Art. 59 TUPI: articolo abrogato
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici
ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.
Immagina di essere una banca che ogni giorno emette migliaia di estratti conto, o un’impresa che invia centinaia di fatture elettroniche. Applicare fisicamente una marca da bollo su ognuno di questi documenti sarebbe impossibile. Per questo esiste il bollo virtuale: un sistema che consente di assolvere l’imposta di bollo senza apporre materialmente il contrassegno telematico, versando invece l’importo complessivamente, in modo periodico.
Il bollo virtuale non è un’agevolazione né un risparmio: l’imposta rimane la stessa. Cambia solo il modo in cui viene pagata. Invece di comprare la singola marca da bollo per ogni atto, si ottiene un’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, si dichiara quanti atti si prevede di emettere, e si versa l’importo corrispondente in rate, con un conguaglio finale a fine anno.
Oggi il sistema del bollo virtuale tocca quasi tutti, perché è il meccanismo obbligatorio per il bollo sulle fatture elettroniche: ogni volta che emetti una fattura senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, il bollo da 2 euro deve essere assolto in questo modo, tramite il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e il versamento trimestrale con modello F24.
Nei prossimi paragrafi vedremo come funziona il procedimento di autorizzazione per chi emette molti documenti cartacei, e come funziona invece il sistema automatizzato per le fatture elettroniche – che segue regole proprie semplificate rispetto all’autorizzazione classica.
| Fase | Cosa accade | Chi agisce |
|---|---|---|
| Richiesta autorizzazione | Il soggetto presenta istanza all'Agenzia delle Entrate con il numero presunto di atti da emettere | Contribuente |
| Liquidazione | L'ufficio calcola l'imposta presunta e stabilisce le rate da versare | Agenzia delle Entrate |
| Versamento rateale | Il contribuente paga le rate nel corso dell'anno | Contribuente |
| Conguaglio annuale | A fine anno si confronta quanto versato con quanto realmente dovuto; si paga o si recupera la differenza | Contribuente + Agenzia |
| Fatture elettroniche (regime semplificato) | L'Agenzia calcola il bollo dai dati SDI e lo comunica; versamento trimestrale con F24 (codici 2521-2524) | Contribuente (da F24) |
Caio gestisce un’agenzia assicurativa e nel corso dell’anno emette circa 1.200 polizze su carta soggette al bollo ordinario da 16 euro. Invece di comprare 1.200 marche, ottiene l’autorizzazione all’assolvimento virtuale. Dichiara 1.200 atti presunti: l’Agenzia liquida l’imposta (1.200 × 16 euro = 19.200 euro) e stabilisce rate periodiche. A fine anno, se Caio ha emesso 1.250 atti anziché 1.200, pagherà il conguaglio di 50 × 16 = 800 euro; se ne ha emessi 1.150, il credito di 800 euro si riporta o si chiede a rimborso.
Scenario. Tizio è titolare di una piccola compagnia assicurativa che emette ogni anno circa 800 documenti soggetti al bollo ordinario da 16 euro. Applicare fisicamente una marca su ogni atto è oneroso dal punto di vista operativo.
Come si applica. Tizio può presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda di autorizzazione all’assolvimento virtuale. Nella domanda indica il numero presunto di atti (800) e l’importo unitario di bollo (16 euro). L’ufficio liquida 12.800 euro complessivi e fissa le rate da versare nel corso dell’anno. A fine anno Tizio presenta la dichiarazione consuntiva: se ha emesso 820 atti, versa il conguaglio di 20 × 16 = 320 euro; se ne ha emessi 790, il credito di 160 euro viene compensato o rimborsato. Gli atti emessi non portano la marca fisica ma riportano la dicitura che il bollo è stato assolto in modo virtuale.
Scenario. Caio è un consulente in regime ordinario che emette ogni mese una decina di fatture a clienti privati senza IVA (operazioni esenti). Ogni fattura supera i 77,47 euro, quindi è soggetta al bollo da 2 euro.
Come si applica. Per le fatture elettroniche il sistema del bollo virtuale è automatizzato e non richiede una domanda di autorizzazione separata: l’Agenzia delle Entrate legge i dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SDI), calcola l’importo dovuto e lo mette a disposizione nell’area riservata del contribuente. Caio deve solo verificare il dato ogni trimestre e versarlo tramite modello F24 con i codici tributo dedicati (2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto). Se l’importo trimestrale è molto basso, la normativa prevede la possibilità di differire il versamento al trimestre successivo.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qualsiasi soggetto che emette un numero elevato di atti, documenti o registri soggetti a bollo può presentare domanda all’Agenzia delle Entrate. In pratica lo usano banche, assicurazioni, grandi aziende e, nel sistema semplificato automatico, tutti i titolari di partita IVA che emettono fatture elettroniche soggette a bollo.
No: l’imposta è identica. Il vantaggio è operativo e di liquidità, non di risparmio fiscale. Invece di pagare ogni singola marca in anticipo, si versa l’importo complessivo a rate durante l’anno, con conguaglio finale.
L’Agenzia delle Entrate legge i dati delle e-fatture transitate dal Sistema di Interscambio e calcola automaticamente il bollo dovuto (2 euro per ogni fattura senza IVA superiore a 77,47 euro). L’importo è disponibile nell’area riservata e si versa ogni trimestre con modello F24 usando i codici tributo 2521, 2522, 2523 o 2524 secondo il trimestre.
Il versamento è trimestrale. I quattro trimestri corrispondono ai codici F24 2521 (primo trimestre), 2522 (secondo), 2523 (terzo) e 2524 (quarto). Per importi molto bassi nei primi trimestri è possibile il differimento al trimestre successivo.
Sugli atti emessi in regime di bollo virtuale va indicata la dicitura che il bollo è stato assolto in modo virtuale, con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture elettroniche questo avviene compilando correttamente i campi XML previsti dal formato FatturaPA.
L’Agenzia delle Entrate può irrogare sanzioni per il ritardato o omesso versamento. È quindi importante verificare periodicamente la propria area riservata e rispettare le scadenze trimestrali. In caso di errori nelle fatture (campo bollo non compilato), l’Agenzia può segnalare la discrepanza e richiedere il pagamento con sanzioni aggiuntive.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Commissario del Governo ( Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993 ) 1.
Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , rappresenta lo Stato nel territorio regionale.
Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1.
Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Note all'art. 62: – Si trascrive il testo vigente dell' art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): "4.
Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico.
Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale.
Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Immagina di affittare il tuo appartamento. Ogni anno dichiari i canoni come reddito da fabbricati e paghi l’IRPEF (o la cedolare secca) su quegli importi. Poi l’inquilino smette di pagare. Tu non hai incassato nulla, eppure le tasse le hai già versate. Questo è esattamente il problema che il credito d’imposta per canoni non percepiti cerca di risolvere.
La legge riconosce che tassare un reddito mai incassato è ingiusto. Per questo, una volta che il giudice accerta formalmente la morosità dell’inquilino attraverso un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, il proprietario ha diritto a recuperare le imposte pagate su quei canoni inesigibili.
Il credito si indica nel rigo G2 del Quadro G del 730/2026. Non si tratta di una detrazione calcolata in percentuale: il credito corrisponde alle imposte effettivamente versate sui canoni non riscossi, come risultano dagli anni in cui quei canoni sono stati dichiarati. Per i dettagli sul calcolo si rimanda all’Appendice delle istruzioni alla voce ‘Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti’.
Un chiarimento importante: il credito spetta solo per immobili ad uso abitativo. I contratti di locazione commerciale seguono regole diverse.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Tipo di immobile | Solo ad uso abitativo |
| Condizione necessaria | Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità |
| Importo del credito | Pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti |
| Rigo da compilare | G2 – Quadro G del 730/2026 |
| A chi spetta | Al proprietario (o titolare del diritto reale) che ha già tassato i canoni |
Caio ha affittato il suo appartamento con un contratto 4+4. Dal 2023 l’inquilino ha smesso di pagare. Caio aveva dichiarato i canoni nel 730/2023 e nel 730/2024, pagando in totale 1.400 euro di IRPEF su quei redditi mai incassati. Nel 2025 il tribunale ha emesso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Ora Caio ha diritto a un credito d’imposta di 1.400 euro, che indica nel rigo G2 del 730/2026. Quel credito riduce l’IRPEF che deve pagare quest’anno.
Scenario. Tizio ha locato il suo appartamento a uso abitativo. L’inquilino ha smesso di pagare nel 2023. Tizio ha dichiarato i canoni per il 2023 e il 2024 pur non avendoli mai incassati, pagando complessivamente 900 euro di IRPEF. Nel marzo 2025 il giudice ha emesso la convalida di sfratto per morosità.
Come si applica. Tizio ha ora il documento che gli permette di accedere al credito d’imposta. Nel 730/2026 indica nel rigo G2 il credito corrispondente alle imposte pagate (900 euro). Il credito riduce l’IRPEF dell’anno in corso. Se il credito supera l’IRPEF dovuta, la parte eccedente può essere riportata all’anno successivo.
Scenario. Sempronio applica la cedolare secca al 21% sul suo appartamento affittato a uso abitativo. L’inquilino ha accumulato morosità per 8.000 euro di canoni. Nel 2025 il tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità.
Come si applica. Anche chi applica la cedolare secca ha pagato l’imposta sostitutiva su redditi mai incassati. Il credito d’imposta spetta anche in questo caso: è pari all’imposta (cedolare secca) versata sui canoni morosi. Sempronio indica il credito nel rigo G2 del 730/2026, esattamente come chi applica l’IRPEF ordinaria.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì. Il credito d’imposta riguarda le imposte versate sui canoni ‘scaduti e non percepiti’, quindi anche su quelli parzialmente non pagati, purché la morosità sia accertata con la convalida di sfratto.
No. Le istruzioni AdE richiedono espressamente il provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Una semplice diffida o messa in mora non è sufficiente.
No. Il credito riguarda i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo con contratti regolari. Le locazioni brevi seguono regole diverse.
No. La parte del credito che non trova capienza nell’IRPEF dell’anno si può riportare alla dichiarazione dell’anno successivo.
No. Il credito è riservato agli immobili ad uso abitativo. Per i locali commerciali vale un regime diverso.
L’importo dipende dalle imposte effettivamente pagate nei precedenti anni sulle quote di canone non percepite. Per il calcolo è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista, o consultare l’Appendice delle istruzioni 730/2026 alla voce specifica.
Vedi anche: Risoluzione e proroga dell’affitto, Imposta di registro sul comodato, Imposta di registro sull’affitto, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Enfiteusi e livelli e Affitto studenti fuori sede.
Il contratto preliminare di compravendita – comunemente chiamato compromesso – è l’accordo con cui venditore e acquirente si impegnano a stipulare in futuro il contratto definitivo (il rogito). Anche questo accordo deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, per farlo, si paga l’imposta di registro.
La regola di base è semplice: si versa sempre un’imposta fissa di 200 euro, che copre il solo atto scritto. Se però nel contratto preliminare vengono trasferite somme di denaro – come la caparra o un acconto – entra in gioco anche un’imposta proporzionale, calcolata in percentuale su quelle somme.
La buona notizia è che queste imposte proporzionali non si perdono: vengono scomputate, cioè detratte, dall’imposta di registro che si pagherà al momento del rogito definitivo. In pratica si anticipa parte dell’imposta finale, non si paga due volte.
Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) caparra confirmatoria e acconto di prezzo scontano la stessa aliquota dello 0,50%: la vecchia differenza (0,50% sulla caparra, 3% sull’acconto) è stata abolita. La caparra confirmatoria è la somma che chi recede senza motivo valido perde definitivamente; l’acconto di prezzo è invece una parte del corrispettivo pagata in anticipo. In ogni caso l’imposta versata sul preliminare non può mai superare quella dovuta per il contratto definitivo.
| Voce | Aliquota / Importo |
|---|---|
| Imposta fissa sull'atto | 200 euro |
| Caparra confirmatoria | 0,50% sull'importo versato |
| Acconti di prezzo | 0,50% sull'importo versato (equiparata alla caparra dal 2025) |
| Scomputo al definitivo | Si detrae l'imposta proporzionale già pagata |
| Termine di registrazione | 20 giorni (30 se redatto da notaio) |
| Imposta di bollo | Dovuta (in aggiunta) |
Tizio firma un preliminare per l’acquisto di un appartamento al prezzo di 250.000 euro. Versa una caparra confirmatoria di 20.000 euro e un acconto di 10.000 euro. L’imposta di registro si calcola così: 200 euro (fissa) + 0,50% × 20.000 = 100 euro (caparra) + 0,50% × 10.000 = 50 euro (acconto). Totale da versare alla registrazione del preliminare: 350 euro. Al momento del rogito, i 150 euro di imposte proporzionali (100 + 50) vengono scomputati dall’imposta dovuta sul contratto definitivo.
Scenario. Tizio acquista casa da un privato. Al momento della firma del preliminare consegna 15.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e nulla come acconto.
Come si applica. L’imposta fissa è 200 euro. Sulla caparra di 15.000 euro si applica lo 0,50%, pari a 75 euro. Il totale da versare alla registrazione è 275 euro più il bollo. Al rogito, i 75 euro proporzionali saranno scomputati dall’imposta definitiva.
Scenario. Caio firma un compromesso e consegna 10.000 euro di caparra confirmatoria e 20.000 euro di acconto sul prezzo.
Come si applica. L’imposta fissa rimane 200 euro. Sulla caparra di 10.000 euro: 0,50% = 50 euro. Sull’acconto di 20.000 euro: 0,50% = 100 euro. Totale alla registrazione del preliminare: 350 euro più bollo. Al rogito Caio potrà scomputare i 150 euro di imposte proporzionali (50 + 100) dall’imposta di registro definitiva.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il termine ordinario è 20 giorni dalla firma. Se il contratto è redatto da un notaio il termine sale a 30 giorni. La registrazione avviene in via telematica o presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il contratto non registrato non può essere opposto ai terzi e comporta sanzioni. Inoltre, senza registrazione non è possibile trascrivere il preliminare nei registri immobiliari per tutelarsi da eventuali trascrizioni successive (ipoteche, pignoramenti) sul bene.
Non si perdono. Le imposte proporzionali versate sul preliminare – sia quelle sulla caparra sia quelle sugli acconti – vengono scomputate dall’imposta di registro dovuta sul contratto definitivo.
Dal 1° gennaio 2025 non c’è più differenza: sia la caparra confirmatoria sia l’acconto di prezzo scontano lo 0,50% (fino al 31 dicembre 2024 l’acconto scontava il 3%, poi equiparato dal D.Lgs. 139/2024). L’imposta versata sul preliminare, in ogni caso, non può superare quella dovuta per il contratto definitivo.
L’imposta fissa di 200 euro non si recupera. Le imposte proporzionali pagate su caparra e acconti non danno diritto a rimborso automatico: eventuali restituzioni di somme tra le parti hanno una loro disciplina civilistica, ma non incidono sull’imposta di registro già versata.
Sì. Il contratto preliminare sconta anche l’imposta di bollo, che si applica sui fogli del contratto scritto. L’importo dipende dal numero di fogli e dalla modalità di redazione dell’atto.
Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Acquisto da impresa con IVA.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Gli agenti di commercio e i rappresentanti ricevono provvigioni, cioè compensi commisurati agli affari conclusi per conto del preponente (il mandante, di solito un’azienda produttrice o distributrice). Su queste provvigioni si applica una ritenuta d’acconto con regole diverse rispetto ai normali compensi di lavoro autonomo: la base di calcolo non è l’intera provvigione ma soltanto una sua quota, e l’aliquota è quella del primo scaglione IRPEF.
Il meccanismo nasce dal fatto che l’attività dell’agente comporta costi strutturali – auto, carburante, telefono, personale – che vengono forfettariamente riconosciuti escludendo dalla base imponibile una parte della provvigione. La quota esclusa è fissa al 50% nella situazione ordinaria, ma scende ulteriormente al 80% (lasciando tassabile solo il 20%) per chi impiega in modo stabile dei dipendenti o collaboratori.
Il preponente opera la ritenuta ad ogni pagamento delle provvigioni, la versa tramite F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia all’agente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo. L’agente poi dichiara le provvigioni lorde nel Modello Redditi PF e scomputa le ritenute subite, esattamente come avviene per qualsiasi altro reddito sottoposto a ritenuta d’acconto.
| Situazione | Base imponibile | Aliquota | Ritenuta effettiva sulla provvigione lorda |
|---|---|---|---|
| Agente senza dipendenti stabili (ordinario) | 50% della provvigione | 23% | 11,5% |
| Agente con dipendenti stabili (con dichiarazione) | 20% della provvigione | 23% | 4,6% |
| Versamento | F24 entro il 16 del mese successivo | Cod. tributo 1019/1020 | – |
| Certificazione | Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo | – | – |
Caio è un agente di commercio senza dipendenti stabili. Nel mese di gennaio il suo preponente gli liquida provvigioni per 2.000 euro. La base imponibile è il 50% di 2.000 = 1.000 euro. La ritenuta è 1.000 × 23% = 230 euro. Caio incassa quindi 2.000 – 230 = 1.770 euro netti. Se invece Caio avesse presentato la dichiarazione di avvalersi stabilmente di dipendenti, la base sarebbe stata 20% di 2.000 = 400 euro e la ritenuta solo 400 × 23% = 92 euro, con un incasso netto di 1.908 euro. In entrambi i casi, la ritenuta è un acconto: Caio la recupera (o integra) in dichiarazione dei redditi.
Scenario. Tizio è agente di commercio monomandatario, lavora da solo senza dipendenti né collaboratori stabili. Nell’anno percepisce provvigioni complessive per 40.000 euro dal suo preponente.
Come si applica. Il preponente applica la ritenuta sulla base ordinaria del 50%. Base imponibile: 40.000 × 50% = 20.000 euro. Ritenuta annua: 20.000 × 23% = 4.600 euro. Tizio incassa 35.400 euro netti nel corso dell’anno e riceve a marzo la CU con ritenuta certificata di 4.600 euro. In dichiarazione, calcola l’IRPEF sulle provvigioni lorde (40.000 euro) insieme agli altri redditi, e sottrae i 4.600 euro di ritenuta già versati per suo conto. Se l’IRPEF netta risulta superiore a 4.600 euro, Tizio paga la differenza; se è inferiore, ottiene il rimborso.
Scenario. Caio gestisce un’agenzia strutturata con due dipendenti fissi a cui paga regolarmente gli stipendi. Presenta al suo preponente una dichiarazione scritta attestando di avvalersi stabilmente di dipendenti.
Come si applica. Grazie alla dichiarazione, il preponente abbassa la base imponibile al 20% delle provvigioni. Su 40.000 euro di provvigioni annue, la base diventa 40.000 × 20% = 8.000 euro e la ritenuta scende a 8.000 × 23% = 1.840 euro. Caio incassa 38.160 euro netti nel corso dell’anno invece dei 35.400 di Tizio: una differenza di liquidità di 2.760 euro. Anche Caio dichiarerà le provvigioni lorde e scomputa la ritenuta, con un saldo finale che dipende dall’IRPEF complessiva.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La base al 50% è quella ordinaria, per chi lavora da solo. La base al 20% – con ritenuta molto più bassa – si applica solo se l’agente si avvale stabilmente di dipendenti o collaboratori e lo dichiara per iscritto al preponente prima del pagamento.
Si prende la provvigione lorda, se ne considera il 50% (o il 20% con dipendenti stabili) e su quella quota si applica il 23%. Per esempio: 1.000 euro di provvigione × 50% = 500 euro di base × 23% = 115 euro di ritenuta.
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha erogato le provvigioni, con F24 usando il codice tributo 1019 o 1020 a seconda della tipologia.
Inserendo nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) le provvigioni lorde e le ritenute certificate dalla CU. Le ritenute si sottraggono dall’IRPEF dovuta: se sono eccessive ottieni un rimborso, se sono insufficienti versi la differenza.
Sì, il preponente in qualità di sostituto d’imposta è obbligato a rilasciare la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Senza la CU non puoi compilare correttamente la dichiarazione e potresti perdere il credito per le ritenute subite.
Sì. Ogni preponente applica la ritenuta sulle proprie provvigioni e rilascia una CU separata. In dichiarazione si sommano tutte le provvigioni lorde e tutte le ritenute certificate, indipendentemente dal numero di preponenti.
Sì, in modo significativo. Per i compensi professionali (avvocati, consulenti, ecc.) la ritenuta del 20% si applica sull’intero imponibile. Per le provvigioni degli agenti, invece, la ritenuta è del 23% ma su una base ridotta (50% o 20%), il che porta a un prelievo effettivo sulla provvigione lorda di 11,5% o 4,6%.
Vedi anche: Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Ritenuta d’acconto, Ritenute d’acconto, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, Sdoganamento e Ritenute non versate dal sostituto.
L’esterometro è lo strumento con cui le imprese e i professionisti italiani comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. In altre parole, ogni volta che compri qualcosa da un fornitore estero (sia UE che extra-UE) o vendi a un cliente estero che non riceve fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, devi comunicarlo attraverso questo canale.
Dal 2022, la comunicazione non avviene più con un file separato a cadenza trimestrale, ma si integra direttamente nel flusso della fatturazione elettronica: si invia un file XML in formato analogo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Questo significa che se sei già attrezzato per la fatturazione elettronica, non hai bisogno di strumenti aggiuntivi. Devi solo usare i codici tipo documento giusti.
I tre codici principali da conoscere sono TD17 (per gli acquisti di servizi dall’estero), TD18 (per gli acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (per gli acquisti di beni da non residenti già presenti nel territorio italiano). Per le vendite verso l’estero, se emetti fattura elettronica tramite SDI, l’esterometro è già assolto automaticamente con il normale invio della fattura al codice destinatario XXXXXXX.
| Codice | Operazione | Quando si usa |
|---|---|---|
| TD17 | Acquisto di servizi dall'estero | Reverse charge su servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE non stabiliti in Italia |
| TD18 | Acquisto intracomunitario di beni | Acquisto di beni da fornitore UE con integrazione dell'IVA italiana |
| TD19 | Acquisto di beni da non residente in Italia | Beni già presenti in Italia acquistati da soggetto non stabilito (es. deposito doganale) |
| Fattura ordinaria | Cessioni e prestazioni verso l'estero | Se si usa SDI con codice destinatario XXXXXXX, l'esterometro è assolto automaticamente |
Alfa Srl riceve tre tipi di operazioni in un mese: (1) una fattura da un consulente tedesco per servizi di marketing (10.000 euro) – invia TD17 con IVA integrata al 22%; (2) una fattura da un fornitore francese per acquisto di componenti (25.000 euro) – invia TD18 con IVA integrata al 22%; (3) una fattura da un soggetto svizzero per merce già stoccata in un deposito doganale italiano (5.000 euro) – invia TD19. In tutti e tre i casi il file XML va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento.
Scenario. Tizio è un commercialista con partita IVA italiana. Affida a un consulente britannico (non stabilito in Italia, senza partita IVA italiana) un’analisi di mercato per 5.000 euro. Riceve una fattura senza IVA italiana.
Come si applica. Si tratta di un acquisto di servizi da un soggetto non stabilito in Italia: l’operazione rientra nell’esterometro con codice TD17. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (1.100 euro) e la registra sia a debito sia a credito. Poi invia il file XML con codice TD17 al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Poiché ha piena detrazione, il saldo IVA dell’operazione è neutro.
Scenario. Alfa Srl esporta prodotti negli USA fatturando 80.000 euro a un cliente americano. Emette la fattura tramite il proprio gestionale con codice destinatario XXXXXXX e la invia al Sistema di Interscambio.
Come si applica. Per le operazioni attive verso l’estero (cessioni e prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia), l’esterometro si considera assolto automaticamente se la fattura è emessa tramite il Sistema di Interscambio usando il codice destinatario XXXXXXX. Alfa Srl non deve fare nulla di aggiuntivo: il file XML inviato al SDI funge già da comunicazione. L’operazione è non imponibile come esportazione (art. 8 DPR 633/72) e va indicata nel quadro VE della dichiarazione IVA.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
In generale il file va inviato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento per le operazioni passive (acquisti), o alla data di emissione per le operazioni attive. Verifica le istruzioni operative aggiornate dell’Agenzia delle Entrate per il tuo anno di riferimento.
I soggetti in regime forfettario e i soggetti che non applicano l’IVA (perché esonerati) sono in linea generale esonerati. Anche chi ha già inviato la fattura tramite SDI per le operazioni attive non deve fare una comunicazione separata. Verifica la normativa vigente per gli eventuali altri casi di esonero.
L’Agenzia delle Entrate può rilevare l’incoerenza. Si tratta di un errore formale che non modifica l’imposta dovuta, ma espone a sanzioni. È possibile rimediare con una nota di variazione o una trasmissione sostitutiva. Meglio verificare il codice corretto prima dell’invio.
No. L’esterometro e l’INTRASTAT sono adempimenti distinti. Il modello INTRASTAT riguarda specificamente le operazioni intracomunitarie ed è gestito dall’Agenzia delle Dogane. L’esterometro, invece, riguarda tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ed è gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite SDI.
In linea di principio sì, l’obbligo riguarda tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, indipendentemente dall’importo. Verifica se la normativa vigente prevede soglie di esonero per operazioni di importo molto ridotto.
Dopo l’invio al SDI, ricevi una ricevuta di accettazione (file XML con codice esito). Se il file viene scartato, ricevi invece una ricevuta di scarto con il motivo dell’errore, e devi correggere e reinviare entro i termini.
Vedi anche: Quadro VE, Operazioni non imponibili, Operazioni esenti IVA, art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni IVA e Quando si considera effettuata un’operazione IVA.
L’acconto IVA è un versamento anticipato che i soggetti IVA devono effettuare ogni anno entro il 27 dicembre. Serve a versare una quota dell’IVA relativa all’ultimo periodo (dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali) prima ancora che quel periodo si chiuda. In sostanza lo Stato chiede un anticipo sull’imposta che maturerai a fine anno.
La buona notizia è che puoi scegliere tra tre metodi di calcolo: quello storico, quello previsionale e quello analitico. Ogni metodo ha vantaggi e rischi diversi: il metodo storico è il più semplice perché guarda indietro, il previsionale richiede una stima realistica dell’attività futura, l’analitico è il più preciso ma impone di chiudere la contabilità al 20 dicembre.
Sbagliare il calcolo o non versare l’acconto espone a sanzioni: è importante capire bene le regole prima della scadenza. Questa guida spiega i tre metodi con esempi concreti.
| Metodo | Base di calcolo | Percentuale | Riferimento temporale |
|---|---|---|---|
| Storico | Versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente | 88% | Dicembre o 4° trimestre anno prima |
| Previsionale | Stima del versamento per l'ultimo periodo corrente | 88% | Previsione dicembre o 4° trim. corrente |
| Analitico / operazioni effettuate | Debito risultante dalle operazioni registrate | 100% | Operazioni effettuate fino al 20 dicembre |
Beta Snc è un soggetto IVA mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 5.000 euro. Con il metodo storico: 5.000 × 88% = 4.400 euro da versare entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Se invece Beta Snc stima che dicembre corrente sarà molto più lento e prevede un debito di 3.000 euro, con il metodo previsionale versa 3.000 × 88% = 2.640 euro. Se sceglie il metodo analitico, chiude la contabilità al 20 dicembre e calcola il debito esatto su tutte le operazioni registrate fino a quella data, versando il 100% di quell’importo. Se l’importo risultante fosse inferiore alla soglia minima vigente, non sarebbe dovuto alcun versamento.
Scenario. Tizio è un imprenditore individuale con liquidazione mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 3.200 euro di IVA. Quest’anno l’attività è andata in modo simile e non ha motivo di pensare che dicembre sarà molto diverso.
Come si applica. Tizio opta per il metodo storico: calcola l’88% di 3.200 euro, ottiene 2.816 euro e li versa entro il 27 dicembre con F24, codice tributo 6013. A gennaio farà la liquidazione di dicembre completa: se il debito definitivo è 3.500 euro, deve versare la differenza (3.500 – 2.816 = 684 euro) entro il 16 gennaio.
Scenario. Caio è un artigiano con liquidazione trimestrale. Nel quarto trimestre dell’anno precedente aveva versato (con maggiorazione) 7.000 euro. Quest’anno però il cantiere principale si è fermato a novembre e prevede un quarto trimestre con debito IVA netto di soli 2.500 euro.
Come si applica. Con il metodo storico Caio dovrebbe versare 7.000 × 88% = 6.160 euro, una cifra molto superiore al debito atteso. Sceglie il metodo previsionale: 2.500 × 88% = 2.200 euro. Versa 2.200 euro entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Attenzione: se a consuntivo il debito del 4° trimestre fosse superiore a 2.500 euro, la stima si rivelerebbe insufficiente e Caio potrebbe incorrere in sanzioni sulla parte non coperta.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Entro il 27 dicembre di ogni anno. Se il giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il codice tributo per l’acconto IVA è il 6013. Nel campo ‘anno di riferimento’ va indicato l’anno in corso (il periodo d’imposta per cui si versa l’acconto).
L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è punito con la sanzione del 25% dell’importo non versato (D.Lgs. 87/2024, per le violazioni dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), dimezzata al 12,5% per ritardi entro 90 giorni. Col ravvedimento operoso la sanzione scende in proporzione alla rapidità: 0,0833% per ogni giorno nei primi 14, 1,25% entro 30 giorni, 1,39% entro 90 giorni.
Sì. Ogni anno puoi liberamente scegliere il metodo più conveniente tra storico, previsionale e analitico. Non c’è alcun obbligo di continuità con il metodo usato l’anno precedente.
Sono esonerati coloro per i quali il calcolo dà un importo inferiore alla soglia minima vigente (storicamente attorno a poche decine di euro) e i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno debiti IVA da versare (ad esempio perché in credito). I contribuenti in regime forfettario non presentano dichiarazione IVA e quindi non devono l’acconto.
I soggetti trimestrali che scelgono il metodo analitico devono registrare tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre e calcolare il debito IVA al 100% su quella base. È il metodo più laborioso ma il più preciso, utile se il quarto trimestre è molto diverso da quello dell’anno precedente.
Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: come si calcola la base imponibile, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito
ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.