Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 TUPI: articolo abrogato

    Art. 59 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione

    Art. 36 L. 184/1983 – Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

    2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici
    ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
    degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

    3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

    4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

  • Bollo virtuale: cos’è e come si ottiene l’autorizzazione

    In sintesi

    • Nessuna marca fisica: il bollo virtuale è un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate che permette di versare l’imposta periodicamente, senza apporre il contrassegno telematico su ogni singolo atto.
    • Dichiarazione previsionale: chi chiede l’autorizzazione deve indicare il numero presunto di atti che emetterà; l’ufficio liquida l’imposta e fissa le rate.
    • Versamento rateale con conguaglio: si paga in rate durante l’anno, poi a conguaglio annuale si regola la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.
    • Fatture elettroniche: il bollo sulle e-fatture si assolve obbligatoriamente in modo virtuale, tramite F24 trimestrale con codici tributo dedicati (2521-2524).
    • Chi lo usa: banche, assicurazioni e grandi emittenti di documenti soggetti a bollo; oggi anche chiunque emetta fatture elettroniche senza IVA oltre 77,47 euro.

    Che cos'è il bollo virtuale e a chi serve

    Immagina di essere una banca che ogni giorno emette migliaia di estratti conto, o un’impresa che invia centinaia di fatture elettroniche. Applicare fisicamente una marca da bollo su ognuno di questi documenti sarebbe impossibile. Per questo esiste il bollo virtuale: un sistema che consente di assolvere l’imposta di bollo senza apporre materialmente il contrassegno telematico, versando invece l’importo complessivamente, in modo periodico.

    Il bollo virtuale non è un’agevolazione né un risparmio: l’imposta rimane la stessa. Cambia solo il modo in cui viene pagata. Invece di comprare la singola marca da bollo per ogni atto, si ottiene un’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, si dichiara quanti atti si prevede di emettere, e si versa l’importo corrispondente in rate, con un conguaglio finale a fine anno.

    Oggi il sistema del bollo virtuale tocca quasi tutti, perché è il meccanismo obbligatorio per il bollo sulle fatture elettroniche: ogni volta che emetti una fattura senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, il bollo da 2 euro deve essere assolto in questo modo, tramite il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e il versamento trimestrale con modello F24.

    Nei prossimi paragrafi vedremo come funziona il procedimento di autorizzazione per chi emette molti documenti cartacei, e come funziona invece il sistema automatizzato per le fatture elettroniche – che segue regole proprie semplificate rispetto all’autorizzazione classica.

    Bollo virtuale: schema del funzionamento
    Fase Cosa accade Chi agisce
    Richiesta autorizzazione Il soggetto presenta istanza all'Agenzia delle Entrate con il numero presunto di atti da emettere Contribuente
    Liquidazione L'ufficio calcola l'imposta presunta e stabilisce le rate da versare Agenzia delle Entrate
    Versamento rateale Il contribuente paga le rate nel corso dell'anno Contribuente
    Conguaglio annuale A fine anno si confronta quanto versato con quanto realmente dovuto; si paga o si recupera la differenza Contribuente + Agenzia
    Fatture elettroniche (regime semplificato) L'Agenzia calcola il bollo dai dati SDI e lo comunica; versamento trimestrale con F24 (codici 2521-2524) Contribuente (da F24)

    Esempio pratico

    • Caio gestisce un’agenzia assicurativa e nel corso dell’anno emette circa 1.200 polizze su carta soggette al bollo ordinario da 16 euro. Invece di comprare 1.200 marche, ottiene l’autorizzazione all’assolvimento virtuale. Dichiara 1.200 atti presunti: l’Agenzia liquida l’imposta (1.200 × 16 euro = 19.200 euro) e stabilisce rate periodiche. A fine anno, se Caio ha emesso 1.250 atti anziché 1.200, pagherà il conguaglio di 50 × 16 = 800 euro; se ne ha emessi 1.150, il credito di 800 euro si riporta o si chiede a rimborso.

    Documenti necessari

    • Istanza di autorizzazione all’assolvimento virtuale (modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Dichiarazione del numero presunto di atti soggetti a bollo da emettere nell’anno
    • Modello F24 per il versamento delle rate e del conguaglio
    • Registro o registro informatico degli atti emessi (per il controllo a fine anno)
    • Per le fatture elettroniche: accesso al cassetto fiscale/area riservata AdE per verificare l’importo comunicato trimestralmente

    Caso 1 – Tizio, assicuratore con molti atti cartacei

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola compagnia assicurativa che emette ogni anno circa 800 documenti soggetti al bollo ordinario da 16 euro. Applicare fisicamente una marca su ogni atto è oneroso dal punto di vista operativo.

    Come si applica. Tizio può presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda di autorizzazione all’assolvimento virtuale. Nella domanda indica il numero presunto di atti (800) e l’importo unitario di bollo (16 euro). L’ufficio liquida 12.800 euro complessivi e fissa le rate da versare nel corso dell’anno. A fine anno Tizio presenta la dichiarazione consuntiva: se ha emesso 820 atti, versa il conguaglio di 20 × 16 = 320 euro; se ne ha emessi 790, il credito di 160 euro viene compensato o rimborsato. Gli atti emessi non portano la marca fisica ma riportano la dicitura che il bollo è stato assolto in modo virtuale.

    In pratica

    • Presenta la domanda di autorizzazione prima di iniziare a emettere gli atti senza marca fisica.
    • Tieni un registro (anche informatico) degli atti emessi durante l’anno per il conguaglio finale.
    • Sugli atti scrivi la dicitura ‘Bollo assolto in modo virtuale’ con gli estremi dell’autorizzazione.

    Caso 2 – Caio, libero professionista con fatture elettroniche

    Scenario. Caio è un consulente in regime ordinario che emette ogni mese una decina di fatture a clienti privati senza IVA (operazioni esenti). Ogni fattura supera i 77,47 euro, quindi è soggetta al bollo da 2 euro.

    Come si applica. Per le fatture elettroniche il sistema del bollo virtuale è automatizzato e non richiede una domanda di autorizzazione separata: l’Agenzia delle Entrate legge i dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SDI), calcola l’importo dovuto e lo mette a disposizione nell’area riservata del contribuente. Caio deve solo verificare il dato ogni trimestre e versarlo tramite modello F24 con i codici tributo dedicati (2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto). Se l’importo trimestrale è molto basso, la normativa prevede la possibilità di differire il versamento al trimestre successivo.

    In pratica

    • Accedi all’area riservata AdE ogni trimestre per vedere l’importo del bollo calcolato sulle tue e-fatture.
    • Verifica che le fatture soggette a bollo siano state correttamente marcate nel file XML (campo ‘BolloVirtuale’ = SI, ‘ImportoBollo’ = 2.00).
    • Versa l’importo con F24 usando i codici tributo 2521-2524 in base al trimestre di riferimento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può chiedere l'autorizzazione al bollo virtuale?

    Qualsiasi soggetto che emette un numero elevato di atti, documenti o registri soggetti a bollo può presentare domanda all’Agenzia delle Entrate. In pratica lo usano banche, assicurazioni, grandi aziende e, nel sistema semplificato automatico, tutti i titolari di partita IVA che emettono fatture elettroniche soggette a bollo.

    Il bollo virtuale costa meno della marca da bollo?

    No: l’imposta è identica. Il vantaggio è operativo e di liquidità, non di risparmio fiscale. Invece di pagare ogni singola marca in anticipo, si versa l’importo complessivo a rate durante l’anno, con conguaglio finale.

    Come funziona il bollo sulle fatture elettroniche?

    L’Agenzia delle Entrate legge i dati delle e-fatture transitate dal Sistema di Interscambio e calcola automaticamente il bollo dovuto (2 euro per ogni fattura senza IVA superiore a 77,47 euro). L’importo è disponibile nell’area riservata e si versa ogni trimestre con modello F24 usando i codici tributo 2521, 2522, 2523 o 2524 secondo il trimestre.

    Ogni quanto si versa il bollo virtuale sulle fatture?

    Il versamento è trimestrale. I quattro trimestri corrispondono ai codici F24 2521 (primo trimestre), 2522 (secondo), 2523 (terzo) e 2524 (quarto). Per importi molto bassi nei primi trimestri è possibile il differimento al trimestre successivo.

    Cosa scrivo sul documento se il bollo è virtuale?

    Sugli atti emessi in regime di bollo virtuale va indicata la dicitura che il bollo è stato assolto in modo virtuale, con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture elettroniche questo avviene compilando correttamente i campi XML previsti dal formato FatturaPA.

    Cosa succede se non verso il bollo sulle fatture elettroniche nel trimestre?

    L’Agenzia delle Entrate può irrogare sanzioni per il ritardato o omesso versamento. È quindi importante verificare periodicamente la propria area riservata e rispettare le scadenze trimestrali. In caso di errori nelle fatture (campo bollo non compilato), l’Agenzia può segnalare la discrepanza e richiedere il pagamento con sanzioni aggiuntive.

  • Art. 62 TUPI: Commissario del Governo

    Art. 62 TUPI: Commissario del Governo

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Commissario del Governo ( Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993 ) 1.

    Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , rappresenta lo Stato nel territorio regionale.

    Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1.

    Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

    Note all'art. 62: – Si trascrive il testo vigente dell' art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): "4.

    Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico.

    Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale.

    Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore

    Art. 42 L. 184/1983 – Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

  • Canoni non percepiti e 730/2026: il credito d’imposta per i proprietari

    In sintesi

    • Il problema: se l’inquilino smette di pagare, il proprietario ha già dichiarato quei canoni come reddito e ha pagato le tasse, anche senza averli mai incassati.
    • La soluzione: la legge riconosce un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni che non hai mai riscosso.
    • Condizione indispensabile: la morosità deve essere accertata con un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
    • Solo abitativo: il credito riguarda i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, non i locali commerciali.
    • Rigo da compilare: G2 del Quadro G nel modello 730/2026.
    • Attenzione: non serve alcun calcolo autonomo – l’importo del credito spettante emerge dalle istruzioni e dalla documentazione giudiziaria.

    Perché esiste questo credito e a chi spetta

    Immagina di affittare il tuo appartamento. Ogni anno dichiari i canoni come reddito da fabbricati e paghi l’IRPEF (o la cedolare secca) su quegli importi. Poi l’inquilino smette di pagare. Tu non hai incassato nulla, eppure le tasse le hai già versate. Questo è esattamente il problema che il credito d’imposta per canoni non percepiti cerca di risolvere.

    La legge riconosce che tassare un reddito mai incassato è ingiusto. Per questo, una volta che il giudice accerta formalmente la morosità dell’inquilino attraverso un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, il proprietario ha diritto a recuperare le imposte pagate su quei canoni inesigibili.

    Il credito si indica nel rigo G2 del Quadro G del 730/2026. Non si tratta di una detrazione calcolata in percentuale: il credito corrisponde alle imposte effettivamente versate sui canoni non riscossi, come risultano dagli anni in cui quei canoni sono stati dichiarati. Per i dettagli sul calcolo si rimanda all’Appendice delle istruzioni alla voce ‘Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti’.

    Un chiarimento importante: il credito spetta solo per immobili ad uso abitativo. I contratti di locazione commerciale seguono regole diverse.

    Condizioni e caratteristiche del credito
    Elemento Regola
    Tipo di immobile Solo ad uso abitativo
    Condizione necessaria Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
    Importo del credito Pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti
    Rigo da compilare G2 – Quadro G del 730/2026
    A chi spetta Al proprietario (o titolare del diritto reale) che ha già tassato i canoni

    Esempio pratico

    • Caio ha affittato il suo appartamento con un contratto 4+4. Dal 2023 l’inquilino ha smesso di pagare. Caio aveva dichiarato i canoni nel 730/2023 e nel 730/2024, pagando in totale 1.400 euro di IRPEF su quei redditi mai incassati. Nel 2025 il tribunale ha emesso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Ora Caio ha diritto a un credito d’imposta di 1.400 euro, che indica nel rigo G2 del 730/2026. Quel credito riduce l’IRPEF che deve pagare quest’anno.

    Documenti necessari

    • Provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità (documento fondamentale)
    • Contratto di locazione registrato
    • Ricevute o attestazione del mancato pagamento dei canoni
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni in cui i canoni sono stati dichiarati (730 o REDDITI PF degli anni precedenti)
    • Documentazione delle imposte versate su quei canoni

    Caso 1 – Sfratto per morosità ottenuto nel 2025

    Scenario. Tizio ha locato il suo appartamento a uso abitativo. L’inquilino ha smesso di pagare nel 2023. Tizio ha dichiarato i canoni per il 2023 e il 2024 pur non avendoli mai incassati, pagando complessivamente 900 euro di IRPEF. Nel marzo 2025 il giudice ha emesso la convalida di sfratto per morosità.

    Come si applica. Tizio ha ora il documento che gli permette di accedere al credito d’imposta. Nel 730/2026 indica nel rigo G2 il credito corrispondente alle imposte pagate (900 euro). Il credito riduce l’IRPEF dell’anno in corso. Se il credito supera l’IRPEF dovuta, la parte eccedente può essere riportata all’anno successivo.

    In pratica

    • Senza il provvedimento di convalida di sfratto non è possibile indicare il credito: è il documento chiave.
    • Conserva le dichiarazioni degli anni precedenti per dimostrare che quei canoni sono stati effettivamente tassati.

    Caso 2 – Cedolare secca e canoni non riscossi

    Scenario. Sempronio applica la cedolare secca al 21% sul suo appartamento affittato a uso abitativo. L’inquilino ha accumulato morosità per 8.000 euro di canoni. Nel 2025 il tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità.

    Come si applica. Anche chi applica la cedolare secca ha pagato l’imposta sostitutiva su redditi mai incassati. Il credito d’imposta spetta anche in questo caso: è pari all’imposta (cedolare secca) versata sui canoni morosi. Sempronio indica il credito nel rigo G2 del 730/2026, esattamente come chi applica l’IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Il credito funziona sia con il regime ordinario IRPEF sia con la cedolare secca.
    • L’importo da indicare corrisponde all’imposta già versata (non al canone non riscosso).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso recuperare le tasse anche se l'inquilino ha pagato solo in parte?

    Sì. Il credito d’imposta riguarda le imposte versate sui canoni ‘scaduti e non percepiti’, quindi anche su quelli parzialmente non pagati, purché la morosità sia accertata con la convalida di sfratto.

    Basta la raccomandata di messa in mora per ottenere il credito?

    No. Le istruzioni AdE richiedono espressamente il provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Una semplice diffida o messa in mora non è sufficiente.

    Il credito vale anche per appartamenti affittati a breve termine (Airbnb)?

    No. Il credito riguarda i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo con contratti regolari. Le locazioni brevi seguono regole diverse.

    Se il credito è maggiore dell'IRPEF che devo pagare quest'anno, perdo la parte eccedente?

    No. La parte del credito che non trova capienza nell’IRPEF dell’anno si può riportare alla dichiarazione dell’anno successivo.

    Ho affittato un locale commerciale e l'inquilino non paga: posso usare questo credito?

    No. Il credito è riservato agli immobili ad uso abitativo. Per i locali commerciali vale un regime diverso.

    Devo calcolare io l'importo del credito?

    L’importo dipende dalle imposte effettivamente pagate nei precedenti anni sulle quote di canone non percepite. Per il calcolo è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista, o consultare l’Appendice delle istruzioni 730/2026 alla voce specifica.

    Vedi anche: Risoluzione e proroga dell’affitto, Imposta di registro sul comodato, Imposta di registro sull’affitto, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Enfiteusi e livelli e Affitto studenti fuori sede.

  • Imposta di registro sul preliminare: caparra e acconti

    In sintesi

    • Imposta fissa 200 euro sul contratto preliminare (il cosiddetto compromesso), indipendentemente dal prezzo.
    • 0,50% sulla caparra confirmatoria: si applica solo se nel contratto viene versata una caparra confirmatoria.
    • 0,50% sugli acconti di prezzo: dal 1° gennaio 2025 l’aliquota è la stessa della caparra (in precedenza era il 3%).
    • Scomputo all’atto definitivo: le imposte proporzionali pagate sul preliminare si detraggono da quelle dovute sul rogito.
    • Termine di 20 giorni per registrare il contratto (30 se redatto da notaio); è dovuta anche l’imposta di bollo.

    Come funziona l'imposta di registro sul preliminare

    Il contratto preliminare di compravendita – comunemente chiamato compromesso – è l’accordo con cui venditore e acquirente si impegnano a stipulare in futuro il contratto definitivo (il rogito). Anche questo accordo deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, per farlo, si paga l’imposta di registro.

    La regola di base è semplice: si versa sempre un’imposta fissa di 200 euro, che copre il solo atto scritto. Se però nel contratto preliminare vengono trasferite somme di denaro – come la caparra o un acconto – entra in gioco anche un’imposta proporzionale, calcolata in percentuale su quelle somme.

    La buona notizia è che queste imposte proporzionali non si perdono: vengono scomputate, cioè detratte, dall’imposta di registro che si pagherà al momento del rogito definitivo. In pratica si anticipa parte dell’imposta finale, non si paga due volte.

    Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) caparra confirmatoria e acconto di prezzo scontano la stessa aliquota dello 0,50%: la vecchia differenza (0,50% sulla caparra, 3% sull’acconto) è stata abolita. La caparra confirmatoria è la somma che chi recede senza motivo valido perde definitivamente; l’acconto di prezzo è invece una parte del corrispettivo pagata in anticipo. In ogni caso l’imposta versata sul preliminare non può mai superare quella dovuta per il contratto definitivo.

    Imposta di registro sul preliminare: aliquote e importi
    Voce Aliquota / Importo
    Imposta fissa sull'atto 200 euro
    Caparra confirmatoria 0,50% sull'importo versato
    Acconti di prezzo 0,50% sull'importo versato (equiparata alla caparra dal 2025)
    Scomputo al definitivo Si detrae l'imposta proporzionale già pagata
    Termine di registrazione 20 giorni (30 se redatto da notaio)
    Imposta di bollo Dovuta (in aggiunta)

    Esempio pratico

    • Tizio firma un preliminare per l’acquisto di un appartamento al prezzo di 250.000 euro. Versa una caparra confirmatoria di 20.000 euro e un acconto di 10.000 euro. L’imposta di registro si calcola così: 200 euro (fissa) + 0,50% × 20.000 = 100 euro (caparra) + 0,50% × 10.000 = 50 euro (acconto). Totale da versare alla registrazione del preliminare: 350 euro. Al momento del rogito, i 150 euro di imposte proporzionali (100 + 50) vengono scomputati dall’imposta dovuta sul contratto definitivo.

    Documenti necessari

    • Contratto preliminare in originale (e copia per l’ufficio)
    • Modello 69 compilato (richiesta di registrazione) oppure registrazione telematica
    • Ricevuta dei versamenti (caparra e/o acconti) se effettuati
    • Marca da bollo nella misura prevista dalla normativa vigente
    • Documento d’identità delle parti (se la registrazione avviene allo sportello)

    Tizio versa solo la caparra confirmatoria

    Scenario. Tizio acquista casa da un privato. Al momento della firma del preliminare consegna 15.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e nulla come acconto.

    Come si applica. L’imposta fissa è 200 euro. Sulla caparra di 15.000 euro si applica lo 0,50%, pari a 75 euro. Il totale da versare alla registrazione è 275 euro più il bollo. Al rogito, i 75 euro proporzionali saranno scomputati dall’imposta definitiva.

    In pratica

    • Imposta fissa: 200 euro.
    • Imposta sulla caparra (0,50% × 15.000): 75 euro.
    • Totale registrazione preliminare: 275 euro + bollo.
    • I 75 euro si recuperano al rogito.

    Caio versa caparra e acconto

    Scenario. Caio firma un compromesso e consegna 10.000 euro di caparra confirmatoria e 20.000 euro di acconto sul prezzo.

    Come si applica. L’imposta fissa rimane 200 euro. Sulla caparra di 10.000 euro: 0,50% = 50 euro. Sull’acconto di 20.000 euro: 0,50% = 100 euro. Totale alla registrazione del preliminare: 350 euro più bollo. Al rogito Caio potrà scomputare i 150 euro di imposte proporzionali (50 + 100) dall’imposta di registro definitiva.

    In pratica

    • Imposta fissa: 200 euro.
    • Imposta sulla caparra (0,50% × 10.000): 50 euro.
    • Imposta sull’acconto (0,50% × 20.000): 100 euro.
    • Totale registrazione: 350 euro + bollo.
    • 150 euro saranno scomputati al rogito.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando va registrato il preliminare?

    Il termine ordinario è 20 giorni dalla firma. Se il contratto è redatto da un notaio il termine sale a 30 giorni. La registrazione avviene in via telematica o presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Cosa succede se non si registra il preliminare?

    Il contratto non registrato non può essere opposto ai terzi e comporta sanzioni. Inoltre, senza registrazione non è possibile trascrivere il preliminare nei registri immobiliari per tutelarsi da eventuali trascrizioni successive (ipoteche, pignoramenti) sul bene.

    Le imposte pagate sul preliminare si perdono o si recuperano?

    Non si perdono. Le imposte proporzionali versate sul preliminare – sia quelle sulla caparra sia quelle sugli acconti – vengono scomputate dall’imposta di registro dovuta sul contratto definitivo.

    Qual è la differenza tra caparra confirmatoria e acconto ai fini del registro?

    Dal 1° gennaio 2025 non c’è più differenza: sia la caparra confirmatoria sia l’acconto di prezzo scontano lo 0,50% (fino al 31 dicembre 2024 l’acconto scontava il 3%, poi equiparato dal D.Lgs. 139/2024). L’imposta versata sul preliminare, in ogni caso, non può superare quella dovuta per il contratto definitivo.

    Se il preliminare salta e l'atto definitivo non si stipula, si recuperano le imposte?

    L’imposta fissa di 200 euro non si recupera. Le imposte proporzionali pagate su caparra e acconti non danno diritto a rimborso automatico: eventuali restituzioni di somme tra le parti hanno una loro disciplina civilistica, ma non incidono sull’imposta di registro già versata.

    È necessario anche il bollo sul preliminare?

    Sì. Il contratto preliminare sconta anche l’imposta di bollo, che si applica sui fogli del contratto scritto. L’importo dipende dal numero di fogli e dalla modalità di redazione dell’atto.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sull’acquisto della prima casa e Acquisto da impresa con IVA.

  • Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso

    Art. 56 L. 184/1983 – Competenza e modalità di espressione del consenso

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

  • Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti

    In sintesi

    • La base imponibile è di norma il 50% delle provvigioni percepite.
    • Si riduce al 20% delle provvigioni se l’agente si avvale stabilmente di dipendenti o collaboratori e lo dichiara per iscritto al preponente.
    • L’aliquota applicata è il 23%, pari al primo scaglione IRPEF.
    • La ritenuta è a titolo d’acconto: va scomputata dall’IRPEF in dichiarazione.
    • Il preponente (mandante) certifica le provvigioni e le ritenute con la Certificazione Unica (CU).
    • Il versamento avviene con F24 entro il 16 del mese successivo all’erogazione.

    Come funziona la ritenuta sulle provvigioni

    Gli agenti di commercio e i rappresentanti ricevono provvigioni, cioè compensi commisurati agli affari conclusi per conto del preponente (il mandante, di solito un’azienda produttrice o distributrice). Su queste provvigioni si applica una ritenuta d’acconto con regole diverse rispetto ai normali compensi di lavoro autonomo: la base di calcolo non è l’intera provvigione ma soltanto una sua quota, e l’aliquota è quella del primo scaglione IRPEF.

    Il meccanismo nasce dal fatto che l’attività dell’agente comporta costi strutturali – auto, carburante, telefono, personale – che vengono forfettariamente riconosciuti escludendo dalla base imponibile una parte della provvigione. La quota esclusa è fissa al 50% nella situazione ordinaria, ma scende ulteriormente al 80% (lasciando tassabile solo il 20%) per chi impiega in modo stabile dei dipendenti o collaboratori.

    Il preponente opera la ritenuta ad ogni pagamento delle provvigioni, la versa tramite F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia all’agente la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo. L’agente poi dichiara le provvigioni lorde nel Modello Redditi PF e scomputa le ritenute subite, esattamente come avviene per qualsiasi altro reddito sottoposto a ritenuta d’acconto.

    Ritenuta sulle provvigioni – parametri operativi
    Situazione Base imponibile Aliquota Ritenuta effettiva sulla provvigione lorda
    Agente senza dipendenti stabili (ordinario) 50% della provvigione 23% 11,5%
    Agente con dipendenti stabili (con dichiarazione) 20% della provvigione 23% 4,6%
    Versamento F24 entro il 16 del mese successivo Cod. tributo 1019/1020
    Certificazione Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo

    Esempio pratico

    • Caio è un agente di commercio senza dipendenti stabili. Nel mese di gennaio il suo preponente gli liquida provvigioni per 2.000 euro. La base imponibile è il 50% di 2.000 = 1.000 euro. La ritenuta è 1.000 × 23% = 230 euro. Caio incassa quindi 2.000 – 230 = 1.770 euro netti. Se invece Caio avesse presentato la dichiarazione di avvalersi stabilmente di dipendenti, la base sarebbe stata 20% di 2.000 = 400 euro e la ritenuta solo 400 × 23% = 92 euro, con un incasso netto di 1.908 euro. In entrambi i casi, la ritenuta è un acconto: Caio la recupera (o integra) in dichiarazione dei redditi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal preponente entro il 16 marzo
    • Contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale
    • Dichiarazione scritta all’agente di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori (se applicabile)
    • Estratti conto provvigioni mensili o periodici rilasciati dal preponente
    • Modello Redditi PF per la dichiarazione annuale delle provvigioni
    • Registro IVA o documentazione contabile relativa alle provvigioni fatturate

    Caso 1 – Tizio: agente senza dipendenti, base ordinaria al 50%

    Scenario. Tizio è agente di commercio monomandatario, lavora da solo senza dipendenti né collaboratori stabili. Nell’anno percepisce provvigioni complessive per 40.000 euro dal suo preponente.

    Come si applica. Il preponente applica la ritenuta sulla base ordinaria del 50%. Base imponibile: 40.000 × 50% = 20.000 euro. Ritenuta annua: 20.000 × 23% = 4.600 euro. Tizio incassa 35.400 euro netti nel corso dell’anno e riceve a marzo la CU con ritenuta certificata di 4.600 euro. In dichiarazione, calcola l’IRPEF sulle provvigioni lorde (40.000 euro) insieme agli altri redditi, e sottrae i 4.600 euro di ritenuta già versati per suo conto. Se l’IRPEF netta risulta superiore a 4.600 euro, Tizio paga la differenza; se è inferiore, ottiene il rimborso.

    In pratica

    • Senza dipendenti stabili, non puoi chiedere la base ridotta al 20%: la ritenuta effettiva sulla provvigione lorda è sempre l’11,5%.
    • La CU del preponente è il documento chiave: verificala a marzo e conservala per la dichiarazione.
    • Ricordati che le provvigioni vanno dichiarate per intero (40.000 euro), non al netto della ritenuta.

    Caso 2 – Caio: agente con dipendenti stabili, base ridotta al 20%

    Scenario. Caio gestisce un’agenzia strutturata con due dipendenti fissi a cui paga regolarmente gli stipendi. Presenta al suo preponente una dichiarazione scritta attestando di avvalersi stabilmente di dipendenti.

    Come si applica. Grazie alla dichiarazione, il preponente abbassa la base imponibile al 20% delle provvigioni. Su 40.000 euro di provvigioni annue, la base diventa 40.000 × 20% = 8.000 euro e la ritenuta scende a 8.000 × 23% = 1.840 euro. Caio incassa 38.160 euro netti nel corso dell’anno invece dei 35.400 di Tizio: una differenza di liquidità di 2.760 euro. Anche Caio dichiarerà le provvigioni lorde e scomputa la ritenuta, con un saldo finale che dipende dall’IRPEF complessiva.

    In pratica

    • La dichiarazione di avvalersi di dipendenti stabili va presentata per iscritto al preponente: senza quel documento, scatta automaticamente la base ordinaria del 50%.
    • La riduzione vale finché persiste la condizione (dipendenti effettivamente in forza): se la situazione cambia, aggiorna subito la dichiarazione.
    • Il vantaggio è di cassa: meno ritenuta trattenuta durante l’anno, più liquidità operativa per pagare stipendi e costi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra base al 50% e base al 20%?

    La base al 50% è quella ordinaria, per chi lavora da solo. La base al 20% – con ritenuta molto più bassa – si applica solo se l’agente si avvale stabilmente di dipendenti o collaboratori e lo dichiara per iscritto al preponente prima del pagamento.

    Come si calcola in concreto la ritenuta sulle provvigioni?

    Si prende la provvigione lorda, se ne considera il 50% (o il 20% con dipendenti stabili) e su quella quota si applica il 23%. Per esempio: 1.000 euro di provvigione × 50% = 500 euro di base × 23% = 115 euro di ritenuta.

    Entro quando il preponente deve versare la ritenuta?

    Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha erogato le provvigioni, con F24 usando il codice tributo 1019 o 1020 a seconda della tipologia.

    Come recupero la ritenuta in dichiarazione?

    Inserendo nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) le provvigioni lorde e le ritenute certificate dalla CU. Le ritenute si sottraggono dall’IRPEF dovuta: se sono eccessive ottieni un rimborso, se sono insufficienti versi la differenza.

    Il preponente è obbligato a rilasciarmi la CU?

    Sì, il preponente in qualità di sostituto d’imposta è obbligato a rilasciare la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. Senza la CU non puoi compilare correttamente la dichiarazione e potresti perdere il credito per le ritenute subite.

    Se lavoro con più preponenti, le ritenute si sommano?

    Sì. Ogni preponente applica la ritenuta sulle proprie provvigioni e rilascia una CU separata. In dichiarazione si sommano tutte le provvigioni lorde e tutte le ritenute certificate, indipendentemente dal numero di preponenti.

    La ritenuta sulle provvigioni è diversa da quella sui compensi professionali?

    Sì, in modo significativo. Per i compensi professionali (avvocati, consulenti, ecc.) la ritenuta del 20% si applica sull’intero imponibile. Per le provvigioni degli agenti, invece, la ritenuta è del 23% ma su una base ridotta (50% o 20%), il che porta a un prelievo effettivo sulla provvigione lorda di 11,5% o 4,6%.

    Vedi anche: Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%, Ritenuta d’acconto, Ritenute d’acconto, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, Sdoganamento e Ritenute non versate dal sostituto.

  • Esterometro: comunicare le operazioni con l’estero

    In sintesi

    • Cos’è l’esterometro: la comunicazione obbligatoria delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, effettuata tramite il Sistema di Interscambio.
    • Formato fattura elettronica: i dati si trasmettono con lo stesso formato XML usato per la fatturazione elettronica, ma con codici specifici.
    • Codice TD17: si usa per gli acquisti di servizi dall’estero (reverse charge su servizi da fornitori UE e non UE).
    • Codice TD18: si usa per gli acquisti intracomunitari di beni da fornitori UE.
    • Codice TD19: si usa per gli acquisti di beni da soggetti non residenti già presenti in Italia (es. beni in magazzino doganale).
    • Obbligo per i soggetti IVA: sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, salvo esoneri specifici.

    Che cos'è l'esterometro e a cosa serve

    L’esterometro è lo strumento con cui le imprese e i professionisti italiani comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. In altre parole, ogni volta che compri qualcosa da un fornitore estero (sia UE che extra-UE) o vendi a un cliente estero che non riceve fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, devi comunicarlo attraverso questo canale.

    Dal 2022, la comunicazione non avviene più con un file separato a cadenza trimestrale, ma si integra direttamente nel flusso della fatturazione elettronica: si invia un file XML in formato analogo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Questo significa che se sei già attrezzato per la fatturazione elettronica, non hai bisogno di strumenti aggiuntivi. Devi solo usare i codici tipo documento giusti.

    I tre codici principali da conoscere sono TD17 (per gli acquisti di servizi dall’estero), TD18 (per gli acquisti intracomunitari di beni) e TD19 (per gli acquisti di beni da non residenti già presenti nel territorio italiano). Per le vendite verso l’estero, se emetti fattura elettronica tramite SDI, l’esterometro è già assolto automaticamente con il normale invio della fattura al codice destinatario XXXXXXX.

    Codici tipo documento per l'esterometro
    Codice Operazione Quando si usa
    TD17 Acquisto di servizi dall'estero Reverse charge su servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE non stabiliti in Italia
    TD18 Acquisto intracomunitario di beni Acquisto di beni da fornitore UE con integrazione dell'IVA italiana
    TD19 Acquisto di beni da non residente in Italia Beni già presenti in Italia acquistati da soggetto non stabilito (es. deposito doganale)
    Fattura ordinaria Cessioni e prestazioni verso l'estero Se si usa SDI con codice destinatario XXXXXXX, l'esterometro è assolto automaticamente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl riceve tre tipi di operazioni in un mese: (1) una fattura da un consulente tedesco per servizi di marketing (10.000 euro) – invia TD17 con IVA integrata al 22%; (2) una fattura da un fornitore francese per acquisto di componenti (25.000 euro) – invia TD18 con IVA integrata al 22%; (3) una fattura da un soggetto svizzero per merce già stoccata in un deposito doganale italiano (5.000 euro) – invia TD19. In tutti e tre i casi il file XML va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento.

    Documenti necessari

    • Fattura o documento ricevuto dal fornitore estero (UE o extra-UE)
    • File XML in formato fattura elettronica con il codice tipo documento corretto (TD17/TD18/TD19)
    • Ricevuta di accettazione del Sistema di Interscambio
    • Registrazione nei registri IVA dell’IVA integrata a debito e a credito
    • Documentazione del contratto o dell’ordine che prova la natura dell’operazione (servizio o bene)

    Caso 1 – Tizio acquista servizi di consulenza da un professionista britannico

    Scenario. Tizio è un commercialista con partita IVA italiana. Affida a un consulente britannico (non stabilito in Italia, senza partita IVA italiana) un’analisi di mercato per 5.000 euro. Riceve una fattura senza IVA italiana.

    Come si applica. Si tratta di un acquisto di servizi da un soggetto non stabilito in Italia: l’operazione rientra nell’esterometro con codice TD17. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (1.100 euro) e la registra sia a debito sia a credito. Poi invia il file XML con codice TD17 al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Poiché ha piena detrazione, il saldo IVA dell’operazione è neutro.

    In pratica

    • Il TD17 vale sia per i fornitori di servizi UE sia per quelli extra-UE (come il fornitore britannico post-Brexit): il criterio è che siano ‘non stabiliti in Italia’.
    • Non dimenticare il termine del quindicesimo giorno del mese successivo per l’invio del file al SDI.

    Caso 2 – Alfa Srl vende a un cliente americano e deve gestire l'esterometro

    Scenario. Alfa Srl esporta prodotti negli USA fatturando 80.000 euro a un cliente americano. Emette la fattura tramite il proprio gestionale con codice destinatario XXXXXXX e la invia al Sistema di Interscambio.

    Come si applica. Per le operazioni attive verso l’estero (cessioni e prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia), l’esterometro si considera assolto automaticamente se la fattura è emessa tramite il Sistema di Interscambio usando il codice destinatario XXXXXXX. Alfa Srl non deve fare nulla di aggiuntivo: il file XML inviato al SDI funge già da comunicazione. L’operazione è non imponibile come esportazione (art. 8 DPR 633/72) e va indicata nel quadro VE della dichiarazione IVA.

    In pratica

    • Per le vendite verso l’estero basta emettere la fattura elettronica tramite SDI con codice XXXXXXX: l’esterometro è automaticamente soddisfatto.
    • Per gli acquisti dall’estero invece occorre sempre creare e inviare un file TD17, TD18 o TD19 specifico, perché il fornitore estero non usa il SDI italiano.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando devo inviare il file per l'esterometro?

    In generale il file va inviato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento per le operazioni passive (acquisti), o alla data di emissione per le operazioni attive. Verifica le istruzioni operative aggiornate dell’Agenzia delle Entrate per il tuo anno di riferimento.

    Chi è esonerato dall'esterometro?

    I soggetti in regime forfettario e i soggetti che non applicano l’IVA (perché esonerati) sono in linea generale esonerati. Anche chi ha già inviato la fattura tramite SDI per le operazioni attive non deve fare una comunicazione separata. Verifica la normativa vigente per gli eventuali altri casi di esonero.

    Cosa succede se uso il codice sbagliato (TD17 invece di TD18)?

    L’Agenzia delle Entrate può rilevare l’incoerenza. Si tratta di un errore formale che non modifica l’imposta dovuta, ma espone a sanzioni. È possibile rimediare con una nota di variazione o una trasmissione sostitutiva. Meglio verificare il codice corretto prima dell’invio.

    L'esterometro sostituisce il modello INTRASTAT?

    No. L’esterometro e l’INTRASTAT sono adempimenti distinti. Il modello INTRASTAT riguarda specificamente le operazioni intracomunitarie ed è gestito dall’Agenzia delle Dogane. L’esterometro, invece, riguarda tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ed è gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite SDI.

    Devo inviare l'esterometro anche per piccoli acquisti dall'estero?

    In linea di principio sì, l’obbligo riguarda tutte le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, indipendentemente dall’importo. Verifica se la normativa vigente prevede soglie di esonero per operazioni di importo molto ridotto.

    Come faccio sapere se il mio file XML è stato accettato?

    Dopo l’invio al SDI, ricevi una ricevuta di accettazione (file XML con codice esito). Se il file viene scartato, ricevi invece una ricevuta di scarto con il motivo dell’errore, e devi correggere e reinviare entro i termini.

    Vedi anche: Quadro VE, Operazioni non imponibili, Operazioni esenti IVA, art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni IVA e Quando si considera effettuata un’operazione IVA.

  • Acconto IVA di dicembre: come si calcola

    In sintesi

    • L’acconto IVA va versato entro il 27 dicembre di ogni anno.
    • Il metodo storico usa l’88% del versamento del corrispondente periodo dell’anno precedente.
    • Il metodo previsionale usa l’88% di quanto si stima di dover versare per il periodo corrente.
    • Il metodo analitico calcola il 100% del debito effettivo sulle operazioni registrate fino al 20 dicembre.
    • Il codice tributo da usare nel modello F24 è il 6013.
    • L’acconto non è dovuto se l’importo calcolato è inferiore alla soglia minima vigente (storicamente attorno a poche decine di euro).

    Che cos'è l'acconto IVA e perché si paga a dicembre

    L’acconto IVA è un versamento anticipato che i soggetti IVA devono effettuare ogni anno entro il 27 dicembre. Serve a versare una quota dell’IVA relativa all’ultimo periodo (dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali) prima ancora che quel periodo si chiuda. In sostanza lo Stato chiede un anticipo sull’imposta che maturerai a fine anno.

    La buona notizia è che puoi scegliere tra tre metodi di calcolo: quello storico, quello previsionale e quello analitico. Ogni metodo ha vantaggi e rischi diversi: il metodo storico è il più semplice perché guarda indietro, il previsionale richiede una stima realistica dell’attività futura, l’analitico è il più preciso ma impone di chiudere la contabilità al 20 dicembre.

    Sbagliare il calcolo o non versare l’acconto espone a sanzioni: è importante capire bene le regole prima della scadenza. Questa guida spiega i tre metodi con esempi concreti.

    I tre metodi di calcolo dell'acconto IVA
    Metodo Base di calcolo Percentuale Riferimento temporale
    Storico Versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente 88% Dicembre o 4° trimestre anno prima
    Previsionale Stima del versamento per l'ultimo periodo corrente 88% Previsione dicembre o 4° trim. corrente
    Analitico / operazioni effettuate Debito risultante dalle operazioni registrate 100% Operazioni effettuate fino al 20 dicembre

    Esempio pratico

    • Beta Snc è un soggetto IVA mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 5.000 euro. Con il metodo storico: 5.000 × 88% = 4.400 euro da versare entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Se invece Beta Snc stima che dicembre corrente sarà molto più lento e prevede un debito di 3.000 euro, con il metodo previsionale versa 3.000 × 88% = 2.640 euro. Se sceglie il metodo analitico, chiude la contabilità al 20 dicembre e calcola il debito esatto su tutte le operazioni registrate fino a quella data, versando il 100% di quell’importo. Se l’importo risultante fosse inferiore alla soglia minima vigente, non sarebbe dovuto alcun versamento.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codice tributo 6013
    • Liquidazione IVA di dicembre dell’anno precedente (per il metodo storico)
    • Registro vendite e registro acquisti aggiornati al 20 dicembre (per il metodo analitico)
    • Stima del fatturato residuo del mese/trimestre (per il metodo previsionale)
    • Dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente

    Tizio: soggetto mensile che sceglie il metodo storico

    Scenario. Tizio è un imprenditore individuale con liquidazione mensile. A dicembre dell’anno precedente aveva versato 3.200 euro di IVA. Quest’anno l’attività è andata in modo simile e non ha motivo di pensare che dicembre sarà molto diverso.

    Come si applica. Tizio opta per il metodo storico: calcola l’88% di 3.200 euro, ottiene 2.816 euro e li versa entro il 27 dicembre con F24, codice tributo 6013. A gennaio farà la liquidazione di dicembre completa: se il debito definitivo è 3.500 euro, deve versare la differenza (3.500 – 2.816 = 684 euro) entro il 16 gennaio.

    In pratica

    • Il metodo storico è il più semplice: guarda il versamento di dicembre dell’anno scorso, calcola l’88% e paghi. Nessuna stima necessaria.
    • Se il tuo fatturato dicembre è diminuito rispetto all’anno prima, valuta il metodo previsionale per non anticipare più del necessario.

    Caio: soggetto trimestrale che usa il metodo previsionale

    Scenario. Caio è un artigiano con liquidazione trimestrale. Nel quarto trimestre dell’anno precedente aveva versato (con maggiorazione) 7.000 euro. Quest’anno però il cantiere principale si è fermato a novembre e prevede un quarto trimestre con debito IVA netto di soli 2.500 euro.

    Come si applica. Con il metodo storico Caio dovrebbe versare 7.000 × 88% = 6.160 euro, una cifra molto superiore al debito atteso. Sceglie il metodo previsionale: 2.500 × 88% = 2.200 euro. Versa 2.200 euro entro il 27 dicembre con codice tributo 6013. Attenzione: se a consuntivo il debito del 4° trimestre fosse superiore a 2.500 euro, la stima si rivelerebbe insufficiente e Caio potrebbe incorrere in sanzioni sulla parte non coperta.

    In pratica

    • Il metodo previsionale conviene quando il periodo corrente è significativamente meno attivo di quello precedente; richiede però una stima prudente per evitare di sottostimare.
    • Se sei incerto sulla stima, il metodo analitico – chiudere la contabilità al 20 dicembre e calcolare il 100% del debito effettivo – è quello più preciso e protegge da errori di valutazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando si versa l'acconto IVA?

    Entro il 27 dicembre di ogni anno. Se il giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

    Qual è il codice tributo da usare nel modello F24?

    Il codice tributo per l’acconto IVA è il 6013. Nel campo ‘anno di riferimento’ va indicato l’anno in corso (il periodo d’imposta per cui si versa l’acconto).

    Cosa succede se non verso l'acconto IVA?

    L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è punito con la sanzione del 25% dell’importo non versato (D.Lgs. 87/2024, per le violazioni dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), dimezzata al 12,5% per ritardi entro 90 giorni. Col ravvedimento operoso la sanzione scende in proporzione alla rapidità: 0,0833% per ogni giorno nei primi 14, 1,25% entro 30 giorni, 1,39% entro 90 giorni.

    Posso scegliere ogni anno il metodo di calcolo?

    Sì. Ogni anno puoi liberamente scegliere il metodo più conveniente tra storico, previsionale e analitico. Non c’è alcun obbligo di continuità con il metodo usato l’anno precedente.

    Chi è esonerato dall'acconto IVA?

    Sono esonerati coloro per i quali il calcolo dà un importo inferiore alla soglia minima vigente (storicamente attorno a poche decine di euro) e i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno debiti IVA da versare (ad esempio perché in credito). I contribuenti in regime forfettario non presentano dichiarazione IVA e quindi non devono l’acconto.

    Come funziona il metodo analitico per i trimestrali?

    I soggetti trimestrali che scelgono il metodo analitico devono registrare tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre e calcolare il debito IVA al 100% su quella base. È il metodo più laborioso ma il più preciso, utile se il quarto trimestre è molto diverso da quello dell’anno precedente.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: come si calcola la base imponibile, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.

    Calcolatore Acconto IVA (metodo storico)
    Metodo storico: l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dell’ultimo periodo dell’anno precedente (dicembre per i mensili, 4° trimestre/conguaglio per i trimestrali). Esistono anche il metodo previsionale e quello delle operazioni effettive.
  • Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Art. 35 L. 184/1983 – Riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

    2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

    3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

    4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito
    ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

    5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

    6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.