Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Acquisti intracomunitari: l’IVA con integrazione fattura

    In sintesi

    • Niente IVA nella fattura estera: il fornitore UE emette la fattura senza addebito di IVA del suo Paese, se tu gli hai comunicato la tua partita IVA valida per le operazioni intracomunitarie (VIES).
    • Integrazione da parte dell’acquirente: sei tu, come impresa o professionista italiano, ad aggiungere l’IVA italiana al documento ricevuto, con l’aliquota prevista in Italia per quei beni.
    • Doppia registrazione: l’IVA integrata si annota entro il 15 del mese successivo al ricevimento sia tra le fatture emesse (a debito) sia tra gli acquisti (a credito); con piena detrazione l’operazione è neutrale.
    • Norme di riferimento: artt. 38, 46 e 47 del DL 331/1993.
    • Codice TD18: l’integrazione si trasmette al Sistema di Interscambio con il tipo documento TD18, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura; il TD18 vale anche come integrazione ai fini IVA.
    • INTRASTAT acquisti: dal 2026 l’elenco mensile degli acquisti di beni è dovuto solo da chi supera 2 milioni di euro di acquisti intracomunitari in almeno uno dei quattro trimestri precedenti; gli elenchi trimestrali degli acquisti non esistono più dal 2022.

    Come funziona l'IVA quando compri da un fornitore UE

    Quando un’impresa italiana acquista beni da un fornitore situato in un altro Paese dell’Unione Europea, l’IVA non viene addebitata dal venditore straniero ma viene applicata direttamente dall’acquirente italiano. Questo meccanismo si chiama ‘integrazione della fattura’ ed è disciplinato dall’art. 38 del DL 331/1993. In sostanza, ricevi una fattura senza IVA e sei tu a calcolare e annotare l’imposta.

    Il meccanismo è una forma di inversione contabile (reverse charge): l’acquirente aggiunge sulla fattura estera l’aliquota IVA italiana applicabile a quei beni, poi registra l’importo sia tra le operazioni attive (IVA a debito) sia tra gli acquisti (IVA a credito). Se hai piena detrazione, le due voci si compensano e l’operazione è neutrale dal punto di vista finanziario. Se invece sei soggetto a limitazioni della detrazione (pro-rata, indetraibilità specifica), la quota indetraibile diventa un costo.

    L’operazione va anche comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio con il tipo documento TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari): è l’adempimento che dal 1° luglio 2022 ha sostituito il vecchio esterometro per gli acquisti dall’estero. Il TD18 va inviato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015). Il modello INTRASTAT acquisti, invece, oggi riguarda solo chi compra beni da altri Paesi UE per importi molto alti (vedi più sotto).

    Acquisto intracomunitario: passaggi operativi
    Passaggio Cosa fare
    Ricezione fattura estera Il fornitore UE invia fattura senza IVA, con dicitura equivalente a 'reverse charge'
    Integrazione L'acquirente italiano aggiunge l'aliquota IVA italiana sul documento
    Registrazione a debito Entro il 15 del mese successivo al ricevimento, nel registro delle fatture emesse (nella dichiarazione IVA: rigo VJ9)
    Registrazione a credito La stessa IVA si annota nel registro degli acquisti (nella dichiarazione IVA: righi VF1-VF13 per aliquota e rigo VF28)
    Comunicazione TD18 Si invia il TD18 al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo al ricevimento
    INTRASTAT acquisti Solo se gli acquisti di beni UE superano 2 milioni di euro in un trimestre (elenco mensile)

    Esempio pratico

    • Beta Snc (Roma) acquista materie prime per 20.000 euro da un fornitore spagnolo. Il fornitore emette fattura da 20.000 euro senza IVA. Beta Snc integra la fattura aggiungendo l’IVA italiana al 22%: 4.400 euro. Registra 4.400 euro a debito nel registro delle vendite (quadro VJ) e 4.400 euro a credito nel registro degli acquisti (quadro VF). Avendo piena detrazione, il saldo netto è zero: Beta Snc non paga IVA aggiuntiva. Invia poi il TD18 al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la fattura. Il modello INTRASTAT acquisti non è dovuto, perché i suoi acquisti di beni UE restano molto sotto i 2 milioni di euro a trimestre.

    Documenti necessari

    • Fattura del fornitore UE (senza IVA, con dicitura reverse charge o equivalente)
    • Documento di integrazione con l’IVA italiana calcolata e annotata
    • Documento TD18 inviato al Sistema di Interscambio
    • Numero di partita IVA comunitaria (VIES) comunicato al fornitore
    • Modello INTRASTAT acquisti, solo se si supera la soglia mensile
    • Registrazioni contabili a debito e a credito nei registri IVA

    Quando l’acquisto è intracomunitario (e quando no)

    Per l’art. 38 del DL 331/1993 c’è acquisto intracomunitario quando un soggetto passivo IVA italiano compra, a titolo oneroso, beni che il fornitore, soggetto passivo in un altro Stato UE, spedisce o trasporta in Italia (anche tramite l’acquirente o un trasportatore). Chi compra deve comunicare al fornitore la propria partita IVA abilitata alle operazioni intracomunitarie (art. 50, comma 3): senza questo dato il fornitore non può emettere la fattura senza IVA.

    Acquisti dall’estero: quale documento
    Operazione Chi applica l’IVA Documento da inviare allo SDI
    Beni da fornitore UE, spediti in Italia L’acquirente italiano, integrando la fattura (art. 46 DL 331/1993) TD18
    Servizi da fornitore UE (es. consulenze, software) Il committente italiano, integrando la fattura (art. 17, secondo comma, DPR 633/1972) TD17
    Beni già presenti in Italia, venduti da un fornitore non residente Il cessionario italiano (art. 17, secondo comma) TD19
    Beni da Paesi extra UE (es. Svizzera, Regno Unito) Si paga in dogana con la bolletta doganale Nessuno: la bolletta doganale non va comunicata
    Privato senza partita IVA che compra da un venditore UE Il venditore, con l’IVA del suo Paese o, per le vendite a distanza sopra soglia, con l’IVA italiana Nessuno

    Per i dettagli su TD17 e TD19, sulle autofatture per gli acquisti di servizi e sugli acquisti da fornitori extra UE vedi la guida autofattura e integrazione per acquisti esteri: TD17, TD18 e TD19.

    Integrazione della fattura intracomunitaria: come si fa e entro quando

    L’art. 46, comma 1, del DL 331/1993 chiede di numerare la fattura del fornitore e di integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo (se è in valuta estera) e con l’ammontare dell’IVA, calcolata con l’aliquota italiana dei beni. Se l’acquisto è non imponibile o esente, al posto dell’imposta si indica il titolo e la norma. L’art. 47 chiede poi di annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento, sia nel registro delle fatture emesse sia, per detrarre l’imposta, nel registro degli acquisti.

    In pratica oggi l’integrazione si fa quasi sempre in formato elettronico: il TD18 inviato allo SDI, con la data di ricevimento della fattura (o una data dello stesso mese), l’imponibile del fornitore e l’IVA calcolata dall’acquirente, assolve anche l’obbligo di integrazione. Il «timbro di integrazione» sulla fattura cartacea serve solo se l’integrazione non è fatta con il TD18. Per gli acquisti non imponibili con il plafond si indica la natura N3.5, per quelli esenti la natura N4.

    Integrazione della fattura intracomunitaria: le scadenze
    Situazione Cosa fare Entro quando
    Fattura ricevuta Integrare, annotare nei due registri e inviare il TD18 Giorno 15 del mese successivo al ricevimento
    Fattura non ricevuta entro il secondo mese successivo all’operazione Emettere autofattura (TD20 con natura N3.2, poi TD18 con l’imposta) Giorno 15 del terzo mese successivo all’operazione
    Fattura con corrispettivo inferiore al reale Emettere fattura integrativa Giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria

    Le regole sulla fattura mancante o con importo inferiore sono quelle dell’art. 46, comma 5, del DL 331/1993; la sequenza TD20 più TD18 è indicata nella guida dell’Agenzia delle Entrate alla fattura elettronica.

    Fattura intracomunitaria con IVA esposta: cosa fare

    Se un fornitore di un altro Paese UE addebita la propria IVA nazionale a un’impresa italiana che ha comunicato una partita IVA valida, la fattura non è coerente con un acquisto intracomunitario: quell’imposta estera non entra nella liquidazione IVA italiana, che riguarda solo l’IVA italiana. La strada è chiedere al fornitore di stornare la fattura e di riemetterla senza IVA, verificando prima che la propria partita IVA risulti nel VIES. Se invece chi compra è un privato senza partita IVA, l’IVA del Paese del fornitore è normale: non c’è nulla da integrare.

    Codice tributo per l’integrazione IVA: non ne serve uno

    L’IVA integrata non si versa con un F24 a parte. Entra nella liquidazione periodica del mese (o del trimestre) di ricevimento, sia a debito sia a credito: con piena detrazione le due voci si annullano. Si versa solo l’eventuale saldo a debito della liquidazione, con i codici ordinari dell’IVA mensile (6001-6012) o trimestrale (6031-6033). Le scadenze sono spiegate nella guida alla liquidazione IVA mensile e trimestrale.

    INTRASTAT acquisti 2026: chi deve presentarlo

    Elenchi INTRASTAT degli acquisti: soglie in vigore
    Acquisti Elenco mensile obbligatorio se Sotto la soglia
    Beni (modello INTRA 2bis) Acquisti di beni UE pari o superiori a 2.000.000 di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (dagli elenchi da inviare entro il 25 febbraio 2026) Nessun elenco
    Servizi ricevuti (modello INTRA 2quater) Acquisti di servizi pari o superiori a 100.000 euro a trimestre in almeno uno dei quattro trimestri precedenti Nessun elenco

    Gli elenchi trimestrali degli acquisti non sono più richiesti per i periodi dal 1° gennaio 2022. La soglia dei beni era di 350.000 euro fino al 2025: l’ha portata a 2 milioni la determinazione ADM del 3 febbraio 2026. Gli elenchi delle cessioni intracomunitarie (vendite) seguono regole proprie.

    Sanzioni se non si integra la fattura

    Chi non integra e non registra un acquisto intracomunitario è punito con una sanzione da 500 a 10.000 euro; se l’operazione non risulta neppure dalla contabilità, la sanzione sale al 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997). La violazione si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, integrando la fattura, presentando il TD18 e versando la sanzione ridotta. Il quadro completo delle sanzioni è nella guida alle sanzioni IVA 2026.

    Caso 1 – Beta Snc acquista macchinari dalla Germania con piena detrazione

    Scenario. Beta Snc riceve una fattura da 30.000 euro da un fornitore tedesco per l’acquisto di un macchinario. L’impresa ha piena detrazione IVA perché svolge solo operazioni imponibili.

    Come si applica. Beta Snc integra la fattura tedesca calcolando l’IVA al 22% (6.600 euro) e la registra sia a debito che a credito. Il saldo netto è zero: l’operazione non genera esborso IVA. Il macchinario viene registrato al costo di 30.000 euro. Si invia il TD18 al Sistema di Interscambio. In dichiarazione IVA annuale l’acquisto compare nel rigo VJ9 (imposta a debito) e nel quadro VF (imposta detraibile e rigo VF28).

    In pratica

    • Con piena detrazione il meccanismo è neutrale: non si paga IVA aggiuntiva, ma integrazione, registrazione e TD18 vanno eseguiti ugualmente.
    • Controllare che l’aliquota applicata sia quella italiana corretta per quella categoria di beni, non quella del Paese del fornitore.

    Caso 2 – Tizio acquista beni da un fornitore francese con pro-rata di detrazione

    Scenario. Tizio gestisce uno studio che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Il suo pro-rata di detrazione per l’anno è del 60%. Acquista attrezzature per 10.000 euro da un fornitore francese.

    Come si applica. Tizio integra la fattura con l’IVA italiana al 22% (2.200 euro). A debito registra 2.200 euro; a credito può detrarre solo il 60%, cioè 1.320 euro. La differenza di 880 euro (il 40% indetraibile) diventa un costo che si somma al prezzo delle attrezzature. Non è un errore: è la corretta applicazione del pro-rata. Integrazione e TD18 restano obbligatori anche in questo caso.

    In pratica

    • Se sei soggetto a pro-rata o a indetraibilità specifica, la quota non detraibile è un costo reale che incide sul prezzo finale dell’acquisto.
    • L’obbligo di integrare la fattura e di inviare il TD18 vale indipendentemente dal tuo diritto alla detrazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    I casi meno lineari (triangolazioni, beni in conto lavoro o in conto vendita, depositi IVA, fornitori con partita IVA italiana) richiedono di ricostruire con precisione il flusso dei beni e dei documenti. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo emettere una fattura per integrare quella estera?

    No, non emetti una fattura a te stesso nel senso classico. Integri il documento ricevuto aggiungendo i dati IVA italiani (aliquota e importo), lo numeri e lo annoti sia tra le fatture emesse sia tra gli acquisti. Oggi l’integrazione si fa di solito con il TD18 inviato al Sistema di Interscambio. Serve invece un’autofattura se la fattura del fornitore non arriva entro il secondo mese successivo all’operazione.

    Entro quando va integrata e registrata la fattura intracomunitaria?

    Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’hai ricevuta, con riferimento al mese di ricevimento (art. 47 del DL 331/1993). Entro lo stesso termine va inviato il TD18 al Sistema di Interscambio.

    Cosa cambia tra acquisto intracomunitario e acquisto da un fornitore extra-UE?

    Per i beni che arrivano da Paesi fuori dalla UE (per esempio Svizzera o Regno Unito) l’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale, che non va comunicata con il TD18. Per gli acquisti intracomunitari non c’è dogana: sei tu ad applicare l’IVA italiana integrando la fattura.

    Cos’è il codice TD18 e quando si usa?

    TD18 è il tipo documento che si invia al Sistema di Interscambio per integrare la fattura di un acquisto di beni da un fornitore di un altro Paese UE. Dal 1° luglio 2022 sostituisce l’esterometro per questi acquisti e vale anche come integrazione ai fini IVA. Per i servizi da fornitori UE si usa il TD17.

    Sono obbligato a presentare il modello INTRASTAT acquisti?

    Solo sopra soglia. Dagli elenchi da inviare entro il 25 febbraio 2026 l’elenco mensile degli acquisti di beni è dovuto se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti gli acquisti di beni UE hanno raggiunto 2 milioni di euro; per i servizi ricevuti la soglia è di 100.000 euro a trimestre. Sotto queste soglie non si presenta nulla: gli elenchi trimestrali degli acquisti sono stati aboliti dal 2022.

    Il fornitore UE mi ha addebitato la sua IVA: posso detrarla?

    No, nella liquidazione italiana si detrae solo l’IVA italiana. Se sei un soggetto passivo e hai comunicato una partita IVA valida nel VIES, chiedi al fornitore di stornare la fattura e di riemetterla senza IVA, poi la integri. Se compri come privato, l’IVA del Paese del fornitore è corretta.

    Quale codice tributo si usa per l’integrazione IVA?

    Nessuno specifico. L’IVA integrata entra nella liquidazione periodica sia a debito sia a credito; si versa solo l’eventuale saldo a debito della liquidazione, con i codici ordinari (6001-6012 per i mensili, 6031-6033 per i trimestrali).

    Cosa succede se dimentico di integrare la fattura estera?

    È punito con una sanzione da 500 a 10.000 euro; se l’acquisto non risulta neppure dalla contabilità, con il 5% dell’imponibile e un minimo di 1.000 euro (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997). Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, integrando la fattura e inviando il TD18.

    Vedi anche: Registri IVA, Fattura elettronica, Fattura immediata o differita, Cessioni intracomunitarie, Quadro VF e Dichiarazione IVA integrativa.

  • Quadro VF: gli acquisti nella dichiarazione IVA

    In sintesi

    • Quadro VF riepiloga tutti gli acquisti effettuati nell’anno e l’IVA potenzialmente detraibile.
    • L’IVA è detraibile solo se gli acquisti sono inerenti all’attività e usati per operazioni che danno diritto a detrazione.
    • Alcune categorie hanno indetraibilità specifiche: autovetture a uso promiscuo al 40%, telefonia a uso promiscuo in misura limitata.
    • Chi effettua operazioni esenti applica il pro-rata: detrae solo la percentuale corrispondente alle operazioni imponibili.
    • Il diritto alla detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui è sorto.
    • L’IVA detraibile del VF si confronta con l’IVA a debito del VE nel quadro VL per determinare il saldo.

    Che cos'è il Quadro VF e come si compila

    Il Quadro VF è la sezione della dichiarazione IVA dedicata agli acquisti: vi si riepilogano tutti i beni e i servizi acquistati nell’anno, con la relativa IVA pagata al fornitore. L’obiettivo è calcolare quanta IVA puoi effettivamente detrarre – cioè sottrarre dall’IVA che devi allo Stato sulle tue vendite.

    Il principio di base è l’inerenza: l’IVA sugli acquisti è detraibile solo se quei beni o servizi sono stati usati per la tua attività e, più precisamente, per operazioni che danno diritto alla detrazione (operazioni imponibili e non imponibili come le esportazioni). Se acquisti qualcosa per uso personale o per effettuare operazioni esenti, l’IVA non è detraibile o lo è solo in parte.

    Per alcune categorie di spesa la normativa prevede limiti precisi. Le autovetture usate promiscuamente – cioè sia per l’impresa sia per uso privato – consentono di detrarre solo il 40% dell’IVA pagata, mentre quelle strumentali o a uso esclusivamente aziendale danno diritto alla detrazione piena al 100%. Anche la telefonia a uso promiscuo ha una percentuale di detrazione limitata. Le spese di rappresentanza e alcune spese di vitto e alloggio seguono regole specifiche previste dalla normativa.

    Il risultato finale del Quadro VF – l’IVA complessivamente detraibile – viene poi confrontato nel Quadro VL con l’IVA a debito calcolata nel Quadro VE: la differenza determina se hai un debito da versare o un credito da utilizzare.

    Principali limiti di detraibilità dell'IVA sugli acquisti
    Categoria di acquisto Detraibilità IVA Note
    Acquisti generici inerenti all'attività 100% Piena detrazione se inerenti e per operazioni imponibili
    Autovetture a uso promiscuo 40% Art. 19-bis1 DPR 633 – uso misto impresa/privato
    Autovetture strumentali o a uso esclusivo 100% Dimostrazione dell'uso esclusivo aziendale
    Telefonia a uso promiscuo Limitata Percentuale specifica prevista dalla normativa
    Acquisti con pro-rata (operatori misti imponibili/esenti) % pro-rata Percentuale = operazioni imponibili / totale operazioni
    Spese di rappresentanza Regole specifiche Detraibilità parziale secondo normativa vigente

    Esempio pratico

    • Alfa Srl acquista nell’anno beni e servizi per 150.000 euro di base imponibile, con IVA al 22% pari a 33.000 euro. Di questi acquisti, 20.000 euro riguardano auto aziendali a uso promiscuo (IVA: 4.400 euro). L’IVA detraibile sarà: sugli acquisti generici 28.600 euro al 100%, più sull’auto 4.400 × 40% = 1.760 euro. Totale IVA detraibile nel Quadro VF: 30.360 euro.

    Documenti necessari

    • Registro degli acquisti dell’anno d’imposta
    • Fatture di acquisto ricevute dai fornitori
    • Documentazione per acquisti intracomunitari (modelli INTRA)
    • Prospetto di calcolo del pro-rata (se applicabile)
    • Documentazione relativa all’uso dei veicoli aziendali (per giustificare il 100% o il 40%)

    Tizio: libero professionista con acquisti standard

    Scenario. Tizio è un consulente informatico con partita IVA in regime ordinario. Effettua solo operazioni imponibili al 22%. Nell’anno ha acquistato attrezzature informatiche per 10.000 euro (IVA 2.200 euro) e un’auto aziendale usata anche privatamente per 25.000 euro (IVA 5.500 euro).

    Come si applica. Nel Quadro VF Tizio indica l’IVA totale pagata: 7.700 euro. Però l’IVA sull’auto è detraibile solo al 40% (uso promiscuo), quindi: attrezzature 2.200 × 100% = 2.200 euro, auto 5.500 × 40% = 2.200 euro. L’IVA effettivamente detraibile è 4.400 euro. Il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

    In pratica

    • IVA attrezzature informatiche: detraibile al 100% perché strumentali all’attività.
    • IVA auto a uso promiscuo: detraibile solo al 40% per legge.
    • Totale IVA detraibile da riportare nel Quadro VL: 4.400 euro.

    Caio: operatore misto con pro-rata

    Scenario. Caio gestisce una piccola struttura che eroga sia corsi di formazione professionale (operazioni imponibili al 22%) sia servizi di mediazione creditizia (operazioni esenti art. 10). Il volume delle operazioni imponibili è pari al 70% del totale, quello delle esenti al 30%.

    Come si applica. Caio applica il pro-rata: la percentuale di detrazione è pari al rapporto tra le operazioni con diritto a detrazione e il totale delle operazioni, in questo caso il 70%. Se l’IVA complessivamente pagata sugli acquisti è 10.000 euro, Caio potrà detrarre nel Quadro VF solo 7.000 euro (10.000 × 70%). Il restante 30% diventa un costo indeducibile dell’IVA, che va a incrementare il costo degli acquisti in contabilità.

    In pratica

    • Pro-rata 70%: calcolato su base annua considerando tutte le operazioni.
    • IVA detraibile: 10.000 × 70% = 7.000 euro.
    • Il pro-rata si determina in via definitiva a fine anno sulla base dei dati effettivi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando posso detrarre l'IVA su un acquisto?

    Il diritto alla detrazione si esercita al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento. Se non lo eserciti entro quella dichiarazione, perdi il diritto alla detrazione.

    Posso detrarre il 100% dell'IVA sull'auto aziendale?

    Puoi detrarre il 100% solo se l’auto è strumentale all’attività (es. veicolo di un autoscuola, taxi) o se è usata esclusivamente per l’impresa e puoi dimostrarlo. Per i veicoli a uso promiscuo – la situazione più comune – la detraibilità è limitata al 40%.

    Cosa succede se ho acquistato beni usati in parte privatamente?

    L’IVA è detraibile solo nella misura in cui il bene è usato per l’attività economica. Per le auto il limite del 40% è fisso per legge. Per altri beni, l’inerenza va valutata caso per caso: se l’uso privato è prevalente, la detrazione può essere limitata o esclusa.

    Il pro-rata si calcola ogni anno?

    Sì. Il pro-rata si determina in via definitiva alla fine di ogni anno sulla base delle operazioni effettivamente realizzate. Durante l’anno si può usare in via provvisoria il pro-rata dell’anno precedente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale.

    Le spese di vitto e alloggio sono detraibili?

    Le spese di vitto e alloggio seguono regole specifiche previste dalla normativa IVA. È necessario verificare le condizioni di detraibilità vigenti per la propria categoria di soggetto (dipendente in trasferta, professionista, ecc.) senza applicare regole generali.

    L'IVA su acquisti per operazioni non imponibili (esportazioni) è detraibile?

    Sì. Le operazioni non imponibili – come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie – danno pieno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, a differenza delle operazioni esenti. Questa è una differenza fondamentale tra le due categorie.

    Vedi anche: Quadro VE, Registri IVA, Dichiarazione d’intento, Acquisti intracomunitari, Dichiarazione IVA omessa o tardiva e Dichiarazione IVA integrativa.

  • Art. 193 Cod. Amb.: Trasporto dei rifiuti

    Art. 193 Cod. Amb.: Trasporto dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Trasporto dei rifiuti) 1.

    Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

    Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.

    Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 , nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

    La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

    Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

    La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

    Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 , identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.

    La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

    Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

    Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.

    Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

    Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

    Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia , comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza .

    Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

    Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

    Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

    Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

    10.

    Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992 , nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

    11.

    La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

    12.

    La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all' articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

    13.

    Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

    Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

    14.

    La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

    Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

    15.

    Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

    16.

    Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

    17.

    Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

    Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

    18.

    Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

    La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

    19.

    I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 , si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    Art. 5 D.Lgs. 472/1997 – Colpevolezza nelle violazioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

    3. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

    4. È dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attivita’ amministrativa di accertamento.

  • Articolo 88 TU Giustizia Tributaria: Sospensione del processo

    Art. 88 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

    2. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

    3. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

  • Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    Art. 4 D.Lgs. 472/1997 – Imputabilità

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

  • Art. 3 D.Lgs. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità

    Art. 3 D.Lgs. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

    2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

    3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

    3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

  • Art. 21 L. 91/1992

    Art. 21 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l’affiliazione.

  • Art. 20 L. 91/1992

    Art. 20 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 L. 91/1992

    Art. 19 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

  • Art. 17-ter L. 91/1992

    Art. 17-ter L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare, previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

    2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.

    3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell’istante.

  • Art. 17 L. 91/1992

    Art. 17 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

    2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

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