Autore: Andrea Marton

  • Articolo 240 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento suppletorio

    Articolo 240 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento suppletorio

    Art. 240 c.p.c. – Deferimento del giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

    Articolo così modificato dall’art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Art. 239 c.p.c. – Mancata prestazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

    Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

  • Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione

    Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione

    Art. 238 c.p.c. – Prestazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare [1].

    Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura [1].

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole «religiosa e» e del secondo comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».

  • Articolo 237 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle contestazioni

    Articolo 237 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle contestazioni

    Art. 237 c.p.c. – Risoluzione delle contestazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

    L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

  • Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità

    Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità

    Art. 236 c.p.c. – Caso di revocabilità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.

  • Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità

    Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità

    Art. 235 c.p.c. – Irrevocabilità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

  • Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento

    Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento

    Art. 234 c.p.c. – Riferimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.

  • Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Articolo 233 Codice di Procedura Civile: Deferimento del giuramento decisorio

    Art. 233 c.p.c. – Deferimento del giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

    Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

  • Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Articolo 232 Codice di Procedura Civile: Mancata risposta

    Art. 232 c.p.c. – Mancata risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

    Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

  • Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta

    Art. 231 c.p.c. – Risposta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.