Art. 56 D.Lgs. 175/2024 – Capacità di stare in giudizio
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
4. La regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.
Chi può chiederla: i titolari di partita IVA in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani o alla gestione commercianti INPS.
Quanto si risparmia: la riduzione è del 35% sull’intera contribuzione, sia sulla quota fissa (sul minimale) sia sulla quota percentuale sul reddito eccedente.
Come si chiede: con domanda telematica sul portale INPS; di norma entro il 28 febbraio per chi è già in attività.
Attenzione alla pensione: la riduzione abbassa anche l’accredito contributivo ai fini previdenziali, in proporzione.
Non è la deduzione: questa riduzione riguarda l’importo da versare, non la deduzione fiscale dei contributi già pagati.
Che cos'è la riduzione del 35% e a chi spetta
Il regime forfettario permette di semplificare molti adempimenti fiscali, ma non elimina l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Se svolgi un’attività artigiana o commerciale – e sei quindi iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS – puoi però chiedere una riduzione del 35% sull’intera contribuzione dovuta.
Questa agevolazione è pensata per ridurre il peso fisso dei contributi nelle fasi iniziali o nei periodi in cui il reddito è contenuto. Non va confusa con un’altra agevolazione più nota: la deduzione dei contributi versati, che abbassa il reddito imponibile ai fini IRPEF (ma nel forfettario l’IRPEF non si applica sullo stesso reddito, quindi il meccanismo è diverso).
La riduzione si applica a tutto ciò che devi versare all’INPS: sia la quota fissa che paghi quattro volte l’anno sul cosiddetto minimale di reddito, sia la quota percentuale calcolata sul reddito effettivo che supera quel minimale. Il risparmio è quindi immediato e reale, ma porta con sé una conseguenza da considerare con attenzione: l’accredito contributivo ai fini della pensione si riduce nella stessa proporzione.
Come funziona la contribuzione in gestione artigiani/commercianti con riduzione
Voce
Senza riduzione
Con riduzione 35%
Quota fissa sul minimale
Aliquota di norma circa il 24% (commercianti leggermente più alta)
Ridotta del 35%
Quota sul reddito eccedente il minimale
Stessa aliquota di norma circa il 24%
Ridotta del 35%
Accredito previdenziale
Pieno, calcolato sui contributi versati
Proporzionalmente ridotto
Scadenza domanda (già in attività)
Di norma entro il 28 febbraio
–
Esempio pratico
Esempio indicativo. Tizio è un artigiano in regime forfettario. Secondo la circolare INPS dell’anno in corso, la quota fissa trimestrale a suo carico è di una certa somma (verifica nell’area personale INPS o nella circolare annuale). Con la riduzione del 35%, quella somma si abbassa in proporzione. Allo stesso modo, se il reddito di Tizio supera il minimale e genera una quota percentuale aggiuntiva, anche quella viene ridotta del 35%. Il risparmio annuo complessivo dipende dal reddito effettivo: più è alto il reddito, maggiore è la quota sul reddito eccedente e quindi anche il risparmio assoluto dalla riduzione. I valori precisi dei minimali e delle aliquote sono indicati ogni anno nella circolare INPS – sempre meglio consultarla o affidarsi a un professionista per il calcolo esatto.
Documenti necessari
Circolare INPS annuale con aliquote e minimali aggiornati
Modello di domanda telematica sul portale INPS (Cassetto previdenziale artigiani/commercianti)
Partita IVA e documentazione del regime forfettario (comunicazione all’Agenzia delle Entrate)
Estratto conto contributivo INPS per verificare gli accrediti
Tizio: artigiano forfettario che chiede la riduzione in tempo
Scenario. Tizio gestisce una piccola officina di riparazione bici. Ha aperto la partita IVA in regime forfettario due anni fa ed è iscritto alla gestione artigiani INPS. Non ha mai chiesto la riduzione del 35%.
Come si applica. Tizio può presentare domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Una volta accettata la domanda, la riduzione si applica alle rate di quell’anno – sia alle quattro rate fisse sul minimale sia alla quota sul reddito eccedente. Tizio deve però tenere a mente che i contributi accreditati ai fini pensionistici saranno proporzionalmente inferiori: con il 35% di riduzione, anche l’anzianità contributiva si forma più lentamente in termini di importo versato.
In pratica
Presentare la domanda telematica sul portale INPS entro il 28 febbraio per applicarla alle rate dell’anno.
Controllare nell’estratto conto INPS che la riduzione sia stata correttamente applicata.
Valutare con un professionista l’impatto sul futuro importo della pensione prima di scegliere.
Caio: commerciante forfettario che valuta se conviene
Scenario. Caio ha un piccolo e-commerce e si chiede se la riduzione del 35% sia sempre conveniente oppure se in certi casi è meglio versare i contributi per intero.
Come si applica. La riduzione abbassa il costo immediato ma riduce anche i contributi accreditati sulla posizione previdenziale. Chi è ancora lontano dalla pensione e ha un reddito contenuto potrebbe preferire risparmiare oggi. Chi invece si avvicina all’età pensionabile o ha già pochi anni di contributi potrebbe preferire versare la cifra piena per rafforzare la propria posizione. Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dall’età, dalla storia contributiva e dagli obiettivi previdenziali di ciascuno.
In pratica
Scaricare l’estratto conto INPS per capire quanti anni di contributi si hanno già.
Chiedere una simulazione della pensione stimata con e senza riduzione prima di decidere.
Ricordare che la domanda va rinnovata: non si applica automaticamente ogni anno.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La riduzione del 35% spetta anche ai professionisti iscritti alla gestione separata?
No. La riduzione del 35% riguarda esclusivamente chi è iscritto alla gestione artigiani o alla gestione commercianti INPS. I professionisti della gestione separata non hanno questa agevolazione.
Devo rinnovare la domanda ogni anno?
Di norma la domanda va presentata all’inizio dell’anno (entro il 28 febbraio per chi è già in attività). Verifica le istruzioni INPS dell’anno in corso, perché le modalità possono cambiare.
Cosa succede se supero i limiti del forfettario durante l'anno?
Se nel corso dell’anno esci dal regime forfettario, la riduzione non è più applicabile. Devi comunicare la variazione e i contributi torneranno ad essere calcolati nella misura ordinaria.
La riduzione incide sulla futura pensione?
Sì. I contributi versati in misura ridotta generano un accredito previdenziale proporzionalmente inferiore. L’effetto concreto sulla pensione dipende dall’ammontare totale dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa.
Come faccio a sapere l'importo esatto delle mie rate INPS?
L’INPS mette a disposizione nel Cassetto previdenziale artigiani/commercianti i modelli precompilati (tariffazione) con gli importi delle singole rate, aggiornati anno per anno in base alla circolare.
Posso chiedere la riduzione se ho iniziato l'attività nel corso dell'anno?
Per i nuovi iscritti esistono termini specifici, diversi dal 28 febbraio ordinario. Controlla le istruzioni INPS dell’anno di apertura della partita IVA o chiedi al tuo consulente.
Tre scelte distinte: l’8 per mille va allo Stato o a un’istituzione religiosa, il 5 per mille a enti del terzo settore o ricerca, il 2 per mille a un partito politico.
Non costa nulla: le scelte non aumentano le imposte che paghi. Ridistribuiscono una quota di IRPEF già calcolata.
Si usano tutte e tre insieme: le tre scelte non sono alternative, puoi esprimerle tutte nella stessa scheda.
La scheda va sempre consegnata: anche se non esprimi alcuna scelta, il modello 730-1 deve essere consegnato al sostituto o al CAF con i tuoi dati anagrafici.
Se non scegli, i fondi non restano nelle tue tasche: le quote non attribuite vengono ripartite tra i beneficiari in base alle scelte espresse da tutti i contribuenti.
Cosa sono l'8, il 5 e il 2 per mille
Quando fai la dichiarazione dei redditi, puoi decidere dove va una piccola parte della tua IRPEF. Non si tratta di soldi in più che escono dal tuo portafoglio: l’imposta che paghi rimane la stessa. Stai semplicemente indicando come vuoi che venga distribuita una quota già calcolata.
Le scelte sono tre e riguardano quote diverse: l’otto per mille, il cinque per mille e il due per mille. Puoi esprimerle tutte e tre insieme, oppure solo alcune, oppure nessuna. In ogni caso devi compilare e consegnare la scheda apposita, il modello 730-1.
La scelta si fa firmando nel riquadro corrispondente al beneficiario che hai scelto. Per il cinque per mille puoi anche indicare il codice fiscale dell’ente specifico a cui vuoi destinare la quota. Per il due per mille devi indicare il codice del partito politico che hai scelto.
Le tre scelte a confronto
Quota
A chi va
Come si sceglie
8 per mille
Stato (scopi sociali/umanitari) oppure a una delle istituzioni religiose ammesse (es. Chiesa Cattolica, Valdesi, Ebrei, Buddisti, ecc.)
Firma nel riquadro del beneficiario scelto sul modello 730-1
5 per mille
Enti del Terzo Settore, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, comune di residenza, associazioni sportive dilettantistiche, aree protette
Firma nel riquadro della finalità; facoltativo: indica il codice fiscale dell'ente
2 per mille
Uno dei partiti politici iscritti nel registro previsto dalla legge
Firma nel riquadro e indica il codice del partito
Esempio pratico
Tizio è un lavoratore dipendente con IRPEF pari a 4.000 euro. Firma la scheda destinando l’8 per mille alla Chiesa Evangelica Valdese, il 5 per mille a un’associazione di ricerca sanitaria (indicando il codice fiscale), e il 2 per mille a un partito. La sua IRPEF rimane 4.000 euro: le scelte non aggiungono nulla. Semplicemente, una piccola parte di quei 4.000 euro sarà redistribuita secondo le sue indicazioni invece di seguire la ripartizione proporzionale stabilita dallo Stato.
Documenti necessari
Modello 730-1 (scheda per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille) – da consegnare anche senza esprimere scelte
Documento di identità del contribuente
Codice fiscale dell’ente (facoltativo, solo per il 5 per mille)
Codice del partito politico scelto (obbligatorio se si esprime la scelta del 2 per mille)
Caio non vuole scegliere: deve comunque fare qualcosa?
Scenario. Caio presenta il 730 tramite il proprio datore di lavoro ma non ha preferenze su dove destinare le quote. Pensa di poter ignorare la scheda.
Come si applica. Anche chi non esprime alcuna scelta deve consegnare il modello 730-1 al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista. Il modello va compilato con codice fiscale e dati anagrafici e inserito in una busta chiusa. Le quote non attribuite vengono ripartite tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti: non tornano al contribuente.
In pratica
Ritira il modello 730-1 (allegato al 730 o disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Scrivi codice fiscale e dati anagrafici anche se non firmi nessun riquadro.
Inseriscilo in una busta chiusa e consegnalo al sostituto, al CAF o al professionista entro la scadenza della dichiarazione.
Sempronia vuole destinare sia il 5 per mille che l'8 per mille: si può?
Scenario. Sempronia vuole sostenere la ricerca sanitaria con il 5 per mille e allo stesso tempo destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica. Teme che le due scelte siano incompatibili.
Come si applica. Le scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille non sono alternative tra loro. Sempronia può esprimerle tutte nella stessa scheda, firmando nei riquadri corrispondenti alle finalità scelte. La scheda è unica e contiene tutti e tre i riquadri. Non ci sono limiti: può scegliere uno, due o tre destinatari contemporaneamente.
In pratica
Usa la scheda unica (modello 730-1): contiene i riquadri per tutte e tre le scelte.
Firma nel riquadro ‘8 per mille’ per la Chiesa Cattolica e nel riquadro ‘5 per mille’ per la ricerca sanitaria.
Se vuoi, indica anche il codice fiscale dell’istituto di ricerca specifico nel campo apposito del 5 per mille.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Le scelte di destinazione non aumentano le imposte che paghi. Redistribuiscono una quota di IRPEF già calcolata che altrimenti andrebbe comunque allo Stato.
Cosa succede se non esprimo nessuna scelta?
Le quote non attribuite vengono ripartite tra i beneficiari in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti. Non tornano al contribuente. Per questa ragione conviene sempre compilare e consegnare la scheda.
Posso scegliere un singolo ente per il 5 per mille?
Sì. Dopo aver firmato nel riquadro della finalità che preferisci (ad esempio ‘sostegno degli enti del Terzo Settore’), puoi scrivere nell’apposita casella il codice fiscale dell’organizzazione specifica che vuoi sostenere.
La scheda va consegnata anche se presento il 730 precompilato online?
Sì. Se presenti direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, devi compilare la scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nell’area dedicata, anche se non esprimi alcuna scelta.
Posso destinare l'8 per mille allo Stato scegliendo una finalità specifica?
Sì. Se scegli lo Stato come beneficiario dell’8 per mille, puoi indicare una finalità tra quelle previste: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali, prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.
Il 2 per mille ai partiti è obbligatorio?
No, è del tutto facoltativo. Se non vuoi destinare il 2 per mille ad alcun partito, lasci semplicemente in bianco quel riquadro nella scheda.
Chi lo presenta: il sostituto d’imposta (datore di lavoro, società, ente, condominio, committente) che ha operato ritenute nell’anno.
Scadenza: va trasmesso in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Cosa riepiloga: tutte le ritenute operate nell’anno per tipologia (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, ecc.), con i dati dei versamenti F24.
Compensazioni: il 770 include anche le eventuali compensazioni utilizzate dal sostituto per pagare le ritenute.
Sanzioni: l’omessa presentazione o la presentazione tardiva è sanzionata; si può regolarizzare con il ravvedimento operoso.
Differenza dalla CU: la CU va al percettore e all’Agenzia, il 770 va solo all’Agenzia e riguarda il sostituto stesso come dichiarante.
Che cos'è il modello 770 e chi lo deve presentare
Ogni volta che un’azienda paga uno stipendio, un compenso a un professionista o una provvigione a un agente, deve trattenere una parte di quell’importo come ritenuta e versarla allo Stato. Alla fine dell’anno, la stessa azienda – in quanto sostituto d’imposta – deve rendere conto all’Agenzia delle Entrate di tutte le ritenute che ha operato e versato. Lo fa attraverso il modello 770.
Il 770 non è la dichiarazione del lavoratore o del professionista: è la dichiarazione del sostituto. Contiene, per ogni tipologia di reddito su cui sono state applicate ritenute, il totale trattenuto, i versamenti eseguiti con F24 (compresi i codici tributo usati) e le eventuali compensazioni. In pratica è il resoconto completo del sostituto verso il fisco: ‘Ho trattenuto tot euro da queste persone, li ho versati con questi F24, non risulta nulla di sospeso.’
Sono obbligati alla presentazione del 770 tutti i soggetti che nel periodo d’imposta hanno corrisposto somme soggette a ritenuta: datori di lavoro privati e pubblici, enti previdenziali, società che pagano compensi a professionisti o provvigioni ad agenti, condominii che applicano la ritenuta del 4% sugli appalti, intermediari e piattaforme che gestiscono locazioni brevi. Non presenta il 770 chi non è sostituto d’imposta – per esempio il privato che paga occasionalmente un lavoratore senza aprire un rapporto formale soggetto a ritenuta.
Principali ritenute riepilogate nel modello 770
Tipo di ritenuta
Aliquota / base
Codice tributo F24
Lavoro dipendente e assimilati
Scaglioni IRPEF progressivi
1001
Lavoro autonomo e professionisti
20% sul compenso imponibile
1040
Provvigioni agenti / rappresentanti
23% sul 50% delle provvigioni (o 20% della base se agente con dipendenti)
1040 / 1019-1020
Prestazioni occasionali
20% sul compenso
1040
Appalti condominio
4% sui corrispettivi
Codice appalti dedicato
Locazioni brevi (intermediari)
21% sui canoni incassati
Codice locazioni brevi
Esempio pratico
Alfa Srl nel 2025 ha corrisposto compensi a tre professionisti per un totale di 50.000 euro imponibili. Ha trattenuto la ritenuta d’acconto del 20%, pari a 10.000 euro, versandola ogni mese entro il giorno 16 del mese successivo tramite F24 con codice tributo 1040. Ha inoltre pagato stipendi ai propri dipendenti con ritenute IRPEF complessive di 28.000 euro (codice tributo 1001). Nel 770 presentato entro il 31 ottobre, Alfa Srl riepiloga: ritenute su lavoro autonomo 10.000 euro, versate con tot F24 (date e importi), ritenute su lavoro dipendente 28.000 euro, versate con tot F24. Se i versamenti corrispondono esattamente alle ritenute, il 770 non genera debiti residui.
Documenti necessari
Ricevute dei versamenti F24 con codici tributo e importi delle ritenute operate mese per mese
Certificazioni Uniche emesse ai percettori durante l’anno
Prospetti paga e note spese dei dipendenti per riconciliazione degli imponibili
Contratti e fatture dei professionisti esterni per verifica dei compensi imponibili
Documentazione delle eventuali compensazioni utilizzate in F24
Credenziali Fisconline o Entratel per la trasmissione telematica
Caso 1 – Alfa Srl, piccola impresa con dipendenti e collaboratori
Scenario. Alfa Srl ha tre dipendenti e si avvale periodicamente di due consulenti con partita IVA. Nel 2025 ha operato ritenute IRPEF sugli stipendi e ritenute d’acconto del 20% sui compensi dei consulenti.
Come si applica. Alfa Srl è sostituto d’imposta per entrambe le categorie. Ogni mese ha versato le ritenute entro il 16 del mese successivo con F24, usando il codice tributo 1001 per i dipendenti e 1040 per i professionisti. A marzo ha consegnato a ciascun lavoratore e consulente la rispettiva CU. Entro il 31 ottobre presenta il modello 770 all’Agenzia delle Entrate, riepilogando tutti i versamenti per tipologia con i relativi F24. Se un versamento è mancante o in ritardo, può regolarizzarlo con il ravvedimento operoso prima della presentazione del 770.
In pratica
Archivia ogni F24 con data, importo e codice tributo: sono la base del 770.
Se hai effettuato compensazioni nel modello F24 (es. crediti IVA a compensazione delle ritenute), inseriscile correttamente nel 770.
Il 770 si presenta solo in via telematica: tramite Fisconline/Entratel o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF).
Caso 2 – Caio, amministratore di condominio come sostituto
Scenario. Caio amministra un condominio che nel 2025 ha affidato la pulizia scale e la manutenzione del giardino a ditte esterne, pagando corrispettivi per contratti di appalto di servizi.
Come si applica. Il condominio è sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui corrispettivi corrisposti per le prestazioni di appalto. Caio, in qualità di amministratore, versa la ritenuta con F24 usando il codice tributo dedicato e, a fine anno, certifica gli importi alle ditte con la CU. Entro il 31 ottobre presenta il 770 del condominio, riepilogando le ritenute sugli appalti operate nell’anno. Se i corrispettivi annui non superano le soglie minime previste per il versamento cumulativo, può effettuare versamenti aggregati, documentandoli comunque nel 770.
In pratica
Il condominio è sostituto solo per i contratti di appalto (pulizie, manutenzioni, ecc.): non lo è per forniture di beni o per il portiere se assunto direttamente con altro regime.
Anche importi modesti vanno certificati e riepilogati nel 770: l’omissione espone il condominio a sanzioni.
L’amministratore firma e trasmette il 770 per conto del condominio; può delegare un intermediario abilitato.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il modello 770 va trasmesso in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. Per il 2025 la scadenza è quindi il 31 ottobre 2026.
Cosa succede se il sostituto non presenta il 770 o lo presenta in ritardo?
L’omessa o tardiva presentazione del 770 è sanzionata autonomamente. È possibile regolarizzarsi con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), che prevede una sanzione ridotta in base al ritardo, più gli interessi legali, versando con F24 i codici specifici per sanzioni e interessi.
Il modello 770 e la Certificazione Unica sono la stessa cosa?
No, sono documenti distinti. La CU viene consegnata al singolo percettore (lavoratore, professionista) e trasmessa all’Agenzia, e certifica i suoi redditi e le sue ritenute. Il 770 è invece la dichiarazione complessiva del sostituto verso l’Agenzia, che riepiloga tutte le ritenute operate su tutti i percettori per tipologia, con i dati dei versamenti F24.
Un privato che paga una colf deve presentare il 770?
Dipende dal rapporto. Se il datore di lavoro domestico è sostituto d’imposta ed effettua ritenute, ha obblighi di versamento e dichiarazione. Nella pratica, per il lavoro domestico spesso si applica un regime semplificato: è opportuno verificare caso per caso o rivolgersi a un consulente del lavoro.
Le ritenute su lavoro autonomo vanno nel 770 anche se il professionista ha la partita IVA?
Sì. La ritenuta d’acconto del 20% si applica ai compensi dei professionisti (e delle prestazioni occasionali) indipendentemente dal regime fiscale del percettore – salvo alcune eccezioni come il regime forfettario, in cui il professionista è esonerato dalla ritenuta. Il committente che opera la ritenuta la riepiloga nel 770 con codice tributo 1040.
Cosa si intende per 'ritenute a titolo d'imposta' nel 770?
Mentre le ritenute a titolo d’acconto sono un anticipo che il percettore conguaglia in dichiarazione, quelle a titolo d’imposta sono definitive: il prelievo esaurisce l’obbligazione fiscale e il percettore non deve includere quel reddito nella dichiarazione. Un esempio sono alcune ritenute su soggetti non residenti o, in certi casi, la ritenuta sulle locazioni brevi quando il locatore ha optato per la cedolare secca. Il sostituto le certifica nella CU e le riepiloga nel 770 ugualmente.
La TARI è dovuta su tutti i locali detenuti, anche se non abitati stabilmente: possedere o affittare un immobile è sufficiente.
Locali privi di arredi e di allacci (acqua, luce, gas) non producono rifiuti e sono esclusi o esenti, ma bisogna presentare una dichiarazione.
Seconda casa a disposizione: molti Comuni prevedono una riduzione rispetto all’abitazione principale.
Residenti all’estero (AIRE): alcuni Comuni riconoscono una riduzione sull’unità immobiliare tenuta in Italia.
In caso di locazione superiore a sei mesi, la TARI passa in capo all’inquilino; per locazioni brevi resta al proprietario.
La dichiarazione di cessazione va presentata per smettere di ricevere l’avviso: la tassa si ferma dalla data dichiarata.
Chi deve pagare la TARI sulla seconda casa
La TARI colpisce chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo un locale o un’area scoperta, indipendentemente dall’uso effettivo. Questo significa che la seconda casa, anche se non abitata tutto l’anno, è soggetta alla tassa perché il proprietario o il conduttore ne è detentore.
Esistono però due situazioni in cui un immobile può essere escluso o esente. La prima riguarda i locali completamente privi di arredi e senza allacci attivi a nessuna utenza (acqua, luce, gas): in questo caso il locale non è idoneo a produrre rifiuti e il Comune non può pretendere la tassa, ma devi dichiararlo formalmente. La seconda situazione è più comune: l’immobile è arredato e allacciato, ma usato solo occasionalmente. Qui la tassa è dovuta, ma il Comune può prevedere riduzioni.
La tariffa si calcola sempre sulla superficie calpestabile in metri quadri. Per le utenze domestiche conta anche il numero degli occupanti, ma per una seconda casa tenuta a disposizione il Comune di solito applica un coefficiente ridotto. Controlla ogni anno la delibera tariffaria del Comune in cui si trova l’immobile.
TARI sulla seconda casa: i casi principali
Situazione
TARI dovuta?
Note
Seconda casa arredata e allacciata
Sì, per intero
Possibile riduzione se il Comune la prevede
Immobile privo di arredi e di tutti gli allacci
No (escluso/esente)
Serve dichiarazione al Comune
Immobile a uso stagionale
Sì, con possibile riduzione
Dipende dal regolamento comunale
Residente AIRE con immobile in Italia
Sì, con possibile riduzione
Molti Comuni la prevedono dietro dichiarazione
Locazione > 6 mesi
In capo all'inquilino
Il proprietario non paga per quel periodo
Esempio pratico
Esempio indicativo. Tizio possiede un appartamento di 80 mq in montagna che usa solo nei fine settimana invernali. L’immobile è arredato e ha i contatori attivi. La TARI è dovuta per l’intera annualità sulla superficie di 80 mq. Se il Comune prevede una riduzione per uso stagionale e Tizio presenta la dichiarazione, l’importo si riduce nella misura deliberata. Se invece Tizio svuota l’appartamento di tutti i mobili e chiude le utenze, può presentare la dichiarazione di esenzione per locali privi di arredi e allacci: da quel momento non riceverà più l’avviso, ma perderà anche la possibilità di usare il locale senza prima ripristinare la situazione e comunicarla al Comune.
Documenti necessari
Regolamento TARI del Comune in cui si trova l’immobile
Delibera tariffaria annuale del Comune
Modulo di dichiarazione TARI (per l’inizio dell’occupazione, la cessazione o le variazioni)
Documentazione a sostegno dell’esenzione (contratti di utenza chiusi, attestazione che il locale è privo di arredi)
Certificato di iscrizione AIRE (per la riduzione riservata ai residenti all’estero)
Contratto di locazione, se l’immobile è affittato
Tizio ha una casa al mare che non usa quasi mai
Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento di 60 mq in una cittadina costiera. L’ha ereditato, vi va raramente e vorrebbe capire se può evitare di pagare la TARI o almeno ridurla.
Come si applica. Poiché l’immobile è arredato e ha ancora i contatori attivi (anche se i consumi sono minimi), la TARI è dovuta: Tizio lo detiene e il locale è astrattamente idoneo a produrre rifiuti. Se il Comune prevede la riduzione per uso stagionale, Tizio deve presentare la dichiarazione indicando i periodi di utilizzo. Se invece l’appartamento è rimasto completamente sfitto, senza arredi e con tutte le utenze disdette, Tizio può chiedere l’esenzione per locali non produttivi di rifiuti, sempre con dichiarazione formale e documentazione a supporto.
In pratica
Verificare lo stato degli allacci: se almeno un’utenza è attiva, l’esenzione totale non si applica.
Presentare la dichiarazione per uso stagionale se prevista dal regolamento comunale.
Se si vuole l’esenzione completa, disdire tutte le utenze e rimuovere i mobili prima di fare la dichiarazione al Comune.
Caio vive all'estero e ha mantenuto la casa in Italia
Scenario. Caio è iscritto all’AIRE da tre anni e vive stabilmente in Germania. Possiede ancora un appartamento di 75 mq nel Comune di origine, che usa durante le vacanze estive. Riceve ogni anno l’avviso TARI e si chiede se può pagare meno.
Come si applica. La TARI è dovuta perché Caio detiene il locale. Tuttavia, molti Comuni prevedono nel regolamento una riduzione per i residenti all’estero iscritti all’AIRE che mantengono un immobile in Italia a uso non locativo. Per ottenerla Caio deve presentare la dichiarazione all’ufficio tributi del Comune, allegando la documentazione AIRE. La misura della riduzione varia da Comune a Comune, quindi è importante leggere il regolamento specifico o contattare direttamente lo sportello tributi.
In pratica
Verificare se il regolamento TARI del Comune prevede la riduzione per iscritti AIRE.
Presentare la dichiarazione allegando il certificato di iscrizione AIRE.
Rinnovare la richiesta ogni anno se il regolamento richiede la conferma annuale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Se l'immobile è sfitto e non ci vive nessuno, devo comunque pagare la TARI?
Dipende dallo stato dell’immobile. Se è arredato o ha almeno un allaccio attivo, la TARI è dovuta perché il locale è idoneo a produrre rifiuti. Viene escluso dall’imposta solo se è privo di qualsiasi arredo e di tutti gli allacci (acqua, luce, gas), ma devi dichiararlo al Comune con apposito modulo.
Chi paga la TARI quando l'appartamento è in affitto?
Se la locazione dura più di sei mesi, la TARI è a carico dell’inquilino, che la deve come detentore del locale. Per le locazioni brevi (fino a sei mesi), l’onere resta in capo al proprietario.
Cosa devo fare per smettere di ricevere l'avviso TARI su un immobile che non uso più?
Devi presentare la dichiarazione di cessazione all’ufficio tributi del Comune. La tassa si ferma dalla data di effettiva liberazione del locale indicata nella dichiarazione. Senza la disdetta, il Comune continua ad addebitarti la TARI.
La riduzione TARI per la seconda casa è uguale in tutti i Comuni?
No. Ogni Comune decide autonomamente se prevederla, a chi applicarla e in quale misura. Puoi trovare le informazioni nel regolamento TARI pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Se ho due case nello stesso Comune, pago tariffe diverse?
In genere sì. L’abitazione di residenza (prima casa) ha di solito un trattamento diverso rispetto agli altri immobili. Per la seconda casa il Comune può applicare la tariffa ordinaria senza le eventuali agevolazioni riservate alla residenza principale.
Posso chiedere rimborso per gli anni in cui ho pagato la TARI su un immobile che avevo svuotato?
Se l’immobile era effettivamente privo di arredi e allacci e avevi diritto all’esenzione, puoi presentare istanza di rimborso, di solito entro cinque anni dal pagamento. Il regolamento comunale e il codice civile stabiliscono i termini. Rivolgiti allo sportello tributi del Comune.
Presupposto: il canone RAI è dovuto per il semplice possesso di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall’uso che se ne fa.
Addebito in bolletta: per i titolari di utenza elettrica residenziale il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia, di norma in dieci rate da gennaio a ottobre.
Esenzione senza TV: chi non possiede alcun apparecchio televisivo può presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate per non pagare.
Over 75 a basso reddito: i contribuenti con più di 75 anni e reddito sotto una determinata soglia sono esenti.
Importo annuo: è un importo fisso stabilito per legge; verificare il valore vigente per l’anno in corso.
Come funziona il canone RAI e quando scatta l'obbligo
Il canone RAI – tecnicamente denominato ‘canone di abbonamento alla televisione’ – è un tributo che si paga per il solo fatto di possedere un apparecchio televisivo. Non importa quante ore al giorno lo si accende, né se si guardano i canali RAI o altri: basta avere un televisore in casa per essere soggetti all’obbligo.
Dal 2016 il canone è stato incorporato nella bolletta dell’energia elettrica per i titolari di un’utenza elettrica residenziale. In pratica, se hai la luce di casa intestata a tuo nome, troverai il canone RAI suddiviso in rate – di norma dieci, da gennaio a ottobre – direttamente nella bolletta. Questo meccanismo ha ridotto drasticamente l’evasione del tributo. Chi non ha un’utenza elettrica residenziale ma possiede una TV versa il canone con modalità diverse, tipicamente tramite modello F24.
Esistono però alcune situazioni in cui il canone non è dovuto. Le esenzioni principali riguardano chi non possiede nessun televisore, gli anziani con reddito basso e alcune categorie speciali come diplomatici e militari stranieri in servizio in Italia. Per ciascuna di queste ipotesi la legge richiede un adempimento formale: non basta la situazione di fatto, occorre presentare una dichiarazione o una richiesta.
Modalità di pagamento ed esenzioni principali
Situazione
Modalità / effetto
Titolare utenza elettrica residenziale con TV
Addebito in bolletta, di norma 10 rate (gen-ott)
Possesso TV senza utenza elettrica residenziale
Versamento tramite F24 o altra modalità prevista
Nessun apparecchio televisivo
Esenzione – richiede dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate
Over 75 con reddito sotto la soglia di legge
Esenzione – richiede apposita richiesta
Diplomatici e militari stranieri in Italia
Esenzione per specifica previsione normativa
Esempio pratico
Esempio. Tizio è pensionato, ha 78 anni e un reddito annuo complessivo sotto la soglia di esenzione prevista dalla legge. Possiede un televisore in salotto. Se Tizio presenta la richiesta di esenzione per over 75 nei termini previsti, il canone non viene addebitato nella sua bolletta per l’anno successivo (o per la seconda metà dell’anno in corso, a seconda della finestra). Caio invece ha 45 anni, vive da solo e ha deciso di non avere più un televisore: ha consegnato il vecchio apparecchio a un centro di raccolta e ha presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non possesso. Caio non è tenuto al pagamento del canone finché la dichiarazione è valida e non acquista un nuovo televisore.
Documenti necessari
Copia dell’ultima bolletta elettrica (per verificare se il canone è già addebitato o se è stata applicata l’esenzione)
Modello di dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio televisivo (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
Documentazione reddituale (per la richiesta di esenzione over 75: dichiarazione dei redditi o certificazione del reddito complessivo)
Documento di identità e codice fiscale (per la presentazione della dichiarazione o della richiesta di esenzione)
Ricevuta della presentazione della dichiarazione sostitutiva (da conservare in caso di contestazioni)
Caso 1 – Tizio vende il televisore e vuole smettere di pagare
Scenario. Tizio ha ceduto il suo unico televisore e non intende acquistarne un altro. La bolletta elettrica continua ad addebitargli il canone RAI.
Come si applica. Il canone RAI è dovuto per il possesso di un apparecchio televisivo: se Tizio non possiede più nessun televisore, può chiedere di non pagare, ma deve farlo in modo formale. La legge richiede che presenti una dichiarazione sostitutiva di non possesso all’Agenzia delle Entrate, in cui dichiara – sotto la propria responsabilità – di non detenere alcun apparecchio televisivo nella propria abitazione. La dichiarazione ha effetto per l’anno in cui viene presentata (o per quello successivo, secondo le finestre temporali stabilite). Se in futuro Tizio acquisterà un nuovo televisore, sarà tenuto a riprendere a pagare il canone.
In pratica
Scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Presentare la dichiarazione entro i termini previsti (di solito entro gennaio per l’anno in corso, o entro luglio per la seconda metà dell’anno).
Conservare la ricevuta della presentazione: in caso di addebito erroneo in bolletta, serve per richiedere il rimborso.
Se si acquista un nuovo televisore, il canone torna dovuto: la dichiarazione di non possesso non copre più la situazione.
Caso 2 – Caio ha 76 anni e vuole sapere se è esente
Scenario. Caio ha compiuto 76 anni e ha sentito che gli anziani potrebbero non pagare il canone RAI. Il suo reddito complessivo è basso, ma non sa se rientra nell’esenzione.
Come si applica. La legge prevede un’esenzione per i contribuenti che hanno compiuto 75 anni e il cui reddito complessivo (proprio e del coniuge convivente, se presente) è sotto una determinata soglia stabilita dalla legge. Caio deve verificare se il proprio reddito rientra nella soglia, presentare l’apposita richiesta di esenzione all’Agenzia delle Entrate (non basta l’età: serve la domanda formale) e rinnovarla nei termini previsti. Se la richiesta è accettata, il canone viene sospeso dalla bolletta.
In pratica
Verificare di avere almeno 75 anni compiuti e che il reddito complessivo (proprio + eventuale coniuge convivente) sia sotto la soglia di legge vigente.
Presentare la richiesta di esenzione all’Agenzia delle Entrate nei termini: di norma entro il 31 gennaio per l’intero anno o entro il 30 giugno per la seconda metà.
Non è sufficiente l’età: senza la presentazione formale della richiesta il canone continua a essere addebitato.
Controllare ogni anno che la richiesta sia ancora valida, poiché potrebbe essere necessario rinnovarla.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo pagare il canone RAI se non guardo mai la RAI?
Sì. Il presupposto del canone è il possesso di un apparecchio televisivo, non l’ascolto dei canali RAI. Anche con un televisore usato solo per streaming o per altri canali il canone è dovuto.
Come faccio a non pagare il canone RAI se non ho la TV?
Devi presentare una dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio televisivo all’Agenzia delle Entrate. Finché la dichiarazione è valida e non acquisti un televisore, il canone non viene addebitato in bolletta.
Quante rate viene addebitato il canone in bolletta?
Di norma in dieci rate, da gennaio a ottobre, per i titolari di utenza elettrica residenziale. Le rate compaiono direttamente nella bolletta dell’energia elettrica.
Chi può beneficiare dell'esenzione over 75?
I contribuenti che hanno compiuto 75 anni e il cui reddito complessivo (compreso quello del coniuge convivente) è sotto la soglia stabilita dalla legge. L’esenzione non scatta automaticamente: occorre presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Se vivo in affitto devo pagare il canone RAI?
Sì, se possiedi un televisore. Il canone è legato al possesso dell’apparecchio, non alla proprietà dell’immobile. Il fatto di essere in affitto non comporta alcuna esenzione.
Cosa succede se dichiaro di non avere la TV e in realtà ce l'ho?
La dichiarazione sostitutiva è resa sotto responsabilità personale. Dichiarazioni false espongono a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a conseguenze penali per dichiarazione mendace.
Come si paga il canone RAI se non si ha la bolletta elettrica?
Chi possiede un televisore ma non ha un’utenza elettrica residenziale versa il canone tramite modello F24 o con le altre modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate per queste situazioni specifiche.
30 giorni dalla decorrenza del contratto per registrarlo all’Agenzia delle Entrate
Si usa il modello RLI in via telematica (o allo sportello per chi non può farlo online)
L’obbligo di registrazione ricade sul locatore, ma entrambe le parti ne rispondono
Al momento della registrazione si sceglie tra regime ordinario (con imposta di registro) e cedolare secca
Con la cedolare secca non si paga né l’imposta di registro né quella di bollo
Ogni variazione del contratto (proroga, risoluzione, cessione) va comunicata sempre con l’RLI
Cos'è la registrazione e perché è obbligatoria
Quando si firma un contratto di affitto, la legge impone di depositarlo presso l’Agenzia delle Entrate: questa operazione si chiama registrazione. Serve a rendere il contratto opponibile a terzi e a liquidare le imposte dovute. Senza registrazione il contratto è valido tra le parti, ma espone entrambe a sanzioni.
Il termine è di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto (cioè dal giorno in cui inizia l’affitto, non necessariamente dalla firma). Per i contratti stipulati all’estero il termine è di 60 giorni. L’obbligo formale ricade sul locatore (il proprietario), ma anche il conduttore (l’inquilino) è solidalmente responsabile se la registrazione non avviene.
Lo strumento principale è il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), che si invia in via telematica tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario abilitato (commercialista, CAF). Chi non dispone di accesso telematico può presentarlo allo sportello di qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Con lo stesso modello si comunicano anche le variazioni successive: proroga, risoluzione anticipata, cessione del contratto.
Prima di inviare l’RLI occorre scegliere il regime fiscale: si può optare per il regime ordinario, che prevede il pagamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro), oppure per la cedolare secca, che sostituisce integralmente l’IRPEF, le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. La scelta incide sia sull’importo delle imposte sia sulle obbligazioni contrattuali, quindi conviene valutarla prima di firmare.
Registrazione contratto di affitto: quadro riepilogativo
Aspetto
Regime ordinario
Cedolare secca
Termine registrazione
30 giorni dalla decorrenza
30 giorni dalla decorrenza
Modello da usare
RLI telematico
RLI telematico (con opzione)
Imposta di registro
2% canone annuo (min 67 €)
Non dovuta
Imposta di bollo
Dovuta
Non dovuta
Variazioni (proroga/risoluzione)
RLI + imposta fissa 67 €
RLI + imposta fissa 67 €
Esempio pratico
Tizio firma un contratto di affitto con Caio il 1° giugno 2026, con decorrenza dallo stesso giorno. Ha tempo fino al 1° luglio 2026 per registrare il contratto tramite il modello RLI. Se sceglie il regime ordinario e il canone annuo è 9.600 euro (800 euro al mese), l’imposta di registro sarà 192 euro (2% di 9.600), superiore al minimo di 67 euro: i due la ripartiscono per metà, 96 euro ciascuno. Se invece Tizio opta per la cedolare secca al momento della registrazione, l’imposta di registro non è dovuta da nessuno dei due.
Documenti necessari
Contratto di locazione firmato da entrambe le parti
Documento d’identità del locatore
Codice fiscale di locatore e conduttore
Dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno)
Ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (regime ordinario)
Eventuale documentazione per cedolare secca (comunicazione al conduttore)
Tizio affitta casa e sceglie il regime ordinario
Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento e lo affitta a Caio con un canone mensile di 700 euro. Non vuole optare per la cedolare secca perché ha altre situazioni fiscali che lo rendono conveniente restare nel regime ordinario.
Come si applica. Tizio deve inviare il modello RLI entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto. Il canone annuo è 8.400 euro, quindi l’imposta di registro è 168 euro (2% di 8.400), ben sopra il minimo di 67 euro. Di norma Tizio e Caio si ripartiscono l’importo al 50%: 84 euro ciascuno. Tizio deve ricordarsi di versare anche la quota relativa alle annualità successive (o scegliere l’unica soluzione con sconto). In più dovrà pagare l’imposta di bollo sui fogli del contratto.
In pratica
Invia l’RLI entro 30 giorni dalla data di inizio affitto
Versa 168 euro di imposta di registro (84 euro a testa con Caio)
Ricordati le annualità successive: l’imposta va versata ogni anno o in unica soluzione anticipata con sconto
Caio opta per la cedolare secca
Scenario. Caio ha un monolocale che affitta a un inquilino con canone mensile di 500 euro. Preferisce la cedolare secca per semplificare la gestione e ridurre il carico fiscale complessivo.
Come si applica. Al momento della registrazione con il modello RLI, Caio indica l’opzione per la cedolare secca. Da quel momento non deve pagare né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. Non può però aumentare unilateralmente il canone durante il periodo di opzione. Anche le variazioni successive (proroga, risoluzione) si comunicano con l’RLI, e in quel caso è dovuta l’imposta fissa di 67 euro.
In pratica
Scegli la cedolare secca nell’RLI: niente registro, niente bollo
Comunica per iscritto la scelta all’inquilino prima o contestualmente alla registrazione
Per proroga o risoluzione usa comunque l’RLI e paga l’imposta fissa di 67 euro
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
L’obbligo formale spetta al locatore (il proprietario), ma il conduttore è solidalmente responsabile. In pratica, se il proprietario non registra, anche l’inquilino rischia sanzioni. È interesse di entrambi che la registrazione avvenga nei tempi.
Entro quando va registrato il contratto?
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, cioè dal giorno in cui l’affitto inizia effettivamente. Per i contratti stipulati all’estero il termine è 60 giorni.
Si può registrare il contratto senza essere esperti di informatica?
Sì. Chi non riesce a usare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può rivolgersi a un CAF o a un commercialista, oppure presentare il modello RLI direttamente allo sportello di un ufficio territoriale dell’Agenzia.
La cedolare secca si può scegliere anche dopo la registrazione?
L’opzione per la cedolare secca si esercita di norma al momento della registrazione. È possibile optarvi anche alle annualità successive, comunicandolo prima della scadenza di ciascun anno contrattuale.
Cosa succede se si dimentica di registrare il contratto?
Il contratto non registrato espone entrambe le parti a sanzioni amministrative. Il locatore perde anche alcune tutele legali. L’Agenzia delle Entrate può recuperare l’imposta non versata con interessi e sanzioni.
Occorre registrare anche le proroghe?
Sì. Ogni variazione del contratto – proroga, risoluzione anticipata, cessione – va comunicata con il modello RLI entro 30 giorni dall’evento. In questi casi si paga l’imposta fissa di 67 euro.
L’aliquota ordinaria è il 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro
L’importo si divide al 50% tra locatore e conduttore
Si versa ogni anno oppure in unica soluzione per tutta la durata, con uno sconto
Con la cedolare secca non si paga né registro né bollo: zero imposta
Per gli immobili strumentali (uffici, negozi, magazzini) l’aliquota è dell’1%
Oltre al registro, nel regime ordinario è dovuta anche l’imposta di bollo sui fogli del contratto
Come si calcola l'imposta di registro sulle locazioni
Quando si registra un contratto di affitto in regime ordinario (cioè senza optare per la cedolare secca), si deve versare l’imposta di registro: un tributo proporzionale calcolato sul canone annuo pattuito nel contratto. La parola ‘proporzionale’ significa che l’importo cresce al crescere del canone, al contrario dell’imposta fissa che rimane uguale a prescindere dai valori in gioco.
Per le locazioni abitative l’aliquota è il 2% del canone annuo. C’è però un minimo: se il 2% del canone dà un importo inferiore a 67 euro, si versa comunque 67 euro. Questa soglia minima serve a garantire un gettito minimo anche per i canoni molto bassi. L’imposta si paga sia alla registrazione iniziale sia per ogni annualità successiva, oppure in un’unica soluzione anticipata per tutta la durata del contratto, applicando uno sconto.
Chi paga? Di norma l’imposta si ripartisce al 50% tra locatore e conduttore. Nulla vieta che le parti si accordino diversamente nel contratto, ma il criterio legale è la metà ciascuno.
Esiste una via per azzerare del tutto questi costi: la cedolare secca. Se il locatore sceglie questo regime al momento della registrazione, non è dovuta né l’imposta di registro né quella di bollo per tutta la durata del contratto. È una semplificazione significativa, soprattutto per chi affitta immobili a uso abitativo. Per gli immobili strumentali (negozi, uffici, capannoni) le regole sono diverse e l’aliquota scende all’1%.
Aliquote imposta di registro sulle locazioni
Tipo di immobile / Regime
Aliquota
Minimo
Abitativo – regime ordinario
2% del canone annuo
67 euro
Abitativo – cedolare secca
Non dovuta
–
Strumentale (uffici, negozi)
1%
–
Bollo (regime ordinario)
Dovuto
–
Bollo (cedolare secca)
Non dovuto
–
Esempio pratico
Tizio affitta il suo appartamento a Caio per 800 euro al mese: il canone annuo è 9.600 euro. L’imposta di registro in regime ordinario è il 2% di 9.600, pari a 192 euro. Tizio e Caio si dividono il costo: 96 euro ciascuno. Se Tizio avesse invece optato per la cedolare secca, entrambi avrebbero pagato zero euro di registro e zero di bollo.
Documenti necessari
Contratto di locazione registrato (copia per le parti)
Ricevuta del versamento dell’imposta di registro (modello F24 Elide o pagamento telematico)
Modello RLI con conferma di registrazione dall’Agenzia delle Entrate
Estratto conto dei versamenti per le annualità successive
Tizio affitta con regime ordinario e paga anno per anno
Scenario. Tizio affitta un bilocale a Caio per 750 euro al mese, canone annuo 9.000 euro. Non opta per la cedolare secca. Vuole capire quanto paga di registro e come.
Come si applica. L’imposta di registro è il 2% di 9.000 euro, pari a 180 euro. Tizio e Caio la dividono al 50%: 90 euro ciascuno. Al momento della registrazione si versa la prima annualità. Ogni anno successivo, entro 30 giorni dall’anniversario del contratto, va versata la stessa quota (eventualmente rivalutata se il canone è indicizzato). In alternativa, Tizio può versare in unica soluzione per tutta la durata del contratto e ottenere uno sconto sull’importo complessivo.
In pratica
Calcola il 2% del canone annuo: per 9.000 euro sono 180 euro
Dividi a metà con l’inquilino: 90 euro ciascuno ogni anno
Valuta il pagamento in unica soluzione se vuoi semplificare e risparmiare
Caio prende in affitto un negozio (immobile strumentale)
Scenario. Caio affitta un locale commerciale da usare come negozio. Il canone annuo pattuito è 12.000 euro. Non si applica la cedolare secca (che riguarda solo le abitazioni).
Come si applica. Per gli immobili strumentali l’aliquota è l’1%, non il 2%. L’imposta di registro sarà quindi il 1% di 12.000 euro, pari a 120 euro. La ripartizione tra locatore e conduttore segue le stesse regole: 50% ciascuno, salvo diverso accordo. Attenzione: se la locazione commerciale è soggetta a IVA per opzione del locatore, le regole cambiano (registro fisso, IVA proporzionale); in quel caso conviene farsi assistere da un professionista.
In pratica
Per i locali commerciali l’aliquota è 1%, non 2%
Su 12.000 euro di canone annuo: 120 euro di registro (60 euro a testa)
Se il contratto è soggetto a IVA, le regole sono diverse: rivolgiti a un commercialista
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quanto si paga di imposta di registro per un affitto a 600 euro al mese?
Il canone annuo è 7.200 euro. L’imposta di registro è il 2% di 7.200, cioè 144 euro. Locatore e conduttore la dividono al 50%: 72 euro ciascuno per anno.
Esiste un importo minimo sotto il quale si paga comunque?
Sì. Anche se il 2% del canone annuo fosse inferiore, l’importo minimo da versare è 67 euro. Per esempio, con un canone annuo di 2.400 euro il 2% sarebbe 48 euro, ma si paga comunque 67 euro.
Con la cedolare secca si paga l'imposta di registro?
No. Con la cedolare secca l’imposta di registro e quella di bollo non sono dovute per tutto il periodo di validità dell’opzione. È uno dei principali vantaggi di questo regime.
Si può pagare il registro in unica soluzione invece che ogni anno?
Sì. Il locatore può versare in unica soluzione l’imposta relativa a tutta la durata del contratto, beneficiando di uno sconto. La convenienza dipende dalla durata del contratto e dall’importo.
Chi paga se il conduttore non versa la sua quota?
Il fisco può rivolgersi a entrambi, perché locatore e conduttore sono solidalmente responsabili. Se Caio non paga la sua metà, l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’intero importo a Tizio, che poi potrà rivalersi sul conduttore.
Per un contratto di affitto breve (meno di 30 giorni) serve la registrazione?
I contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno non sono soggetti all’obbligo di registrazione ordinaria. Si applicano però regole specifiche per le locazioni brevi a fini turistici.
Chi usa il quadro RG: imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata (cosiddette ‘imprese minori’), cioè coloro i cui ricavi non superano le soglie di legge previste dall’art. 18 del DPR 600/1973.
Base di calcolo: il reddito si determina come differenza tra ricavi e proventi del periodo e i costi e spese inerenti, con alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR.
Principio di cassa: le imprese in contabilità semplificata applicano il principio di cassa per ricavi e costi, salvo deroga per le rimanenze di magazzino (che restano rilevanti per alcune categorie).
ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): la maggior parte delle imprese in contabilità semplificata è soggetta agli ISA; per queste, i versamenti in acconto si effettuano in due rate al 50 per cento.
Riportabilità delle perdite: le perdite delle imprese minori in contabilità semplificata possono essere compensate con gli altri redditi dello stesso periodo d’imposta solo entro certi limiti.
Transito al regime forfettario: se sei in contabilità semplificata ma rientri nei requisiti del regime forfettario, puoi optare per il quadro LM; il transito comporta rettifiche specifiche per evitare salti o duplicazioni di imponibile.
Cosa significa impresa in contabilità semplificata
Non tutte le imprese devono tenere la contabilità ordinaria con libro giornale, libro degli inventari e bilancio completo. Le cosiddette imprese minori – quelle con ricavi al di sotto delle soglie fissate dall’art. 18 del DPR 600/1973 – possono tenere una contabilità semplificata, che richiede meno registri e meno adempimenti. Nel Modello Redditi PF 2026, queste imprese dichiarano il loro reddito nel quadro RG (Fascicolo 3).
Il reddito in contabilità semplificata si calcola come differenza tra i ricavi conseguiti (o incassati, secondo il principio di cassa introdotto dal 2017) e i costi e spese inerenti all’attività. A questo risultato si applicano alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (ad esempio per i compensi ai familiari, per le auto aziendali o per le spese non documentate). Il risultato finale è il reddito d’impresa che confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.
Se la società di persone (snc, sas) è in contabilità semplificata, il reddito viene prima determinato nel quadro RG e poi ripartito tra i soci, che lo dichiarano ciascuno nel proprio quadro RH. L’imprenditore individuale in contabilità semplificata, invece, compila il quadro RG direttamente nella propria dichiarazione e il reddito confluisce nel suo quadro RN.
Struttura del calcolo nel quadro RG (schema semplificato)
Voce
Cosa include
Ricavi e proventi (RG2)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni, proventi accessori, plusvalenze, sopravvenienze attive
Costi e spese (RG9-RG20)
Acquisti di merci e materie prime, spese per servizi, affitti, costo del personale, ammortamenti
Variazioni in aumento (RG22)
Quote non deducibili, spese non inerenti, compensi non documentati
Variazioni in diminuzione (RG23)
Deduzione ACE (se applicabile), altre riduzioni previste dal TUIR
Reddito netto (RG31)
Risultato finale: base imponibile IRPEF per l'imprenditore individuale
Esempio pratico
Tizio gestisce un negozio di abbigliamento come imprenditore individuale in contabilità semplificata. Nel 2025 ha incassato ricavi per 180.000 euro. I costi deducibili ammontano a 140.000 euro (acquisti di merce, affitto del negozio, utenze, stipendio di due dipendenti, quote di ammortamento delle attrezzature). Variazioni in aumento per spese auto non deducibili: 1.200 euro. Reddito d’impresa: 180.000 – 140.000 + 1.200 = 41.200 euro. Questo importo va nel rigo RG31 e confluisce poi nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.
Documenti necessari
Registro IVA acquisti e registro IVA vendite (base della contabilità semplificata)
Registro dei beni ammortizzabili (per le quote di ammortamento dei beni strumentali)
Dichiarazione IVA annuale 2025 (i dati coincidono in gran parte con quelli del quadro RG)
Libro unico del lavoro e prospetti paga dei dipendenti (per il costo del personale)
Fatture di acquisto e di vendita dell’anno 2025 (prova dei ricavi e dei costi)
F24 dei versamenti contributivi INPS artigiani/commercianti (deducibili come variazione in diminuzione)
L'artigiano che supera la soglia e transita alla contabilità ordinaria
Scenario. Caio è un idraulico con partita IVA che nel 2024 ha avuto ricavi per 450.000 euro e ha sempre tenuto la contabilità semplificata. Nel 2025 i suoi ricavi salgono oltre la soglia di accesso alla contabilità semplificata prevista per le prestazioni di servizi. Caio si chiede se deve cambiare regime contabile.
Come si applica. Chi supera la soglia di ricavi prevista dall’art. 18 del DPR 600/1973 perde il diritto alla contabilità semplificata dall’anno successivo e deve passare alla contabilità ordinaria. Se Caio ha superato la soglia nel 2025, dovrà tenere la contabilità ordinaria dal 2026 e compilare il quadro RF (non il quadro RG) nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026. Per il 2025, se era ancora in contabilità semplificata a inizio anno, compila comunque il quadro RG. Il passaggio richiede alcune rettifiche contabili per evitare doppie deduzioni o salti di tassazione.
In pratica
Il superamento della soglia di ricavi determina il passaggio obbligatorio alla contabilità ordinaria dall’anno successivo.
Per il 2025, se si era ancora in regime semplificato, si compila il quadro RG; dalla dichiarazione 2026 si passerà al quadro RF.
Il transito richiede rettifiche contabili specifiche (es. riprendere le rimanenze di fine anno precedente) da gestire con un professionista.
Il socio di snc in contabilità semplificata
Scenario. Sempronio e un socio gestiscono una snc di piccola distribuzione in contabilità semplificata. La snc chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro (dopo tutte le variazioni fiscali). Sempronio ha una quota del 40%. Si chiede dove dichiarare la sua quota.
Come si applica. La snc presenta il proprio Modello Redditi SP, compilando il quadro RG per determinare il reddito d’impresa complessivo di 60.000 euro. Poi ripartisce il reddito tra i soci: Sempronio riceve una quota di 24.000 euro (60.000 × 40%). Sempronio non compila il quadro RG nella sua dichiarazione personale, ma il quadro RH (Sezione I, codice 1), indicando il codice fiscale della snc e la quota di reddito di 24.000 euro. Quel reddito confluisce poi nel quadro RN di Sempronio per il calcolo della sua IRPEF.
In pratica
La snc in contabilità semplificata compila il quadro RG nel proprio Modello Redditi SP.
Ciascun socio persona fisica non compila il quadro RG, ma il quadro RH nella propria dichiarazione personale.
La quota di reddito è proporzionale alla partecipazione agli utili e si tassa in capo a ciascun socio, anche se non distribuita.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come faccio a sapere se sono in contabilità semplificata o ordinaria?
La contabilità semplificata è il regime ‘naturale’ per le imprese minori i cui ricavi sono al di sotto delle soglie fissate dall’art. 18 del DPR 600/1973. Se non hai mai optato per la contabilità ordinaria e i tuoi ricavi sono entro quelle soglie, sei in contabilità semplificata. La tua partita IVA e il regime contabile sono visibili nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o nel certificato di attribuzione.
Qual è la differenza tra il quadro RG e il quadro RF?
Il quadro RG è per le imprese in contabilità semplificata (imprese minori, ricavi entro le soglie). Il quadro RF è per le imprese in contabilità ordinaria, che devono riconciliare il risultato civilistico con le regole fiscali tramite variazioni in aumento e in diminuzione. Se sei in ordinaria e il tuo bilancio mostra un utile di 100.000 euro, nel quadro RF applichi le variazioni fiscali per arrivare al reddito imponibile.
Cosa sono le variazioni in aumento nel quadro RG?
Sono correzioni che aumentano il reddito fiscale rispetto a quanto risulta dai conti: ad esempio spese non inerenti, compensi ai familiari non deducibili, quote di ammortamento eccedenti i limiti fiscali, spese di rappresentanza oltre la soglia, quota non deducibile delle spese per auto a uso promiscuo. Aggiungendole al risultato netto si ottiene la base imponibile IRPEF corretta.
Le perdite dell'impresa in contabilità semplificata si possono compensare con altri redditi?
Le perdite delle imprese in contabilità semplificata si calcolano in modo diverso da quelle in ordinaria. In linea generale, possono essere compensate con gli altri redditi dello stesso anno fino al loro ammontare (non sono soggette al limite dell’80% previsto per le ordinarie). L’eventuale eccedenza non compensata va indicata nel prospetto RS e riportata agli anni successivi.
Devo presentare il quadro RG anche se ho avuto una perdita d'impresa nel 2025?
Sì. Il quadro RG si compila sempre, anche in caso di perdita. La perdita risulterà nel rigo finale del quadro RG con segno negativo. Poi, nel quadro RN, si verificherà se quella perdita può essere compensata con altri redditi del periodo o se deve essere riportata agli anni successivi.
Le imprese in contabilità semplificata sono soggette agli ISA?
La maggior parte sì. Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) si applicano alle imprese e ai professionisti che esercitano attività per le quali l’Agenzia delle Entrate ha approvato gli specifici indici. Per le imprese in contabilità semplificata soggette agli ISA, i versamenti in acconto IRPEF si effettuano in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
IVA invece di registro proporzionale: quando la vendita è soggetta a IVA, il registro diventa fisso e non proporzionale al prezzo.
Tre imposte fisse da 200 euro: registro, ipotecaria e catastale sono ciascuna 200 euro, indipendentemente dal valore dell’immobile.
IVA al 4%, 10% o 22%: l’aliquota IVA dipende dal tipo di immobile e dai requisiti dell’acquirente (prima casa, normale, di lusso).
Differenza chiave con l’acquisto tra privati: tra privati si paga registro proporzionale (9% o 2%) ma non IVA; da impresa con IVA è il contrario.
Importanza del regime fiscale del venditore: la stessa impresa può vendere in esenzione IVA (registro proporzionale) o con IVA (registro fisso), a seconda dei casi.
Come funziona la tassazione quando il venditore è un'impresa
Comprare un immobile da una società o da un’impresa costruttrice è diverso dall’acquistarlo da un privato. La differenza principale sta nel regime fiscale: quando la vendita è soggetta a IVA, cambia completamente il modo in cui si calcolano le imposte sull’atto.
Nella compravendita tra privati, l’imposta principale è quella di registro, calcolata in percentuale sul valore dell’immobile (9%, oppure 2% per la prima casa). Le imposte ipotecaria e catastale sono invece fisse a 50 euro ciascuna. Quando invece il venditore è un’impresa e la vendita è soggetta a IVA, la logica si ribalta: si paga l’IVA sul prezzo, e le tre imposte accessorie – registro, ipotecaria e catastale – diventano tutte fisse a 200 euro ciascuna.
Questo meccanismo deriva dal principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: le due imposte non si sommano, si escludono a vicenda in modo proporzionale. Dove entra l’IVA, il registro scende a misura fissa.
È importante sapere che non tutte le vendite da impresa sono automaticamente soggette a IVA. Esistono casi in cui anche l’impresa vende in regime di esenzione IVA (ad esempio se l’immobile non è di nuova costruzione e sono trascorsi più di cinque anni dalla fine lavori, salvo opzione), e in quel caso le regole tornano simili a quelle tra privati. Il punto di partenza è quindi sempre capire se la vendita è o non è soggetta a IVA.
IVA applicabile e imposte fisse sull'acquisto da impresa
Tipo di immobile
Aliquota IVA
Registro
Ipotecaria
Catastale
Prima casa (non di lusso)
4%
200 euro fissi
200 euro fissi
200 euro fissi
Abitazione ordinaria (non prima casa)
10%
200 euro fissi
200 euro fissi
200 euro fissi
Abitazione di lusso (A/1, A/8, A/9)
22%
200 euro fissi
200 euro fissi
200 euro fissi
Acquisto tra privati – prima casa (confronto)
nessuna IVA
2% (min. 1.000 euro)
50 euro fissi
50 euro fissi
Acquisto tra privati – altro (confronto)
nessuna IVA
9%
50 euro fissi
50 euro fissi
Esempio pratico
Tizio compra un appartamento nuovo da un costruttore per 250.000 euro. Non è prima casa. L’aliquota IVA è 10%, quindi paga 25.000 euro di IVA. Le altre imposte sono fisse: registro 200 euro + ipotecaria 200 euro + catastale 200 euro = 600 euro. Costo fiscale totale: 25.600 euro. Se avesse comprato lo stesso appartamento da un privato, avrebbe pagato: registro 9% × 250.000 = 22.500 euro + ipotecaria 50 euro + catastale 50 euro = 22.600 euro (senza IVA). In questo caso la tassazione complessiva sarebbe simile, ma con la prima casa le differenze possono essere più marcate.
Documenti necessari
Atto di compravendita con indicazione del regime IVA applicato dal venditore
Fattura del venditore con IVA esposta (necessaria per la detrazione IVA se l’acquirente è soggetto passivo)
Visura catastale e planimetria dell’immobile
Dichiarazione di prima casa nell’atto, se si richiede l’aliquota IVA al 4%
Codice fiscale e partita IVA del venditore
Tizio compra la prima casa dal costruttore
Scenario. Tizio acquista un appartamento appena costruito da una società immobiliare per 200.000 euro. Soddisfa i requisiti per la prima casa: non possiede altre abitazioni agevolate e trasferisce la residenza entro 18 mesi.
Come si applica. La vendita è soggetta a IVA perché l’immobile è di nuova costruzione e il venditore è un’impresa. L’aliquota IVA per la prima casa è il 4%: 200.000 × 4% = 8.000 euro. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono fisse a 200 euro ciascuna: totale ulteriori 600 euro. Il costo fiscale complessivo è 8.600 euro. Se avesse comprato tra privati con le stesse agevolazioni prima casa, avrebbe pagato il 2% sul valore (eventualmente catastale): 200.000 × 2% = 4.000 euro più le fisse da 50 euro.
In pratica
Controllare sempre se il venditore è un’impresa costruttrice o un privato: il regime fiscale cambia radicalmente.
Per la prima casa acquistata da impresa l’IVA è al 4%, non al 10%: verificare che la fattura riporti l’aliquota corretta.
Le tre imposte fisse (registro, ipotecaria, catastale) sono 200 euro ciascuna, non 50 come tra privati.
Caio compra un ufficio da una società
Scenario. Caio, libero professionista, acquista un immobile strumentale da una società per 180.000 euro. L’immobile è destinato ad attività professionale.
Come si applica. Per gli immobili strumentali ceduti da imprese le regole sono analoghe: se la vendita è soggetta a IVA, il registro è fisso. In questo caso l’IVA ordinaria è al 22%. Caio paga 180.000 × 22% = 39.600 euro di IVA (che potrebbe detrarre in parte come soggetto passivo IVA) più 600 euro di imposte fisse. È fondamentale che Caio verifichi con il proprio commercialista se e in che misura potrà detrarre l’IVA in base alla propria attività.
In pratica
L’IVA al 22% su un immobile strumentale è detraibile (in tutto o in parte) se l’acquirente è un soggetto passivo IVA che svolge attività imponibile.
Anche per gli immobili non abitativi acquistati da impresa con IVA, il registro resta fisso a 200 euro.
Farsi rilasciare sempre una fattura regolare dal venditore: è necessaria per l’eventuale detrazione IVA.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come faccio a sapere se la vendita è soggetta a IVA?
Lo stabilisce il venditore in base alla propria posizione fiscale e al tipo di immobile. In linea generale, le imprese costruttrici vendono con IVA gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati entro cinque anni dalla fine lavori. Il notaio o il commercialista del venditore possono confermarlo prima del rogito.
Se compro con IVA posso poi detrarre l'IVA nella dichiarazione dei redditi?
Dipende. Se si acquista come privato per uso abitativo, l’IVA è un costo definitivo e non è detraibile. Se si acquista come soggetto passivo IVA (imprenditore o professionista) per uso strumentale, si può detrarre l’IVA in tutto o in parte in base al proprio pro-rata.
Posso scegliere se pagare IVA o registro proporzionale?
No, non è una scelta dell’acquirente. Il regime dipende dalla posizione del venditore e dal tipo di immobile. L’acquirente non ha facoltà di optare per il regime alternativo.
Le imposte fisse da 200 euro valgono anche per le pertinenze?
Sì, se la pertinenza viene acquistata insieme all’abitazione nella stessa operazione soggetta a IVA, anche le imposte sulla pertinenza seguono il regime fisso.
Con il registro fisso posso comunque usare il sistema del prezzo-valore?
No. Il sistema del prezzo-valore si applica solo quando l’imposta di registro è proporzionale (cioè nelle compravendite tra privati o da impresa in esenzione IVA). Quando il registro è già fisso a 200 euro, il prezzo-valore non ha ragione di esistere.
Cosa succede se l'impresa vende in esenzione IVA?
In quel caso si applicano le stesse regole di una vendita tra privati: registro proporzionale al 9% (o al 2% per la prima casa) e imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro ciascuna. L’esenzione IVA è possibile, ad esempio, per immobili non di nuova costruzione venduti dopo cinque anni dalla fine lavori, salvo che l’impresa non abbia optato per il regime IVA.
Capita spesso: la sentenza o l’accordo stabiliscono un assegno per il coniuge o per i figli, ma l’ex non paga. Non bisogna rassegnarsi né, all’opposto, farsi giustizia da soli: la legge offre strumenti civili ed eventualmente penali per ottenere quanto dovuto. Vediamo, in ordine, cosa si può fare.
Il provvedimento è già un titolo esecutivo
La sentenza di separazione o divorzio, il verbale di separazione consensuale omologato e l’accordo di negoziazione assistita sono titoli esecutivi: non occorre un nuovo processo per “farsi dare ragione”. Di fronte al mancato pagamento si può quindi agire direttamente in via esecutiva per recuperare le somme dovute, comprese quelle arretrate.
Il pagamento diretto da parte di terzi
Uno strumento molto efficace è l’ordine di pagamento diretto: l’avente diritto può ottenere che i terzi tenuti a versare somme all’obbligato (in primo luogo il datore di lavoro, ma anche l’INPS per la pensione o la banca) paghino direttamente a lui una parte di quelle somme. È previsto dall’art. 8 della legge 898/1970 per il divorzio e, per la separazione, dall’art. 156 del codice civile. Così l’assegno arriva senza passare dalle mani dell’ex.
Il pignoramento
In alternativa o in aggiunta si può procedere con il pignoramento: dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), del conto corrente o di beni dell’obbligato. Per i crediti di mantenimento la legge consente, su autorizzazione del giudice, di pignorare lo stipendio anche oltre i limiti ordinari, data la natura alimentare del credito.
I profili penali
Il mancato pagamento può avere rilievo penale. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del codice penale) punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari; una norma specifica (art. 570-bis) sanziona inoltre l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. In questi casi si può presentare querela; il procedimento penale è un ulteriore strumento di pressione, oltre a quelli civili.
Cosa conviene fare, in pratica
In genere il percorso più rapido è: diffidare formalmente l’ex tramite l’avvocato; se non paga, attivare l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o il pignoramento; valutare, nei casi più gravi e persistenti, la querela penale. Conviene conservare con cura la prova dei mancati pagamenti (estratti conto, solleciti) e rivolgersi a un avvocato per scegliere lo strumento più adatto.
Il provvedimento è un titolo esecutivo: puoi chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, procedere al pignoramento dello stipendio o dei beni e, nei casi gravi, presentare querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Posso farmi pagare direttamente dal datore di lavoro dell’ex?
Sì. L’art. 8 della legge sul divorzio e l’art. 156 del codice civile consentono di ordinare ai terzi tenuti a versare somme all’obbligato (datore di lavoro, INPS) di pagarle direttamente all’avente diritto.
Non pagare il mantenimento è reato?
Può esserlo. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e l’omesso versamento dell’assegno di separazione o divorzio (art. 570-bis c.p.) sono fattispecie penali perseguibili, di norma, a querela.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Tre scaglioni IRPEF dal 2025: la riforma ha ridotto gli scaglioni da quattro a tre, con aliquote progressive sul reddito imponibile.
Imposta lorda: si ottiene applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito complessivo netto.
Detrazioni: riducono l’imposta lorda – le principali riguardano familiari a carico, tipo di reddito (lavoro dipendente, pensione, altri redditi) e oneri sostenuti.
Imposta netta: e’ il risultato finale dopo aver sottratto tutte le detrazioni dall’imposta lorda.
Capienza: se le detrazioni superano l’imposta lorda, l’eccedenza in genere va perduta (salvo casi specifici come il trattamento integrativo).
Soglia di esonero: se imposta lorda meno detrazioni e ritenute e’ uguale o inferiore a 10,33 euro, non sei obbligato a presentare la dichiarazione.
Come si forma l'IRPEF: il percorso dal reddito all'imposta
Quando presenti il 730 o il modello Redditi PF, il calcolo dell’IRPEF segue sempre la stessa logica in tre passi: prima si determina il reddito imponibile, poi si applica l’aliquota per scaglioni ottenendo l’imposta lorda, infine si sottraggono le detrazioni spettanti per arrivare all’imposta netta. Questo percorso e’ al cuore del Quadro RN del modello Redditi PF (e del prospetto di liquidazione 730-3 nel caso del 730).
Dal 2025, la riforma ha confermato la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF. Questo significa che la curva d’imposta e’ piu’ semplice rispetto al passato, anche se il meccanismo delle detrazioni resta articolato.
Capire questi passaggi ti serve anche per valutare se e’ conveniente presentare la dichiarazione anche quando non sei obbligato: potresti recuperare ritenute trattenute in eccesso o far emergere detrazioni non ancora utilizzate.
Passi del calcolo IRPEF e principali detrazioni
Passaggio
Descrizione
Riferimento nelle fonti AdE
Reddito complessivo
Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, fabbricati, terreni, ecc.)
Quadro RN rigo 1
(-) Oneri deducibili
Contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc. riducono il reddito complessivo
Quadro RP
= Reddito imponibile
Base su cui si calcola l'imposta lorda al netto dell'abitazione principale
Imposta lorda calcolata su questo importo
x Aliquote per scaglioni
Tre scaglioni IRPEF dal 2025 (primo scaglione 23%)
Riforma confermata per il 2025
= Imposta lorda
Risultato dell'applicazione delle aliquote al reddito imponibile
Rigo RN5 (Redditi PF)
(-) Detrazioni per carichi di famiglia
Per coniuge, figli tra 21 e 29 anni, ascendenti conviventi
Art. 12 TUIR
(-) Detrazione per tipo di reddito
Lavoro dipendente: fino a 1.955 euro se reddito complessivo <= 15.000 euro
Istruzioni 730/2026
= Imposta netta
Imposta effettivamente dovuta dopo tutte le detrazioni
Rigo RN26 (Redditi PF)
(-) Ritenute e crediti
Ritenute gia' trattenute dal sostituto, crediti d'imposta spettanti
Quadro CR / F
= Saldo (debito o credito)
Imposta da versare o da ricevere a rimborso
Prospetto 730-3
Esempio pratico
Tizio e’ un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 20.000 euro nel 2025. L’imposta lorda viene calcolata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito imponibile (al netto dell’eventuale deduzione per l’abitazione principale). Sull’importo che rientra nel primo scaglione l’aliquota e’ del 23 per cento. Dalla somma risultante si sottraggono le detrazioni spettanti: detrazione per lavoro dipendente (rapportata al reddito complessivo) e, se presenti, detrazioni per familiari a carico. Il risultato e’ l’imposta netta. Se le ritenute gia’ trattenute dal datore di lavoro durante l’anno sono superiori all’imposta netta, Tizio riceve un rimborso; in caso contrario deve versare la differenza. Se l’importo finale (imposta lorda meno detrazioni meno ritenute) risulta non superiore a 10,33 euro, Tizio non e’ nemmeno obbligato a presentare la dichiarazione.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 (ritenute trattenute dal datore di lavoro durante l’anno)
Documentazione degli oneri deducibili sostenuti nel 2025 (contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc.)
Documentazione delle spese che danno diritto a detrazioni (spese sanitarie, interessi mutuo, spese ristrutturazione, ecc.)
Codice fiscale dei familiari a carico (per le relative detrazioni)
Attestazione di versamento acconti IRPEF eventualmente versati con modello F24
Modello 730-3 dell’anno precedente (se ci sono crediti riportati)
Detrazioni che superano l'imposta lorda: il problema della capienza
Scenario. Caio ha un reddito basso. Dopo aver calcolato l’imposta lorda, si accorge che le detrazioni a cui ha diritto – per lavoro dipendente, per il figlio a carico e per le spese sanitarie – sommano piu’ dell’imposta lorda stessa.
Come si applica. Quando le detrazioni superano l’imposta lorda, l’eccedenza in linea generale non genera un rimborso: si dice che la detrazione ‘non ha capienza’. Fanno eccezione alcuni istituti specifici, come il trattamento integrativo (riconosciuto nella misura di 1.200 euro per il 2025 ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e con determinate condizioni sull’imposta lorda), che viene riconosciuto anche quando la detrazione per lavoro eccede l’imposta. In questi casi chi presta l’assistenza fiscale verifica automaticamente le condizioni e inserisce l’importo spettante nel prospetto di liquidazione 730-3.
In pratica
Il trattamento integrativo del 2025 vale fino a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro (con condizioni specifiche sull’imposta lorda).
Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro e’ prevista una verifica supplementare: il trattamento integrativo spetta solo se la somma di alcune detrazioni supera l’imposta lorda e comunque per un importo non superiore a 1.200 euro.
Le detrazioni che non trovano capienza non sono rimborsabili e non si trascinano all’anno successivo (salvo specifiche eccezioni di legge).
Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro
Scenario. Sempronio e’ un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 30.000 euro nel 2025. Si chiede se esistono agevolazioni aggiuntive rispetto alla normale detrazione per lavoro dipendente.
Come si applica. La legge di bilancio 2025 ha introdotto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro. Sempronio rientra in questa fascia. L’importo spettante e’ calcolato direttamente da chi presta l’assistenza fiscale in sede di dichiarazione; non si tratta di un bonus in busta paga ma di una riduzione aggiuntiva dell’imposta lorda in dichiarazione. L’agevolazione non spetta ai percettori di redditi da pensione.
In pratica
L’ulteriore detrazione si somma alla normale detrazione per lavoro dipendente e riduce ulteriormente l’imposta netta.
Spetta solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei pensionati.
Se il reddito complessivo di Sempronio supera i 40.000 euro, l’agevolazione non e’ dovuta.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
E’ l’imposta calcolata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni al reddito imponibile (reddito complessivo netto degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale). E’ il punto di partenza prima di sottrarre le detrazioni.
Cosa sono le detrazioni e come si differenziano dalle deduzioni?
Le deduzioni abbattono il reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta (esempio: contributi previdenziali). Le detrazioni invece si sottraggono direttamente dall’imposta lorda gia’ calcolata. L’effetto delle detrazioni e’ quindi diretto sull’imposta, non sul reddito.
Se non ho debiti d'imposta da pagare, devo comunque presentare la dichiarazione?
Non sempre. Se l’imposta lorda meno le detrazioni per familiari, le detrazioni per tipo di reddito e le ritenute risulta uguale o inferiore a 10,33 euro, sei esonerato dalla presentazione. Tuttavia, puoi scegliere di presentarla ugualmente per recuperare ritenute in eccesso o per far valere detrazioni non usate.
Il trattamento integrativo e' un bonus separato dall'IRPEF?
Non esattamente: e’ una somma che viene riconosciuta in fase di dichiarazione (o anticipata dal datore di lavoro in busta paga) ai lavoratori dipendenti con certe condizioni di reddito. Per il 2025 ammonta a un massimo di 1.200 euro per chi ha reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e soddisfa le condizioni sull’imposta lorda.
Cosa succede se le detrazioni superano l'imposta lorda?
In generale la parte di detrazione che eccede l’imposta lorda non viene rimborsata: ‘non trova capienza’. Esistono eccezioni: il trattamento integrativo puo’ spettare anche in questo caso, entro i limiti e le condizioni previste per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
La detrazione per lavoro dipendente quanto vale nel 2025?
Per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro la detrazione per lavoro dipendente e’ pari a 1.955 euro. L’importo diminuisce al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi oltre una certa soglia, secondo la formula prevista dall’art. 13 del TUIR.
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