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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: IRPEF / reddito d’impresa · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26553

In sintesi
  • La deduzione delle spese di rappresentanza richiede la prova rigorosa dell’inerenza all’attività svolta.
  • Non basta la riconducibilità astratta della spesa alla categoria della rappresentanza: deve emergere la concreta destinazione professionale.
  • Dal 2025 una novità normativa: spese di rappresentanza e trasferte sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.

Il caso

Un contribuente deduce alcune spese qualificandole come spese di rappresentanza. L’Amministrazione contesta la deduzione, ritenendo non dimostrata la loro effettiva inerenza all’attività d’impresa o professionale.

La decisione

La Corte ribadisce che la deducibilità delle spese di rappresentanza non può prescindere dalla prova rigorosa della loro inerenza rispetto all’attività esercitata. La semplice possibilità astratta di ricondurre certe spese alla categoria della rappresentanza non è sufficiente, se non emerge in modo chiaro la loro concreta destinazione professionale. La decisione si inserisce nel più ampio orientamento che intende l’inerenza come giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività.

Il principio di diritto

Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se il contribuente prova in modo rigoroso la loro inerenza, cioè l’effettiva e concreta destinazione all’attività d’impresa o di lavoro autonomo; non è sufficiente la mera astratta riconducibilità alla categoria.

Implicazioni pratiche

Per imprese e professionisti il monito è chiaro: occorre documentare finalità, contesto e destinatari delle spese, conservando elementi che ne dimostrino il collegamento con l’attività. A ciò si aggiunge una rilevante novità normativa: dal 2025 le spese di rappresentanza (come le trasferte) sono deducibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili; il contante fa perdere la deduzione. Sul concetto generale di inerenza si veda la scheda dedicata. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Basta chiamare una spesa «di rappresentanza» per dedurla?

No. Serve la prova rigorosa dell’inerenza, cioè della concreta destinazione della spesa all’attività: la riconducibilità astratta non basta.

È vero che dal 2025 conta come pago la spesa?

Sì: dal 2025 le spese di rappresentanza e di trasferta sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili; il pagamento in contanti ne preclude la deduzione.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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