Testo dell'articoloVigente
Materia: IRPEF / reddito d’impresa · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26553
- La deduzione delle spese di rappresentanza richiede la prova rigorosa dell’inerenza all’attività svolta.
- Non basta la riconducibilità astratta della spesa alla categoria della rappresentanza: deve emergere la concreta destinazione professionale.
- Dal 2025 una novità normativa: spese di rappresentanza e trasferte sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.
Il caso
Un contribuente deduce alcune spese qualificandole come spese di rappresentanza. L’Amministrazione contesta la deduzione, ritenendo non dimostrata la loro effettiva inerenza all’attività d’impresa o professionale.
La decisione
La Corte ribadisce che la deducibilità delle spese di rappresentanza non può prescindere dalla prova rigorosa della loro inerenza rispetto all’attività esercitata. La semplice possibilità astratta di ricondurre certe spese alla categoria della rappresentanza non è sufficiente, se non emerge in modo chiaro la loro concreta destinazione professionale. La decisione si inserisce nel più ampio orientamento che intende l’inerenza come giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività.
Il principio di diritto
Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se il contribuente prova in modo rigoroso la loro inerenza, cioè l’effettiva e concreta destinazione all’attività d’impresa o di lavoro autonomo; non è sufficiente la mera astratta riconducibilità alla categoria.
Implicazioni pratiche
Per imprese e professionisti il monito è chiaro: occorre documentare finalità, contesto e destinatari delle spese, conservando elementi che ne dimostrino il collegamento con l’attività. A ciò si aggiunge una rilevante novità normativa: dal 2025 le spese di rappresentanza (come le trasferte) sono deducibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili; il contante fa perdere la deduzione. Sul concetto generale di inerenza si veda la scheda dedicata. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Basta chiamare una spesa «di rappresentanza» per dedurla?
No. Serve la prova rigorosa dell’inerenza, cioè della concreta destinazione della spesa all’attività: la riconducibilità astratta non basta.
È vero che dal 2025 conta come pago la spesa?
Sì: dal 2025 le spese di rappresentanza e di trasferta sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili; il pagamento in contanti ne preclude la deduzione.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26553.
- Art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sulle spese di rappresentanza; disciplina della tracciabilità introdotta dalla legge di bilancio 2025.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.