Art. 238 c.p.c. – Prestazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare [1].
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura [1].
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole «religiosa e» e del secondo comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».