Autore: Andrea Marton

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata [1].

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o mezzo telefax [2].

    Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento [3].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 174, comma 8, D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

    [2] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006, e successivamente così modificato dall’art. 25, comma 1h, L. 12 novembre 2011, n. 183.

    [3] Comma aggiunto dall’art 2, comma 3d, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

    [1] Le parole «degli articoli 351 e 352» sono state così sostituite dall’art. 46, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 248 Codice di Procedura Civile: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Articolo 248 Codice di Procedura Civile: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

    La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

  • Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

    La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

  • Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

    [abrogato] La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate [1].

    [abrogato] Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni [1].

    [1] Commi abrogati dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 243 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Articolo 243 Codice di Procedura Civile: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

  • Articolo 242 Codice di Procedura Civile: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Articolo 242 Codice di Procedura Civile: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c. – Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

  • Articolo 241 Codice di Procedura Civile: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    Articolo 241 Codice di Procedura Civile: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    Art. 241 c.p.c. – Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.