Autore: Andrea Marton

  • Articolo 269 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo in causa

    Articolo 269 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo in causa

    Art. 269 c.p.c. – Chiamata di un terzo in causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis.

    Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

    Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166.

    Nell’ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo [1].

    Articolo così sostituito dall’art. 29, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1p, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento

    Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento

    Art. 268 c.p.c. – Termine per l’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

    Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

    Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 267 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo interveniente

    Articolo 267 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo interveniente

    Art. 267 c.p.c. – Costituzione del terzo interveniente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

    Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.

  • Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato

    Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato

    Art. 266 c.p.c. – Revisione del conto approvato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.

  • Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento

    Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento

    Art. 265 c.p.c. – Giuramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

    Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può, o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

  • Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussione

    Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussione

    Art. 264 c.p.c. – Impugnazione e discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.

    Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

    In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

  • Articolo 263 Codice di Procedura Civile: Presentazione e accettazione del conto

    Articolo 263 Codice di Procedura Civile: Presentazione e accettazione del conto

    Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.

    Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore

    Art. 262 c.p.c. – Poteri del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località.

    Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

  • Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Articolo 261 Codice di Procedura Civile: Riproduzioni, copie ed esperimenti

    Art. 261 c.p.c. – Riproduzioni, copie ed esperimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

    Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

    Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell’articolo 193.

  • Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale

    Art. 260 c.p.c. – Ispezione corporale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

    All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.