma da 20.001 a 40.000 euro spetta l'ulteriore detrazione del comma 6.
Dove si indica il trattamento integrativo 2025 nel 730/2026?
Nel rigo C14, che tutti i dipendenti devono compilare. In colonna 1 il codice del punto 390 della CU 2026, in colonna 2 l'importo erogato del punto 391; l'importo riconosciuto ma non erogato del punto 392 non va mai indicato. Le colonne 5-10 servono per la somma del comma 4 e l'ulteriore detrazione. Il risultato si vede nel prospetto 730-3.